- BONUS MAMMA: COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIOon 24 Gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025 (L. n. 207 /2024) rende strutturale la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024, con novità e modifiche.Da quest'anno i requisiti per accedere al c.d. "Bonus mamma" diventano più inclusivi.In passato, infatti, l?"agevolazione era riservata alle lavoratrici dipendenti con almeno tre figli e consisteva in una decontribuzione totale per due anni. I nuovi requisitiDal 2025, è previsto un esonero contributivo parziale della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d?"impresa in contabilità ordinaria, redditi d?"impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L?"esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. A partire dal 2027, per le madri di tre o più figli spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l?"esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell?"esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L?"esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all?"importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l?"aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIAon 24 Gennaio 2025
Con Circolare n. 5 del 20 gennaio l'Inps fornisce le istruzioni operative e contabili in merito riduzione del contributo ordinario, a partire dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che rientrano nell?"ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD. Relativamente al Fondo di Integrazione Salariale e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è prevista una riduzione a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento: hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti; non hanno presentato domanda di Assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento. In merito, invece, alla contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD, è prevista la riduzione del contributo addizionale a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento. Maggiori dettagli nel documento. Fonte: https://www.inps.it
- APPROVATO IL PRIMO DISEGNO DI LEGGE SULLE PMIon 23 Gennaio 2025
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 111 del 14 gennaio, ha approvato il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, favorendo l?"aggregazione, l?"innovazione del sistema produttivo e l?"accesso al credito.Il ddl rappresenta la prima attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Questi i principali interventi del provvedimento, come riportati sul sito del Governo: si prevede l?"assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda; si riconoscono le società denominate “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese; si delega il Governo all?"adozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi; si estende l?"esonero dall?"assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma; si prevede che l?"INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza; si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l?"attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l?"assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un?"informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell?"obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l?"arresto da due a quattro mesi o con l?"ammenda da 1.200 a 5.200 euro; si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili); si riducono i termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attività produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato l?"investimento e riacquistare le aree in cui le attività siano cessate; si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia; si prevede la delega al Governo per l?"emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti; si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra l?"altro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall?"attuazione delle relative norme. Fonte: https://www.governo.it
- SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO: ELEVATI IL VALORE MASSIMO ISEE E LA SOGLIA DI REDDITO PER L'ACCESSOon 23 Gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 204/2025) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle due misure di inclusione sociale e lavorativa, ADI e SFL, che sono entrate in vigore dal primo gennaio 2025. Relativamente al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la legge eleva da 6.000 a 10.140 euro annui sia il valore massimo dell?"ISEE familiare sia la soglia del reddito familiare necessari per l?"accesso alla misura (moltiplicata per la scala di equivalenza ISEE). Elevato inoltre, dai precedenti 350 euro a 500 euro, l?"importo mensile del beneficio, che alla scadenza dei primi 12 mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, nel caso in cui il beneficiario stia partecipando a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- LEGGE DI BILANCIO: TAGLIO ALLE DETRAZIONI PER I REDDITI SUPERIORI A 75.000 EUROon 23 Gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 /2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali. Tra queste l'introduzione un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, con la garanzia, però, di maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. L?"importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.La detrazione, infatti, potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre sarà di 8.000 euro la detrazione massima per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000. Rimangono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni le spese sanitarie, quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e Pmi innovative, oltre ad altre spese legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Nessuna detrazione, invece, per i figli oltre i 30 anni, con l?"eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) vengono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all?"estero.A partire dal 2025, viene innalzata a 35.000 euro la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati oltre la quale non si può accedere al regime forfettario.Viene inoltre elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, l?"importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell?"infanzia e scuole secondarie di secondo grado, con una detrazione del 22%. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- PATENTE A CREDITI: NUOVE FAQ DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVOROon 22 Gennaio 2025
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato undici nuove FAQ in tema di patente a crediti, aggiornate al 17 gennaio e riferite, in particolare, alla procedura di richiesta, ai requisiti e all'individuazione dei soggetti tenuti ad esibirla per accedere al cantiere.La Circolare n. 4/2024 chiarisce che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.In una delle nuove risposte fornite l'INL chiarisce che non è previsto il possesso della patente nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un?"opera, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale. Clicca qui per accedere a tutte le FAQ. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
- SEMPLIFICATE LE MODALITà PER L?"ACCERTAMENTO DI DISABILITà E INVALIDITàon 22 Gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche sull?"accertamento della disabilità e dell?"invalidità previdenziale, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare il processo di accertamento, garantendo un supporto più efficace a chi ne ha bisogno. Nel Messaggio n. 188 del 17 gennaio l'Inps fornisce tutte le nuove indicazioni da seguire e informa che, per le persone con disabilità affette da patologie oncologiche, gli accertamenti di revisione possono essere definiti sugli atti, se la documentazione sanitaria è sufficiente. In caso contrario, gli interessati possono richiedere una visita diretta.Per le patologie non oncologiche, invece, si continuerà a seguire le procedure già in vigore fino al 31 dicembre 2025. Maggiori dettagli nel Messaggio. Fonte: https://www.inps.it
- MAXI-DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI: TUTTI I CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATEon 22 Gennaio 2025
Pronti i chiarimenti dell?"Agenzia delle Entrate per le imprese e i professionisti che assumono a tempo indeterminato. Nella Circolare n. 1 del 20 gennaio arrivano le indicazioni sulla maxi deduzione per le nuove assunzioni.Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall?"ultima legge di Bilancio, consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.Consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l?"incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela, come le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all?"occupazione giovanile. Il beneficio per le nuove assunzioni è rivolto ai titolari di reddito d?"impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l?"attività, antecedentemente all?"inizio del periodo d?"imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno. La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d?"imposta agevolato, l?"incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall?"incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.La maggiorazione non spetta, invece: nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d?"imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d?"imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo”; nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato). Maggiori informazioni nella Circolare. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
- LEGGE DI BILANCIO: RAFFORZATI I CONGEDI PARENTALIon 21 Gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 204/2025) introduce un'importante misura a sostegno delle famiglie, aumentando l?"indennità del congedo parentale all?"80% della retribuzione per un periodo di 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. Nel dettaglio: per i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dal 1° gennaio 2024, è previsto, a partire dal 2025, un aumento dell?"indennità all'80% della retribuzione per il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino (rispetto al precedente 60%); per i lavoratori dipendenti che concludono il congedo di maternità o paternità dal 1° gennaio 2025, sarà introdotta, sempre dal 2025, una ulteriore mensilità di congedo retribuita all?"80% entro il sesto anno di vita del bambino. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- ASSEGNO DI INCLUSIONE: LE NOVITà APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIOon 21 Gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 204/2025) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle due misure di inclusione sociale e lavorativa, ADI e SFL, che sono entrate in vigore dal primo gennaio 2025. Relativamente all'Assegno di Inclusione (ADI), viene innanzitutto elevato, dagli attuali 9.360 euro a 10.140 euro, il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare. Portato, inoltre, dagli attuali 6.000 euro a 6.500 euro, il valore del reddito familiare da non superare, fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.Sale anche, per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni (o da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), il valore di reddito familiare da non superare, che passa dagli attuali 7.560 euro a 8.190 euro annui, sempre moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.In ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare è portato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE. La Legge di bilancio, dunque, adegua il beneficio economico ADI alle nuove soglie: l?"integrazione del reddito familiare sale a un massimo di 6.500 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza ADI (precedentemente la soglia era 6.000 euro), mentre se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) l?"integrazione passa da 7.560 a 8.190 euro; l?"integrazione del reddito destinata alle famiglie in affitto aumenta da 3.360 a 3.640 euro. Per i nuclei in affitto composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza l?"importo passa da 1.800 a 1.950 euro. Tutte le informazioni utili nella guida pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornata a gennaio 2025, dedicata ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- LEGGE DI BILANCIO: LA DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIEROon 20 Gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025, al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all?"eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, prevede il riconoscimento ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, di un trattamento integrativo speciale per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Per poter accedere all'agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato devono avere un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d?"imposta 2024. Fonte: https://www.mef.gov.it
- PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO IN MODALITà TELEMATICAon 20 Gennaio 2025
L'Articolo 20 della Legge 17 dicembre 2024, n. 203 (il c.d. Collegato Lavoro) prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. A tal fine, sentiti l?"Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, si prevede l?"emanazione di un decreto interministeriale, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, allo scopo di stabilire le regole tecniche per l?"adozione delle tecnologie dell?"informazione e della comunicazione. Fino all?"entrata in vigore del decreto interministeriale, i citati procedimenti di conciliazione in materia di lavoro continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- INPS: LE NOVITà DELLA LEGGE DI BILANCIO PER ADI E SFLon 17 Gennaio 2025
Nel Messaggio n. 148 del 15 gennaio l'Inps illustra le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025 alla disciplina delle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SLF), oltre a fornire il nuovo calendario dei pagamenti per il mese di gennaio. Per l'ADI, in particolare: viene elevata la soglia dell?"indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e quella del reddito familiare per l?"accesso alla misura, nonché per il calcolo del beneficio economico; viene introdotta una specifica soglia di reddito familiare per l?"accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedano in un?"abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell?"ISEE. Per il SFL, invece: viene elevata la soglia ISEE e la soglia di reddito per l?"accesso alla misura; viene aumentato l?"importo mensile; viene prevista la proroga della durata della misura fino a ulteriori 12 mensilità, in presenza di particolari condizioni. Maggiori informazioni nel Messaggio. Fonte: https://www.inps.it
- COLLEGATO LAVORO: LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATOon 17 Gennaio 2025
Lo scorso 12 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole del Collegato lavoro (Legge 17 dicembre 2024, n. 203), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso. Tra le disposizioni introdotte, è previsto un intervento in materia di apprendistato duale.Viene introdotta la possibilità, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di trasformare l?"apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l?"apprendistato di alta formazione e di ricerca.Oltre, quindi, alla possibilità di trasformazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, successivamente al conseguimento del titolo, nel contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, si aggiunge la possibilità di trasformazione anche nel cd. apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.In entrambi i casi è necessario il previo aggiornamento del piano formativo individuale. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- PAGAMENTO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: VARIAZIONE DATE PER IL MESE DI GENNAIOon 16 Gennaio 2025
Con Messaggio n. 111 del 13 gennaio l'Inps comunica che le rate dell?"Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, saranno accreditate nella settimana decorrente dal 20 gennaio 2025.Entro la fine de mese sarà accreditato l?"importo delle rate spettanti nell?"ipotesi in cui l'AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.La variazione, spiega l'Istituto, è dovuta all?"entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, del nuovo sistema Re.Tes. della Banca d?"Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato. Il calendario completo dei pagamenti riferito al primo semestre dell?"anno 2025 sarà comunicato con successivo messaggio da parte dell'Istituto. Fonte: https://www.inps.it
- RISORSE PER PROGRAMMI DI SCREENING E PREVENZIONE DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI E ONCOLOGICHE SUI LUOGHI DI LAVOROon 16 Gennaio 2025
Con lo scopo di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la Legge di bilancio 2025 (Legge n. 204/2025) ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, e l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. I criteri di ripartizione delle risorse del fondo saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- LEGGE DI BILANCIO 2025: LE MISURE A SOSTEGNO DEI REDDITI MEDIO-BASSIon 15 Gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie, che si concentrano, tra l'altro, sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Viene confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre, per chi guadagna di più (redditi tra 20.000 e 40.000 euro), il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro. La detrazione diminuisce in modo progressivo fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro. Viene inoltre confermato il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF come segue: 23% per redditi fino a 28.000 euro; 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro; 43% per redditi superiori a 50.000 euro. La revisione delle aliquote IRPEF prevede quindi l?"accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l?"applicazione dell?"aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro). Fonte: https://www.mef.gov.it
- AL VIA LE DOMANDE PER L'INDENNITà DI DISCONTINUITà IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLOon 15 Gennaio 2025
Con Messaggio n. 1112 del 13 gennaio l'Inps ha comunicato che, dal 15 dicembre è nuovamente disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l?"anno 2025, riferita all?"anno di competenza 2024.Il servizio è disponibile sul sito dell'istituto, previo accesso con la propria identità digitale, al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d?"accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dopo essersi autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.In alternativa, la prestazione può essere richiesta: tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025 (dato che il 30 marzo 2025 di domenica). Maggiori dettagli nel Messaggio. Fonte: https://www.inps.it
- SMART CASH FLOW PMI: PIANIFICA IL FUTURO FINANZIARIO DELLA TUA IMPRESAon 14 Gennaio 2025
Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell?"adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese. È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC. Smart Cash Flow PMI consente di stimare in anticipo la disponibilità di mezzi liquidi occorrenti a far fronte alle uscite future per i successivi 12 mesi, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Codice della crisi d?"impresa e dell?"insolvenza (D.lgs. 14/2019) e dall?"art. 2086 del Codice civile relativo agli adeguati assetti amministrativi e contabili. CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.
- COLLEGATO LAVORO: PERIODO DI PROVA E COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE LAVORO AGILEon 14 Gennaio 2025
E' entrato in vigore il 12 dicembre il c.d. "Collegato Lavoro" (Legge n. 203/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso. Tra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, novità sulla durata del periodo di prova nell?"ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato e sulle comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. In particolare, la durata del periodo di prova nell?"ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi. Relativamente alle comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working dovranno essere comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L?"evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile dovrà essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- PRESCRIZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PA SOSPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2025: INDICAZIONI INPSon 14 Gennaio 2025
Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2025, i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata. Con Messaggio n. 87 del 10 gennaio l'Inps informa che, entro la suddetta data, le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare ed adempiere agli obblighi di contribuzione per la previdenza e l?"assistenza sociale obbligatoria. Le Amministrazioni pubbliche che provvederanno all?"adempimento entro il 31 dicembre 2025, anche in modalità rateale, dei suddetti obblighi, non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell?"articolo 116 della Legge n. 388/2000. Fonte: https://www.inps.it
- LEGGE DI BILANCIO 2025: NOVITà SUI I FRINGE BENEFITon 14 Gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. Tra queste la proroga, fino al 2027, della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit, che rimane 1.000 euro per i lavoratori senza figli e 2.000 euro per quelli con figli.Inoltre, per i neoassunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35mila euro nell?"anno precedente, che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 chilometri dalla precedente abitazione, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- LEGGE DI BILANCIO 2025: IL BONUS PER LE NUOVE NASCITEon 13 Gennaio 2025
Tra i provvedimenti di maggior interesse introdotti dalla Legge di bilancio 2025 in favore delle famiglie, anche il bonus per le nuove nascite. La Manovra, con il fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, di un importo una tantum pari a 1.000 euro. L'importo sarà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Per accedere al bonus il nucleo familiare di appartenenza del genitore che lo richiede deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Estesa anche la platea dei beneficiari del Bonus asili nido. Viene infatti eliminata la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni quale condizione per l'accesso alla maggiorazione.Incrementata, inoltre, l'autorizzazione di spesa a disposizione della misura, che sale a 97 milioni di euro per il 2025, 131 milioni di euro per il 2026, 194 milioni di euro per il 2027, 197 milioni di euro per il 2028 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2029. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- IN VIGORE LE NUOVE REGOLE DEL COLLEGATO LAVORO: LE NOVITà I MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVOROon 13 Gennaio 2025
E' entrata in vigore ieri la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso. In materia di somministrazione di lavoro, vengono introdotte semplificazioni con l'intento di incentivare l?"utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro (art. 10). In particolare, vengono esclusi dal computo del 30% di lavoratori a tempo determinato che un?"azienda può assumere tramite agenzia interinale, i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Inoltre, viene eliminato il limite di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- PRESENTAZIONE DSU MINI PRECOMPILATA DIRETTAMENTE DALL'APP INPS MOBILEon 13 Gennaio 2025
A pochi giorni dal rilascio della nuova versione dell'App INPS Mobile l'Istituto comunica che, da gennaio, è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata direttamente dalla nuova App, disponibile sia per Android che per iOS. Il modello DSU Mini, che nello scorso anno è stato utilizzato da più del 50% del totale delle dichiarazioni attestate, può essere utilizzato nella gran parte delle situazioni in cui è richiesta l?"ISEE. Dopo aver installato l?"app INPS Mobile sul proprio smartphone o tablet, è necessario accedere al menù Servizi > ISEE e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.L'applicazione, ricorda l'istituto nel Comunicato del 9 gennaio, è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Fonte: https://www.inps.it
- 8 PER MILLE ALLO STATO: IN GU I NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE E AMBITI DI DESTINAZIONEon 10 Gennaio 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio è stato pubblicato il Dpr 13 novembre 2024, n. 213, che modifica e aggiorna il Regolamento definito con il Dpr n. 76/1998, relativo ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'Irpef devoluta allo Stato. Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, la quota relativa all'8 per mille del gettito Irpef a diretta gestione statale sarà destinata, oltre ai già previsti interventi (calamità naturali, contrasto alla fame nel mondo, conservazione beni culturali, assistenza ai rifugiati, ristrutturazione immobili adibiti all'istruzione scolastica, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto) anche: agli interventi legati all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati saranno diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. agli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo. Relativamente alla ripartizione della quota dell'8 per mille disponibile, la stessa dovrà essere ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo.La destinazione della quota di risorse relative alle scelte non espresse potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri entro i 30 novembre di ogni anno. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse dovrà essere stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse. Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 22 gennaio. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- LEGGE DI BILANCIO 2025: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTIon 10 Gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024, comprende numerose misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. Tra queste, la riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti.I lavoratori che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d?"impresa, anche in regime forfettario, potranno chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva sarà attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione, ad una delle due gestioni, dalla data di avvio dell?"attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. La riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DELLA 'PRESTAZIONE UNIVERSALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'on 10 Gennaio 2025
Si è aperto il periodo di sperimentazione della nuova prestazione, denominata Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale, definita dall'art. 34 del Dl n. 29/2024.Dal 2 gennaio, infatti l'Inps provvederà ad erogare, in via sperimentale e con cadenza mensile, la Prestazione Universale, che è composta da: una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento; una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. La domanda per il riconoscimento della prestazione, subordinata al possesso di determinati requisiti (età pari o superiore agli 80 anni, livello di bisogno assistenziale "gravissimo", ISEE non superiore a 6.000 euro, titolarità dell'indennità di accompagnamento) potrà essere presentata online all?"Inps tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”, sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i patronati. Maggiori dettagli nel Messaggio Inps n. 4490 del 30 dicembre 2024. Fonte: https://www.inps.it
- COLLEGATO LAVORO: LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI MISTIon 9 Gennaio 2025
Entrerà in vigore il 12 gennaio la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso. Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione. Tra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro l'Art. 17 del c.d. Collegato Lavoro riguarda l'applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti. Viene previsto che uno stesso soggetto possa prestare la propria attività lavorativa per il medesimo datore di lavoro, in parte come lavoratore subordinato ed in parte come lavoratore autonomo, avvalendosi del regime fiscale forfettario. In particolare, potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L?"applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all?"oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all?"orario e alle giornate di lavoro. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- TASSI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO PER RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIon 9 Gennaio 2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d?"anno la misura del saggio degli interessi legali.Questo cambiamento, spiega l'Inps nella Circolare n. 1 del 3 gennaio, avrà un impatto anche sul calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie già pendenti, invece, gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze. Il nuovo tasso si applicherà anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio che saranno pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Fonte: https://www.inps.it
- ISEE 2025 PRECOMPILATO: LA GUIDA AGGIORNATAon 9 Gennaio 2025
ISEE 2025 precompilato: la guida aggiornata di INPS per acquisire la DSU precompilata e richiedere l?"ISEE attraverso il Portale unico ISEE. L?"Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata contiene: dati auto dichiarati dall?"utente; dati precompilati forniti dall?"Agenzia delle Entrate e INPS. L?"INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio digitale gratuito per effettuare tutte le operazioni necessarie ad ottenere l?"Attestazione ISEE e quindi per: acquisire la dichiarazione precompilata consultare e gestire tutte le dichiarazioni acquisite in precedenza. autorizzare la precompilazione dei dati nel caso la dichiarazione sia presentata da altra persona. Un assistente virtuale supporta l?"utente in ogni fase di compilazione e gestione della dichiarazione ISEE. Clicca QUI per accedere. Fonte: https://www.inps.it
- AGRICOLTURA: REINTRODOTTI GLI ELENCHI NOMINATIVI TRIMESTRALIon 8 Gennaio 2025
Con Circolare n. 115 del 31 dicembre l'Inps ha informato che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011 da parte del Dl n. 63/2024 e relativa legge di conversione (n. 101/2024), è stata reintrodotta la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato.L?"Istituto è inoltre autorizzato a pubblicare un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati. Gli elenchi di variazione trimestrale avranno ora una funzione meramente informativa, privata, quindi, del valore di notifica legale.L'elenco straordinario, invece, avrà la funzione di portare a legale conoscenza degli interessati, tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati, al giorno della pubblicazione del medesimo elenco. Pertanto, all?"atto della suo pubblicazione sul sito dell?"Istituto, tutte le variazioni in esso contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge. Fonte: https://www.inps.it
- COLLEGATO LAVORO: ASSENZE INGIUSTIFICATE EQUIPARATE A DIMISSIONIon 8 Gennaio 2025
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il 12 gennaio. Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione. Tra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro l'articolo 19 riguarda le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.In particolare, l'introduzione del comma 7-bis, che modifica l'articolo 26 del Dl n. 151/2015, prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, alla cui fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Il lavoratore, in questo vaso, sarà considerato dimissionario e non avrà diritto alla NASpI.Il datore di lavoro, quindi: non sarà tenuto al pagamento del ticket di licenziamento; dovrà inviare la comunicazione obbligatoria di cessazione senza la necessità di acquisire la ricevuta telematica e senza l?"espletamento del procedimento disciplinare. Le citate disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025: COSA FARE?on 8 Gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova classificazione “ATECO 2025” che entrerà in vigore a partire dal 1.04.2025 per tutte le imprese e i professionisti. ATECO 2025 è stata sviluppata in conformità con la classificazione europea NACE Rev. 2.1, in linea con quanto stabilito nel Regolamento delegato (UE) 2023/137, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per molte “nuove” attività, l?"adozione di ATECO 2025 potrebbe comportare la modifica del precedente “codice attività”, con le relative eventuali conseguenze anche in ambito fiscale e previdenziale. Gli utenti interessati possono già consultare la nuova struttura di ATECO 2025 sul sito ufficiale dell?"Istat, nella sezione dedicata.
- DOMANDA ESONERO CONTRIBUTIVO CON CERTIFICAZIONE PARITà DI GENERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024on 7 Gennaio 2025
Come noto la legge 162/2021 ha introdotto un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che ottengono la certificazione di parità di genere.Con Messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024 l'Inps ha informato che i datori di lavoro che abbiano ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2024 possono presentare domanda di esonero contributivo entro il 30 aprile 2025. La domanda può essere presentata dai datori di lavoro utilizzando il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, presente nella sezione del sito Inps denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Dopo l'eventuale accoglimento della domanda i datori di lavoro riceveranno un codice di autorizzazione per fruire dell'esonero.Le aziende che abbiano già ricevuto l'esonero in passato non sono tenute a ripresentare la domanda, in quanto il beneficio viene riconosciuto automaticamente per tutta la durata della certificazione. Maggiori dettagli nel Messaggio pubblicato. Fonte: https://www.inps.it
- DDL LAVORO: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 203/2024. LE PREVISIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROon 7 Gennaio 2025
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio. Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione. Tre gli interventi principali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordiamo: la relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene previsto che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunichi alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all?"anno precedente, nonché gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l?"anno in corso; la formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell?"anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell?"elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero; le visite mediche. In un?"ottica di semplificazione, viene previsto che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all?"obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l?"obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- COEFFICIENTI DEL DIRITTO DI USUFRUTTO 2025on 2 Gennaio 2025
Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all?"art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall?"1.1.2025.Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell?"Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella riportata in allegato al Decreto MEF 2024. Come si calcola il diritto di usufruttoValore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF = 26 (c)Rendita annua (a) x (b) = 3.750 (d) (d=150.000 x2,5%)Valore dell?"usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 3.750x26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500 (= 150.000 ? 97.500) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento. Età del beneficiario(anni compiuti) Coefficiente da 0 a 20 38 da 21 a 30 36 da 31 a 40 34 da 41 a 45 32 da 46 a 50 30 da 51 a 53 28 da 54 a 56 26 da 57 a 60 24 da 61 a 63 22 da 64 a 66 20 da 67 a 69 18 da 70 a 72 16 da 73 a 75 14 da 76 a 78 12 da 79 a 82 10 da 83 a 86 8 da 87 a 92 6 da 93 a 99 4
- CITTADINI E IMPRESE: COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIISLon 23 Dicembre 2024
Dal 18 dicembre scorso i cittadini italiani e stranieri possono accedere con le proprie identità digitali, come lo SPID o la CIE, alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa) per navigare tra le offerte di lavoro o formazione presenti e caricare il proprio curriculum vitae in modo da consentire al sistema di proporre gli annunci più rispondenti alle competenze indicate. Il percorso del cittadino sul SIISLI cittadini che volessero caricare sulla piattaforma SIISL il proprio Curriculum Vitae e manifestare il proprio interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa possono accedere alla piattaforma (https://siisl.lavoro.gov.it) con la propria identità digitale (SPID o CIE) e prendere visione dell'informativa recante le modalità operative della piattaforma. I dati del curriculum potranno essere precompilati, ma saranno integrabili e modificabili dall'utente, che sceglie le categorie di imprese alle quali rendere visibile il proprio curriculum vitae e può escluderne la visibilità per determinate categorie o specifiche imprese. Dopo aver caricato il curriculum il sistema, tramite l'intelligenza artificiale, sottoporrà al cittadino gli annunci più adeguati in base alle competenze specificate. Quest'ultimo esprimerà il proprio interesse per determinate qualifiche e competenze professionali da acquisire per indirizzare al meglio l'offerta formativa e lavorativa. Il cittadino potrà quindi visualizzare nella piattaforma l'elenco delle richieste di contatto ricevute dalle aziende che rientrano nei settori per cui ha autorizzato la trasmissione del CV, e potrà inoltre consultare l'elenco delle richieste di colloquio ricevute dalle aziende per cui ha manifestato interesse o per cui ha autorizzato la trasmissione del CV. Ricordiamo che dal 18 dicembre possono accedere alla piattaforma SIISL anche i datori di lavoro, che direttamente o attraverso i soggetti da loro delegati, hanno l?"opportunità di pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e navigare tra i curricula caricati per i quali l?"utente ha autorizzato la visualizzazione e l?"esportazione.Sono abilitati alla pubblicazione sulla piattaforma SIISL i soggetti autorizzati dal legale rappresentante dell'impresa o dal datore di lavoro non imprenditore o dai loro delegati. Il percorso dell'Azienda sul SIISLL'Azienda accede alla piattaforma SIISL (https://siisl.lavoro.gov.it/) per visualizzare e gestire il proprio profilo. Successivamente, può caricare e pubblicare uno o più annunci di lavoro tramite le funzionalità presenti in piattaforma.Accedendo al dettaglio della propria offerta, l'azienda potrà visualizzare la lista delle manifestazioni di interesse e le richieste di colloquio proposte ai cittadini.Il SIISL, tramite l'intelligenza artificiale, mostrerà l'indice di affinità tra le offerte pubblicate e i cittadini che hanno trasmesso il proprio CV.Con la piattaforma l'azienda potrà quindi gestire gli annunci, le opportunità di contatto e le richieste di colloquio per l'assunzione di nuovo personale. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- CASSAZIONE: L'ASSENZA DI RISCHIO NON ESONERA DALL'ADOZIONE DEL DVRon 23 Dicembre 2024
La mancanza di rischi non deve precedere l'adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. L'assenza di rischio, in buona sostanza, non esonera dalla redazione del DVR. A statuirlo le Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, nella Sentenza n. 38487 del 21 ottobre 2024. La valutazione dei rischi e la elaborazione del relativo documento, di cui all?"art. 28 delDl n. 81/2008, sono obblighi non delegabili del datore di lavoro.In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- IL VADEMECUM PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DELLE PMIon 20 Dicembre 2024
Il Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l?"Università e la Fondazione CR di Firenze ha pubblicato il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell?"impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese” che si occupa di “assetti adeguati”, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari. “Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell?"impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall?"assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio. Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all?"attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l?"impresa. Del resto, anche in auto, essere attenti al contesto e allacciarsi le cinture di sicurezza non solo non impedisce una guida sicura e veloce, ma addirittura la rende possibile. Cogliere tempestivamente i segnali di difficoltà consente di porre in essere una serie di azioni che, proprio perché intervengono subito, spesso permettono di superare le difficoltà, evitando che sfocino in una vera e propria crisi”.E?" questo l?"incipit del Vademecum che nasce con l?"obiettivo di illustrare anche ai piccoli imprenditori, in modo sintetico, le novità previste dal Codice della Crisi, con un linguaggio semplice e con specifico riguardo proprio alle peculiarità delle piccole e medie imprese. Con l?"analogo obiettivo di monitorare la situazione ed esprimere una valutazione sull?"adeguatezza (o meno), anche della micro impresa, alle nuove norme di legge e aggiungiamo, alle normali regole di buona amministrazione, abbiamo già pubblicato da diverso tempo, riscontrando molti apprezzamenti, diversi strumenti operativi disponibili sia in formato Excel che con App in cloud, tra cui ti segnaliamo: Smart Cash Flow PMI, tool in Excel per la verifica dell?"adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese. È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC. CLICCA QUI per la versione Excel.A breve sarà disponibile anche la versione Cloud del software. Misure Idonee Impresa Individuale e Adeguati Assetti Micro Imprese: software che attraverso poche semplici domande, adatte per le imprese individuali e le micro imprese, consente di monitorare la situazione ed esprimere una valutazione sull?"adeguatezza (o meno) della micro impresa. Il punteggio tiene in considerazioni anche aspetti dimensionali (fatturato) e organizzativi (numero soggetti coinvolti nell?"impresa). Il software fornisce anche suggerimenti utili per un miglioramento. CLICCA QUI per la versione Cloud (QUI una demo dell'applicazione).CLICCA QUI per la versione Excel. Easy Alert PMI: software realizzato per monitorare i segnali interni di crisi d'impresa, sia contabili che extracontabili, delle Micro, Piccole e Medie imprese. Con Easy Alert PMI si riducono al minimo i tempi per predisporre un report accurato per le dimensioni dell'azienda, personalizzato in base all'attività svolta ed ulteriormente personalizzabile da parte di chi conosce meglio i punti focali dell'impresa. Con Easy Alert PMI il consulente può offrire ai suoi clienti un servizio fondamentale, innovativo e ad alto valore aggiunto, con costi e tempi molto contenuti. Prevede l?"importazione automatica dei dati contabili e dei bilanci dal formato MS Excel e XBRL. CLICCA QUI per la versione Cloud (QUI una demo dell'applicazione).CLICCA QUI per la versione Excel. Test risanamento PMI: software per la valutazione preliminare della complessità del risanamento dell?"impresa in crisi, partendo dal rapporto tra l?"entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.Il software si basa sul modello di "test pratico" delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, ai sensi dell?"art. 3, comma 2, D.L. n. 118/2021. CLICCA QUI per la versione Cloud (QUI una demo dell'applicazione).CLICCA QUI per la versione Excel.
- IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO IRPEF E IRESon 20 Dicembre 2024
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre il Dl n. 192/2024 recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).Il decreto, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, introduce diverse novità in materia di Irpef e Ires, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale.Il testo effettua una revisione della disciplina riguardante, in particolare: i redditi dei terreni (articoli 1 e 2); i redditi di lavoro dipendente (articoli 3 e 4); i redditi di lavoro autonomo (articolo 5 e 6); i redditi diversi (articolo 7); i redditi d?"impresa (articoli da 8 a 14). Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- CONGEDO DI PATERNITà: CHIARIMENTI INPS SU TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZAon 20 Dicembre 2024
Con Messaggio n. 4301 del 17 dicembre l'Inps fornisce chiarimenti in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all?"articolo 27-bis del Dl n. 151/2021 (T.U. sulla maternità e paternità). Relativamente al termine di prescrizione, spiega l'Istituto, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine previsto per l?"indennità di malattia. Con riferimento, invece, al termine di decadenza, viene confermata l'applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all?"articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Maggiori dettagli nel messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it
- AL VIA LA PIATTAFORMA SIISL PER CITTADINI E IMPRESEon 19 Dicembre 2024
Con Comunicato Stampa del 16 dicembre l'Inps informa dell'apertura della piattaforma SIISL a cittadini e Imprese.E' attiva da ieri 18 dicembre, infatti, la possibilità per chiunque di caricare il proprio curriculum e navigare tra le offerte di formazione e lavoro disponibili sulla piattaforma, e per le imprese di inserire le proprie ricerche di personale. L'ampliamento del raggio di azione del SIISL, previsto inizialmente per attivare percorsi personalizzati a favore dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, permetterà l?"interoperabilità tra banche dati con un bacino potenziale di 25 milioni di utenti, facilitando l'accesso a corsi di formazione e opportunità di lavoro. L'evoluzione del SIISL ridurrà inoltre il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili e favorendo una maggiore occupabilità.Inoltre, attraverso l?"impiego dell?"intelligenza artificiale offrirà un sistema di matching avanzato tra domanda e offerta di lavoro, rendendo l?"intero processo più rapido, preciso e trasparente. "Con l'apertura del SIISL al servizio dell?"intera comunità nazionale" ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, "stiamo dando un segnale forte e chiaro sul nostro impegno per la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. La piattaforma utilizza le opportunità della tecnologia per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e incentivare la formazione di qualità, in modo mirato." Fonte: https://www.inps.it
- MILLEPROROGHE: LE NOVITà PER IL SETTORE ISTRUZIONE E CULTURAon 19 Dicembre 2024
Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre, interviene con proroghe e modifiche normative che toccano un ampio numero di settori. Relativamente al settore dell'istruzione e del merito vengono prorogati, al 31 dicembre 2025: il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall?"ordinamento previgente; la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell?"istruzione e del merito, nelle more dell?"espletamento del concorso per l?"assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Vengono inoltre prorogati i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell?"infanzia e del primo ciclo.Infine, viene prorogata, all?"anno scolastico 2025/2026, la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione. Le proroghe per il settore Cultura, invece, riguardano il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 2025.Si proroga inoltre, dal 2024 al 2025, il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l?"ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Fonte: https://www.governo.it
- DECRETO FISCALE CONVERTITO: CONFERMATO IL BONUS NATALE ANCHE IN ASSENZA DI CONIUGE A CARICOon 18 Dicembre 2024
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre la Legge di conversione (L n. 189/2024), con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (il c.d. Decreto fiscale). Nel Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre scorso e ora diventato legge, è confluito il decreto-legge n. 167/2024, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.Durante l'iter di conversione il decreto ha subito diverse modifiche, sono state introdotte diverse novità fiscali, ma anche numerose conferme.L'Art. 7-ter, in particolare, interviene sulla disciplina dell'indennità una tantum per il 2024, di importo peri a 100 euro, in favore dei lavoratori dipendenti in presenza di determinati requisiti, il c.d. Bonus Natale, confermando le modifiche apportate alla misura agevolativa ad opera dell'articolo 2 del Dl n. 167/2024, quindi: l'eliminazione del requisito, per il lavoratore, del coniuge fiscalmente a carico. L'unica condizione per ricevere il bonus rimane quella di avere almeno un figlio a carico; l'esclusione dell'indennità nei casi in cui il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della stessa indennità; la necessità di inserire, tra gli elementi che devono essere indicati nella richiesta del lavoratore per ottenere il beneficio, del riferimento al codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- INPS: NUOVE FUNZIONALITà DEL PORTALE CONTRIBUTIVO AZIENDE E INTERMEDIARIon 18 Dicembre 2024
Disponibili nuove funzionalità all?"interno del Portale Contributivo Aziende e Intermediari.Lo ha segnalato l'Inps, nel Messaggio n. 4255 del 13 dicembre. Queste le nuove funzionalità inserite: Denunce nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell?"elenco dei risultati; inserimento di alcuni dati utili mancanti (ad esempio, “Articolo 1” e “Protocollo DOL”); adeguamento dell?"Anagrafica Aziendale; aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni” ed “Errori”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL; inserimento della nuova voce di menu: “Ricerca Evidenza Autorizzazioni CIG” che consente di consultare per ogni singola autorizzazione le entità coinvolte. Rettifiche nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell?"elenco dei risultati; adeguamento dell?"Anagrafica Aziendale; aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni”, “Errori”, “Deleghe Abbinate”, “Denuncia Originaria”, “Errori” e “Notifiche”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL. VIG nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell?"elenco dei risultati;aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “VIG”, “DMV”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL; per la voce di menu “Ricerca Proposte VIG”: nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell?"elenco dei risultati; aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “Proposta”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL; aggiunta della nuova voce di menu “Ricerca VIG Non Generabili” che consente di visionare il relativo elenco. DebitiAggiunta di una nuova entità che consente la ricerca dell?"elenco dei “Debiti”, delle “Compensazioni F24”, dei “Rimborsi” e delle relative “Domanda Azienda”. VariazioniAggiunta di una nuova entità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio per le variazioni (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “CIG”). Fonte: https://www.inps.it
- DOMANDE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: AGGIORNATO IL SERVIZIOon 18 Dicembre 2024
Con Messaggio n. 4253 del 13 dicembre l'Inps comunica l'aggiornamento del servizio per la presentazione delle domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU).Il servizio, oltre a essere stato completamente rinnovato nella grafica, è stato aggiornato per consentirne un'utilizzo più intuitivo ed agevole da parte degli utenti. Tra le principali novità: l'accredito diretto dell?"assegno a favore del tutelato; la semplificazione della modalità di presentazione della domanda; il subentro del genitore superstite. Il servizio, ricordiamo, è accessibile attraverso i seguenti canali: tramite il portale Inps, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Clicca qui per tutti i dettagli. Fonte: https://www.inps.it
- UTILITA' IVA PER IL PROFESSIONISTA: PACCHETTO SOFTWARE 2025 IN PROMOZIONEon 17 Dicembre 2024
Abbiamo pubblicato il Pacchetto di utilità Iva per il Professionista, nella versione 2025, che contiene i due software Plafond mobile IVA e Plafond mobile IVA protocollo doganale, in versione Excel. Il primo è utile per la gestione del plafond mobile IVA globale, ed il secondo per la gestione del plafond mobile IVA e progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali. I software sono acquistabili anche singolarmente, ma se li acquisti nel PACCHETTO potrai averli ad un prezzo vantaggioso. CLICCA QUI per il pacchetto in versione Excel, IN PROMOZIONE fino al 31 gennaio 2025!
- DDL CONCORRENZA: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BUONI PASTOon 17 Dicembre 2024
Tra le novità apportate dal Ddl Concorrenza, definitivamente approvato dall'assemblea del Senato nella seduta di giovedì 12 dicembre, anche disposizioni in materia di buoni pasto, introdotte con lo scopo di assicurare una regolamentazione uniforme e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale.Viene qindi esteso, anche al settore privato, il tetto del 5% sulle commissioni richieste dalle aziende che forniscono i ticket. La novità, però, varrà solo per i buoni di nuova emissione, ossia quelli emessi dal 1° settembre 2025 in avanti, mentre per quelli in circolazione rimarranno valide le condizioni esistenti fino al 31 agosto 2025.Fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri.
- DDL CONCORRENZA: LE NOVITà IN MATERIA DI RIPORZIONAMENTO DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATIon 17 Dicembre 2024
Giovedì 12 dicembre l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente, con 77 voti favorevoli e 40 contrari, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.Tra le novità da segnalare, disposizioni in materia di dehors, buoni pasto, concessioni autostradali, assicurazioni, energia, start-up innovative e riporzionamento dei prodotti preconfezionati. Relativamente a quest'ultimi viene previsto che, a partire dal 1° aprile 2025, i produttori che immettono in commercio, anche tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, devono obbligatoriamente informare il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".L'obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
- 3 semplici consigli (più 1) per chi vuole aprire la Partita IVAon 23 Gennaio 2025
<br>3 semplici consigli per chi vuole aprire la Partita IVA in Italia; per evitare sorprese e partire con il piede giusto! Valuta se la Partita IVA è davvero necessaria e, nel caso, individua con scrupolo e attenzione il codice Ateco più adatto Prima di aprire una Partita IVA, verifica se è davvero indispensabile per la tua attività. In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali (o di test), si possono effettuare prestazioni saltuarie, senza abitualità, che non richiedono l’apertura di una Partita IVA. Se è necessario aprirla, individua con attenzione il codice Ateco che più si addice alla tua attività; il codice Ateco influenzerà anche il tuo carico fiscale e previdenziale. Scegli il Regime Fiscale più conveniente per il tuo caso specifico. Non fidarti di regole precostituite Anche la scelta del regime fiscale influisce significativamente sul calcolo delle imposte dirette sul reddito, e sull’applicazione dell’IVA ai corrispettivi. Per chi inizia una nuova attività individuale, spesso il Regime Forfettario si rivela la scelta più conveniente. Ma non è sempre così: l’effettiva convenienza va verificata e misurata per ciascun caso specifico, così come va esaminata con attenzione competenza e l’eventuale presenza di cause ostative. Non sottovalutare l’aspetto previdenziale se non vuoi sorprese, né oggi né tra quarant’anni L’apertura di una Partita IVA e la precisa selezione del codice Ateco comporta anche un corretto inquadramento previdenziale, presso l’INPS o presso le eventuali Casse previdenziali di categoria. E’ un tema importante perché l’ammontare degli oneri contributivi, nelle fasi iniziali di una attività individuale, potrebbe anche superare quello degli oneri fiscali; è inoltre fondamentale pianificare fin dagli inizi dell’attività il proprio percorso previdenziale. Come avrai già intuito, per aprire una Partita IVA non basta un clic! Non farti ingannare dagli slogan o dalle soluzioni troppo semplici. Con questi 3 brevi consigli non abbiamo certamente esaurito tutte le variabili da prendere in considerazione per valutare l’avvio di un progetto imprenditoriale, nemmeno nei casi di micro imprese. Affidati quindi a un Commercialista prima di aprire la Partita IVA o avviare un’attività: è fondamentale per evitare errori ed altri inconvenienti e per ottimizzare le tue potenzialità e i tuoi guadagni.
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025on 14 Gennaio 2025
<br>Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative. I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro. Per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025. In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking. La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata. Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024. Ricordiamo che: è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione. Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
- Fringe benefit auto aziendali: novità 2025on 13 Gennaio 2025
<br>La Legge di bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del “fringe benefit” sulle auto aziendali. Nel 2024 (vedi Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 per approfondire il confronto), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti “fringe benefit” si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico Aci e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali: pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km; pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km; pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km. Con le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali: 20% per le ibride plug-in; 10% per le elettriche; 50% per le altre auto. Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa. Il Comunicato dell’Agenzia Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.
- Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025on 9 Gennaio 2025
<br>Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 24 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come i utility token e gli asset tokenizzati. La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare. Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività. La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025. Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo. Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’articolo 68 del TUIR. Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un’opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.
- Autotrasportatori: riduzione accise IV trimestre 2024on 23 Dicembre 2024
<br>Con nota 787558/RU del 19.12.2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV trimestre 2024. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2025. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al IV trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° ottobre al 31 dicembre ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.01.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.
- Approfondimento Ddl Lavoro e compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoroon 23 Dicembre 2024
<br>Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio conferma all’art.6 dà la possibilità di: compatibilità del trattamento di integrazione salariale allo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, a condizione che ne sia data comunicazione preventiva all'INPS. Gli obiettivi di queste nuove disposizioni sono di cercare di : semplificare le norme allo scopo di rendere meno complicato il reimpiego di chi utilizza gli ammortizzatori sociali, dare a tali lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa in altre aziende anche durante il periodo indennizzato. LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA Il D.Lgs. n.148/2015 all’art.8 prevede che: ai lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato non vada corrisposto il trattamento di CIG per le giornate di lavoro effettuate ai lavoratori a tempo determinato di durata minore o uguale a sei mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO IN TEMA DI COMPATIBILITA’ FRA CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI LAVORO Il Ddl Lavoro afferma che: indipendentemente dalla durata del contratto, il diritto al trattamento di integrazione salariale è perso dal lavoratore solo per le giornate in cui svolge attività lavorativa; il lavoratore può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di CIG senza che egli perda il diritto alla prestazione; indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, si verifica la sospensione del trattamento solamente per le giornate di lavoro; la comunicazione preventiva all'INPS è obbligatoria. Una delle conseguenze di tali novità è data dal fatto che il lavoratore, in caso di reimpiego presso un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha utilizzato i trattamenti di cassa integrazione, non perde il diritto alla prestazione ma percepirà solo il salario spettante e non l'indennità in riferimento alle giornate lavorate. Il Ddl Lavoro, nelle disposizioni in merito alla compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro si è ispirato all’orientamento della giurisprudenza che già si era mossa in tale direzione affermando che: se un lavoratore in cassa integrazione da un datore di lavoro n.1 , svolge ed è remunerato nello svolgimento di un’ altra attività di lavoro subordinato o autonomo n.2 , il periodo di sospensione del lavoro n.1 con diritto all'integrazione salariale non comporta la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo in cui ha lavorato presso il datore di lavoro n.2 ma comporta solo una diminuzione dell'integrazione stessa in proporzione a quanto percepito nell’ attività lavorativa n.2. Inoltre in precedenza, anche l'Inps si era espresso in termini di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e sulla possibilità di cumulo del relativo reddito sottolineando: in un primo tempo, l'incompatibilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con i trattamenti in oggetto, ma successivamente, l’Inps aveva dimostrato un avvicinamento all’orientamento della giurisprudenza, come analizzato sopra, affermando che, nel caso in cui il lavoratore autonomo dia dimostrazione che il compenso percepito per l’attività lavorativa svolta è minore all'integrazione stessa, allora egli avrà diritto ad una quota rappresentata dalla differenza fra: l’intero importo spettante per l’integrazione salariale e il reddito percepito per l'attività svolta. IL DDL LAVORO CONFERMA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INPS Il Ddl Lavoro conferma e ribadisce l'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio della nuova attività di lavoro. Si sottolinea, infatti, che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia effettuato la preventiva comunicazione indirizzata alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di dove svolge l'attività. Si evidenzia che, nel caso di lavoro dipendente, rimangono sempre valide le comunicazioni relativamente al rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che impiega il soggetto in cassa integrazione, tranne nel caso in cui sia un'agenzia di somministrazione, poiché, in tale situazione la normativa prevede che la comunicazione inviata dalle agenzie interinali sulla stipula di contratti di lavoro, sia da effettuarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione. Fonti normative: Atto del Senato n.1264, D. Lgs. n. 81/2015, D.Lgs n.148/2015
- Approfondimento Ddl Lavoro e nuove disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificataon 20 Dicembre 2024
<br>Il DDL Lavoro all’art 19, collegato alla legge di Bilancio inserisce la possibilità di: poter risolvere il rapporto di lavoro in caso di assenza non giustificata del lavoratore, senza dover effettuare la procedura telematica di dimissioni, come stabilito dalla normativa attualmente in vigore. Questa possibilità contemplata dal Ddl Lavoro considera la situazione dell’assenza ingiustificata come una dimostrazione della volontà del lavoratore di concludere il contratto di lavoro stipulato con il datore di lavoro. Viene data la possibilità al lavoratore di dare dimostrazione delle cause che portato a tale assenza ingiustificata. LE MODALITA’ DI DIMISSIONI VOLONTARE COME DA D.LGS. N.151/2015 L’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno effettuate, al fine di essere efficaci: solamente attraverso modalità telematiche, utilizzando moduli specifici che ha reso disponibile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultando il sito www.lavoro.gov.it. Tali moduli vengono poi inviati al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente attraverso modalità individuate dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, che ha definito le regole e le modalità che un lavoratore deve effettuare, per comunicare le proprie dimissioni. Tali modalità sono esclusivamente telematiche. Queste regole non si applicano solo ad alcune categorie di lavoratori come ad esempio i lavoratori domestici o per le risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziali. Va posto in evidenza che, il lavoratore, entro sette giorni dal giorno cui ha trasmesso le dimissioni attraverso il modulo sopraindicato, può annullare le dimissioni e la risoluzione consensuale utilizzando sempre la modalità telematica. Si evidenza che per adempiere alle dimissioni telematiche, può procedere sia direttamente il lavoratore, sia egli si può rivolgere ai Patronati che danno tale possibilità. LE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL DDL LAVORO IL Ddl Lavoro ha inserito un nuovo comma alla normativa vigente con diverse finalità fra cui: semplificare gli adempimenti che devono svolgere i lavoratori e le imprese in caso di dimissioni; ridurre i casi in cui i lavoratori si allontanino in maniera volontaria dal luogo di lavoro senza formalizzare tale decisione; ridurre i casi in cui sia stato fatto licenziamento al posto delle dimissioni in modo che il lavoratore possa beneficiare del trattamento di disoccupazione con la conseguente penalizzazione dei costi per i datori di lavoro, che in caso di licenziamento devono anche pagare i relativi oneri; dare un riferimento normativo qualora accada che un lavoratore anche non manifestando la sua scelta di non lavorare più per un certo datore di lavoro, non effettui le modalità di legge per formalizzare le dimissioni. Il Ddl Lavoro pone l'assenza ingiustificata con il significato di volontà alle dimissioni, se si verificano certe condizioni, stabilite dal decreto: in tal caso il termine del rapporto di lavoro può essere attestato senza: dover seguire la procedura telematica prevista per le dimissioni e senza che il datore di lavoro, in caso di assenza prolungata e senza dimissioni telematiche sia costretto ad effettuare il licenziamento. COSA ACCADE SE UN LAVORATORE E’ ASSENTE INGIUSTIFICATO PER OLTRE 15 GIORNI? Il nuovo comma 7-dell’art26 del D.Lgs N. 151/2015 afferma che, qualora si verifichi un’assenza ingiustificata da parte del lavoratore che avvenga oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato oppure in mancanza di previsione contrattuale qualora sia superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI ASSENZA INGISUTIFICATA DEL LAVORATORE SUPERIORE A 15 GIORNI Il datore di lavoro, qualora il lavoratore, senza dare giustificazione, sia assente dal luogo di lavoro per oltre quindi giorni, deve inviare una comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Essa potrà provvedere a verificare quanto comunicato dal datore di lavoro. POSSIBILITA’ DEL LAVORATORE DI DIMOSTRARE E GIUSTIFICARE LA SUA ASSENZA INGIUSTIFICATA Il Ddl lavoro dà la possibilità a lavoratore di poter dimostrare l’impossibilità di dare comunicazione delle motivazioni che giustificano la sua assenza: per causa di forza maggiore per fatto imputabile al datore di lavoro. Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, art.26 D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015).
- Termini di decadenza dell’accertamento fiscaleon 19 Dicembre 2024
<br>Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quest’anno, a rendere un po’ più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi “premiali”, è intervenuto da ultimo l’art. 2-quater del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il “regime del ravvedimento”, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l’accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria. Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità: quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell’adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento; quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa; quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati. Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per: il periodo d’imposta 2018 secondo le regole ordinarie; il periodo d’imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento; il periodo d’imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento. I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni: assenza di dichiarazione integrativa, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione» (siano essi a favore o a sfavore); assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell’art. 6-bis della L. 212/2000; non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un’ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell’intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all’anno d’imposta 2018); inapplicabilità dell’art. 12 del D. L. n. 78/09, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei “paradisi fiscali” e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.
- Ddl Lavoro approvato l’11 dicembre: le novità introdotte in tema di apprendistato e attuale disciplinaon 18 Dicembre 2024
<br>L’11 Dicembre 2024 è stato approvato il Ddl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio che consiste in 33 articoli focalizzati sull’introduzione di norme volte a semplificare e regolarizzare in particolare gli ambiti di: salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina dei contratti, adempimento degli obblighi contributivi e ammortizzatori sociali. Una delle semplificazioni introdotte riguarda il contratto di apprendistato. LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI APPRENDISTATO Fra le tipologie contrattuali utilizzabili dalla normativa, l’apprendistato rappresenta un contratto che dà la possibilità di portare avanti parallelamente l’istruzione e la formazione “on the job”, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. I tipi di apprendistato consentiti sono i seguenti: apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. L’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE Riguarda i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, che stanno ancora frequentando un corso di studi, al fine di dare l’opportunità a tali giovani di avere esperienze nel mondo del lavoro e raggiungere una qualifica professionale, la quale potrà essere o di tre anni oppure potrà concludersi con un diploma professionale. Tale tipologia di apprendistato è destinata anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che avranno la possibilità di poter ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore, e anche a coloro che sono iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. La durata di tale contratto è di 3 anni per il raggiungimento della qualifica professionale di anni per il diploma professionale, durante tale tipo di apprendistato è prevista sia la formazione interna sia la formazione esterna la cui durata deve essere di almeno 400 ore all’anno. Il contratto è legato ad un piano formativo individuale e all’assegnazione di un tutor. Alla fine dell’apprendistato datore di lavoro e apprendista possono concludere il contratto oppure decidere di farlo proseguire come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’APPREDISTATO PROFESSIONALIZZANTE L’ apprendistato professionalizzante ha come scopo il raggiungimento di una qualifica professionale riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ma in caso il soggetto interessato a diventare apprendista ha una qualifica professionale, il contratto può essere effettuato partendo dall’età di diciassette anni. Per quanto riguarda la formazione, sono previste: 120 ore di formazione per la durata dei 3 anni di apprendistato al fine di raggiungere competenze di base e trasversali, Ulteriori ore di formazione per l’raggiungere le competenze tecnico-professionali e specialistiche, che sono stabilite, in base al profilo professionale, dai contratti collettivi. L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Lo scopo di questo tipo di apprendistato è il conseguire un titolo di studio a livello universitario e di alta formazione, in cui rientrano anche: il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il datore di lavoro che ha l’intenzione di stipulare un contratto di apprendistato di tale tipologia deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa dove lo studente è iscritto, seguendo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. Tale protocollo fissa anche la durata e le modalità, di come va svolta la formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi spettanti ad ogni studente per la formazione aziendale. La durata minima di tale apprendistato è pari a sei mesi, mentre la durata massima segue le seguenti regole: per l’apprendistato di alta formazione è uguale alla durata di ordinamento dei relativi percorsi; per l’apprendistato per attività di ricerca non può superare tre anni, fatta eccezione la possibilità delle regioni e delle province autonome di contemplare ipotesi di proroga del contratto fino ad arrivare ad un anno nel caso in cui ci siano delle esigenze particolari collegate al progetto di ricerca; per il praticantato per l'accesso alle professioni di ordini professionali viene stabilita in base al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per essere ammessi all'esame di Stato. La durata del contratto non può superare i tre anni, oppure cinque per il settore dell’artigianato NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO Agli articoli 15, 16 e 18 del DDL Lavoro vengono stabilite le seguenti novità: le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante sono estese a tutte le tipologie di apprendistato; dopo il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione, diventa possibile la trasformazione dello stesso, sempre fermo restando l’aggiornamento del piano formativo, in: apprendistato professionalizzante al fine di conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali fermo restando che esso: dipende dai profili professionali stabiliti per il settore di riferimento come da inquadramento disciplinato nei contratti collettivi. è ammesso per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se l’aspirante apprendista è in possesso di una qualifica professionale), oppure anche per coloro che, superati i 29 anni, siano destinatari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella individuata dalla contrattazione nazionale collettiva; apprendistato di alta formazione e ricerca, tenendo presente: che vanno rispettati i vincoli di durata e le finalità stabilite ai sensi /dell’art.45 del D. Lgs. n. 81/2015 e rispettando i requisiti dei titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi. Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015
- Decreto Coesione: analisi dei requisiti per aver diritto agli sgravi contributivi nel caso di assunzione di giovani under 35 e assunzione di donneon 16 Dicembre 2024
<br>Il Decreto Legge n. 60/2024, chiamato Decreto Coesione, prevede diverse misure che hanno come obiettivo promuovere l’occupazione in particolare dei giovani e delle donne. Di seguito si analizzano per tali assunzioni i requisiti e le condizioni necessarie per aver diritto ai benefici contributivi. BONUS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35 Il Decreto Coesione ha reinserito la possibilità per i datori di lavoro di usufruire di un esonero contributivo nel caso essi assumano giovani sotto i 35 anni con un contratto a tempo indeterminato o trasformino a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo fra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. REQUISITI AFFINCHE’ L’ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE UNDER 35 COMPORTI L’ESONERO CONTRIBUTIVO AL DATORE DI LAVORO I requisiti del lavoratore per poter dare diritto al datore di lavoro di avere l’esonero contributivo sono i seguenti: alla data dell'assunzione incentivata il lavoratore under 35 non deve aver ancora compiuto 35 anni alla data dell’assunzione il lavoratore under 35 non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato. IN CONCRETO IN COSA CONSISTE E QUANTO DURA L’ESONERO PER IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME UN GIOVANE UNDER 35 NEL RISPETTO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI? Il datore di lavoro può usufruire dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL), considerato il limite mensile di: euro 650,00: in caso di lavoratori occupati in unità produttive nella “Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; oppure euro 500,00 : in caso di lavoratori occupati nelle altre Regioni. Il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per un massimo di massimo 24 mesi. QUALI TIPI DI RAPPORTO DI LAVORO SONO ESCLUSI DALL’AVER DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO PUR RISPETTANDO I REQUISITI? L’esonero non è applicabile al rapporto di lavoro domestico, all'apprendistato, al personale dirigenziale. CASI PARTICOLARI: L’ASSUNZIONE DI QUALI LAVORATORI DA’ COMUNQUE DIRITTO AL DATORE DI LAVORO DI ACCEDERE ALL’ ESONERO ? Tra i rapporti di lavoro che danno diritto al beneficio contributivo, sono inclusi anche quei rapporti di lavoro conclusi con lavoratori: già assunti in precedenza dallo stesso datore di lavoro con contratto di apprendistato che, alla sua scadenza non è continuato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; assunti a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro precedente abbia solo in parte utilizzato l’esonero, in questo modo il nuovo datore di lavoro potrà utilizzare l’esonero per periodo residuo fino a raggiungere i 24 mesi. L’ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35 ANNI E’ CUMULABILE CON ALTRI ESONERI? Ai sensi del D.Lgs.216/2023 l’esonero contributivo under 35 non è cumulabile con altri esoneri di tipo contributivo o di diminuzione delle aliquote di finanziamento, ma si considera compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni. REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO PER POTER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE UNDER 35 Il datore di lavoro può usufruire dell’esonero contributivo per assunzioni under 35 se: nei 6 mesi precedenti l'assunzione del lavoratore under 35 non ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (Legge n.223/1991) nella stessa unità produttiva; nei 6 mesi successivi all'assunzione del lavoratore under 35 non ha provveduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore con la stessa qualifica e assunto nella stessa unità produttiva del primo. In tali casi le conseguenze per il datore di lavoro saranno: revoca dell’esonero contributivo e recupero del beneficio già utilizzato. BONUS PER L’ASSUNZIONE DI DONNE Il Decreto Coesione all’articolo 23 disciplina uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumano lavoratrici svantaggiate. QUALI SONO I REQUISITI PERCHE’ IL DATORE DI LAVORO POSSA AVERE UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE DI DONNE? I datori di lavoro che possono usufruire dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne devono effettuare: l’assunzione a tempo indeterminato di donne dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che: siano senza un impego retribuito con regolarità da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) quali : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. e nelle aree, individuate annualmente dal Regolamento UE. siano senza un impego retribuito con regolarità da almeno 24 mesi, ovunque residenti QUAL E’ LA MISURA DELLA DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL DATORE DI LAVORO? Il datore di lavoro può usufruire per massimo 24 mesi dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL), considerato il limite mensile di 650 euro mensile per ogni lavoratrice. CASI IN CUI NON SI APPLICA L’ESONERO E CUMULABILITA’ L’esonero: non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non si può cumulare con altri esoneri dei contributi o riduzioni delle aliquote di finanziamento come stabilito dalla normativa vigente si può cumulare con la maggiorazione del costo ammesso deducibile nel caso di nuove assunzioni Affinchè siano efficaci le disposizioni del Decreto Coesione, è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, tali di disposizione saranno rese operative attraverso decreti ministeriali richiamati dalla norma e circolari operative dell'INPS. (Riferimenti normativi Decreto Legge n. 60/2024 convertito in Legge n. 95/2024, D.Lgs.216/2023, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 108, paragrafo 3)
- Approfondimento e analisi di un rapporto di lavoro 'speciale': il rapporto di lavoro domestico. Analogie e differenze rispetto al rapporto di lavoro subordinato art. 2094 c.c.on 13 Dicembre 2024
<br>Il rapporto di lavoro domestico, disciplinato dalla Legge n. 339/1958 e dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, rappresenta un rapporto di lavoro definito come “speciale” poiché presenta delle differenze rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. E’ necessario pertanto effettuare un’analisi accurata di tale tipologia di rapporto di lavoro, poiché esso non riguarda solamente coloro che svolgono lavori domestici e di assistenza di anziani ma anche altre categorie di lavoratori che si ritiene utile conoscere. Inoltre, il trattamento normativo, retributivo e previdenziale dei lavoratori domestici presenta delle caratteristiche che si distinguono in diversi aspetti da quelle del rapporto di lavoro subordinato come definito dall’ 2094 del codice civile che saranno poste in evidenza in questo approfondimento. QUALI MANSIONI SVOLGONO I LAVORATORI DOMESTICI? Definizione e caratteristiche dei lavoratori domestici Per lavoratori domestici si intendono le seguenti categorie di lavoratori che svolgono la propria attività per le necessità della vita familiare del datore di lavoro: Addetti alle mansioni familiari quotidiane: collaboratori domestici, assistenti familiari, badanti, camerieri, cuochi, governanti, baby sitter. Addetti ai servizi complementari: giardinieri, autisti, segretari privati. SI PUO’ INSTAURARE UN RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO IN PRESENZA DI VINCOLI DI PARENTELA CON IL DATORE DI LAVORO? In presenza di legami familiari tra datore di lavoro e lavoratore, si presume che le prestazioni siano motivate da ragioni affettive. A supporto di questo aspetto è intervenuto il DPR n. 1403/1971, secondo il quale, l'obbligo assicurativo può sussistere se viene dimostrata l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro. COME SI POSSONO INQUADRARE LE VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI DOMESTICI? Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 8 settembre 2020 prevede i seguenti livelli: Livello A: assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, che svolgono mansioni esecutive e sotto il controllo del datore di lavoro. Livello A super: addetti alla compagnia di persone autosufficienti. Livello B: assistenti familiari con competenze di tipo esecutivo di pulizia, custodi di abitazioni provate, camerieri, autisti. Livello B super: assistenti familiari con maggiore responsabilità ed autonomia, come assistenti alla cura di persone autosufficienti. Livello C, assistenti familiari con specifiche conoscenze di base. Livello C super: assistenti a persone non autosufficienti. Livello D: assistenti che posseggono requisiti professionali Livello D super: assistenti che posseggono requisiti formativi come educatore professionale. Il CCNL prevede l'assunzione di personale per: assistenza notturna a soggetti autosufficienti, assistenza notturna a soggetti non autosufficienti. QUALI SONO LE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI E GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO? Il contratto deve essere redatto in forma scritta con firma di entrambe le parti, specificando gli orari di servizio e la natura discontinua della prestazione. Per il personale che risiede presso il datore di lavoro è obbligatorio garantire 11 ore consecutive di riposo nell'arco delle 24 ore. Servizio Notturno Secondo l'art. 11 del CCNL Lavoro Domestico, è possibile assumere personale dedicato esclusivamente al servizio notturno (dalle 21:00 alle 8:00). Tale assunzione richiede necessariamente la forma scritta. Sostituzione nei Giorni di Riposo per i datori che impiegano assistenti a tempo pieno di livello C super o D super, è consentita l'assunzione di personale sostitutivo per coprire i periodi di riposo dei lavoratori principali che assistono persone non autosufficienti. Periodo di Prova: 30 giorni effettivi per personale convivente e livelli D super/D, 8 giorni effettivi per altre categorie È richiesta forma scritta. Non va effettuato il modello Unilav come per i rapporti di lavoro subordinato, ma va effettuata una denuncia di inizio attività che vale sia ai fini Inps dia ai fini Inail. COME SONO TUTELATI PER LA MALATTIA I LAVORATORI DOMESTICI? Il lavoratore deve: Comunicare tempestivamente l'assenza Fornire certificato medico entro 2 giorni La conservazione del posto varia in base all'anzianità: 10 giorni: fino a 6 mesi 45 giorni: 6 mesi-2 anni 180 giorni: oltre 2 anni Trattamento Economico in Malattia Retribuzione garantita: 8 giorni/anno: anzianità fino a 6 mesi 10 giorni/anno: 6 mesi-2 anni 15 giorni/anno: oltre 2 anni QUALI TUTELE HANNO I LAVORTORI DOMESTICI IN CASO DI INFORTUNIO E QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN TALE CASO? Spetta l’indennità INAIL dal 4° giorno nelle seguenti misure: 60% fino al 90° giorno In caso di infortunio durante l'attività lavorativa domestica, il datore di lavoro è tenuto a: in casi di Infortunio Lieve (fino a 3 giorni): non è richiesta alcuna denuncia formale, non c’è nessuna indennità INAIL prevista. in casi di Infortunio Medio (4 giorni o più): sussiste l’obbligo di comunicazione all'INAIL entro 48 ore, è necessaria presentazione del certificato medico, per prognosi superiori a 30 giorni va effettuata la denuncia anche alle Forze dell'Ordine. in casi di Infortunio Grave: è necessario effettuare la denuncia immediata (entro 24 ore) in caso di morte o pericolo di vita. QUALI TUTELE HANNO LE LAVORATRICI DOMESTICHE IN CASO DI MATERNITA’ E QUALI ADEMPIMENTI SONO NECESSARI? Alle lavoratrici domestiche in maternità spetta il periodo di Congedo Obbligatorio nelle seguenti misure: 2 mesi pre-parto 3 mesi post-parto Estensione in caso di parto anticipato/posticipato Documentazione Necessaria Certificato medico di gravidanza Trasmissione telematica all'INPS Dati identificativi completi Opzioni Alternative: possibilità di congedo post-parto di 5 mesi, flessibilità nell'astensione (1 mese pre-parto e 4 post-parto) Aspetti Economici L’indennità di Maternità spettante è data dall’ 80% del salario convenzionale. QUALI TIPI DI PERMESSI RETRIBUITI SONO CONSENTITI PER I LAVORATORI DOMESTICI? Permessi per Visite mediche e rinnovi di permesso di soggiorno i collaboratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti per: visite mediche con documentazione, procedure per il permesso di soggiorno, pratiche di ricongiungimento familiare nelle seguenti misure: Lavoratori conviventi: 16 ore annuali Lavoratori conviventi fino a 30 ore settimanali: 12 ore annuali Lavoratori non conviventi con almeno 30 ore: 12 ore annuali Lavoratori non conviventi sotto 30 ore: proporzionale all'orario effettivo. Matrimonio i collaboratori domestici hanno diritto in caso di matrimonio a: 15 giorni di calendario retribuiti fruibile entro un anno dalla celebrazione necessaria documentazione comprovante non convertibile in indennità in caso di dimissioni Nascita Figlio per i lavoratori padri ai collaboratori domestici spettano permessi retribuiti per il padre secondo la normativa vigente Formazione e Studio ai lavoratori domestici spettano in caso di frequenza di corsi formativi o di studio: 40 ore annue retribuite (contratto tempo pieno e indeterminato) 64 ore per corsi Ebincolf Utilizzabile per formazione rinnovo permesso soggiorno. I LAVORATORI DOMESTICI QUALO REGOLE DEVONO RIPETTARE IN TEMA DI ORARIO DI LAVORO E QUAL E’ L’ ORARIO MASSIMO CONSENTITO. I lavoratori domestici conviventi possono lavorare fini a 10 ore non consecutive al giorno, per un totale di 54 ore settimanali mentre i lavoratori non conviventi possono lavorare fino a 8 ore non consecutive al giorno, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni Il personale convivente ha diritto a: 11 ore consecutive di riposo giornaliero, 2 ore di pausa pomeridiana non retribuita (se l'orario di lavoro è compreso tra 6:00-14:00 o le 14:00-22:00). I CONTRIBUTI VERSATI PER LAVORO DOMESTICO COSA GARANTISCONO AL LAVORATORE ? I contributi per lavoro domestico vengono versati trimestralmente dal datore di lavoro al fine di garantire le prestazioni pensionistiche, tale importo varia in base all’orario di lavoro settimanale svolto: in caso di rapporti di lavoro con orario settimanale pari o minore alle 24 ore, le aliquote contributive per lavoro domestico sono tre e variano in base all’importo della retribuzione oraria, comprensiva della quota di tredicesima mensilità e, per i rapporti di lavoro conviventi, le quota del vitto e dell’alloggio. in caso di rapporti di lavoro con orario settimanale pari o di oltre 25 ore, l’aliquota contributiva per lavoro domestico è in misura fissa e deve essere pagata per ogni ora retribuita nel trimestre di riferimento. Fonti normative: Legge n. 339/1958, CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 8 Settembre 2020, DPR n. 1403/1971.
- La conservazione delle dichiarazioni fiscalion 12 Dicembre 2024
<br>Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati. Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario. Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che: la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec; una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta; se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente. Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente. Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta n. 217 del 26 aprile 2022.
- Approfondimento sul rapporto di lavoro intermittente: evoluzione normativa e opportunità di flessibilità per l’organizzazione e gestione aziendaleon 9 Dicembre 2024
<br>Il Decreto Legislativo n. 81/2015, dall’articolo 13 all’articolo 18, disciplinano il rapporto di lavoro intermittente.Tale tipologia di rapporto di lavoro è anche chiamato “lavoro a chiamata” o “job on call”.Il rapporto di lavoro intermittente è utilizzato nel caso il datore di lavoro, in base alla propria organizzazione ed in base alle proprie esigenze lavorative, necessiti di lavoratori che alternino periodi lavorati e periodi di inattività. Questa tipologia contrattuale, se gestita nel rispetto della normativa, delle integrazioni e delle modificazioni apportate alla stessa, può rappresentare un’opportunità di flessibilità per il datore di lavoro nell’ottica di un’organizzazione aziendale capace allo stesso tempo di offrire nuove opportunità di lavoro e controllare i costi aziendali. DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il rapporto di lavoro intermittente è : un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni da parte del lavoratore di tipo discontinuo, adeguato alle necessità del datore di lavoro, può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, può essere utilizzato in tutti i settori di attività, fermo restando il rispetto delle causali di utilizzo come indicato dalla contrattazione collettiva dalla legge. POSSIBILITA’ DI RICORSO AL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il ricorso al lavoro intermittente è legato alla necessità del datore di lavoro di poter svolgere prestazioni: a carattere discontinuo, per periodi prestabiliti durante la settimana, il mese o l'anno definiti dai ccnl stipulati dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; requisito di età del lavoratore: il lavoratore deve essere di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni, anche pensionati eccetto nei settori: turismo, pubblici esercizi, spettacolo, per i quali non sussiste tale vincolo di età; il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di un triennio, per ciascun prestatore, con lo stesso datore di lavoro. Tale vincolo delle 400 giornate non sussiste nei settori: turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Eccetto i settori in cui non si applica il vincolo delle 400 giornate nel triennio, il superamento di tali 400 giornate comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno e indeterminato. ASPETTI PRATICI DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente può avere due forme diverse: con obbligo alla risposta, senza obbligo alla risposta con obbligo di risposta: il lavoratore rimane a disposizione del datore e si obbliga per contratto a rispondere alla sua chiamata al lavoro, ha diritto ad un'indennità di disponibilità mensile per i periodi in cui non lavora, in aggiunta alla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato. Nel caso in cui il lavoratore che percepisce l'indennità di disponibilità rifiuti senza motivo a rispondere alla chiamata, il datore può risolvere il contratto, richiedendo la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto, nonché un risarcimento secondo quanto fissato dal contratto collettivo o individuale. senza obbligo di risposta: al lavoratore non spetta l'indennità di disponibilità e pertanto non è obbligato a rispondere alla chiamata. Il contratto di lavoro intermittente può stabilire o meno un'indennità di disponibilità che, nel lavoro intermittente, è spettante solamente se il lavoratore garantisce la sua disponibilità alla risposta alla chiamata del datore di lavoro. QUANDO E’ VIETATO IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE Per la sostituzione di lavoratori in sciopero, in assenza di specifici accordi sindacali nelle unità produttive dove nei 6 mesi precedenti sono stati effettuati licenziamenti collettivi per le medesime mansioni; nelle unità dove è in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione per le stesse mansioni nelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo il D.Lgs 81/2008 IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO SEGUE LA NORMATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO? Il contratto intermittente può essere a tempo determinato, ma non segue le regole del D.Lgs 81/2015 sul lavoro a termine. Questo significa che: l'assunzione deve rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi del lavoro intermittente non sono necessari intervalli tra contratti successivi con lo stesso lavoratore. IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE QUALI ADEMPIMENTI DETERMINA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN SEGUITO ALL’INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA CON SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MERITO? Il datore di lavoro quando intende assumere un lavoratore intermittente deve svolgere i seguenti adempimenti: Contratto scritto; Comunicazione UNILAV: da inviare al competente Servizio per l'Impiego entro il giorno precedente l'inizio del rapporto lavorativo. Tale comunicazione è richiesta solo all'avvio del rapporto di lavoro intermittente e non necessita di essere rinnovata per le chiamate successive. Il lavoratore intermittente deve essere registrato nel Libro Unico del Lavoro con tutti i dati identificativi richiesti, analogamente agli altri dipendenti. Notifica preventiva delle prestazioni tramite i canali stabiliti dalla normativa: SMS al numero 339-9942256 (solo per datori registrati su "Cliclavoro" e per prestazioni singole) App "lavoro intermittente" per dispositivi mobili Email a intermittenti@pec.lavoro.gov.it utilizzando il modulo "UNI_Intermittente" Le comunicazioni possono essere modificate o annullate prima dell'inizio della prestazione. In caso di assenza del lavoratore, il datore ha 48 ore per rettificare la comunicazione. L'inosservanza delle normative sulla comunicazione comporta: La riclassificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato Sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro per lavoratore. In seguito al Decreto Trasparenza (D.Lgs 104/2022): dal 13/08/2022 sono previsti nuovi obblighi informativi, che rientrano anche per i lavoratori intermittenti, che sono: comunicare le informazioni essenziali da fornire prima dell'inizio del lavoro in caso di cessazione anticipata, dichiarazione scritta immediata QUALI ASPETTI VANNO INSERITI NEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE? Il contratto deve includere: Programmazione variabile e requisiti contrattuali Modalità di disponibilità Condizioni economiche e indennità Procedure di chiamata Tempistiche retributive Protocolli di sicurezza Fasce orarie prestabilite COME SI GESTISCONO I PERIODI DI INATTIVITA’ NEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE? Il trattamento economico-normativo si differenzia tra: Periodi di Attività Lavorativa: Parità di trattamento con i lavoratori di pari livello Riproporzionamento di: Retribuzione globale Ferie Tutele per malattia e infortuni Congedi parentali Mensilità aggiuntive TFR Altri benefici contrattuali Periodi di Inattività Nessun diritto oltre l'eventuale indennità di disponibilità Nessuna maturazione di trattamenti economici o normativi QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’? Obbligatoria solo se concordata contrattualmente Parametri stabiliti dal Decreto 10 marzo 2004: 20% della retribuzione CCNL Calcolata su: minimo tabellare, contingenza, EDR, ratei tredicesima Proporzionale alle ore di disponibilità mensili Esclusa dal calcolo di altri istituti Soggetta a contribuzione e tassazione Erogata mensilmente COME SONO DISCIPLINATI GLI STRAORDINARI? Come dal chiarimento ottenuto in base all'Interpello n. 6/2018, si applica la normativa sugli straordinari prevista dai CCNL, con relative maggiorazioni per le ore eccedenti il normale orario settimanale. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI? Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, il contratto di lavoro intermittente segue le normali disposizioni stabilite per tutti i lavoratori del settore in cui il lavoratore intermittente presta servizio. QUALI TUTELE PREVIDENZIALI HA IL LAVORATORE INTERMITTENTE? Le tutele previdenziali spettanti al lavoratore intermittente sono: Indennità di malattia Maternità Copertura infortunistica Assegni familiari (durante i periodi lavorati) Cassa integrazione (solo se la necessità emerge dopo la chiamata) COME E’ COMPUTATO IL LAVORATORE A CHIAMATA ELL’ORGANICO AZIENDALE? Il conteggio dei lavoratori intermittenti nell'organico aziendale avviene proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate nel semestre, ai fini dell'applicazione delle varie normative. Fonti normative: Decreto Legislativo n. 81/2015, dall’articolo 13 all’articolo 18, D.Lgs 81/2008 Sicurezza sul lavoro-valutazione rischi, D.Lgs 81/2015 disciplina del lavoro a termine, Decreto Trasparenza, D.Lgs 104/2022, Interpello n. 6/2018.
- Iscrizione ad albi ed elenchi: formazione obbligatoria per il mantenimentoon 2 Dicembre 2024
<br>Con il passare degli anni, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è solo il primo passo per poter lavorare. Al commercialista viene chiesta sempre più specializzazione e formazione, per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione a specifici albi o elenchi (requisito indispensabile per l’assunzione di determinati incarichi). Arrivati alla fine del 2024, facciamo un riepilogo degli obblighi formativi che gravano sul commercialista per il mantenimento dell’iscrizione. Albo/elenco Periodo aggiornamento Obblighi formativi ODCEC 2023-2025(triennale) 90 crediti formativi nel triennio (senza limite annuale). Di questi - almeno 9 CF nelle materie obbligatorie, ma almeno 3 ogni anno, devono essere su antiriciclaggio Registro dei Revisori legali Annuale 20 crediti formativi annuali, di cui 10 in materie caratterizzanti la revisione legale dei conti Revisori della sostenibilità Annuale gli iscritti al registro dei revisori legali, entro l’1/1/2026, sono considerati abilitati se maturano almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa indeterminato nessuno Amministratori Giudiziari (custodia beni sequestrati) indeterminato nessuno Amministratori di sostegno indeterminato nessuno Albo C.T.U. indeterminato nessuno Gestori crisi sovraindebitamento Biennale 40 ore biennali (a partire dalla iscrizione al 1° organismo di mediazione) Professionisti delegati alle vendite (elenco triennale) Annuale Minimo 15 ore annue e 60 nel triennio, a partire dalla data di iscrizione nell’elenco (non l’anno solare) Revisori Enti Locali Annuale 10 ore. Entro la data annuale stabilita dal Ministero, il revisore deve inserire nel portale i crediti formativi maturati, pena la cancellazione dal Registro Albo dei gestori della crisi d'impresa Biennale 18 ore biennali (senza limite annuale).
- Rendicontazione di sostenibilità (ESG): decorrenza dell’obbligo per superamento dei parametri quantitativion 2 Dicembre 2024
<br>Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 “CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive” con la pubblicazione del D. Lgs. 2024/125 (GU n. 212 del 10 settembre 2024). La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D. Lgs. 2016/254. Sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità le aziende (o i gruppi di imprese) che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali. Obbligo dal 2025 (anno fiscale 2024) Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con: numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 500; totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro. Obbligo dal 2026 (anno fiscale 2025) Le grandi imprese (e i gruppi di imprese che a livello consolidato) superano 2 dei 3 seguenti parametri: numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250; totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro. Obbligo dal 2027 (anno fiscale 2026) Le piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) con: numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250; totale dello stato patrimoniale: superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro. Obbligo dal 2028 (anno fiscale 2027) Società figlie e succursali di società madri extra-europee per le quali la capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e: un’impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD; una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente. Una specifica FAQ della Commissione Europea, alla quale si è allineata ASSONIME con la sua circolare n. 21 del 7 novembre 2024, ritiene che il passaggio dimensionale rilevi già nel secondo esercizio in cui si superano i limiti dimensionali; quindi se una società superasse i limiti nell’esercizio 2025 e 2026, la Rendicontazione di Sostenibilità dovrà essere pubblicata in riferimento all’esercizio 2026 (nel corso dell’esercizio 2027).
- Crisi d'impresa: l’approccio lean, la riduzione degli sprechi e il miglioramento aziendaleon 19 Novembre 2024
<br>Tempo fa ho pubblicato due articoli che trattavano della logica lean e di quanto importante potesse essere il suo contributo in termini di ottimizzazione del costo di trasformazione. In dettaglio i semplici articoli hanno preso a riferimento, nel primo caso, la velocizzazione del processo produttivo (l’esempio riguardava un impianto di imbottigliamento che da 300 pezzi passava a 1.800), nel secondo caso la riduzione dei tempi di trasferimento dei semilavorati da un reparto ad un altro (chi volesse, trova i due articoli su questa rubrica).Con questo terzo (e davvero semplicissimo) articolo, porto a riferimento il caso di una piccola officina metalmeccanica e del miglioramento che è stato ottenuto intervenendo sugli sprechi di materia prima. L’azienda in questione realizza martinetti (pistoni idraulici). Acquista cilindri d’acciaio di diversi diametri e realizza il tubolare del martinetto stesso.Semplificando, il tubolare del martinetto è di due lunghezze: uno di 1,2 metri e l’altro di 1,3 metri. Il fornitore fornisce il cilindro d’acciaio di una lunghezza fissa pari a 3 metri per quel particolare diametro. È abbastanza chiaro che, con 3 metri di tubolare fornito, l’aziendina presa in questione può sviluppare uno scarto, a seconda dei pezzi da tagliare, pari a: 0,5 metri (nel caso in cui tagli un cilindro da 1,2 e uno da 1,3 metri) 0,6 metri (nel caso in cui tagli due cilindri da 1,2 metri) 0,4 metri (nel caso in cui tagli due cilindri da 1,3 metri) Che fine fa lo spezzone che rimane? Fino a non molto tempo fa veniva stoccato in un piccolo magazzino posto alle spalle del capannone e poi smaltito. Si è deciso di intervenire per evitare che fosse generato quello scarto. Inizialmente le strade da battere sono state le seguenti: Chiedere al fornitore un cilindro di dimensioni più piccole; Rivedere il progetto del martinetto, cercando di creare misure sottomultiple del cilindro originariamente fornito. Nel primo caso si sarebbero ridotti gli scarti (magari ottenendo una fornitura pari ad un cilindro non più lungo di 2,6 metri), tuttavia questa opzione è risultata non praticabile vista l’indisponibilità del fornitore di dotarsi di tagli personalizzati. Il secondo punto invece ha trovato non poche difficoltà progettuali nell’allungamento dei martinetti, visto che sono quest’ultimi sottoassiemi di altre attrezzature in alcuni casi utilizzate internamente, in altri venduti a clienti che realizzano i propri prodotti finiti in funzione di progetti ben definiti.La soluzione è venuta da sé e, a dire il vero, anche un bel po’ banale. Ci si è dotati di una sega aggiuntiva e gli spezzoni un tempo materiale di scarto, sono diventati boccole con lunghezze variabili dai 6 agli 8 centimetri e che fino a quel momento venivano acquistate all’esterno. Il costo d’acquisto medio di una singola boccola era di € 17,89. Il costo della realizzazione della stessa in house è di 13,57 € come si evince dallo screen shot del software bussolastar utilizzato: Sicuramente è stato da preferire il “make” al “buy”.Ora, la domanda che sorge spontanea è: quante volte c’è andata bene l’officina con questo piccolo accorgimento? Proviamo a contarle: Ha evitato di continuare a perdere migliaia di euro di materiale acquistato e poi buttato via. Difatti posto uno scarto medio di 0,5 mt su 3 mt acquistati, il 17% del cilindro era appunto smaltito come rifiuto. Su circa 120.000 euro di acquisti in tubolari d'acciaio, si sono recuperati oltre 20.000 €; Ha evitato il costo dello smaltimento di materiale ferroso con tutte le dispersioni di tempo annesse alla sua gestione. Il costo dello smaltimento è stimabile in circa 1.500 euro l'anno; Ha recuperato 4,32 € di costo in distinta base. Considerato l'acquisto precedente di circa 2.500 boccole, si è avuto un risparmio pari a 10.000 €. Tutto ciò interpreta il miglioramento nell’ottimizzazione di costi che ogni struttura imprenditoriale dovrebbe inseguire. Mi azzarderei a dire: giornalmente! Nella semplicità poi risiede l'occasione di mettere un freno agli sprechi e contestualmente di migliorare i margini.Ora, non mi stancherò di ripetere che certe accortezze NON sono di competenza di un commercialista o di un consulente. Il professionista può limitarsi alla realizzazione della distinta base e questo è già un grande vantaggio ottenuto per sé e per il cliente seguito. Ciò su cui continuo a porre l’accento riguarda il fatto che il controllo di gestione necessita della conoscenza della fase di trasformazione (se trattasi di prodotti) o erogazione (se trattasi di servizi) propri dell’azienda seguita. Basta poi un po' di buon senso ed il giusto colpo d'occhio per trovare una valida soluzione a problemi a volte macroscopici. L'importante è iniziare con la misurazione della produzione in termini di costo, tramite l'analisi tempi e l'analisi dei coefficienti di impiego di materia prima che intervengono nel ciclo produttivo (contabilità industriale), il resto è un di più e vi assicuro viene da sé.Di converso analisi di bilancio, per quanto complete ed articolate, piuttosto che budget economici per quanto dettagliati siano, non saranno sufficienti a garantire la continuità aziendale come previsto dall’art. 2086 c.c. in merito agli adeguati assetti. Tensioni di liquidità, se vedono la propria cura solo nella ricerca della finanza aggiuntiva, si ripresenteranno certamente dopo breve termine proprio perché l’azienda probabilmente non genera i giusti margini sui prodotti/servizi tali da coprire adeguatamente tutti i costi d’esercizio. È il solito cane che si morde la coda, piuttosto che il colabrodo dentro il quale si versa dell’acqua (liquidità) che puntualmente viene persa a seguito di una gestione economico/reddituale insoddisfacente.Il vostro cliente quindi, dopo le indispensabili diagnosi, certamente vi chiederà le soluzioni finalizzate a contenere i costi e a tenere lontane il più possibile condizioni di crisi aziendale.
- Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell’F24on 15 Novembre 2024
<br>Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l’Agenzia Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al CPB. L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti: che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento: hanno applicato gli ISA; ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla pandemia COVID, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito. Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L’Agenzia Entrate ha messo a disposizione una la lettera/comunicazione nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualità che è possibile sanare. Il perfezionamento del “ravvedimento”, precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione. Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR: la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è e effettuata da parte della società o associazione; la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati. In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, in ne, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
- Controllo di Gestione: approfondiamo l’analisi degli scostamenti fra contabilità generale e contabilità industrialeon 8 Novembre 2024
<br>Riprendiamo la solita case history legata all’imprenditore oleario. La settimana scorsa abbiamo analizzato lo scostamento del consumo di materie da contabilità generale rispetto il consumo di materie mostratoci dalla contabilità industriale. È stato evidenziato uno scostamento sfavorevole, nel consumo di materie, dovuto ad una parte di produzione contaminata e quindi smaltita. Passiamo ora alla verifica degli eventuali scostamenti nelle altre voci di costo variabile.Riportiamo di seguito il profitti e perdite Cominciamo ad isolare il costo della manodopera diretta. Al momento l’impianto dell’azienda seguita è fortemente sottosaturo. Il lavoro è generalmente svolto solo un giorno a settimana, preferibilmente il venerdì, al fine di realizzare la produzione per la settimana successiva. L’impianto è completamente automatizzato e, solo nel primo ed ultimo centro di lavoro, necessita dell’azione dell’uomo. La presenza dei due operatori non è costante, in quanto tra il primo input di bottiglie ed il successivo, passano circa 30 minuti. Allo stesso modo fra il primo output di bottiglie a valle ed il successivo (essendo un impianto in linea ed in assenza di colli di bottiglia) passano sempre 30 minuti. Ciò porta i due operatori a poter essere impiegati in altre mansioni. La presenza netta dei due operatori, in funzione delle ore realmente dedicate alla produzione (e riportate in un foglio elettronico legato alle presenze), evidenzia un costo manodopera pari a 680€. Nello screen shot sotto vediamo cosa ci dice la contabilità industriale: Consideriamo solo il costo legato alla mod (acronimo di manodopera diretta) e, come già indicato tempo fa in merito ai consumi di materia prima, cerchiamo di capire se c’è uno scostamento (favorevole o sfavorevole che sia). Nel dettaglio osserviamo che l’incidenza mod (da co.in.) è pari allo 0,91% (603€), a fronte dell’1,03% (680€) da conto economico di periodo. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che il costo manodopera (al di là dell’irrisorietà dell’ammontare in euro) è perfettamente in linea con quanto preventivato.Allo stesso modo segue l'analisi del costo del consumo energetico (screen shot seguente): Anche qui si osserva uno 0,08% (53 €) a fronte di uno 0,09% (61€) riferito alla realtà dei fatti. Ribaltamento che collima alla perfezione.Passiamo al ribaltamento legato all’ammortamento (screen shot sotto) Lo stesso ci indica un 1,57% (1.037€) a fronte di un 1,67% (1.100€) da conto economico di periodo. Anche questo valore è perfettamente in linea.L’ultima maschera invece ci indica il margine di contribuzione (foto sotto) La differenza che si osserva fra il conto economico, pari a 7,21% e il 10,59% generato da co.in., è dovuto allo scostamento sfavorevole legato al maggior utilizzo di materia prima oggetto dell’articolo di qualche tempo fa.Dall’analisi appena esposta non sono presenti scostamenti degni di nota. Qualora ce ne fossero stati (ad esempio nel costo mod), avremmo potuto indagare le tempistiche standard paragonandole allo scarico ore per reparto che giornalmente ogni operaio è chiamato a fare al fine di indagarne le cause.Il lavoro di analisi prima, ed indagine poi, è a parere di chi scrive alla base di un proficuo sistema di controllo di gestione. Sperare di avere risposte da una semplice analisi di bilancio, o un altrettanto semplice paragone fra budget e conto economico di periodo, rimane un’illusione che tra l’altro comprometterebbe l’andamento aziendale. Il controllo di gestione risulta valido quando si stacca dalle solite dinamiche scaturenti dalle analisi di bilancio e abbraccia tutta una serie di valutazioni derivanti da dati extracontabili, al fine di misurare le performance produttive e, all’occorrenza intervenire nelle stesse in modo da ottimizzare le marginalità e a seguire i flussi di cassa. La riforma sulla crisi d’impresa e la garanzia della continuità aziendale passano anche da riflessioni di questo tipo.
- Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartation 5 Novembre 2024
<br>Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata. L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024 n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024. E’ stato rilevato il malfunzionamento dei servizi telematici Entratel e sono state parecchie le segnalazioni relative agli scarti del Modello F24, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti nelle giornate del 29 e del 30 ottobre 2024. Diversi i tributi oggetto di pagamenti telematici, ordinari e straordinari, con scadenza alla fine del mese di ottobre, quali i pagamenti da effettuarsi in scadenza degli avvisi automatizzati (36-bis o 54-bis) nonché di quelli formali, i ravvedimenti operosi di ritenute relative al Modello 770/2024, i ravvedimenti discendenti da avvisi CCIAA. A prescindere dai motivi che hanno determinato una così grave situazione si è creato un vero e proprio “black-out” nell’accesso ai servizi telematici delle Entrate che ha impedito a tantissimi contribuenti di ottemperare ai propri adempimenti fiscali. La Sogei Spa ha comunicato che l’anomalia in fase di acquisizione dei Modelli F24 telematici ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 e le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali alla regolare acquisizione delle deleghe di pagamento, si sono concluse alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024: il malfunzionamento scaturisce da un’anomalia nel software di accoglienza dei Modelli F24 telematici presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Con Provv. direttoriale 31 ottobre 2024 n. 402623, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato l’irregolare funzionamento, dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 1 DL 21 giugno 1961 n. 498 dispone che nei casi in cui gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento. Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 29 e 30 ottobre 2024 riguardanti adempimenti nei confronti dell’Erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro il 10 novembre 2024.
- Controllo di Gestione: continua la costruzione della distinta base. Calcolo dei cicli di lavoroon 28 Ottobre 2024
<br>Come promesso eccomi qui a scrivere in merito alla terza ed ultima domanda dell’imprenditore oleario oggetto della nostra case history: “quanto costano le referenze realizzate dal mio oleificio?”. La settimana scorsa abbiamo avuto modo di parlare di come sia stato semplice realizzare la b.o.m (bill of material alias distinta base) lato materia prima. Oggi vedremo come sia stato altrettanto semplice acquisire i tempi uomo-macchina dell’impianto di imbottigliamento. La semplicità risiede nel fatto che l’impianto è in linea, anzi, è una “S” che si snoda lungo il capannone adibito a contenerlo. La forma ad “esse” non è un caso, ma rispecchia la logica giapponese delle celle ad U, ove è possibile, da parte di un unico operatore, intervenire in più punti della linea spostandosi di pochi metri e facendo si che lo stesso possa svolgere ad esempio il lavoro di due persone (foto sotto). La linea è stata divisa, per praticità, in 6 centri di lavoro o fasi lavorative (in realtà ne sono di più ma riprendendo l’esempio della settimana scorsa credo possa bastare nominarne solo 6, foto allegata sotto). In dettaglio - Riempitrice - Tappatrice - Etichettatrice - Capsulatrice - Cartonatrice - Chiusura cartone Lungo la linea non si creano colli di bottiglia o fermi macchina dovuti a mancanza di materiale. Entrano 3900 bottiglie da 1 lt (codice OE0010) ed escono altrettante bottiglie, garantendo un flusso produttivo continuo e teso. Un operatore è presente all’ingresso del materiale (inserimento bottiglie), un secondo operatore è presente a valle della linea e chiude i cartoni. Tutto risulta automatizzato. Prendere i tempi è stato semplicissimo (in mezza giornata è stato possibile chiudere il cerchio), in quanto questo macchinario di ultima generazione fornisce il tack time (ritmo di produzione) legato all’output orario. Avremo 1 ora / 3900 bottiglie = 0,92 secondi a pezzo. E stato inoltre calcolato un tempo set up (e rari fermi macchina dovuti a guasti) pari al 10% del tempo totale, così da arrotondare al singolo secondo il tempo di uscita a valle del prodotto OE0010. Solo il primo e l’ultimo cdl (acronimo di centro di lavoro) vedono sia il tempo uomo che quello macchina, in quanto presente a monte un operatore che inserisce le bottiglie e a valle un operatore che chiude e sposta i pacchi. I restanti cdl invece vedono solo il tempo macchina. Acquisiti i consumi energetici in kw/h di ogni cdl e acquisito l’ammortamento annuo di ogni cdl (su questo aspetto nei prossimi articoli faremo alcune precisazioni), in funzione dei tempi uomo macchina inseriti per cdl nel software, avremo il costo: - Mod (manodopera diretta) sia per cdl che totale, pari a 0,004 € - Energetico sia per cdl che totale, pari a 0,001 € - Ammortamento macchinario sia per cdl che totale, pari a 0,029 € Riferito al costo del codice prodotto OE0010 (e chiaramente di tutti gli altri codici prodotto realizzati dall’oleificio). Riprendendo il costo delle materie prime (articolo precedente) pari a 4,878 € e sommando le voci di costo appena definite, avremo un costo totale di produzione pari a 4,91 €. La risposta all’imprenditore è stata fornita. Va da sé che trattasi di una risposta “dinamica”, in quanto è l’imprenditore stesso che andrà ad aggiornare ad esempio il costo delle materie prime, piuttosto che i tempi di produzione (qualora migliorino ulteriormente) al fine di ottenere un costo sempre aggiornato ed affidabile che, a differenza dei calcoli alla “femminile”, sono nettamente più precisi ma soprattutto fruibili. Inoltre l’imprenditore può, con un costo così articolato, effettuare anche delle simulazioni, duplicando ad esempio il codice prodotto e modificandolo a piacimento. Il costo standard così definito è alla base di tutte quelle analisi proprie del controllo di gestione che solo il professionista può realizzare (e che vedremo successivamente). Fondamentale ricordare come oggi nessuna piccola o piccolissima impresa (e per piccolissima parlo anche del pizzaiolo sotto casa, piuttosto che della parrucchiera o del meccanico) sia dispensata da questo genere di calcoli; l’importante è calibrare per bene l’intervento e coinvolgere l’imprenditore rendendolo partecipe del progetto. Un uso costante porta benefici di conto economico già nel medio-breve periodo. Tornando alla nostra case history, la prossima volta vedremo l’approccio che l’imprenditore ha avuto al progetto legato al calcolo (e gestione) dei costi standard. Riporterò dubbi, eccezioni e spero valide proposte avanzate dall’imprenditore stesso.
- Pro e contro del 'ravvedimento speciale' dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennaleon 25 Ottobre 2024
<br>L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”). Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare: accertamenti analitici sui redditi/IRAP; accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori); accertamenti induttivi sui redditi/IRAP. Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. La norma prevede tuttavia importanti limitazioni: il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024; la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno: in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione; se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste; in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta. L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’articolo 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
- Controllo di Gestione: e se l'imprenditore pretendesse soluzioni e non chiacchiere?on 18 Ottobre 2024
<br>Torniamo ad occuparci dell’imprenditore oleario. Abbiamo realizzato il primo report completo riferito al mese di luglio. In quest’articolo andremo ad isolare, scomporre e quindi analizzare lo scostamento di quelli che sono i consumi di materia prima (derivante dal profitti e perdite riclassificato) rispetto al consumo di materie prime derivante dal software bussolastar. Nel dettaglio il consumo di materia da conto economico (acquisti +/- variazione dei magazzini) è pari a circa il 90 % quindi: Consumo di materia da c.e. 90 %. È giusto fare un po’ di chiarezza. Il valore pari al 90%, derivante da conto economico riclassificato, indica senza ombra di dubbio di quanto tutti gli acquisti di materie prime destinati alla produzione (e/o anche di semilavorati e/o prodotti finiti da destinare alla vendita) rettificati delle variazioni di magazzino (delle materie prime, dei semilavorati se presenti e dei prodotti finiti) abbiano inciso sul fatturato. Quindi su di un fatturato di 65.889 €, il 90% (corrispondente alla realtà) è appunto pari a 59.300 €. Questo dato (59.300 €) preso così com’è non ci dice un bel nulla. Difatti molte reportistiche generate da tanti software che analizzano il bilancio, calcolano questa grandezza che però presa da sola non ci dà alcuna informazione, difatti si legge un numero, una percentuale (di incidenza) ma poi?...E' giusta? È sbagliata? Se sbagliata, perché è sbagliata?...queste domande sono legittime e soprattutto le risposte sono determinanti se si vuole davvero fare controllo di gestione e “raddrizzare” l’andamento di un’impresa, per piccola che sia. Direi quindi di andare per gradi e di porci due domande, una alla volta: 1) Il 90% di cdv nel nostro caso specifico è una percentuale giusta? La risposta è: NO. Vediamo il perché. Nel software bussolastar, carichiamo i prodotti venduti nell’arco del mese oggetto d’analisi. I prodotti venduti chiaramente presentano la distinta base già caricata (vedasi articoli precedenti). In tabella vediamo i vari codici prodotto venduti nel mese, le quantità ed i ricavi totali per voce (immagine sotto). Lateralmente osserviamo l’incidenza del costo delle materie prime per ogni codice prodotto in base ai costi standard precaricati (calcolato in funzione delle quantità standard). Cosicché il codice OE0010 presenta un consumo di materia prima pari al 90,91% e così via per gli altri codici. La riga sottostante la tabella ci indica come, in base a tutti i codici prodotto venduti nel periodo e loro quantità, il consumo di materia prima dovrebbe essere dell’86,84%. Ora, se il mio simulatore (software bussolastar, contabilità industriale) mi dice che avrei dovuto in gergo “consumare” materia prima per l’86,84% e cioè per 57.219 €, mentre nella realtà ne consumo per un importo pari al 90%, cioè 59.300 €, escludendo errori di caricamento nel software piuttosto che in contabilità, posso senza ombra di dubbio dare all’imprenditore una prima ed importantissima risposta: “il 90% di consumo materia da c.e. evidenzia un problema!”. Questo perché risulta palese uno scostamento sfavorevole di circa 2.000 €. Passiamo alla seconda domanda: 2) Visto che c’è uno scostamento sfavorevole di 2.000€, questo scostamento da cosa è dipeso? Le cause possono essere tante e spesso si tratta di concause. Ne portiamo alcune d’esempio: Nel software le materie prime hanno un costo non aggiornato, inferiore a quelli che sono gli acquisti effettuati realmente nel mese. Bisogna quindi fugare questo dubbio e, nella fattispecie da un controllo effettuato, i costi d’acquisto del mese corrispondono ai costi delle materie prime caricate sul software. Le quantità di materia prima caricate nelle distinte base del software potrebbero presentare un valore inferiore alla realtà, ma questo aspetto viene escluso. Allo stesso modo escludiamo l’ipotesi di scarti troppo bassi rispetto la realtà. Anche questo come sopra rientrerebbe nel range degli errori che abbiamo escluso a priori. Ma allora cosa è successo? perché ci sono 2.000 € di consumo (utilizzo) materie in più rispetto quanto la contabilità industriale ci indica? Procediamo a capire innanzitutto quali sarebbero dovute essere le quantità delle materie prime impiegate a standard nella produzione venduta nel mese di luglio. Esplodiamo dal software bussolastar il dettaglio delle materie impiegate ed otteniamo la seguente maschera: Di 57.218 € di materia prima, chiaramente isoliamo la materia più importante fra tutte in termini di costo, cioè l’olio. Il suo costo è pari da solo a 45.627 € (prima riga della tabella in alto). Concentriamo l’attenzione innanzitutto su questa materia. La quantità che a standard sarebbe dovuta essere utilizzata è di 9.125 kg (sempre prima riga in alto); è stato davvero così? Con l’imprenditore abbiamo riaperto i 4 rapportini settimanali legati allo scarico di olio dalle cisterne ed abbiamo scoperto che sono stati prelevati circa 500 kg di olio in più rispetto i 9.125 kg indicati dal software. Tutto è cominciato ad essere più chiaro perché intanto abbiamo capito che il problema è appunto legato alla materia prima “olio”. Rimane un’ultima domanda, dove sono finiti questi 500 kg di olio? Abbiamo scoperto che un determinato giorno l’impianto è stato fatto partire senza che lo stesso fosse stato prima “sanificato”. Tutto ciò ha comportato che, per circa due ore, la produzione effettuata fosse contaminata e quindi, nel momento in cui l’addetto si è accorto dell’errore, è stato bloccato l’impianto e la produzione fino a quel momento realizzata è stata completamente smaltita in quanto invendibile. Come spesso accade nelle piccole attività l’operaio addetto sperava di cavarsela e non ha avvertito il titolare, portandoci a questa “divertente caccia al tesoro” che ha avuto però il giusto epilogo. Con questo semplice articolo torno ancora una volta a sottolineare come il controllo di gestione, se ben fatto, non si avvale solo di software buoni per tirar fuori una DIAGNOSI, ma che oltre la diagnosi possano dare indicazioni su quella che dev’essere la CURA. Altrimenti con le diagnosi e senza una cura, credo sia difficile se non impossibile dare indicazioni all’imprenditore su come e dove agire per ottimizzare la gestione della propria impresa.
- Il nuovo ravvedimento speciale (o 'tombale') per i soggetti ISA che aderiscono al CPBon 14 Ottobre 2024
<br>Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. I contribuenti soggetti agli ISA e che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (2018-2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi. Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA” per intenderci). In particolare, il voto ISA indicherà: la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva; l’aliquota da applicare per l’imposta sostitutiva di quelle sui redditi. La base imponibile sarà determinata secondo le seguenti percentuali di incremento variabili in base al voto ISA di ciascun anno e sarà: 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come sopra, sarà anch’essa variabile in base al voto ISA e sarà: 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Ai fini IRAP, sull’ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime regole al valore della produzione, si applicherà invece un’imposta sostitutiva del 3,9%. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta sarà poi ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (per tener conto della pandemia Covid) ma l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione. Possiamo quindi riepilogare in sintesi che questa opzione: spetta esclusivamente ai soggetti ISA e ne sono quindi esclusi i contribuenti forfetari e i contribuenti che superano i limiti di ricavi previsti per l’applicazione degli ISA; richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024-2025; può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente; non prevede il versamento di interessi/sanzioni; perde ogni effetto in caso di decadenza dal CPB; copre da: accertamenti analitici sui redditi/IRAP; accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori); accertamenti induttivi sui redditi/IRAP; accertamenti sintetici sui redditi/IRAP. L’imposta sostitutiva dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025. Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria. Il pagamento del debito integrale mediante un’unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti: per i soggetti ISA che aderiranno al CPB, ma non anche al ravvedimento “tombale”, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025; per coloro che aderiranno al CPB e anche al ravvedimento “tombale”, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027, seppur con i limiti impliciti nell’adesione. La norma sembra non aver considerato che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto ISA elevato (generalmente non inferiore all’8), hanno già beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica del periodo d’imposta 2018 sarebbe già spirato il 31 dicembre 2023. Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP.
- Antiriciclaggio e titolare effettivo: documento di ricerca del CNDCECon 10 Ottobre 2024
<br>I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta. Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’ìndividuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link) che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia. Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile. Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela e che è obbligo del professionista conservare la prova dell’avvenuta consultazione del registro. In particolare le tabelle riportate a pagina 9 e 10 indicano i criteri per determinare la titolarità effettiva (ad esempio la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica per le società di capitali). Il paragrafo 3.2 tratta dell’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, nelle quali il titolare effettivo è colui che ha conferito nel capitale quote superiori al 25% e nel caso di ripartizione degli utili non proporzionale anche i soci che hanno diritto ad utili e perdite in misura superiore al 25% (nel caso di società in accomandita semplice indipendentemente dal fatto che il socio sia accomandatario od accomandante). Sulla proprietà diretta si esemplifica che in una società composta da tre soci con quote del 33% ciascuno detenute da due soci ed una quota del 34% detenuta dal terzo socio, tutti e tre i soci sono da considerarsi titolari effettivi. Il paragrafo 3.3.2 tratta invece del titolare effettivo da individuarsi attraverso il controllo, indicando che la soglia di partecipazione rilevante, cioè il supero del 25%, è detenuto direttamene e/o indirettamente e cioè per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona o in virtù di partecipazioni dirette e indirette. In merito alla catena di controllo vengono formulati i seguenti esempi: esempio 1 ALFA s.r.l. soci due persone fisiche A e B con quote del 20% ciascuna socia la BETA spa con quote del 60% - la spa BETA è partecipata da tre soci, una SRL unipersonale (D) per il 45%, per il 45% da una persona fisica (E) e per il 10% da altra persona fisica F). Titolare effettivo risulta essere il socio unico della SRL unipersonale D e la persona fisica E, in quanto hanno voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante su BETA spa e quindi indirettamente su ALFA s.r.l. esempio 2 ALFA s.r.l. tre soci – A persona fisica 5% -B persona giuridica 25% - C persona giuridica 70% La persona giuridica C ha una quota superiore al 25% - in C vi sono tre persone fisiche, una (A) che detiene il 10%, una (B) il 39% ed una (C)il 51% Il titolare effettivo di ALFA è la persona fisica C che detiene la maggioranza dei voti della controllante e quindi di esercitare il controllo sulla controllata Alfa. Nel documento ulteriori esemplificazioni e chiarimenti (ad esempio nei condomini il titolare effettivo viene individuato nell’amministratore), l’individuazione del titolare effettivo nei TRUST, le interposizioni fittizie. In materia di procedure concorsuali ribadisce il documento che il curatore va identificato quale esecutore e non quale titolare effettivo che, semmai, andrebbe individuato al soggetto sottoposto alla procedura. In materia di associazioni/fondazioni dotate di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 il documento reputa – esattamente secondo noi – che quelle iscritte nel RUNTS con riconoscimento di personalità giuridica debbano adempiere agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo.
- In Gazzetta Ufficiale le modifiche della Riforma fiscale su successioni, donazioni e registroon 9 Ottobre 2024
<br>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 231 il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 di attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA. Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d'azienda in ambito familiare e nella tassazione dei trust. Tassazione dei trust E' stata introdotta una disciplina specifica per il trust che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata l'aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un'equa tassazione in situazioni d'incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai trust non residenti per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari i quali sono chiaramente identificati come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore. Questo determina un'importante novità e cioè la possibilità per il disponente di scegliere se l'imposta debba essere determinata all'atto dell'apporto dei beni nel trust o all'atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale. Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare. Resta ferma l'esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue: in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità; in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità); in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento. Liquidazione dell'imposta e dichiarazione Nella liquidazione dell'imposta sulle successioni viene introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta che non è più liquidata dall'ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo c. 2-bis affida agli uffici il controllo dell'autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 TUS). Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica. In ordine alla dichiarazione dell'imposta sulle successioni si conferma che la stessa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari. Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni [c. 1, lett. ee)e ff)]. Gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato (di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d'interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta. Viene ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Importanti modificheriguardano anche gli eredi giovani: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell'asse ereditario. Imposta di bollo e di registro Per quanto riguarda l'imposta di registro, è stata approvata una rilevante modifica nei coefficienti applicabili alle rendite vitalizie. In caso di un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti stabiliti dal Decreto 30 dicembre 2015 n. 302 del MEF. Questa modifica mira a riflettere meglio le realtà economiche attuali, garantendo un calcolo dell'imposta più equo in un contesto di tassi d'interesse particolarmente bassi. Per l'imposta di bollo, il Decreto porta un cambiamento significativo nella modalità di pagamento per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento potrà essere effettuato tramite Modello F24, offrendo così anche la possibilità di compensazione, una mossa che semplificherà e renderà più flessibili le procedure amministrative. L'introduzione della dichiarazione integrativa per l'imposta di bollo permetterà ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni in modo più agevole, migliorando l'accuratezza delle dichiarazioni e riducendo le penalità per errori involontari. Queste novità riflettono l'intento del Legislatore di adattare il sistema tributario alle esigenze contemporanee, semplificando processi e adeguando le normative alle condizioni di mercato attuali, garantendo al contempo maggior flessibilità e precisione nell'adempimento delle obbligazioni fiscali. Liberalità indirette Viene modificata la disciplina relativa all'accertamento delle liberalità indirette: oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783, c.c. (le spese non soggette a collazione quali spese di mantenimento e di educazione, spese sostenute per malattia, spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le donazioni di modico valore), vengono esentate le donazioni d'uso ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Viene inoltre modificata la disciplina dell'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti che può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene elevata dal 7 all'8% l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, inoltre, si applica - oltre all'aliquota ordinaria - anche la franchigia prevista ex lege.
- Controllo di gestione: la distinta base di un codice prodotto...le materie primeon 7 Ottobre 2024
<br>Eccoci giunti alla terza domanda posta dall'imprenditore oleario: "quanto costano le referenze da me realizzate con l'impianto di imbottigliamento?". (per chi non avesse seguito dall'inizio la case history dell’olearia, può cercare gli articoli precedenti in questa sezione di AteneoWeb). Dividiamo la risposta in due step fondamentali: la definizione della lista delle materie prime, la definizione dei centri di lavoro (o fasi lavorative) che determinano tutte le altre voci di costo di distinta (costo manodopera, energia, ammortamento macchinari) In quest'articolo tratteremo lo step n.1, cioè la definizione dell'elenco materie prime per codice prodotto realizzato (foto di seguito). Sono state quindi imputate le materie (codici materia prima) al prodotto OE0010: "olio extravergine lt 1" (preso di riferimento in quest'esempio) in base alle quantità e agli scarti (e/o sfridi) aggiunti in percentuale (nel nostro caso si è stimato l'1%). In gergo è stata esplosa la distinta verso il basso (vale a dire tutto ciò che il codice OE0010 contiene), cosicché questo codice presenta al suo interno: la bottiglia di vetro da 1 lt 0,916 kg di olio 1 tappo 1 etichetta ecc. (tutti i codici materia sono visibili nella foto di cui sopra) A seguire la distinta è stata esplosa idealmente verso l'alto (vale a dire da cosa è compreso il codice OL0010), quindi il codice prodotto in oggetto comprende ad esempio 1/250=0,004 di cartone (ovvero un cartonbox contiene 250 bottiglie). Anche questo codice materia è visibile nella foto allegata e nella quantità dovuta. In questo modo abbiamo il costo totale delle materie prime del codice prodotto OE0010 "olio extravergine lt 1" caricato e fruibile sul software bussolastar (pari a 4,878 €). Questa prima fase ha visto ripetuta l'operazione per i circa 60 codici prodotto trattati dall'oleificio. Per realizzare tutto il lavoro è stato sufficiente l'ausilio di un operaio di discreta esperienza. In circa due ore e mezza siamo riusciti a buttar giù la "brutta copia" eseguita su di alcuni fogli in excel precedentemente stampati. Con un altro paio d'ore è stato inserito il lavoro nel software. In definitiva per realizzare la b.o.m (acronimo di bill of materials = distinta base) lato materie prime, è necessario spesso davvero pochissimo lavoro. A fronte di qualche ora di dedizione si ottengono benefici davvero elevati (che tratteremo in seguito). Il prossimo articolo riguarda la definizione dei centri di lavoro (fasi lavorative) con i rispettivi tempi uomo-macchina. Quanto appena discusso è in linea con la continua ricerca dell’efficienza (possibile solo se di partenza si ha un valido sistema di contabilità industriale, cioè a dire la presenza delle distinte base). Tutto ciò volto all’ aumento della liquidità in quanto come fine ultimo si punta all’incremento della produttività. La liquidità oggi è un fattore cruciale ma se ci si ostina a volerne curare la mancanza semplicemente rimodulando le posizioni debitorie, si arriverà prima o poi al dissesto. È quindi necessario cominciare seriamente ad interessarsi degli aspetti produttivi, anche in funzione degli adeguati assetti e/o di un corretto piano di risanamento in seno alla composizione negoziata sulla crisi d’impresa.
- AUTOTRASPORTATORI: riduzione accise III trimestre 2024on 2 Ottobre 2024
<br> Con nota 594995/RU del 25 settembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2024. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al III trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1°luglio al 30 settembre ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.
- In una Circolare dell’Agenzia Entrate i chiarimenti sul CPBon 30 Settembre 2024
<br>Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025. Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti. Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia. L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.L’articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni”. E’ stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023. Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
- Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importoon 27 Settembre 2024
<br>L'articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell'ipotesi di: fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019); fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4). La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione. A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE. Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Si tratta, quindi, di una semplificazione importante per i contribuenti che adottano il regime forfettario, in quanto comporta una riduzione degli oneri amministrativi. Si precisa, che i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con la fattura semplificata, che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, dovranno indicare meno informazioni nella compilazione. La fattura semplificata, pertanto, prevede solo l’indicazione dei dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve: indicare i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola indicazione della partita IVA o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti nella UE; descrivere i beni ceduti e servizi resi senza indicazione della natura, qualità e quantità come previsto per quella ordinaria; indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo. In aggiunta, per le note di variazione si deve indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Il suddetto Decreto, infine, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e dovrebbe essere operativo a decorrere dal 2025. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
- Controllo di Gestione: esiste un nesso fra le logiche lean e la riforma sulla crisi d’impresa? Scopriamolo insieme...on 27 Settembre 2024
<br>Non molto tempo fa ho pubblicato un articolo che trattava di una modifica apportata su di una linea di imbottigliamento. Questa modifica permetteva l’imbottigliamento di 1.800 bottiglie ora al posto di 300 ottimizzando di gran lunga i costi. Torno con quest’articolo su due altri esempi di approccio lean manufacturing, questa volta finalizzati alla compressione dei tempi di movimentazione da un reparto ad un altro. La movimentazione dei w.i.p. tra un reparto ed un altro è una delle principali cause di spreco di tempo (e spesso anche causa di errori) che si evidenziano lungo la catena del valore. Le movimentazioni, ci tengo a precisare, fanno parte di quelle attività che non creano valore (soprattutto dal punto di vista del cliente finale) e che possono essere, se non evitate, perlomeno ottimizzate. Sottolineo ancora una volta che questo genere di analisi NON compete ad un commercialista o ad un contabile, tuttavia ci aiuta a capire innanzitutto come sia necessario conoscere la produzione che il cliente seguito pone in essere; ci aiuta a capire come il controllo di gestione PASSI per forza di cose per questo genere di consapevolezze ma soprattutto pone l’accento sul fatto che, se si vuole fare veramente Controllo di Gestione (questo perlomeno è il parere di chi scrive) quantomeno bisogna cimentarsi nella misurazione tempistica dei processi (alias prendere il cronometro e verificare, in maniera semplice, quali sono i tempi uomo e quali sono i tempi macchina. Tra l’altro il più delle volte perfettamente conosciuti dall’imprenditore). Conoscere infine le quantità e gli scarti delle materie che intervengono nel processo produttivo chiude il cerchio. Ciò è, a mio avviso, più che sufficiente per porre in essere un valido sistema di programmazione e controllo. Di converso chi pensa di fare controllo di gestione solo analizzando un bilancio, o riclassificando il conto economico, come già detto in altre sedi, non credo darà un grande contributo all’imprenditore e alla risoluzione dei problemi aziendali. Fatta questa debita premessa, passo ai due semplici esempi lean, di cui purtroppo per mia superficialità non posseggo foto che documentino il tutto. Il primo esempio riguarda un’azienda metalmeccanica che produce grossa carpenteria. Lungo le fasi produttive, alcuni componenti dei modelli prodotti vengono realizzati con un pantografo (macchinario che, partendo da una lastra d’acciaio, ritaglia a laser in base a determinate forme geometriche i vari particolari). I particolari così ottenuti venivano etichettati e inseriti in un grosso cassone che poi a sua volta era spostato con un muletto nel reparto successivo, al fine di essere assemblati e saldati. Dal momento dell’etichettaggio, poi riempimento del cassone ed infine movimentazione di quest’ultimo e successiva “riorganizzazione” dei pezzi, passavano circa 4 ore in assenza di intoppi (foto sotto). Questa fase è stata semplificata in questo modo: è stato costruito un doppio binario che dal reparto pantografo porta direttamente al reparto assemblaggio (praticando un varco nel muro). I componenti non vengono più catalogati ma direttamente posizionati su di un telaio a rotaie. Su questo telaio con un solo punto di saldatura si bloccano i particolari e, una volta finito, il telaio viene spostato su rotaia verso il reparto assemblaggio, ove avviene la vera e propria saldatura. Tempo impiegato 45 min. a fronte delle 4 ore iniziali (e rischio di imprevisti fortemente ridotto). Il secondo esempio è addirittura più semplice del primo. Il caso riguarda una grande cooperativa che lavora frutta di stagione. Nel periodo estivo conta fino a 600 dipendenti. Tra un’isola di lavoro e l’altra c’è una discreta distanza. Le cassette di frutta venivano impilate a valle della prima fase e, una volta posizionate in numero adeguato, con un muletto venivano movimentate sino ad arrivare all’ingresso della seconda fase lavorativa. L’operazione di movimentazione necessitava di un uomo e di un muletto che quasi costantemente faceva la spola dalla prima alla seconda fase (foto sotto). È bastato posizionare un nastro trasportatore (non elettrico) che, più alto al suo inizio e più basso alla fine, permette ora per gravità la movimentazione delle cassette, evitando lo stoccaggio intermedio spesso foriero di danni (caduta di cassette) ed evitando l’uso del muletto più l’operatore annesso ora destinato ad altre mansioni. Questi semplici esempi mostrano come l’eliminazione di punti di accumulo intermedi dei semilavorati, rendano il flusso produttivo certamente più “teso” e questo è uno dei principi cardini della logica lean. Ora, la domanda che sorge spontanea è: “cosa c’entra tutto questo con la riforma sulla crisi d’impresa?”. La risposta sta nel fatto che la riforma pone l’accento sulla gestione pre crisi delle aziende fallibili; se si vogliono evitare condizioni critiche certamente non sarà sufficiente agire solo sotto l’aspetto finanziario! Bisognerà perlomeno conoscere quali sono le marginalità sui prodotti/servizi realizzati/erogati dall’imprenditore (definizione della distinta base), al fine di capire innanzitutto qual è il margine di contribuzione, se questo riesce a coprire i costi fissi e, in caso negativo, tentare di ottimizzare il costo di trasformazione rendendo contestualmente l’azienda più performante. A costo di diventare ripetitivo ribadisco ancora una volta che al consulente/commercialista non è richiesto di applicare ottimizzazioni di tipo lean, ma perlomeno è richiesto di capire se i singoli prodotti presentano margine oppure no al fine di poter avvertire l’imprenditore di condizioni sfavorevoli alle quali porre rimedio al più presto.
- Nuove soglie per bilancio abbreviato e microon 17 Settembre 2024
<br>Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In particolare: è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. è stato modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. infine, con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro); totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250. Ai sensi del successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata. In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro.
- Passaggio Generazionale: una sfida cruciale per il futuro delle PMI italianeon 12 Settembre 2024
<br>In Italia, un Paese in cui le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l'ossatura dell'economia nazionale, il tema del passaggio generazionale è più attuale che mai. Tuttavia, nonostante il tema sia ormai diffuso, un numero ancora molto elevato di imprenditori non si tutela con un adeguato piano di successione. Per questo motivo la maggior parte delle aziende, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione si trova costretta a chiudere (più o meno il 70%) e solo poche arrivano alla terza generazione (circa un 13%). I dati sono critici, ed è previsto un peggioramento se si tiene in considerazione il fatto che la popolazione del nostro Paese sta costantemente invecchiando da ormai molti anni. Un Paese di anzianiSecondo recenti dati, l'Italia è infatti il secondo Paese al mondo, dopo il Giappone, con la più alta percentuale di persone con più di 65 anni, ad oggi circa una persona su quattro ha più di 65 anni. La situazione non migliorerà nei prossimi anni. Si stima infatti che, complici il calo delle nascite e l’aumento della speranza di vita, la percentuale di over 65 sul totale della popolazione arriverà ad essere pari al 37,1% entro il 2050 (Immagine a fianco). Questa statistica riguardante la popolazione in generale, riflette anche la demografia degli imprenditori italiani. Molti di loro sono già prossimi all'età pensionabile: si stima che in Italia ci siano 500.000 imprenditori ultrasettantenni che spesso non hanno un successore pronto a prendere le redini dell'azienda. È facile immaginare come in questo contesto, senza trovare nel breve periodo una soluzione concreta ed efficace che supporti i nostri imprenditori nel passaggio generazionale, il rischio che molte PMI chiudano è elevato. Questo ha ricadute importanti su occupazione e PIL. Il Passaggio Generazionale: l’importanza della pianificazione Il passaggio generazionale è un processo complesso che richiede pianificazione e una strategia ben definita. Molti imprenditori, purtroppo, si trovano impreparati ad affrontare questa fase cruciale della vita aziendale. La mancanza di un piano di successione può portare a conseguenze gravi, come la vendita forzata dell'azienda a condizioni sfavorevoli o, nel peggiore dei casi, alla chiusura dell'attività. È essenziale che gli imprenditori inizino a pianificare il passaggio generazionale con largo anticipo, coinvolgendo esperti in materia e valutando tutte le opzioni disponibili. La pianificazione deve includere non solo la selezione, la formazione e l’integrazione del successore, dove presente, nel processo decisionale dell'azienda, ma anche eventuali altre opzioni nel caso in cui il successore non sia presente o sia presente ma non è interessato o non è adatto. Opportunità e SoluzioniNel caso in cui non sia presente un successore naturale che possa raccogliere il testimone, esistono altre soluzioni potenzialmente efficaci in grado di garantire la continuità dell’azienda in caso di passaggio generazionale. Tra queste, le principali sono: Coinvolgimento di investitori esterni che possano apportare nuove energie e capitali; Ricerca di un successore all’esterno dell’azienda; Acquisto della società da parte del Management interno (Management Buy Out, o MBO) In questi 3 casi, ci si può rivolgere ad una società esperta di passaggio generazionale per esplorare le alternative a disposizione e per venire supportati nella pianificazione del passaggio generazionale. ConclusioniIl passaggio generazionale rappresenta una delle sfide più grandi per le PMI italiane. È un tema che richiede attenzione e azioni concrete per garantire la continuità e il successo a lungo termine delle nostre imprese. In un contesto di invecchiamento della popolazione, è fondamentale che gli imprenditori inizino a pianificare per tempo, esplorando tutte le opzioni disponibili e facendo le scelte giuste per il futuro delle loro aziende. In Italia, dove le PMI sono il cuore pulsante dell'economia, affrontare il passaggio generazionale in modo strategico è essenziale per preservare, rinnovare e far crescere il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.
- Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settoreon 6 Settembre 2024
<br>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104 , recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”. La Circolare esamina: l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica; gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui; l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere; la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi; l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice. In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica. Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020 ), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’ articolo 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020. Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).
- Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscalion 20 Agosto 2024
<br>Il 5 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale” Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale. È infatti prevista la proroga della scadenza della Rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024. Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “Accertamento sintetico 2.0” . Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT. Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari. Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato. Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025. Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.
- Superbollo: in alcuni casi si complicaon 2 Agosto 2024
<br>Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA. Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito. Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo. Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione - il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre. Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021. Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione....
- CONTROLLO DI GESTIONE: uno strumento che non può mancare nella borsa di un controlleron 31 Luglio 2024
<br>Sapete a cosa serve quell'”accrocco” che vedete in foto in basso? ...si vede un cronometro ed una tavolozza per appunti. lo strumento originale vede il cronometro spostato all'angolo destro e ben posizionato in un innesto ad esso dedicato. Lo strumento originale è forse un aggeggio di altri tempi e trovarlo in commercio, seppur oltre 20 anni fa, non mi è stato possibile. Così ho dovuto “tamponare” con l’unione di un cronometro sportivo e di una tavola porta appunti presa in cartolibreria. La domanda iniziale però rimane sempre: a cosa serve? ... Beh, immagino la risposta oramai vi sia chiara. Quella tavolozza cosi congegnata serve per prendere i tempi ciclo uomo e macchina lungo il processo produttivo. Partiamo dicendo che le attività lungo la catena del valore si dividono in due tipi:1) le attività che creano valore, e per valore intendo il valore percepito dal cliente, per il quale quest’ultimo è disposto a pagare al fine di acquisire un bene prodotto; 2) le attività che non creano valore e che chiaramente non vengono percepite dal cliente.Le attività che non creano valore si dividono a loro volta in due ulteriori tipi:a) quelle necessarie e ineliminabili (setup, fermi macchina per manutenzione ecc.);b) quelle inutili (tutti i vari sprechi di tempo).Su quali attività bisogna concentrare la propria attenzione? Sul punto 1 o 2? Direi che l’attenzione va posta principalmente (ma non esclusivamente) sul punto 2, in quanto le attività che non creano valore (sia “a” che “b”) debbono essere, nel caso di quelle alla lettera “a” migliorate, quelle alla lettera “b” eliminate. Senza scendere nel dettaglio, senza fare voli pindarici, ma tenendo come nostra bussola sempre e comunque la semplicità, il cronometro serve intanto per capire quali sono i tempi uomo e tempi macchina di ogni fase lavorativa. Ogni controller (a mio avviso) deve perlomeno conoscere come “gira il fumo” all’interno dei reparti produttivi dell’azienda (grande o piccola) che sta seguendo. L’approccio cronometrico rappresenta una prima fase (il più delle volte anche sufficiente) di mappatura dei processi all’interno dei reparti in oggetto di analisi.Chiaramente poi le mappature possono prendere pieghe ben più complesse ma questa è un’altra storia che a noi per il momento non interessa.Ora l’ulteriore domanda che può sorgere è: “Ma allora un commercialista per fare controllo di gestione deve dotarsi di un aggeggio del genere e scendere in produzione?”Che si doti o meno di un aggeggio del genere è un dettaglio, basta anche un semplice orologio o il cronometro di uno smartphone. Che poi voglia dare un reale contributo al proprio cliente, definendo insieme ad esso una distinta base beh, in questo caso la differenza, come ho sempre sostenuto nei miei articoli, la fa la contabilità industriale. Chiaramente mi riferisco a lavori di bassa complessità, ove non è strettamente necessaria la presenza di un analista tempi e metodi. Provando a generalizzare, possiamo affermare come può essere sufficiente per le nostre piccole e micro imprese (clienti target del commercialista) prendere i tempi da sé e al più aumentarli di specifiche percentuali di maggiorazione rinvenibili in tabelle dedicate (a seconda degli sforzi fisici, mentali e condizioni ambientali previsti).Tuttavia posso garantire una cosa, se ci si rivolge a micro imprese o addirittura a ditte individuali, 9 volte su 10 il cronometro è superfluo, vuoi perché i tempi di lavorazione sono perfettamente conosciuti dall’imprenditore, vuoi perché spesso si tratta di una produzione su commessa e quindi la distinta base cambia sempre a seconda del lavoro realizzato, quindi da cronometrare c’è ben poco. Nel caso in cui ci fosse bisogno di cronometrare, vi assicuro che è più facile farlo che stare qui a scriverlo.Un po’ di praticità ed è proprio il caso di dirlo, i vostri clienti percepiranno un valore dal vostro lavoro per il quale saranno disposti a sborsare il giusto compenso.La ricerca dell’efficienza è sinonimo di aumento della liquidità in quanto aumenta la produttività. La liquidità oggi è un fattore cruciale ma se ci si ostina a volerne curare la mancanza semplicemente rimodulando le posizioni debitorie, si arriverà prima o poi al dissesto. È quindi necessario cominciare seriamente ad interessarsi agli aspetti produttivi, iniziando a considerare la presa dei tempi sia uomo che macchina.
- Il 'work for equity' nelle startup innovativeon 26 Luglio 2024
<br>Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di startup innovativa. L’interesse per il “work for equity” nelle startup innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale. Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.. Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici. Il processo coinvolge diversi organi societari: in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione; e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire. Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione. E’ previsto un trattamento fiscale di favore. L’articolo 27, comma 1, del D.l. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi. Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’articolo 9 del Tuir. Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura. È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni. Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati. Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.
- Controllo di Gestione: quando ricorrere alle banche può diventare abusoon 24 Luglio 2024
<br>Oggi tratto di un articolo che prende a riferimento una soluzione in ottica lean; una soluzione strettamente funzionale ad un valido sistema di programmazione e controllo in quanto, per poter parlare realmente di controllo di gestione, bisogna essere in grado di migliorare (e non solo analizzare) i conti dei nostri clienti. Parto però un po’ da lontano; spesso sentiamo parlare di ristrutturazione del debito, soprattutto quando un’azienda è appunto in “debito di ossigeno”. Allora la prima cosa da fare (e non solo) è cercare di spostare il breve termine sul lungo termine; se ciò non dovesse bastare, si passa alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per garantire quella liquidità che in quel preciso istante manca all’imprenditore. Fin qui siamo tutti d’accordo. Quando però, come da titolo, il ricorso alle banche da “manuale di corretta gestione” può diventare invece vero e proprio abuso?Prendo l’esempio di due aziende che sto seguendo in ambito di controllo di gestione. La prima è un caseificio (impianto foto 1) che imbottiglia latte. L’impianto viaggia a 250 bottiglie ad ora. Le bottiglie vengono disposte manualmente sul nastro trasportatore. L’operatore apre i pacchi incelophanati, prende le bottiglie e le sistema una da una sul nastro. Ogniqualvolta termina un pianale, passa al successivo movimentandolo con un transpallet. Ad oggi l’impianto, piuttosto piccolo, gestisce bene (corretta saturazione) l’esigenza produttiva dell’azienda (circa 15 quintali di latte lavorato al giorno). Velocizzarlo sarebbe possibile (ma non oltre un certo limite) in quanto le bocchette di riempimento hanno una taratura in merito alla propria velocità. Nella foto 2 c’è un altro esempio di imbottigliamento, questa volta di un’impresa olearia. L’impianto (più grande) viaggiava a circa 350 bottiglie all’ora. In questo caso il limite era umano in quanto, a meno che non si avesse fra gli operai superman, disporre sul nastro più di 350 bottiglie ad ora era qualcosa di impensabile (un po’ come succede nell’esempio di cui sopra). In accordo con l’operaio abbiamo deciso di predisporre quella sorta di scivolo trapezoidale visibile in foto e, da sotto, posizionare il bancale con le bottiglie. Finita la fila più in alto, si sfila il cartone di supporto e, con il transpallet posizionato sotto si solleva il bancale stesso e si passa alla fila successiva e così via. Le bottiglie invece vengono spinte manualmente in gran numero sul frontespizio del nastro trasportatore (inizialmente venivano prese una ad una). Qual è il risultato? 1800 bottiglie ora ed un risparmio di circa 6 centesimi di costo di trasformazione a bottiglia. Considerate le 500.000 bottiglie annue riempite, tradotto in soldoni si tratta di risparmiare circa 30.000€. Torno un attimo al titolo dell’articolo: non credete che a volte possa succedere si abusi del credito bancario? Il ricorso al credito va bene certamente (stagionalità, nuovi investimenti ecc.) ma quante volte serve a tappare i buchi originati da inefficienze produttive? Che senso ha RISTRUTTURARE IL DEBITO se poi i prodotti realizzati non presentano adeguati margini di contribuzione? A mio parere la liquidità dev’essere generata (autofinanziamento) ma oggi questo concetto si è un po’ smarrito e si cerca, nel ricorso al credito (cronico), la soluzione ai mali aziendali. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella appena descritta.
- Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembreon 23 Luglio 2024
<br>Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024. Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Schema di sintesi: VIOLAZIONI COMMESSE SANZIONI CON RAVVEDIMENTO FATTISPECIE FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024 Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali eaccise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione
- Controllo di gestione: il Commercialista e l’abbattimento delle scorteon 18 Luglio 2024
<br>In merito alla riduzione delle scorte, soprattutto quelle che vanno inevitabilmente a crearsi lungo la catena produttiva, tra le ideazioni più semplici e geniali c’è da ricordare sicuramente la gestione a kanban. Kanban significa in giapponese “cartellino” ed è una delle principali tecniche della lean production. L’approccio lean prevederebbe scorte pari a zero ed una produzione che passa da tipo “push” (spinta) a tipo “pull” (tiro). Tutto ciò in teoria, in pratica un minimo di scorta è assolutamente necessaria. Per la gestione del kanban, ad esempio di un determinato componente, è fondamentale ci siano queste tre condizioni contemporaneamente: Un consumo facilmente prevedibile Un consumo frequente Un lead time (tempo di ripristino) molto breve Risulta chiaro come la gestione a kanban possa riguardare, il più delle volte, solo una parte dello stabilimento; tuttavia riuscire ad implementare questo strumento anche solo tra due semplici fasi della produzione a mio avviso rappresenta una grande conquista. Non mi dilungo sul funzionamento del kanban classico, ma voglio trattare di una sua variante che riguarda il reintegro delle scorte tramite il “vuoto contro pieno”. Al posto del cartellino si utilizza il contenitore vuoto e generalmente questa tecnica viene efficacemente implementata presso quelle postazioni di lavoro dove l’operatore necessita di componenti per il montaggio. La postazione vede frontalmente, utilizzando preferibilmente degli scaffali a cascata, due o più contenitori posti in fila indiana (figura seguente). L’addetto preleva i componenti dalla cassetta a lui più vicina (numero 3). Una volta esauriti i componenti, prende la cassetta vuota e la ripone in una postazione dedicata (la cassetta n.2 nel frattempo scivola verso l’operatore). Un secondo operatore (addetto al magazzino) periodicamente passa e preleva le cassette vuote al fine di portarle in magazzino. Dal magazzino le cassette reintegrate saranno nuovamente portate presso la postazione ed inserite a monte (posizione n.1). Con questa semplicissima metodologia il kanban (cartellino) si fonde con la cassetta, facendo sì che la cassetta stessa diventi un vero e proprio kanban. Sulla cassetta saranno riportati: Il codice prodotto La descrizione L’ubicazione nel reparto produttivo Il livello di scorta da reintegrare L’ubicazione nel magazzino In merito al livello di scorta da reintegrare, trattandosi generalmente di gestione di componenti minuti (es. bulloneria, componentistica elettrica ecc.) può essere utile apporre, sulla cassetta, una semplice rappresentazione grafica che aiuti, a vista, ad indicare al magazziniere la quantità da ripristinare (figura successiva). Il “vuoto contro pieno” è utilissimo per tenere sotto controllo il livello delle scorte dei componenti nelle varie postazioni di lavoro dislocate lungo la catena produttiva, delegando agli addetti al magazzino il reintegro e facendo sì che l’operatore possa dedicarsi al proprio lavoro, migliorandolo ed evitando continue interruzioni piuttosto che dannose attese.Questa tecnica se diffusa (ove possibile) lungo le fasi produttive, permette un miglioramento dell’efficienza e recuperi certi di marginalità sulla produzione. L’equilibrio economico, preludio nel medio-lungo periodo di quello finanziario, passa anche e soprattutto per queste piccole accortezze da poter implementare con estrema facilità. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella descritta.
- Decreto sanzioni: l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate elimina l’obbligo di emissione dell’autofatturaon 15 Luglio 2024
<br>L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”. Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972; nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra. L'omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso. Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta). Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione nell'omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997. Cosa cambia dal 1° settembre 2024? Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023. Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA. Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura; nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa. L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente. La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
- Il concordato preventivo biennaleon 2 Luglio 2024
<br>Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB). Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto: il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no. Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta. La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria. Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024. Sono espressamente esclusi i contribuenti che: pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite. Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato. Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024. Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio. L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità. Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo. I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.. Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero: eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018); altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso. Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.
- UIF: il rapporto annuale 2023on 1 Luglio 2024
<br>L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto annuale relativo all’anno 2023. Nel corso dell’anno la UIF ha ricevuto 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (diminuite di 5.008 rispetto all’anno precedente) e di queste: 126.125 segnalazioni sono pervenute da Intermediari e operatori bancari e finanziari 23.879 da soggetti obbligati non finanziari, tra i quali si segnalano: 7.721 segnalazioni pervenute da Notai; 207 segnalazioni pervenute da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro; 73 segnalazioni pervenute da Società di Revisione 24 segnalazioni pervenute da Avvocati Risultano invece in aumento le segnalazioni effettuate Online quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente. L’ammontare delle segnalazioni hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro. La distribuzione geografica delle segnalazioni vede al primo posto la Lombardia (27.462) alla quale seguono il Lazio (15.872), la Campania (15.903), il Veneto (10.673), l’Emilia Romagna (9.834), il Piemonte (8.731); Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione, seguita da Crotone, Siena e Prato con un flusso segnaletico compreso tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti. In ambito fiscale si riporta un estratto di quanto riportato dall’Uif nel rapporto in questione Circolazione di Crediti di Imposta Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all’ambito fiscale continuano a ricoprire un ruolo primario nell’ambito della collaborazione attiva, con un’incidenza del 19% sul flusso segnaletico complessivo. Una componente rilevante è costituita dalle frodi nelle fatturazioni che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali. All’interno della categoria si nota un forte ridimensionamento delle segnalazioni relative a cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), passate a 743 dalle 2.816 del 2022, anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi. In relazione ai sopravvenuti limiti legali alla circolazione dei crediti d’imposta, sono emersi casi di società che, attraverso l’utilizzo di tecnologie basate sulla blockchain, associano i crediti di imposta ex DL Rilancio a crypto-assets liberamenti trasferibili (c.d. “tokenizzazione”) che attribuiscono al titolare del token la facoltà in ogni momento di richiedere la cessione del credito di imposta sottostante secondo le modalità normativamente previste. Tale meccanismo – che rende estremamente difficoltosa l’identificazione dei crediti di imposta rappresentati dai tokens e la relativa origine – rappresenta una sostanziale elusione dei predetti limiti ed espone gli acquirenti dei tokens a possibili truffe qualora i crediti in essi incorporati risultino inesistenti o già trasferiti a terzi. Le analisi hanno mostrato che i rapporti delle suddette società sono spesso alimentati, anche per importi ingenti, da imprese operanti nel settore edile, alcune di recente costituzione o riconducibili a soggetti indagati o ad alta intensità di lavoro (agenzie per il lavoro, società di gestione di mense aziendali, ecc.); i fondi sono poi destinati principalmente a professionisti e imprese operanti in settori eterogenei. Imprese cartiere Nelle segnalazioni relative a illeciti fiscali molto spesso è presente, come figura centrale, l’impresa “cartiera”, priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Una caratteristica tipica, riscontrabile anche nelle segnalazioni di operazioni sospette, è la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento. Un’analisi su 98 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20, ha evidenziato che queste, in media (mediana): effettuano la prima cancellazione dal registro delle imprese per trasferirsi in un’altra provincia in 2,9 anni (2,3 anni); entrano in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano dal registro delle imprese dopo 9,4 anni (7,6 anni); infine, subiscono il primo dei predetti eventi, a prescindere da quale esso sia, in 4,9 anni (3 anni). (in corsivo – Autore A. Pellegrini – da un articolo pubblicato sulla Rivista Bancaria – Minerva Bancaria 2-2, 2024 – come da nota 7 a pagina 22 del rapporto. Altri argomenti Un apposito paragrafo riguarda l’abuso di fondi pubblici e corruzione (2.3) che comprende un sottoparagrafo circa l’utilizzo indebito di contributi pubblici. Il paragrafo 3 tratta del contrasto al finanziamento del terrorismo, diminuite del 13,2% rispetto al 2022 precisando che quasi un terzo delle segnalazioni è stato inviato dopo il 7 ottobre, quindi dopo i fatti verificatisi in Israele; unici professionisti ad effettuare 17 segnalazioni i Notai.
- Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2024on 1 Luglio 2024
<br>Con nota 388521/RU del 24.06.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2024. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprile al 30 giugno ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.06.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.
- Scadenza IMU e ravvedimento operosoon 28 Giugno 2024
<br>Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza. In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso: entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni; decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%; decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%; decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune. ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali. Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo. In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata: la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”); la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo; la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992). La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata: con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta; con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi. Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
- Richieste Assegno unico universale entro il 30 giugnoon 24 Giugno 2024
<br>Chi non lo avesse ancora fatto, potrà richiedere l’Assegno unico e universale presentando la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per aggiornare la posizione Isee e vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. L’assegno unico e universale (Auu) è un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili. È “unico” perché sostituisce i precedenti assegni per il nucleo familiare e quelli familiari, un tempo erogati in busta paga. In pratica, ha mandato in pensione il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. È “universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee. Viene liquidato direttamente dall’INPS con importo mensile che varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”.
- Prestazioni di chirurgia estetica anche per odontoiatrion 18 Giugno 2024
<br>A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva anche le prestazioni di medicina estetica”. Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica). Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.” Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra. Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue: 1 Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 - 2 Senza la prescrizione di cui sopra Iva al 22% Fatturazione: come prima indicato le prestazioni di medicina-chirurgia estetica vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria con il codice IC; l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 103 del 9.4.2019 ha chiaramente indicato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SDI – Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili. Fattura emessa nei confronti di privati Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che viene applicata nel caso di operazioni esenti iva) Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta In ultimo un aspetto che si sottolinea è quello di verificare per l’odontoiatra che la polizza di responsabilità civile professionale preveda il risarcimento nel caso di trattamenti di medicina – chirurgia estetica. CHIRURGIA ESTETICA Nell’informativa di studio n. 2/2024 del 15.01.2024 avevamo modo di indicare quanto segue: In passato erano state sollevate contestazioni circa l’esenzione iva relativa agli interventi di chirurgia estetica. L’articolo 4 quater della Legge 15.12.2023 n. 244 di conversione al D.L.18.10.2023 n. 145 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17.12.2023) l’esenzione iva prevista dall’art. 10, comma 1 n. 18, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (a nostro giudizio l’attestazione medica dovrebbe essere rilasciata da medico diverso da quello che esegue l’intervento) e che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè ante 17.12.2023). Circa il regime iva delle spese di chirurgia estetica – ante Legge 244 – si consulti la circolare 4/e del 28.01.20005.
- Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell’Agenziaon 17 Giugno 2024
<br>La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni. Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici. L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile. In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024». Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull’immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.). Con riguardo agli «interventi agevolati», la circolare precisa che non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull’immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonussulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso. Ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile non rilevano né la misura della percentuale di detrazione potenzialmente spettante al contribuente con il Superbonus (misura normativamente ridotta nel corso del tempo), né le diverse possibili modalità di fruizione della detrazione stessa (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il cosiddetto “sconto in fattura”). La nuova ipotesi di plusvalenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell’immobile, a esclusione delle ipotesi di interposizione disciplinate dall’articolo 37 del Dpr n. 600/1973. Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni. Per ciò che concerne il requisito temporale, la circolare individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. La legge di bilancio 2024 modifica anche l’articolo 68 del Tuir e definisce i criteri di calcolo della nuova plusvalenza. Al riguardo, si ricorda che, in generale, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il novellato articolo 68 del Tuir prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del «costo inerente al bene», che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni. Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile se, congiuntamente: – l’esecuzione dell’intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (al riguardo, la circolare precisa che, nel caso di fruizione dell’agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%); – siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta (a tal proposito, la circolare evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonusattraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della plusvalenza, l’irrilevanza delle relative spese). Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005, nella misura del 26%, con le medesime modalità definite da tale disposizione.
- L’importo del Diritto camerale 2024on 30 Maggio 2024
<br>Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017. Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022). Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica). È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di: – consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale; – calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata; – effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società semplici; le società commerciali; le cooperative e le società di mutuo soccorso; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici; le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali; i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo); società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso. Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese. A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno. Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio): Sede Unità Imprese che pagano in misura fissa Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00 Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa Società semplici non agricole €100,00 €20,00 Società semplici agricole €50,00 €10,00 Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00 Soggetti iscritti al REA €15,00 Imprese con sede principale all’estero Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00 Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata: SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE da euro a euro 0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso) oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale. Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.
- Assumere 'a chiamata' nei pubblici esercizi e negli impianti sportivion 16 Maggio 2024
<br>Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”). Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono: Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali; In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale); In tutti i casi, con soggetti di età inferiore ai 24 anni, a patto che le prestazioni lavorative siano completate entro il 25° anno, e con soggetti di età superiore ai 55 anni. Di conseguenza, in mancanza di specifiche indicazioni nel CCNL oppure in mancanza di un contratto aziendale, i datori di lavoro che operano nei pubblici esercizi, alberghi, ristoranti ed osterie potranno sempre fare ricorso al lavoro intermittente per l’assunzione di camerieri o personale di servizio. I datori di lavoro degli impianti sportivi dovranno invece rispettare i limiti previsti per tutti gli altri settori. Inoltre, il limite massimo di giornate lavorative nel triennio è di 400. Questo limite non opera per datori di lavoro dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo perché espressamente escluso dalla normativa, mentre per gli impianti sportivi bisognerà fare attenzione a non superarlo. Infine è bene ricordare alcune regole comuni a tutti i datori di lavoro che fanno ricorso a questo tipo di contratto: Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato. Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, salvo che non sia prevista un'indennità specifica (chiamata indennità di disponibilità). Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la chiamata al ministero del lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunicando il giorno o i giorni in cui questa avverrà. l ricorso al lavoro intermittente è vietato: per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive in cui si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce tale contratto; presso unità produttive nelle quali sono in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente; ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ma quanto costa un lavoratore a chiamata? Partiamo con il chiarire che la retribuzione oraria di un lavoratore intermittente è pari a quella di un lavoratore assunto con un contratto non intermittente (a parità di livello e mansioni). Rispetto a quest’ultimo però, vi sono due particolarità: il lavoratore intermittente viene pagato solo per le ore di lavoro effettivamente svolte. in busta paga gli verranno liquidati anche i ratei (rapportati alle ore di lavoro) relativi a ferie, permessi e mensilità supplementari. Quindi ad un lavoratore intermittente apparentemente viene pagata una retribuzione più alta (in proporzione alle ore), però questo non deve trarre in inganno il datore di lavoro, perché lui non sosterrà un costo maggiore ma semplicemente anticiperà i ratei che avrebbe dovuto comunque accantonare e liquidare al lavoratore. Un’eccezione è fatta per le qualifiche di Hostess e Steward di impianto sportivo e relativi coordinatori, per i quali le ore di lavoro intermittente devono essere maggiorate del 20% ai sensi dell’art. 21 del CCNL lavoratori dello Sport Il lavoro intermittente è quindi molto vantaggioso per le aziende ma la gestione corretta è anche una questione delicata che deve passare dalla predisposizione di un contratto di assunzione completo e preciso, alla gestione delle chiamate e all’elaborazione della busta paga. Un consulente del lavoro può aiutare a gestire tutti gli aspetti di questo contratto.