Image Alt

News

  • CONGEDO PARENTALE: AGGIORNATA LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    on 26 Luglio 2024

    Con Messaggio n. 2704 del 23 luglio l'Inps rende noto di aver implementato la procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.  A tale fine, il lavoratore che intendesse presentare la suddetta domanda, deve spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.Non è necessario, spiega l'Istituto, presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste. Inoltre, nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022, la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo).Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).Infine, nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo). Ulteriori dettagli nel Messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it

  • REGIME LAVORATORI IMPATRIATI E INCENTIVO ALL'ESODO
    on 26 Luglio 2024

    Con Risoluzione n. 40 del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicabilità del "regime speciale per lavoratori impatriati" alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo. Secondo la normativa, ricorda l'Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente, come le suddette indennità. Dunque, il dipendente che ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal "regime speciale per lavoratori impatriati", dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti. Con particolare riferimento alla vicenda dell'interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all'esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all'importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.Pertanto, fino al suddetto importo, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • PACE CONTRIBUTIVA: ISTRUZIONI INPS
    on 25 Luglio 2024

    Dall'Inps le istruzioni relative al riscatto, fino a cinque anni, di periodi contributivi utili per anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno, recepite dall'Istituto con Circolare n. 69 del 29 maggio 2024.Si tratta della c.d. "pace contributiva", introdotta per il biennio 2024-2025 dalla Legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio. L'istituto è rivolto ai “contributivi puri”, ossia quelli che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi nel periodo successivo al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). Possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Clicca qui per tutti i dettagli. Fonte: https://www.inps.it

  • INPGI: ENTRO IL 31 LUGLIO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI
    on 25 Luglio 2024

    Tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi che nel corso del corrente anno abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti ad effettuare, entro il prossimo 31 luglio, il versamento dei contributi minimi per l’anno 2024. Gli importi da versare sono il contributo minimo ordinario, il contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale ed il contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto. Anche quest'anno, sono previste riduzioni del 50% dell’importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all’Ordine da meno di 5 anni e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati. Fonte: https://inpgi.it

  • CONTRIBUENTI CON INPS COME SOSTITUTO D'IMPOSTA: COME PRESENTARE IL MODELLO 730
    on 24 Luglio 2024

    Con Messaggio n. 2640 del 17 luglio l'Inps ricorda che, anche per il 2024, l’Istituto assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. A tal fine, è stato pubblicato, nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, il “Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato al 2024. Nel Messaggio sono inoltre illustrate le funzionalità del servizio online e la gestione delle risultanze contabili. Fonte: https://www.inps.it

  • SEMPLIFICAZIONI PER IL TERZO SETTORE: LA LEGGE N. 104/2024 IN GAZZETTA UFFICIALE
    on 24 Luglio 2024

    E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio, la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante le disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.L'art. 4 della Legge è relativo alle modifiche al codice del Terzo Settore, tra cui: l'applicazione di norme per gli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la personalità giuridica delle imprese sociali; le modifiche ai bilanci degli ETS; le modalità di voto elettronico e per corrispondenza; i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS; le procedure di liquidazione delle Onlus. Il provvedimento entrerà in vigore il 3 agosto 2024. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD AL 31 DICEMBRE: INDICAZIONI OPERATIVE INPS
    on 23 Luglio 2024

    Con Circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l'Inps fornisce indicazioni operative e istruzioni contabili relativi alla proroga, al 31 dicembre 2024, della c.d. Decontribuzione Sud, prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Nel documento l'Istituto comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024. Relativamente al perimetro di efficacia temporale della misura il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 sebbene tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.Dunque, il beneficio contributivo trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024. CLICCA QUI per leggere la Circolare. Fonte: https://www.inps.it

  • ASSEGNO DI INCLUSIONE: INDICAZIONI ATTUATIVE PER GLI OPERATORI
    on 23 Luglio 2024

    Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano le indicazioni per la gestione  delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, alla luce anche delle nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura. Nella Nota n. 12607 del 16 luglio il Ministero analizza le seguenti tematiche: decadenza o sospensione pagamento beneficio; esclusione dagli obblighi di monitoraggio; mantenimento del possesso dei requisiti; cambi di residenza; istanze di riesame. Clicca qui per accedere al sito ADI Operatori. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • GIOVANI IMPRENDITORI: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO DEDICATO ALL'IMPRENDITORIALITà INNOVATIVA
    on 19 Luglio 2024

    La Commissione europea ha presentato il concorso "Youth Start-up Competition", un'iniziativa volta a celebrare e sostenere i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che stanno creando idee innovative per startup con l'obiettivo di affrontare sfide critiche. YSC 2024, alla sua seconda edizione, offre ai giovani innovatori l’opportunità di mostrare le loro idee di start-up che affrontano questioni urgenti come la sostenibilità, l’inclusione sociale e il progresso tecnologico. Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate entro il 20 settembre 2024. Per poter partecipare è necessario avere un'età compresa tra 18 e 25 anni ed essere residenti in uno dei paesi dell'UE o del COSME.Sarà inoltre richiesto di creare un breve video di presentazione (massimo 3 minuti) che comprenda: il concetto della tua idea di start-up; perché la tua idea è rilevante oggi; una breve panoramica del tuo piano aziendale. Fonte: https://www.cliclavoro.gov.it

  • DL AGRICOLTURA IN GU: LE MODIFICHE IN MATERIA DI LAVORO IN SEDE DI CONVERSIONE
    on 19 Luglio 2024

    La Legge di conversione del Dl Agricoltura (DL n. 63/2024) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio. Tra le modifiche in materia di lavoro intervenute in sede di conversione è stato previsto che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi.  La stessa previsione è stata adottata per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • 'RITORSIVO' IL LICENZIAMENTO A SEGUITO DEL RIFIUTO DEL PART-TIME
    on 18 Luglio 2024

    La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 18547 pubblicata l'8 luglio 2024 ha chiarito che, mentre il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell’art. 8,1 comma d.lgs. 81/2015, il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo, in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 d.lgs. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dell'art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale. Fonte: https://www.cortedicassazione.it

  • CONTRIBUTI VOLONTARI E INTEGRATIVI 2024 LAVORATORI AGRICOLI
    on 18 Luglio 2024

    Con la Circolare n. 81 dell'11 luglio l'Inps definisce le modalità di calcolo, per l'anno 2024, dei contributi volontari e dei contributi integrativi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza: lavoratori agricoli dipendenti; coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; piccoli coloni e compartecipanti familiari; coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Fonte: https://www.inps.it

  • TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITI ESCLUSI DAL REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI
    on 18 Luglio 2024

    Con Risposta n. 152 del 15 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme generate da attività di studio o da tirocini, anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale per lavoratori impatriati, in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un'attività lavorativa. Dunque, non può usufruire del regime speciale previsto dall’articolo 16 del Dlgs n.147/2015 il lavoratore italiano che rientra in Italia per proseguire la sua formazione con un master, che include un tirocinio presso un'azienda italiana e per il quale è riconosciuta un'indennità di partecipazione. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • LOTTA AL CAPORALATO: AGEA-INPS AL LAVORO PER L'ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI COMUNE
    on 17 Luglio 2024

    Il "Dl Agricoltura" istituisce una banca dati inter-operativa tra Inps e Agea, al servizio di tutte le istituzioni interessate, per sviluppare una strategia congiunta di contrasto a un fenomeno di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. L’accordo prevede, inoltre, la creazione di una piattaforma geospaziale con l’utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale per rappresentare elementi di rischio automatici relazionati alla lotta al caporalato. Agea, in particolare, grazie alla propri tecnologia di telerilevamento, avrà il compito di mappare serre, baraccopoli e allevamenti, per realizzare una piattaforma in grado di identificare le aziende dislocate in tutta Italia e scelte in modo selettivo utilizzando criteri di alert.Il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, spiega Inps, significa anche semplificazione, da qui la possibilità di gestire la precompilazione automatica delle dichiarazioni INPS da parte dell’agricoltore, un servizio agli utenti, utilizzando i dati presenti nel fascicolo aziendale agricolo, strumento grazie al quale Agea già eroga aiuti, contributi e premi, come prevede la nuova programmazione PAC e quindi non più in base a dati dichiarati ma a dati certificati e validati. L'Inps, per contrastare il fenomeno del caporalato, oltre al controllo della documentazione, ha attivato sportelli di ascolto e informazione multilingua negli ispettorati territoriali. L'Istituto ha inoltre avviato attività di sensibilizzazione dei lavoratori migranti, concentrate su diritti e doveri nel rapporto di lavoro, così come sui rischi legati allo sfruttamento lavorativo e, anche, sui meccanismi di protezione delle vittime.Attivate, inoltre, ulteriori misure come l’aggiornamento professionale e lo scambio di esperienze per il personale ispettivo e gli operatori del mercato del lavoro e del terzo settore. La nuova collaborazione con Agea consentirà di rafforzare i controlli dell’Inps come prevede il nuovo Piano della vigilanza, approvato dal CdA guidato da Gabriele Fava. Solo nel settore agricolo, nel 2023 l’Istituto ha infatti annullato oltre 27mila contratti irregolari e denunciato 425 lavoratori, a fronte di 669 ispezioni nel settore agricolo, su un totale di 9202 controlli effettuati, che hanno portato a risultati di produzione dell’accertato complessivo pari a 982,4 milioni di euro (+46%). Fonte: https://www.inps.it

  • IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 'DECRETO AGRICOLTURA'
    on 17 Luglio 2024

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 63/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Qui il testo coordinato con la legge di conversione (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi). Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • MIN. LAVORO: RIBADITA LA POSSIBILITà DI ESTENDERE LA 'PATENTE A CREDITI' AD ALTRI SETTORI
    on 16 Luglio 2024

    Nel corso della riunione con le parti sociali del 10 luglio scorso, tenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e relativa alla prosecuzione del percorso di attuazione, entro il primo ottobre 2024, della c.d. "patente a crediti", è stata presentata una prima bozza di lavoro del decreto ministeriale con vengono regolamentate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dello strumento e di attribuzione dei crediti, oltre che le modalità per il recupero dei crediti decurtati. Il provvedimento, ha spiegato il Ministero, consentirà di dare piena applicazione alle disposizioni inerenti lo strumento di qualificazione delle imprese. Durante il confronto con le parti sociali è stata anche ribadita la possibilità di estendere la "patente a crediti" ad altri settori, dopo un primo periodo positivo di applicazione nel settore edile. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • BONUS PSICOLOGO: PUBBLICATE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI. COME CONTROLLARE L'ESITO DELLA RICHIESTA
    on 16 Luglio 2024

    Con il Messaggio n. 2584 dell'11 luglio l'Inps comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo, sono state elaborate le graduatorie, distinte per Regioni e Province autonome di residenza. Il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio (quindi dall'11 luglio 2024) per usufruire del contributo. Come verificare l'esito della richiestaDalla home-page del portale Inps, attraverso la funzione di "ricerca" è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione digitando le parole “bonus psicologo”, selezionando successivamente il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Cliccando sul pulsante a fondo pagina "Utilizza il servizio", ci si potrà autenticare tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). Una volta autenticati sarà possibile visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia. Fonte: https://www.inps.it

  • SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L?"ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITà: INDICAZIONI OPERATIVE DALL'INPS
    on 15 Luglio 2024

    L’articolo 1, comma 450, della Legge di Bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno, ossia soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Con Messaggio n. 2575 del 10 luglio l'Inps fornisce indicazioni operative per l'accesso al beneficio. Fonte: https://www.inps.it

  • LIMITE DI 10.000 EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI NELL'UNIONE EUROPEA IN VIGORE DA LUGLIO 2027
    on 15 Luglio 2024

    Lo scorso 9 luglio è entrato in vigore il regolamento europeo relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che fissa una soglia massima europea all'uso del contante. Il Regolamento (UE) 2024/1624 individua in 10mila euro il limite massimo per il pagamento in contanti in tutta l'Unione Europea nelle transazioni commerciali di beni e servizi, salvo limiti inferiori nazionali più bassi che gli Stati membri possono adottare previa consultazione della Banca centrale europea.Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.I limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri devono notificare tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024. Il limite di 10.000 euro non si applica: ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione; ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

  • BONUS PSICOLOGO: ENTRO IL 31 LUGLIO L'INSERIMENTO FATTURE PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO CONFERMATO LE SEDUTE ENTRO IL 26 MARZO
    on 12 Luglio 2024

    Con Messaggio n. 2568 del 9 luglio l'Inps comunica la riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti relativamente al Bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Dl n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022. In particolare, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il predetto termine del 21 maggio 2024. A tale fine, spiega l'Istituto, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del 15 luglio e fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2024. Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio. Fonte: https://www.inps.it

  • LICENZIAMENTO: INSUFFICIENTE IL TERMINE DI DUE SETTIMANE PER IL RICORSO TARDIVO DELLA GESTANTE
    on 12 Luglio 2024

    Troppo breve, e non conforme al diritto comunitario, il termine di sole due settimane per l’impugnazione del licenziamento da parte della lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della gravidanza oltre il termine ordinario di tre settimane previsto dalla normativa nazionale. La Corte di Giustizia UE (Settima Sezione), nella causa C?284/23, del 27 giugno 2024, ha chiarito che gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la scadenza del termine previsto per proporre ricorso contro il suo licenziamento è tenuta, per poter proporre un tale ricorso, a presentare una domanda di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane, allorché le modalità procedurali che accompagnano detta domanda di ammissione, comportando inconvenienti tali da rendere eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti che le lavoratrici gestanti traggono dall’articolo 10 della direttiva, non rispettano i requisiti posti dal principio di effettività. Fonte: https://curia.europa.eu

  • CONCEDENTI PER PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI: CONTRIBUTI 2024. PRIMA RATA IL 16 LUGLIO
    on 11 Luglio 2024

    Con la Circolare n. 80 del 4 luglio l'Inps fornisce indicazioni in merito ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L'Istituto ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa al 2024 sono: 16 luglio 2024; 16 settembre 2024; 18 novembre 2024; 16 gennaio 2025. Nella Circolare pubblicata vengono definite: l’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; la riduzione degli oneri sociali; la riduzione del costo del lavoro; i contributi INAIL; le agevolazioni per zone tariffarie. Fonte: https://www.inps.it

  • CONVENZIONE INPS-INAIL PER LA GESTIONE PRATICHE INFORTUNI DEI GIORNALISTI PER EVENTI FINO A GIUGNO 2022
    on 11 Luglio 2024

    Con la circolare n. 19 del 5 luglio 2024 l'Inail ha informato che è stata sottoscritta la convenzione Inps/Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022.Si tratta di un accordo per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’Inpgi alla data del subentro dell’Inps nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.Per gli infortuni occorsi successivamente a tale data, e fino al 31 dicembre 2023, invece, la gestione dell’assicurazione rimane attribuita all’Inail. Nella Circolare pubblicata l'Istituto illustra le principali novità della convenzione sottoscritta e le modalità di gestione degli infortuni. Fonte: https://www.inail.it

  • AZIENDE E INTERMEDIARI: DAL 1° SETTEMBRE L'ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI INPS SOLO CON SPID, CID E CNS
    on 10 Luglio 2024

    Dal 1° settembre 2024 gli intermediari abilitati e le aziende, pubbliche e private, potranno accedere ai servizi telematici dell’Inps esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, quindi anche con CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Pertanto, non sarà più possibile accedere ai servizi online tramite il precedente PIN. Lo ha comunicato l'Inps, con Circolare n. 77 del 2 luglio 2024. Fonte: https://www.inps.it

  • IL DECRETO COESIONE IN GAZZETTA UFFICIALE: LE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE
    on 10 Luglio 2024

    Il Decreto "Coesione", di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio. Queste le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione: relativamente alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), si prevede che l’erogazione dell’indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma. relativamente al Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. vengono introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Prevedono, altresì, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro vengono prorogate al 31 dicembre 2024 (invece dell’attuale data del 30 giugno) le convenzioni tra MLPS e le regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INPS: GESTIONE DEI CONGUAGLI NEL 'PORTALE PRESTAZIONI ESODO'
    on 9 Luglio 2024

    Il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante. Con Messaggio n. 2504 del 4 luglio l'Inps illustra le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro. L’Istituto, in particolare, affronta le modalità e le istruzioni contabili relative a: gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (assegni straordinari); gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (indennità di espansione); piani di esodo garantiti con fideiussione; piani di esodo garantiti con pagamento in “Unica Soluzione”; gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”; rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro. Fonte: https://www.inps.it

  • RAPPORTO BIENNALE PARITà UOMO-DONNA: CHIARIMENTI IN MERITO ALL?"ESPOSIZIONE DEI FRINGE BENEFIT O TRASFERTE
    on 9 Luglio 2024

    Con Risposta del 4 luglio 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, relativamente all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale). Di conseguenza le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo, nè nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”. Ricordiamo che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024, è stato differito al 20 settembre 2024. Fonte: https://urponline.lavoro.gov.it

  • DIFFERITO AL 20 SETTEMBRE IL TERMINE PER LA COMPILAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
    on 8 Luglio 2024

    Con notizia pubblicata sul portale istituzionale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato del differimento al 20 settembre 2024 del termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del 3 giugno 2024.Il differimento, stabilito con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, si è reso necessario "al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia". Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER L'ATTIVITà SPORTIVA DEI FIGLI
    on 8 Luglio 2024

    Con Risposta n. 144 del 3 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l'attività sportiva svolta dai figli dei dipendenti, possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera f­-bis) del Tuir, e sono quindi escluse da imposizione fiscale, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica".  Nella fattispecie in esame la società aveva dichiarato che, nell'ambito di iniziative di welfare aziendale, intendeva erogare rimborsi ai dipendenti per le spese per attività sportive svolte dai figli all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici, ma il soggetto erogatore del servizio, sarebbe sempre stata l'associazione sportiva che erogava corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale).Nel caso in esame, dunque, l'attività sportiva non risultava essere svolta nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica".  Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • INPS: NUOVI CONTROLLI SUI REQUISITI PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 DI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
    on 5 Luglio 2024

    Con Messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l'Inps comunica che sono state effettuate nuove verifiche relative ai requisiti per accedere all'esonero parziale dei contributi previdenziali, introdotto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della L. n. 178/2020 durante l'emergenza da Covid-19, in favore dei lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali professionali autonome. Pertanto, spiega l'Istituto, in caso di riduzione degli importi già concessi, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. Fonte: https://www.inps.it

  • NO AI SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE SUL POSTO DI LAVORO: IL GARANTE SANZIONA UNA CONCESSIONARIA
    on 5 Luglio 2024

    Il Garante Privacy ha irrogato una sanzione ad una concessionaria per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.La sanzione ha fatto seguito al reclamo di un dipendente che lamentava: il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società; l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali. Il Garante Privacy ha ribadito che l'utilizzo dei dati biometrici non è consentito in quanto non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo di tali dati per la rilevazione delle presenze. Pertanto, neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.Relativamente, invece, all’utilizzo del software gestionale raccoglieva dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, il Garante ha accertato che lo stesso avveniva in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza. L'Autorità ha quindi ordinato alla società di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy. Fonte: https://www.garanteprivacy.it

  • INPGI: IN SCADENZA IL TERMINE PER IL VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2024
    on 4 Luglio 2024

    Con Circolare n. 4 del 26 giugno l'INPGI ricorda che il 31 luglio 2024 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2024. Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma. Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2024, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Ordine. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019. L'Istituto di previdenza ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011), per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati, il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Fonte: https://inpgi.it

  • OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI: CHIARIMENTI INPS
    on 4 Luglio 2024

    Con Messaggio n. 2403 del 27 giugno l'Inps ricorda dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.Già con la Circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 l'Istituto aveva indicato che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata Inps relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011». Nel Messaggio l'Inps precisa inoltre che il termine di quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai DPCM, nei casi in cui siano applicabili. Fonte: https://www.inps.it

  • REGOLARITà CONTRIBUTIVA IMPRESE: NUOVE FUNZIONALITà DELLA PIATTAFORMA VERA
    on 3 Luglio 2024

    L'Inps informa aziende ed intermediari di nuove funzionalità della piattaforma VeRA, relative alla regolarità contributiva, che consentono una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. La piattaforma è un progetto che consente la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della user experience, previste dai progetti del PNRR. In questo senso, si legge nella notizia pubblicata sul sito Inps, la parola chiave è interazione: tra le aziende, i loro intermediari e l’Istituto che, attraverso dinamiche di collaborazione proattiva, potranno assicurare al contribuente il possesso del DURC senza soluzione di continuità. L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-DURC”, prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata in automatico dal sistema. Fonte: https://www.inps.it

  • GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PER CHI ASSUME BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
    on 3 Luglio 2024

    La Commissione europea ha prorogato al 30 giugno 2024 l’applicabilità dell'esonero contributivo per chi assume beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. L'esonero, in particolare, è riconosciuto al massimo per 12 mesi e nel limite di 8.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumano i percettori del Reddito di Cittadinanza con contratto a tempo indeterminato o trasformino i contratti da tempo determinato a indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Nella Circolare n. 75 del 28 giugno 2024 l'Inps fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, definendo: i datori di lavoro che possono accedere al beneficio; i rapporti di lavoro incentivati; l’assetto e la misura dell’incentivo; le condizioni di spettanza dell’incentivo; le compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato; il coordinamento con altri incentivi; le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso UNIEMENS. Clicca qui per accedere alla circolare. Fonte: https://www.inps.it

  • 5 PER MILLE 2023: CHI è AMMESSO E CHI NO
    on 2 Luglio 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del 5 per mille 2023. Si tratta di quasi 81mila enti, suddivisi per categoria: Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870); Associazioni sportive dilettantistiche (13.306); enti impegnati nella ricerca scientifica (446); enti che operano nel settore della sanità (106); enti dei beni culturali e paesaggistici (177); enti gestori delle aree protette (24); Comuni (7.909). Gli importi assegnati alle diverse categorie in base alle scelte espresse dai cittadini, per un totale di oltre 520 milioni di euro, saranno così suddivisi: oltre 332 milioni (64%) agli Enti del Terzo Settore e Onlus; oltre 83 milioni (16%) alla ricerca sanitaria; quasi 70 milioni (13%) alla ricerca scientifica; oltre 15 milioni ai Comuni; 17,8 milioni alle Associazioni sportive dilettantistiche; 2,8 milioni agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici; 716mila euro agli Enti gestori delle aree protette. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • ADI: LINEE DI INDIRIZZO PER SULLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
    on 2 Luglio 2024

    Tra i potenziali beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) rientrano anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Con la firma al Decreto n. 104 del 24 giugno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione. Il documento, inviato agli organi di controllo per i successivi adempimenti, aggiorna e integra le precedenti Linee di indirizzo approvate con DM n. 160 del 29 dicembre 2023. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INL: PUBBLICATO IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE
    on 2 Luglio 2024

    Con Decreto n. 45 del 26 giugno 2024 l'INL ha adottato il “Piano triennale della formazione dell’ispettorato nazionale del Lavoro” a valere per il triennio 2024-2026. Il Piano si articola in cinque parti: Funzioni e organizzazione dell’INL; Quadro normativo; La progettazione formativa: i soggetti; Rilevazione dei fabbisogni formativi; Attività formative programmate nel triennio. Il documento, si legge in premessa, delinea la programmazione della formazione dell’INL per il triennio 2024-2026, ed è articolato in un’ottica triennale “a scorrimento annuale”, in modo da assecondare le esigenze formative conseguenti a sopravvenuti interventi normativi o a diverse indicazioni strategiche provenienti dagli organi di vertice. Si configura, quindi, come uno strumento di programmazione fisiologicamente dinamico, in grado di corrispondere sia alle esigenze formative istituzionali di carattere generale sia a richieste di formazione più specifica di taluni uffici le cui competenze richiedono un aggiornamento continuo. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it

  • AL VIA LA MAXI DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
    on 1 Luglio 2024

    Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef.Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, potranno quindi beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. L'agevolazione, in particolare, è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Questi soggetti, per il periodo d'imposta 2024, potranno beneficiare di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione. L’agevolazione spetta a condizione che i suddetti soggetti abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). Possono, dunque, avvalersi dell'agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi. Tutti i dettagli nella Relazione illustrativa al Decreto. Fonte: https://www.mef.gov.it

  • QUATTORDICESIMA PENSIONATI IN ARRIVO CON LA RATA DI LUGLIO
    on 1 Luglio 2024

    Con il Messaggio n. 2362 del 25 giugno l'Inps comunica che, ai titolari di pensione aventi diritto, con la mensilità di luglio sarà erogata la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima). L'erogazione è effettuata d’ufficio per i pensionati per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma riteessero comunque di averne diritto, possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, utilizzando il servizio dedicato. Nel Messaggio l'Inps precisa che il diritto al beneficio viene preso in considerazione anche in base al reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella presente nel messaggio. Fonte: https://www.inps.it

  • PREMI DI PRODUTTIVITà: A METà GIUGNO SONO OLTRE 4 MILIONI I LAVORATORI BENEFICIARI
    on 28 Giugno 2024

    In aumento il numero di contratti che prevedono premi di produttività, depositati e attivi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Al 17 giugno 2024, nella banca dati del Ministero i contratti attivi sono infatti 13.597, in aumento del 26,2% rispetto alla stessa data del 2023. A beneficiarne oltre sono oltre 4 milioni di lavoratori (4.169.930), di cui 2.831.265 con riferimento a contratti aziendali e 1.338.665 a contratti territoriali, a cui è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.483,37 euro. I dati sono contenuti nel Report deposito contratti pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 giugno 2024.Il Report si compone di due parti: la prima fornisce una indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, contiene il monitoraggio dei soli contratti “attivi”. Clicca qui per leggere il Report. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • DECONTRIBUZIONE SUD: C'è L'OK DELLA COMMISSIONE UE ALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE
    on 28 Giugno 2024

    Via libera della Commissione Ue alla proroga di 6 mesi, e quindi fino al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Comunicato Stampa del 25 giugno. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • EPPI: PRONTA LA CAUSALE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI DAGLI ISCRITTI
    on 27 Giugno 2024

    Con Risoluzione n. 32/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causare contributo "E037", utile per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dovute dagli iscritti all’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. In sede di compilazione dell'F24 la causale “E073”, denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”, è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “codice ente”, il codice “0009”; nel campo “codice sede”, nessun valore; nel campo “codice posizione”, nessun valore; nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL
    on 27 Giugno 2024

    La legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione dei crediti INPS e INAIL con termini differenziati. Per tutti i datori datori di lavoro (non agricoli), alternativamente: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva dalla data di notifica delle note di rettifica passive; Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito. Per i datori di lavoro agricoli la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che registrato negli archivi dell’Ente.

  • ANCORA IN CALO IL LAVORO DOMESTICO REGOLARE: I DATI INPS PER IL 2023
    on 26 Giugno 2024

    Nel 2023 sono stati 833.874 i lavoratori domestici contribuenti all’Inps, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6% rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021, dovuti ad una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown e all’entrata in vigore della norma  del Decreto "Rilancio" che ha regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.I dati arrivano dall'Osservatorio sui lavoratori domestici, pubblicato sul sito Inps lo scorso 21 giugno.Il trend decrescente è simile tra maschi e femmine, anche se la composizione per genere evidenzia una netta prevalenza di donne, il cui peso sul totale ha raggiunto nel 2023 il valore massimo degli ultimi sei anni, pari all’88,6%.  Relativamente alla distribuzione geografica, il Nord-Ovest registra il maggior numero di lavoratori (30,7%), seguito dal Centro con il 27,6%, dal Nord-Est con il 19,9%, dal Sud con il 12,2% e dalle Isole con il 9,6%.A livello regionale, la Lombardia risulta essere la regione con il maggior numero di lavoratori domestici, con 162.227 lavoratori (19,5%), seguita dal Lazio (14.1%), dalla Toscana (8,8%) e dall’Emilia Romagna (8,6%). In queste quattro regioni si concentra poco più della metà dei lavoratori domestici in Italia. Clicca qui per una sintesi dei dati e qui per i dati annuali e trimestrali in dettaglio. Fonte: https://www.inps.it

  • RICHIESTE RIESAME E RICORSI DOMANDE DI INDENNITà DI DISCONTINUITà LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
    on 26 Giugno 2024

    Con Messaggio n. 2258 del 17 giugno l'Inps fornisce istruzioni per la presentazione delle richieste di riesame e dei ricorsi amministrativi relative alla domanda di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo relative all'anno 2023. Per presentare l'istanza è necessario accedere alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, dove si vedrà in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.  Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva.Il ricorso deve presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, direttamente online, utilizzando la procedura disponibile sul sito, alla pagina “Ricorsi amministrativi”, autenticandosi con la propria identità digitale, oppure tramite i patronati o gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps e nella Circolare n. 2 del 3 gennaio 2024 dello stesso Istituto. Fonte: https://www.inps.it

  • ADI: APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI RETI DI SERVIZI
    on 25 Giugno 2024

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 93 dell'11 giugno 2024 sono state approvate le Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Nelle Linee guida vengono sviluppati i due principali tipi di Reti, che collaborano e dialogano tra loro: le Reti di indirizzo, con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione; le Reti di intervento, con funzione gestionale e di attuazione. Inoltre: con l’Allegato I al Decreto è approvato un Esempio di struttura Protocollo d’Intesa/Accordo di programma per le Reti di intervento locali; con l’Allegato II è approvato un Esempio/Proposta di schema di protocollo d’intesa per l’attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l’inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell’ambito dell’Assegno di inclusione, parti integranti del decreto. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • DOMANDA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: NUOVE FUNZIONALITà PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI
    on 25 Giugno 2024

    Con il Messaggio n. 2303 del 20 giugno l'Inps comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili. In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione.In caso, invece, di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”. In entrambe le ipotesi, spiega l'Istituto, la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, viene chiesto al richiedente di presentare la seguente autodichiarazione: “Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8 del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui indico il codice fiscale - svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96)”. Infine, nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. La maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale. Clicca qui per maggiori dettagli. Fonte: https://www.inps.it

  • MAGISTRATI: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM CON L'ADEGUAMENTO TRIENNALE DI STIPENDI E INDENNITà
    on 24 Giugno 2024

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno è stato pubblicato il DPCM 3 giugno 2024, che dispone l'adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati.  L'art. 1, in particolare, prevede che gli stipendi del personale, dell'indennità e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, siano incrementate del 6,69%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023.  L'art. 2 dispone invece che le misure dei predetti stipendi e indennità vigore alla data del 1° gennaio 2024, siano ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01%, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.  Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE
    on 24 Giugno 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie 2024, che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato relativamente al triennio 2021-2023. Il Rapporto è suddiviso in cinque capitoli, che delineano le evidenze emerse nel mercato occupazionale nell’arco temporale del triennio: il Capitolo 1 descrive i rapporti di lavoro, in particolare la dinamica delle attivazioni e delle cessazioni, soffermandosi su aspetti specifici dei rapporti di lavoro cessati; il Capitolo 2 introduce il legame tra rapporto di lavoro e lavoratore, con una separata analisi per rapporti di lavoro attivati e rapporti di lavoro cessati, per genere e classi di età; il Capitolo 3 descrive i rapporti di lavoro rispetto a vari aspetti caratterizzanti, come la tipologia di contratto, l’area geografica di riferimento, il settore di attività economica e la qualifica professionale; il Capitolo 4 integra l’analisi dei rapporti di lavoro con la misura di politica attiva del tirocinio extracurriculare; il Capitolo 5 conclude il Rapporto annuale con i dati dei rapporti di lavoro in somministrazione. Clicca qui per leggere una sintesi dei dati. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • Il 'work for equity' nelle startup innovative
    on 26 Luglio 2024

    <br>Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di startup innovativa. L’interesse per il “work for equity” nelle startup innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale. Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.. Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici. Il processo coinvolge diversi organi societari: in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione; e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire. Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione. E’ previsto un trattamento fiscale di favore. L’articolo 27, comma 1, del D.l. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni,  quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi. Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’articolo 9 del Tuir. Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura. È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni. Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati. Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.

  • Controllo di Gestione: quando ricorrere alle banche può diventare abuso
    on 24 Luglio 2024

    <br>Oggi tratto di un articolo che prende a riferimento una soluzione in ottica lean; una soluzione strettamente funzionale ad un valido sistema di programmazione e controllo in quanto, per poter parlare realmente di controllo di gestione, bisogna essere in grado di migliorare (e non solo analizzare) i conti dei nostri clienti. Parto però un po’ da lontano; spesso sentiamo parlare di ristrutturazione del debito, soprattutto quando un’azienda è appunto in “debito di ossigeno”. Allora la prima cosa da fare (e non solo) è cercare di spostare il breve termine sul lungo termine; se ciò non dovesse bastare, si passa alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per garantire quella liquidità che in quel preciso istante manca all’imprenditore. Fin qui siamo tutti d’accordo. Quando però, come da titolo, il ricorso alle banche da “manuale di corretta gestione” può diventare invece vero e proprio abuso?Prendo l’esempio di due aziende che sto seguendo in ambito di controllo di gestione. La prima è un caseificio (impianto foto 1) che imbottiglia latte. L’impianto viaggia a 250 bottiglie ad ora. Le bottiglie vengono disposte manualmente sul nastro trasportatore. L’operatore apre i pacchi incelophanati, prende le bottiglie e le sistema una da una sul nastro. Ogniqualvolta termina un pianale, passa al successivo movimentandolo con un transpallet. Ad oggi l’impianto, piuttosto piccolo, gestisce bene (corretta saturazione) l’esigenza produttiva dell’azienda (circa 15 quintali di latte lavorato al giorno). Velocizzarlo sarebbe possibile (ma non oltre un certo limite) in quanto le bocchette di riempimento hanno una taratura in merito alla propria velocità. Nella foto 2 c’è un altro esempio di imbottigliamento, questa volta di un’impresa olearia. L’impianto (più grande) viaggiava a circa 350 bottiglie all’ora. In questo caso il limite era umano in quanto, a meno che non si avesse fra gli operai superman, disporre sul nastro più di 350 bottiglie ad ora era qualcosa di impensabile (un po’ come succede nell’esempio di cui sopra). In accordo con l’operaio abbiamo deciso di predisporre quella sorta di scivolo trapezoidale visibile in foto e, da sotto, posizionare il bancale con le bottiglie. Finita la fila più in alto, si sfila il cartone di supporto e, con il transpallet posizionato sotto si solleva il bancale stesso e si passa alla fila successiva e così via. Le bottiglie invece vengono spinte manualmente in gran numero sul frontespizio del nastro trasportatore (inizialmente venivano prese una ad una). Qual è il risultato? 1800 bottiglie ora ed un risparmio di circa 6 centesimi di costo di trasformazione a bottiglia. Considerate le 500.000 bottiglie annue riempite, tradotto in soldoni si tratta di risparmiare circa 30.000€. Torno un attimo al titolo dell’articolo: non credete che a volte possa succedere si abusi del credito bancario? Il ricorso al credito va bene certamente (stagionalità, nuovi investimenti ecc.) ma quante volte serve a tappare i buchi originati da inefficienze produttive? Che senso ha RISTRUTTURARE IL DEBITO se poi i prodotti realizzati non presentano adeguati margini di contribuzione? A mio parere la liquidità dev’essere generata (autofinanziamento) ma oggi questo concetto si è un po’ smarrito e si cerca, nel ricorso al credito (cronico), la soluzione ai mali aziendali. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella appena descritta.

  • Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre
    on 23 Luglio 2024

    <br>Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024. Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Schema di sintesi: VIOLAZIONI COMMESSE SANZIONI CON RAVVEDIMENTO FATTISPECIE FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024 Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia  Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali eaccise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione  

  • Controllo di gestione: il Commercialista e l’abbattimento delle scorte
    on 18 Luglio 2024

    <br>In merito alla riduzione delle scorte, soprattutto quelle che vanno inevitabilmente a crearsi lungo la catena produttiva, tra le ideazioni più semplici e geniali c’è da ricordare sicuramente la gestione a kanban. Kanban significa in giapponese “cartellino” ed è una delle principali tecniche della lean production. L’approccio lean prevederebbe scorte pari a zero ed una produzione che passa da tipo “push” (spinta) a tipo “pull” (tiro). Tutto ciò in teoria, in pratica un minimo di scorta è assolutamente necessaria. Per la gestione del kanban, ad esempio di un determinato componente, è fondamentale ci siano queste tre condizioni contemporaneamente: Un consumo facilmente prevedibile Un consumo frequente Un lead time (tempo di ripristino) molto breve Risulta chiaro come la gestione a kanban possa riguardare, il più delle volte, solo una parte dello stabilimento; tuttavia riuscire ad implementare questo strumento anche solo tra due semplici fasi della produzione a mio avviso rappresenta una grande conquista. Non mi dilungo sul funzionamento del kanban classico, ma voglio trattare di una sua variante che riguarda il reintegro delle scorte tramite il “vuoto contro pieno”. Al posto del cartellino si utilizza il contenitore vuoto e generalmente questa tecnica viene efficacemente implementata presso quelle postazioni di lavoro dove l’operatore necessita di componenti per il montaggio. La postazione vede frontalmente, utilizzando preferibilmente degli scaffali a cascata, due o più contenitori posti in fila indiana (figura seguente). L’addetto preleva i componenti dalla cassetta a lui più vicina (numero 3). Una volta esauriti i componenti, prende la cassetta vuota e la ripone in una postazione dedicata (la cassetta n.2 nel frattempo scivola verso l’operatore). Un secondo operatore (addetto al magazzino) periodicamente passa e preleva le cassette vuote al fine di portarle in magazzino. Dal magazzino le cassette reintegrate saranno nuovamente portate presso la postazione ed inserite a monte (posizione n.1). Con questa semplicissima metodologia il kanban (cartellino) si fonde con la cassetta, facendo sì che la cassetta stessa diventi un vero e proprio kanban. Sulla cassetta saranno riportati: Il codice prodotto La descrizione L’ubicazione nel reparto produttivo Il livello di scorta da reintegrare L’ubicazione nel magazzino In merito al livello di scorta da reintegrare, trattandosi generalmente di gestione di componenti minuti (es. bulloneria, componentistica elettrica ecc.) può essere utile apporre, sulla cassetta, una semplice rappresentazione grafica che aiuti, a vista, ad indicare al magazziniere la quantità da ripristinare (figura successiva). Il “vuoto contro pieno” è utilissimo per tenere sotto controllo il livello delle scorte dei componenti nelle varie postazioni di lavoro dislocate lungo la catena produttiva, delegando agli addetti al magazzino il reintegro e facendo sì che l’operatore possa dedicarsi al proprio lavoro, migliorandolo ed evitando continue interruzioni piuttosto che dannose attese.Questa tecnica se diffusa (ove possibile) lungo le fasi produttive, permette un miglioramento dell’efficienza e recuperi certi di marginalità sulla produzione. L’equilibrio economico, preludio nel medio-lungo periodo di quello finanziario, passa anche e soprattutto per queste piccole accortezze da poter implementare con estrema facilità. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella descritta.

  • Decreto sanzioni: l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate elimina l’obbligo di emissione dell’autofattura
    on 15 Luglio 2024

    <br>L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”. Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972; nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra. L'omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta.  Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso. Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta). Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione nell'omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997. Cosa cambia dal 1° settembre 2024? Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023. Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA. Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura;   nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa. L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente. La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Il concordato preventivo biennale
    on 2 Luglio 2024

    <br>Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB). Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto: il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no. Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta. La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria. Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024. Sono espressamente esclusi i contribuenti che: pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite. Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato. Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024. Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio. L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità. Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo. I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..   Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero: eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018); altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo),  pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso. Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

  • UIF: il rapporto annuale 2023
    on 1 Luglio 2024

    <br>L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto annuale relativo all’anno 2023.  Nel corso dell’anno la UIF ha ricevuto 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (diminuite di 5.008 rispetto all’anno precedente) e di queste:  126.125 segnalazioni sono pervenute da Intermediari e operatori bancari e finanziari 23.879 da soggetti obbligati non finanziari, tra i quali si segnalano: 7.721 segnalazioni pervenute da Notai;   207 segnalazioni pervenute da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro; 73 segnalazioni pervenute da Società di Revisione 24 segnalazioni pervenute da Avvocati   Risultano invece in aumento le segnalazioni effettuate Online quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.   L’ammontare delle segnalazioni hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro.  La distribuzione geografica delle segnalazioni vede al primo posto la Lombardia (27.462) alla quale seguono il Lazio (15.872), la Campania (15.903), il Veneto (10.673), l’Emilia Romagna (9.834), il Piemonte (8.731); Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione, seguita da Crotone, Siena e Prato con un flusso segnaletico compreso tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti.  In ambito fiscale si riporta un estratto di quanto riportato dall’Uif nel rapporto in questione  Circolazione di Crediti di Imposta  Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all’ambito fiscale continuano a ricoprire un ruolo primario nell’ambito della collaborazione attiva, con un’incidenza del 19% sul flusso segnaletico complessivo. Una componente rilevante è costituita dalle frodi nelle fatturazioni che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali. All’interno della categoria si nota un forte ridimensionamento delle segnalazioni relative a cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), passate a 743 dalle 2.816 del 2022, anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi. In relazione ai sopravvenuti limiti legali alla circolazione dei crediti d’imposta, sono emersi casi di società che, attraverso l’utilizzo di tecnologie basate sulla blockchain, associano i crediti di imposta ex DL Rilancio a crypto-assets liberamenti trasferibili (c.d. “tokenizzazione”) che attribuiscono al titolare del token la facoltà in ogni momento di richiedere la cessione del credito di imposta sottostante secondo le modalità normativamente previste. Tale meccanismo – che rende estremamente difficoltosa l’identificazione dei crediti di imposta rappresentati dai tokens e la relativa origine – rappresenta una sostanziale elusione dei predetti limiti ed espone gli acquirenti dei tokens a possibili truffe qualora i crediti in essi incorporati risultino inesistenti o già trasferiti a terzi. Le analisi hanno mostrato che i rapporti delle suddette società sono spesso alimentati, anche per importi ingenti, da imprese operanti nel settore edile, alcune di recente costituzione o riconducibili a soggetti indagati o ad alta intensità di lavoro (agenzie per il lavoro, società di gestione di mense aziendali, ecc.); i fondi sono poi destinati principalmente a professionisti e imprese operanti in settori eterogenei. Imprese cartiere  Nelle segnalazioni relative a illeciti fiscali molto spesso è presente, come figura centrale, l’impresa “cartiera”, priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Una caratteristica tipica, riscontrabile anche nelle segnalazioni di operazioni sospette, è la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento. Un’analisi su 98 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20, ha evidenziato che queste, in media (mediana): effettuano la prima cancellazione dal registro delle imprese per trasferirsi in un’altra provincia in 2,9 anni (2,3 anni); entrano in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano dal registro delle imprese dopo 9,4 anni (7,6 anni); infine, subiscono il primo dei predetti eventi, a prescindere da quale esso sia, in 4,9 anni (3 anni). (in corsivo – Autore A. Pellegrini – da un articolo pubblicato sulla Rivista Bancaria – Minerva Bancaria 2-2, 2024 – come da nota 7 a pagina 22 del rapporto.  Altri argomenti  Un apposito paragrafo riguarda l’abuso di fondi pubblici e corruzione (2.3) che comprende un sottoparagrafo circa l’utilizzo indebito di contributi pubblici.  Il paragrafo 3 tratta del contrasto al finanziamento del terrorismo, diminuite del 13,2% rispetto al 2022 precisando che quasi un terzo delle segnalazioni è stato inviato dopo il 7 ottobre, quindi dopo i fatti verificatisi in Israele; unici professionisti ad effettuare 17 segnalazioni i Notai. 

  • Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2024
    on 1 Luglio 2024

    <br>Con nota 388521/RU del 24.06.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2024.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio  al 31 luglio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprile al 30 giugno  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.06.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
    on 28 Giugno 2024

    <br>Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza. In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso: entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni; decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%; decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%; decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune. ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali. Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo. In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata: la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”); la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo; la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992). La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata: con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta; con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi. Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

  • Richieste Assegno unico universale entro il 30 giugno
    on 24 Giugno 2024

    <br>Chi non lo avesse ancora fatto, potrà richiedere l’Assegno unico e universale presentando la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per aggiornare la posizione Isee e vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. L’assegno unico e universale (Auu) è un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili. È “unico” perché sostituisce i precedenti assegni per il nucleo familiare e quelli familiari, un tempo erogati in busta paga. In pratica, ha mandato in pensione il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. È “universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee. Viene liquidato direttamente dall’INPS con importo mensile che varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”.

  • Prestazioni di chirurgia estetica anche per odontoiatri
    on 18 Giugno 2024

    <br>A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva  anche le prestazioni di medicina estetica”.  Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica).  Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che  possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.” Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra.  Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue:  1 Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte  a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 -  2 Senza la prescrizione di cui sopra  Iva al 22%  Fatturazione: come prima indicato le prestazioni di medicina-chirurgia estetica vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria con il codice IC; l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 103 del 9.4.2019 ha chiaramente indicato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SDI – Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili.  Fattura emessa nei confronti di privati  Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società  Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che  viene applicata nel caso di operazioni esenti iva)  Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta  In ultimo un aspetto che si sottolinea è quello di verificare per l’odontoiatra che la polizza di responsabilità civile professionale preveda il risarcimento nel caso di trattamenti di medicina – chirurgia estetica. CHIRURGIA ESTETICA  Nell’informativa di studio n. 2/2024 del  15.01.2024 avevamo modo di indicare quanto segue:  In passato erano state sollevate contestazioni circa l’esenzione iva relativa agli interventi di chirurgia estetica. L’articolo 4 quater della Legge 15.12.2023 n. 244 di conversione al D.L.18.10.2023 n. 145 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  (17.12.2023) l’esenzione iva prevista dall’art. 10, comma 1 n. 18, si applica alle  prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (a nostro giudizio l’attestazione medica dovrebbe essere rilasciata da medico diverso da quello che esegue l’intervento) e che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè ante 17.12.2023). Circa il regime iva  delle spese di chirurgia estetica – ante Legge 244 – si consulti la circolare 4/e del 28.01.20005.

  • Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia
    on 17 Giugno 2024

    <br>La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni. Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici. L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile. In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita  una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024». Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull’immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.). Con riguardo agli «interventi agevolati», la circolare precisa che non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull’immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonussulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso. Ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile non rilevano né la misura della percentuale di detrazione potenzialmente spettante al contribuente con il Superbonus (misura normativamente ridotta nel corso del tempo), né le diverse possibili modalità di fruizione della detrazione stessa (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il cosiddetto “sconto in fattura”). La nuova ipotesi di plusvalenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell’immobile, a esclusione delle ipotesi di interposizione disciplinate dall’articolo 37 del Dpr n. 600/1973. Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni. Per ciò che concerne il requisito temporale, la circolare individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. La legge di bilancio 2024 modifica anche l’articolo 68 del Tuir e definisce i criteri di calcolo della nuova plusvalenza. Al riguardo, si ricorda che, in generale, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il novellato articolo 68 del Tuir prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del «costo inerente al bene», che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni. Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile se, congiuntamente: – l’esecuzione dell’intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (al riguardo, la circolare precisa che, nel caso di fruizione dell’agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%); – siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta (a tal proposito, la circolare evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonusattraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della plusvalenza, l’irrilevanza delle relative spese). Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005, nella misura del 26%, con le medesime modalità definite da tale disposizione.

  • L’importo del Diritto camerale 2024
    on 30 Maggio 2024

    <br>Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017. Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022). Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica). È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di: – consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale; – calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata; – effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società semplici; le società commerciali; le cooperative e le società di mutuo soccorso; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici; le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali; i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo); società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso. Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese. A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno. Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):   Sede Unità Imprese che pagano in misura fissa     Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80   Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00 Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa     Società semplici non agricole €100,00 €20,00   Società semplici agricole €50,00 €10,00   Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00   Soggetti iscritti al REA €15,00   Imprese con sede principale all’estero     Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00     Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:  SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE da euro a euro   0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso) oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)   Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale. Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

  • Assumere 'a chiamata' nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi
    on 16 Maggio 2024

    <br>Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”). Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono: Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali; In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale); In tutti i casi, con soggetti di età inferiore ai 24 anni, a patto che le prestazioni lavorative siano completate entro il 25° anno, e con soggetti di età superiore ai 55 anni. Di conseguenza, in mancanza di specifiche indicazioni nel CCNL oppure in mancanza di un contratto aziendale, i datori di lavoro che operano nei pubblici esercizi, alberghi, ristoranti ed osterie potranno sempre fare ricorso al lavoro intermittente per l’assunzione di camerieri o personale di servizio. I datori di lavoro degli impianti sportivi dovranno invece rispettare i limiti previsti per tutti gli altri settori. Inoltre, il limite massimo di giornate lavorative nel triennio è di 400. Questo limite non opera per datori di lavoro dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo perché espressamente escluso dalla normativa, mentre per gli impianti sportivi bisognerà fare attenzione a non superarlo. Infine è bene ricordare alcune regole comuni a tutti i datori di lavoro che fanno ricorso a questo tipo di contratto: Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato. Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, salvo che non sia prevista un'indennità specifica (chiamata indennità di disponibilità). Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la chiamata al ministero del lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunicando il giorno o i giorni in cui questa avverrà. l ricorso al lavoro intermittente è vietato: per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive in cui si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce tale contratto; presso unità produttive nelle quali sono in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente; ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ma quanto costa un lavoratore a chiamata? Partiamo con il chiarire che la retribuzione oraria di un lavoratore intermittente è pari a quella di un lavoratore assunto con un contratto non intermittente (a parità di livello e mansioni).  Rispetto a quest’ultimo però, vi sono due particolarità: il lavoratore intermittente viene pagato solo per le ore di lavoro effettivamente svolte. in busta paga gli verranno liquidati anche i ratei (rapportati alle ore di lavoro) relativi a ferie, permessi e mensilità supplementari. Quindi ad un lavoratore intermittente apparentemente viene pagata una retribuzione più alta (in proporzione alle ore), però questo non deve trarre in inganno il datore di lavoro, perché lui non sosterrà un costo maggiore ma semplicemente anticiperà i ratei che avrebbe dovuto comunque accantonare e liquidare al lavoratore. Un’eccezione è fatta per le qualifiche di Hostess e Steward di impianto sportivo e relativi coordinatori, per i quali le ore di lavoro intermittente devono essere maggiorate del 20% ai sensi dell’art. 21 del CCNL lavoratori dello Sport Il lavoro intermittente è quindi molto vantaggioso per le aziende ma la gestione corretta è anche una questione delicata che deve passare dalla predisposizione di un contratto di assunzione completo e preciso, alla gestione delle chiamate e all’elaborazione della busta paga.  Un consulente del lavoro può aiutare a gestire tutti gli aspetti di questo contratto.

  • Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale
    on 14 Maggio 2024

    <br>Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane.    L'introduzione del limiteCon D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante. Sintesi della norma e degli adempimentidal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro (o corrispondente a tale valore se in valuta diversa) deve dichiarare preventivamente la somma all' Agenzia delle Dogane la dichiarazione – resa con il modello di cui al link che segue -  va trasmessa telematicamente all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale    o p p u r e consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia. Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all' Agenzia delle Dogane entro sette giorni. Le novità della Circolare n. 12/2024 Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro  è stato “unificato” prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D  e 5B) va indicata la provenienza economica e l’uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario.  Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller’s cheque)  e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore  privi del nome del beneficiario; nella circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che però rimangono escluse dall’obbligo di dichiarazione.  Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro dil almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%)  che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 – dettaglio.  Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sé stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasporto  di denaro contante il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto all’obbligo dichiarativo è sempre il “portatore”; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo così in presenza di due “portatori”.  Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso l’obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sé una somma pai o superiore a 10 mila euro affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore. Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dall’ ADM) che tratta anche il presente argomento.  Testo della Circolare  12/2024  Modello di dichiarazione 

  • Titolare effettivo: la conferma con il bilancio?
    on 8 Maggio 2024

    <br>La prima comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese (quella che scadeva il 11 dicembre 2023, poi sospesa dal TAR del Lazio) non è l’unico adempimento da assolvere in materia, poiché, come peraltro indicato a pagina 9 del Manuale Unioncamere sul titolare effettivo, occorre annualmente procedere alla conferma dei dati, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima conferma, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 pubblicato sulla G.U. 121 del 25 maggio 2022 che testualmente recita 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta. Ora nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese – campagna bilanci 2024 predisposto da Unioncamere – versione del 18 marzo 2024 – salvo che mi sia sfuggito – nessun riferimento viene fatto alla conferma del titolare effettivo: me ne sono chiesto il perché e sono giunto alla seguente conclusione. La comunicazione del titolare effettivo, così come le variazioni, comportano il fatto che la “distinta” debba essere firmata digitalmente da un amministratore (il manuale operativo di Unioncamere relativo al titolare effettivo indica espressamente che “non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello”) mentre la domanda di deposito del bilancio può essere firmata digitalmente o da un amministratore della società o come avviene nella maggioranza dei casi da parte di un professionista incaricato; in merito alla conferma del titolare effettivo questa potrebbe a mio avviso avvenire solo se il bilancio venga depositato da un amministratore con firma digitale dell’amministratore medesimo. Per ovviare a tale limitazione potrebbe essere inserita una doppia funzionalità, cioè nel deposito del bilancio vi sarebbe un allegato (quello della conferma del titolare effettivo) che dovrebbe essere unicamente sottoscritto da un amministratore. A questo punto sembra più che logico creare uno “scadenziario” delle pratiche del titolare effettivo ed eseguire la conferma entro i dodici mesi dalla prima comunicazione, nel caso non siano intervenute nel frattempo variazioni. Quanto sopra ha validità unicamente per le imprese dotate di personalità giuridica, mentre i trust e le persone giuridiche private (ai sensi D.P.R. 361/2000 e gli E.T.S. con personalità giuridica ai sensi art. 22 del D.lgs. 117/2017 pur facendo riferimento il Decreto M.E.F. 55/2022 all’art. 1 lettera h alle persone giuridiche private che acquistano personalità giuridica solo ai sensi del D.P.R. 361/2000) dovranno tenere conto della scadenza entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione di variazione. Per gli ETS che erano in precedenza già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e che hanno ora richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 117/2017 personalmente ritengo non si debba procedere ad alcuna variazione, mentre per gli ETS che non erano in possesso di personalità giuridica ed ora la richiedono ai soli sensi del predetto articolo 22, non avendo in precedenza inoltrato alcuna pratica relativa al titolare effettivo, il riconoscimento ora della personalità giuridica obbliga alla comunicazione entro trenta giorni dal predetto riconoscimento. Manuale Unioncamere – paragrafo 1.3.3. Comunicazioni periodiche Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 3 del Decreto (55/2022): “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”. Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma

  • Nuove indicazioni dell’Agenzia sul decreto 'Adempimenti'
    on 6 Maggio 2024

    <br>Dopo la pubblicazione della  Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024). La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024,  si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Semplificazioni relative ai pagamentiIn primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’articolo 9, infatti, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso. Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia Entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede: per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17) l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18). Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatoriePer il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia Entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024. Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale(articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono: il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente. Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-quinquies del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Rafforzamento dei servizi digitaliGli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni softwaremessi a disposizione, passano attraverso: l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia Entrate sia per l’Agenzia Entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (articolo 21) il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (articolo 22) la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internetdell’Agenzia Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia Etrate che li riguardano (articolo 23) l’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (articolo 24). Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali. Sospensione dell’invio di comunicazioni e invitiPer effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: 1° agosto – 31 agosto 1° dicembre – 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

  • ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi
    on 3 Maggio 2024

    <br>Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, accesso che si reputa necessario in quanto il comma  5 del D.M.55  prevede l’obbligo di segnalare eventuali difformità tra le risultanze del registro e le informazioni  acquisite dal professionista nel corso delle operazioni di adeguata verifica.  L’accesso al Registro è al momento consentito  alle Autorità (art. 5 del D.M.55/2022) – l’accesso al Registro avviene tramite stipula di apposita convenzione con Unioncamere -  ai soggetti obbligati  (art. 6 del D.M. 55/2022) – l’accesso è subordinato, appunto, ad una preliminare procedura di accreditamento -  ai soggetti legittimati ad un interesse giuridico rilevante per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata -  Tra i soggetti obbligati – articolo 3 del D.lgs. 231/2007  comma 4 e punto 2.4 del manuale – rientrano i soggetti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, i Notai e gli Avvocati (per l’assistenza per talune operazioni) che possono utilizzare le risultanze del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela. La richiesta di accreditamento va inviata alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale del Soggetto Obbligato (SO) se persona giuridica od ente, dalla sede del SO se imprenditore persona fisica, del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica.  La domanda di accreditamento – soggetta ad imposta di bollo di 16,00 euro (gli estremi identificativi della marca da bollo e la data vanno indicati in sede di compilazione della domanda)  viene compilata e presentata tramite accesso al sito e la domanda di accreditamento deve contenere: a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;  b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;  c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;  d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l'indicazione di delegati all’accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l’art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rammentando che l’articolo 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, all’articolo 76 prevede espressamente che Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”. Una volta generata dal portale dedicato l’autodichiarazione, questa viene inviata via pec dal portale in modo che il SO abbia piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare. In pratica ed in sintesi, per registrarsi collegarsi al sito ed entrare con CIE oppure SPID oppure CNS.  Nel caso di persona fisica la procedura richiede i dati anagrafici, la PEC, la categoria di appartenenza (commercialisti ed esperti contabili), l’Autorità di Vigilanza o Organismo di Autoregolamentazione (la procedura propone Consiglio Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili), mentre il  campo “Amministrazioni e organismi interessati” non va compilato; inserire l’eventuale delega a terzi per consultazione (ipotesi delega a collaboratori di studio); inserire gli estremi identificativi della marca da  bollo e la data della medesima. A questo punto la procedura avvisa che all’indirizzo PEC indicato nella domanda viene inviata una comunicazione che riporta tutti i dati inseriti nella domanda (indirizzata nel mio caso alla Camera di Commercio di Cuneo); nella PEC ricevuta  è riportato il campo “invia la richiesta” e la richiesta dovrà essere inviata entro 72 ore, previa verifica dei dati.  Dopo aver inviato la richiesta si apre nuovamente la procedura del titolare effettivo che riporta il seguente messaggio “La richiesta è stata inoltrata – Riceverai l’esito via mail”.

  • GRUPPO IVA: nessuna riduzione dei termini di accertamento
    on 2 Maggio 2024

    <br>L’articolo 3 - Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti - del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. [...]”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972). Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti legati alla tracciabilità dei pagamenti, è necessario che il possesso di tali requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende usufruire del beneficio. Al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, occorre, inoltre, che le operazioni siano documentate mediante emissione di fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio o memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Nella suddetta Risposta all’Istanza di interpello, più precisamente, una società aderente al Gruppo IVA chiedeva di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’articolo 3 del DLgs. 127/2015, avendo utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2022 solo mezzi tracciabili relativamente ai pagamenti e agli incassi di importo superiore ad euro cinquecento e avendo documentato le operazioni mediante fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio. Dalla stessa Istanza a interpello, però, emerge che generalmente il beneficio in esame è escluso per tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il Gruppo IVA è individuato come un soggetto passivo unico, nonostante sia costituito da più soggetti passivi IVA, inteso quali società partecipanti allo stesso. In particolare, le stesse società partecipanti, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo e, peraltro, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA. La mancanza della qualifica di soggetti passivi d’imposta da parte delle società aderenti al Gruppo IVA, quindi, è una motivazione che giustifica la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’agevolazione.  Si precisa, a tal riguardo, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2018 ha affermato quanto segue: “a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES”. Infine, considerando che il Gruppo IVA non presenta la dichiarazione dei redditi (in cui riportare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza), è escluso a monte quanto previsto dall’articolo 3 del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, in quanto risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo.    Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata
    on 2 Maggio 2024

    <br>Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche. Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici. Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Un provvedimento, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello. Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti. Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali eccetera. Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso, l’utente può visionare e stampare il modello, mentre dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Sempre nell’area riservata, è possibile indicare i recapiti per le eventuali comunicazioni, consultare le ricevute, inserire i riferimenti bancari o postali per l’accredito dei rimborsi, verificare l’elenco dei delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata. Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.  L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche. Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni. Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello. Alla modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati, quest’anno si sommano altre novità specificamente dedicate al 730, come da input fornito dal Dlgs n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”). In particolare, si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe. Inoltre, da quest’anno chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno- Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati. I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al Concordato Preventivo. Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili. L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato. In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi Pf o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

  • Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2024
    on 16 Aprile 2024

    <br>Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2024. Il modello TR infatti deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se: si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment; si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari; si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007); si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011). Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR. Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

  • Conferimento di ditta individuale in società: sembra semplice
    on 15 Aprile 2024

    <br>Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una società non è così semplice dal punto di vista pratico, poiché si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare.   Con l’operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di società si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione:  si costituisce una società nella quale uno dei soci apporta la propria ditta individuale (cioè le attività della ditta individuale quali attrezzature, autoveicoli, crediti, saldo attivo di conti correnti bancari etc. e passività della ditta individuale quali debiti verso fornitori, finanziamenti etc.)  l’altro socio apporta del denaro. Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, è stato opportunamente “semplificato”.  Il mio cliente intende apportare in una costituenda società di persone -  una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro.  Il primo passo da fare è redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in società di persone è una “semplice”  situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per l’atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attività e le passività della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltà. Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dell’atto notarile nel Registro delle Imprese, cioè da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate con il quale si chiede l’attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della società comporta il fatto che l’attività non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nell’atto di conferimento non si può andare a scrivere che gli effetti dell’operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dell’atto): e qui nascono i problemi.  Il mio cliente - ditta individuale senza dipendenti - non era assicurato all’INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella società ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dell’atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della società?  In aggiunta: intendono assumere un dipendente.  Per ottenere l’indirizzo PEC della società mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società che non ho, ma l’indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese.  Per inoltrare la SCIA per l’attività di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società: stessa domanda di cui al punto precedente. .  Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda.  L’unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere è la seguente:  costituire tra il mio cliente e l’altro socio una s.a.s. senza alcun conferimento “immediato”, al di fuori di denaro contante; iscrivere la s.a.s. nel Registro Imprese come società inattiva, ottenendo così il numero di codice fiscale e partita i.v.a.; quando in possesso di tutti gli “ingredienti” necessari, stipulare un atto di aumento di capitale della s.a.s. con conferimento della ditta individuale.  Come dire  “dalla pratica alla grammatica” le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili.  annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA - Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra –ditta individuale conferente – può essere indicato nell’atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: “Ai fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor …... titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla società conferitaria il credito o debito relativo all'imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicché detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l'assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inclusi  quelli inerenti l'obbligo di presentazione delle  dichiarazioni. L’estromissione del credito iva dal conferimento è stato confermato dall’ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.

  • Il mantenimento dei requisiti 4.0
    on 4 Aprile 2024

    <br>Nella circolare 9/E 2021, l’Agenzia Entrate richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisitirichiesti”. In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l’Agenzia Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica”, che la macchina, l’impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio. Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” , è necessario e sufficiente che: scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). La prova del mantenimento dei requisiti potrà quindi avvenire documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o, nei casi opportuni, da un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno. Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d’imposta o per terminare l’ammortamento del bene, l’intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d’imposta.

  • Antiriciclaggio: i dati dell’UIF sul secondo semestre 2023
    on 2 Aprile 2024

    <br>La UIF ha pubblicato il quaderno dati statistici del II semestre 2023 nel quale sono riportati, appunto,  i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF, per il secondo semestre 2023, chiaramente in materia di antiriciclaggio (79 pagine). Nel  secondo semestre 2023 sono pervenute alla UIF 72.811  segnalazioni di operazioni sospette, con un decremento del 10,4%  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;  delle segnalazioni: 72.650 sono legate a fenomeni di riciclaggio      156  sono legate al finanziamento del terrorismo          5 sono legate al finanziamento di programmi di armi di distruzione di massa  Le segnalazioni sono pervenute per il 55% da Banche e Poste, per il 28 % da altri intermediari e operatori finanziari e per il 16% da soggetti non finanziari;  su 4.395 segnalazioni pervenute da professionisti 4.182 sono pervenute da parte di Notai e C.N.N.,  123 da commercialisti e consulenti del lavoro, 26 da studi associati interprofessionali e tra avvocati, 15 da avvocati, 38 da società di revisione e revisori legali, 11 da altri soggetti esercenti attività professionale. Si nota una variazione rilevante nell’origine del sospetto, in particolare quella effettuata con sistemi automatici (oltre il 32%), mentre per i professionisti si conferma la preponderanza dell’elemento  “comportamento sospetto”.  Rispetto al primo semestre in Basilicata si è passati da 392 a 601 segnalazioni, in Campania da 7.442 a 8.461, mentre nelle altre Regioni il dato è pressoché costante.  Le principali forme tecniche ad origine delle operazioni sospette sono rappresentate da bonifici nazionali,  da operazioni di money transfer, da carte di pagamento, moneta elettronica e da operazioni in contanti. Le forme tecniche segnalate da professionisti sono in prevalenza operazioni societarie, cui seguono le operazioni immobiliari.  Per i trasferimenti attraverso  Money Transfer i maggiori paesi destinatari sono: Pakistan,  Marocco, Romania, Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, seguono altri paesi con percentuali inferiori al 4%. Le comunicazioni oggettive relative ad operazioni in contanti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, hanno registrato un incremento da 126,4 Mld. di euro a 127,1 Mld. di euro; in percentuale le maggiori operazioni consistono in prelevamento di contante, versamenti tramite sportello automatico o cassa continua, versamento di contanti; dal Quaderno si può constatare come nel 2023  le operazioni in contanti sono quantificate in 251 Mld., mentre nel 2022 ammontavano a circa 243 mld. e nel 2021 a 225,5 Mld.  Per le operazioni in contanti la Regione con maggior numero di operazioni è la Lombardia, cui seguono Veneto e Lazio, mentre il Veneto rappresenta il valore maggiore medio delle operazioni in contanti.  Nel secondo semestre 2023 le richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e le risposte fornite dall’Unità di Informazione Finanziaria sono pari a 221 (contro le 190 del primo semestre).  Nel periodo considerato l'Unità di Informazione Finanziaria ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, mentre gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati sei,  coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco ed un operatore in oro.  Continuano ad aumentare gli scambi con le FIU estere: la UIF ha inoltrato oltre 300 richieste.  Rammenta inoltre il Quaderno che il GAFI nell’ottobre 2023 ha pubblicato un rapporto sui rischi a fini illeciti del crowdfunding, cioè della raccolta fondi realizzati prevalentemente da soggetti no profit (anzi, da soggetti che si spacciano per tali) il cui ricavato viene poi utilizzato ai fini di finanziamento del terrorismo; in tale rapporto vengono individuati indicatori di rischio e buone prassi da seguire in materia. Sempre il GAFI nel novembre 2023 in collaborazione anche con l’Interpol ha svolto un’analisi sull’evoluzione delle frodi informatiche e su come le vulnerabilità delle nuove tecnologie possano essere sfruttate a fini illeciti.  Rammenta inoltre che il 18 dicembre 2023 sono stati adottati Regolamenti UE che rientrano nel “dodicesimo pacchetto” di sanzioni finalizzato ad inasprire il regime di restrizioni nei confronti della Russia. 

  • Autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2024
    on 25 Marzo 2024

    <br>  Con nota 172030 RU del 20.03.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2024.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche pagina 3 della Nota).  La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° gennaio al 31 marzo ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito; il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole
    on 22 Marzo 2024

    <br>Il provvedimento firmato l’8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio. L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa. La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi. Ma l’articolo 4-quinquies, comma 4, del Dl n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale. Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia Entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015, introdotto dall’articolo 14 del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell’8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione. Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

  • Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale
    on 5 Marzo 2024

    <br>Il 28 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL 215/2023). Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione quater. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la “maxi rata” scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi è possibile versare le prime 3 rate della Rottamazione entro 15 marzo 2024. Le altre novità del decreto prevedono: conferma del divieto di e-fattura dei medici; proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma; proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024; possibilità, per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni; estensione del termine per avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024; proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti; a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

  • Con il milleproroghe gli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari hanno ottenuto la proroga alle agevolazioni under 36?
    on 29 Febbraio 2024

    <br>L'art. 12-terdecies della legge "Milleproroghe" (1) ha dato risposta agli under 36 con un ISEE non superiore a euro 40.000 annui in merito alla proroga delle agevolazioni per l'acquisto della loro "prima casa" di abitazione (ossia immobili nella categoria A, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9). L'art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (2) prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a IVA -> l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti soggetti a IVA -> l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore L'agevolazione si applica sia agli atti traslativi dell'intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Il termine, scaduto al 31.12.2023, è stato prorogato dal citato art. 12-terdecies per i soggetti che, entro il 31.12.2023 (3) avevano sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.La proroga era necessaria per tutti i soggetti che hanno avviato l'acquisto di un immobile, contando sull'agevolazione, ma che non hanno completato l'iter con l'atto translativo della proprietà. Dubbi non esistono per tutti i soggetti che hanno stipulato preliminari di compravendita ma, per problemi vari, magari anche la necessità di completare l'iter per ottenere il mutuo, al 31.12.2023 non avevano stipulato il rogito d'acquisto.Ma altri soggetti, che hanno i medesimi requisiti, si trovano nella medesima situazione: pensiamo agli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari, ossia ai soggetti che hanno partecipato alle gare per acquistare un immobile, se lo sono aggiudicato ma entro il 31.12.2023 non hanno completato l'iter, che termina con la pubblicazione del decreto di trasferimento.Questi soggetti hanno anche loro diritto alla proroga?Chiaramente non è indicata nella norma una attenzione particolare a questo caso, ma la logica e la Costituzione fanno propendere per una risposta positiva.In merito ai diritti dei soggetti under 36, l'acquisto da un privato o tramite asta giudiziaria sono equivalenti. E' utile ricordare, per analogia, la sentenza n. 6 della Corte Costituzionale depositata il 23 gennaio 2014, che ha riconosciuto la possibilità di usufruire del "prezzo-valore" anche agli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Per quanto sarebbe opportuno una chiara interpretazione "ufficiale", ci sbilanciamo ad ipotizzare che anche i soggetti under 36 che hanno avuto l'aggiudicazione di un bene all'asta, possano - a parità di condizioni - beneficiare delle agevolazioni in parola. Buon lavoro! Note:1. Legge 23 febbraio 2024, n. 18 in GU n.49 del 28-2-20242. Decreto indicato come "Sostegni bis" e denominato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 64 prevedeva "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile"3. Ossia entro il termine indicato al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73

  • Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile
    on 29 Febbraio 2024

    <br>E’ fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo. Il bonus quindi è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024. Il cosiddetto Bonus pubblicità è disciplinato dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017 e dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (articolo 25-bis Dl n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile. Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione. Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.

  • Le startup innovative a vocazione sociale
    on 22 Febbraio 2024

    <br>Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”). Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata. Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa: dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; specifica il/i settore/i; dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale; si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto. Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.

  • Ravvedimento operoso del quadro RW
    on 15 Febbraio 2024

    <br>L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW. Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE). L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti: dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990); dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990). È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2023). Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso. Pertanto, le riduzioni sono le seguenti: Tipologia di Stato estero Entro 90 giorni Entro 1 anno (1/8) Entro 2 anni (1/7) Oltre 2 anni (1/6) Dopo PVC (1/5) A regime fiscale privilegiato 28,67 euro 0,375% 0,428% 0,5% 0,6% NON a regime fiscale privilegiato 28,67 euro 0,75% 0,857% 1% 1,2% L’Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre. Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi. Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale. Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%). Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra. Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

  • PRIVACY: documento di indirizzo del Garante per le email dei dipendenti
    on 8 Febbraio 2024

    <br>(dalla newsletter del Garante del 6 febbraio 2024)  I datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti adottato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione. Con il documento odierno il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

  • L’applicazione della marca da bollo in fattura
    on 31 Gennaio 2024

    <br>L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro. Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98). Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24. I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Quest’anno, però, è bisestile, pertanto, il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29. Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura: Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47 Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Split payment   Art. 17-ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

  • Antiriciclaggio: UIF – segnalazione di operazioni sospette II semestre 2023
    on 30 Gennaio 2024

    <br>L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2023.  Nel comunicato stampa sottolinea la UIF che in detto periodo si è rilevata una contrazione della segnalazione delle operazioni sospette (SOS) del 10, 4%  rispetto al corrispondente semestre del 2022, contrazione relativa al comparto bancario e finanziario; nel semestre la UIF ha trasmesso agli Organi Investigativi 73.359 segnalazioni ed adottato provvedimenti di sospensione per un valore di 5,5 milioni di euro; nel periodo considerato la UIF ha ricevuto 221 richieste di collaborazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e degli Organi Investigativi ed ha fornito 361 risposte; in tale periodo sono iniziate sei ispezioni, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco ed un operatore in oro mentre sono state avviate due verifiche cartolari presso due intermediari operanti nel settore della mediazione immobiliare.  Si rammenta che:  ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 231/2007 la SOS è obbligatoria, senza alcuna soglia di importo, quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi provengano da attività criminosa  - si tiene conto  delle caratteristiche, entità, frazionamento, natura, collegamento delle operazioni , tenendo anche conto della capacità economica e dell’attività  svolta dal soggetto” (sottolinea la UIF, ad esempio, il  ricorso frequente e ingiustificato  di operazioni in contanti anche non eccedenti la soglia) la segnalazione di operazioni sospette si effettua tramite la piattaforma ARSOS ; dovendo inoltrare la SOS senza ritardo e prima di compiere l’operazione, è consigliabile che il commercialista quantomeno abbia provveduto a registrarsi su tale piattaforma;  analogamente a quanto sopra indicato per la segnalazione delle operazioni di operazioni sospette, relativamente alle operazioni in contanti è consigliabile che il commercialista  quantomeno abbia provveduto a registrarsi sul portale del SIAR (segnalazione Infrazioni Anti Riciclaggio) raggiungibile attraverso il seguente LINK  dal 1° gennaio 2024 si rendono applicabili anche ai professionisti i nuovi indicatori UIF come pubblicato sul sito di Ateneoweb il 15 maggio 2023 e con la tavola di raccordo pubblicato sempre su questo sito il 30 maggio 2023. Alcuni dei dati riportati nel quaderno statistico del II semestre 2023:  nelle tipologie di segnalanti i professionisti risultano aver presentato 4.395 SOS di cui 4.182 da parte di Notai, cioè il 5,70% del totale delle SOS (123 segnalazioni da parte di Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro, pari allo 0,2% del totale delle SOS);  ripartizione per regioni: le regioni cui si riferiscono  la maggior parte delle SOS corrispondono alla Lombardia (13.083 di cui circa la metà relative alla provincia di Milano), seguita dalla Campania (8.461), dal Lazio (7.582) e dal Veneto (5.260).  Relativamente alle segnalazioni effettuate da Money Transfer (in calo di circa il 20% rispetto al primo semestre) i maggiori paesi di destinazione corrispondono al Pakistan, Marocco, Romania, Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, Georgia, Filippine, Turchia, India.  Precisa inoltre la UIF che: -Il DL 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, ha stabilito che gli organismi di autoregolamentazione (ad esempio il CNDCEC) possono istituire banche dati informatiche delle quali possono avvalersi i professionisti ai fini della valutazione delle operazioni sospette.  - La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha circoscritto gli obblighi di adeguata verifica nel servizio di prelievo di contante alle operazioni occasionali di importo complessivo superiore a 250 euro al giorno.  -Con decreto del 29 settembre 2023 il MIMIT ha reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; l’efficacia del predetto decreto è stata sospesa dal TAR del Lazio con ordinanza del 7 dicembre 2023. Il 20 novembre 2023 il Ministero dell’Economia e delle finanze con la Banca d’Italia e la UIF hanno pubblicato frequently asked questions in materia di titolarità effettiva. - Il 21 dicembre 2023 la UIF, la DNA, la GDF e la DIA hanno stipulato un nuovo protocollo d’intesa relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette, innovando e rafforzando, anche sotto il profilo della sicurezza, le modalità di cooperazione reciproca. - Il 13 dicembre 2023 Consiglio e Parlamento hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul testo finale del regolamento istitutivo della nuova Autorità Antiriciclaggio europea (AMLA); proseguono i triloghi sul Regolamento in materia di obblighi AML e sulla sesta Direttiva AML.

  • La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni
    on 30 Gennaio 2024

    <br>La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati. La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina: i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali. Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 23/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente: “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

  • La Legge di bilancio 2024: sintesi delle principali novità fiscali
    on 18 Gennaio 2024

    <br>Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 – Suppl. Ordinario – è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Si anticipano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della Legge di Bilancio. Persone fisiche Fondo di garanzia prima casa: è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti. Tassazione fringe benefits: per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa; per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. I limiti di cui sopra sono elevati a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori. Cessione immobili superbonus: a decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110% di Superbonus se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’Irpef o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare: se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura; se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione. Imprese Plastic tax e Sugar tax: è posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic e sugar tax. PEX: la disciplina della cosiddetta partecipation exemption è estesa anche ai soggetti non residenti, in presenza di determinate condizioni e in particolare se risiedono in Stati membri UE o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%. Adeguamento delle rimanenze di magazzino: le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA. Riversamento credito R&S: posticipato al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Rifinanziamento Legge Sabatini: viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. Disposizioni generali Locazioni brevi: si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In particolare è previsto: un incremento dal 21% al 26%dell’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta; che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione; la modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Ritenuta sui bonifici: dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Riduzione canone RAI: è ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024. IVA prodotti infanzia: viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per: prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Tax free shopping: è ridotta da 154,95 euro a 70 euro il valore?“soglia” per accedere al regime del c.d. “tax free shopping”. Si ricorda che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA sempre che: i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto della dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione; i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE. IVIE e IVAFE: è previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.   Questo elenco è solo una prima sintesi non esaustiva delle principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

  • Fatturazione immediata e differita: le regole
    on 15 Gennaio 2024

    <br>Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni. La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde: alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili, alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili, al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi. Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

  • Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2024
    on 11 Gennaio 2024

    <br>Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72. Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023). Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998). Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72. Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp . Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”. Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond. Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento. Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate. Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento. Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre banche dati. In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intentoe l’Agenzia trasmette all’esportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. Nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare: nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate dall’esportatore abituale. nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO” nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

  • Gli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari chiedono una proroga alle agevolazioni under 36
    on 8 Gennaio 2024

    <br>L’art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (1) aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che:  non avevano ancora compiuto 36 anni d’età avevano un ISEE non superiore a € 40.000 annui volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) La norma prevedeva i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti soggetti a IVA -> l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore L’agevolazione si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31.12.2023. La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di € 40.000 ad almeno € 60.000 e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione delle famiglie di origine).  Al contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione dedicata ai giovani che pertanto, a partire dall’1 gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata. Il problema, a questo punto, riguarda tutti i soggetti che hanno avviato l’acquisto di un immobile, contando sull’agevolazione, ma che non hanno completato l’iter con l’atto translativo della proprietà. Pensiamo a tutti i soggetti che hanno stipulato preliminari di compravendita ma, per problemi vari, magari anche la necessità di completare l’iter per ottenere il mutuo, al 31.12.2023 non hanno stipulato il rogito d’acquisto e ancora agli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari, ossia ai soggetti che hanno partecipato alle gare per acquistare un immobile, se lo sono aggiudicato ma che ancora non hanno completato entro il 31.12.2023 l’iter, che termina con la pubblicazione del decreto di trasferimento. Sappiamo infatti che, come previsto nell’avviso di vendita, il soggetto aggiudicatario ha un periodo di tempo (in genere 90 o 120 giorni) per effettuare il saldo prezzo, oltre al versamento degli altri oneri, compresi quelli fiscali e che dopo il versamento del saldo prezzo trascorre un ulteriore periodo, necessario per la redazione della bozza del decreto di trasferimento, la sottoscrizione da parte del Giudice dell’Esecuzione e quindi la pubblicazione da parte del Cancelliere. Per effetto della mancata proroga, sarà pertanto necessario che i delegati alla vendita rifacciano ed inviino al più presto tramite PEC i nuovi conteggi, aumentati dei nuovi oneri, ma cosa accadrà se questi aggiudicatari, che magari hanno già versato il saldo prezzo e gli oneri relativi, non hanno queste ulteriori disponibilità e non sono in grado o non vogliono versare gli ulteriori importi dovuti in base alle spirate agevolazioni? Infatti, tutti questi soggetti hanno previsto un onere per l’acquisto dell’abitazione, che verrà – spesso non per loro colpa – aumentato dagli oneri fiscali. Ebbene, è chiaro che tutti questi giovani acquirenti chiedono una proroga alle agevolazioni under 36 e sarebbe auspicabile – analogamente a quanto è stato previsto per le agevolazioni del 110% - almeno per loro un provvedimento ad hoc. Queste sono le richieste che accogliamo noi delegati alla vendita e giriamo “a chi di dovere”. Buon lavoro! Note: (1). Decreto indicato come “Sostegni bis” e denominato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 64 prevedeva “Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.

  • Corsa ad ostacoli per l'iscrizione all'albo dei CTU
    on 5 Gennaio 2024

    <br>I professionisti che, in qualità di ausiliari del Giudice, si propongono per il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Periti, nelle materie di propria competenza, a partire dal 4 gennaio 2024 e sino al 4 marzo 2024, anche se già iscritti agli albi tenuti in modalità cartacea dal Tribunale di competenza, devono ripresentare una nuova domanda di iscrizione.La procedura di iscrizione è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale all’indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi . Per i colleghi che si stanno cimentando nell’operazione di reiscrizione si tratta di un’attività complessa, lunga e laboriosa, che non si può risolvere in tempi brevi.Ad aggiungere il disagio vi è inoltre la necessità di allegazione OBBLIGATORIA di alcuni documenti, che potrebbero essere evitati o inviati almeno sotto forma di autocertificazione.Ci si riferisce: All’estratto dell'atto di nascita (che si può trovare anche on-line)ma in particolare al Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione che il professionista deve richiedere al Tribunale (Ministero della Giustizia), con oneri a suo carico di tempo e bolli e riconsegnare al Ministero della Giustizia, allegato obbligatoriamente all’istanza. Vi sono poi alcuni documenti da allegare obbligatoriamente che non si comprendono, come ad esempio: Titoli/documenti a dimostrazione della capacità tecnica Ulteriore documentazione rilevante Senza l’invio di tali documenti, non è possibile completare il processo di iscrizione. Sul tema della semplificazione il Consiglio nazionale ha emanato in data odierna un comunicato stampa con il quale riferisce di aver inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere di consentire ai professionisti di allegare autocertificazioni anche per l’ulteriore documentazione richiesta. AGGIORNAMENTO: Il consiglio nazionale dottori commercialisti, con comunicato dell’8 gennaio 2024, ha precisato che il Ministero della Giustizia ha accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale. Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale e i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica entro il prossimo 4 marzo. Gli iscritti all’albo avevano segnalato al Consiglio nazionale che, all’atto di compilazione della domanda, il sistema richiedeva di caricare obbligatoriamente la documentazione in originale, permettendo di allegare autocertificazioni esclusivamente con riferimento al certificato di iscrizione ad associazione professionale e al certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale. I commercialisti potranno ora allegare con le modalità semplificate anche la ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda.

  • Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI
    on 5 Gennaio 2024

    <br>E’ entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) in applicazione del cosiddetto DL Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145). Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi r confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating. Le percentuali di copertura sono ora: 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione) 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione); 50% per operazioni di capitale di rischio 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative. 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità Il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati”. Per gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione. Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%). Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno. CIRCOLARE N. 21/2023

  • Coefficienti del diritto di usufrutto 2024
    on 4 Gennaio 2024

    <br>In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse al 2,5% con decorrenza 1.1.2024 (D.MEF GU 288/2023), con altro Decreto MEF 21.12.2023  pubblicato sulla GU 302 del 29.12.2023) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2024. Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro - D.P.R. 131/1986 - come da tabella  riportata in allegato al  Decreto MEF. Come si calcola il diritto di usufrutto Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 - coefficiente da tabella decreto MEF   = 26 (c)Rendita annua (a) x (b) = 3.750  (d) (d=150.000 x2,5%)Valore dell’usufrutto: (d) x (c) =  97.500  (e)  (e= 3.750x26)Valore della nuda proprietà: (a) - (e) = 52.500  (= 150.000 - 97.500) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento. Età del beneficiario  (anni compiuti) Coefficiente Da 0 a 20 38 da 21 a 30 36 da 31 a 40  34 da 41 a 45 32 da 46 a 50 30 da 51 a 53 28 da 54 a 56  26 da 57 a 60 24 da 61 a 63 22 da 64 a 66 20 da 67 a 69 18 da 70 a 72 16 da 73 a 75 14 da 76 a 78 12 da 79 a 82 10 da 83 a 86 8 da 87 a 92 6 da 93 a 99 4  

  • Autotrasportatori: riduzione accise IV trimestre 2023
    on 30 Dicembre 2023

    <br>Con nota 764616 del 20.12.2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV trimestre 2023.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche pagina 3 della Nota).  La riduzione delle accise relativa al IV trimestre 2023  è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai  consumi dal 1°ottobre  al 31 dicembre 2023. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° ottobre al 31 dicembre ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.01.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito; il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • Gli standard di sostenibilità anche per le PMI
    on 14 Dicembre 2023

    <br>Le grandi imprese già nel 2025 dovranno rendicontare la propria situazione in tema di sostenibilità, in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con riferimento all’esercizio 2024.  Ma la sostenibilità non è argomento solo per le “grandi”! Le PMI, caratterizzanti la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano, sono e saranno sempre più interessate dai criteri ESG e quindi dalla rendicontazione di sostenibilità, per mantenere ed accrescere la propria competitività sul mercato. I consumatori sono infatti sempre più attenti a come si posizionano le imprese nei confronti dell’ambiente, dei lavoratori e della comunità in generale. Ma non è tutto, le imprese di grandi dimensioni porranno sempre più attenzione agli standard seguiti dei propri fornitori. Per non rimanere esclusi dal mercato l’attenzione alla sostenibilità sarà quindi un tema sempre più rilevante, per tutti. Porre attenzione sul posizionamento della propria impresa rispetto l’ambiente esterno permette di svolgere delle analisi il cui risultato comporta, oltre che un miglioramento reputazionale e di mercato, un efficientemente delle proprie risorse e dei propri processi aziendali. Non ultimo, un rating di sostenibilità positivo, permette un accesso più agevolato al sistema creditizio. L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sta lavorando alla creazione degli standard di rendicontazione semplificati destinati alle piccole e medie imprese (PMI), sia quotate che non quotate. Gli obiettivi delle bozze delle linee guida per le PMI non quotate sono: contribuire all’edificazione di un’economia più sostenibile e inclusiva, potenziare l’approccio alla gestione delle problematiche legate alla sostenibilità affrontate per accrescere la competitività rafforzare la resilienza delle imprese a breve, medio e lungo termine. Le linee guida hanno l’obiettivo di fornire informazioni cruciali per rispondere alla crescente richiesta di dati da parte di finanziatori e fornitori di credito, agevolando così l’accesso delle imprese ai necessari finanziamenti e di soddisfare le esigenze delle grandi imprese, le quali richiedono informazioni sulla sostenibilità ai propri fornitori (la cosiddetta “catena del valore”). Gli Standard volontari per le PMI non quotate (Vsme Ed) sono concepiti come uno strumento di segnalazione volontaria per le imprese non quotate che non rientrano nell’ambito del CSRD. Questo standard è articolato in tre moduli principali adattati alle diverse esigenze in base alle dimensioni e alle capacità delle PMI: Il Modulo Base, fondamentale per l’applicazione dei moduli successivi, soddisfa i requisiti informativi per le microimprese ed è un requisito minimo per le PMI di dimensioni più consistenti. In questo caso, non è necessaria un’analisi di materialità. Il Modulo Narrativa-Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT) è consigliato per le imprese che hanno formalizzato politiche, azioni e obiettivi di sostenibilità. Qui, l’analisi della materialità è fondamentale per individuare le questioni di sostenibilità nell’Appendice B che sono rilevanti per l’attività e l’organizzazione dell’impresa. Il Modulo Sustainable Finance (SF) fornisce dati aggiuntivi richiesti da finanziatori, investitori e clienti aziendali. Anche qui, l’analisi di materialità è essenziale per limitare il report solo ai dati rilevanti per l’impresa. Gli Standard volontari per le PMI quotate (Lsme Ed) integrano l’intera gamma di moduli Vsme, includono ulteriori dati richiesti dalla sostenibilità finanziaria dell’Unione europea, contemplano informazioni aggiuntive richieste dalla Csrd e propongono adeguamenti in considerazione della prospettiva di una dichiarazione su base individuale.

  • Rendiconto di sostenibilità: gli amministratori non sono responsabili delle informazioni nella catena del valore
    on 5 Dicembre 2023

    <br>Assonime ha pubblicato un documento in cui vengono individuati i profili di maggior rilievo in sede di attuazione della nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, proponendo soluzioni normative auspicabili. La direttiva Ue 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (che sostituisce la precedente direttiva 2014/95 sulla dichiarazione non finanziaria, recepita nel nostro ordinamento con il DLgs. 254/2016) ha introdotto una nuova disciplina in tema di informativa sulla sostenibilità, prevedendo un nuovo documento: il rendiconto di sostenibilità. Nella Relazione sulla gestione dovranno essere contenute le informazioni necessarie a comprendere l’impatto dell’attività d’impresa sui fattori di sostenibilità e a spiegare come gli stessi influenzino l’andamento, i risultati e la situazione dell’azienda. E’ stata ampliata la platea dei soggetti interessati dagli obblighi informativi e delle informazioni da fornire sulla base di standard europei, adottati dalla Commissione europea su proposta formulata dall’EFRAG, e le informazioni fornite saranno sottoposte a revisione. Innanzitutto Assonime interviene in merito ai due diversi ambiti di applicazione delle informazioni di sostenibilità: rendicontazione individuale di sostenibilità e rendicontazione consolidata. L’obbligo di redigere una rendicontazione individuale si applica alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI (tranne le microimprese) con valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato, mentre l’obbligo di redigere una rendicontazione consolidata riguarda le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, che si presuppone quindi non debbano pubblicare anche un rendiconto individuale. Assonime evidenzia, poi, come i principi di rendicontazione europei elaborati dall’EFRAG prevedano che il rendiconto sostenibilità contenga anche informazioni relative alle imprese che rientrano nella catena del valore, sulle quali l’azienda che redige il documento non ha un potere legale di verifica o di direttiva. Secondo Assonime occorrerebbe specificare che l’organo amministrativo non sia responsabile per le informazioni fornite dalle imprese delle catene del valore e dalle imprese non controllate che rientrano nel perimetro informativo del rendiconto e di prevedere che l’organo amministrativo debba omettere le informazioni irragionevoli fornite precisandone il motivo. Infine viene trattato l’obbligo relativo al rilascio, da parte di un soggetto esterno, di un’attestazione di conformità del rendiconto di sostenibilità. Secondo Assonime, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti obbligati e alla luce delle peculiarità delle informazioni fornite e delle professionalità richieste per eseguire questa forma di attestazione, sarebbe opportuno prevedere che l’attività possa essere esercitata dal revisore legale, da un altro revisore oppure ancora da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, con un sistema di vigilanza in linea con quanto richiesto dalla direttiva.

  • La detrazione IVA a fine anno: anticipata anche per le fatture a cavallo d’anno
    on 1 Dicembre 2023

    <br>Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti. Da quest’anno la legge delega di riforma fiscale ha introdotto un correttivo che consentirà di esercitare il diritto di detrazione anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023). L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100,  prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”. Da un punto di vista operativo, il DPR 100/1998 prevede che: per le operazioni infrannuali: è possibile detrarre l’IVA anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione; per le operazioni a cavallo d’anno: non è possibile detrarre l’IVA sui documenti di acquisto ricevuti ed annotati nell’anno successivo a quello in cui è effettuata l’operazione. Si ricorda, inoltre, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA. Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA. Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa. Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge 111/2023 prevede che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. Quindi, modificando appunto il  comma 1 dell’articolo 1 del DPR 100/1998, sarà possibile detrarre l’IVA nell’ultima liquidazione IVA dell’anno (dicembre o quarto trimestre, a seconda del contribuente) anche per quelle fatture, esigibili nell’anno precedente, ricevute ed annotate da giorno 1 a giorno 15 dell’anno successivo. Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2024 per procedere alla detrazione in dicembre 2023 (o nel terzo trimestre 2023) oppure entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti” per la detrazione in dichiarazione IVA.

  • I criteri per individuare il valore venale dell’area edificabile ai fini IMU
    on 13 Novembre 2023

    <br>L’atto impositivo che espone la valorizzazione ai fini IMU di un'area fabbricabile deve individuare, con accuratezza, l’impianto motivazionale ed il metodo che ha portato a determinare un certo valore di mercato. La mancanza di tali indicazioni nel corpo della motivazione dell’avviso di accertamento vizia irrimediabilmente, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, il provvedimento impositivo. IL VALORE VENALE DELL’AREA EDIFICABILE AI FINI IMU  La normativa originaria di riferimento che disciplina la determinazione da parte dell’Ufficio comunale della base imponibile ai fini IMU di un’area fabbricabile risiede, come  noto, nell’art. 5, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, riprodotto in larga parte nel testo dell’art. 1, co. 746 della L. 27/12/2019, n. 160. Secondo tale disposizione per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione,  indice di edificabilità,  destinazione d'uso consentita,  neri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.   L’ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI: GLI ATTI IMPOSITIVI L’avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della l. 160/2019, assegna all’area fabbricabile un determinato valore venale in comune commercio.  Normalmente la determinazione della base imponibile cui commisurare l’aliquota dell’imposta è adottata sulla base: della dichiarazione IMU presentata con riferimento all’annualità oggetto di accertamento; del Regolamento Comunale attinente l'applicazione e la disciplina del tributo IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta; delle informazioni acquisite d'ufficio a seguito di riscontro con l'Agenzia del Territorio. In funzione di tali elementi la parte motiva dell’atto impositivo generalmente riepiloga i dati catastali, la percentuale di possesso, nonché il valore dell’area fabbricabile. UNA POSSIBILE LINEA DIFENSIVA  Appare evidente che, l’atto impositivo che elenca unicamente i riferimenti catastali, il generico richiamo alle deliberazioni assembleari comunali ed il valore dell’area edificabile senza fornire idonee giustificazioni sui parametri che hanno condotto alla quantificazione del valore in comune commercio presenta, a nostro avviso, palesi vizi di legittimità sia in termini di carenza di motivazione che nel merito (1).  Vizio di motivazione dell’atto. Come noto, in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi l’art. 7, L. 27/07/2000, n. 212 così dispone “…gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. richiama…”. Anche alla luce dei principi dello Statuto del Contribuente; pertanto, la revisione del valore di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni del maggior valore (Cass., Sez. 5, 4/12/2016, n. 26709). È quindi inaccettabile che gli Enti comunali "assegnino" un  valore senza minimamente esplicitare le ragioni che stanno alla base dei criteri di determinazione; in altri termini l’avviso di accertamento esecutivo ai fini IMU, per quanto riguarda la valorizzazione dell’area fabbricabile, non costituisce un atto di mera liquidazione e quindi non può ritenersi motivato con la semplice dicitura “Omesso o carente versamento”.  In tal modo, l'indicazione di (qualsiasi) valore al metro quadro supposto dall'ente territoriale si risolve in una stima assolutamente apodittica, non fondata su alcun elemento giustificativo, neppure astrattamente esplicitato.  Congruità di determinazione del valore in comune commercio  Sotto un diverso profilo gli atti impositivi che definiscono il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU appaiono censurabili anche nel merito se sforniti di una corretta ed equa valorizzazione  adottata secondo i criteri imposti dall’art. 5, D.lgs. n. 504/92. La giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, sez. V, Ordinanza 10/01/2017, n. 310 (conforme: sez. V, 19/12/2003, n. 19515;  15/06/2010, n. 14385; 11/05/2012, n. 7297; 27/02/2015, n. 4093; Ord. 11/03/2015, n. 4817) ha statuito che i criteri per individuare il valore cenale sono tassativi, sicché il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza ai suddetti parametri. La vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico non è sufficiente a far lievitare in modo sproporzionale, perché l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di parametrare il valore venale dell’area, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’suo consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Note:(1) A beneficio dei lettori è proposta una traccia di ricorso avverso gli avvisi di accertamenti esecutivi notificati dai Comuni che determinano il valore in comune commercio dell’area fabbricabile.

  • Entro il 30 novembre la comunicazione al MIMIT per gli investimenti '4.0', R&S e Formazione del 2022
    on 10 Novembre 2023

    <br>Il prossimo 30 novembre 2023 scadrà il termine per l’invio al Ministero delle Imprese e del made in Italy (oggi MIMIT, ex MISE) la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti “4.0”. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it .In caso di problemi tecnici, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it . Ricordiamo che il comma 5 dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2021 prevede che “l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”. Analoghe comunicazioni sono previste, sempre entro il 30 novembre, anche per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 ss. della L. 160/2019) e per il credito formazione 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della L. 205/2017). Anche per tali agevolazioni la comunicazione non costituisce presupposto per la disciplina agevolativa. Per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it o dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it. Per il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it o dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it .

  • Rendimenti migliori per aziende che puntano sulle donne, ma ancora bassa la percentuale ai vertici
    on 7 Novembre 2023

    <br>Secondo lo studio “Lifting financial performance by investing in women” di BlackRock, uno dei più importanti asset manager e uno dei principali fornitori di servizi di gestione degli investimenti al mondo, le aziende con una forza lavoro più bilanciata tra uomini e donne hanno performance economiche migliori di quelle meno equilibrate. Nel dettaglio, classificando le aziende in base alla diversità della loro forza lavoro nei vari paese e gruppi industriali, i ricercatori hanno constato che più equilibrata è la forza lavoro dell’azienda, maggiore è il suo RoA (Return on Assets, ovvero rendimento sulle attività). Tra le aziende dello stesso gruppo industriale e dello stesso paese, il portafoglio composto da una più alta rappresentanza femminile ha sovraperformato quello con meno partecipazione di donne di 1,6 punti percentuali in media tra il 2013-2022. In entrambi i portafogli, comunque, la percentuale di donne è aumentata, nel caso delle aziende più virtuose dal 42% nel 2012 al 50% nel 2021, mentre nelle altre dal 23% al 25%. E’ la diversità che conta, piuttosto che la prevalenza di donne o uomini. Tra le aziende del campione, infatti, né le società con la più bassa (16% in media) né quelle con la più alta (60% in media) rappresentanza femminile nella forza lavoro hanno ottenuto le migliori performance nell’ultimo decennio. Invece, le aziende che si collocano a metà dello spettro hanno sovraperformato le loro concorrenti. Osservando le differenze settoriali e industriali, BlackRock evidenzia che, in media, le donne tendono ad essere fortemente rappresentate nei settori sanitario (52%) e finanziario (49%), e molto meno nei materiali (23%) o nei servizi di pubblica utilità (26%). Si pone attenzione sul fatto che la rappresentanza delle donne è più vicina alla parità nei posti di lavoro entry-level, ma questo equilibrio viene meno con l’anzianità. Tra le società dell’indice MSCI World, solo il 18% dei posti dirigenziali nel 2021 erano detenuti da donne e solo il 6% dei posti di amministratore delegato nel 2022. Questo nonostante nell’ultimo decennio diverse giurisdizioni abbiano introdotto delle norme per regolamentare la presenza femminile nei CdA, come nel caso della legge Golfo-Mosca emanata in Italia nel 2011. La sottorappresentanza delle donne ai livelli senior è prevalente in quasi tutti i settori. Dallo studio in esame emerge che le aziende in cui la rappresentanza delle donne a livello di middle management si allinea meglio con quella della forza lavoro complessiva ottengono risultati migliori rispetto a quelle con una rappresentanza più sbilanciata. Si riporta infine un risultato frutto dell’analisi del mondo della finanza: spesso, i prodotti gestiti da donne hanno performance migliori di quelli sotto il controllo maschile. Ad esempio, secondo i dati di Hedge Fund Research, l’indice degli hedge fund posseduti o gestiti da donne ha sovraperformato del 10,5% negli ultimi 16 anni l’indice degli hedge fund complessivi. Questa sovraperformance delle donne nei settori del venture capital e degli hedge fund indica che le migliori donne manager potrebbero riuscire a superare questa barriera invisibile. Il World Economic Forum prevede che ci vorranno 169 anni per colmare il divario di genere globale nella partecipazione e nelle opportunità economiche. La bassa rappresentanza delle donne nel mondo degli investimenti significa che l’inclusione di più donne nel mix potrebbe aumentare il livello complessivo dei talenti, e con esso, la performance del settore finanziario. Si ricorda infine che la parità di genere è un obiettivo sociale fondamentale, rendicontato anche dai più utilizzati standard di riferimento ESG.

  • La fiscalità delle criptoattività
    on 30 Ottobre 2023

    <br>Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto, dall’Agenzia, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultimo bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023); arriva quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023. Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi, detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, la quale definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt). Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%). In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (articolo 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione. In considerazione della modifica del regime fiscale, il Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023. La legge di bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati  entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria. Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento). Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:“1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”“1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.È esclusa la compensazione. Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.Il valore da assoggettare al Bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.