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  • PATENTE A CREDITI: FINO A QUANDO è POSSIBILE PRESENTARE L?"AUTOCERTIFICAZIONE-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?
    on 10 Ottobre 2024

    Dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la "patente a crediti" tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.Il regolamento per il conseguimento della patente a crediti è contenuto nella Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dello stesso Ispettorato, che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la relativa gestione.La circolare, ad esempio, stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. Ma fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?La risposta arriva dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 ottobre, fornisce i primi chiarimenti in merito al rilascio della Patente a crediti. L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, spiega l'INL, è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it

  • OMISSIONE O EVASIONE CONTRIBUTIVA: LE REGOLE SUL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
    on 10 Ottobre 2024

    Con la Circolare n. 90 del 4 ottobre l'Inps illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva. Come noto, infatti, il Decreto PNRR ha apportato importanti modifiche a tale regime, che si applica dal 1° settembre 2024. Nel documento l'Istituto dettaglia la sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie, e descrive le attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dal decreto 19/2024. Fonte: https://www.inps.it

  • SOCIAL BONUS: COME ACCEDERE ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE DAGLI ETS
    on 9 Ottobre 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, dallo scorso 23 settembre, è attiva la Vetrina Social Bonus, tramite la quale è possibile accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali, presentate dagli Enti del Terzo Settore, ammesse alla fruizione della misura di cui all'art. 81 del Codice del Terzo settore. Il contribuente che decidesse di sostenere uno o più progetti attraverso un’erogazione liberale in denaro, potrà fruire di un credito d’imposta pari: al 65% della donazione effettuata se persona fisica al 50% della donazione effettuata se ente o società. Tutti i dettagli sulla misura. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INPS: BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI OLTRE 1.000 MEDICI
    on 9 Ottobre 2024

    Pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici. Lo rende noto l'Inps, comunicando che, sia sul proprio sito istituzionale (sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione) che sul portale inPA, è disponibile il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’INPS, indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 settembre 2024, n.79. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”. Fonte: https://www.inps.it

  • PRATICANTATO PRESSO AVVOCATURA INPS: ATTIVO IL SERVIZIO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE
    on 8 Ottobre 2024

    Disponibile la nuova procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS.Lo ha comunicato lo stesso Istituto, con notizia sul proprio portale: i relativi bandi saranno esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di Coordinamento metropolitano e i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti, nonché pubblicati sul sito internet dell’Inps.  La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID, CNS o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –  Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS), dal 1° ottobre 2024 al 31 luglio 2025.Le graduatorie saranno successivamente pubblicate nella presente sezione del sito internet istituzionale. La presentazione della domanda è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012; essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica; se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a 6 mesi. Fonte: https://www.inps.it

  • APPROVATO IL DECRETO FLUSSI: PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER LE VITTIME DI SFRUTTAMENTO
    on 8 Ottobre 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 98 del 2 ottobre, ha approvato lo schema di decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (il c.d. "Decreto Flussi"). Nella sua prima parte, il Provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025. In materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta il Decreto introduce uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni; la durata iniziale è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • PARITà DI GENERE: DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL 15 OTTOBRE. CHIARIMENTI INPS
    on 7 Ottobre 2024

    Come noto, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità di genere, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui.Per accedere all'esonero contributivo le imprese, oltre a  presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN", devono rispettare determinati requisiti. La domanda, ad esempio, deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione rilasciata deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. Nel Comunicato Stampa del 2 ottobre l'Inps chiarisce che i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023, e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Fonte: https://www.inps.it

  • CASSA FORENSE: ONLINE IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
    on 7 Ottobre 2024

    Cassa Forense ricorda che, dal 10 settembre 2024, è disponibile sul proprio sito internet la funzione web per il rilascio in tempo reale del certificato attestante l’iscrizione alla Cassa per agli avvocati e praticanti iscritti alla Gestione Previdenziale.La procedura è disponibile sul sito nella sezione “accesso riservato - posizione personale – istanze on line – iscrizioni - certificato iscrizione cassa avvocato/praticante.  Sempre sul sito internet di Cassa Forense è disponibile, dal 23 settembre scorso, la funzione online per ottenere la certificazione dei versamenti contributivi eseguiti nell’anno solare, valida ai fini fiscali. La certificazione è disponibile attraverso il seguente percorso: “Accessi Riservati – posizione personale – istanze on line – Certificazioni – Certificazione fiscale dei versamenti”. Fonte: https://www.cassaforense.it

  • CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: STRUMENTI UTILI
    on 4 Ottobre 2024

    E' online sul nostro sito internet il software per valutare la convenienza ad aderire al concordato preventivo biennale da parte delle persone fisiche, aggiornato alle modifiche previste dal  Dl 118/2024, compresa la possibilità di applicare, alla differenza tra i reddito concordato e il reddito 2023, un'imposta sostitutiva con % variabile.  Meno di un minuto per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale determinando la differenza tra gli oneri previsti dalla proposta di concordato e quelli calcolati sui redditi previsti dal contribuente. Il software, molto semplice ed intuitivo, consente di calcolare infinite analisi e considera anche la contribuzione INPS.Provalo nella nuova VERSIONE CLOUD (qui una demo) o in VERSIONE EXCEL. Tra gli altri strumenti di lavoro pubblicati in tema di CPB ti segnaliamo: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria: contiene una liberatoria indirizzata al Professionista e un modello di check list sulla verifica dei requisiti di accesso e sulle cause di esclusione; Verbale di assemblea di S.r.l. per la valutazione del concordato preventivo biennale ex D. Lgs. 13/2024: un verbale da adottare per le S.r.l. che intendono formalizzare la decisione con il metodo assembleare. CLICCA QUI per accedere alla sezione del nostro sito internet dedicata al Concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale tombale.

  • SICUREZZA SUL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL 'PREPOSTO' ALL'INTERNO DEL CANTIERE
    on 4 Ottobre 2024

    Con Risposta ad Interpello n. 4 del 30 settembre 2024, diretta alla Camera di Commercio di Modena, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Commissione  per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha chiarito in merito alla figura del "proposto" e alla sua presenza all'interno di un cantiere. Dopo una approfondita analisi della normativa in materia la Commissione ha chiarito che, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività. La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • MLPS: AGGIORNATO IL PROTOCOLLO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGRESSO DEI CITTADINI STRANIERI
    on 4 Ottobre 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato oggi il testo del protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art.24 bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione).L'annuncio in un comunicato pubblicato  dallo stesso Ministero lo scorso 1° ottobre. Al protocollo, di validità quadriennale, possono aderire al protocollo le organizzazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale che si impegnano a verificare il rispetto dei requisiti riguardo alle domande di nulla osta al lavoro presentate dai propri associati e a conservare la relativa documentazione. Le Organizzazioni Datoriali firmatarie, in particolare: si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.24 bis del TUI relativamente alla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato e ad acquisire l’attestazione di cui all’Allegato A al Protocollo;  si impegnano a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione prodotta dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità e utilizzata ai fini delle verifiche in questione. L'adesione al protocollo esonera il datore di lavoro dalla presentazione dell’asseverazione di cui al comma 2 dell’art.24-bis del TUI ai fini dell’inoltro delle istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini non comunitari e della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La sottoscrizione deve essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • ASSEGNO DI INCLUSIONE: AGGIORNATE LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO
    on 3 Ottobre 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative all'Assegno di inclusione, la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, riconosciuta dal 1° gennaio 2024, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. I nuovi chiarimenti vanno dalle modalità di utilizzo dell’Assegno alle spese che possono essere pagate con la Carta ADI, oltre alle differenze con le indennità degli altri tirocini per la formazione e l’orientamento e il raggiungimento dei limiti di redditi. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: DAI CONSULENTI DEL LAVORO PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
    on 3 Ottobre 2024

    Come noto, dal 1° ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.Se la disciplina regolatoria del nuovo sistema della patente a crediti è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, è invece il D.M. 132/2024 a dare attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della stessa, aspetti contenuti nella recente Circolare del 23 settembre e relativo allegato dell'Ispettorato. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a crediti, in attesa dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, che avrà efficacia esclusivamente fino al 31 ottobre 2024, e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la stessa data.  La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un recente approfondimento, fornisce le prime considerazioni ed indicazioni operative, esaminando la platea dei destinatari dell'obbligo, requisiti, tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca. Fonte: https://www.consulentidellavoro.it

  • GESTIONE CONTRIBUTIVA AGRICOLA: EMISSIONE AVVISI BONARI
    on 2 Ottobre 2024

    Con Messaggio n. 3188 del 26 settembre l'Inps comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola. Gli Avvisi Bonari saranno disponibili, sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali che per le aziende assuntrici di manodopera agricola, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari”.Indicheranno il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.In allegato alla comunicazione anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione. Fonte: https://www.inps.it

  • APPROVATO IL DECRETO CONTRO LE VIOLENZE SUI MEDICI: LE NOVITà
    on 2 Ottobre 2024

    Arresto obbligatorio in flagranza, reclusione fino a 5 anni e multa di 10.000 euro per chi aggredisce medici e personale sanitario.Lo prevede il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 97 del 27 settembre 2024, che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Il testo, in particolare, introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza. L’arresto in flagranza, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.Previsto infine l’arresto in flagranza differita: per i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; per i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture. Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le 48 ore dalla commissione del fatto. Fonte: https://www.governo.it

  • COS?"è E COME FUNZIONA L?"ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANTIMAFIA
    on 2 Ottobre 2024

    L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

  • INAIL: OPERATIVA LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI
    on 1 Ottobre 2024

    Operativa da oggi, 1° ottobre 2024, la revisione della classificazione delle professioni, strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza. A segnalarlo l'Inail, con Avviso pubblicato sul proprio portale.  La revisione, nella nuova versione CP2021, ha permesso di integrare la precedente (CP2011) con l’obiettivo di tener conto dei principali cambiamenti intercorsi negli ultimi anni nell’evoluzione dei processi organizzativi del lavoro e nell’innovazione tecnologica e informatica. Quest'ultima versione ha implementato principalmente i primi tre grandi gruppi di professioni. In particolare, è stata effettuata una revisione delle professioni svolte nella Pubblica Amministrazione e una più articolata suddivisione tra imprenditori e amministratori di grandi e piccole aziende (grande gruppo 1). Inoltre, è stato introdotto uno specifico gruppo per le professioni dell’ICT (grande gruppo 2), nonché nuove professioni (nelle classi del grande gruppo 3).   Per gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, la nuova classificazione è disponibile in formato excel nella sezione “Tabelle di decodifica dei dati” dedicata a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale”  o “Comunicazione di infortunio”. Fonte: https://www.inail.it

  • ARTIGIANI E COMMERCIANTI: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI
    on 1 Ottobre 2024

    Con Messaggio n. 3189 del 26 settembre l'Inps comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti. Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Contestualmente, ricorda l'istituto, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.  Fonte: https://www.inps.it

  • ATENEOWEB PROMUOVE IL CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNGDCEC A PIACENZA 'LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE'
    on 30 Settembre 2024

    Nei giorni 3 e 4 ottobre 2024, l'UNGDCEC Piacenza - Unione Giovani Dottori Commercialisti Piacenza - ospiterà il Convegno Nazionale dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.   Il tema del convegno saranno “Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale”. AteneoWeb è sponsor del Convegno Nazionale dell’UNGDCEC. Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più. CLICCA QUI per scaricare il programma

  • INPS: PROCEDURA PER LE RICHIESTE ACCERTAMENTO SANITARIO PIù SEMPLICE E VELOCE
    on 30 Settembre 2024

    Con Messaggio n. 3138 del 24 settembre l'Inps comunica il rilascio di nuove funzionalità relative alla procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario, che permettono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande e di migliorare la gestione delle attività da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro. Di seguito l'elenco delle funzionalità aggiunte: Istanza di Aggravamento: introduzione della domanda di aggravamento per causa di servizio, pensioni di guerra dirette, assegni annessi alle decorazioni al valore militare, reversibilità e assegni accessori dei familiari dei deportati KZ e reversibilità degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici, antifascisti e razziali; Istanza di Interdipendenza: introduzione della domanda di interdipendenza per causa di servizio e pensioni di guerra dirette; la compilazione del campo "Periodo di comporto definito dal CCNL" diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio (Prima Istanza, Aggravamento, Interdipendenza); al momento della presentazione delle domande di “Rivedibilità” il sistema ricorda l’eventuale "Data prevista di revisione",se fissata dalla commissionein fase di redazione del verbale di Prima Istanza; nuova sottosezione "Contatti della CMV", visibile all'interno del “Dettaglio domanda” una volta che la stessa è stata Inviata; modifica della frase riportata all'utente se il sistema non rileva domande in “stato chiusa” a cui agganciare la rivedibilità o l'aggravamento selezionato; la compilazione del campo "Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto" diventa facoltativo per le istanze di causa di servizio (Prima Istanza, Aggravamento, Interdipendenza). Fonte: https://www.inps.it

  • ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER ASSUNZIONI LAVORATORI EX ALITALIA: DISPONIBILE IL MODULO PER LA RICHIESTA
    on 30 Settembre 2024

    Il Dl n. 104/2023 ha previsto un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.. L’esonero contributivo, di cui l'Inps, con Circolare n. 47 del 22 marzo 2024, ha fornito indicazioni relativamente alla sua fruizione, spetta per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con Messaggio n. 3172 del 26 settembre l'Inps comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul proprio sito internet, è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, utile per richiedere il beneficio. Il datore di lavoro, previa autenticazione, deve utilizzare tale modulo per inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero, e dovrà fornire le seguenti informazioni: l’indicazione del lavoratore assunto; il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale; la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. Maggiori informazioni. Fonte: https://www.inps.it

  • ATENEOWEB PROMUOVE IL CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNGDCEC A PIACENZA 'LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE'
    on 27 Settembre 2024

    Nei giorni 3 e 4 ottobre 2024, l'UNGDCEC Piacenza - Unione Giovani Dottori Commercialisti Piacenza - ospiterà il Convegno Nazionale dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.   Il tema del convegno saranno “Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale”. AteneoWeb è sponsor del Convegno Nazionale dell’UNGDCEC. Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più. CLICCA QUI per scaricare il programma

  • INPS: PREVISTE OLTRE 2.500 ASSUNZIONI PER DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
    on 27 Settembre 2024

    Con Comunicato Stampa del 20 settembre l'Inps annuncia, per il quarto trimestre dell'anno, l'emanazione di bandi di concorso per l’inserimento di oltre 2.500 unità di personale con diverse qualifiche. Con riferimento alle figure con qualifica non dirigenziale l'Istituto procederà a reclutare a tempo indeterminato fino a 403 unità di personale, da inquadrare nell'area dei Funzionari, famiglia professionale Ispettore di vigilanza.E' prevista, inoltre, l’assunzione a tempo indeterminato di figure professionali da impegnare nelle attività di accertamento delle condizioni di disabilità, quali: 1.069 medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali; 142 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi; 920 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari, di cui 781 figure professionali delle aree psicologiche e sociali. Previsto, infine, il reclutamento di almeno 16 professionisti legali e, relativamente alle figure con qualifica dirigenziale, di almeno 15 unità dirigenziali di livello non generale. Fonte: https://www.inps.it

  • SANZIONI ANAC PER RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER
    on 27 Settembre 2024

    Con Delibera n. 380 del 30 luglio l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, intervenendo su un caso di "whistleblowing", ha sanzionato il direttore generale di un’agenzia di sviluppo e innovazione in agricoltura per aver assunto provvedimenti di natura ritorsiva nei confronti del dirigente che aveva segnalato gli illeciti, provvedimenti che l'Autorità ha conseguentemente annullato.A seguito della segnalazione degli illeciti l'istruttoria ANAC ha riconosciuto la natura ritorsiva e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte dal direttore, relativamente alla riorganizzazione della struttura limitatamente ai provvedimenti che impattavano negativamente sulle attribuzioni del whistleblower, e sulla sua posizione dirigenziale all’interno dell’Agenzia. Tra queste, anche valutazioni negative della performance organizzativa e individuale, e attribuzioni di punteggi ingiustificatamente bassi.  Fonte: https://www.anticorruzione.it

  • LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PROTAGONISTE AL CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNGDCEC A PIACENZA
    on 26 Settembre 2024

    Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale sono un tema fondamentale della vita di ogni impresa, che vede nel Dottore Commercialista una figura cardine. Il Commercialista non solo offre competenze contabili e fiscali, ma agisce infatti come consulente e guida le aziende nella gestione finanziaria, nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle risorse con l’obiettivo di farla crescere. La sua presenza indispensabile per garantire la conformità normativa, la trasparenza finanziaria e la solidità economica di ogni impresa. Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale saranno protagoniste al Convegno Nazionale dell'UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza che vede AteneoWeb tra i suoi sponsor. Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più. CLICCA QUI per scaricare il programma

  • CONSULENTI DEL LAVORO: DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
    on 26 Settembre 2024

    E' in scadenza il termine per la presentazione all'ENPACL, da parte dei consulenti del lavoro, della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2023. Entro la stessa data, ossia il 30 settembre, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo dovranno versare all’ENPACL anche la terza rata del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti per l’anno 2024. In sede di dichiarazione gli iscritti devono effettuare la ripartizione di quanto versato a titolo di acconto fino al 20 agosto 2024. Fonte: https://www.enpacl.it

  • ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: NEI PRIMI 7 MESI DELL'ANNO EROGATI 11,5 MILIARDI DI EURO
    on 26 Settembre 2024

    Nei primi sette mesi del 2024, in riferimento all'Assegno Unico e Universale, sono stati erogati 11,5 miliardi euro, con riferimento a 9,9 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Relativamente al solo mese di luglio 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 171 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, a 224 euro per la classe di ISEE minima. I dati arrivano dall’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) dell'Inps. Fonte: https://www.inps.it

  • PATENTE A CREDITI OBBLIGATORIA DAL 1° OTTOBRE: IL REGOLAMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE
    on 25 Settembre 2024

    Il Decreto attuativo sulla patente a crediti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024. Le norme entreranno in vigore dal 1° ottobre. Si tratta del Decreto 18 settembre 2024, n. 132, recante il regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, oppure da soggetti delegati quali Consulenti del lavoro, Commercialisti o Avvocati, attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dichiarando, tramite autocertificazione o mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il possesso di determinati requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del documento unico di  regolarità contributiva (Durc) e del documento di valutazione dei rischi. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti, che può essere incrementato fino ad un massimo di 100 crediti complessivi.  Non ci sono ancora indicazioni sull'operatività del portale che gestirà la documentazione. E' attesa, in proposito, una circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • NEL CASSETTO FISCALE UNA SCHEDA SUI BENEFICI DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
    on 25 Settembre 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di quelli che aderiscono al Regime forfetario, una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.La scheda, presente nel Cassetto fiscale di ciascun contribuente, contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • ATENEOWEB PROMUOVE IL CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNGDCEC DEL 3 E 4 OTTOBRE 2024 A PIACENZA 'LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE'
    on 24 Settembre 2024

    Nei giorni 3 e 4 ottobre 2024, l'UNGDCEC Piacenza - Unione Giovani Dottori Commercialisti Piacenza - ospiterà il Convegno Nazionale dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.   Il tema del convegno saranno “Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale”. AteneoWeb è sponsor del Convegno Nazionale dell’UNGDCEC. Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più. CLICCA QUI per scaricare il programma

  • APPROVATI I PROGETTI DI REDDITO ALIMENTARE
    on 24 Settembre 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono stati approvati i progetti di Reddito alimentare finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale, presentate dai Comuni capoluogo delle città metropolitane ritenute ammissibili al finanziamento. Il Reddito Alimentare, ricordiamo è un'iniziativa, promossa e realizzata dal Ministero nell’ambito di interventi orientati all’inclusione sociale e al contrasto alla deprivazione materiale, che consente la distribuzione gratuita di prodotti alimentari invenduti comunque idonei al consumo, donati dagli operatori del settore alimentare che aderiranno all’iniziativa.Per la sperimentazione triennale del Reddito Alimentare sono stati individuati i Comuni capoluogo delle Città Metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo, che con l’Avviso 1/2023, sono stati invitati a presentare i propri progetti. I progetti sono stati approvati con Decreto del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 289 del 13 settembre 2024. In seguito ai lavori della Commissione di valutazione, i progetti presentati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 5.100.000. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PENSIONATI: CHI DEVE DICHIARARLI E CHI NO
    on 24 Settembre 2024

    Con Messaggio n. 3077 del 19 settembre l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (art. 10 - Dl n. 503/1992), i titolari di pensione sono infatti tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. In applicazione di quanto sopra, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023. Nel Messaggio l'Istituto elenca inoltre quali sono gli esclusi dall'obbligo di dichiarazione, oltre a fornire informazioni: sulle pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; sulla dichiarazione per gli iscritti all’INPGI; sulla dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo; sui redditi da dichiarare; sulla modalità di presentazione della dichiarazione. Fonte: https://www.inps.it

  • DELEGA AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO
    on 24 Settembre 2024

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all'utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento. L'Agenzia ricorda innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, spiegano le Entrate, la durata dell'abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta. In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione. Fonte: https://www.fiscooggi.it

  • LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PROTAGONISTE AL CONVEGNO NAZIONALE DELL'UNGDCEC DEL 3 E 4 OTTOBRE 2024 A PIACENZA
    on 23 Settembre 2024

    Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale sono un tema fondamentale della vita di ogni impresa, che vede nel Dottore Commercialista una figura cardine. Il Commercialista non solo offre competenze contabili e fiscali, ma agisce infatti come consulente e guida le aziende nella gestione finanziaria, nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle risorse con l’obiettivo di farla crescere. La sua presenza indispensabile per garantire la conformità normativa, la trasparenza finanziaria e la solidità economica di ogni impresa. Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale saranno protagoniste al Convegno Nazionale dell'UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza che vede AteneoWeb tra i suoi sponsor. Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più. CLICCA QUI per scaricare il programma

  • VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAIA CON F24: PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEGLI F24
    on 23 Settembre 2024

    Con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 sono state istituite le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA). Con la Risoluzione n. 46/E del 18 settembre l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA. Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento deve essere indicato il valore “0”. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • INCLUSIONE LAVORATIVA PERSONE CON DISABILITà: PROTOCOLLO D'INTESA ANFFAS-CONSULENTI DEL LAVORO
    on 23 Settembre 2024

    Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas) hanno firmato un accordo finalizzato a promuovere e garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in stato di disoccupazione o di esclusione sociale. Le parti si sono impegnate a diffondere e implementare alcuni strumenti, come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, e le politiche di contrasto all’emarginazione e a sostegno delle fasce sociali più deboli e a maggior rischio di marginalizzazione sociale, con particolare riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie. In particolare, il CNO si impegnerà a far conoscere le opportunità legate all’assunzione delle persone con disabilità, fornendo formazione specifica alle aziende e ai Consulenti che operano nei territori, affinché diventino l’anello di congiunzione tra chi cerca e offre lavoro. L'Anffas, da parte sua, individuerà le persone con disabilità e le persone in condizione di emarginazione sociale ed economica da accompagnare nel percorso di inserimento lavorativo e promuoverà l’iniziativa in tutte le sue sedi in Italia, offrendo supporto agli enti aderenti per l’avvio del progetto a livello locale. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, nell'intervento durante l'evento durante il quale è stato firmato il protocollo d'intesa, ha sottolineato l’impegno "a costruire una società inclusiva, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi". In questo senso, ha spiegato il Ministro, "la tecnologia e l’informatica possono essere di supporto, così come il Piano nazionale di ripresa e resilienza che sostiene il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia". Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • BANDO ISI 2023: PROROGATO IL TERMINE PER L'UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE
    on 20 Settembre 2024

    Lo ha reso noto l'Inail, con Avviso pubblicato sul proprio portale. Il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione d parte degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori è rinviato, improrogabilmente, alle ore 18:00 del 24 settembre 2024. Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2023. Fonte: https://www.inail.it

  • L'INL PUBBLICA L?"ELENCO DELLE VIOLAZIONI SOGGETTE A DIFFIDA AMMINISTRATIVA
    on 20 Settembre 2024

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato l’elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del del D.Lgs. n. 103/2024. L'elenco è allegato alla Nota n. 6774 del 17 settembre 2024.Sono escluse dall'elenco tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.La nuova diffida non potrà essere applicata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, anche nell'ipotesi in cui la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.L'INL ricorda infine che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale. Di conseguenza, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it

  • DOMANDA INDENNITà ISCRO ENTRO IL 31 OTTOBRE
    on 19 Settembre 2024

    Tempo fino al 31 ottobre per richiedere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’art. 1, comma 386, della L. n. 178/2020 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.L'indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei seguenti requisiti: non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti; aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti. Per poter accedere alla prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda online, utilizzando il servizio dedicato, entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione. Tutti i dettagli sulla misura nella Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024. Fonte: https://www.inps.it

  • DL SALVA-INFRAZIONI: INDENNITà FINO A 24 MESI PER CHI HA SUBìTO L?"ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NELLA PA
    on 19 Settembre 2024

    E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre il c.d. Decreto salva-infrazioni (Dl n. 131/2024), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".Il provvedimento contiene, tra l'altro, una revisione della disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Art. 12).All'articolo 36 del Dl n. 165/2001, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: "Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto". Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • CASSA FORENSE: QUARTA RATA CONTRIBUTI MINIMI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
    on 18 Settembre 2024

    Cassa Forense ricorda che la quarta rata dei contributi minimi obbligatori, in scadenza il prossimo 30 settembre, comprende la rivalutazione ISTAT per l’anno 2024 (+ 5,4%), oltre al contributo di maternità, pari a 96,76 euro. La  funzione per la generazione e la stampa dei moduli di pagamento, Pago.Pa ed F24, della quarta rata dei contributi minimi obbligatori 2024 è disponibile nella sezione "Accessi riservati/posizione personale", utilizzando i  codici personali Pin e Meccanografico. Cassa Forense ricorda inoltre che la sezione dedicata agli Enti Previdenziali del Modello F24 prevede solo due campi. Dunque, per il pagamento dei contributi obbligatori (minimo soggettivo - E 100, minimo integrativo - E 107 e maternità - E 101) il modello F24 sarà prodotto su due fogli. Fonte: https://www.cassaforense.it

  • SICUREZZA SUL LAVORO: INDICAZIONI SULL?"USO DELLE PIATTAFORME ELEVABILI
    on 18 Settembre 2024

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dei recenti e frequenti eventi infortunistici verificatesi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), con Circolare n. 7 del 12 settembre ha fornito indicazioni per la prevenzione dei rischi legati all'utilizzo di questa tipologia di macchine, in merito, in particolare, agli aspetti legati alla loro progettazione, costruzione e alla verifica ed utilizzo in sicurezza. In molti casi, infatti, gli eventi infortunistici sono stati causati da cedimenti strutturali su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio. Gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione, spiega il Ministero del Lavoro, risultano rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale. Da qui la necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati. Il Ministero ribadisce inoltre la necessità di conservazione della seguente documentazione: comunicazione di messa in servizio; scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione; istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura; verbali di verifica periodica; registro di controllo, tramite il quale il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione, e nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite; esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011. Relativamente, invece, alle attività di controllo da parte dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali sono: zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro; bracci articolati e telescopici; zone con rinforzi locali (es. fazzoletti); torretta porta ralla; stabilizzatori; cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci. Clicca qui per accedere alla Circolare. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • AGENZIE PER IL LAVORO: NUOVA FUNZIONALITà PER LA GESTIONE DELEGHE LAVORO DOMESTICO
    on 18 Settembre 2024

    Le agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, di invio di tutte le comunicazioni relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-bis del Dl n. 185/2008, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico devono essere trasmesse unicamente all’Inps, con il Messaggio n. 3025 del 13 settembre l'Istituto comunica la disponibilità, sul sito istituzionale, della funzionalità dell’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.Nel settore del lavoro domestico tali agenzie sono abilitate a iscrivere rapporti di lavoro e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie, come annullamenti, cancellazioni e variazioni. L'Inps comunica inoltre che l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale" è stato esteso alle agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione. I due servizi sono disponibili sul sito Inps, previa autenticazione con SPID, CIE e CNS, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l'assunzione di un lavoratore domestico”. Fonte: https://www.inps.it

  • ANC: AMPLIATE LE TUTELE PER I PROFESSIONISTI IN CASO DI MALATTIA O GRAVIDANZA
    on 17 Settembre 2024

    In data 11 settembre la Commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento al Ddl in materia di lavoro collegato alla manovra finanziaria, che amplia in modo significativo le tutele per i professionisti introdotte con la legge di bilancio 2022.Lo ha reso noto l'Associazione Nazionale Commercialisti, con comunicato del 12 settembre scorso. L'emendamento approvato prevede infatti la sospensione degli adempimenti nei riguardi della Pubblica Amministrazione per le professioniste a decorrere dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto, ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La sospensione viene inoltre introdotta anche in caso di impedimento allo svolgimento della professione per malattia o infortunio grave di figli in minore età. Fonte: https://ancnazionale.it

  • DATORI DI LAVORO AGRICOLI ZONE ALLUVIONATE: AL 16 DICEMBRE IL PAGAMENTO CONTRIBUTI I TRIMESTRE 2024
    on 17 Settembre 2024

    Con Messaggio n. 3013 del 12 settembre l'Inps comunica il rinvio, dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, del termine per il pagamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2024 dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione verificatasi a maggio 2023. Il differimento si è reso necessario in attesa della definizione del nuovo quadro giuridico dato dall’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dal Dl 63/2024, che prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, che operano nelle zone agricole indicate.Dato che presso il Ministero del Lavoro sono ancora i corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione, spiega l'Istituto, l’avvenuta tariffazione relativa al I trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste. Fonte: https://www.inps.it

  • CREDITO D'IMPOSTA UNICA AI TEMPI SUPPLEMENTARI CON LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA TELEMATICA DA EFFETTUARSI CON IL SOFTWARE 'ZES UNICA'
    on 16 Settembre 2024

    La comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 con le medesime modalità previste per la comunicazione originaria. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”. L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.  La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024. Abbiamo predisposto una guida che tratteggia le caratteristiche della comunicazione integrativa “Credito “Zes unica Mezzogiorno” e un commento guidato dei diversi quadri che compongono il modello dell’Agenzia delle Entrate per l’invio comunicazione telematica dal 18 novembre al 2 dicembre 2024. CLICCA QUI per accedere al documento.

  • IN SCADENZA IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
    on 16 Settembre 2024

    Ricordiamo che, entro il prossimo 20 settembre, i datori di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti dovranno presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023. Il termine, inizialmente fissato al 15 settembre, è stato differito al 20 settembre 2024 dal Decreto interministeriale del 2 luglio 2024, tenuto conto degli aggiornamenti all’applicativo informatico per la compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modulo per la redazione online del rapporto biennale. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • LOTTA CONTRO IL CAPORALATO: CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRA INL E ASSOLAVORO
    on 16 Settembre 2024

    Rinnovato il Protocollo, sottoscritto nel 2018 da INL e Assolavoro, per la realizzazione di un Osservatorio per la tutela del lavoro e dell’intermediazione regolare. In base al protocollo INL e Assolavoro si impegnano a collaborare, nei rispettivi ruoli, nelle attività di contrasto al sommerso, alle intermediazioni illecite di manodopera, al caporalato, all’utilizzo fraudolento del distacco transnazionale e al non rispetto del principio della parità di trattamento salariale.Prevista anche la presenza di una Cabina di regia, con il compito di promuovere iniziative per affrontare problematiche legate al lavoro irregolare e sviluppare soluzioni concrete e condivise per garantire la tutela della legalità nel mondo del lavoro. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it

  • ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: COME SANARE OMISSIONI TRIBUTARIE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
    on 16 Settembre 2024

    I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del Dl n. 128/2015), che hanno commesso omissioni o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dl n. 472/1997), avvalendosi della procedura indicata nel Decreto MEF n. 126 del 31 luglio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dello scorso 10 settembre, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.Più in dettaglio, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento i contribuenti interessati devono inviare una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio dell'Agenzia Entrate una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.  La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, tramite consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via telematica tramite PEC. L'Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, provvederà a notificare un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.  Il contribuente ha la possibilità di anticipare la chiusura della procedura aderendo allo schema di ricalcolo proposto e procedendo al pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • PARTITE IVA: INCREMENTO DEL 2,5% NEL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO
    on 13 Settembre 2024

    Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le statistiche relative alle partite IVA del secondo trimestre 2024, che registrano un incremento di aperture del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.Sono infatti 121.542 le nuove partite Iva aperte nel trimestre, con un aumento di avviamenti, rispetto al 2023, per le società di capitali (+12,4%), le società di persone (+11,9%) e i non residenti e le altre forme giuridiche (+3,9%). In lieve diminuzione, invece, le persone fisiche, che fanno registrare una flessione di -1,1%. Se si considera la ripartizione territoriale, rispetto al secondo trimestre del 2023 si registrano i maggiori incrementi nel Lazio (+11,6%), in Friuli Venezia-Giulia (+6,5%) e in Campania (+6,1%). Tra le regioni in flessione la Valle d’Aosta (-11,3%), seguita dalle Marche (-8,9%) e dal Molise (-8,3%). Il commercio rimane il settore produttivo con il maggior numero di avviamenti di partite Iva (il 18,6% del totale), seguito dal settore delle attività professionali (17,1%) e dalle costruzioni (10,3%).  Nel secondo trimestre 2024 i soggetti che hanno aderito al regime forfetario sono stati 56.020, pari al 46,1% del totale delle nuove aperture, con un decremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Clicca qui per leggere una sintesi dei dati. Fonte: https://www.finanze.gov.it

  • In Gazzetta Ufficiale le modifiche della Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro
    on 9 Ottobre 2024

    <br>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 231 il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 di attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA. Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d'azienda in ambito familiare e nella tassazione dei trust. Tassazione dei trust E' stata introdotta una disciplina specifica per il trust che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata l'aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un'equa tassazione in situazioni d'incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai trust non residenti per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari i quali sono chiaramente identificati come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore. Questo determina un'importante novità e cioè la possibilità per il disponente di scegliere se l'imposta debba essere determinata all'atto dell'apporto dei beni nel trust o all'atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale. Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare. Resta ferma l'esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue: in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità; in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità); in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento. Liquidazione dell'imposta e dichiarazione Nella liquidazione dell'imposta sulle successioni viene introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta che non è più liquidata dall'ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo c. 2-bis affida agli uffici il controllo dell'autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 TUS). Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica. In ordine alla dichiarazione dell'imposta sulle successioni si conferma che la stessa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari. Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni [c. 1, lett. ee)e ff)]. Gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato (di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d'interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta. Viene ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Importanti modificheriguardano anche gli eredi giovani: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell'asse ereditario. Imposta di bollo e di registro Per quanto riguarda l'imposta di registro, è stata approvata una rilevante modifica nei coefficienti applicabili alle rendite vitalizie. In caso di un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti stabiliti dal Decreto 30 dicembre 2015 n. 302 del MEF. Questa modifica mira a riflettere meglio le realtà economiche attuali, garantendo un calcolo dell'imposta più equo in un contesto di tassi d'interesse particolarmente bassi. Per l'imposta di bollo, il Decreto porta un cambiamento significativo nella modalità di pagamento per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento potrà essere effettuato tramite Modello F24, offrendo così anche la possibilità di compensazione, una mossa che semplificherà e renderà più flessibili le procedure amministrative. L'introduzione della dichiarazione integrativa per l'imposta di bollo permetterà ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni in modo più agevole, migliorando l'accuratezza delle dichiarazioni e riducendo le penalità per errori involontari. Queste novità riflettono l'intento del Legislatore di adattare il sistema tributario alle esigenze contemporanee, semplificando processi e adeguando le normative alle condizioni di mercato attuali, garantendo al contempo maggior flessibilità e precisione nell'adempimento delle obbligazioni fiscali. Liberalità indirette Viene modificata la disciplina relativa all'accertamento delle liberalità indirette: oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783, c.c. (le spese non soggette a collazione quali spese di mantenimento e di educazione, spese sostenute per malattia, spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le donazioni di modico valore), vengono esentate le donazioni d'uso ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Viene inoltre modificata la disciplina dell'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti che può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene elevata dal 7 all'8% l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, inoltre, si applica - oltre all'aliquota ordinaria - anche la franchigia prevista ex lege.

  • Controllo di gestione: la distinta base di un codice prodotto...le materie prime
    on 7 Ottobre 2024

    <br>Eccoci giunti alla terza domanda posta dall'imprenditore oleario: "quanto costano le referenze da me realizzate con l'impianto di imbottigliamento?". (per chi non avesse seguito dall'inizio la case history dell’olearia, può cercare gli articoli precedenti in questa sezione di AteneoWeb). Dividiamo la risposta in due step fondamentali: la definizione della lista delle materie prime, la definizione dei centri di lavoro (o fasi lavorative) che determinano tutte le altre voci di costo di distinta (costo manodopera, energia, ammortamento macchinari) In quest'articolo tratteremo lo step n.1, cioè la definizione dell'elenco materie prime per codice prodotto realizzato (foto di seguito). Sono state quindi imputate le materie (codici materia prima) al prodotto OE0010: "olio extravergine lt 1" (preso di riferimento in quest'esempio) in base alle quantità e agli scarti (e/o sfridi) aggiunti in percentuale (nel nostro caso si è stimato l'1%). In gergo è stata esplosa la distinta verso il basso (vale a dire tutto ciò che il codice OE0010 contiene), cosicché questo codice presenta al suo interno: la bottiglia di vetro da 1 lt 0,916 kg di olio 1 tappo 1 etichetta ecc. (tutti i codici materia sono visibili nella foto di cui sopra) A seguire la distinta è stata esplosa idealmente verso l'alto (vale a dire da cosa è compreso il codice OL0010), quindi il codice prodotto in oggetto comprende ad esempio 1/250=0,004 di cartone (ovvero un cartonbox contiene 250 bottiglie). Anche questo codice materia è visibile nella foto allegata e nella quantità dovuta. In questo modo abbiamo il costo totale delle materie prime del codice prodotto OE0010 "olio extravergine lt 1" caricato e fruibile sul software bussolastar (pari a 4,878 €). Questa prima fase ha visto ripetuta l'operazione per i circa 60 codici prodotto trattati dall'oleificio. Per realizzare tutto il lavoro è stato sufficiente l'ausilio di un operaio di discreta esperienza. In circa due ore e mezza siamo riusciti a buttar giù la "brutta copia" eseguita su di alcuni fogli in excel precedentemente stampati. Con un altro paio d'ore è stato inserito il lavoro nel software. In definitiva per realizzare la b.o.m (acronimo di bill of materials = distinta base) lato materie prime, è necessario spesso davvero pochissimo lavoro. A fronte di qualche ora di dedizione si ottengono benefici davvero elevati (che tratteremo in seguito). Il prossimo articolo riguarda la definizione dei centri di lavoro (fasi lavorative) con i rispettivi tempi uomo-macchina. Quanto appena discusso è in linea con la continua ricerca dell’efficienza (possibile solo se di partenza si ha un valido sistema di contabilità industriale, cioè a dire la presenza delle distinte base). Tutto ciò volto all’ aumento della liquidità in quanto come fine ultimo si punta all’incremento della produttività. La liquidità oggi è un fattore cruciale ma se ci si ostina a volerne curare la mancanza semplicemente rimodulando le posizioni debitorie, si arriverà prima o poi al dissesto. È quindi necessario cominciare seriamente ad interessarsi degli aspetti produttivi, anche in funzione degli adeguati assetti e/o di un corretto piano di risanamento in seno alla composizione negoziata sulla crisi d’impresa.

  • AUTOTRASPORTATORI: riduzione accise III trimestre 2024
    on 2 Ottobre 2024

    <br>  Con nota 594995/RU del 25 settembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2024.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al III trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° luglio  al 30 settembre 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1°luglio  al 30 settembre  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • In una Circolare dell’Agenzia Entrate i chiarimenti sul CPB
    on 30 Settembre 2024

    <br>Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025. Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti. Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia. L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.L’articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni”. E’ stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023. Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

  • Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importo
    on 27 Settembre 2024

    <br>L'articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell'ipotesi di: fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019); fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4). La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione. A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE. Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Si tratta, quindi, di una semplificazione importante per i contribuenti che adottano il regime forfettario, in quanto comporta una riduzione degli oneri amministrativi. Si precisa, che i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con la fattura semplificata, che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, dovranno indicare meno informazioni nella compilazione. La fattura semplificata, pertanto, prevede solo l’indicazione dei dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve: indicare i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola indicazione della partita IVA o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti nella UE; descrivere i beni ceduti e servizi resi senza indicazione della natura, qualità e quantità come previsto per quella ordinaria; indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo. In aggiunta, per le note di variazione si deve indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Il suddetto Decreto, infine, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e dovrebbe essere operativo a decorrere dal 2025.   Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Controllo di Gestione: esiste un nesso fra le logiche lean e la riforma sulla crisi d’impresa? Scopriamolo insieme...
    on 27 Settembre 2024

    <br>Non molto tempo fa ho pubblicato un articolo che trattava di una modifica apportata su di una linea di imbottigliamento. Questa modifica permetteva l’imbottigliamento di 1.800 bottiglie ora al posto di 300 ottimizzando di gran lunga i costi. Torno con quest’articolo su due altri esempi di approccio lean manufacturing, questa volta finalizzati alla compressione dei tempi di movimentazione da un reparto ad un altro. La movimentazione dei w.i.p. tra un reparto ed un altro è una delle principali cause di spreco di tempo (e spesso anche causa di errori) che si evidenziano lungo la catena del valore. Le movimentazioni, ci tengo a precisare, fanno parte di quelle attività che non creano valore (soprattutto dal punto di vista del cliente finale) e che possono essere, se non evitate, perlomeno ottimizzate. Sottolineo ancora una volta che questo genere di analisi NON compete ad un commercialista o ad un contabile, tuttavia ci aiuta a capire innanzitutto come sia necessario conoscere la produzione che il cliente seguito pone in essere; ci aiuta a capire come il controllo di gestione PASSI per forza di cose per questo genere di consapevolezze ma soprattutto pone l’accento sul fatto che, se si vuole fare veramente Controllo di Gestione (questo perlomeno è il parere di chi scrive) quantomeno bisogna cimentarsi nella misurazione tempistica dei processi (alias prendere il cronometro e verificare, in maniera semplice, quali sono i tempi uomo e quali sono i tempi macchina. Tra l’altro il più delle volte perfettamente conosciuti dall’imprenditore). Conoscere infine le quantità e gli scarti delle materie che intervengono nel processo produttivo chiude il cerchio. Ciò è, a mio avviso, più che sufficiente per porre in essere un valido sistema di programmazione e controllo. Di converso chi pensa di fare controllo di gestione solo analizzando un bilancio, o riclassificando il conto economico, come già detto in altre sedi, non credo darà un grande contributo all’imprenditore e alla risoluzione dei problemi aziendali. Fatta questa debita premessa, passo ai due semplici esempi lean, di cui purtroppo per mia superficialità non posseggo foto che documentino il tutto. Il primo esempio riguarda un’azienda metalmeccanica che produce grossa carpenteria. Lungo le fasi produttive, alcuni componenti dei modelli prodotti vengono realizzati con un pantografo (macchinario che, partendo da una lastra d’acciaio, ritaglia a laser in base a determinate forme geometriche i vari particolari). I particolari così ottenuti venivano etichettati e inseriti in un grosso cassone che poi a sua volta era spostato con un muletto nel reparto successivo, al fine di essere assemblati e saldati. Dal momento dell’etichettaggio, poi riempimento del cassone ed infine movimentazione di quest’ultimo e successiva “riorganizzazione” dei pezzi, passavano circa 4 ore in assenza di intoppi (foto sotto). Questa fase è stata semplificata in questo modo: è stato costruito un doppio binario che dal reparto pantografo porta direttamente al reparto assemblaggio (praticando un varco nel muro). I componenti non vengono più catalogati ma direttamente posizionati su di un telaio a rotaie. Su questo telaio con un solo punto di saldatura si bloccano i particolari e, una volta finito, il telaio viene spostato su rotaia verso il reparto assemblaggio, ove avviene la vera e propria saldatura. Tempo impiegato 45 min. a fronte delle 4 ore iniziali (e rischio di imprevisti fortemente ridotto). Il secondo esempio è addirittura più semplice del primo. Il caso riguarda una grande cooperativa che lavora frutta di stagione. Nel periodo estivo conta fino a 600 dipendenti. Tra un’isola di lavoro e l’altra c’è una discreta distanza. Le cassette di frutta venivano impilate a valle della prima fase e, una volta posizionate in numero adeguato, con un muletto venivano movimentate sino ad arrivare all’ingresso della seconda fase lavorativa. L’operazione di movimentazione necessitava di un uomo e di un muletto che quasi costantemente faceva la spola dalla prima alla seconda fase (foto sotto). È bastato posizionare un nastro trasportatore (non elettrico) che, più alto al suo inizio e più basso alla fine, permette ora per gravità la movimentazione delle cassette, evitando lo stoccaggio intermedio spesso foriero di danni (caduta di cassette) ed evitando l’uso del muletto più l’operatore annesso ora destinato ad altre mansioni. Questi semplici esempi mostrano come l’eliminazione di punti di accumulo intermedi dei semilavorati, rendano il flusso produttivo certamente più “teso” e questo è uno dei principi cardini della logica lean. Ora, la domanda che sorge spontanea è: “cosa c’entra tutto questo con la riforma sulla crisi d’impresa?”. La risposta sta nel fatto che la riforma pone l’accento sulla gestione pre crisi delle aziende fallibili; se si vogliono evitare condizioni critiche certamente non sarà sufficiente agire solo sotto l’aspetto finanziario! Bisognerà perlomeno conoscere quali sono le marginalità sui prodotti/servizi realizzati/erogati dall’imprenditore (definizione della distinta base), al fine di capire innanzitutto qual è il margine di contribuzione, se questo riesce a coprire i costi fissi e, in caso negativo, tentare di ottimizzare il costo di trasformazione rendendo contestualmente l’azienda più performante. A costo di diventare ripetitivo ribadisco ancora una volta che al consulente/commercialista non è richiesto di applicare ottimizzazioni di tipo lean, ma perlomeno è richiesto di capire se i singoli prodotti presentano margine oppure no al fine di poter avvertire l’imprenditore di condizioni sfavorevoli alle quali porre rimedio al più presto.

  • Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
    on 17 Settembre 2024

    <br>Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In particolare: è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. è stato modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. infine, con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro); totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250. Ai sensi del successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata. In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

  • Passaggio Generazionale: una sfida cruciale per il futuro delle PMI italiane
    on 12 Settembre 2024

    <br>In Italia, un Paese in cui le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l'ossatura dell'economia nazionale, il tema del passaggio generazionale è più attuale che mai. Tuttavia, nonostante il tema sia ormai diffuso, un numero ancora molto elevato di imprenditori non si tutela con un adeguato piano di successione. Per questo motivo la maggior parte delle aziende, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione si trova costretta a chiudere (più o meno il 70%) e solo poche arrivano alla terza generazione (circa un 13%). I dati sono critici, ed è previsto un peggioramento se si tiene in considerazione il fatto che la popolazione del nostro Paese sta costantemente invecchiando da ormai molti anni.  Un Paese di anzianiSecondo recenti dati, l'Italia è infatti il secondo Paese al mondo, dopo il Giappone, con la più alta percentuale di persone con più di 65 anni, ad oggi circa una persona su quattro ha più di 65 anni. La situazione non migliorerà nei prossimi anni. Si stima infatti che, complici il calo delle nascite e l’aumento della speranza di vita, la percentuale di over 65 sul totale della popolazione arriverà ad essere pari al 37,1% entro il 2050 (Immagine a fianco). Questa statistica riguardante la popolazione in generale, riflette anche la demografia degli imprenditori italiani.  Molti di loro sono già prossimi all'età pensionabile: si stima che in Italia ci siano 500.000 imprenditori ultrasettantenni che spesso non hanno un successore pronto a prendere le redini dell'azienda. È facile immaginare come in questo contesto, senza trovare nel breve periodo una soluzione concreta ed efficace che supporti i nostri imprenditori nel passaggio generazionale, il rischio che molte PMI chiudano è elevato. Questo ha ricadute importanti su occupazione e PIL. Il Passaggio Generazionale: l’importanza della pianificazione Il passaggio generazionale è un processo complesso che richiede pianificazione e una strategia ben definita. Molti imprenditori, purtroppo, si trovano impreparati ad affrontare questa fase cruciale della vita aziendale.  La mancanza di un piano di successione può portare a conseguenze gravi, come la vendita forzata dell'azienda a condizioni sfavorevoli o, nel peggiore dei casi, alla chiusura dell'attività. È essenziale che gli imprenditori inizino a pianificare il passaggio generazionale con largo anticipo, coinvolgendo esperti in materia e valutando tutte le opzioni disponibili.  La pianificazione deve includere non solo la selezione, la formazione e l’integrazione del successore, dove presente, nel processo decisionale dell'azienda, ma anche eventuali altre opzioni nel caso in cui il successore non sia presente o sia presente ma non è interessato o non è adatto. Opportunità e SoluzioniNel caso in cui non sia presente un successore naturale che possa raccogliere il testimone, esistono altre soluzioni potenzialmente efficaci in grado di garantire la continuità dell’azienda in caso di passaggio generazionale. Tra queste, le principali sono: Coinvolgimento di investitori esterni che possano apportare nuove energie e capitali; Ricerca di un successore all’esterno dell’azienda; Acquisto della società da parte del Management interno (Management Buy Out, o MBO) In questi 3 casi, ci si può rivolgere ad una società esperta di passaggio generazionale per esplorare le alternative a disposizione e per venire supportati nella pianificazione del passaggio generazionale.  ConclusioniIl passaggio generazionale rappresenta una delle sfide più grandi per le PMI italiane. È un tema che richiede attenzione e azioni concrete per garantire la continuità e il successo a lungo termine delle nostre imprese.  In un contesto di invecchiamento della popolazione, è fondamentale che gli imprenditori inizino a pianificare per tempo, esplorando tutte le opzioni disponibili e facendo le scelte giuste per il futuro delle loro aziende. In Italia, dove le PMI sono il cuore pulsante dell'economia, affrontare il passaggio generazionale in modo strategico è essenziale per preservare, rinnovare e far crescere il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

  • Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
    on 6 Settembre 2024

    <br>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104 , recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”. La Circolare esamina: l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica; gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui; l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere; la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi; l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice. In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica. Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020 ), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’ articolo 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020. Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).

  • Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
    on 20 Agosto 2024

    <br>Il 5 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale” Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale. È infatti prevista la proroga della scadenza della Rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024. Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “Accertamento sintetico 2.0” . Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT. Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari. Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato. Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025. Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

  • Superbollo: in alcuni casi si complica
    on 2 Agosto 2024

    <br>Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA.  Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito.  Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo.  Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione - il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre.  Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021.  Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione....

  • CONTROLLO DI GESTIONE: uno strumento che non può mancare nella borsa di un controller
    on 31 Luglio 2024

    <br>Sapete a cosa serve quell'”accrocco” che vedete in foto in basso? ...si vede un cronometro ed una tavolozza per appunti. lo strumento originale vede il cronometro spostato all'angolo destro e ben posizionato in un innesto ad esso dedicato. Lo strumento originale è forse un aggeggio di altri tempi e trovarlo in commercio, seppur oltre 20 anni fa, non mi è stato possibile. Così ho dovuto “tamponare” con l’unione di un cronometro sportivo e di una tavola porta appunti presa in cartolibreria. La domanda iniziale però rimane sempre: a cosa serve? ... Beh, immagino la risposta oramai vi sia chiara. Quella tavolozza cosi congegnata serve per prendere i tempi ciclo uomo e macchina lungo il processo produttivo. Partiamo dicendo che le attività lungo la catena del valore si dividono in due tipi:1) le attività che creano valore, e per valore intendo il valore percepito dal cliente, per il quale quest’ultimo è disposto a pagare al fine di acquisire un bene prodotto;  2) le attività che non creano valore e che chiaramente non vengono percepite dal cliente.Le attività che non creano valore si dividono a loro volta in due ulteriori tipi:a) quelle necessarie e ineliminabili (setup, fermi macchina per manutenzione ecc.);b) quelle inutili (tutti i vari sprechi di tempo).Su quali attività bisogna concentrare la propria attenzione? Sul punto 1 o 2? Direi che l’attenzione va posta principalmente (ma non esclusivamente) sul punto 2, in quanto le attività che non creano valore (sia “a” che “b”) debbono essere, nel caso di quelle alla lettera “a” migliorate, quelle alla lettera “b” eliminate. Senza scendere nel dettaglio, senza fare voli pindarici, ma tenendo come nostra bussola sempre e comunque la semplicità, il cronometro serve intanto per capire quali sono i tempi uomo e tempi macchina di ogni fase lavorativa. Ogni controller (a mio avviso) deve perlomeno conoscere come “gira il fumo” all’interno dei reparti produttivi dell’azienda (grande o piccola) che sta seguendo. L’approccio cronometrico rappresenta una prima fase (il più delle volte anche sufficiente) di mappatura dei processi all’interno dei reparti in oggetto di analisi.Chiaramente poi le mappature possono prendere pieghe ben più complesse ma questa è un’altra storia che a noi per il momento non interessa.Ora l’ulteriore domanda che può sorgere è: “Ma allora un commercialista per fare controllo di gestione deve dotarsi di un aggeggio del genere e scendere in produzione?”Che si doti o meno di un aggeggio del genere è un dettaglio, basta anche un semplice orologio o il cronometro di uno smartphone. Che poi voglia dare un reale contributo al proprio cliente, definendo insieme ad esso una distinta base beh, in questo caso la differenza, come ho sempre sostenuto nei miei articoli, la fa la contabilità industriale. Chiaramente mi riferisco a lavori di bassa complessità, ove non è strettamente necessaria la presenza di un analista tempi e metodi. Provando a generalizzare, possiamo affermare come può essere sufficiente per le nostre piccole e micro imprese (clienti target del commercialista) prendere i tempi da sé e al più aumentarli di specifiche percentuali di maggiorazione rinvenibili in tabelle dedicate (a seconda degli sforzi fisici, mentali e condizioni ambientali previsti).Tuttavia posso garantire una cosa, se ci si rivolge a micro imprese o addirittura a ditte individuali, 9 volte su 10 il cronometro è superfluo, vuoi perché i tempi di lavorazione sono perfettamente conosciuti dall’imprenditore, vuoi perché spesso si tratta di una produzione su commessa e quindi la distinta base cambia sempre a seconda del lavoro realizzato, quindi da cronometrare c’è ben poco. Nel caso in cui ci fosse bisogno di cronometrare, vi assicuro che è più facile farlo che stare qui a scriverlo.Un po’ di praticità ed è proprio il caso di dirlo, i vostri clienti percepiranno un valore dal vostro lavoro per il quale saranno disposti a sborsare il giusto compenso.La ricerca dell’efficienza è sinonimo di aumento della liquidità in quanto aumenta la produttività. La liquidità oggi è un fattore cruciale ma se ci si ostina a volerne curare la mancanza semplicemente rimodulando le posizioni debitorie, si arriverà prima o poi al dissesto. È quindi necessario cominciare seriamente ad interessarsi agli aspetti produttivi, iniziando a considerare la presa dei tempi sia uomo che macchina.

  • Il 'work for equity' nelle startup innovative
    on 26 Luglio 2024

    <br>Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di startup innovativa. L’interesse per il “work for equity” nelle startup innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale. Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.. Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici. Il processo coinvolge diversi organi societari: in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione; e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire. Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione. E’ previsto un trattamento fiscale di favore. L’articolo 27, comma 1, del D.l. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni,  quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi. Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’articolo 9 del Tuir. Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura. È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni. Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati. Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.

  • Controllo di Gestione: quando ricorrere alle banche può diventare abuso
    on 24 Luglio 2024

    <br>Oggi tratto di un articolo che prende a riferimento una soluzione in ottica lean; una soluzione strettamente funzionale ad un valido sistema di programmazione e controllo in quanto, per poter parlare realmente di controllo di gestione, bisogna essere in grado di migliorare (e non solo analizzare) i conti dei nostri clienti. Parto però un po’ da lontano; spesso sentiamo parlare di ristrutturazione del debito, soprattutto quando un’azienda è appunto in “debito di ossigeno”. Allora la prima cosa da fare (e non solo) è cercare di spostare il breve termine sul lungo termine; se ciò non dovesse bastare, si passa alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per garantire quella liquidità che in quel preciso istante manca all’imprenditore. Fin qui siamo tutti d’accordo. Quando però, come da titolo, il ricorso alle banche da “manuale di corretta gestione” può diventare invece vero e proprio abuso?Prendo l’esempio di due aziende che sto seguendo in ambito di controllo di gestione. La prima è un caseificio (impianto foto 1) che imbottiglia latte. L’impianto viaggia a 250 bottiglie ad ora. Le bottiglie vengono disposte manualmente sul nastro trasportatore. L’operatore apre i pacchi incelophanati, prende le bottiglie e le sistema una da una sul nastro. Ogniqualvolta termina un pianale, passa al successivo movimentandolo con un transpallet. Ad oggi l’impianto, piuttosto piccolo, gestisce bene (corretta saturazione) l’esigenza produttiva dell’azienda (circa 15 quintali di latte lavorato al giorno). Velocizzarlo sarebbe possibile (ma non oltre un certo limite) in quanto le bocchette di riempimento hanno una taratura in merito alla propria velocità. Nella foto 2 c’è un altro esempio di imbottigliamento, questa volta di un’impresa olearia. L’impianto (più grande) viaggiava a circa 350 bottiglie all’ora. In questo caso il limite era umano in quanto, a meno che non si avesse fra gli operai superman, disporre sul nastro più di 350 bottiglie ad ora era qualcosa di impensabile (un po’ come succede nell’esempio di cui sopra). In accordo con l’operaio abbiamo deciso di predisporre quella sorta di scivolo trapezoidale visibile in foto e, da sotto, posizionare il bancale con le bottiglie. Finita la fila più in alto, si sfila il cartone di supporto e, con il transpallet posizionato sotto si solleva il bancale stesso e si passa alla fila successiva e così via. Le bottiglie invece vengono spinte manualmente in gran numero sul frontespizio del nastro trasportatore (inizialmente venivano prese una ad una). Qual è il risultato? 1800 bottiglie ora ed un risparmio di circa 6 centesimi di costo di trasformazione a bottiglia. Considerate le 500.000 bottiglie annue riempite, tradotto in soldoni si tratta di risparmiare circa 30.000€. Torno un attimo al titolo dell’articolo: non credete che a volte possa succedere si abusi del credito bancario? Il ricorso al credito va bene certamente (stagionalità, nuovi investimenti ecc.) ma quante volte serve a tappare i buchi originati da inefficienze produttive? Che senso ha RISTRUTTURARE IL DEBITO se poi i prodotti realizzati non presentano adeguati margini di contribuzione? A mio parere la liquidità dev’essere generata (autofinanziamento) ma oggi questo concetto si è un po’ smarrito e si cerca, nel ricorso al credito (cronico), la soluzione ai mali aziendali. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella appena descritta.

  • Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre
    on 23 Luglio 2024

    <br>Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024. Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Schema di sintesi: VIOLAZIONI COMMESSE SANZIONI CON RAVVEDIMENTO FATTISPECIE FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024 Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia  Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) – Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali eaccise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione  

  • Controllo di gestione: il Commercialista e l’abbattimento delle scorte
    on 18 Luglio 2024

    <br>In merito alla riduzione delle scorte, soprattutto quelle che vanno inevitabilmente a crearsi lungo la catena produttiva, tra le ideazioni più semplici e geniali c’è da ricordare sicuramente la gestione a kanban. Kanban significa in giapponese “cartellino” ed è una delle principali tecniche della lean production. L’approccio lean prevederebbe scorte pari a zero ed una produzione che passa da tipo “push” (spinta) a tipo “pull” (tiro). Tutto ciò in teoria, in pratica un minimo di scorta è assolutamente necessaria. Per la gestione del kanban, ad esempio di un determinato componente, è fondamentale ci siano queste tre condizioni contemporaneamente: Un consumo facilmente prevedibile Un consumo frequente Un lead time (tempo di ripristino) molto breve Risulta chiaro come la gestione a kanban possa riguardare, il più delle volte, solo una parte dello stabilimento; tuttavia riuscire ad implementare questo strumento anche solo tra due semplici fasi della produzione a mio avviso rappresenta una grande conquista. Non mi dilungo sul funzionamento del kanban classico, ma voglio trattare di una sua variante che riguarda il reintegro delle scorte tramite il “vuoto contro pieno”. Al posto del cartellino si utilizza il contenitore vuoto e generalmente questa tecnica viene efficacemente implementata presso quelle postazioni di lavoro dove l’operatore necessita di componenti per il montaggio. La postazione vede frontalmente, utilizzando preferibilmente degli scaffali a cascata, due o più contenitori posti in fila indiana (figura seguente). L’addetto preleva i componenti dalla cassetta a lui più vicina (numero 3). Una volta esauriti i componenti, prende la cassetta vuota e la ripone in una postazione dedicata (la cassetta n.2 nel frattempo scivola verso l’operatore). Un secondo operatore (addetto al magazzino) periodicamente passa e preleva le cassette vuote al fine di portarle in magazzino. Dal magazzino le cassette reintegrate saranno nuovamente portate presso la postazione ed inserite a monte (posizione n.1). Con questa semplicissima metodologia il kanban (cartellino) si fonde con la cassetta, facendo sì che la cassetta stessa diventi un vero e proprio kanban. Sulla cassetta saranno riportati: Il codice prodotto La descrizione L’ubicazione nel reparto produttivo Il livello di scorta da reintegrare L’ubicazione nel magazzino In merito al livello di scorta da reintegrare, trattandosi generalmente di gestione di componenti minuti (es. bulloneria, componentistica elettrica ecc.) può essere utile apporre, sulla cassetta, una semplice rappresentazione grafica che aiuti, a vista, ad indicare al magazziniere la quantità da ripristinare (figura successiva). Il “vuoto contro pieno” è utilissimo per tenere sotto controllo il livello delle scorte dei componenti nelle varie postazioni di lavoro dislocate lungo la catena produttiva, delegando agli addetti al magazzino il reintegro e facendo sì che l’operatore possa dedicarsi al proprio lavoro, migliorandolo ed evitando continue interruzioni piuttosto che dannose attese.Questa tecnica se diffusa (ove possibile) lungo le fasi produttive, permette un miglioramento dell’efficienza e recuperi certi di marginalità sulla produzione. L’equilibrio economico, preludio nel medio-lungo periodo di quello finanziario, passa anche e soprattutto per queste piccole accortezze da poter implementare con estrema facilità. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella descritta.

  • Decreto sanzioni: l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate elimina l’obbligo di emissione dell’autofattura
    on 15 Luglio 2024

    <br>L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”. Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972; nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra. L'omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta.  Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso. Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta). Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione nell'omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997. Cosa cambia dal 1° settembre 2024? Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023. Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA. Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente: nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura;   nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa. L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente. La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Il concordato preventivo biennale
    on 2 Luglio 2024

    <br>Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB). Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto: il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no. Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta. La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria. Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024. Sono espressamente esclusi i contribuenti che: pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite. Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato. Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024. Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio. L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità. Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo. I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..   Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero: eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018); altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo),  pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso. Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

  • UIF: il rapporto annuale 2023
    on 1 Luglio 2024

    <br>L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto annuale relativo all’anno 2023.  Nel corso dell’anno la UIF ha ricevuto 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (diminuite di 5.008 rispetto all’anno precedente) e di queste:  126.125 segnalazioni sono pervenute da Intermediari e operatori bancari e finanziari 23.879 da soggetti obbligati non finanziari, tra i quali si segnalano: 7.721 segnalazioni pervenute da Notai;   207 segnalazioni pervenute da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro; 73 segnalazioni pervenute da Società di Revisione 24 segnalazioni pervenute da Avvocati   Risultano invece in aumento le segnalazioni effettuate Online quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.   L’ammontare delle segnalazioni hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro.  La distribuzione geografica delle segnalazioni vede al primo posto la Lombardia (27.462) alla quale seguono il Lazio (15.872), la Campania (15.903), il Veneto (10.673), l’Emilia Romagna (9.834), il Piemonte (8.731); Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione, seguita da Crotone, Siena e Prato con un flusso segnaletico compreso tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti.  In ambito fiscale si riporta un estratto di quanto riportato dall’Uif nel rapporto in questione  Circolazione di Crediti di Imposta  Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all’ambito fiscale continuano a ricoprire un ruolo primario nell’ambito della collaborazione attiva, con un’incidenza del 19% sul flusso segnaletico complessivo. Una componente rilevante è costituita dalle frodi nelle fatturazioni che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali. All’interno della categoria si nota un forte ridimensionamento delle segnalazioni relative a cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), passate a 743 dalle 2.816 del 2022, anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi. In relazione ai sopravvenuti limiti legali alla circolazione dei crediti d’imposta, sono emersi casi di società che, attraverso l’utilizzo di tecnologie basate sulla blockchain, associano i crediti di imposta ex DL Rilancio a crypto-assets liberamenti trasferibili (c.d. “tokenizzazione”) che attribuiscono al titolare del token la facoltà in ogni momento di richiedere la cessione del credito di imposta sottostante secondo le modalità normativamente previste. Tale meccanismo – che rende estremamente difficoltosa l’identificazione dei crediti di imposta rappresentati dai tokens e la relativa origine – rappresenta una sostanziale elusione dei predetti limiti ed espone gli acquirenti dei tokens a possibili truffe qualora i crediti in essi incorporati risultino inesistenti o già trasferiti a terzi. Le analisi hanno mostrato che i rapporti delle suddette società sono spesso alimentati, anche per importi ingenti, da imprese operanti nel settore edile, alcune di recente costituzione o riconducibili a soggetti indagati o ad alta intensità di lavoro (agenzie per il lavoro, società di gestione di mense aziendali, ecc.); i fondi sono poi destinati principalmente a professionisti e imprese operanti in settori eterogenei. Imprese cartiere  Nelle segnalazioni relative a illeciti fiscali molto spesso è presente, come figura centrale, l’impresa “cartiera”, priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Una caratteristica tipica, riscontrabile anche nelle segnalazioni di operazioni sospette, è la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento. Un’analisi su 98 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20, ha evidenziato che queste, in media (mediana): effettuano la prima cancellazione dal registro delle imprese per trasferirsi in un’altra provincia in 2,9 anni (2,3 anni); entrano in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano dal registro delle imprese dopo 9,4 anni (7,6 anni); infine, subiscono il primo dei predetti eventi, a prescindere da quale esso sia, in 4,9 anni (3 anni). (in corsivo – Autore A. Pellegrini – da un articolo pubblicato sulla Rivista Bancaria – Minerva Bancaria 2-2, 2024 – come da nota 7 a pagina 22 del rapporto.  Altri argomenti  Un apposito paragrafo riguarda l’abuso di fondi pubblici e corruzione (2.3) che comprende un sottoparagrafo circa l’utilizzo indebito di contributi pubblici.  Il paragrafo 3 tratta del contrasto al finanziamento del terrorismo, diminuite del 13,2% rispetto al 2022 precisando che quasi un terzo delle segnalazioni è stato inviato dopo il 7 ottobre, quindi dopo i fatti verificatisi in Israele; unici professionisti ad effettuare 17 segnalazioni i Notai. 

  • Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2024
    on 1 Luglio 2024

    <br>Con nota 388521/RU del 24.06.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2024.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio  al 31 luglio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprile al 30 giugno  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.06.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
    on 28 Giugno 2024

    <br>Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza. In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso: entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni; decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%; decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%; decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune. ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali. Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo. In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata: la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”); la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo; la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992). La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata: con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta; con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi. Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

  • Richieste Assegno unico universale entro il 30 giugno
    on 24 Giugno 2024

    <br>Chi non lo avesse ancora fatto, potrà richiedere l’Assegno unico e universale presentando la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per aggiornare la posizione Isee e vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. L’assegno unico e universale (Auu) è un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili. È “unico” perché sostituisce i precedenti assegni per il nucleo familiare e quelli familiari, un tempo erogati in busta paga. In pratica, ha mandato in pensione il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. È “universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee. Viene liquidato direttamente dall’INPS con importo mensile che varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”.

  • Prestazioni di chirurgia estetica anche per odontoiatri
    on 18 Giugno 2024

    <br>A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva  anche le prestazioni di medicina estetica”.  Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica).  Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che  possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.” Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra.  Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue:  1 Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte  a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 -  2 Senza la prescrizione di cui sopra  Iva al 22%  Fatturazione: come prima indicato le prestazioni di medicina-chirurgia estetica vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria con il codice IC; l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 103 del 9.4.2019 ha chiaramente indicato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SDI – Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili.  Fattura emessa nei confronti di privati  Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società  Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che  viene applicata nel caso di operazioni esenti iva)  Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta  In ultimo un aspetto che si sottolinea è quello di verificare per l’odontoiatra che la polizza di responsabilità civile professionale preveda il risarcimento nel caso di trattamenti di medicina – chirurgia estetica. CHIRURGIA ESTETICA  Nell’informativa di studio n. 2/2024 del  15.01.2024 avevamo modo di indicare quanto segue:  In passato erano state sollevate contestazioni circa l’esenzione iva relativa agli interventi di chirurgia estetica. L’articolo 4 quater della Legge 15.12.2023 n. 244 di conversione al D.L.18.10.2023 n. 145 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  (17.12.2023) l’esenzione iva prevista dall’art. 10, comma 1 n. 18, si applica alle  prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (a nostro giudizio l’attestazione medica dovrebbe essere rilasciata da medico diverso da quello che esegue l’intervento) e che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè ante 17.12.2023). Circa il regime iva  delle spese di chirurgia estetica – ante Legge 244 – si consulti la circolare 4/e del 28.01.20005.

  • Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia
    on 17 Giugno 2024

    <br>La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni. Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici. L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile. In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita  una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024». Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull’immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.). Con riguardo agli «interventi agevolati», la circolare precisa che non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull’immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonussulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso. Ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile non rilevano né la misura della percentuale di detrazione potenzialmente spettante al contribuente con il Superbonus (misura normativamente ridotta nel corso del tempo), né le diverse possibili modalità di fruizione della detrazione stessa (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il cosiddetto “sconto in fattura”). La nuova ipotesi di plusvalenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell’immobile, a esclusione delle ipotesi di interposizione disciplinate dall’articolo 37 del Dpr n. 600/1973. Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni. Per ciò che concerne il requisito temporale, la circolare individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. La legge di bilancio 2024 modifica anche l’articolo 68 del Tuir e definisce i criteri di calcolo della nuova plusvalenza. Al riguardo, si ricorda che, in generale, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il novellato articolo 68 del Tuir prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del «costo inerente al bene», che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni. Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile se, congiuntamente: – l’esecuzione dell’intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (al riguardo, la circolare precisa che, nel caso di fruizione dell’agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%); – siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta (a tal proposito, la circolare evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonusattraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della plusvalenza, l’irrilevanza delle relative spese). Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005, nella misura del 26%, con le medesime modalità definite da tale disposizione.

  • L’importo del Diritto camerale 2024
    on 30 Maggio 2024

    <br>Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017. Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022). Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica). È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di: – consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale; – calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata; – effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società semplici; le società commerciali; le cooperative e le società di mutuo soccorso; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici; le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali; i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo); società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso. Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese. A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno. Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):   Sede Unità Imprese che pagano in misura fissa     Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80   Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00 Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa     Società semplici non agricole €100,00 €20,00   Società semplici agricole €50,00 €10,00   Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00   Soggetti iscritti al REA €15,00   Imprese con sede principale all’estero     Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00     Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:  SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE da euro a euro   0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso) oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)   Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale. Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

  • Assumere 'a chiamata' nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi
    on 16 Maggio 2024

    <br>Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”). Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono: Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali; In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale); In tutti i casi, con soggetti di età inferiore ai 24 anni, a patto che le prestazioni lavorative siano completate entro il 25° anno, e con soggetti di età superiore ai 55 anni. Di conseguenza, in mancanza di specifiche indicazioni nel CCNL oppure in mancanza di un contratto aziendale, i datori di lavoro che operano nei pubblici esercizi, alberghi, ristoranti ed osterie potranno sempre fare ricorso al lavoro intermittente per l’assunzione di camerieri o personale di servizio. I datori di lavoro degli impianti sportivi dovranno invece rispettare i limiti previsti per tutti gli altri settori. Inoltre, il limite massimo di giornate lavorative nel triennio è di 400. Questo limite non opera per datori di lavoro dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo perché espressamente escluso dalla normativa, mentre per gli impianti sportivi bisognerà fare attenzione a non superarlo. Infine è bene ricordare alcune regole comuni a tutti i datori di lavoro che fanno ricorso a questo tipo di contratto: Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato. Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, salvo che non sia prevista un'indennità specifica (chiamata indennità di disponibilità). Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la chiamata al ministero del lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunicando il giorno o i giorni in cui questa avverrà. l ricorso al lavoro intermittente è vietato: per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive in cui si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce tale contratto; presso unità produttive nelle quali sono in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente; ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ma quanto costa un lavoratore a chiamata? Partiamo con il chiarire che la retribuzione oraria di un lavoratore intermittente è pari a quella di un lavoratore assunto con un contratto non intermittente (a parità di livello e mansioni).  Rispetto a quest’ultimo però, vi sono due particolarità: il lavoratore intermittente viene pagato solo per le ore di lavoro effettivamente svolte. in busta paga gli verranno liquidati anche i ratei (rapportati alle ore di lavoro) relativi a ferie, permessi e mensilità supplementari. Quindi ad un lavoratore intermittente apparentemente viene pagata una retribuzione più alta (in proporzione alle ore), però questo non deve trarre in inganno il datore di lavoro, perché lui non sosterrà un costo maggiore ma semplicemente anticiperà i ratei che avrebbe dovuto comunque accantonare e liquidare al lavoratore. Un’eccezione è fatta per le qualifiche di Hostess e Steward di impianto sportivo e relativi coordinatori, per i quali le ore di lavoro intermittente devono essere maggiorate del 20% ai sensi dell’art. 21 del CCNL lavoratori dello Sport Il lavoro intermittente è quindi molto vantaggioso per le aziende ma la gestione corretta è anche una questione delicata che deve passare dalla predisposizione di un contratto di assunzione completo e preciso, alla gestione delle chiamate e all’elaborazione della busta paga.  Un consulente del lavoro può aiutare a gestire tutti gli aspetti di questo contratto.

  • Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale
    on 14 Maggio 2024

    <br>Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane.    L'introduzione del limiteCon D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante. Sintesi della norma e degli adempimentidal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro (o corrispondente a tale valore se in valuta diversa) deve dichiarare preventivamente la somma all' Agenzia delle Dogane la dichiarazione – resa con il modello di cui al link che segue -  va trasmessa telematicamente all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale    o p p u r e consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia. Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all' Agenzia delle Dogane entro sette giorni. Le novità della Circolare n. 12/2024 Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro  è stato “unificato” prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D  e 5B) va indicata la provenienza economica e l’uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario.  Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller’s cheque)  e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore  privi del nome del beneficiario; nella circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che però rimangono escluse dall’obbligo di dichiarazione.  Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro dil almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%)  che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 – dettaglio.  Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sé stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasporto  di denaro contante il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto all’obbligo dichiarativo è sempre il “portatore”; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo così in presenza di due “portatori”.  Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso l’obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sé una somma pai o superiore a 10 mila euro affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore. Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dall’ ADM) che tratta anche il presente argomento.  Testo della Circolare  12/2024  Modello di dichiarazione 

  • Titolare effettivo: la conferma con il bilancio?
    on 8 Maggio 2024

    <br>La prima comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese (quella che scadeva il 11 dicembre 2023, poi sospesa dal TAR del Lazio) non è l’unico adempimento da assolvere in materia, poiché, come peraltro indicato a pagina 9 del Manuale Unioncamere sul titolare effettivo, occorre annualmente procedere alla conferma dei dati, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima conferma, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 pubblicato sulla G.U. 121 del 25 maggio 2022 che testualmente recita 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta. Ora nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese – campagna bilanci 2024 predisposto da Unioncamere – versione del 18 marzo 2024 – salvo che mi sia sfuggito – nessun riferimento viene fatto alla conferma del titolare effettivo: me ne sono chiesto il perché e sono giunto alla seguente conclusione. La comunicazione del titolare effettivo, così come le variazioni, comportano il fatto che la “distinta” debba essere firmata digitalmente da un amministratore (il manuale operativo di Unioncamere relativo al titolare effettivo indica espressamente che “non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello”) mentre la domanda di deposito del bilancio può essere firmata digitalmente o da un amministratore della società o come avviene nella maggioranza dei casi da parte di un professionista incaricato; in merito alla conferma del titolare effettivo questa potrebbe a mio avviso avvenire solo se il bilancio venga depositato da un amministratore con firma digitale dell’amministratore medesimo. Per ovviare a tale limitazione potrebbe essere inserita una doppia funzionalità, cioè nel deposito del bilancio vi sarebbe un allegato (quello della conferma del titolare effettivo) che dovrebbe essere unicamente sottoscritto da un amministratore. A questo punto sembra più che logico creare uno “scadenziario” delle pratiche del titolare effettivo ed eseguire la conferma entro i dodici mesi dalla prima comunicazione, nel caso non siano intervenute nel frattempo variazioni. Quanto sopra ha validità unicamente per le imprese dotate di personalità giuridica, mentre i trust e le persone giuridiche private (ai sensi D.P.R. 361/2000 e gli E.T.S. con personalità giuridica ai sensi art. 22 del D.lgs. 117/2017 pur facendo riferimento il Decreto M.E.F. 55/2022 all’art. 1 lettera h alle persone giuridiche private che acquistano personalità giuridica solo ai sensi del D.P.R. 361/2000) dovranno tenere conto della scadenza entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione di variazione. Per gli ETS che erano in precedenza già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e che hanno ora richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 117/2017 personalmente ritengo non si debba procedere ad alcuna variazione, mentre per gli ETS che non erano in possesso di personalità giuridica ed ora la richiedono ai soli sensi del predetto articolo 22, non avendo in precedenza inoltrato alcuna pratica relativa al titolare effettivo, il riconoscimento ora della personalità giuridica obbliga alla comunicazione entro trenta giorni dal predetto riconoscimento. Manuale Unioncamere – paragrafo 1.3.3. Comunicazioni periodiche Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 3 del Decreto (55/2022): “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”. Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma

  • Nuove indicazioni dell’Agenzia sul decreto 'Adempimenti'
    on 6 Maggio 2024

    <br>Dopo la pubblicazione della  Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024). La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024,  si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Semplificazioni relative ai pagamentiIn primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’articolo 9, infatti, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso. Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia Entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede: per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17) l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18). Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatoriePer il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia Entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024. Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale(articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono: il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente. Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-quinquies del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Rafforzamento dei servizi digitaliGli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni softwaremessi a disposizione, passano attraverso: l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia Entrate sia per l’Agenzia Entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (articolo 21) il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (articolo 22) la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internetdell’Agenzia Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia Etrate che li riguardano (articolo 23) l’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (articolo 24). Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali. Sospensione dell’invio di comunicazioni e invitiPer effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: 1° agosto – 31 agosto 1° dicembre – 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

  • ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi
    on 3 Maggio 2024

    <br>Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, accesso che si reputa necessario in quanto il comma  5 del D.M.55  prevede l’obbligo di segnalare eventuali difformità tra le risultanze del registro e le informazioni  acquisite dal professionista nel corso delle operazioni di adeguata verifica.  L’accesso al Registro è al momento consentito  alle Autorità (art. 5 del D.M.55/2022) – l’accesso al Registro avviene tramite stipula di apposita convenzione con Unioncamere -  ai soggetti obbligati  (art. 6 del D.M. 55/2022) – l’accesso è subordinato, appunto, ad una preliminare procedura di accreditamento -  ai soggetti legittimati ad un interesse giuridico rilevante per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata -  Tra i soggetti obbligati – articolo 3 del D.lgs. 231/2007  comma 4 e punto 2.4 del manuale – rientrano i soggetti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, i Notai e gli Avvocati (per l’assistenza per talune operazioni) che possono utilizzare le risultanze del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela. La richiesta di accreditamento va inviata alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale del Soggetto Obbligato (SO) se persona giuridica od ente, dalla sede del SO se imprenditore persona fisica, del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica.  La domanda di accreditamento – soggetta ad imposta di bollo di 16,00 euro (gli estremi identificativi della marca da bollo e la data vanno indicati in sede di compilazione della domanda)  viene compilata e presentata tramite accesso al sito e la domanda di accreditamento deve contenere: a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;  b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;  c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;  d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l'indicazione di delegati all’accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l’art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rammentando che l’articolo 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, all’articolo 76 prevede espressamente che Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”. Una volta generata dal portale dedicato l’autodichiarazione, questa viene inviata via pec dal portale in modo che il SO abbia piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare. In pratica ed in sintesi, per registrarsi collegarsi al sito ed entrare con CIE oppure SPID oppure CNS.  Nel caso di persona fisica la procedura richiede i dati anagrafici, la PEC, la categoria di appartenenza (commercialisti ed esperti contabili), l’Autorità di Vigilanza o Organismo di Autoregolamentazione (la procedura propone Consiglio Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili), mentre il  campo “Amministrazioni e organismi interessati” non va compilato; inserire l’eventuale delega a terzi per consultazione (ipotesi delega a collaboratori di studio); inserire gli estremi identificativi della marca da  bollo e la data della medesima. A questo punto la procedura avvisa che all’indirizzo PEC indicato nella domanda viene inviata una comunicazione che riporta tutti i dati inseriti nella domanda (indirizzata nel mio caso alla Camera di Commercio di Cuneo); nella PEC ricevuta  è riportato il campo “invia la richiesta” e la richiesta dovrà essere inviata entro 72 ore, previa verifica dei dati.  Dopo aver inviato la richiesta si apre nuovamente la procedura del titolare effettivo che riporta il seguente messaggio “La richiesta è stata inoltrata – Riceverai l’esito via mail”.

  • GRUPPO IVA: nessuna riduzione dei termini di accertamento
    on 2 Maggio 2024

    <br>L’articolo 3 - Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti - del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. [...]”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972). Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti legati alla tracciabilità dei pagamenti, è necessario che il possesso di tali requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende usufruire del beneficio. Al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, occorre, inoltre, che le operazioni siano documentate mediante emissione di fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio o memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Nella suddetta Risposta all’Istanza di interpello, più precisamente, una società aderente al Gruppo IVA chiedeva di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’articolo 3 del DLgs. 127/2015, avendo utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2022 solo mezzi tracciabili relativamente ai pagamenti e agli incassi di importo superiore ad euro cinquecento e avendo documentato le operazioni mediante fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio. Dalla stessa Istanza a interpello, però, emerge che generalmente il beneficio in esame è escluso per tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il Gruppo IVA è individuato come un soggetto passivo unico, nonostante sia costituito da più soggetti passivi IVA, inteso quali società partecipanti allo stesso. In particolare, le stesse società partecipanti, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo e, peraltro, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA. La mancanza della qualifica di soggetti passivi d’imposta da parte delle società aderenti al Gruppo IVA, quindi, è una motivazione che giustifica la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’agevolazione.  Si precisa, a tal riguardo, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2018 ha affermato quanto segue: “a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES”. Infine, considerando che il Gruppo IVA non presenta la dichiarazione dei redditi (in cui riportare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza), è escluso a monte quanto previsto dall’articolo 3 del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, in quanto risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo.    Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata
    on 2 Maggio 2024

    <br>Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche. Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici. Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Un provvedimento, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello. Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti. Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali eccetera. Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso, l’utente può visionare e stampare il modello, mentre dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Sempre nell’area riservata, è possibile indicare i recapiti per le eventuali comunicazioni, consultare le ricevute, inserire i riferimenti bancari o postali per l’accredito dei rimborsi, verificare l’elenco dei delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata. Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.  L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche. Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni. Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello. Alla modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati, quest’anno si sommano altre novità specificamente dedicate al 730, come da input fornito dal Dlgs n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”). In particolare, si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe. Inoltre, da quest’anno chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno- Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati. I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al Concordato Preventivo. Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili. L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato. In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi Pf o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

  • Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2024
    on 16 Aprile 2024

    <br>Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2024. Il modello TR infatti deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se: si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment; si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari; si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007); si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011). Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR. Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

  • Conferimento di ditta individuale in società: sembra semplice
    on 15 Aprile 2024

    <br>Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una società non è così semplice dal punto di vista pratico, poiché si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare.   Con l’operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di società si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione:  si costituisce una società nella quale uno dei soci apporta la propria ditta individuale (cioè le attività della ditta individuale quali attrezzature, autoveicoli, crediti, saldo attivo di conti correnti bancari etc. e passività della ditta individuale quali debiti verso fornitori, finanziamenti etc.)  l’altro socio apporta del denaro. Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, è stato opportunamente “semplificato”.  Il mio cliente intende apportare in una costituenda società di persone -  una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro.  Il primo passo da fare è redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in società di persone è una “semplice”  situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per l’atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attività e le passività della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltà. Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dell’atto notarile nel Registro delle Imprese, cioè da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate con il quale si chiede l’attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della società comporta il fatto che l’attività non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nell’atto di conferimento non si può andare a scrivere che gli effetti dell’operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dell’atto): e qui nascono i problemi.  Il mio cliente - ditta individuale senza dipendenti - non era assicurato all’INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella società ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dell’atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della società?  In aggiunta: intendono assumere un dipendente.  Per ottenere l’indirizzo PEC della società mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società che non ho, ma l’indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese.  Per inoltrare la SCIA per l’attività di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società: stessa domanda di cui al punto precedente. .  Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda.  L’unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere è la seguente:  costituire tra il mio cliente e l’altro socio una s.a.s. senza alcun conferimento “immediato”, al di fuori di denaro contante; iscrivere la s.a.s. nel Registro Imprese come società inattiva, ottenendo così il numero di codice fiscale e partita i.v.a.; quando in possesso di tutti gli “ingredienti” necessari, stipulare un atto di aumento di capitale della s.a.s. con conferimento della ditta individuale.  Come dire  “dalla pratica alla grammatica” le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili.  annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA - Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra –ditta individuale conferente – può essere indicato nell’atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: “Ai fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor …... titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla società conferitaria il credito o debito relativo all'imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicché detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l'assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inclusi  quelli inerenti l'obbligo di presentazione delle  dichiarazioni. L’estromissione del credito iva dal conferimento è stato confermato dall’ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.

  • Il mantenimento dei requisiti 4.0
    on 4 Aprile 2024

    <br>Nella circolare 9/E 2021, l’Agenzia Entrate richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisitirichiesti”. In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l’Agenzia Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica”, che la macchina, l’impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio. Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” , è necessario e sufficiente che: scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). La prova del mantenimento dei requisiti potrà quindi avvenire documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o, nei casi opportuni, da un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno. Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d’imposta o per terminare l’ammortamento del bene, l’intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d’imposta.

  • Antiriciclaggio: i dati dell’UIF sul secondo semestre 2023
    on 2 Aprile 2024

    <br>La UIF ha pubblicato il quaderno dati statistici del II semestre 2023 nel quale sono riportati, appunto,  i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF, per il secondo semestre 2023, chiaramente in materia di antiriciclaggio (79 pagine). Nel  secondo semestre 2023 sono pervenute alla UIF 72.811  segnalazioni di operazioni sospette, con un decremento del 10,4%  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;  delle segnalazioni: 72.650 sono legate a fenomeni di riciclaggio      156  sono legate al finanziamento del terrorismo          5 sono legate al finanziamento di programmi di armi di distruzione di massa  Le segnalazioni sono pervenute per il 55% da Banche e Poste, per il 28 % da altri intermediari e operatori finanziari e per il 16% da soggetti non finanziari;  su 4.395 segnalazioni pervenute da professionisti 4.182 sono pervenute da parte di Notai e C.N.N.,  123 da commercialisti e consulenti del lavoro, 26 da studi associati interprofessionali e tra avvocati, 15 da avvocati, 38 da società di revisione e revisori legali, 11 da altri soggetti esercenti attività professionale. Si nota una variazione rilevante nell’origine del sospetto, in particolare quella effettuata con sistemi automatici (oltre il 32%), mentre per i professionisti si conferma la preponderanza dell’elemento  “comportamento sospetto”.  Rispetto al primo semestre in Basilicata si è passati da 392 a 601 segnalazioni, in Campania da 7.442 a 8.461, mentre nelle altre Regioni il dato è pressoché costante.  Le principali forme tecniche ad origine delle operazioni sospette sono rappresentate da bonifici nazionali,  da operazioni di money transfer, da carte di pagamento, moneta elettronica e da operazioni in contanti. Le forme tecniche segnalate da professionisti sono in prevalenza operazioni societarie, cui seguono le operazioni immobiliari.  Per i trasferimenti attraverso  Money Transfer i maggiori paesi destinatari sono: Pakistan,  Marocco, Romania, Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, seguono altri paesi con percentuali inferiori al 4%. Le comunicazioni oggettive relative ad operazioni in contanti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, hanno registrato un incremento da 126,4 Mld. di euro a 127,1 Mld. di euro; in percentuale le maggiori operazioni consistono in prelevamento di contante, versamenti tramite sportello automatico o cassa continua, versamento di contanti; dal Quaderno si può constatare come nel 2023  le operazioni in contanti sono quantificate in 251 Mld., mentre nel 2022 ammontavano a circa 243 mld. e nel 2021 a 225,5 Mld.  Per le operazioni in contanti la Regione con maggior numero di operazioni è la Lombardia, cui seguono Veneto e Lazio, mentre il Veneto rappresenta il valore maggiore medio delle operazioni in contanti.  Nel secondo semestre 2023 le richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e le risposte fornite dall’Unità di Informazione Finanziaria sono pari a 221 (contro le 190 del primo semestre).  Nel periodo considerato l'Unità di Informazione Finanziaria ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, mentre gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati sei,  coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco ed un operatore in oro.  Continuano ad aumentare gli scambi con le FIU estere: la UIF ha inoltrato oltre 300 richieste.  Rammenta inoltre il Quaderno che il GAFI nell’ottobre 2023 ha pubblicato un rapporto sui rischi a fini illeciti del crowdfunding, cioè della raccolta fondi realizzati prevalentemente da soggetti no profit (anzi, da soggetti che si spacciano per tali) il cui ricavato viene poi utilizzato ai fini di finanziamento del terrorismo; in tale rapporto vengono individuati indicatori di rischio e buone prassi da seguire in materia. Sempre il GAFI nel novembre 2023 in collaborazione anche con l’Interpol ha svolto un’analisi sull’evoluzione delle frodi informatiche e su come le vulnerabilità delle nuove tecnologie possano essere sfruttate a fini illeciti.  Rammenta inoltre che il 18 dicembre 2023 sono stati adottati Regolamenti UE che rientrano nel “dodicesimo pacchetto” di sanzioni finalizzato ad inasprire il regime di restrizioni nei confronti della Russia. 

  • Autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2024
    on 25 Marzo 2024

    <br>  Con nota 172030 RU del 20.03.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2024.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche pagina 3 della Nota).  La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2024. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° gennaio al 31 marzo ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito; il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

  • Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole
    on 22 Marzo 2024

    <br>Il provvedimento firmato l’8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio. L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa. La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi. Ma l’articolo 4-quinquies, comma 4, del Dl n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale. Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia Entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015, introdotto dall’articolo 14 del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell’8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione. Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

  • Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale
    on 5 Marzo 2024

    <br>Il 28 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL 215/2023). Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione quater. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la “maxi rata” scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi è possibile versare le prime 3 rate della Rottamazione entro 15 marzo 2024. Le altre novità del decreto prevedono: conferma del divieto di e-fattura dei medici; proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma; proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024; possibilità, per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni; estensione del termine per avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024; proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti; a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

  • Con il milleproroghe gli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari hanno ottenuto la proroga alle agevolazioni under 36?
    on 29 Febbraio 2024

    <br>L'art. 12-terdecies della legge "Milleproroghe" (1) ha dato risposta agli under 36 con un ISEE non superiore a euro 40.000 annui in merito alla proroga delle agevolazioni per l'acquisto della loro "prima casa" di abitazione (ossia immobili nella categoria A, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9). L'art. 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (2) prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a IVA -> l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti soggetti a IVA -> l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore L'agevolazione si applica sia agli atti traslativi dell'intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Il termine, scaduto al 31.12.2023, è stato prorogato dal citato art. 12-terdecies per i soggetti che, entro il 31.12.2023 (3) avevano sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.La proroga era necessaria per tutti i soggetti che hanno avviato l'acquisto di un immobile, contando sull'agevolazione, ma che non hanno completato l'iter con l'atto translativo della proprietà. Dubbi non esistono per tutti i soggetti che hanno stipulato preliminari di compravendita ma, per problemi vari, magari anche la necessità di completare l'iter per ottenere il mutuo, al 31.12.2023 non avevano stipulato il rogito d'acquisto.Ma altri soggetti, che hanno i medesimi requisiti, si trovano nella medesima situazione: pensiamo agli aggiudicatari di immobili dalle esecuzioni immobiliari, ossia ai soggetti che hanno partecipato alle gare per acquistare un immobile, se lo sono aggiudicato ma entro il 31.12.2023 non hanno completato l'iter, che termina con la pubblicazione del decreto di trasferimento.Questi soggetti hanno anche loro diritto alla proroga?Chiaramente non è indicata nella norma una attenzione particolare a questo caso, ma la logica e la Costituzione fanno propendere per una risposta positiva.In merito ai diritti dei soggetti under 36, l'acquisto da un privato o tramite asta giudiziaria sono equivalenti. E' utile ricordare, per analogia, la sentenza n. 6 della Corte Costituzionale depositata il 23 gennaio 2014, che ha riconosciuto la possibilità di usufruire del "prezzo-valore" anche agli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Per quanto sarebbe opportuno una chiara interpretazione "ufficiale", ci sbilanciamo ad ipotizzare che anche i soggetti under 36 che hanno avuto l'aggiudicazione di un bene all'asta, possano - a parità di condizioni - beneficiare delle agevolazioni in parola. Buon lavoro! Note:1. Legge 23 febbraio 2024, n. 18 in GU n.49 del 28-2-20242. Decreto indicato come "Sostegni bis" e denominato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 64 prevedeva "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile"3. Ossia entro il termine indicato al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73

  • Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile
    on 29 Febbraio 2024

    <br>E’ fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo. Il bonus quindi è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024. Il cosiddetto Bonus pubblicità è disciplinato dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017 e dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (articolo 25-bis Dl n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile. Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione. Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.

  • Le startup innovative a vocazione sociale
    on 22 Febbraio 2024

    <br>Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”). Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata. Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa: dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; specifica il/i settore/i; dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale; si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto. Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.

  • Ravvedimento operoso del quadro RW
    on 15 Febbraio 2024

    <br>L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW. Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE). L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti: dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990); dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990). È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2023). Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso. Pertanto, le riduzioni sono le seguenti: Tipologia di Stato estero Entro 90 giorni Entro 1 anno (1/8) Entro 2 anni (1/7) Oltre 2 anni (1/6) Dopo PVC (1/5) A regime fiscale privilegiato 28,67 euro 0,375% 0,428% 0,5% 0,6% NON a regime fiscale privilegiato 28,67 euro 0,75% 0,857% 1% 1,2% L’Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre. Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi. Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale. Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%). Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra. Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

  • PRIVACY: documento di indirizzo del Garante per le email dei dipendenti
    on 8 Febbraio 2024

    <br>(dalla newsletter del Garante del 6 febbraio 2024)  I datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti adottato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione. Con il documento odierno il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

  • L’applicazione della marca da bollo in fattura
    on 31 Gennaio 2024

    <br>L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro. Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98). Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24. I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Quest’anno, però, è bisestile, pertanto, il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29. Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura: Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47 Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Split payment   Art. 17-ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00 Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

  • Antiriciclaggio: UIF – segnalazione di operazioni sospette II semestre 2023
    on 30 Gennaio 2024

    <br>L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2023.  Nel comunicato stampa sottolinea la UIF che in detto periodo si è rilevata una contrazione della segnalazione delle operazioni sospette (SOS) del 10, 4%  rispetto al corrispondente semestre del 2022, contrazione relativa al comparto bancario e finanziario; nel semestre la UIF ha trasmesso agli Organi Investigativi 73.359 segnalazioni ed adottato provvedimenti di sospensione per un valore di 5,5 milioni di euro; nel periodo considerato la UIF ha ricevuto 221 richieste di collaborazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e degli Organi Investigativi ed ha fornito 361 risposte; in tale periodo sono iniziate sei ispezioni, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco ed un operatore in oro mentre sono state avviate due verifiche cartolari presso due intermediari operanti nel settore della mediazione immobiliare.  Si rammenta che:  ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 231/2007 la SOS è obbligatoria, senza alcuna soglia di importo, quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi provengano da attività criminosa  - si tiene conto  delle caratteristiche, entità, frazionamento, natura, collegamento delle operazioni , tenendo anche conto della capacità economica e dell’attività  svolta dal soggetto” (sottolinea la UIF, ad esempio, il  ricorso frequente e ingiustificato  di operazioni in contanti anche non eccedenti la soglia) la segnalazione di operazioni sospette si effettua tramite la piattaforma ARSOS ; dovendo inoltrare la SOS senza ritardo e prima di compiere l’operazione, è consigliabile che il commercialista quantomeno abbia provveduto a registrarsi su tale piattaforma;  analogamente a quanto sopra indicato per la segnalazione delle operazioni di operazioni sospette, relativamente alle operazioni in contanti è consigliabile che il commercialista  quantomeno abbia provveduto a registrarsi sul portale del SIAR (segnalazione Infrazioni Anti Riciclaggio) raggiungibile attraverso il seguente LINK  dal 1° gennaio 2024 si rendono applicabili anche ai professionisti i nuovi indicatori UIF come pubblicato sul sito di Ateneoweb il 15 maggio 2023 e con la tavola di raccordo pubblicato sempre su questo sito il 30 maggio 2023. Alcuni dei dati riportati nel quaderno statistico del II semestre 2023:  nelle tipologie di segnalanti i professionisti risultano aver presentato 4.395 SOS di cui 4.182 da parte di Notai, cioè il 5,70% del totale delle SOS (123 segnalazioni da parte di Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro, pari allo 0,2% del totale delle SOS);  ripartizione per regioni: le regioni cui si riferiscono  la maggior parte delle SOS corrispondono alla Lombardia (13.083 di cui circa la metà relative alla provincia di Milano), seguita dalla Campania (8.461), dal Lazio (7.582) e dal Veneto (5.260).  Relativamente alle segnalazioni effettuate da Money Transfer (in calo di circa il 20% rispetto al primo semestre) i maggiori paesi di destinazione corrispondono al Pakistan, Marocco, Romania, Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, Georgia, Filippine, Turchia, India.  Precisa inoltre la UIF che: -Il DL 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, ha stabilito che gli organismi di autoregolamentazione (ad esempio il CNDCEC) possono istituire banche dati informatiche delle quali possono avvalersi i professionisti ai fini della valutazione delle operazioni sospette.  - La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha circoscritto gli obblighi di adeguata verifica nel servizio di prelievo di contante alle operazioni occasionali di importo complessivo superiore a 250 euro al giorno.  -Con decreto del 29 settembre 2023 il MIMIT ha reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; l’efficacia del predetto decreto è stata sospesa dal TAR del Lazio con ordinanza del 7 dicembre 2023. Il 20 novembre 2023 il Ministero dell’Economia e delle finanze con la Banca d’Italia e la UIF hanno pubblicato frequently asked questions in materia di titolarità effettiva. - Il 21 dicembre 2023 la UIF, la DNA, la GDF e la DIA hanno stipulato un nuovo protocollo d’intesa relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette, innovando e rafforzando, anche sotto il profilo della sicurezza, le modalità di cooperazione reciproca. - Il 13 dicembre 2023 Consiglio e Parlamento hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul testo finale del regolamento istitutivo della nuova Autorità Antiriciclaggio europea (AMLA); proseguono i triloghi sul Regolamento in materia di obblighi AML e sulla sesta Direttiva AML.

  • La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni
    on 30 Gennaio 2024

    <br>La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati. La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina: i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali. Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 23/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente: “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

  • La Legge di bilancio 2024: sintesi delle principali novità fiscali
    on 18 Gennaio 2024

    <br>Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 – Suppl. Ordinario – è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Si anticipano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della Legge di Bilancio. Persone fisiche Fondo di garanzia prima casa: è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti. Tassazione fringe benefits: per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa; per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. I limiti di cui sopra sono elevati a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori. Cessione immobili superbonus: a decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110% di Superbonus se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’Irpef o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare: se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura; se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione. Imprese Plastic tax e Sugar tax: è posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic e sugar tax. PEX: la disciplina della cosiddetta partecipation exemption è estesa anche ai soggetti non residenti, in presenza di determinate condizioni e in particolare se risiedono in Stati membri UE o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%. Adeguamento delle rimanenze di magazzino: le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA. Riversamento credito R&S: posticipato al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Rifinanziamento Legge Sabatini: viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. Disposizioni generali Locazioni brevi: si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In particolare è previsto: un incremento dal 21% al 26%dell’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta; che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione; la modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Ritenuta sui bonifici: dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Riduzione canone RAI: è ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024. IVA prodotti infanzia: viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per: prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Tax free shopping: è ridotta da 154,95 euro a 70 euro il valore?“soglia” per accedere al regime del c.d. “tax free shopping”. Si ricorda che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA sempre che: i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto della dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione; i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE. IVIE e IVAFE: è previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.   Questo elenco è solo una prima sintesi non esaustiva delle principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

  • Fatturazione immediata e differita: le regole
    on 15 Gennaio 2024

    <br>Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni. La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde: alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili, alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili, al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi. Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

  • Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2024
    on 11 Gennaio 2024

    <br>Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72. Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023). Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998). Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72. Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp . Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”. Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond. Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento. Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate. Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento. Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre banche dati. In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intentoe l’Agenzia trasmette all’esportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. Nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare: nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate dall’esportatore abituale. nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO” nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.