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  • AMMINISTRATORI DI S.R.L. SENZA DIPENDENTI E ISCRIZIONE ALL?"INAIL
    on 2 Aprile 2026

    La figura dell?"amministratore di S.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, l?"iscrizione non è un automatismo legato alla carica, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.   L?"amministratore deve essere assicurato solo se svolge un?"attività che rientra tra quelle “protette”. Questo accade quando l?"amministratore non si limita ad atti puramente gestionali (firmare documenti, partecipare a decisioni strategiche), ma esegue prestazioni d?"opera manuale o tecnico-operativa. L?"obbligo scatta in particolare quando l?"amministratore: utilizza macchinari o attrezzature in modo non occasionale; guida veicoli per conto della società (rischio strada); usa il computer (macchina elettrica) in maniera continuativa o sistematica.   L?"uso del computer è il punto di maggiore attrito durante le verifiche ispettive. La giurisprudenza e la prassi INAIL chiariscono che: l?"uso sporadico del PC per consultare l?"estratto conto bancario o rispondere a email istituzionali è considerato “meramente occasionale” e non genera obbligo assicurativo; se l?"amministratore gestisce personalmente la contabilità, redige progetti tecnici con software specifici o trascorre diverse ore al giorno davanti al terminale, il rischio infortunistico si configura invece pienamente, rendendo necessaria l?"apertura della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale).   Un distinguo fondamentale riguarda poi la natura della società: per la S.r.l. Artigiana vige un regime di maggior rigore. Il socio-amministratore che partecipa attivamente al lavoro è sempre soggetto all?"obbligo INAIL, in quanto la sua opera è elemento essenziale della natura artigiana dell?"impresa; per le S.r.l. di servizi o immobiliari, se l?"amministratore delega l?"operatività a terzi e svolge solo compiti intellettuali di alta amministrazione, l?"esenzione è la regola.   Per gli amministratori che rientrano nell?"obbligo, il premio si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono aggiornate annualmente dall?"INAIL.   Nota bene: la voce di rischio più comune per le attività d?"ufficio è la 0722, ma è fondamentale che la descrizione dell?"attività nella denuncia d?"esercizio corrisponda esattamente alle mansioni svolte per evitare contestazioni in caso di infortunio.   Concludendo dunque, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, analizzando il “diario quotidiano” dell?"amministratore. In un contesto di controlli sempre più digitalizzati, è opportuno che la scelta di non assicurare l?"amministratore sia supportata da una documentazione interna che ne attesti l?"attività puramente intellettuale.

  • COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: ORA ANCHE SULLA PIATTAFORMA SIISL
    on 2 Aprile 2026

    Con Comunicato Stampa del 30 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, a partire dal 1° aprile 2026, le aziende e gli intermediari abilitati potranno accedere al portale SIISL per la trasmissione telematica, in via sperimentale, delle Comunicazioni Obbligatorie riguardanti l?"instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. La piattaforma consentirà anche la pubblicazione delle disponibilità per le posizioni lavorative. La novità si inserisce nel contesto degli adempimenti previsti dall?"articolo 14 del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”), e arriva in attesa della conclusione dell?"iter di recepimento della Direttiva sulla Trasparenza Salariale. Fino all?"adozione del decreto ministeriale che definirà le modalità attuative dei vari adempimenti, il Ministero del Lavoro precisa che l?"inserimento preventivo o contestuale delle vacancy non rappresenta una condizione essenziale per l?"accesso ai benefici contributivi, per i quali restano valide le procedure attualmente in vigore. I datori di lavoro e i loro delegati potranno quindi continuare a effettuare le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province Autonome. Per le specifiche modalità operative e la gestione tecnica dei flussi, il Ministero rimanda alle istruzioni ufficiali fornite dall?"Inps. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • CONVIVENZA E LAVORO FAMILIARE: QUANDO IL RAPPORTO PUò CONFIGURARSI COME SUBORDINATO SECONDO LA CASSAZIONE
    on 1 Aprile 2026

    La presenza di convivenza non elimina automaticamente la possibilità di lavoro subordinato, richiedendo però una valutazione accurata basata su elementi concreti e documentati in grado di superare la presunzione di gratuità. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l?"Ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026 ha richiamato un principio già consolidato (Cass. n. 12433/2015) in materia di lavoro tra conviventi. Secondo la Corte, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Tuttavia, tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Fonte: https://www.cortedicassazione.it

  • LETTERE DI COMPLIANCE ISAC: CHIARIMENTI PER AZIENDE DEL COMMERCIO E STRUTTURE RICETTIVE
    on 1 Aprile 2026

    Nei giorni scorsi l'Inps ha cominciato ad inviare le prime lettere relative agli ISAC, gli Indici sintetici di affidabilità contributiva, rivolte alle aziende del commercio all?"ingrosso alimentare e per le strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere. Nel documento "Lettere di compliance sugli ISAC: cosa fare" la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la Circolare Inps 26/2026, emanata a seguito della pubblicazione del decreto MLPS-MEF, che ha approvato gli ISAC per i primi due settori interessati. Tra i chiarimenti forniti la Fondazione Studi sottolinea che non è obbligatorio rispondere a queste comunicazioni, anche in caso di scostamenti segnalati, e non sono previste sanzioni per la mancata risposta.Le lettere hanno infatti la funzione di strumento di compliance, permettendo alle aziende di verificare la correttezza dei dati, ma non possiedono la natura giuridica di un atto di accertamento, né determinano, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro. Fonte: https://www.consulentidellavoro.it

  • BONUS GIOVANI: CONFERMATO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI FINO AL 30 APRILE
    on 1 Aprile 2026

    Fino al 30 aprile le imprese che vogliono assumere o stabilizzare giovani under 35, mai entrati prima nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato, possono richiedere il Bonus giovani, l'incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.  Con la conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (legge 27 febbraio 2026, n. 26),  lo Stato ha infatti confermato e aggiornato il bonus.I datori di lavoro possono ottenere uno sgravio contributivo del 100% se l'assunzione genera un incremento occupazionale netto. Se invece l'azienda assume, ma non aumenta il numero complessivo dei dipendenti, lo sconto contributivo scende al 70%. L'incentivo non è uguale ovunque sul territorio nazionale. Il massimale dell?"esonero è pari a: 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale; 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L'Inps ricorda che anche la finestra per il Bonus Zona Economica Speciale (ZES) è stata estesa alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026. L'agevolazione segue le stesse modalità del Bonus giovani, puntando a favorire l?"inserimento lavorativo stabile nelle regioni del Sud Italia.Il Bonus donne (art. 23, d.l. 60/2024), invece, è un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Riguarda le assunzioni di lavoratrici, anche delle regioni Marche e Umbria, che avverranno entro il 31 dicembre 2026, che dovranno generare un aumento netto dell'occupazione in azienda e coinvolgere: donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti); donne senza impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Unica Mezzogiorno; professioniste operanti in settori con forte disparità di genere. I datori di lavoro possono richiedere i bonus sopra elencati all'Inps, tramite istanza telematica presentata sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Fonte: https://www.inps.it

  • CALL CENTER 2026-2028: RIVALUTAZIONE DEL COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO
    on 31 Marzo 2026

    Con Decreto Direttoriale n. 16 del 25 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la rivalutazione del costo del lavoro medio al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center a valere dai mesi di Aprile, Luglio e Dicembre 2026, Dicembre 2027, Luglio e Dicembre 2028. Il costo del lavoro è determinato a livello nazionale nelle tabelle allegate al decreto. Il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione: ad eventuali benefici di cui l?"impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti; ad oneri derivanti dall?"applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.); ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all?"attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INPS: OPERATIVO IL PORTALE DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITà
    on 31 Marzo 2026

    Con Messaggio n. 991 del 20 marzo l'Inps ricorda che è disponibile ed operativo, sul proprio sito internet, il Portale della Famiglia e della Genitorialità, un “ecosistema digitale” progettato dall?"Istituto che offre, in un unico spazio digitale accessibile anche da app, l'accesso a diverse prestazioni Inps per la famiglia e i genitori, oltre a servizi di altre pubbliche amministrazioni, in una logica di interoperabilità. Offre anche approfondimenti e servizi essenziali su gravidanza, nascita, adozione e affidamento, e sui percorsi per la bambina/o in crescita e sulla disabilità.Si tratta del primo progetto attuativo del modello di “Welfare per eventi della vita”, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della famiglia, in coerenza con la strategia di innovazione dell?"Istituto e con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027. Al portale si accede dal sito istituzionale Inps attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS). Queste le principali caratteristiche della piattaforma: una pagina dedicata ai servizi dell?"INPS per la famiglia (ad esempio, l?"assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus asilo nido, il bonus nuovi nati, il nuovo bonus mamme, i congedi, ecc.); i servizi offerti da altri Enti collegati alla natalità e suddivisi per aree tematiche (ad esempio, le registrazioni anagrafiche, i servizi sanitari, l?"orientamento e il supporto sociale alle famiglie, i percorsi educativi, ecc.); le sezioni dedicate a ciascun momento chiave della genitorialità: la gravidanza, la nascita, la crescita della/del bambina/o, l?"adozione e l?"affidamento e la disabilità; la mappatura dei Centri per le Famiglie sull?"intero territorio nazionale; la geolocalizzazione dei “Servizi vicino a me”: i centri per le famiglie, i centri vaccinali, i consultori, le farmacie autorizzate alle vaccinazioni, gli ospedali pubblici e privati in convenzione e le strutture sanitarie locali. Fonte: https://www.inps.it

  • BONUS GIOVANI: CONFERMATO LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI FINO AL 30 APRILE
    on 30 Marzo 2026

    Fino al 30 aprile le imprese che vogliono assumere o stabilizzare giovani under 35, mai entrati prima nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato, possono richiedere il Bonus giovani, l'incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.  Con la conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (legge 27 febbraio 2026, n. 26), lo Stato ha infatti confermato e aggiornato il bonus.I datori di lavoro possono ottenere uno sgravio contributivo del 100% se l'assunzione genera un incremento occupazionale netto. Se invece l'azienda assume, ma non aumenta il numero complessivo dei dipendenti, lo sconto contributivo scende al 70%. L'incentivo non è uguale ovunque sul territorio nazionale. Il massimale dell?"esonero è pari a: 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale; 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L'Inps ricorda che anche la finestra per il Bonus Zona Economica Speciale (ZES) è stata estesa alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026. L'agevolazione segue le stesse modalità del Bonus giovani, puntando a favorire l?"inserimento lavorativo stabile nelle regioni del Sud Italia.Il Bonus donne (art. 23, d.l. 60/2024), invece, è un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Riguarda le assunzioni di lavoratrici, anche delle regioni Marche e Umbria, che avverranno entro il 31 dicembre 2026, e che dovranno generare un aumento netto dell'occupazione in azienda e coinvolgere: donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti); donne senza impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Unica Mezzogiorno; professioniste operanti in settori con forte disparità di genere. I datori di lavoro possono richiedere i bonus sopra elencati all'Inps, tramite istanza telematica presentata sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Fonte: https://www.inps.it

  • STOP A TRE CAUSALI CONTRIBUTO PER ENTI BILATERALI: LA RISOLUZIONE DELL?"AGENZIA ENTRATE
    on 30 Marzo 2026

    Con Risoluzione n. 11 del 24 marzo l'Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta dell'Inps (Nota n. 18831/2026), ha disposto la soppressione di tre causali contributo relative ad altrettanti Enti Bilaterali.La misura interessa i contributi destinati all?"Ente bilaterale per l?"Artigianato, all?"Ente bilaterale contrattuale nazionale per l?"Agricoltura e l?"agroalimentare e all?"Ente nazionale bilaterale Lavoro, Impresa e Pesca. Di seguito le causali soppresse: “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l?"Artigianato”; “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l?"Agricoltura e l?"agroalimentare”; “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO, AGGIORNATO IL CODICE AIUTO RNA – CAR
    on 30 Marzo 2026

    Con Circolare n. 9 del 23 marzo l'Inail, dopo aver riepilogato la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito per le verifiche sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti de minimis, e annuncia l?"istituzione del nuovo Codice Aiuto RNA – CAR, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sostituisce il precedente codice per il regime di aiuti a favore del Registro internazionale. La modifica si è resa necessaria a seguito delle novità normative che estendono l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, originariamente previsto per le navi iscritte al Registro internazionale, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell?"Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di tali Stati. Fonte: https://www.inail.it

  • ACCERTAMENTO SANITARIO INVALIDITà CIVILE: RIAPERTA LA PROCEDURA FINO AL 31 MARZO
    on 27 Marzo 2026

    Con notizia pubblicata sul portale istituzionale l'Inps ricorda che, fino al prossimo 31 marzo, è possibile inviare le domande per l?"accertamento sanitario dell?"invalidità civile riferite ai certificati medici introduttivi redatti secondo le precedenti modalità. I residenti in una delle 40 province che fanno parte della terza fase sperimentale della Riforma della disabilità, possono presentare la domanda amministrativa se: il certificato medico introduttivo, redatto secondo le vecchie modalità, è stato trasmesso all'INPS entro il 28 febbraio 2026; non è stato già inviato il nuovo certificato medico introduttivo valido quale domanda di avvio dell?"iter di valutazione di base. Per assistenza è disponibile l'indirizzo email: SperimentazioneDisabilita@inps.it. Fonte: https://www.inps.it

  • REDDITO DI CITTADINANZA: LEGITTIMA LA PENA DA 2 A 6 ANNI PER INDEBITA PERCEZIONE
    on 27 Marzo 2026

    La Corte costituzionale conferma la proporzionalità della sanzione penale per chi ottiene il beneficio con dichiarazioni false o omissioni, escludendo il confronto con la truffa aggravata. Con Sentenza n. 35, depositata il 20 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell?"articolo 7, comma 1, del Dl numero 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce "con la reclusione da due a sei anni", chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (Rdc), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il giudice rimettente, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenendo la pena prevista (reclusione da 2 a 6 anni) eccessivamente severa e sproporzionata, sia in sé sia se confrontata con altre fattispecie penali simili, come l?"indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alcuni reati di truffa.  La Corte costituzionale ha escluso l?"intrinseca sproporzione della pena, evidenziando che la norma riguarda una fattispecie specifica e del fatto che il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato manifestamente irragionevole. Con riferimento al confronto con i reati di truffa aggravata, la Corte ha ritenuto che tali fattispecie non siano idonee come termine di paragone, escludendo quindi la possibilità di valutare la proporzionalità della pena sulla base di tali reati.Infine, pur riconoscendo una certa affinità con il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la Corte ha ritenuto giustificata la differenza di trattamento sanzionatorio, sottolineando che il reddito di cittadinanza, per la sua ampia diffusione e facilità di accesso, richiede una risposta punitiva più incisiva, con funzione deterrente. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it

  • FIRMATO IL REGOLAMENTO DEL FONDO FAQS, INDENNITà FINO A 80 EURO AL GIORNO PER GLI IMPRENDITORI
    on 26 Marzo 2026

    Sottoscritto l?"Accordo sul Regolamento del Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS), previsto dall?"ultimo rinnovo del CCNL Artigianato e PMI dell?"edilizia. L?"intesa, firmata da CNA Costruzioni insieme alle principali organizzazioni datoriali e sindacali, introduce nuove tutele a favore degli imprenditori del settore. Il Regolamento prevede una diaria giornaliera di 80 euro per un massimo di 45 giorni annui, destinata agli imprenditori artigiani e delle PMI edili temporaneamente impossibilitati a lavorare per malattia, infortunio o gravi patologie (malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti).L'obiettivo è garantire un sostegno economico solidaristico nei momenti di fragilità, contribuendo alla continuità aziendale e alla tutela della figura imprenditoriale.Il Fondo sarà  gestito territorialmente dalle Casse Edili/Edilcasse.  Il Regolamento prevede inoltre un meccanismo di premialità connesso alla rimodulazione dell?"orario di lavoro, con l?"obiettivo di valorizzare le imprese più virtuose tramite il riconoscimento di prestazioni collegate al lavoro straordinario. Fonte: https://www.cna.it

  • ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI
    on 26 Marzo 2026

    Scade il prossimo 31 marzo il termine per l'invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per l?"adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti (lettere da a) a d) dell?"art. 1, D.lgs. n. 67/2011), con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nel corso del 2025. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, compilando ed inviando il modello “LAV_US” disponibile sul sito dei Servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Entrambe le comunicazioni attestano lo svolgimento di attività di lavoro usurante e notturno e sono necessarie ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti previsti dal D.Lgs. 67/2011. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INDENNITà DI MALATTIA DIPENDENTI: IN VIGORE LE NUOVE MODALITà DI COMUNICAZIONE UNIEMENS
    on 25 Marzo 2026

    Con il Messaggio n. 964 del 19 marzo l?"Inps ha confermato l?"avvio delle nuove modalità di trasmissione mensile dei dati relativi alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti da parte delle aziende private. A partire dal periodo di competenza di marzo 2026, i datori di lavoro sono infatti tenuti a comunicare tali informazioni attraverso il flusso UNIEMENS, lo strumento utilizzato per la dichiarazione dei contributi e delle retribuzioni.Nel corso della fase transitoria, l?"Istituto precisa che, anche in presenza di certificato medico telematico, sarà possibile indicare, in alternativa al PUC, la data di inizio della malattia oppure, in via eccezionale, il valore “N”.L?"Inps renderà noto con un successivo messaggio il termine del periodo transitorio, a partire dal quale non sarà più consentito l?"utilizzo del valore “N”. Fonte: https://www.inps.it

  • ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE O RENDITA: ONLINE LE ATTESTAZIONI FISCALI DEI VERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2025
    on 25 Marzo 2026

    Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti.Lo ha reso noto l'Inps nel Messaggio n. 965 del 19 marzo. Qualora si riscontrassero discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza. Gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) possono utilizzare l'indirizzo email InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it. Fonte: https://www.inps.it

  • NEOASSUNTI 2025: I RIMBORSI PER AFFITTO E MANUTENZIONE SONO ESENTI, MA NON CUMULABILI CON ALTRE DETRAZIONI
    on 24 Marzo 2026

    La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale sui redditi a favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La misura punta a sostenere i neoassunti che si trasferiscono per motivi di lavoro, riducendo il costo della locazione e incentivando la mobilità tra comuni diversi. L?"agevolazione si applica per i primi due anni dall?"assunzione e fino a un massimo di 5.000 euro all?"anno, alle somme che i datori di lavoro erogano direttamente o rimborsano ai lavoratori per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati in affitto.Inoltre, spetta unicamente ai lavoratori che rispettano i seguenti requisiti: reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell?"anno precedente alla data di assunzione; trasferimento della residenza nel comune della sede di lavoro, a patto che il comune sia almeno a 100 chilometri dal precedente luogo di residenza. In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia delle Entrate ricorda che in relazione alle spese rimborsate o erogate dai datori di lavoro, il contribuente non potrà usufruire di altre agevolazioni previste per le medesime spese, come la detrazione per i canoni di locazione o le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio o riqualificazione energetica degli edifici.

  • NUOVO ISEE 2026: SOGLIE PIù ALTE PER ABITAZIONE DI PROPRIETà E MAGGIORAZIONI PER I FIGLI
    on 24 Marzo 2026

    Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell?"ISEE, che risulta più favorevole per le famiglie con figli o con abitazione di proprietà, ai fini dell?"accesso alle principali misure di inclusione sociale. Il nuovo modello, denominato "ISEE specifiche prestazioni familiari e per l?"inclusione", si applica alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazioneBonus nuovi nati. Innalzamento della soglia di esclusione dell'abitazione di proprietàUna delle principali novità riguarda l?"aumento della soglia di esclusione dell'abitazione di proprietà (adibita a residenza) nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, che sale a 91.500 euro. La soglia sale ulteriormente a 120mila euro per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane.  Incrementi per i figli e maggiorazioni della scala di equivalenza nel nuovo ISEEPer ogni figlio convivente successivo al primo è previsto un incremento di 2.500 euro. Sono inoltre state rafforzate le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare. In particolare è stata introdotta una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli, che si aggiunge agli incrementi già previsti per le altre maggiorazioni. Con Messaggio n. 799 del 6 marzo l'Inps comunicato la disponibilità dei nuovi modelli per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l?"aggiornamento automatico delle attestazioni ISEE relative alle dichiarazioni presentate nel 2026, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2026, adottato di concerto con il Ministero dell?"Economia e delle Finanze. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • TRATTAMENTO MOBILITà IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA: NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE
    on 23 Marzo 2026

    A seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2026 e del rifinanziamento della misura per il 2026 da parte del Decreto Milleproroghe, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove istruzioni operative per la gestione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.Le nuove indicazioni integrano quelle già fornite nella Circolare n. 16 dell'8 ottobre 2025. Le risorse, pari a 100 milioni di euro, sono riferite sia al trattamento di mobilità in deroga sia al trattamento di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle aziende operanti in Area di crisi industriale complessa. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • REGIME IMPATRIATI DOCENTI E RICERCATORI: QUANDO SPETTA LA 'PROROGA LUNGA' SECONDO L?"AGENZIA DELLE ENTRATE
    on 23 Marzo 2026

    Il requisito del numero di figli minorenni va verificato al momento dell?"esercizio dell?"opzione per la proroga e non sull?"intero periodo d?"imposta. Con Risposta n. 80 del 18 marzo l?"Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all?"estensione temporale degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, con particolare riferimento al requisito della presenza di figli minorenni. L?"istanza è stata presentata da un docente universitario che, dopo un periodo di lavoro all?"estero, è rientrato in Italia nel 2019 ed ha fruito dell'incentivo previsto dall?"articolo 44 del D.L. n. 78/2010.Il contribuente aveva già fruito dell?"agevolazione per il periodo 2019-2022 e, nell?"aprile 2023, aveva esercitato l?"opzione per la proroga del beneficio introdotta dal Decreto Crescita (Dl n. 34/2019), risultando genitore di un figlio minorenne. Nello stesso anno, nel mese di agosto, è nata la seconda figlia.Dunque, il quesito riguardava la possibilità di accedere direttamente alla proroga più lunga, pari a sette anni aggiuntivi, considerando che nel corso del 2023 il contribuente è diventato genitore di due figli minorenni. La posizione dell?"Agenzia delle EntrateL?"Amministrazione finanziaria chiarisce che il requisito relativo al numero di figli minorenni deve essere verificato al momento dell?"esercizio dell?"opzione per la proroga, e non con riferimento all?"intero periodo d?"imposta. Nel caso specifico il contribuente, che al momento del versamento nel mese di aprile 2023 aveva un solo figlio minorenne, potrà fruire dell'estensione del periodo agevolabile fino a otto periodi d'imposta, a nulla rilevando la circostanza che nel periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (2023) avesse anche un altro figlio, atteso che tale evento si è verificato dopo l'esercizio medesimo. La nascita della seconda figlia, avvenuta successivamente al versamento eseguito nel mese di aprile del 2023, non consente quindi di beneficiare automaticamente della proroga più lunga. Tuttavia, il contribuente potrà ottenere un?"ulteriore estensione del beneficio, fino a undici anni complessivi, esercitando una nuova opzione entro il termine previsto (30 giugno 2027) e versando l?"importo richiesto.  Resta fermo che qualora, entro la predetta data, avesse un terzo figlio, sarà possibile estendere ulteriormente il regime agevolato fino a tredici periodi d?"imposta complessivi, beneficiando anche di una riduzione dell?"importo dovuto per l?"opzione. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • INAIL: DISPONIBILE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026
    on 20 Marzo 2026

    L'INAIL comunica che è disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti nel corso dell?"anno 2025.Per poter consultare telematicamente la Certificazione Unica è necessario essere inpossesso di credenziali dispositive del tipo SPID, CNS o CIE L'Istituto ha reso disponibili i manuali utente per i lavoratori e per gli ex dipendenti Inail, con le istruzioni per la consultazione della CU. Fonte: https://www.inail.it

  • CORTE UE: NON SI PUò LICENZIARE UN DIPENDENTE PER ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
    on 20 Marzo 2026

    La Corte di Giustizia dell?"Unione Europea, nella sentenza C-258/24, ha stabilito che un?"associazione cattolica non può licenziare un dipendente solo perché ha abbandonato la Chiesa cattolica, salvo che tale requisito sia essenziale, legittimo e giustificato in relazione alle attività svolte.La decisione evidenzia il delicato equilibrio tra il diritto all?"autonomia delle organizzazioni religiose e la tutela dei lavoratori contro la discriminazione religiosa.  Il diritto dell'Unione riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell'ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell'etica stessa della chiesa o dell'organizzazione interessata, spetta a tali giudici, e non alla chiesa o all'organizzazione interessata, valutare se un requisito professionale specifico sia realmente necessario per rispettare l?"etica dell?"associazione, senza che venga messa in discussione la legittimità della religione stessa. Fonte: https://curia.europa.eu

  • REQUISITI PENSIONISTICI 2027-2028: LA CIRCOLARE INPS TRA ADEGUAMENTI ED ESENZIONI
    on 19 Marzo 2026

    Con Circolare n. 28 del 16 marzo l'Inps fornisce indicazioni operative sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell?"articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 e dal Decreto direttoriale MEF/MLPS del 19 dicembre 2025, l?"incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto, pari a tre mesi, si applica nella misura di un mese per il 2027 e in misura intera di tre mesi per il 2028. La legge di Bilancio 2026 individua inoltre le fattispecie escluse dall?"adeguamento, come coloro che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, il personale notturno e alcune professionalità del comparto difesa e sicurezza. La Circolare chiarisce come applicare l?"incremento ai principali trattamenti pensionistici: pensione di vecchiaia, pensione anticipata e pensione anticipata per i lavoratori precoci, fornendo anche una tabella riepilogativa dei requisiti aggiornati. Fonte: https://www.inps.it

  • CONGEDO DI PATERNITà 2024: STABILE L?"UTILIZZO, ANCHE SE PERSISTONO DIFFERENZE TERRITORIALI
    on 19 Marzo 2026

    Nel 2024 oltre il 64% dei padri lavoratori dipendenti ha usufruito del congedo di paternità, confermando una crescita ormai stabilizzata.I dati arrivano dal rapporto di Save the Children, che ha elaborato le informazioni fornite dall?"Inps. La fruizione resta più diffusa al Nord (59% dei fruitori), mentre Centro e Sud registrano rispettivamente il 19% e il 22%. I padri che ricorrono al congedo hanno prevalentemente tra i 35 e i 44 anni, con impiego stabile e full time.  Anche il tipo di contratto e la qualifica professionale influenzano i giorni medi di congedo: i lavoratori full time e a tempo indeterminato sono quelli ne usufruiscono di più, così come impiegati e dirigenti rispetto ai lavoratori manuali. In particolare, i lavoratori full time utilizzano mediamente quasi due giorni in più rispetto ai part time, i dipendenti a tempo indeterminato fruiscono di mezza giornata in più rispetto ai tempi determinati, mentre impiegati e dirigenti ricorrono al congedo più dei lavoratori manuali. Nel 2024 i padri che hanno preso il congedo sono 181.777, con maggiori numeri in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna al Nord, Lazio e Toscana al Centro, Campania, Puglia e Sicilia nel Sud.  Nonostante i progressi, i dati evidenziano ancora forti disomogeneità territoriali, sottolineando la necessità di politiche che rendano più equo l?"accesso a questo importante strumento di conciliazione famiglia-lavoro. Fonte: https://www.inps.it

  • RIFORMA DISABILITà: DAL 1° MARZO 2026 TERZA FASE DEL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO IN 40 PROVINCE
    on 18 Marzo 2026

    Lo scorso 1° marzo 2026 si è avviata la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, introdotta dall?"art. 7 del Dl 19/2026, che punta a garantire tempi più brevi, maggiore certezza e tracciabilità del processo di accertamento, facilitando l?"accesso alle prestazioni per le persone con disabilità e uniformando le procedure su tutto il territorio nazionale. Il nuovo sistema di accertamento si estende ora alle seguenti 40 province: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia, nonché alla Provincia Autonoma di Bolzano. Le novità del processo di accertamentoLa riforma mira a rendere le procedure di accertamento più snelle, rapide e digitalizzate, con l?"obiettivo di semplificare l?"intero iter per cittadini e operatori. Certificato medico introduttivo: sarà l'unico strumento necessario per avviare l?"iter per l?"accertamento della disabilità. La sua trasmissione telematica all'INPS esclude la necessità di ulteriori domande o adempimenti;Gestione unificata: l?"INPS diventa l?"unico titolare del processo di accertamento;Procedura informatica automatizzata: dal 1° marzo 2026, il sistema automatizzato indirizzerà il certificato nel nuovo flusso senza interventi manuali di medici od operatori. I messaggi Inps di febbraio 2026 hanno introdotto alcune importanti novità operative in vista del pieno regime della riforma (1° gennaio 2027). Le elenchiamo di seguito. Nuovi criteri clinici: vengono definiti i parametri per l'accertamento legati a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla (messaggio 23 febbraio 2026, n. 635);Evoluzione delle commissioni: le commissioni medico-legali vengono aggiornate nella composizione e ridenominate Unità di Valutazione di Base (UVB) (messaggio 23 febbraio 2026, n. 635);Profilazione medici: nuove istruzioni per i medici abilitati al rilascio del certificato introduttivo (messaggio 23 febbraio 2026, n. 639). Fonte: https://www.inps.it

  • INPS: DISPONIBILE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026: ACCESSO SEMPLIFICATO PER I CITTADINI
    on 18 Marzo 2026

    L'Inps annuncia che è disponibile la la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Il documento è accessibile attraverso diversi canali, sia digitali che tradizionali. E' possibile accedere al documento tramite: il servizio online: accedendo alla pagina “Certificazione Unica” o all?"area personale MyINPS con le credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Il servizio, su MyINPS, è disponibile nella sezione “I tuoi servizi e strumenti”, cliccando su “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” e selezionando “Certificazione Unica 2026”; il servizio online “Cedolino della pensione” (per i pensionati); l'app “INPS Mobile”: disponibile per dispositivi Android e iOS, che consente l?"accesso alla CU utilizzando le credenziali personali; patronati e CAF; PEC: inviando una richiesta all?"indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando una copia del documento d?"identità. La CU sarà inviata all?"indirizzo email utilizzato; numero verde: contattando il servizio dedicato al numero 800 434320; Contact Center: chiamando il numero 803 164 o il numero 06 164164 per assistenza.  Fonte: https://www.inps.it

  • CONGEDO PARENTALE: CASSAZIONE CONFERMA POSSIBILE LICENZIAMENTO PER ABUSO DEL DIRITTO
    on 17 Marzo 2026

    La Suprema Corte ribadisce la funzione specifica del congedo parentale e i limiti al suo utilizzo improprio. La decisione conferma quanto già stabilito dalla Corte d?"Appello di Reggio Calabria (17/10/2024). Quando l?"abuso del congedo parentale può portare al licenziamentoLa Corte di Cassazione, Sezione L, con l'Ordinanza n. 24922 del 9 settembre 2025 ha ribadito che il congedo parentale previsto dall?"art. 32, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 151/2001 costituisce un "diritto potestativo" che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell?"ente tenuto all?"erogazione dell?"indennità, al fine di garantire la propria presenza per soddisfare i bisogni affettivi del bambino e favorirne il pieno inserimento nella famiglia. Tuttavia, se il padre utilizza il congedo per svolgere attività lavorativa diversa, si configura un abuso del diritto, che può essere valutato dal giudice come giusta causa di licenziamento, indipendentemente dal fatto che tale attività contribuisca all?"organizzazione familiare. Fonte: https://www.cortedicassazione.it

  • DETRAZIONI FISCALI PER EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: NUOVO FOCUS FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
    on 17 Marzo 2026

    Nel nuovo approfondimento del 12 marzo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce un quadro aggiornato detrazioni fiscali per l?"edilizia e la riqualificazione energetica degli edifici. Il documento analizza in dettaglio le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026  al regime delle detrazioni fiscali per interventi edilizi, evidenziando in particolare l'estensione al 2026 delle aliquote agevolate precedentemente previste solo per il 2025. Si analizzano i principali incentivi, tra cui Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus e Bonus mobili, illustrando anche i principali aspetti applicativi delle novità introdotte. L'approfondimento include inoltre delle simulazioni dei vantaggi fiscali per ‘casi tipo?" e un riepilogo dei principali profili di rischio in caso di controlli. Fonte: https://www.consulentidellavoro.it

  • ENTRO IL 31 MARZO L'ISCRIZIONE AL RUNTS PER LE ONLUS GIà ISCRITTE ALL'ANAGRAFE UNICA
    on 17 Marzo 2026

    Entro il prossimo 31 marzo le Onlus già iscritte all?"Anagrafe unica, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del 5 per mille, dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).Lo stesso termine vale per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno invece presentare istanza di iscrizione all?"ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente. A ricordarlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul portale istituzionale. Come presentare l'istanzaGli enti interessati potranno presentare l'istanza esclusivamente in modalità telematica all?"Ufficio RUNTS competente, utilizzando il portale dedicato e accedendo tramite SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus o della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.Per le Onlus con personalità giuridica, l'istanza dovrà essere presentata dal notaio. All'atto della presentazione della richiesta le Onlus interessate dovranno specificare la sezione del RUNTS in cui desiderano essere iscritte e dovranno allegare l'atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore e gli ultimi due bilanci consuntivi approvati. Se dai bilanci emerge che la Onlus interessata ha superato due dei limiti previsti dall?"art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, sarà necessario nominare l?"Organo di controllo. Tale nomina è invece sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell?"atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all?"articolo 14 del D.M. 106/2020. Per ricevere il contributo del 5 per mille, l?"ente dovrà comunicare tramite il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento, seguendo i termini e le modalità indicate nella sezione "Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore". Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • CASSAZIONE: L'EX CONIUGE HA DIRITTO ALL?"INDENNITà DI FINE SERVIZIO CON LA PENSIONE QUOTA 100
    on 16 Marzo 2026

    La Corte affronta il tema dell?"indennità ex art. 12 bis L. 898/1970 nei casi di pensionamento anticipato “Quota 100”, analizzando i diritti dell?"ex coniuge divorziato. Con Sentenza n. 24289 del 1 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I, si è espressa in tema di indennità ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 e collocamento in pensione anticipata secondo la cosiddetta “Quota 100”.La Corte ha confermato che, in questi casi, il diritto alla percezione dell?"indennità di fine servizio sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, mentre il pagamento viene differito secondo le regole della pensione ordinaria.Di conseguenza, l?"ex coniuge divorziato che percepisce l?"assegno divorzile e non si è risposato acquisisce il diritto a ricevere la quota di indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell?"altro coniuge, a condizione che quest?"ultimo percepisca effettivamente l?"indennità. Con questa decisione, la Cassazione ribadisce che il diritto dell?"ex coniuge all?"indennità è vincolato non solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche alla concreta erogazione della stessa, chiarendo così un importante aspetto del diritto divorzile e previdenziale. Fonte: https://www.cortedicassazione.it

  • REGIME IMPATRIATI: IL CAMBIO DI RESIDENZA IN UN?"ALTRA REGIONE FA PERDERE L?"AGEVOLAZIONE?
    on 16 Marzo 2026

    Nuovi chiarimenti sui requisiti territoriali e sulla continuità del regime agevolato per i lavoratori rientrati dall?"estero. Con la Risposta n. 76 dell?"11 marzo l?"Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull?"applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall?"art. 16 del Decreto legislativo 147/2015, nel caso di successivo trasferimento della residenza in un?"altra regione italiana. La fattispecie oggetto dell?"interpelloA presentare l?"istanza di interpello è un lavoratore che, dopo aver trascorso diversi anni all?"estero per motivi di lavoro ed essere stato iscritto all?"AIRE per un periodo superiore ai due periodi d?"imposta precedenti al rientro in Italia, nel 2023 ha trasferito la propria residenza fiscale in Puglia e iniziato un?"attività di lavoro dipendente presso un?"azienda italiana.In virtù del trasferimento in una delle regioni del Mezzogiorno indicate dall?"art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 147/2015, il contribuente ha applicato per il 2023 il regime impatriati nella misura rafforzata, con l?"abbattimento del 90% del reddito imponibile ai fini IRPEF.Successivamente, a gennaio 2024, l'istante ha iniziato una nuova attività lavorativa presso un?"azienda con sede a Roma e, nel 2025, ha trasferito la propria residenza nel Comune di Roma. Da qui il quesito: se il passaggio da una regione agevolata a una regione non compresa tra quelle indicate dal comma 5-bis, avvenuto durante il quinquennio di fruizione del regime, comporti la perdita definitiva dell?"agevolazione maggiorata. La posizione dell?"Agenzia delle EntrateNel proprio parere, l?"Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento della residenza da una regione del Mezzogiorno a un?"altra regione non inclusa nell?"elenco previsto dalla norma comporta la perdita del beneficio nella misura del 90%, ma non fa venir meno il diritto al regime impatriati in sé.Di conseguenza, il contribuente potrà continuare a fruire del regime agevolato per il periodo residuo del quinquennio, ma applicando la misura ordinaria di detassazione del 70% dei redditi agevolabili a partire dal periodo d?"imposta di trasferimento in Italia. Pertanto, per il periodo d'imposta 2023, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando la maggiore imposta dovuta, oltre a interessi e sanzioni eventualmente ridotte tramite ravvedimento operoso. L?"Agenzia precisa infine che, anche nell?"ipotesi di un successivo trasferimento della residenza in una delle regioni agevolate, non sarà comunque possibile tornare ad applicare la detassazione nella misura del 90%. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • FORMAZIONE GESTORI DELLA CRISI: CHIARIMENTI CNDCEC SUI 40 CREDITI INIZIALI E AGGIORNAMENTO BIENNALE
    on 13 Marzo 2026

    Nel Pronto Ordini n. 128/2025 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti in materia di formazione per la successiva iscrizione nell?"Elenco dei gestori della crisi, ai sensi dell'art. 356 del Codice della crisi d?"impresa e dell?"insolvenza (CCII). In particolare, il CNDCEC risponde da un quesito posto del Consiglio dell?"Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, relativo alla possibilità di acquisire i 40 crediti formativi, necessari per la formazione iniziale e successiva prima iscrizione nell?"Elenco, tramite la frequenza di differenti corsi di formazione che rispettano quanto disposto dalle Linee Guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed aggiornate alla data del 1° febbraio 2023. Formazione iniziale obbligatoriaLa formazione iniziale per l?"iscrizione nell?"Elenco dei gestori della crisi, spiega il CNDCEC, deve essere completata tramite un unico corso di perfezionamento conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura. Il corso, erogato da università o da soggetti convenzionati come camere di commercio e ordini professionali, deve essere concluso prima della presentazione della domanda, con eventuale titolo finale conseguito. Il completamento va documentato tramite certificazione ufficiale o dichiarazione sostitutiva, indicando ente erogatore, durata del corso (minimo 40 o 200 ore a seconda della qualifica del professionista) e data di conclusione. Non è possibile ottenere i 40 crediti richiesti sommando più corsi differenti. Aggiornamento biennalePer quanto riguarda l?"aggiornamento biennale, i professionisti iscritti agli Ordini di Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro devono completare 18 ore di formazione ogni due anni. Questo obbligo può essere assolto anche combinando più corsi o convegni, purché la durata complessiva raggiunga almeno 18 ore. I corsi equipollenti, secondo i criteri stabiliti dal CNDCEC con l?"Informativa n. 48 del 28 marzo 2025, devono avere una durata minima di 6 ore. Inoltre, gli Ordini professionali hanno facoltà di definire ulteriori criteri di equipollenza con la formazione professionale continua, per consentire ai professionisti di organizzare il proprio aggiornamento biennale in modo flessibile. Fonte: https://commercialisti.it

  • ASSEGNO SOCIALE: DALL'INPS LA VIDEO GUIDA PERSONALIZZATA ACCESSIBILE CON QR CODE
    on 13 Marzo 2026

    I beneficiari dell?"Assegno Sociale avranno presto a disposizione uno strumento pratico e interattivo per comprendere meglio la prestazione e gestire i propri diritti. L?"Inps ha reso disponibile una video guida personalizzata, che viene erogata automaticamente dopo l?"accoglimento della domanda e rimane consultabile per sei mesi (vedi Messaggio Inps n. 823 del 9 marzo). Obiettivi e contenuti della guida InpsLa video guida è pensata per spiegare in modo chiaro il provvedimento di liquidazione dell?"Assegno Sociale, illustrare gli obblighi normativi da rispettare per mantenere il diritto alla prestazione e incoraggiare l?"utilizzo autonomo dei servizi online dell?"Inps. E' personalizzata con il nome del beneficiario, il genere e la data del primo pagamento. Come accedere e risorse aggiuntiveL?"accesso avviene tramite QR code presente sul provvedimento cartaceo inviato per posta oppure attraverso l?"area riservata MyINPS, le app IO e Inps Mobile, e i servizi online “Cedolino della pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”. I beneficiari che hanno registrato i propri contatti riceveranno inoltre una notifica via SMS o email. Per i beneficiari è inoltre disponibile una guida in pdf, con informazioni sui requisiti, consigli per un invecchiamento attivo e indicazioni su come riconoscere e prevenire tentativi di frode informatica. Fonte: https://www.inps.it

  • DISABILITà: APPROVATO IL NUOVO PIANO DI AZIONE TRIENNALE
    on 12 Marzo 2026

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 164 del 10 marzo, ha approvato il nuovo Piano di Azione Triennale per la promozione dei diritti e l?"inclusione delle persone con disabilità.  Lo strumento, che attua la Conversione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), attraverso 7 aree di intervento e 66 linee di azione definisce il passaggio da una visione legata al mero assistenzialismo delle Persone con disabilità a una nuova prospettiva basata sulla valorizzazione dei talenti e delle capacità di ogni persona. Il Piano è stato elaborato dall?"Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità (OND) attraverso la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri, della società civile e delle associazioni delle persone con disabilità, ricevendo l?"approvazione finale da parte dell?"Adunanza dell?"OND il 28 novembre 2025. Il Piano sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Fonte: https://www.governo.it

  • CASSETTO PREVIDENZIALE: NUOVA FUNZIONE INPS PER OTTENERE GLI ATTESTATI DI MALATTIA DEI DIPENDENTI
    on 12 Marzo 2026

    Con Messaggio n. 792 del 6 marzo l'Inps informa che, all?"interno del Cassetto previdenziale del contribuente, è disponibile un nuovo Smart Task, denominato “Richiesta degli attestati di malattia”. Con la nuova funzione il il datore di lavoro, anche tramite i propri intermediari abilitati ai servizi telematici per consulenti del lavoro o intermediari, può richiedere di ricevere, a uno specifico indirizzo PEC per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell?"Istituto. Fonte: https://www.inps.it

  • PATENTE A CREDITI: OPERATIVE LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RECUPERO DEI PUNTI DECURTATI
    on 11 Marzo 2026

    Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026, firmato dal direttore dell?"Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), diventano operative le Commissioni territoriali incaricate di gestire il recupero dei crediti della cosiddetta patente a crediti, strumento previsto dall?"articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Le Commissioni, istituite su base regionale e composte da rappresentanti dell?"INL e dell?"INAIL, hanno il compito di esaminare le richieste di imprese e lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni dei punti della patente a crediti a seguito di violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Grazie a questo provvedimento, le imprese e i professionisti interessati possono attivare il meccanismo di reintegrazione dei crediti, con l?"obiettivo di riportare la soglia minima di 15 crediti, necessaria per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. L?"adozione del decreto rappresenta un passo atteso da tempo nell?"ambito della disciplina della patente a crediti, garantendo uno strumento ufficiale e strutturato per il recupero dei punti persi, e contribuendo a rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it

  • CONGEDO PARENTALE ESTESO A 14 ANNI MA SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI
    on 11 Marzo 2026

    La legge di Bilancio 2026 ha modificato le regole sulla fruizione del congedo parentale per lavoratori dipendenti, estendendo il limite di età del figlio da 12 a 14 anni di vita o dall?"ingresso in famiglia nel caso di adozione e affidamento. La modifica, però, riguarda esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti. Rimangono quindi esclusi i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per i quali continuano a valere gli stessi limiti temporali del passato. A chi si applica il congedo parentale estesoPossono fruire del congedo parentale, nei limiti individuali e di coppia ai sensi degli artt. 32, 34 e 36 del Testo Unico sulla maternità e paternità, i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di vita o nel caso in cui non siano trascorsi 14 anni dall?"ingresso in famiglia.Le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026. Pertanto, spiega l'Istituto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane invece di 12 anni. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps n. 251 del 26 gennaio 2026. Fonte: https://www.inps.it

  • CASSAZIONE: CESSIONE D?"AZIENDA, I DIRITTI DEI LAVORATORI CEDUTI
    on 10 Marzo 2026

    La Corte di Cassazione conferma l?"equilibrio tra tutela dei lavoratori e autonomia contrattuale del nuovo datore di lavoro, definendo chiaramente oneri e limiti nei trasferimenti d?"azienda. Con l?"Ordinanza n. 24676 del 6 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito i diritti dei lavoratori in caso di cessione di azienda o di ramo d?"azienda. Ai lavoratori ceduti deve essere garantito il trattamento previsto dal contratto collettivo o dall?"uso aziendale in vigore presso il cedente, con la stessa efficacia della contrattazione integrativa aziendale.Tuttavia, se la cessionaria applica una contrattazione autonoma di pari livello, quest?"ultima prevale su quella del cedente. La Corte sottolinea che spetta alla cessionaria dimostrare l?"esistenza di tale contrattazione autonoma, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto dei lavoratori ai sensi dell?"art. 2112, comma 3, c.c. Fonte: https://www.cortedicassazione.it

  • INPS: PRONTI I NUOVI MODELLI DSU. AGGIORNATE LE ATTESTAZIONI ISEE
    on 10 Marzo 2026

    Con Messaggio n. 799 del 6 marzo l'Inps comunica la disponibilità dei nuovi modelli per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l?"aggiornamento automatico delle attestazioni ISEE relative alle dichiarazioni presentate nel 2026. Oltre al modello sono state aggiornate anche le istruzioni di compilazione ed i riferimenti ai dati fiscali relativi all?"anno d?"imposta 2024. L?"adeguamento, disposto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell?"Economia e delle Finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026. A seguito dell?"approvazione dei nuovi modelli, l?"Inps ha aggiornato automaticamente le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con l?"ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l?"inclusione, applicabile a: Assegno di Inclusione; Supporto per la Formazione e il Lavoro; Assegno unico e universale per i figli a carico; Bonus asilo nido; Bonus nuovi nati. Sono state inoltre aggiornate le sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell?"ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l?"inclusione. Per il 2026, inoltre, non rilevano nel calcolo dell?"ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali. Fonte: https://www.inps.it

  • COMPLIANCE CONTRIBUTIVA: PARTONO GLI ISAC PER PREVENIRE IL LAVORO SOMMERSO
    on 10 Marzo 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero dell?"Economia e delle Finanze ha adottato il decreto interministeriale che introduce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC). Si tratta, si legge nel Comunicato stampa del Ministero, di uno strumento di compliance e non di controllo o sanzione, che segna l'avvio di un nuovo modello di cooperazione tra Stato e imprese, orientato alla prevenzione e alla corretta contribuzione. Cosa sono gli ISACIl sistema si basa sull?"integrazione delle banche dati Inps, Agenzia delle Entrate e Ispettorato Nazionale del Lavoro, creando un?"infrastruttura stabile e interoperabile per la prevenzione del lavoro sommerso. Gli indici permetteranno di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai parametri di affidabilità contributiva, offrendo ai datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso comunicazioni di compliance.  Premialità per le imprese affidabiliLe imprese che dimostrano un comportamento contributivo corretto potranno beneficiare di un sistema di premialità, che comprende anche una riduzione dei controlli ordinari. Gli ISAC si affiancano agli strumenti di vigilanza già previsti dalla normativa vigente, introducendo un nuovo modo di affrontare la lotta al lavoro sommerso: non solo contrasto, spiega il Ministero del Lavoro, ma costruzione di un sistema fondato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla valorizzazione dei comportamenti virtuosi. Avvio fase sperimentaleLa prima fase sperimentale interesserà inizialmente il commercio all?"ingrosso alimentare e i servizi alberghieri ed extra-alberghieri, per poi estendersi entro il 31 agosto 2026 ad almeno altri 6 comparti economici, fino a coinvolgere complessivamente 8 settori. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INAIL: AGGIORNATO L'APPLICATIVO ISTANZA DI DISPENSA DNL
    on 9 Marzo 2026

    Con Avviso pubblicato sul proprio sito internet l'inali informa della nuova versione dell'applicativo Istanza di Dispensa DNL, disponibile dal 5 marzo scorso.Tutte le domande trasmesse in passato, spiega l'istituto, sono consultabili nella nuova versione dell?"applicativo. Per consultare i manuali aggiornati è possibile utilizzare la sezione apposita del portale. Fonte: https://www.inail.it

  • RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE: DOMANDE ENTRO IL 15 MARZO
    on 9 Marzo 2026

    Si avvicina la scadenza per accedere alla riduzione contributiva dell?"11,5% prevista anche per il 2025 in favore delle imprese del settore edile. C?"è tempo fino al 15 marzo 2026 per trasmettere la domanda e non perdere l?"agevolazione. La misura è stata confermata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell?"Economia e delle Finanze con decreto 29 settembre 2025, mentre le istruzioni operative sono contenute nella Circolare n. 145 del 21 novembre dell?"Inps, che disciplina condizioni di accesso, gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens. L?"agevolazione è riservata ai datori di lavoro del settore industria e artigianato classificati con specifici codici statistici contributivi. Possono accedere al beneficio le imprese dell?"industria con codici 1.13.01 – 1.13.05 e quelle dell?"artigianato con codici 4.13.01 – 4.13.05.La riduzione contributiva, applicabile ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, riguarda esclusivamente gli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali) e non spetta per i lavoratori a tempo parziale. L?"agevolazione interessa i contributi per le assicurazioni sociali, con esclusione della contribuzione pensionistica. Le domande devono essere inviate esclusivamente online, tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione Comunicazioni online. Le istanze sono elaborate dall?"Inps entro il giorno successivo all?"invio. In caso di accoglimento, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L?"esito è visualizzabile all?"interno del Cassetto previdenziale del contribuente. Fonte: https://www.inps.it

  • CONTRIBUTI COOPERANTI ALL?"ESTERO: LE REGOLE INPS SU VERSAMENTI E UNIEMENS
    on 6 Marzo 2026

    Con Circolare n. 22 del 3 marzo l?"Inps fornisce chiarimenti sulle regole previdenziali applicabili ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, impegnati all?"estero in progetti di cooperazione internazionale svolti attraverso ONG, ETS e altri organismi senza scopo di lucro riconosciuti dall?"Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Nel dettaglio, la circolare definisce le modalità di versamento e di esposizione contributiva per questi lavoratori, introducendo alcune precisazioni operative. Regole contributive, base imponibile e adempimenti UNIEMENSLa circolare precisa che i contributi IVS devono essere versati alle casse di provenienza del lavoratore, al fine di garantire la continuità della posizione assicurativa durante lo svolgimento dell?"attività all?"estero.Per quanto riguarda la determinazione della contribuzione, la base imponibile è calcolata sulla base di compensi convenzionali aggiornati annualmente, che per il personale contrattualizzato risultano attualmente pari a 1.519,67 euro mensili.Sono inoltre sono introdotti nuovi codici UNIEMENS per la corretta esposizione delle denunce mensili. Per quanto riguarda i periodi pregressi, la circolare prevede una procedura di regolarizzazione per eventuali versamenti errati, con applicazione dei soli interessi legali. La regolarizzazione è tuttavia subordinata all?"invio dei flussi correttivi entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e all?"effettuazione dei relativi versamenti entro i 30 giorni successivi. Fonte: https://www.inps.it

  • PROROGATI BONUS GIOVANI, BONUS DONNE, ZES E MOBILITà IN DEROGA
    on 6 Marzo 2026

    La legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 (Dl n. 200/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, interviene in materia di lavoro prevedendo la proroga di quattro misure agevolative in materia di lavoro, a sostegno dell?"occupazione. Prorogato il Bonus Giovani Under 35, applicabile alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 aprile 2026. L?"agevolazione consiste in un esonero contributivo riconosciuto per una durata massima di 24 mesi: l?"agevolazione copre il 70% dei contributi dovuti per le assunzioni ordinarie, mentre può arrivare al 100% nei casi in cui l?"assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.L?"esonero è riconosciuto entro un importo massimo di 500 euro mensili, elevato a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia. Prorogato il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il Bonus Giovani. Prorogato anche il Bonus Donne per le assunzioni che interverranno sino al 31 dicembre 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell?"esonero, ma con il requisito dell?"aumento occupazionale netto. Prorogata, infine, per il 2026, anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INCENTIVI GIOVANI IMPRENDITORI 2026: DECRETO COESIONE, NUOVO CODICE ATECO PER RICERCA ARCHEOLOGICA
    on 5 Marzo 2026

    Con il Decreto Coesione viene confermato il sostegno economico rivolto ai giovani under 35 che avviano un?"attività imprenditoriale o libero-professionale in Italia in settori strategici per l?"innovazione tecnologica e la transizione digitale ed ecologica.In particolare, la misura riguarda i soggetti che: non hanno ancora compiuto 35 anni; hanno avviato un?"attività di impresa o una libera professione nel territorio nazionale nel periodo compreso tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025; operano in ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e sostenibile. Con il Messaggio n. 685 del 26 febbraio l?"Inps comunica che l?"elenco delle attività interessate dall?"incentivo del decreto Coesione, individuate dai corrispondenti codici ATECO 2025, è stato integrato con l?"inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia”. Fonte: https://www.inps.it

  • ASSEGNO DI INCLUSIONE: ADDIO AL MESE DI SOSPENSIONE E ARRIVA IL BONUS STRAORDINARIO
    on 5 Marzo 2026

    La nuova Legge di Bilancio introduce importanti modifiche per i beneficiari dell?"Assegno di Inclusione (ADI), con l?"obiettivo di rendere il sostegno economico più continuativo. Le principali novità riguardano la gestione dei rinnovi e la rimodulazione dei pagamenti, come comunicato dall'Istituto di previdenza. Eliminato il mese di sospensione tra un rinnovo e l?"altroSe fino allo scorso anno, dopo i primi 18 mesi di erogazione, era obbligatorio uno stop di un mese prima di poter ricevere il rinnovo, dal 1° gennaio questa interruzione è stato eliminata.E' quindi possibile presentare la richiesta di rinnovo già dal mese successivo all'ultimo pagamento ricevuto, riducendo così i rischi di interruzioni economiche nel sostegno al reddito.Ma attenzione: per compensare l'eliminazione del mese di stop, la prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell'importo totale spettante. Dal secondo mese in poi, l'assegno tornerà a essere erogato nella sua interezza.  Bonus straordinario per la fase di transizione normativaLaltra importante novità riguarda l'introduzione di una misura una tantum per chi ha terminato il primo ciclo di ADI a novembre 2025.Chi ha visto scadere il diciottesimo mese di beneficio a novembre 2025 e ha presentato domanda di rinnovo entro la fine del 2025 può avere diritto a un contributo straordinario fino a 500 euro. Il bonus, spiega l'Inps, serve a coprire i beneficiari coinvolti nella fase di passaggio tra vecchia e nuova disciplina normativa. Cosa rimane invariatoRestano confermati i principali requisiti strutturali del beneficio: durata del sostegno (18 mesi per il primo periodo e di 12 mesi per i rinnovi successivi); permanenza dei requisiti economici e familiari previsti dalla normativa; obbligo di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). Fonte: https://www.inps.it

  • PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI: CONTRATTI AGRICOLI, CONTRIBUTI E DISOCCUPAZIONE
    on 4 Marzo 2026

    Chiariti requisiti contrattuali, termini di comunicazione e modalità di rinnovo ai fini dell?"accredito contributivo e dell?"accesso alle prestazioni agricole. Con la Circolare n. 21 del 2 marzo l'Inps illustra la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e ne chiarisce la gestione del rapporto previdenziale. Equiparazione ai lavoratori agricoli a tempo determinatoDal punto di vista previdenziale, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto riguarda l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e maternità. Condizioni di validità del contrattoPer essere validi, i contratti devono avere una forma scritta ed essere registrati all?"Agenzia delle Entrate. Contratti verbali o non registrati non consentono l?"accredito contributivo. Attivazione del rapporto previdenziale e termini di comunicazioneLa dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, così come eventuali variazioni successive. Il rapporto previdenziale si chiude automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche se il contratto dura più a lungo. Per la piccola colonia, se il rapporto prosegue l?"anno seguente, è necessario presentare una domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Se il concedente non presenta la dichiarazione, può farlo il concessionario entro 60 giorni dall?"inizio dell?"anno. La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Fonte: https://www.inps.it

  • BANDO ISI 2025: DAL 13 APRILE LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI FONDI
    on 4 Marzo 2026

    L'Inail ha pubblicato il calendario delle scadenze relative al Bando Isi 2025, con cui l?"Inail mette a disposizione 600 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 13 aprile fino al 28 maggio 2026 le imprese potranno presentare la domanda di partecipazione alla 16esima edizione dell?"iniziativa, esclusivamente online, tramite il servizio disponibile sul portale dell?"Istituto. Novità rispetto alle precedenti edizioniIl Bando Isi 2025 presenta novità rispetto alle edizioni precedenti, in linea con il quadro strategico dell?"Unione europea e con le priorità nazionali in tema di innovazione tecnologica, sostenibilità e adattamento climatico, promuovendo un approccio integrato alla tutela dei lavoratori.In particolare, viene incentivata l?"adozione di tecnologie avanzate e soluzioni innovative.La novità più rilevante, introdotta in via sperimentale, è la possibilità di finanziare, in affiancamento al progetto principale, anche un intervento aggiuntivo selezionabile tra quelli previsti per ciascun asse di finanziamento, secondo le modalità indicate negli allegati tecnici. Maggiori informazioni. Fonte: https://www.inail.it

  • CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO 2026: INPS ELIMINA I BOLLETTINI CARTACEI PER I DATORI UNDER 76
    on 3 Marzo 2026

    Da gennaio 2026 l'Inps non invierà più i bollettini cartacei per i datori di lavoro domestico con meno di 76 anni che in passato avevano richiesto la spedizione postale. Solo per l?"anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, come misura di accompagnamento nella fase di transizione al servizio online.Lo ha reso noto l'Inps, nel Comunicato Stampa del 25 febbraio, tramite il quale comunica l'intento di completare, nell'anno in corso, il processo di dematerializzazione dei contributi per colf, badanti e baby-sitter, superando gradualmente l?"invio cartaceo dei modelli di pagamento e mettendo a disposizione degli utenti un sistema integrato di canali digitali e territoriali per il per il pagamento attraverso pagoPA, la piattaforma nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Modalità di pagamento tramite Portale Inps e pagoPAIl principale punto di accesso per il pagamento dei contributi di colf e badanti è il sito istituzionale dell?"Inps, nella sezione “Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici”. Tramite il servizio online il datore di lavoro può generare l?"avviso di pagamento pagoPA, effettuare il versamento con carta, conto corrente o altri strumenti abilitati e consultare o ristampare le ricevute dei pagamenti già eseguiti. Il servizio è disponibile 24 ore su 24. Il pagamento può essere effettuato anche presso banche, uffici postali e altri prestatori di servizi aderenti a pagoPA, utilizzando il codice avviso o il QR code presente sull'avviso stesso. È inoltre possibile versare tramite home banking (anche circuito CBILL, ove previsto), nonché mediante App INPS Mobile e App IO. L'Istituto ricorda che per i professionisti e gli intermediari abilitati è sempre disponibile la funzione per l?"emissione massiva degli avvisi pagoPA. A supporto degli utenti è attivo il Contact Center Multicanale, con assistenza informativa e possibilità di fissare un appuntamento telefonico. Fonte: https://www.inps.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026 E PENSIONI: TUTTE LE NOVITà INPS SU APE SOCIALE, MAGGIORAZIONE E PENSIONE ANTICIPATA
    on 3 Marzo 2026

    Nella Circolare n. 19 del 25 febbraio l'Inps fa il punto sui principali aggiornamenti in materia di pensioni contenuti nella legge di bilancio 2026,con chiarimenti operativi su proroghe, incentivi e misure non confermate. Proroga dell?"APE Sociale fino al 31 dicembre 2026L'APE Sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, mantenendo invariati i requisiti di accesso. Restano necessari 63 anni e cinque mesi di età, oltre alle condizioni soggettive già previste.Confermate anche le regole sull?"incumulabilità con i redditi da lavoro, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026. Aumento della maggiorazione socialePer sostenere i pensionati in difficoltà economica, è previsto un incremento di 20 euro mensili della maggiorazione sociale, insieme a un innalzamento di 260 euro annui del limite reddituale per accedere al beneficio.Per i soggetti già titolari della maggiorazione, l?"adeguamento sarà riconosciuto automaticamente, senza necessità di nuova domanda. Incentivo al posticipo del pensionamentoViene ampliata la platea dei lavoratori che possono beneficiare dell?"incentivo per il rinvio del pensionamento. La misura viene ora estesa anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini). Stop al computo della previdenza complementareÈ abrogata la disposizione introdotta dalla precedente legge di Bilancio, che consentiva di computare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo. Nessuna proroga per Opzione donna e Quota 103Non vengono prorogate né l?"Opzione donna né la pensione anticipata flessibile Quota 103, che rimangono accessibili esclusivamente ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro le scadenze già previste: 31 dicembre 2024 per Opzione donna e 31 dicembre 2025 per Quota 103. Fonte: https://www.inps.it

  • La svolta 2026 della previdenza complementare: tra 'silenzio-assenso' e nuovi bonus fiscali
    on 2 Aprile 2026

    Il 2026 sarà protagonista di una trasformazione profonda per il secondo pilastro previdenziale italiano. Con la Legge di Bilancio, il Governo ha varato un pacchetto di misure volto a rendere i fondi pensione non più una scelta opzionale per pochi, ma un pilastro centrale del welfare per tutti i lavoratori. Dalla revisione delle soglie di deducibilità al ritorno del meccanismo del silenzio-assenso, ecco come cambiano le regole del gioco.<br>La "Rivoluzione" del silenzio-assenso (dal 1° luglio 2026) La novità di maggior impatto riguarda le modalità di adesione per i neoassunti nel settore privato. A partire dal 1° luglio 2026, scatta un nuovo meccanismo di adesione automatica:  - Adesione "di default": il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per esprimere la volontà contraria. In assenza di comunicazioni, verrà iscritto automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal contratto (o a quello con il maggior numero di iscritti in azienda).  - Non solo TFR: a differenza del passato, l'adesione automatica non riguarda solo il TFR, ma attiva anche il contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro, garantendo da subito una contribuzione piena.   Addio alla soglia "storica": la deducibilità sale a 5.300 euro Dopo vent'anni ancorati ai vecchi 10 milioni di lire (5.164,57 €), il limite di deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi pensione viene finalmente aggiornato. La soglia sale a 5.300 euro annui. Per i lavoratori di prima occupazione (iscritti dopo il 1° gennaio 2007), la quota aggiuntiva di deducibilità è stata portata a 2.650 euro. Questo significa che, sommando i vari benefici, un giovane lavoratore potrà arrivare a dedurre fino a un massimo di 7.950 euro all'anno. La riforma si intreccia con il nuovo assetto delle aliquote IRPEF (che vede il secondo scaglione scendere dal 35% al 33% per i redditi tra 28 e 50 mila euro), rendendo il risparmio previdenziale ancora più efficiente per i redditi medi.   Più liquidità al momento del riscatto: la regola del 60/40 Un'altra novità attesa riguarda la flessibilità nell'erogazione della prestazione finale. Il limite massimo richiedibile sotto forma di capitale (somma forfettaria) sale dal 50% al 60% del montante accumulato. Il restante 40% dovrà essere convertito in rendita, garantendo comunque una copertura per la vecchiaia, ma lasciando più respiro finanziario immediato al pensionato. Vengono introdotte rendite a durata definita e prelievi frazionati, per permettere una gestione del risparmio più personalizzata in base alle esigenze di vita.   Portabilità del contributo datoriale È un cambiamento epocale sul fronte della libertà di scelta.  La normativa 2026 chiarisce che il lavoratore ha il diritto di trasferire non solo la propria posizione, ma anche il diritto alla contribuzione del datore di lavoro verso altre forme pensionistiche (fondi aperti o PIP), superando alcuni vincoli che in passato limitavano la concorrenza tra i diversi strumenti previdenziali.   Tutela legale e sicurezza La manovra rafforza la natura "protetta" del risparmio previdenziale. Le somme erogate come prestazione pensionistica, RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) o anticipazioni per spese sanitarie godono ora dello status di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità, mettendo il futuro del lavoratore al riparo da eventuali vicissitudini creditorie.   La riforma del 2026 invia un segnale chiaro: lo Stato punta sulla previdenza complementare per colmare il "gap" pensionistico delle nuove generazioni.  Per i lavoratori, l'aumento della deducibilità e la maggiore flessibilità nelle prestazioni rendono il fondo pensione uno strumento di risparmio fiscale imbattibile.  Per le aziende, l'estensione degli obblighi di versamento al Fondo Tesoreria INPS (che dal 2032 riguarderà anche le imprese con soli 40 dipendenti) rende la gestione del TFR un tema sempre più centrale nella strategia di gestione del personale.

  • Università non statali: detrazione per il 2025
    on 1 Aprile 2026

    Il DPR 917/1986 all’articolo 15 comma uno lettera e) prevede espressamente che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali, siano detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo anche conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, avvalendosi anche dell’anagrafe nazionale degli studenti universitari.<br>È stato quindi emanato il decreto del ministero dell’Università e della ricerca il 30 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale numero 72 del 27 marzo 2026. Il decreto come per gli anni precedenti si divide le tasse universitarie a seconda dell’area disciplinare dei corsi di istruzione, ulteriormente divise per la zona geografica tra nord, Centro e sud. Area disciplinare corsi istruzione Zona geografica Nord Zona geografica Centro Zona geografica Sud Medica € 3.600 € 2.900 € 2.650 Sanitaria € 4.100 € 3.100 € 3.050 Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600 Umanistico-Sociale € 3.200 € 2.750 € 2.550 Per  gli studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai  master universitari di primo e secondo livello gli importi massimi sono i seguenti: Tipologia corsi post-laurea Spesa massima detraibile Zona geografica Nord Zona geografica Centro Zona geografica Sud Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello € 4.100 € 3.100 € 3.050 A gli importi sia delle tasse universitarie sia dei corsi postlaure va sommato l’importo regionale per il diritto allo studio. Le zone  geografiche di riferimento delle regioni sono le seguenti: ABRUZZO CENTRO BASILICATA SUD E ISOLE CALABRIA SUD E ISOLE CAMPANIA SUD E ISOLE EMILIA ROMAGNA NORD FRIULI VENEZIA GIULIA NORD LAZIO CENTRO LIGURIA NORD LOMBARDIA NORD MARCHE CENTRO MOLISE SUD E ISOLE PIEMONTE NORD PUGLIA SUD E ISOLE SARDEGNA SUD E ISOLE SICILIA SUD E ISOLE TOSCANA CENTRO TRENTINO ALTO ADIGE NORD UMBRIA CENTRO VALLE D'AOSTA NORD VENETO NORD   Mentre le classi di laurea sono contenute nel decreto  e visionabili in formato grafico al seguente link . Vedasi anche la Circolare 25.6.2021 n. 7 pag. 132 e seguenti, nella quale vengono esaminati i casi di corsi di alta formazione e specializzazione artistica e musicale  (conservatori, accademie di belle arti statali)  per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie occorre far riferimento  alle spese nel campo “Umanistico Sociale” e per quanto riguarda l’area geografica  nella regione in cui si svolge il corso anche nel caso in cui il corso si tenga nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.  Appunti e annotazioni:  il pagamento deve avvenire con sistema tracciabile per le spese sostenute per frequenza di corsi universitari all’estero si tiene conto dell’importo massimo di riferimento per l’Italia, tenendo conto della zona geografica da individuarsi in base al domicilio fiscale dello studente.  Per la frequenza a  corsi Online occorre fare  riferimento alla regione in cui ha sede legale l’Università (circolare  06.05.2016  n. 18/E  risposta 2-3) -  (quindi l’Università Ecampus ha sede in Provincia di Como e quindi “Nord”; l’Università Pegaso  ha sede a Napoli e quindi “Sud e Isole” etc.)  Non sono detraibili  le spese di iscrizione a istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20/e  risposta 5.3) Non sono detraibili le spese relative a contributi corrisposti ad università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero  Non sono detraibili le spese per acquisto libri, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e  alloggio per la frequenza

  • Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta: tutte le novità per Imprese e Professionisti
    on 30 Marzo 2026

    Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il nuovo Decreto Fiscale (DL 38/2026) entra ufficialmente nel vivo, delineando un pacchetto di interventi di "chirurgia fiscale" mirati a correggere la rotta della Legge di Bilancio e a fornire ossigeno al sistema produttivo. <br>Vediamo in sintesi i temi principali.    Investimenti: un bonus del 35% e l’addio al "solo Made in EU" La misura di maggior impatto per il tessuto imprenditoriale è senza dubbio il nuovo credito d’imposta del 35%. Il contributo è destinato alle aziende che hanno già presentato comunicazioni per investimenti, configurandosi come un premio alla progettualità già avviata. Ma la partita non è ancora chiusa: il Governo ha annunciato l'avvio immediato di un tavolo di confronto con le categorie produttive. L’obiettivo è ambizioso: individuare risorse aggiuntive durante l’iter di conversione parlamentare, stabilendo una gerarchia di priorità che possa massimizzare l’effetto moltiplicatore della misura. Parallelamente, si registra una svolta storica sul fronte dei beni strumentali. Viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Una mossa che apre le porte alle tecnologie globali (USA e mercati asiatici in primis), necessaria per non penalizzare le imprese italiane in una fase di forte evoluzione tecnologica.   Il ritorno della PEX e il restyling dei dividendi Il decreto segna il ritorno al passato, in senso positivo, per quanto riguarda la tassazione dei flussi finanziari societari. Viene infatti ripristinato il regime di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, unitamente alla Participation Exemption (PEX). Questa "controriforma" rispetto ai limiti ipotizzati nelle scorse settimane mira a stabilizzare il quadro normativo per le holding e per le operazioni di dismissione di partecipazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione economica e favorendo il reinvestimento degli utili.   I "rinvii tecnici": Dogane e commissioni Non mancano i differimenti strategici, figli della necessità di adeguare le infrastrutture informatiche dello Stato: tassa sui pacchi extra-UE: il contributo sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro è slittato al 1° luglio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti richiesto più tempo per completare il restyling dei sistemi di tracciamento; ritenuta sulle provvigioni: per agenzie di viaggio e intermediari, l'applicazione della ritenuta è posticipata al 1° maggio 2026, concedendo due mesi extra per l'aggiornamento dei software gestionali; IVA sulle permute: il nuovo regime IVA per le operazioni permutative (basato sul costo e non più sul valore normale) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Aumenta il bollo sui conti correnti A fronte di tanti incentivi, il decreto introduce una misura di copertura che non tarderà a far discutere: l'imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e professionisti strutturati) sale da 100 a 118 euro. Un rincaro che, sebbene contenuto nel singolo importo, graverà sulla liquidità aziendale in modo diffuso.   Sport, Lavoro e Sociale Il DL 38/2026 tocca anche ambiti trasversali di grande rilievo: atleti dilettanti: fissata una soglia di esenzione fino a 300 euro per i premi erogati entro fine 2026; lavoratori impatriati: il nuovo regime fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia viene aggiornato, con applicazione dal periodo d'imposta 2027; avviamento negativo (Badwill): per i soggetti IAS/IFRS, la differenza negativa in caso di cessione d'azienda concorrerà al reddito in 5 quote costanti (retroattivo dal 2024); sociale: confermati 1,6 milioni di euro per la Carta Europea della Disabilità nel 2026, garantendo la continuità di un servizio essenziale.   Il Decreto Fiscale di fine marzo 2026 si presenta come un cantiere aperto. Se le scadenze tecniche sono ormai fissate, il vero cuore politico della manovra si giocherà al tavolo con le imprese. La flessibilità mostrata dal Governo sulla clausola "Made in UE" e il ripristino della PEX suggeriscono una volontà di ascolto che potrebbe portare a ulteriori sorprese nei prossimi 60 giorni.

  • TFM per amministratori: che cos’è, perché può ridurre il carico fiscale e quando conviene prevederlo
    on 27 Marzo 2026

    Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è uno strumento prezioso per le società che desiderano strutturare in modo ordinato e strategico la remunerazione dei propri amministratori. Non va però considerato come un automatismo: a differenza del TFR, che è un diritto garantito ai lavoratori dipendenti, il TFM nasce solo se espressamente previsto e formalizzato correttamente dalla società.<br>Dal punto di vista sostanziale, si tratta di una componente differita del compenso: una parte della remunerazione non viene pagata mensilmente, ma viene accantonata per essere corrisposta al termine dell'incarico. Questa scelta permette di riconoscere che le responsabilità e i risultati di un amministratore maturano nel tempo, offrendo al contempo una regola chiara che previene tensioni o decisioni improvvisate al momento della cessazione del mandato. Perché il TFM sia efficace e sicuro sotto il profilo fiscale, esiste una condizione imprescindibile: il diritto all'indennità deve risultare da un atto con data certa anteriore all'inizio del mandato. Questo requisito serve a dimostrare che la previsione non è stata introdotta in modo opportunistico a ridosso della scadenza. L'assenza di una data certa trasforma un vantaggio in un problema gestionale: Per l'amministratore: se il TFM è istituito correttamente e preventivamente, può beneficiare della tassazione separata, decisamente più favorevole. In caso contrario, l'importo rischia di essere tassato con le aliquote ordinarie IRPEF, molto più elevate. Per la società: con la data certa, il costo è deducibile annualmente "per competenza", riducendo l’imponibile IRES ogni anno e migliorando il cash flow. Senza data certa, la società può dedurre l'importo solo al momento del pagamento effettivo ("per cassa"), pagando nel frattempo imposte su utili "fittizi" per tutta la durata del mandato. Un errore frequente è limitarsi a una previsione generica nello statuto o in delibera. Per rendere lo strumento realmente difendibile contro eventuali contestazioni, è necessario definire fin dall'inizio un importo annuo determinato o una formula di calcolo oggettiva basata su parametri verificabili. Inoltre, il TFM deve essere congruo: l'importo accantonato deve essere ragionevole e coerente con la dimensione dell'impresa, il volume d'affari e le effettive responsabilità dell'amministratore. Un compenso sproporzionato rispetto alla capacità economica della società è un facile bersaglio per l'Amministrazione Finanziaria. Per implementare il TFM in modo professionale, è opportuno seguire questo iter: Verifica Statutaria: Accertarsi che lo statuto preveda la possibilità di riconoscere indennità di fine mandato. Delibera Preventiva: Formalizzare il diritto al TFM tramite una delibera assembleare prima che l'amministratore accetti l'incarico. Attribuzione della Data Certa: Utilizzare strumenti che certifichino il momento della delibera (come la registrazione dell'atto o altri metodi digitali certificati). Coordinamento Contabile: Assicurarsi che gli accantonamenti siano registrati coerentemente in bilancio e nei dichiarativi fiscali ogni anno. Articolo a cura del Dott. Francesco Confalonieri – consulente del lavoro a Piacenza e della Dott.ssa Camilla Pizzocaro – dottore commercialista a Piacenza.

  • Controllo di gestione: il professionista implementa le '5 S'
    on 16 Marzo 2026

    Uno degli strumenti più semplici in assoluto volti all’ottimizzazione dei processi produttivi è sicuramente caratterizzato dalle “5 S”. Chiunque senza una particolare preparazione può introdurre in un qualsiasi contesto produttivo il sistema in oggetto suggerito dal TPS (toyota production system), che punta alla creazione dell’ordine e dell’ergonomia sul posto di lavoro.<br>Il nome deriva dalle iniziali di cinque termini giapponesi: Seiri (separare). Si identifica il luogo ove ripristinare l’ordine, ad esempio un banco di lavoro. Ogni oggetto viene etichettato con un cartellino di differente colore a seconda della frequenza di utilizzo. Il verde indica un materiale o utensile che viene adoperato sempre (per sempre si intende quotidianamente). Con l’etichetta gialla si classifica un materiale o utensile che viene utilizzato frequentemente (ad esempio più volte al mese). L’etichetta rossa viene applicata a materiale e/o utensile che viene utilizzato raramente (mai piuttosto che pochissime volte l’anno). Tutto ciò che è etichettato di rosso viene rimosso dalla postazione di lavoro, con il fine ultimo di mantenere solo le cose davvero necessarie. Seiton (riordinare). La logica da utilizzare vede l’allocazione dei materiali in modo ergonomico ed in base alla semplicità di utilizzo. Come per la “s” precedente, ci sarà il materiale etichettato di verde che viene posizionato in bella vista e a portata di mano. Utile in questo caso usare degli scaffali o delle bacheche ove disegnare la sagoma dell’utensile, così da capire a colpo d’occhio quale utensile manca dal proprio posto. Il materiale etichettato di giallo può essere tenuto nell’area di lavoro, anche all’interno di armadi che presentano, sulle ante, le foto del materiale stesso così da facilitarne la ricerca. Il materiale etichettato di rosso può essere alternativamente o eliminato, o al più tenuto in aree comuni ma comunque lontano dall’area di lavoro. Seiso (pulizia). La pulizia è fondamentale sul posto di lavoro al fine di mantenere le altre quattro “s”. Importante è definire delle regole di pulizia, magari predisponendo sul posto di lavoro un cartello ove inserire 1) cosa pulire 2) come pulire 3) con che cosa pulire 4) quando pulire. Seiketsu (standardizzare): le prime tre “s” devono essere ripetute ad intervalli di tempo frequenti e definiti. Utile apporre delle foto, nell’area di lavoro, che riportino il “prima” ed il “dopo” l’applicazione delle prime tre “s”. Shitsuke (diffondere). Mantenere la disciplina e far si che questo nuovo modo di pensare possa diffondersi in tutte le aree aziendali. Una sorta di verifica relativa all’applicazione delle “5S” riguarda la strategia del “Red Tag Attack”. A turno un gruppo di operatori visita un reparto ed appone un’etichetta rossa a tutto ciò che sembri fuori posto. Se ciò che è stato etichettato dev’essere tenuto, il personale oggetto di controllo deve giustificare la presenza di quel determinato materiale ad un superiore, altrimenti il materiale etichettato viene eliminato.  L’applicazione delle “5S” può sembrare banale, ma non lo è affatto. Il difficile certamente è mantenere i progressi raggiunti (quarta “S”) nonché diffondere il nuovo modo di agire (quinta “S”). le “5S” sono alla base di un qualsiasi successivo approccio migliorativo in produzione e da sole possono già far ottenere importanti risultati in seno all’ottimizzazione dei costi.  In merito cito un caso concreto capitatomi diversi anni fa. Decidemmo di applicare le “5S” nel reparto taglio di un’officina meccanica. Da una sega piuttosto vecchia, una volta ripulita a dovere, si evidenziò una piccola perdita d’olio che scoprimmo ne riduceva la velocità d’esecuzione (figura a sinistra).   Curato il guasto e mantenuta la corretta pulizia (figura a destra) i tempi di taglio si ridussero del 10% circa, sottintendendo un piccolo ma importante miglioramento nel costo di trasformazione di diversi semilavorati. C’è bisogno di finanza in azienda? Il punto è che cercare finanza presso terzi senza prima passare in produzione e vedere quanta “liquidità” (sotto forma di sprechi) viene inutilmente dissipata a mio avviso è da stolti. È necessario “tappare i buchi”, troppo spesso presenti nei reparti produttivi, altrimenti l’azienda rimane un colabrodo e la finanza ottenuta non sarà altro che un palliativo in attesa di ottenerne sempre dell’altra e dell’altra ancora sino ad arrivare al collasso. 

  • Regime forfettario: le somme ricevute per errore e poi restituite non fanno scattare l'uscita dal regime
    on 12 Marzo 2026

    Con la Risposta n. 68/2026, l'Agenzia delle Entrate ha corretto il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026 e ha chiarito che, in presenza di importi percepiti per errore e poi restituiti, il superamento della soglia di 85.000 euro va valutato tenendo conto della situazione sostanziale emersa dalla documentazione prodotta.<br>Il caso riguarda una contribuente in regime forfettario che, a causa di un errore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), aveva ricevuto nel 2024 compensi più elevati rispetto a quelli realmente spettanti. Regime forfettario: cosa succede se si incassano somme non dovute Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate Nell'interpello esaminato, l'istante era un medico di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario. Per un errore amministrativo dell'ASP, la professionista era stata inquadrata come pediatra, con la conseguenza di ricevere importi superiori al dovuto. L'errore è stato individuato nel 2025 ed è stato segnalato tempestivamente all'ente erogatore, che ha poi quantificato le somme non spettanti. La restituzione, secondo quanto risulta nella risposta, è avvenuta integralmente, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute operate sui cedolini. Un elemento centrale del caso era rappresentato dalla Certificazione Unica 2025 relativa al 2024, che continuava a indicare l'intero importo corrisposto, senza tener conto del recupero delle somme indebite avvenuto nel 2025. Proprio per effetto di quell'importo complessivo, la contribuente risultava aver oltrepassato la soglia di 85.000 euro, con il rischio di perdere il regime agevolato per il 2025. Il chiarimento sulla soglia di 85.000 euro del regime forfettario L'Agenzia ricorda, anzitutto, che, in via generale, nel limite di 85.000 euro rientrano i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal contribuente. Tuttavia, nel caso concreto, una valutazione più approfondita della documentazione ha portato a riconoscere che una parte delle somme era stata corrisposta per errore da un terzo e non costituiva un compenso realmente spettante alla professionista. Per questo motivo, ai fini della verifica della soglia, l'Agenzia ritiene che debbano essere considerati gli importi effettivamente dovuti, valutando caso per caso sia la prova dell'errore sia i comportamenti adottati per rimediare. La risposta precisa quindi che, quando lo sforamento dipende esclusivamente da somme non spettanti e queste vengono restituite integralmente, il contribuente non deve essere penalizzato per un fatto a lui non imputabile. Nel caso esaminato, le somme ricevute in più nel 2024 e restituite interamente nel 2025 non concorrono alla formazione della soglia prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza, il superamento della soglia nel 2024 non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario per il 2025. Effetti pratici per il contribuente in regime forfettario La conclusione dell'Agenzia è netta: la contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025. Il chiarimento non elimina, però, la necessità di dimostrare in modo puntuale l'errore originario, la quantificazione delle somme non dovute e la loro effettiva restituzione. Nello stesso documento, l'Amministrazione precisa anche che resta fermo il proprio potere di controllo sulla veridicità degli elementi dichiarati e sulla concreta attuazione di quanto rappresentato nell'istanza. Questo passaggio è importante perché mostra che la soluzione non nasce da un automatismo, ma da una verifica fondata su documenti e circostanze specifiche. In altre parole, non basta sostenere che una parte dei compensi fosse errata: occorre poterlo provare in modo coerente e completo. La Risposta n. 68/2026 affronta anche il tema dell'imposta sostitutiva eventualmente pagata su importi che, alla luce della ricostruzione corretta, non dovevano concorrere al reddito rilevante del regime. Come recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso Se nel modello Redditi 2025 relativo al periodo d'imposta 2024 sono stati indicati nel quadro LM anche gli importi poi restituiti, il recupero della maggiore imposta versata può avvenire in due modi alternativi: 1. Dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025 Presentando una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti e facendo emergere il credito relativo alla maggiore imposta sostitutiva versata. 2. Istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate Presentando un'istanza di rimborso all'ufficio territorialmente competente, nei termini di legge e con la documentazione idonea a dimostrare l'errore e la restituzione. FAQ - Regime forfettario e somme ricevute per errore Le somme incassate per errore fanno perdere il forfettario? Non necessariamente. Secondo la Risposta n. 68/2026, se l'eccedenza dipende solo da importi non spettanti e questi vengono restituiti integralmente, tali somme non rilevano, nel caso esaminato, nel calcolo della soglia di 85.000 euro. Anche con una Certificazione Unica non corretta si può sostenere questa soluzione? Nel caso affrontato dall'Agenzia, sì, perché la CU non rettificata non ha impedito di valutare la documentazione che provava l'errore e la restituzione delle somme. Come si recupera l'imposta sostitutiva pagata in più? L'Agenzia indica due strade: dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso all'ufficio competente, sempre con adeguato supporto documentale. Questo principio vale sempre? La risposta allegata non introduce una regola astratta valida automaticamente per ogni situazione, ma valorizza gli elementi probatori del caso concreto e la natura non imputabile dell'errore. Link utili Agenzia delle Entrate - Risposta n. 68/2026 Legge n. 190 del 2014 (normativa regime forfettario) Portale dell'Agenzia delle Entrate sezione regime forfettario

  • Garante privacy: ancora sanzioni sulle telecamere
    on 9 Marzo 2026

    Dal provvedimento del 12 febbraio 2026 reg.n. 84 (in parte tratta dal Provvedimento). Secondo il rapporto dei Carabinieri, presso un ristorante-pizzeria veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante e composto da cinque telecamere, sia interne che esterne, le cui immagini potevano essere visionate anche da remoto dal titolare del trattamento tramite applicazione sul cellulare.<br>In particolare, le tre telecamere interne sono risultate collocate in modo da riprendere l’area mescita, il corridoio che collega la cucina alla toilette e il bancone; le due telecamere esterne, ubicate a destra e a sinistra dell’ingresso del locale, sono risultate rivolte verso l’area pubblica in concessione all’esercizio commerciale. Al verbale redatto dai Carabinieri veniva allegata l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza n. 592/2024 rilasciata dall’Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970. La predetta autorizzazione, rilasciata per finalità di tutela del patrimonio aziendale, è risultata subordinata all’osservanza di talune limitazioni e modalità di trattamento; in particolare, le immagini: non possono essere visualizzate da remoto, come invece dichiarato a verbale dal titolare dell’esercizio commerciale; non possono essere conservate per un termine superiore a 24 ore, salvo episodi di furto o danni perpetrati all’esercizio commerciale, mentre il titolare di quest’ultimo ha dichiarato di conservarle per “circa sette giorni”; più precisamente, dai controlli effettuati è risultato che “le immagini risultano visualizzabili, in tempo reale, dal titolare dell’esercizio pubblico, mediante applicativo esterno scaricato sul proprio telefono cellulare ed hanno una registrazione pari a circa 10 giorni”. Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento, risultano due cartelli, apposti all’esterno del locale e raffiguranti l’icona di una videocamera, ma privi dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite attraverso l’uso dell’impianto; rileva così il garante  una carenza nell’ informativa, ed una carenza relativa  alle telecamere  esterne  che dovrebbero essere sottoposte alla limitazione dell’angolo visuale in modo da non riprendere indiscriminatamente la pubblica via, altri edifici etc.). Per le  telecamere poste all’interno in base all’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. Attese talli violazioni il Garante, constatata l’illiceità del trattamento, ha emesso un’ordinanza ingiunzione irrogando la sanzione amministrativa di euro 2.000  (duemila). In merito mi permetto osservare che la durata di conservazione delle immagini dovrebbe essere stabilita per  un periodo più ampio, tant’è che spesso e volentieri riprese di fatti avvenuti in luoghi pubblici vengono rilevati  talvolta nella settimana successiva, che prima di tentare una rapina i malviventi effettuano sopralluoghi ed appostamenti nei giorni precedenti la rapina stessa. Mentre tutte le ragioni ha il Garante per la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 300/1970  che testualmente al comma 1 e 2 prevede espressamente  che  Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

  • Criptovalute e fisco 2026: con la direttiva DAC8 arriva la piena trasparenza. Ecco cosa rischia chi non è in regola
    on 6 Marzo 2026

    L'era dell'anonimato nel mondo delle cripto-attività è giunta ufficialmente al capolinea. Con l'adozione della Direttiva (UE) 2023/2226 (nota come DAC8), l'Unione Europea ha stabilito un nuovo standard di trasparenza che renderà quasi impossibile nascondere asset digitali al Fisco.<br>A partire dal 1° gennaio 2026, è scattato lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli stati membri. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate riceverà flussi costanti di dati direttamente dagli exchange e dai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP). Per chi ha finora omesso di dichiarare i propri investimenti in criptovalute, il rischio di accertamento fiscale diventerà elevatissimo: le banche dati europee incroceranno ogni transazione, rendendo la regolarizzazione non più un'opzione, ma una necessità impellente. Cosa saprà il fisco di te? Dati trasmessi automaticamente dagli exchange La direttiva DAC8 impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e ai gestori di cripto-attività obblighi di comunicazione stringenti. Non verranno trasmesse solo informazioni generiche, ma un set completo di dati tecnici e personali: Dati identificativi nome completo, indirizzo, stato di residenza fiscale NIF (numero di identificazione fiscale) - codice fiscale per i residenti italiani per le persone fisiche: data e luogo di nascita Dettaglio delle operazioni in criptovalute Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, sTabellacoin, NFT), verranno comunicati: importo lordo aggregato versato o ricevuto numero di unità di criptovaluta numero totale di operazioni effettuate nel periodo fiscale Valore di mercato e fair value Sarà comunicato il valore equo di mercato (fair market value) aggregato per: acquisizioni di criptovalute cessioni e vendite trasferimenti tra wallet Trasferimenti verso wallet privati (self-custody) Particolare attenzione è rivolta ai trasferimenti verso indirizzi di registro distribuito (self-custody wallet) non associati a istituzioni finanziarie note. Questi movimenti saranno segnalati come ad alto rischio. Scadenze DAC8 e obblighi di collaborazione con gli exchange Le tempistiche sono già tracciate e non lasciano spazio a interpretazioni: Data Evento Obblighi 1° gennaio 2026 Avvio dello scambio automatico di informazioni tra stati membri UE Gli exchange iniziano la trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate 1° gennaio 2027 Termine ultimo per gli exchange per completare le procedure di adeguata verifica fiscale (due diligence) Verifica identità e residenza fiscale di tutti i clienti preesistenti (rapporti attivi al 31/12/2025) Entro 60 giorni Obbligo di fornire dati richiesti dall'exchange dopo due solleciti In caso di mancata collaborazione: blocco operazioni sul conto crypto Tabella 1: scadenze e obblighi DAC8 ATTENZIONE: la DAC8 prevede che, se l'utente non fornisce le informazioni fiscali richieste per l'adeguata verifica, dopo due solleciti e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta iniziale, il prestatore di servizi per le cripto-attività deve impedirgli di effettuare operazioni. Tassazione criptovalute 2026: aliquota al 33% e abolizione soglia 2.000 euro In Italia oggi il "tranello" non è più la soglia dei 2.000 euro (eliminata dal 2025), ma resta pienamente il rischio del costo fiscale zero se non si sanno documentare gli acquisti. Evoluzione della tassazione sulle plusvalenze crypto (2023-2026) Periodo Aliquota Soglia/franchigia Note Fino al 31/12/2024 26% 2.000 euro (imponibile solo l'eccedenza) Franchigia annuale applicabile Dal 1/01/2025 26% abolita (ogni euro è imponibile) Fine della franchigia di 2.000 euro Dal 1/01/2026 33% abolita Aumento di 7 punti percentuali (escluse le stablecoin) Tabella 2: evoluzione della tassazione crypto Fonte normativa: legge di bilancio 2025 Legge 207/2024 - art. 68, comma 9-bis, TUIR | direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) | D.Lgs. 194/2025 La regola del costo fiscale zero: il vero rischio per chi non documenta Secondo l'art. 68, comma 9-bis, TUIR, come interpretato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il costo o valore di acquisto delle cripto-attività deve essere «documentato con elementi certi e precisi» a cura del contribuente. N.B. In mancanza di idonea documentazione: il costo si assume pari a zero l'intero corrispettivo di cessione è trattato come plusvalenza imponibile non sono ammesse semplici autodichiarazioni del cliente servono evidenze oggettive: estratti conto bancari, ricevute di acquisto, certificazioni di altri intermediari, report certificati di calcolo Esempi pratici di tassazione: quanto paghi se non hai documentazione Scenario 2025 (aliquota 26%, senza soglia 2.000 €) Caso pratico: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico di acquisto: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro (10.000 - 9.000) 260 euro (26% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 2.600 euro (26% su 10.000) Tabella 3: confronto tassazione 2025 Differenza: 2.340 euro in più senza documentazione Scenario 2026 (aliquota 33%, regole documentali invariate) Stesso caso, ma dal 1° gennaio 2026: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro 330 euro (33% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 3.300 euro (33% su 10.000) Tabella 4: confronto tassazione 2026 Differenza: 2.970 euro in più senza documentazione Come preparare la documentazione In sede di controllo fiscale, l'onere della prova spetta al contribuente. Molti investitori commettono l'errore di affidarsi esclusivamente ai file Excel o CSV estratti dagli exchange. Il problema dei file CSV: perché non sono sufficienti I file CSV presentano alcune criticità probatorie: file modificabili dall'utente: tecnicamente alterabili, facilmente contestabili file anonimo: nessun riferimento al titolare del wallet, né del soggetto che ha fornito quelle informazioni (sito di Exchange) La soluzione: report PDF ufficiali certificati dall'exchange Best practice per documentazione valida: esportare periodicamente (almeno una volta l'anno o dopo ogni operazione rilevante) report di transazione in formato PDF ufficiale direttamente dal portale dell'exchange estratti conto con logo, intestazione ufficiale e dati completi del fornitore includere: data, importo, controparte, commissioni, prezzo di acquisto/vendita Documenti con alto valore probatorio: estratti conto bancari per bonifici verso exchange certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati report di calcolo delle plusvalenze Quadro RW e dichiarazione criptovalute: obblighi 2026 Cos'è il quadro RW e chi deve compilarlo I contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il quadro RW (modello redditi persone fisiche) o il quadro W (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell'anno fiscale. IMPORTANTE: non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato. Come compilare il quadro RW per le criptovalute È necessario predisporre un rigo per ogni: wallet con chiave privata (self-custody) conto digitale presso exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) Informazioni da indicare: tipologia di attività (criptovalute) valore iniziale e saldo al 31 dicembre periodo di possesso percentuale di possesso Se si possiedono più di 5 wallet: è necessario presentare più di un modulo di quadro RW. Conclusione: non farsi cogliere impreparati dalla DAC8 La direttiva DAC8 trasforma radicalmente il rapporto tra investitori crypto e autorità fiscali. La strategia del "non dichiarare sperando nell'anonimato" è destinata a fallire entro il 2026. È consigliabile agire subito effettuando un check-up della posizione fiscale. Contestualmente, è necessario recuperare i report ufficiali in PDF da tutti gli exchange utilizzati. Inoltre, occorre valutare la regolarizzazione delle annualità passate (quadro RW e redditi). Allo stesso modo, si devono documentare gli acquisti storici con estratti conto bancari e, infine, risulta fondamentale considerare la consulenza fiscale specializzata prima dello scambio automatico dati. FAQ - domande frequenti su criptovalute e fisco 2026 Devo dichiarare anche piccole quantità di criptovalute? Sì, non esiste soglia minima. Qualsiasi importo va dichiarato nel quadro RW. Cosa succede se non fornisco i dati richiesti dall'exchange? Dopo due solleciti e 60 giorni, l'exchange blocca le operazioni dell'utente per obbligo normativo. I file CSV degli exchange sono sufficienti come documentazione? No, sono facilmente contestabili. Servono PDF ufficiali dall'exchange. Posso ancora evitare la tassazione al 33%? No, dal 1° gennaio 2026 l'aliquota sale al 33% per tutte le plusvalenze crypto (tranne EMT in euro al 26%). Cosa rischio se non ho mai dichiarato le mie criptovalute? Se non hai mai dichiarato le tue criptovalute, il rischio principale è l'accertamento automatico garantito dalla direttiva DAC8, che permetterà all'Agenzia delle Entrate di ricevere i tuoi dati direttamente dagli exchange.  Sotto il profilo delle sanzioni per dichiarazione infedele (ovvero il mancato versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze), è necessario distinguere tra i diversi periodi: per le violazioni relative all'anno d'imposta 2023 si applica il vecchio regime con sanzioni dal 90% al 180%, mentre per quelle commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è stata ridotta al 70% fisso. A questi oneri vanno aggiunte le sanzioni specifiche per l'omessa compilazione del quadro RW, che variano tra il 3% e il 15% del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al 2 per mille; per questa imposta, le sanzioni sono le stesse previste per l'omessa imposta sostitutiva delle criptovalute. In sede di accertamento, il contribuente ha la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo tramite l'istituto dell'acquiescenza, accettando integralmente l'atto e rinunciando al ricorso.  Va ricordato, infine, che senza la documentazione ufficiale dell'exchange l'Agenzia applicherà la regola del costo fiscale zero, trattando l'intero corrispettivo di cessione come plusvalenza imponibile. Riferimenti normativiDirettiva (UE) 2023/2226 (DAC8)

  • Fondazioni Lirico-Sinfoniche: la CGUE fa chiarezza sull'abuso dei contratti a termine
    on 25 Febbraio 2026

    Il settore della musica lirica e sinfonica italiana si trova a un bivio. Se da un lato si punta a una gestione manageriale tramite partnership pubblico-private , dall'altro emerge con forza la necessità di tutelare il capitale umano: i lavoratori. Non più meri "strumenti" legati alle esigenze di una singola stagione, ma professionisti meritevoli di stabilità contrattuale.<br>Il Caso: una ballerina contro la Scala La questione nasce dal ricorso di una ballerina del Teatro alla Scala di Milano, impiegata tra il 2014 e il 2019 attraverso una successione di contratti prima subordinati e poi (fittiziamente) autonomi. La lavoratrice chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'abuso nella reiterazione dei termini. Tuttavia, la giurisprudenza italiana (recentemente orientata dalle Sezioni Unite della Cassazione) esclude la conversione automatica per le fondazioni liriche, offrendo come unico rimedio il risarcimento del danno. Da qui, il rinvio alla Corte di Giustizia Europea (causa C-668/24) per verificarne la compatibilità con il diritto UE. La decisione della Corte: niente conversione automatica, ma sanzioni "vere" Con la sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte ha stabilito che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non impone agli Stati membri la trasformazione d’ufficio del rapporto in tempo indeterminato, a patto che esistano altre misure "effettive, proporzionate e dissuasive". Nello specifico, la normativa italiana prevede: Risarcimento del danno: un'indennità agevolata da presunzioni (generalmente tra 2,5 e 12 mensilità), con possibilità di provare un danno maggiore. Responsabilità dei dirigenti: i vertici delle fondazioni rispondono personalmente (danno erariale) in caso di dolo o colpa grave nella gestione dei contratti, rischiando anche la perdita dei premi di risultato. Il ruolo cruciale del Giudice Nazionale La Corte di Giustizia non dà un "assegno in bianco" all'Italia. Spetta al giudice nazionale verificare se queste sanzioni siano davvero efficaci nel caso concreto. Se il risarcimento o la responsabilità dei dirigenti risultassero puramente simbolici o inefficaci a prevenire nuovi abusi, il giudice dovrà interpretare il diritto interno per garantire la piena tutela del lavoratore prevista dalla Clausola 5 dell'Accordo quadro. Nota tecnica: La Corte ha invece escluso l'applicabilità della Clausola 4 (non discriminazione) nel caso di specie, poiché la differenza di trattamento tra ballerini e lavoratori di altri settori privati non rientra nel perimetro della norma UE. Conclusione La sentenza riafferma un principio di equilibrio: autonomia degli Stati nella scelta delle sanzioni, ma obbligo di risultati concreti. Per le Fondazioni Liriche, questo significa che la flessibilità non può diventare una zona franca dove il precariato diventa strutturale senza conseguenze reali per chi lo genera.

  • Via libera alla 'rete ­contratto' per i contribuenti in regime forfettario
    on 11 Febbraio 2026

    Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in regime forfettario dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata. Con la risposta n. 24/2026 l’Agenzia Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il regime forfettario e il contratto di rete.<br>Il contesto e il quesito del contribuente Il caso specifico affrontato è quello di un medico che, operando in regime forfettario, intende avviare una collaborazione con altri colleghi. L’obiettivo è ambizioso quanto comune: creare una “rete pura” tra professionisti per condividere risorse, in particolare attraverso l’istituto della codatorialità. Questa modalità permetterebbe ai partecipanti di utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti comuni, suddividendo i costi in base all’effettivo impiego. Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibile integrazione di una causa ostativa prevista dalla normativa. Nello specifico, si temeva che la partecipazione a una rete potesse essere assimilata alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, configurando quel frazionamento artificioso delle attività che il legislatore intende colpire per evitare che un unico contribuente benefici contemporaneamente di regimi fiscali diversi per la stessa tipologia di reddito. Il parere dell’Agenzia Entrate: i punti essenziali L’analisi dell’Agenzia  Entrate parte da una distinzione civilistica e fiscale netta.Nel caso della cosiddetta rete-contratto, non si assiste alla nascita di un nuovo soggetto tributario né all’estinzione della soggettività dei singoli partecipanti. La titolarità di diritti, obblighi e atti rimane quindi individuale. Nel caso affrontato: le singole operazioni sono imputate direttamente ai professionisti retisti; i costi e i ricavi derivanti dal programma comune concorrono alla formazione del reddito del singolo partecipante secondo le proprie regole impositive; la rete funge da mero strumento di coordinamento. Poiché la rete-contratto non esercita un’attività economica autonoma e riconducibile a quella dei partecipanti in modo separato, non si verifica l’effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende precludere. Di conseguenza, il professionista che aderisce a un contratto di rete può continuare a beneficiare del regime forfettario, a patto che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto che svolge attività commerciale. Una opportunità di crescita organizzativa Questa interpretazione rappresenta una leva strategica per i piccoli studi e i singoli professionisti perché riconosce la validità di modelli organizzativi moderni che non mirano all’evasione, ma all’efficienza operativa. Spesso il limite principale per chi opera nel sistema forfettario è l’impossibilità di scalare la propria attività a causa dell’incidenza dei costi fissi, come quelli per il personale o per attrezzature costose. Attraverso la rete, è possibile condividere dipendenti o segreterie comuni senza che questo venga visto come un “salto” verso una struttura societaria complessa. Si tratta di un’occasione di sviluppo che permette di mantenere l’agilità del regime di vantaggio pur beneficiando di economie di scala tipiche delle organizzazioni più grandi. La possibilità di gestire in comune un dipendente, con un unico referente per gli adempimenti amministrativi che riaddebita i costi pro-quota, riduce drasticamente il carico burocratico e finanziario sui singoli. I confini della soluzione e il ruolo del professionista Sebbene la risposta dell’Agenzia sia favorevole, è necessario procedere con cautela. L’Amministrazione specifica chiaramente che la compatibilità resta valida finché l’attività non sconfina nella gestione di una società di fatto. È essenziale che il programma di rete sia redatto con precisione e che la contabilità dei riaddebiti sia analitica e trasparente. La distinzione tra una collaborazione legittima e una struttura che maschera una società di persone è sottile e richiede un monitoraggio costante. Per questo motivo, questa apertura non va vista come un automatismo, ma come un progetto da costruire con cura. Il passaggio fondamentale rimane il confronto con il proprio Commercialista.

  • Rottamazione Quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità
    on 30 Gennaio 2026

    Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l’avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d’ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d’azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti.<br>Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario. Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori L’attuale impianto della rottamazione quinquies 2026 mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall’analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento “indiscriminato”, ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione. Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all’ambito applicativo: Orizzonte Temporale: la misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Esclusioni Eccellenti: per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell’ambito della precedente Rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025. Oggetto dell’Agevolazione: l’adesione permette l’abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell’aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica. La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il “Prospetto Informativo”, un documento essenziale che elenca le cartelle “rottamabili” e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l’efficacia dell’intera operazione. La piattaforma digitale facilita l’invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente. Il rischio decadenza: una trappola per i distratti Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente “Quater” era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione quinquies 2026 nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio. La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione: Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l’immediata decadenza. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell’agevolazione. L’Ultima rata: il mancato pagamento dell’ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale. È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un’ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi. Il Ruolo del consulente: oltre la semplice compilazione In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione quinquies 2026 non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico. Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Affrontare questa nuova sfida senza il supporto del proprio Commercialista significa muoversi in un campo minato senza una mappa aggiornata. Solo un professionista può redigere un quadro fedele della situazione debitoria, verificare l’effettiva convenienza dell’adesione rispetto a rateazioni ordinarie e, soprattutto, pianificare i flussi necessari per onorare il piano. La gestione del debito fiscale è un pilastro della continuità aziendale; delegarne la comprensione al caso è un rischio che oggi nessuna impresa può più permettersi di correre.

  • Una nuova visione per i fondi interprofessionali
    on 28 Gennaio 2026

    Viviamo in un'epoca di continuo fermento e rapidità, fattori che emergono con forza nelle analisi del mondo del lavoro, ormai protagonista della velocità incessante della nostra società. In questo contesto, la formazione e la preparazione diventano asset fondamentali, portando a una valorizzazione sempre più marcata della visione gestionale unica dei fondi interprofessionali.<br>Il punto di riferimento normativo è il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2026. Questo provvedimento ha introdotto le nuove linee guida per l’attivazione, il funzionamento e la vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali dedicati alla formazione continua. Il nuovo decreto sostituisce i precedenti pilastri della disciplina, ovvero la Circolare n. 36 del 2023 del Ministero del Lavoro e la Circolare n. 1 del 2018 dell’ANPAL. Il nuovo assetto operativo e le risorseIl decreto delinea nuove condizioni giuridiche in un ambito operativo profondamente mutato, segnato dal superamento dell'ANPAL. Ai fondi sono stati conferiti poteri più ampi, supportati da una certificazione totale delle competenze e dalla gestione integrata con il sistema informativo nazionale del lavoro.Una delle novità più significative riguarda l'incremento delle risorse: sono stati stanziati oltre 125 milioni di euro per soddisfare le numerose domande di finanziamento che, in passato, restavano spesso inevase per mancanza di fondi. L'obiettivo è adottare una visione univoca, definendo chiaramente le responsabilità delle singole parti coinvolte.I fondi interprofessionali sono confermati come strumenti di pubblica utilità con un impatto reale sulla formazione dei lavoratori. Sebbene siano finanziati dal contributo dello 0,30% versato dai datori di lavoro, essi sono ora soggetti a un sistema di monitoraggio e coordinamento più rigoroso. Requisiti, Criteri e SostenibilitàIl principio di attivazione resta legato alla richiesta di autorizzazione: i fondi non possono essere costituiti senza accordi tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Non si tratta di un bando, bensì della copertura di domande già inoltrate dai datori di lavoro privati.La concessione dei finanziamenti segue criteri precisi: ordine cronologico di presentazione delle domande; allocazione territoriale delle risorse nel rispetto dei plafond regionali; coerenza dei progetti formativi con le finalità del fondo. All’autorizzazione ministeriale si affianca ora un piano triennale di fattibilità per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e la conformità agli standard di funzionamento. Sono state inoltre introdotte verifiche periodiche basate su indici minimi di sostenibilità; il mancato rispetto di tali parametri può comportare la revoca dell’autorizzazione. Gestione finanziaria e TrasparenzaIl controllo sulla gestione finanziaria è stato ampliato, specificando con precisione le attività finanziabili. Mentre la quota principale deriva dallo 0,30%, le spese di funzionamento variano in base al numero di lavoratori iscritti al fondo. È stato introdotto l'obbligo di costituire il FEGR (Fondo economie di gestione e rischi), alimentato da accantonamenti annuali per coprire eccedenze di spesa o somme non riconosciute in fase di controllo.Per garantire trasparenza ed evitare duplicazioni di finanziamenti, è previsto l'obbligo di contabilità separata tra risorse integrative e complementari. I piani formativi distinguono tra "conto individuale" e "conto collettivo", ciascuno soggetto a specifici regimi giuridici, in particolare per quanto concerne la normativa sugli aiuti di Stato. Digitalizzazione e CertificazioneL'efficacia dei fondi dipende oggi dalla loro digitalizzazione: i sistemi devono interfacciarsi con le piattaforme ministeriali per garantire la totale tracciabilità delle attività formative. Le competenze acquisite dai lavoratori dovranno essere trasparenti e integrate nel sistema nazionale di certificazione, valorizzando così concretamente le politiche attive del lavoro.

  • Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza
    on 7 Gennaio 2026

    L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).<br>Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore). Trasferte dei lavoratori dipendenti La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”. Ambito Disciplina e condizioni Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna. Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC. Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo. Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero).   Lavoro Autonomo e reddito d’Impresa Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili. L’Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero. Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero) Vitto e Alloggio Obbligatoria Non richiesta Taxi e NCC Obbligatoria Non richiesta Rappresentanza Obbligatoria Obbligatoria A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa. Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei: Bonifico bancario o postale Carte di debito, credito e prepagate Assegni bancari e circolari App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto) L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.   Decorrenze e regime transitorio Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme: 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa. 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate. Principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

  • Contributo di 500 euro mensili per Under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici
    on 10 Dicembre 2025

    Vi segnaliamo un’importante opportunità introdotta dal Decreto Coesione e recentemente resa operativa dall’INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica. Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.<br>In cosa consiste l’agevolazioneL’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro. Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva. Regime Fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute. Requisiti soggettiviPossono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: Età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età). Stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015. Nota per le Società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati. Requisiti oggettiviL’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro). I Settori Ammessi (Codici ATECO): l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse: Manifatturiero (C): Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc; Energia e Utilities (D, E): Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua; Costruzioni (F): Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati; Trasporti e Magazzinaggio (H): Terrestre, marittimo, aereo, corrieri; Informazione e Comunicazione (J): Software, telecomunicazioni, editoria; Attività Professionali (M): Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari; Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): Istruzione, servizi sanitari e sociali; Attività Artistiche e Culturali (R): Musei, attività creative. Servizi (S, N): Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.   Scadenze e termini di presentazioneI termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività. Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS. Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Cosa si intende per “Avvio Attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito. Come presentare la domandaLa domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS. Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS. Ripartizione dei fondiLe risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi

  • Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?
    on 24 Novembre 2025

    Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nell'articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto.<br>Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi. Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS,  derivante dal commercio all’ingrosso.  Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe che la memorizzazione dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione dell’operazione, riportando nel documento commerciale (lo scontrino) le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare: cioè, se sullo scontrino scrivo "pagamento con POS", solo questo dato verrà incrociato con i dati relativi alla riscossione con il POS collegato al registratore di cassa. Se così fosse occorrerà la massima attenzione ad indicare la modalità di pagamento in sede di emissione del documento commerciale.I soggetti obbligati vengono definiti dal Decreto Direttoriale come coloro che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, restando così esclusi, ad esempio, i professionisti che non sono ammessi alla registrazione di corrispettivi, oppure la ditta con sola attività di commercio all’ingrosso dotata comunque di POS: occorrerà quindi prestare la molta attenzione ad indicare la modalità di pagamento.

  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’Iperammortamento
    on 19 Novembre 2025

    Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è quindi importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere. Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “Iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.<br>La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0) 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate: 220% (fino a 2,5 milioni) 140% (tra 2,5 e 10 milioni) 90% (tra 10 e 20 milioni) L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche. Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti. I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo. Testo provvisorio dell’ART. 94.(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.  Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di: a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  • Accordo raggiunto per un altro punto cardine del Made in Italy
    on 19 Novembre 2025

    In data 31 Ottobre 2025 si è arrivati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’industria di laterizi e manufatti. Un settore cardine per il rafforzamento della percezione d’internazionalizzazione del nostro Paese.<br>L’arrivo ad una buona riuscita della trattativa è giunto davvero in tempi molto celeri, perché stiamo parlando di un CCNL che era scaduto il 30 Settembre 2025, ed al cui rinnovo si è giunti in data 31 Ottobre 2025. In quest’ottica quindi va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle parti in causa, le quali da un punto di vista sindacale sono state rappresentate da FENEALUIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL mentre dal punto di vista dei protagonisti settoriali sono state rappresentate da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e AssoBeton.  Trattasi di un settore la cui importanza non è rappresentata soltanto dai numeri, nonostante il fatto che dia lavoro a 18.000 persone, bensì la stessa è insita nella grande percezione di cui lo stesso gode presso l’opinione pubblica.  L’aspetto che maggiormente salta all’occhio è quello dell’aumento salariale definito, il quale è pari ad euro 205, che sarà però soggetto alla seguente suddivisione in quattro tranche :  90 euro da ottobre 2025 55 euro da luglio 2026 55 euro da luglio 2027 5 euro da luglio 2028 Questa definizione numerica è associabile ad un aumento medio retributivo del 14,7%, trattasi di un valore che merita rispetto, dato che tramite il suo impatto si riuscirà a coprire l’inflazione prevista e si provvederà al recupero del potere d’acquisto che è stato perso nel triennio precedente a quello in vigore per la durata del nuovo contratto collettivo in vigore, ovvero 2025 – 2028.  In origine era stato richiesto un quadriennio come arco temporale di riferimento per questo rinnovo, però gli attori coinvolti hanno deciso di restare nel triennio in modo che al termine di questo possano trattare nuovamente delle condizioni contrattuali vantaggiose. Anche i fondi legati a quest’ambito, hanno subito dei cambiamenti, dato che è stato definito un aumento dello 0,20% del contributo aziendale al Fondo pensione Arco e via via procedendo ci sarà un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2026 ed un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2028, arrivando perciò ad una totalizzazione del 2%. Le aziende si faranno carico di un incremento di 5 euro mensili dal 1º Gennaio 2026, destinati  al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, facendo in modo che si arrivi ad un totale di 15 euro, che di conseguenza permette ai lavoratori un accesso ad un piano sanitario che sia realmente più tutelativo.  Le trattative si sono volute portare avanti per fare in modo che venisse privilegiato il giusto compromesso tra un settore soggetto a costanti trasformazioni tecnologiche ma che da sempre mantiene un'importante rilevanza sociale.  Continuando ad analizzare quest’ottica di ragionamento, rileviamo che si è agito per portare avanti dei precisi obiettivi, quali:  Aumento delle retribuzioni Costituzioni del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) Valorizzazione delle relazioni industriali  Aumento dell’occupazione giovanile Riconoscimento delle giuste competenze professionali Per far sì che le professioni che stanno dietro a tutto ciò non subiscano una notevole riduzione, sono stati strutturati degli incentivi nell’ottica di una cooperazione tra aziende ed istituzione universitaria, che corrispondono a :  Acquisizione di titoli universitari e accademici Le ore di formazione aziendale verranno retribuite al 10% Assenza di un compenso per le ore svolte all’interno dell’ente formativo In caso di malattia, invece, fino ad 8 mesi di calendario, i lavoratori riceveranno la retribuzione netta al 100%, e con l’aggiunta ulteriori 6 mesi si arriverà ad una retribuzione netta del 50%, tutto questo sempre nella piena considerazione della tutela sociale dell’individuo.  Si può provvedere al licenziamento senza preavviso soltanto in questi due casi :  Assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi Assenza ingiustificata per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di due anni Un importante passo in avanti lo si è fatto anche nell’evoluzione delle relazioni industriali, dato che aziende che hanno almeno 50 dipendenti devono ad esempio provvedere ad un obbligo d’informativa su investimenti, tecnologia e sicurezza.

  • Pro e contro del 'Ravvedimento Speciale' 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
    on 13 Novembre 2025

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.<br>L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti: Accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP. Accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”). Accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP. Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile. Svantaggi e limitazioni Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione Finanziaria conserva pieni poteri per notificare: Qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi. Accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del Contribuente). Accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, DPR n. 600/73). Atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, DPR n. 600/73). Atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU). Proroga dei termini di accertamento: L’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono: Notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti. Decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione. Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale. Procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli. In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.

  • Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!
    on 11 Novembre 2025

    Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).<br>L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.   SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI L’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il domicilio digitale degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA.   L’obbligo si applica: soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione. ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta. Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025.   Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria. La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti. La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento: del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali; del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone. L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

  • Donazione di nuda proprietà di quote sociali: sì all’agevolazione
    on 11 Novembre 2025

    Agenzia Entrate - Risposta a Interpello n. 271/2025. La donazione di partecipazioni sociali ai discendenti è una delle modalità più diffuse per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda familiare.<br>E per agevolarlo il legislatore ha previsto, e recentemente esteso, l’esenzione da imposta per la donazione di partecipazioni sociali ai discendenti e al coniuge, purché chi la riceve acquisisca il controllo o integri un controllo già esistente della società donata (art 3, comma 4–ter D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, TUS).Per farlo non basta che la somma delle partecipazioni donate, per dirla con Totò, “faccia il totale” che porta al controllo, occorre che lo acquisisca chi riceve la donazione, eventualmente in “comproprietà” con gli altri, “a condizione che venga ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, ii diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria “(Risp. a interpello 18 marzo 2024 n. 72).   E’ ciò che ha fatto l’istante nel caso sottoposto all’Agenzia, solo che oltre ad una piccola percentuale di proprietà delle quote sociali, si è “riservato” l’usufrutto su tutte le altre, limitandosi a donarne la nuda proprietà. Non era però sprovveduto, e ha pattuito nella donazione che i figli nudi proprietari avrebbero avuto la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, attribuendogli così il cd. ''controllo di diritto'' previsto all’ 2359, co. 1°, n.1) c.c., cui la norma agevolativa rinvia espressamente.  Non ci sono dubbi che si possa fare, l‘art. 2352 comma 1 c.c., attribuisce il voto all’usufruttuario, ma fa salva la “convenzione contraria” e per la verità non c’erano dubbi nemmeno sulla possibilità di godere delle agevolazioni, salvo interpretare il riferimento all’assemblea “ordinaria”, non prevista per le srl, come quelle decisioni che non incidono sullo statuto e sulla struttura della società. L’istante è però preoccupato dei “particolari diritti” (art. 2468 comma 3 c.c.) che il donante continua a vantare nella società: il diritto di convocare l’assemblea, di veto su alcune decisioni e una facilitazione nella distribuzione degli utili, che in effetti impattano sull’esercizio del voto. Ma l’Agenzia concorda con l’istante, e con il conforto della Cassazione del 3 maggio 2017, n. 10726, li reputa ininfluenti “sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante”. Implicitamente l’Agenzia sconfessa anche l’interpretazione che escludeva la holding pura dall’agevolazione, dato che non si sofferma nemmeno sulla circostanza. L’istante la definisce diplomaticamente «holding industriale», ma non si tratta evidentemente di holding “mista”, dato che svolge solo l'attività di gestione della società controllata, e, per il tramite di questa delle controllate indirette. Possiamo quindi ritenere definitivamente archiviata l’interpretazione restrittiva che limitava alle società operative il beneficio fiscale, anche perché l’art. 3 comma 4ter del TUS, dopo la modifica apportata dal D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, non fa più riferimento per le società all’obbligo dei beneficiari di “proseguire nell’attività di impresa” limitandosi a richiedere, “che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”, impegno  che, ricorda l’Agenzia, deve necessariamente risultare dall’atto di donazione, se no scattano le tagliole: decadenza dal beneficio, pagamento dell'imposta in misura ordinaria, sanzione amministrativa (art. 13 D.lgs. 471/1997) e interessi di mora dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

  • Plusvalenza Superbonus anche se il donante aveva ereditato
    on 4 Novembre 2025

    Risoluzione Agenzia Entrate 30 ottobre 2025 n.62. Il contribuente ha ricevuto per donazione l’immobile per cui ha poi fruito della detrazione Superbouns (art. 119 ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e non ci ha mai abitato.<br>Dato che il donante lo aveva acquisito per successione, chiede se in sede di rivendita debba assoggettare a tassazione (26 % se tassata al rogito) la plusvalenza realizzata tra valore di acquisto e prezzo di rivendita, senza scomputo nei 5 anni delle spese relative a detti interventi. L’Agenzia non fa sconti: la plusvalenza va tassata. Ma come? Sappiamo che fiscalmente la donazione è neutra per il fisco, per evitare manovre elusive, e che “per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante” (art. 68 TUIR). Sarà quindi necessario riferire il valore iniziale a quello imponibile per l’imposta di successione, cioè il valore catastale dell’epoca, “aumentato di ogni altro costo inerente” e ”rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, quindi le spese e imposte per la successione, eventuali ristrutturazioni non Superbonus, e rivalutazione ISTAT FOI. Se quindi la nonna aveva lasciato al figlio negli anni ‘90 l’immobile all’epoca valorizzato in catasto l’equivalente di 25.000 euro, l’aveva poi donato al nipote nel 2012, che dopo i lavori superbonus terminati nel 2024 ora lo vende a 150.000, anche considerando rivalutazione e costi deducibili, poniamo al 20%, la base imponibile supererà i 100 000 euro! Va bene tassare quanto realizzato, migliorando l’immobile, a spese della collettività, ma così si realizza un sostanziale esproprio. La valorizzazione dell’immobile all’inizio dei lavori sarebbe sicuramente più equa, soprattutto se il Superbonus riguarda lavori condominiali: eviterebbe tra l’altro la tassazione dell’inflazione e la penalizzazione del singolo in interventi decisi dalla maggioranza, pur conservando la coerenza con la ratio anti-speculativa. Chissà che nella manovra…

  • Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
    on 31 Ottobre 2025

    Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.<br>Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori. I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia. Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti: Responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura. Sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore. Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione Finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso. Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni. Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi: Emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata. Versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24. Versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione). Versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta sarebbe dovuta essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento. In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione.

  • L’integrazione delle clausole ESG negli statuti societari: una scelta legittima e strategica
    on 27 Ottobre 2025

    Le aziende caratterizzate da una visione moderna sono sempre più chiamate a guardare oltre la massimizzazione del profitto, integrando nella propria strategia obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un recente approfondimento ha messo in luce come l’inserimento di clausole di sostenibilità all’interno degli statuti societari non solo sia una pratica legittima, ma rappresenti anche una leva fondamentale per la competitività e la crescita nel lungo periodo.<br>Le clausole di sostenibilità, o clausole ESG, sono disposizioni statutarie che affiancano allo scopo di lucro tradizionale (la massimizzazione dei profitti) ulteriori finalità di beneficio comune. Queste finalità possono includere la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e della collettività, la salvaguardia dei diritti umani o, più in generale, il perseguimento di un impatto sociale positivo. La loro legittimità è fondata su un principio ormai consolidato: l’attività d’impresa non deve necessariamente limitarsi alla divisione degli utili, ma può e deve considerare anche l’impatto complessivo che genera. Questo orientamento è stato confermato anche dai comitati notarili, come quello del Triveneto, i quali hanno stabilito che è possibile inserire nello statuto societario scopi ulteriori rispetto a quello lucrativo, in linea con quanto previsto per le cosiddette “società benefit” (legge 208/2015). Di fatto, il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi tipo di società. L’introduzione di clausole ESG modifica in parte la visione degli amministratori: loro compito non è più solo la ricerca del profitto immediato, ma il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici dei soci e gli interessi più ampi degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale). Questo non significa rinunciare alla redditività, ma perseguirla attraverso un modello di business più evoluto e resiliente. Le clausole ESG forniscono agli amministratori una “cornice” di legalità per prendere decisioni che, pur potendo avere un impatto non immediatamente positivo sul profitto a breve termine (ad esempio, investire in impianti a minor impatto ambientale o in materie prime più costose ma etiche), contribuiscono a creare valore nel lungo periodo. L’adozione di un modello di gestione orientato alla sostenibilità si traduce in concreti vantaggi per l’impresa: Miglioramento della reputazione: un impegno formale verso la sostenibilità rafforza l’immagine aziendale e la fiducia da parte di clienti e investitori. Differenziazione sul mercato: permette all’azienda di distinguersi dai concorrenti, intercettando una fascia di mercato sempre più attenta ai valori etici e ambientali. Aumento della competitività: integrare i processi sociali ed economici del territorio in cui opera e migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi rende l’impresa più solida e competitiva. In conclusione, formalizzare l’impegno verso la sostenibilità attraverso l’inserimento di clausole ESG nello statuto non è un mero adempimento formale, ma una scelta strategica che orienta l’intera gestione aziendale verso un successo duraturo e condiviso.

  • Sanzioni sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazione
    on 22 Ottobre 2025

    L'Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un nuovo orientamento riguardo il calcolo delle sanzioni per la registrazione tardiva dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale. Con la risoluzione n. 56/2025, l'Agenzia supera la sua precedente indicazione (contenuta nella circolare n. 26/2011) e si allinea alla giurisprudenza della Cassazione.<br>Il nuovo criterio di calcoloIn caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86. La sanzione in dettaglioLe sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86. omessa registrazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. ritardo non superiore a 30 giorni: si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento operoso in presenza dei presupposti. Contratti con cedolare seccaNel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione per il quale è stata optata la cedolare secca, l'Amministrazione conferma che resta dovuta solo la sanzione fissa prevista dall'articolo 69, pari a 150 euro. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Antiriciclaggio - analisi nazionale dei rischi. Da aggiornare la valutazione dei rischi entro il 27 maggio 2026
    on 20 Ottobre 2025

    Pubblicata dal MEF l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che fotografa lo stato del sistema italiano e le aree più esposte. Commercialisti e notai dovranno aggiornare la valutazione dei rischi entro maggio 2026. Tra le priorità: formazione, vigilanza e rafforzamento dei controlli.<br>Premessa Il 27 maggio 2025 il MEF ha presentato l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborato ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 231/2007 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed aggiornato al novembre 2024, di 122 pagine.  Nella stessa data è stata resa nota l’Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’informativa 85/2025 del 30 maggio 2025 il CNDCEC informa che l’autovalutazione del rischio dovrà essere aggiornata  dagli iscitti entro il 27 maggio 2026 Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione edita dal MEF, precisando che il presente documento non ha carattere commerciale, in quanto reso disponibile gratuitamente.  Settore privato e fattore di rischio Lo studio pubblica un fattore di rischio per il settore privato (indicatore n. 1) basato sui dati 2023. Operazioni in contanti e fattori di rischio Indicatore di rischio (numero 2) elaborato in base ai flussi di contante identificati come anomali. Economia non osservata o sommersa – attività illegali e fattori di rischio Nel settore dell’economia non osservata o sommersa questa ammontava nel 2022 a 182 miliardi di euro, mentre quella connessa ad attività illegali era pari a 19,7 miliardi di euro.  Lo studio evidenzia quindi che il “rischio inerente” di riciclaggio è strettamente influenzato dalle attività illecite, e le minacce con rilevanza “molto significativa” sono rappresentate da corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico  e reati fallimentari e societari, mentre di rilevanza “abbastanza significativa” il gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa ed usura.  Minaccia da terrorismo Per ciò che concerne la minaccia da terrorismo vengono definite le aree di terrorismo domestico e quello internazionale. Viene rimarcato l’abuso di enti del settore no profit (raccomandazione n. 8 del GAFI) quali associazioni culturali, centri di cultura religiosa, fondazioni per creazione di moschee, enti con operatività internazionale che trasferiscono fondi raccolti in Italia per presunte finalità umanitarie verso aree in cui sono presenti organizzazioni terroristiche.Il paragrafo 6 si riferisce all’analisi del settore no profit e rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, sottolineando l’introduzione del RUNTS e concludendo che il settore no profit risulta a basso rischio di abuso per il finanziamento del terrorismo, anche tenuto conto dell’impatto positivo del monitoraggio delle Autorità preposte al sistema.  Commercialisti – Revisori legali dei conti Il settore dei presidi, al paragrafo 5.2 tratta dei professionisti, rimarcando che il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2019 hanno adottato Regole Tecniche  - aggiornate in seguito – ed il CNDCEC ha presentato nel 2024 al Comitato per la Sicurezza Finanziaria le nuove regole tecniche in corso di aggiornamento (vedi i paragrafi successivi).Conclude lo studio che per il Dottori Commercialisti si conferma la valutazione del 2018 del sistema di prevenzione in termini di vulnerabilità relativa molto significativa. Si aggiunge  che il CNDCEC con l’informativa n. 06/2025 del 16 gennaio 2025 ha comunicato di aver proceduto all’aggiornamento delle Regole Tecniche da applicarsi da parte degli iscritti, il cui contenuto è stato approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il 27.12.2024.  Analisi delle persone giuridiche e dei trust Il paragrafo 5.4 è dedicato all’analisi delle persone giuridiche e dei trust, laddove si ha modo di leggere che su circa 6 milioni di imprese iscritte nella rete di Infocamere circa 15.000 sono le società partecipate da fiduciarie e trust, concludendo di confermare un rischio specifico rilevante per le persone giuridiche ed i trust nazionali, ed un rischio specifico elevato per i trust esteri. Conclusioni e linee di intervento Nel paragrafo conclusioni e linee di intervento per  i Dottori Commercialisti viene confermato un rischio di vulnerabilità relativa molto significativa  e vengono indicate come attività a priorità alta le attività di dialogo e formazione ed il potenziamento di attività di analisi, vigilanza e controllo.

  • PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy
    on 16 Ottobre 2025

    L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società.<br>Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese. Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l. Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC  della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore Mario ROSSI risulterà l’indirizzo ‘PEC alfabeta@pec.it.: in pratica la società e l’amministratore avranno il medesimo indirizzo ‘PEC.  Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all’indirizzo alfabeta@pec.it :  è della società o di Mario ROSSI?  Se è di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati “riservati” o anche “dati sensibili”?Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC “personale”.

  • Report di Sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europea
    on 15 Ottobre 2025

    La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili. Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze.<br>Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste. Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”). Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati. Alla luce della direttiva “Stop the Clock”, le scadenze per l’applicazione della CSRD sono state ridefinite come segue: Dal 1° gennaio 2024 (Report nel 2025) – NESSUNA MODIFICA: Grandi imprese di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate) con più di 500 dipendenti, già soggette alla precedente direttiva NFRD. Per questa categoria, i termini rimangono invariati. Dal 1° gennaio 2027 (Report nel 2028): Tutte le altre grandi imprese che superano almeno due dei seguenti tre criteri: Più di 250 dipendenti. Oltre 50 milioni di euro di fatturato. Oltre 25 milioni di euro di totale di bilancio. (Scadenza originaria: 1° gennaio 2025). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029): PMI quotate (escluse le microimprese). (Scadenza originaria: 1° gennaio 2026). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029) – NESSUNA MODIFICA: Imprese non europee che generano ricavi significativi nell’UE. La CSRD impone l’utilizzo di standard di rendicontazione comuni: gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che coprono tutte le aree ESG (Environmental, Social, Governance) secondo il principio della doppia materialità. Anche qui la direttiva “Stop the Clock” ha introdotto una novità rilevante: il rinvio degli Standard Settoriali. L’adozione degli ESRS specifici per settore (es. oil & gas, tessile, ecc.) e di quelli per le grandi imprese extra-UE è stata posticipata di due anni, a giugno 2026. Questo permette alle aziende di concentrarsi sull’implementazione del primo set di standard trasversali, che restano pienamente in vigore. Restano confermati i due pilastri introdotti dalla CSRD per rafforzare la credibilità del report: Assurance obbligatoria: Il bilancio di sostenibilità dovrà essere sottoposto a una verifica di conformità (“limited assurance”) da parte di un revisore legale o di un professionista accreditato. Formato elettronico Unico (XHTML): Le informazioni dovranno essere “etichettate” digitalmente (tagging) per renderle facilmente accessibili e analizzabili. Il rinvio offerto dalla “Stop the Clock” rappresenta un’opportunità strategica per le imprese. Sebbene la pressione immediata sia diminuita per molte, è fondamentale utilizzare questo tempo extra per prepararsi adeguatamente, strutturando i processi interni di raccolta dati e definendo una solida strategia di sostenibilità.

  • I chiarimenti opportuni per un asset strategico del nostro paese
    on 13 Ottobre 2025

    Firmata l’ipotesi di rinnovo del cemento, calce e gesso: aumenti salariali, più welfare e maggiori garanzie su malattia e infortuni.<br>Tutto parte da un CCNL scaduto in data 31.12.2024 ed a cui in rappresentanza dei lavoratori i sindacati di categoria FENEALUIL, FILCA – CISL, FILLEA – CIGL e la rappresentanza delle aziende nella veste di FEDERBETON, hanno provveduto in data 08.05.2025 a quella che è la firma di un’ipotesi di rinnovo di quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro, cemento, calce e gesso. Quest’azione da un punto di vista industriale è meritevole di grande attenzione, dato che parliamo di un settore che da lavoro ad oltre 8.000 addetti.  Partiamo subito con il mettere in evidenza il fatto che vi sarà un aumento complessivo, equivalente ad euro 175 per ogni parametro 4, parliamo quindi di quella che è una figura professionale intermedia, gli stessi si cumulano a quelli che sono stati i 120 euro concessi a dicembre 2024 tramite un recupero dell’inflazione e pertanto parliamo di un totale di euro 295. Così facendo si arrivano a definire quelle che sono due tranche di 60 euro l’una e queste avranno la loro validità dal 1º Ottobre 2025 e dal 1º Ottobre 2026 bensì la terza che è pari ad euro 55 avrà decorrenza dal 1º Ottobre 2027, tale questione è riconducibile al fatto che il contratto avrà decorrenza dal 1º Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2027. Meritano un certo tipo di considerazione anche quelli che sono alcuni punti che hanno una precisa rilevanza economica, come :  Indennità di lavaggio degli indumenti pari ad euro 10 lordi mensili che ha decorrenza dal 1º Gennaio 2027 Aumento di quello che è l’elemento di garanzia retributiva verso le aziende che non hanno accordi di secondo livello Il contributo dell’indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto completamente a carico delle imprese vengono aumentati di 2 euro Vengono riconosciute 4 ore di riposo compensativo alle vigilie di Natale e Capodanno per i turnisti Viene esteso il premo di anzianità a tutti gli operai che dispongono dal 23º anno di anzianità di servizio, che altro non è che una mensilità aggiuntiva Inoltre vi è la previsione di aumenti sia per ciò che concerne il versamento al Fondo pensionistico concreto che per quello a cui si riferisce il contributo al Fondo sanitario integrativo Altea. Viene posta una forte attenzione al lavoro sull’inquadramento, facendo in modo che si abbia da subito la data del primo incontro, così come aggiungiamo che vi è un aumento di 6 mesi del periodo di aspettativa, che passa dai 12 ai 18 mesi. C’è poi un aumento del periodo del comparto, che arriva a 24 mesi ed a cui è correlato anche un aumento dell’importo delle retribuzioni, qualora vi sia malattia e infortunio sul lavoro al 100% per 10 mesi e al 50% per sei mesi in più, facendo quindi in modo che detto periodo retribuito arrivi a 4 mesi.

  • Un presente radioso ed un futuro da tutelare: l’INPS fa chiarezza sui lavoratori sportivi
    on 9 Ottobre 2025

    Tramite la circolare n. 127 del 22 Settembre 2025 l’INPS ha provveduto ad esprimersi su ciò che concerne il riordino degli enti sportivi e su quanto è strutturato già in merito alla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, che è a sua volta, assieme alle modifiche ed integrazioni di riferimento, già disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021.<br>La prima grande introduzione che viene fatta è quella che si riferisce alla figura del lavoratore sportivo a tutto tondo, senza far sì che si vada a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico e si considerano tali tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolgono attività necessarie alla pratica sportiva indipendentemente da quello che è l’ambito che si va a considerare. Così come l’istituto ha voluto procedere a predisporre la subordinazione dei lavoratori all’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che è appunto gestito dallo stesso ed a questo possono procedere ad iscriversi tutti coloro che sono stati sopra citati e che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo. A quanto sopra riportato andiamo ad aggiungere il fatto che anche gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, hanno a tutti gli effetti il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, in relazione a quello che è il loro rapporto di lavoro di riferimento, e di conseguenza sono iscritti al FPSP che diventa una questione che prende in considerazione i lavoratori subordinati mentre qualora si tiene in riferimento l’ambito professionistico c’è un’estensione anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Gli stessi invece sono iscritti alla Gestione Separata nel momento in cui sono collaboratori del settore dilettantistico, quest’ultima questione è concernente alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’INPS. Prima di addentrarci in quello che è il preambolo relativo all’introduzione delle novità sopra indicate, occorre fare un’opportuna specifica dei sistemi pensionistici di riferimento che si applicano in base alla data d’iscrizione ed all’anzianità contributiva, perciò parliamo in questi termini :  Coloro che sono iscritti prima del 1996, possono accedere a quelle che sono le pensioni con sistema misto e che hanno appunto delle regole di riferimento sulla vecchiaia anticipata Coloro che sono iscritti invece dal 1996 al 1° Luglio 2023, tengono in riferimento l’applicazione del sistema contributivo puro basandosi su quelli che sono dei requisiti anagrafici e contributivi uguali a quelli del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e tenendo però invece in considerazione quelle che sono alcune peculiarità che fanno riferimento a quella che è l’attività sportiva Partiamo con il segnalare il fatto che il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti coloro che sono i lavoratori sportivi che non dispongono dell’anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi ci si va a riferire a :  Coloro che sono iscritti al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) dal 1996 in poi Coloro che sono nuovi iscritti al 1° Luglio 2023 e ci si riferisce anche a dilettanti con co.co.co. o subordinati Coloro che provengono da quelle che sono delle gestioni con contribuzione iniziata dal 1996 Bensì nulla è cambiato invece per : Coloro che sono sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 Dicembre 1995, per cui continua ad essere applicato quello che è il sistema retribuito o misto, sempre applicato a quello che è il sistema retribuito o misto, sempre tenendo in considerazione l’anzianità maturata Coloro che sono risultanti dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Dello Spettacolo) nel caso in cui siano in possesso di anzianità ante 1996, continuano a godere del diritto alla pensione con il sistema retributivo/misto Continuando su quest’ottica di ragionamento va messo in risalto il fatto che l’INPS fa la seguenti precisazioni :  Si arriva a beneficiare dell’annualità contributiva con 260 contributi giornalieri annui su quelli che sono 312 giorni convenzionali Si può predisporre quello che è il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS Aprendo lo scenario al punto di vista internazionale si segnala che è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito e Paesi convenzionati Tenendo invece in considerazione quello che è il massimale retributivo andiamo a segnalare il fatto che per coloro che sono iscritti post – 1996 si procede ad applicare quello che è il tetto stabilito dal comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995   Affinchè i lavoratori sportivi procedano ad applicare una corretta gestione previdenziale, sono stabiliti all’interno della nostra circolare di riferimento, la n. 127 del 22 Settembre 2025, quelli che sono i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e quelle che invece sono le condizioni di compatibilità con altri redditi ed andiamo a parlare di :  Per gli iscritti prima del 1995, vi è l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, con quelli che sono 20 anni di assicurazione e 5200 contributi giornalieri Invece per quelli che sono gli iscritti a partire dal 1996 vi è l’accesso alla pensione anticipata contributiva con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne o comunque in alternativa con 64 anni di età e 20 anni di contributi Viene messo in risalto il fatto che a decorrere dal 1° Luglio 2023 anche quelli che sono i redditi risultanti da lavoro sportivo dilettantistico sono meritevoli di valore ai fini di quello che è il cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). La condizione di partenza è quella per cui i pensionati che sono titolari di trattamento a carico del Fondo, hanno il divieto di cumulo con quelli che sono redditi da lavoro sportivo sia nel caso questi siano subordinati e sia qualora questi siano derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa ed appunto i redditi in questione sono da considerarsi tra le fattispecie che rientrano nell’incumulabilità.  Resta ben salda invece la questione relativa a poter cumulare i redditi da lavoro sportivo con quelli che sono i redditi da lavoro autonomo o occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, bensì si verifica che c’è l’incumulabilità verso quelli che sono i titolari di pensioni d’invalidità, assegni ordinari e pensioni anticipate. Invece andando a considerare quelli che sono i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 che derivano da lavoro sportivo dilettantistico ed assumono la considerazione di redditi diversi, disciplinati quindi da un punto di vista normativo dalla lettera m del comma 1 dell’ex art. 67 del TUIR, per loro è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile ed in questa circostanza non ha fattibilità il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.

  • Autotrasportatori: riduzione accise III trimestre 2025
    on 1 Ottobre 2025

    Richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.<br>Con nota a registro ufficiale 0611759.26-092025  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al II  trimestre 2025 è pari ad euro:  229,18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal  1° luglio al 30 settembre  214,18 per mille litri di prodotto    dal 1° luglio   al 30 settembre  per i gasoli paraffinici  conformi  Infatti il quadro  A1  chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° luglio  al 30 settembre  di gasolio o di paraffinico  che non  soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4  secondo periodo del D.lgs. 43/2025 mentre il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del  D.lgs.  43/2025,  mentre il quadro A3 chiede l’indicazione di gasoli paraffinici per i quali non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025 ed i gasoli, anche paraffinici, da distributori privati di carburanti ricevuti antecedentemente al 15 maggio 2025.  I requisiti  dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° luglio  al 30 settembre  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda, nel modello in excel “Uffici per comunitari”) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;  il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.

  • Privacy: account del dipendente e cessazione del rapporto di lavoro
    on 24 Settembre 2025

    La mancanza di un Disciplinare che regolamenti la gestione e l’utilizzo dell’account di posta elettronica assegnato ai dipedenti può provocare danni ed in questo caso li ha provocati alla cessazione del rapporto di lavoro; e ciò è stato oggetto del provvedimento del Garante del 23 giugno 2025 [10161563]. Nello stesso modo si consiglia di disciplinare l’uso del telefono cellulare aziendale (per i messaggi o per la ricezione di posta elettronica).<br>Il caso L’interessata cessava un rapporto di lavoro il 15.3.2023 e richiedeva il 2.8.2023 e il 29.9.2023, e successivamente da un legale il 17.10.2023,  la disattivazione dell’account di posta elettronica per l’indirizzo assegnatoLe dalla Società di cui era dipendente.  La Sovietà rispondeva che l’indirizzo e mail è aziendale, non viene utilizzata in uscita e chi scrive a tale account viene deviato ad altro account di altro dipendente.  La difesa La società su richiesta del Garante,  comunicava che:  la casella di posta elettronica della sig.ra XX dopo la cessazione del rapporto di lavoro è rimasta attiva sino al 23.11.2023 (si presume per la posta in entrata, mentre si presume era bloccata per la posta in uscita); l’inoltro ad altro dipendente è stato attivato dal pomeriggio del 15.3.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro); l’altro dipendente ha avuto accesso alla casella di posta unicamente per il download di fatture estere (non inviate al cassetto fiscale), per reimpostare password e profili di accesso a siti funzionali per la società; precisava la società di non aver predisposto un Disciplinare interno sull’uso della posta elettronica aziendale.  Le conclusioni del Garante  La società produceva scritti difensivi, ma il Garante rilevava quanto infra riportato a seguito dell’istruttoria: la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato alcune operazioni di trattamento, riferite al reclamante, che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. è emerso che la Società ha mantenuto attiva la casella di posta elettronica assegnata alla reclamante in costanza del rapporto di lavoro, successivamente all’interruzione dello stesso avvenuta in data 15/03/2023, e fino al 23/11/2023; la Società ha proceduto anche al reindirizzamento automatico dei messaggi in transito su altro account aziendale, per tutto l’arco temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la cancellazione dell’account della reclamante; risulta che la Società abbia effettuato il reindirizzamento automatico dei messaggi in transito sul predetto account fino al 23/11/2023. Tale condotta risulta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento. il Garante ha ritenuto, in alcune pronunce anche recenti, che in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili debbano essere rimossi dopo l’interruzione del rapporto di lavoro previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento. il datore di lavoro deve provvedere alla rimozione dell’account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato, in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi (v. anche il provv. n. 53 del 01/02/2018, doc. web n. 8159221). Sulla base delle suesposte ragioni la Società ha pertanto violato il principio di correttezza (v. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e, in particolare, l’obbligo di fornire all’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento (art. 13 del Regolamento), nonché posto altresì in essere una condotta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento.

  • Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosi
    on 18 Settembre 2025

    I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.<br>Riferimenti a leggi – decreti  Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) “decreto attuativo”) D.L.  39/2025  (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza)  Sintesi degli obblighi  Soggetti obbligati  I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali – esclusi in ogni caso i professionisti “singoli” e le Associazioni tra professionisti) hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il   30 giugno 2025 per le grandi imprese 02 ottobre 2025 per le medie imprese  1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CE  - Consulta anche la Guida dell’Unione Europea. Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  Dalla Guida Europea: Per essere considerata una PMI, è obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, un’impresa può scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI. La definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, è più elevato di quelle del settore manifatturiero. L’opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di un’impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attività economica. Eventi  Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nell’articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto rimesso alla libertà delle parti.  Cosa Assicurare le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:  1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;  2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti all’obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit) 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;  4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. “muletto” non autorizzato a circolare su strada)  Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, è classificata, appunto, nelle rimanenze.  Per quali valori assicurare  Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dall’evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.)  Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato. Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit – sono esclusi beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore  Quindi a mio modesto avviso, occorre:  Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing. Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati – trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entità non prodotte specificamente su indicazione dell’azienda la valutazione sarà firmata da uno degli amministratori  Interpellare l’ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza – si consiglia visionare l’articolo raggiungibile tramite il seguente LINK  Stipulare la polizza – aggiornare eventualmente i valori l’anno successivo o nel caso di acquisto di nuovi beni di non trascurabile valore Mancata stipula Una delle domande che è stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali é “cosa succede se non la faccio? “ La risposta è semplice: non ci sono sanzioni e non potrò richiedere alcun contributo “pubblico” a fronte dei danni subiti.  Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dell’impresa, sempre a mio avviso,  possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali.  Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrà solo in presenza della polizza catastrofale.  Elenco dei contributi “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

  • Rinnovo contratto collettivo consorzi ed enti di sviluppo industriale
    on 17 Settembre 2025

    Aumento stipendi mensili, beneficio di importi arretrati e aggiornamenti sui permessi, retribuzioni, indennità, congedi, lavoro a termine e previdenza : cosa succederà nel nuovo contratto che scade nel 2027.<br>La Federazione Italia Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI) assieme a FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FINDICI ha sottoscritto il 1° Agosto 2025 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il quale ha la sua validità per i consorzi e gli enti di sviluppo industriale. Lo stesso entra in vigore dal 1° Gennaio 2025 ed andrà in scadenza il 31 Dicembre 2027. Vengono ritoccati in misura crescente quelli che sono gli stipendi mensili, i quali saranno quindi protagonisti di un progressivo aumento fino al termine della nuova durata, tant’è che si verifica che ogni categoria di lavoratori, beneficerà di quello che è un certo tipo d’incremento annuale caratterizzato da forti valori crescenti.  Tant’è che gli aumenti dei minimi tabellari, sono soggetti ad una variazione in aumento in base ai livelli d’inquadramento, visto che si parte dai 168,8 euro per il livello A1 e si arriva ai 310,24 per il livello Q2. Occorre poi subito fare un parallelismo tra l’aumento delle retribuzioni e la ricezione degli importi arretrati, dato che per questi ultimi quanto concerne a quelli che si riferiscono al periodo Gennaio – Agosto 2025, dovrà essere ricevuto dai lavoratori entro il mese di Ottobre 2025 ed i suddetti importi, facendo le opportune differenziazioni per le singole categorie, terranno in considerazione quelle che sono le retribuzioni riportate nel nuovo contratto collettivo. Ragionando invece sulla decorrenza del 1° Gennaio 2025, si segnala il fatto che per ogni anno fino al 2027, tenendo in considerazione quelle che sono le effettive responsabilità ricoperte, vi sarà un aumento dell’indennità di funzione per le categorie dirigenziali. Per ognuna delle categorie di lavoratori vi è un aumento del valore del buono pasto, dato che analizzando il rilievo che si è riuscito a dare al welfare andiamo a segnalare il fatto che ‘è stato l’aumento dello stesso da 7 euro ad 8 euro, così come per quelli che sono i livelli lavorativi più alti è stata determinata una durata più ampia del periodo di prova mentre per quelli che sono i livelli lavorativi più bassi vi sarà una durata più breve.  Con quello che è un aumento delle ore di disponibilità, correlato alla strutturazione di fasce orarie definite, assisteremo anche ad un aumento con progressivi importi crescenti di quelle che sono le indennità giornaliere di reperibilità. L’assegnazione dei congedi parentali tiene in considerazione quelle che sono le singole situazioni reddituali, in quella che è l’assegnazione di retribuzioni differenziate fino all’ottavo anno di vita del bambino. C’è la possibilità per il lavoratore padre, entro il quinto mese dalla nascita o adozione, di assentarsi per 10 giorni lavorativi ed ha anche la facoltà, con il giusto preavviso, di effettuare la richiesta per altri 15 giorni. L’utilizzo del congedo matrimoniale deve avvenire entro 45 giorni dall’evento o comunque entro l’anno solare. Avviene a giorni oppure a ore quello che è l’utilizzo dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari mentre i lavoratori che compiono 60 anni ricevono ore aggiuntive per esami diagnostici. Nel momento in cui il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza del contratto, il lavoratore beneficerà di una maggiorazione giornaliera della retribuzione, quest’ultima è protagonista di un forte aumento nel momento in cui ad essere valorizzate sono le ore aggiuntive dei lavoratori part – time. L’attenzione è soprattutto verso la previdenza integrativa , dato che si assiste ad un aumento della contribuzione aziendale al FONDO PERSEO SIRIO, arrivando a definire un rafforzamento della tutela previdenziale dei dipendenti.

  • Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
    on 15 Settembre 2025

    Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio.<br>Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025. Il “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10). Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024 +10% per un ISA pari a 10, +15% per un ISA tra 9 e meno di 10, e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9. Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026. L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa. Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis. La normativa prevede che l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie. L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028. L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

  • Acquisto prima casa: il credito di imposta è personale, non vale per la parte ereditata
    on 12 Settembre 2025

    Risposta a quesito n.238/2025.<br>Chi compra la prima casa detrae dall’imposta (IVA o registro) quella pagata per la prima casa precedente (art. 7 L 448/1998), ma pagata da lui, non dal coniuge, anche se poi ne ha ereditato la quota, e nemmeno dal figlio, anche se è fiscalmente a suo carico. Il credito infatti è personale, e, come già previsto dalla circolare 19/2001, “qualora l’immobile Alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione”, anche se poi tutti sono solidalmente obbligati a pagare (art. 57 TUIR). Essendo il nuovo acquisto soggetto a IVA, poi, l’Agenzia ricorda che va portato subito in detrazione dall’IRPEF, con la dichiarazione dei redditi che si presenta lo stesso anno, anche se relativa a quello precedente, se no si perde. E questo è obiettivamente un abuso, perché non è previsto dalla legge, anche se è sempre stato confermato da tutte le precedenti circolari (12/2016, 7/2021, 15/2023). L'agenzia respinge quindi la richiesta dell’istante, ma per il resto conferma le recenti “concessioni”: il credito spetta anche se si mantiene la proprietà della casa precedente purché si alieni entro il, nuovo, termine di due anni (comma 4-bis art. 1 nota 2-bis tariffa TUR), ed anche se l’acquisto precede la norma che, da quest’anno, ha allungato il termine di rivendita, che quindi sfora nel 2026. Un colpo al cerchio, e uno ... al contribuente.

  • Per la scissione con scorporo a società preesistente non vale la neutralità fiscale
    on 10 Settembre 2025

    Risposta ad interpello N.225/2025.<br>Come sappiamo la scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.) prevede l’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa, non ai soci.La norma non fa espresso riferimento all'assegnazione a società preesistente.L'Agenzia, per quanto vale, riconosce la validità di tale fattispecie, già avallata dalle Massime notarili di Milano n. 209/2023 e Firenze n. 89/2024, riconoscendo, bontà sua, che "si presta a soddisfare diversi interessi meritevoli di protezione".Nega però che possa godere della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 comma 15ter TUIR, limitandola alle sole operazioni con costituzione di nuova società beneficiaria, basandosi essenzialmente sulla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha ha integrato la normativa fiscale.La bozza iniziale di decreto prevedeva infatti l’ipotesi di scorporo in società preesistenti, ma tale disposizione è stata soppressa su richiesta della Commissione Finanze della Camera, proprio, ritiene l'Agenzia, per allineare il regime fiscale al dettato civilistico, che però, per sua stessa ammissione, comprende in via interpretativa anche la fattispecie esclusa.Non sembra un capolavoro di coerenza. Ma occorrerà tenerne conto.

  • Rinnovo CCNL tabacco industria
    on 8 Settembre 2025

    Aumenti retributivi, nuove tutele per malattia, maternità e disabilità: le principali novità del contratto valido fino al 2028.<br>Con l’accordo raggiunto in data 2 Luglio 2025, che ha però decorrenza dal 1° Gennaio 2025, tra APTI e FLAI – CGIL, FAI – CISL e UILA – UIL, si è provveduto a rinnovare il CCNL per quelli che sono i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. La durata temporale in questione va dal 1° Gennaio 2025 al 1° Gennaio 2028 e segnaliamo subito il fatto che sono stati definiti dei nuovi minimi retributivi mensili che portano ad un aumento progressivo per ciascun livello professionale facendo sì che si verifichi effettivamente quella che è una crescita salariale costante nel tempo.  Vi saranno degli effettivi scatti di anzianità correlati ad una differenziazione per livello, arrivando quindi al fatto che ogni lavoratore riceverà un incremento mensile consono alla propria posizione ed andando a valorizzare l’esperienza maturata. Se dal 2 Luglio 2025 vi saranno aziende del settore che non attiveranno la contrattazione di secondo livello, le stesse provvederanno al riconoscimento verso i lavoratori per dodici mesi, di quella che è un’indennità mensile. La somma sopracitata non ha alcun impatto su altri istituti contrattuali o legali, così come non viene considerata all’interno del calcolo del TFR e va inoltre specificato che per i lavoratori stagionali il seguente importo si calcola su base giornaliera.  Nel caso di un lavoratore con disabilità certificata, questi si vedono estendere di 90 giorni il periodo di conservazione del posto, senza però né retribuzione né maturazione di anzianità, invece gli operai ricevono dal primo giorno di malattia fino ad un massimo 180 giorni quella che è un’integrazione che garantisce una retribuzione piena. Per ognuno di quello che è un evento di lutto familiare i lavoratori hanno diritto a tre giorni retribuiti e sono inseriti in questa considerazione anche coniugi separati, conviventi con stesso domicilio e parenti affini di primo grado. In caso di maternità le lavoratrici durante quelli che sono i cinque mesi di assenza obbligatori, ricevono un trattamento integrativo aziendale che copre l’intera retribuzione netta mentre ai padri spettano quelli che sono due giorni di permesso retribuito aggiuntivo in caso di nascita, adozione o affidamento ed i genitori in caso di malattia dei figli fino ai tre anni possono usufruire di tre giornate retribuite l’anno.  Restando nella durata complessiva del suo contratto, in caso di malattia l’apprendista conserva il posto per sei mesi per ogni anno di contratto e durante tale periodo riceve il 100% della retribuzione. I lavoratori assunti per la campagna invece, oltre al TFR, a partire dalla terza campagna, ricevono un importo mensile aggiuntivo crescente in base al numero di campagne svolte. Le parti in causa dal 1º Luglio 2025 hanno provveduto a stabilire il versamento di contributi al FONDO ALIFOND, strutturando il tutto conil fatto che una quota sarà a carico del lavoratore, mentre una quota maggiore sarà a carico dell’azienda ed entrambe saranno calcolate sulla retribuzione utile al TFR.

  • Più tempo per trasferire la residenza su immobili Superbonus: si applica la sospensione Covid
    on 8 Settembre 2025

    Risposta ad interpello n. 230/2025.<br>L’esecuzione di lavori agevolati dal superbonus può portare cattive sorprese all’acquirente dell’immobile se intende rivenderlo.Se non vi ha risieduto per la maggior parte del tempo si troverà soggetto ad imposta sulla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita che, se pagata al rogito tramite il notaio è del 26 per cento, se no rientra, con probabili maggiori aliquote, nei redditi diversi (art. 67 lett. b-bis DPR 917/1986).   Seppure con alcuni eccessi, si è voluto far tornare la plusvalenza realizzata alla collettività, che ne aveva sostanzialmente sostenuto i costi.  Con spirito più benevolo, invece, l’acquirente è stato avvantaggiato se l’immobile oggetto di superbonus costituisce la sua prima casa, perché in tal caso il termine per trasferirvi la residenza, per ottenere le agevolazioni, non è di 18 (art. 1, Tariffa  I, nota II bis, c. 1, lett. a, DPR 131/1986), ma di 30 mesi (art. 119 c. 10 ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77), per consentirgli di ultimare i lavori e le procedure burocratiche. Con la risposta ad interpello n. 230/2025 del 3 settembre, l’Agenzia ha inoltre confermato che anche a questo termine si applica la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per affrontare i ritardi e i disagi legati alla pandemia, che, dopo numerosi rinvii (art. 24 DL 24/2020 conv. in L. 40/2020: dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2023; art. 3 c. 10 quinquies DL 198/2022 conv in L. 147/2023: dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2022), ha congelato i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 . Il termine di 30 mesi riprende quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, come l’istante, chi aveva comprato nel 2021 avrà tempo sino al 2026 per trasferire la residenza, senza perdere le agevolazioni per la prima casa e quelle per il superbonus. Sempre che nel frattempo l’art. 119 comma 10 ter del DL 34/2020 non venga abrogato, considerato che il termine di 30 mesi non è stato previsto nel Testo Unico delle imposte indirette approvato con D.Lgs 1 agosto 2025 , n. 123 (TU), e che potrebbe ritenersene esaurita la ratio, anche se non risulta al momento tra quelle abrogate (art. 204 TU).Ma per la sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2026 (art. 205 TU), c’è ancora tempo...

  • Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software 'ReverseChargeLogistica'
    on 26 Agosto 2025

    <br> Con il provvedimento del 28 luglio 2025 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (articolo 1, comma 60, della legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025). Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni. L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato. L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica“ sul proprio sito web. È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata. Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”. Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. Link a normativa e prassi Articolo 1, commi da 59 a 61, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 Provvedimento del 28 luglio 2025 – Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle relative istruzioni (Pubblicato il 28/07/2025) Risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025 – Istituzione del codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

  • Cass. 21 luglio 2025, n. 20415. Sdoganati i patti prematrimoniali: un'opportunità i notai e altri professionisti, pazienti
    on 7 Agosto 2025

    <br>Temi, dea dell’ordine cosmico e, non a caso, della giustizia, come tutti gli dei aveva un punto di forza: l’ascolto.Merce rara, oggi, quell’ascolto profondo, che mette in sintonia con l’altro, che alla fine ti chiede: tu che cosa faresti al mio posto? Come notaio mi chiedo:  che cosa farei al posto di quella giovane coppia se avessi la loro età esperienza ed entusiasmo? Mi butterei senza rete, ok.Ma con un po’ di esperienza della vita e di cultura giuridica posso tessere per loro un paracadute, un accordo prematrimoniale; magari non servirà, ma intanto farà chiarezza tra loro, costruiranno il futuro su fondamenta più solide. La Corte di Cassazione in questi giorni (Cass. 21 luglio 2025, n. 20415) ha sdoganato la validità di questi accordi, purché non incidano sui diritti dei minori, e aiutato i professionisti a muoversi con più agilità. Soprattutto i notai, quando la casa viene pagata da entrambi ma intestata solo a un partner,  per godere di agevolazioni fiscali o di interessi privilegiati sui mutui, o quando all’acquisto partecipano genitori, suoceri, amici, rete preziosa, soprattutto per chi è in Italia da poco.  Spesso con scritture private (piace chiamarle side letters, perché accompagnano il rogito), si prefigurano e regolano scenari che si presenteranno solo se il legame verrà sciolto, con impegni a trasferire, patti fiduciari, procure irrevocabili. Senza fretta, tessendo pazientemente quel rapporto di fiducia ed empatia di cui abbiamo tutti un disperato bisogno, insostituibile da App e AI, e prezioso, più di qualche euro apparentemente risparmiato con professionisti frettolosi e … “performanti”.

  • La qualificazione delle Stazioni Appaltanti secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlgs. 36/2023. Studio di un caso concreto
    on 6 Agosto 2025

    <br>Sommario AbstractCapitolo 1: La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti nel Codice dei Contratti Pubblici 1.1 Finalità ed evoluzione del Codice degli Appalti1.2 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, evoluzione Capitolo 2: Modalità procedurali e requisiti per l’ottenimento della qualificazioneCapitolo 3: Studio del caso Concreto 3.1 Il comune di Broni, informazioni generali3.2. La qualificazione: motivazioni e procedure attuate Capitolo 4: Considerazioni FinaliSitografia   Abstract “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Così recita la nostra Carta Costituzionale in uno degli articoli che rappresenta la linea guida dell’agire pubblico. Il buon andamento, che si declina nell’efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione (da qui P.A.) e dell’agere pubblico è direttamente collegato alla capacità dei suoi uffici, e dunque del suo personale, di conseguire gli obbiettivi programmati e assegnati dall’organo politico amministrativo, espressione del principio democratico. Con il passaggio dalla soddisfazione dell’Interesse pubblico alla creazione di valore pubblico (inteso come capacità dell’ente di creare benessere per la comunità amministrata) è di fatto mutato l’intero agire della pubblica amministrazione che richiede oggi un impiego non solo legittimo, ma anche funzionale delle risorse.  È indispensabile ora, non solo che l’Amministrazione contragga con operatori economici affidabili, onesti e capaci, bensì che la stessa, ed il suo personale, sia all’altezza del compito che le è affidato. Individuato l’obiettivo da realizzare, la P.A deve percorrere la strada più breve ed economica, ottenendo il miglior prodotto/servizio/opera per soddisfare l’interesse pubblico ed il tutto, senza incorrere in errori o sviamenti che mettano a repentaglio il beneficio alla collettività. Il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con gli artt. 62 e 63 e l’allegato II.4, ha introdotto un sistema di qualificazione che mira a migliorare, e nel contempo garantire, la capacità delle stazioni appaltanti, dal punto di vista amministrativo e gestionale che richiede l’esistenza in capo all’ente di una serie di requisiti, considerati indici della capacità di intervenire nelle diverse fasi del processo di acquisizione di beni, servizi o lavori. L'obiettivo di questa tesi è analizzare il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti concentrandosi poi sul caso concreto del Comune di Broni, ente medio-piccolo ma punto di riferimento di un territorio, quello dell’Oltrepò Pavese, caratterizzato dalla presenza di comuni per lo più di piccolissime dimensioni. L’esperienza bronese diventa ancor più rilevante essendo diretta conseguenza della delibera, n. 195 del 23 aprile 2024, con cui ANAC disponeva la sospensione dell’attività di ASMEL, centrale di committenza che opera con circa 2.000 Comuni, tra associati e convenzionati, ed a cui Broni aveva recentemente aderito.  ANAC nella sua funzione di vigilanza e controllo, successivo alla procedura automatica e totalmente digitale di accreditamento, ha rilevato e contestato ad ASMEL false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi.  ANAC da una parte e ASMEL dall’altra, e potremmo dire, i comuni associati nel mezzo, e tra questi vi è appunto Broni, oggetto di interesse del presente lavoro. A seguito dell’introdotto obbligo di qualificazione, il comune poteva percorrere una delle alternative di cui all’art. 62 co.6 del Codice: ricorrere per esempio ad una centrale di committenza qualificata, oppure procedere mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione delle stesse o ancora, sussistendone le condizioni, qualificarsi autonomamente. In un primo momento l’Ente ha deciso, al pari di altri aventi dimensioni analoghe, di utilizzare uno strumento aggregativo aderendo ad ASMEL e, solo successivamente alla deliberazione ANAC n. 195, di intraprendere l’iter per ottenere l’autonoma qualificazione.  Verrà in questa sede esaminata la finalità e, seppur brevemente, l’evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici, l’origine e lo scopo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, analizzando requisiti e modalità procedurali previste. Una consistente parte del lavoro poi si occuperà dello studio del caso concreto: il comune di Broni, le possibili strade che avrebbe potuto percorrere e quella intrapresa, gli indirizzi dati, l’iter procedurale avviato, soffermandosi poi sugli atti prodotti. Questo studio da dimostrazione di come anche un ente di modeste dimensioni, che possa contare su una limitata struttura organizzativa, purché capace, preparata e funzionale, ove saggiamente indirizzato, guidato e coordinato dall’opera di un segretario in un processo innovativo, possa, attraverso anche una efficace riorganizzazione interna, ottenere importanti risultati. L’ottenuta qualificazione ha permesso di mantenere in capo all’ente la propria indipendenza nella gestione di tutte le fasi degli approvigionamenti.  Questo esempio “sul campo” acquisisce ancor più valore nella realtà italiana ove, secondo i dati Istat, il 70% dei comuni non raggiunge i 5.000 abitanti.     CLICCA QUI per leggere l'intero articolo.

  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
    on 31 Luglio 2025

    <br>Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama , il provvedimento è stato approvato in via definitiva. Tra le modifiche più rilevanti, emerge un  nuovo regime di ravvedimento speciale , specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026. Grazie a un emendamento approvato alla Camera , i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Possono aderire i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano: Applicato gli ISA. Dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19. Dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA: 5% per ISA pari a 10. 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10. 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8. 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6. 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4. 50% per ISA inferiore a 3 L’aliquota dell’imposta sostitutiva: 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8. 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8. 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Il versamento minimo è di 1.000 euro. Per il il pagamento si potrà scegliere tra: Un’unica soluzione tra il  1° gennaio e il 15 marzo 2026. Un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi. Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di: PVC (Processo Verbale di Constatazione). Schema d’atto di accertamento. Atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

  • Il Codice Identificativo di Gara
    on 28 Luglio 2025

    <br>Le funzioni del CIG Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato introdotto dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed è un codice univoco che viene assegnato ad ogni gara d'appalto pubblica; il CIG consente di tracciare i flussi finanziari legati ai contratti, permettendo il monitoraggio di tutti i pagamenti relativi a un determinato appalto e contribuendo a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità.  Il Codice è stato introdotto nell’ambito di un sistema di norme sulla tracciabilità dei pagamenti, che mira a rendere più trasparenti e controllabili le procedure di spesa della pubblica amministrazione.   Il CIG è una sequenza di dieci caratteri alfanumerici che viene prodotta dal sistema informatico Simog dell’Anac, l’ente anticorruzione. La sua utilità consiste nell’ identificare un dato contratto sottoscritto con la pubblica amministrazione in seguito ad appalto o affidamento; questo codice deve essere indicato sia nei documenti relativi a una data gara d’appalto, sia nella fattura elettronica emessa nello stesso ambito. E’ sul sito dell’Anac che viene indicata l’utilità del CIG: Comunicare in modo corretto le informazioni utili agli organi che curano la vigilanza nell’ambito delle gare; Tracciare le movimentazioni finanziarie, relative all’affidamento dei lavori o delle forniture o di servizi; Rispettare gli adempimenti contributivi, sia di privati che di enti pubblici.  Considerate le premesse si evince che il CIG è uno strumento che fornisce maggiore trasparenza alle procedure di gara, permettendo di verificare e, quindi, controllare la loro regolarità.   La richiesta del CIG Il CIG si richiede tramite procedura online effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previo accreditamento al portale dell’ANAC.  Il Rup, che secondo il Codice Appalti 18 aprile 2016, n. 50  era il responsabile unico del procedimento, col nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 36/2023) è diventato il Responsabile Unico del Progetto. Il RUP è una figura chiave nella realizzazione di interventi pubblici, perché ha il compito di garantire il corretto svolgimento dell'intero processo, dalla programmazione all'esecuzione, nel rispetto di tempi, costi e qualità; svolge un ruolo di coordinamento e controllo, assicurando la conformità alle normative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Principali funzioni del RUP: coordinare e controllare tutte le fasi del progetto, dalla programmazione all'esecuzione, assicurando che le attività siano svolte in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi previsti gestire tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento, dalla predisposizione della documentazione alla gestione degli appalti. garantire la conformità dell’intervento alle normative vigenti, sia in termini di procedure sia di requisiti tecnici gestire i rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto coordinando le loro attività verificare e controllare la fase di esecuzione dei lavori e la conformità delle prestazioni, adottando le necessarie misure in caso di problematiche gestire varianti al progetto e sospensioni dei lavori, nel rispetto delle normative e delle procedure previste verifica di conformità e collaudo: al termine dei lavori, il RUP verifica la conformità dell'opera e rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità gestire le controversie e in caso di inadempienze propone la risoluzione del contratto  Il RUP, coordinando tutti i soggetti coinvolti nel processo, è il garante del buon esito dell'intervento pubblico poiché assicura la sua realizzazione nei tempi, con i costi e con la qualità previsti, nel rispetto della normativa.   Obbligatorietà del CIG Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) ha esteso l’obbligo di CIG a tutti i contratti pubblici, senza soglia minima. È dunque necessario anche per: Affidamenti diretti, inclusi quelli inferiori a 5.000 euro; Ordini sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su piattaforme equivalenti; Servizi o forniture di modico valore; Gare informali o non pubblicate. L’assegnazione del CIG avviene attraverso la PCP, direttamente integrata con piattaforme certificate.   La Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) E’ il sistema informatico realizzato da ANAC per la gestione digitale degli appalti pubblici, operativo dal 2024 e rappresenta il fulcro della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  La PCP consente di: Richiedere e generare i CIG; Tracciare ogni fase del contratto; Pubblicare bandi ed esiti con valore legale; Garantire l’interoperabilità con tutte le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;   Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

  • La composizione negoziata della crisi
    on 23 Luglio 2025

    <br>La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è un istituto giuridico introdotto in Italia per aiutare le imprese in difficoltà finanziaria a superare la crisi senza ricorrere a procedure più invasive come il fallimento (ora liquidazione giudiziale).  Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, disciplinato dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). È pensato per le aziende che si trovano in una condizione di squilibrio economico o finanziario, ma che hanno ancora le potenzialità per riprendersi. L'obiettivo principale è duplice: Prevenire l'insolvenza definitiva, favorendo il risanamento dell'impresa attraverso un dialogo costruttivo con i creditori. Mantenere la continuità aziendale, salvaguardando il patrimonio, il know-how e, ove possibile, i posti di lavoro. La procedura è stata inizialmente introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con Legge n. 147/2021) e successivamente integrata e armonizzata all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Come funziona la procedura: le fasi e i tempi Il percorso della composizione negoziata si articola in passaggi ben definiti e si svolge interamente su una piattaforma telematica nazionale, come previsto dall'art. 13 del CCII. Fase iniziale: L'imprenditore presenta l'istanza di accesso e la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente (disciplinato dall'art. 16 del CCII). Questa è una figura centrale e imparziale, con il compito di valutare la situazione dell'impresa, assistere nelle trattative e proporre soluzioni di risanamento. Deve essere un professionista qualificato e imparziale.  Una volta accettato l'incarico, l'esperto convoca subito l'imprenditore per una prima valutazione sulla reale possibilità di risanamento. Fase delle trattative: L'esperto facilita il dialogo tra l'imprenditore e i creditori, i quali sono tenuti a collaborare secondo i doveri di buona fede e correttezza (art. 16, commi 5 e 6, del CCII). Questa fase ha una durata massima di 180 giorni, prorogabili di altri 180 in casi complessi (art. 17 del CCII). Durante questo periodo, l'imprenditore conserva la gestione dell'azienda, ma ha specifici obblighi informativi verso l'esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 21 del CCII).Durante le trattative, l'imprenditore può richiedere misure protettive per salvaguardare la continuità aziendale.In caso di atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti, l'imprenditore è tenuto a comunicarlo all'esperto. Quest'ultimo, ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per esprimere il proprio dissenso. Fase finale: Al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma telematica (art. 17, comma 8, del CCII). Se le trattative hanno avuto successo, si può arrivare a uno degli esiti negoziali previsti dall'art. 23 del CCII (contratto, convenzione di moratoria, piano attestato, ecc.).In caso di esito negativo, l'imprenditore può optare per altre procedure concorsuali.È importante sottolineare che i tempi possono variare a seconda della complessità della situazione aziendale e della collaborazione delle parti coinvolte.   L'importanza della trasparenza e della verifica del passivo A differenza delle procedure concorsuali formali, nella CNC non c'è una verifica giudiziale dei debiti. Tuttavia, la corretta determinazione del passivo è fondamentale. L'imprenditore ha il dovere di fornire all'esperto e ai creditori informazioni complete e veritiere sulla propria situazione debitoria. Questa trasparenza è un presupposto essenziale per il corretto svolgimento delle trattative, come richiesto dai generali obblighi di correttezza. L'esperto indipendente ha il compito di analizzare la situazione economico-finanziaria dell'impresa, il che implica anche la verifica dell'entità e della natura dei debiti.L'esperto deve assicurarsi che le informazioni fornite dall'imprenditore siano complete e accurate.La corretta determinazione del passivo è fondamentale per valutare la sostenibilità del piano di risanamento. L'imprenditore è tenuto a fornire informazioni trasparenti e complete sull'entità dei propri debiti.La trasparenza è essenziale per instaurare un clima di fiducia tra l'imprenditore e i creditori.La mancanza di trasparenza può compromettere l'esito della procedura. L'obbiettivo principale è quello di arrivare a un piano di risanamento sostenibile per cui è di fondamentale importanza, che i dati riportati dall'imprenditore siano veritieri e dimostrabili.   Le misure protettive a tutela dell'azienda Per consentire all'imprenditore di negoziare con serenità, l'art. 18 del CCII prevede la possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio. Una volta confermate dal tribunale, queste misure impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive individuali (come pignoramenti o sequestri). Con le misure, scattano anche specifici obblighi di autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, come disciplinato dall'art. 20 del CCII. Nella Composizione Negoziata della Crisi (CNC), le misure protettive sono strumenti fondamentali per salvaguardare l'impresa durante le trattative con i creditori. Obiettivo principale:  le misure protettive mirano a preservare la continuità aziendale, impedendo che azioni individuali dei creditori (come pignoramenti o sequestri) possano compromettere il processo di risanamento. permettono all'imprenditore di concentrarsi sulle trattative, creando un ambiente negoziale più sereno. Tipologie di misure:  sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali: ciò significa che i creditori non possono intraprendere nuove azioni legali per recuperare i loro crediti. limitazione degli atti di straordinaria amministrazione: per evitare che l'imprenditore compia azioni che possano danneggiare il patrimonio aziendale, alcune operazioni richiedono l'autorizzazione del tribunale. congelamento dei debiti preesistenti: i debiti accumulati prima dell'avvio della CNC vengono "cristallizzati", fornendo una base stabile per le trattative. Ruolo del tribunale:  il Tribunale ha un ruolo centrale nella concessione e nel controllo delle misure protettive. valuta la sussistenza dei requisiti per la concessione delle misure richieste dall'imprenditore. può modificare o revocare le misure, se necessario.   Gli incentivi al risanamento Uno degli aspetti più qualificanti della composizione negoziata è il pacchetto di benefici fiscali, dettagliato nell'art. 25-bis del CCII. Le principali "misure premiali" includono: riduzione di sanzioni e interessi: le sanzioni tributarie e i relativi interessi sono ridotti alla misura minima di legge in caso di esito positivo delle trattative. rateizzazione agevolata: viene facilitata la concessione di piani di rateizzazione dei debiti fiscali. nessuna segnalazione: durante la procedura e fino alla sua conclusione, non vengono applicate le segnalazioni alla centrale rischi per i debiti bancari. La transazione fiscale  Una novità cruciale è la possibilità di raggiungere un accordo che includa una transazione fiscale sui debiti tributari e contributivi. Tale possibilità è prevista dall'art. 23, comma 2, lettera a), del CCII, che richiama l'applicabilità dell'art. 63 del CCII (relativo alla transazione su crediti tributari e contributivi) anche agli accordi conclusi nell'ambito della composizione negoziata. Questo strumento, prima previsto solo in altre procedure, consente all'impresa di proporre al Fisco un piano per pagare i propri debiti tributari in misura ridotta (saldo e stralcio) o in tempi più lunghi (dilazione). Perché la proposta venga accettata, è necessario presentare una relazione di un professionista che dimostri come tale accordo sia più conveniente per lo Stato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (fallimento). A differenza di altre procedure, però, nella composizione negoziata l'accordo con il Fisco deve essere effettivamente accettato dall'Agenzia delle Entrate e non può essere imposto dal tribunale (manca il cosiddetto "cram down"). La cessione dell'azienda e le tutele per chi compra Spesso, un piano di risanamento prevede la vendita dell'intera azienda o di un suo ramo a un altro imprenditore. In questi casi, un ostacolo poteva essere la regola generale per cui chi compra un'azienda è responsabile anche dei debiti lasciati da chi vende. Per superare questo problema e facilitare i salvataggi aziendali, la legge ora prevede che, se la cessione avviene all'interno di una composizione negoziata e nel rispetto di certe procedure, l'acquirente può essere liberato da questa responsabilità. Questa tutela è fondamentale per rendere più appetibili e sicure le operazioni di trasferimento, garantendo che le parti sane dell'economia possano continuare a operare senza essere gravate da problemi passati. Infine, per agevolare le operazioni di vendita dell'azienda (o di un suo ramo), la legge prevede una deroga alla responsabilità fiscale solidale dell'acquirente. In particolare, l'art. 25-quater del CCII stabilisce che, in caso di cessione avvenuta in esito alla composizione, il cessionario è liberato dai debiti fiscali del cedente, superando la regola generale dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997.

  • Si può tornare a vendere una casa senza preoccuparsi di come l’acquirente intende intestarsela?
    on 22 Luglio 2025

    <br>Sappiamo che la risposta all’improvvido interpello 133/2025 aveva assoggettato a tassazione come reddito diverso in capo al venditore (ex art. 67 lett h) tuir) il valore dell’usufrutto eventualmente acquistato da un acquirente contestualmente alla nuda proprietà dell’altro: vendite bloccate, o riconvertite in acquisto della piena proprietà di un acquirente e successiva costituzione di usufrutto, gratuita ovviamente, all’altro, soggetta all’imposta di donazione, non senza problematiche civilistiche tra gli acquirenti. E’ stato infatti accolto l’emendamento 1.24 presentato dal notariato “che fornisce una interpretazione autentica della disciplina dei redditi diversi, chiarendo che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene”. Lo comunica il neo presidente del Consiglio nazionale del notariato, Vito Pace, che ha rappresentato al Ministero dell’economia e delle finanze “le problematiche emerse nella prassi contrattuale, soprattutto nei contesti familiari, e la necessità di un intervento normativo che riportasse coerenza tra disciplina civilistica e fiscale”. A Milano diciamo “sperèm in ben” e “vedarèm”.Tradotto: finché non leggiamo il testo normativo coordinato e magari una circolare “chiarificatrice” non cantiamo vittoria. 

  • Garante privacy: relazione annuale 2024
    on 21 Luglio 2025

    <br>(il  presente documento riporta i passi più rilevanti della sintesi per la stampa del Garante) Il 15 luglio 202 il Garante Privacy ha presentato la relazione sull’attività svolta nel 2024.  Le comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria sono state 16 e hanno riguardato violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori, accesso abusivo a un sistema informatico, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. Le sanzioni riscosse sono state oltre 24 milioni di euro.  Il numero dei data breach (violazioni di dati personali) notificati nel 2024 al Garante da parte di soggetti pubblici e privati: 2204. Le ispezioni effettuate nel 2024 sono state 130 in linea rispetto a quelle dell’anno precedente.  Relazione con il pubblico: si è dato riscontro a oltre 16.045 quesiti.  informazione e comunicazione istituzionale, nel 2024 l’Autorità ha diffuso 50 comunicati stampa, 15 Newsletter, realizzato 4 campagne informative, e prodotto 52 video informativi su temi di maggiore interesse per il pubblico, diffusi sul web e sui social media. Gli interventi più rilevanti Il 2024 ha visto una serie di interventi centrati sulle grandi questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale: in particolare, le implicazioni della tecnologia; l’Intelligenza Artificiale generativa; l’economia fondata sui dati; le grandi piattaforme e la tutela dei minori; i sistemi di age verification; i big data; la sicurezza dei sistemi e la protezione dello spazio cibernetico; la monetizzazione dei dati personali; i fenomeni del revenge porn e del cyberbullismo. Il 2024 è stato l’anno della conferma dell’Intelligenza Artificiale in ogni attività e nel contempo della ricerca da parte del Garante di soluzioni in grado di conciliare la fame di informazioni di questa tecnologia con i diritti della persona. Nell’anno trascorso l’Autorità ha concluso l’istruttoria nei confronti di ChatGPT e ha ordinato a OpenAI, la società che gestisce il chatbot, la realizzazione di una campagna informativa e il pagamento di una sanzione di 15 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata all’uso dei dati biometrici e al diffondersi di sistemi di riconoscimento facciale. L’Autorità ha inviato un avvertimento a Worldcoin in relazione al progetto di scansione dell’iride in cambio di criptovalute, senza adeguate garanzie e la necessaria consapevolezza da parte degli utenti. Significativi in ambito sanitario due pareri resi con riguardo al cosiddetto Ecosistema dati sanitari (EDS) e alla Piattaforma nazionale sulla telemedicina (PNT) nei quali il Garante ha ribadito che l’introduzione di sistemi di IA nella sanità digitale deve avvenire nel rispetto del Gdpr, del regolamento sull’IA e di quanto indicato nel Decalogo in materia di IA adottato nel 2023.    Proseguite anche le attività connesse ai trattamenti dell’Agenzia delle entrate che prevedono l’interscambio di informazioni fra amministrazioni per garantire l’esattezza e completezza della dichiarazione dei redditi precompilata e del redditometro così come quelle legate all’operatività dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).  Particolare attenzione inoltre è stata dedicata allo sharenting, il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (come ad es. foto, video, ecografie). Il fenomeno è da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. Sul tema è stata realizzata anche una campagna informativa “La sua privacy vale più di un like”. In preoccupante aumento il fenomeno del revenge porn: 823 le segnalazioni inviate al Garante da persone che temono la diffusione di foto e video a contenuto sessualmente esplicito, quasi triplicate rispetto allo scorso anno. Le segnalazioni ricevute sono state trattate tempestivamente e, nella maggior parte dei casi, l’esame si è concluso con un provvedimento diretto alle piattaforme coinvolte per ottenere il blocco preventivo della diffusione delle foto e dei video. Numerosi, come in passato, i provvedimenti assunti nell’ambito del rapporto di lavoro, soprattutto con riguardo all’utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro e all’impiego di sistemi di videosorveglianza. Proseguiti inoltre gli approfondimenti sull’impiego di algoritmi da parte di una primaria società di food delivery per l’organizzazione dell’attività dei rider. Tra le criticità emerse: scarsa trasparenza dei trattamenti automatizzati e geolocalizzazione dei lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro. Vietato alla società l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei rider raccolti mediante riconoscimento facciale.

  • Richiesta dati della centrale rischi della Banca d'Italia. Come fare
    on 21 Luglio 2025

    <br>Qualsiasi cittadino dovrebbe fare una visura periodica della sua centrale rischi, per vedere se ha posizioni in sospeso che limitano la sua capacità di chiedere credito Questo documento illustra la procedura passo-passo per richiedere l'accesso ai propri dati presenti nella centrale rischi della Banca d'Italia attraverso il servizio online ARTEWEB. La procedura è interamente digitale e richiede l'utilizzo di un'identità digitale come SPID, CNS o CIE. 1. Accesso al Servizio e Autenticazione Il primo passo consiste nell'accedere al portale della Banca d'Italia per la richiesta dei dati, attraverso l’indirizzo https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr Questa la schermata come procedere? seleziona l'opzione SPID/CNS/CIE. Questa modalità consente di accedere a un'area personale per compilare la richiesta e consultare i risultati senza dover allegare documentazione. Privacy: leggi l'informativa sulla privacy Clicca sulla dichiarazione di presa visione dell’informativa e poi  AVANTI. Autenticazione: verrai reindirizzato alla pagina di autenticazione. Accedi con la tua identità digitale (ad esempio, cliccando su "Entra con SPID"). Utilizza la solita procedura di autenticazione… 2. Dati Anagrafici Una volta completata l'autenticazione, inizierà la procedura guidata di richiesta dati in 4 passaggi. Richiedi dati per: Seleziona l'opzione "Me stesso (Da selezionare anche in caso di titolare di ditta individuale). Clicca su " per aprire il modulo da compilare. Scegli il periodo per il quale desideri ottenere i dati. Hai diverse opzioni, tra cui "Ultime 36 date contabili" o "Scegli le date" per un intervallo personalizzato. Per avere un quadro recente, è consigliabile selezionare l'ultimo anno. Dopo la selezione, clicca su AVANTI. Inserisci i tuoi contatti (Email e Telefono) per consentire alla Banca d'Italia di contattarti in caso di necessità e per ricevere la conferma dell'invio. Se è tutto corretto, clicca su AVANTI Anteprima: La schermata successiva mostrerà un riepilogo dei dati inseriti.  Se tutto è corretto, prosegui cliccando  INVIA RICHIESTA. Flagga in alto, inserisci il Captcha e poi aspetta la risposta. Per completare la procedura, devi: Flaggare la casella in alto per dichiarare la consapevolezza sulle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000. Inserire i caratteri di sicurezza che vedi nell'immagine (Captcha). Cliccare sul pulsante INVIA RICHIESTA. A questo punto la richiesta è inoltrata. Dovrai solo attendere la risposta che verrà resa disponibile nella tua area personale del portale. Buon lavoro!

  • Visura Centrale Rischi della Banca d'Italia: A cosa serve e perché viene richiesta
    on 18 Luglio 2025

    <br>La visura alla Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia è un documento fondamentale nel panorama finanziario italiano, richiesto primariamente per valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto, sia esso un privato cittadino o un'impresa. In sostanza, fornisce una fotografia dettagliata della sua "storia debitoria" nei confronti del sistema bancario e finanziario. La richiesta di questa visura è una prassi consolidata per banche, società finanziarie e altri intermediari creditizi nel momento in cui devono decidere se concedere un finanziamento, un mutuo, un fido o qualsiasi altra forma di credito. La CR, infatti, non è una "lista di cattivi pagatori", ma un database informativo che raccoglie dati sia positivi che negativi sull'indebitamento della clientela. Le finalità principali della richiesta Le ragioni per cui si richiede la visura alla Centrale Rischi sono molteplici e cruciali per una sana gestione del credito: Valutazione del merito creditizio: è lo scopo principale. Analizzando la visura, l'intermediario finanziario può farsi un'idea precisa della capacità del richiedente di rimborsare i propri debiti. Una storia di pagamenti puntuali e una situazione debitoria sostenibile aumentano le probabilità di ottenere il credito a condizioni favorevoli. Prevenzione del sovra-indebitamento: la visura permette di avere un quadro completo dell'esposizione debitoria complessiva di un soggetto verso l'intero sistema. Questo aiuta a prevenire la concessione di ulteriori prestiti a chi è già eccessivamente indebitato, tutelando sia il cliente da un potenziale tracollo finanziario, sia l'istituto di credito dal rischio di insolvenza. Trasparenza e correttezza: la possibilità per i clienti di accedere ai propri dati garantisce trasparenza e permette di verificare la correttezza delle informazioni segnalate, chiedendone eventualmente la rettifica in caso di errori. Miglioramento delle condizioni di credito: un profilo creditizio positivo, come evidenziato dalla visura, può consentire al cliente di negoziare condizioni contrattuali più vantaggiose, come tassi di interesse più bassi. Chi può richiedere la visura Oltre agli intermediari finanziari per le finalità sopra descritte, la visura della Centrale Rischi può essere richiesta da: Il diretto interessato: Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati per conoscere la propria posizione. Soggetti autorizzati: In specifici casi previsti dalla legge, possono accedere ai dati anche altri soggetti, quali: il legale rappresentante di una società. i soci illimitatamente responsabili. i sindaci e i revisori di una società. l'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti legali. altre autorità di vigilanza.   Quali informazioni contiene la visura La visura della Centrale Rischi è un documento dettagliato che si articola in diverse sezioni e riporta una vasta gamma di informazioni, tra cui: Dati anagrafici: del soggetto a cui si riferisce la visura. Crediti di cassa: tutti i finanziamenti che prevedono un esborso di denaro da parte della banca, come: rischi a revoca: aperture di credito in conto corrente (fidi). rischi a scadenza: mutui, prestiti personali, leasing. rischi autoliquidanti: anticipi su fatture e ricevute bancarie. Crediti di firma: garanzie e fideiussioni prestate dalla banca a favore di terzi per conto del cliente. Garanzie Ricevute: Le garanzie reali (es. ipoteche) o personali (es. fideiussioni di terzi) che assistono i crediti concessi. Operazioni in derivati finanziari. Informazioni sullo stato del rapporto: viene specificato se il credito è in corso e i pagamenti sono regolari ("in bonis") o se sono presenti difficoltà. Le segnalazioni negative scattano al superamento di determinate soglie e possono includere: inadempienze persistenti: ritardi significativi nei pagamenti. sofferenze: una valutazione complessiva negativa della situazione finanziaria del cliente, che indica una grave e non transitoria difficoltà a onorare i propri debiti. In conclusione, la richiesta di una visura alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è un passaggio essenziale per chiunque operi nel mercato del credito. Fornisce una base informativa oggettiva e completa che consente decisioni più consapevoli e contribuisce a mantenere la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario nel suo complesso.

  • Finanza agevolata: le opportunità imperdibili per le imprese e i professionisti
    on 15 Luglio 2025

    <br>Il panorama della finanza agevolata offre attualmente diverse opportunità significative per imprese e liberi professionisti che desiderano investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza. Abbiamo riepilogato le principali misure a fondo perduto e agevolazioni disponibili, con le date di apertura degli sportelli da tenere d’occhio. 1. Certificazione della Parità di Genere: Bando Unioncamere Emilia-Romagna La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, ha stanziato 800.000 Euro a fondo perduto per supportare le imprese e i liberi professionisti nell’ottenimento della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022). Chi può partecipare: Imprese regolarmente costituite con unità locale in Emilia-Romagna e iscritte al REA, operanti in qualsiasi settore (esclusi agricoltura primaria, pesca, acquacoltura). Professionisti con domicilio fiscale in Emilia-Romagna e partita IVA attiva. Esclusi i consulenti che offrono servizi per la certificazione di parità di genere. Cosa finanzia: Servizi di assistenza tecnica e accompagnamento: consulenze specialistiche per l’analisi dei processi interni, personalizzazione e implementazione del Sistema di Gestione della Parità di Genere, monitoraggio e pre-verifica. Servizi di certificazione: costi per l’ottenimento della certificazione rilasciata da Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e iscritti nell’elenco governativo. Contributo: Fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 12.000, di cui € 6.000 per assistenza tecnica e € 6.000 per la certificazione. Concesso in regime “de Minimis” e non cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 12:00 del 15 luglio 2025 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione. È ammessa una sola domanda per richiedente.   2. Efficienza Energetica: Bando Camera di Commercio dell’Emilia La Camera di Commercio dell’Emilia ha messo a disposizione 1,5 milioni di Euro per sostenere le imprese negli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Chi può partecipare: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino e deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dell’Emilia (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia). Cosa finanzia: Acquisto e installazione di collettori solari termici, impianti di cogenerazione e trigenerazione. Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, inclusi sistemi di accumulo. Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti. Acquisto e installazione di pompe di calore per climatizzazione (in sostituzione). Acquisto e installazione di sistemi di domotica per risparmio energetico e monitoraggio dei consumi. Interventi di “relamping” (LED) in sostituzione dell’illuminazione tradizionale. Gli interventi devono garantire una riduzione misurata dei consumi energetici di almeno il 10% (TEP) o un’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di almeno il 5%. Spese ammissibili: Spese tecniche di consulenza. Acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico. Contributo: Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 14.000, con un investimento minimo di € 5.000. Premialità di € 250 per le imprese con rating di legalità. Concesso in regime “de Minimis”. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 11:00 del 2 settembre 2025 alle ore 16:00 del 14 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di spedizione. È ammessa una sola domanda per impresa.   3. Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili per PMI (PNRR): Riapertura Sportello Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto lo sportello per i contributi a fondo perduto destinati alle PMI per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando le risorse non utilizzate del PNRR (Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16). Risorse disponibili: € 178.668.093 complessivi. Il 40% riservato alle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Un ulteriore 40% riservato alle micro e piccole imprese. Importante da sapere: Una sola domanda di agevolazione per impresa. In caso di più domande, verrà considerata solo l’ultima presentata. Le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello non possono presentare ulteriori domande in questa riapertura. Modalità e Termini: Riapertura sportello: dalle ore 12:00 del 8 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025. Invitiamo tutti i nostri clienti interessati a valutare attentamente queste opportunità e a contattare il nostro studio per ricevere supporto nella preparazione delle domande e nella gestione delle pratiche. La tempistica è cruciale, specialmente per i bandi a sportello.

  • Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.): una via innovativa per superare la crisi d'impresa
    on 10 Luglio 2025

    <br>Introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) si profila come uno strumento flessibile e negoziale a disposizione degli imprenditori per affrontare e superare situazioni di crisi o insolvenza. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. n. 14/2019, offre un'alternativa alle più rigide procedure concorsuali tradizionali, puntando alla continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori omologato dal Tribunale. Il P.R.O. si inserisce nel solco della Direttiva europea "Insolvency" (UE 2019/1023), che promuove quadri di ristrutturazione preventiva per consentire alle imprese in difficoltà di risanarsi tempestivamente. La sua caratteristica fondamentale risiede nella possibilità per il debitore di negoziare con i propri creditori un piano che può derogare a principi cardine del diritto concorsuale, come la par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e l'ordine delle cause legittime di prelazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 1. I presupposti per l'accesso Per poter accedere al Piano di Ristrutturazione Omologato, l'impresa debitrice deve soddisfare determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il P.R.O. è riservato agli imprenditori commerciali che non siano "sotto soglia" per la liquidazione giudiziale, ovvero che superino i parametri dimensionali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice C.I.I. 1. Dal punto di vista oggettivo, l'impresa deve trovarsi in uno stato di crisi (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) come "l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di insolvenza (definita dalla lettera b) dello stesso articolo come "l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"). L'articolo 64-bis è il pilastro normativo del P.R.O. e ne definisce presupposti, contenuto e procedura.  Comma 1: «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può proporre un piano di ristrutturazione, rivolto ai creditori, che prevede il soddisfacimento dei loro crediti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale e in deroga agli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile.» Questo comma stabilisce il principio cardine del P.R.O.: la flessibilità. L'imprenditore può offrire ai creditori un soddisfacimento "su misura", discostandosi da due regole fondamentali: art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale): il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il piano può limitare questa responsabilità. art. 2741 c.c. (Par condicio creditorum): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi). Il P.R.O. permette di trattare creditori dello stesso rango in modo diverso (se inseriti in classi diverse) e di "sacrificare" in parte anche creditori privilegiati, a condizione che ricevano comunque più di quanto otterrebbero dalla vendita all'asta dei beni (liquidazione giudiziale). La struttura e il contenuto del piano Il cuore del P.R.O. è il piano di ristrutturazione stesso, che deve essere redatto con chiarezza e completezza. Il suo contenuto minimo, delineato nell'articolo 64-bis, comma 22, prevede: l'indicazione dettagliata della situazione economico-finanziaria dell'impresa. le cause della crisi. le strategie di intervento e di risanamento. le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni verso i creditori. La legge richiede la massima trasparenza. Il piano non è una semplice proposta di pagamento, ma un vero e proprio progetto industriale e finanziario. Deve contenere: diagnosi: un'analisi onesta e dettagliata delle cause che hanno portato alla crisi. terapia: le strategie concrete che l'azienda intende adottare (es. riorganizzazione, vendita di rami d'azienda, nuovi investimenti). prognosi: un cronoprogramma preciso che indichi come e quando i creditori verranno pagati. Un elemento qualificante e obbligatorio del P.R.O., stabilito dall'articolo 64-bis, comma 33, è la suddivisione dei creditori in classi omogenee, basata sulla loro posizione giuridica e sui loro interessi economici. Questa classificazione è funzionale alla fase di votazione del piano. Non si può presentare un'unica proposta a tutti. I creditori devono essere raggruppati in categorie omogenee. Ad esempio: banche e intermediari finanziari. fornitori strategici (essenziali per la continuità). altri fornitori chirografari. creditori privilegiati (es. Fisco, Enti previdenziali). La classificazione è cruciale perché ogni classe voterà separatamente, permettendo di creare un consenso mirato. A garanzia della trasparenza e della fattibilità del progetto, il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (un esperto nominato dal debitore, ma che agisce in totale autonomia di giudizio). Tale relazione, come richiesto dall'articolo 64-bis, comma 4, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la concreta realizzabilità del piano di ristrutturazione. La procedura di omologazione Una volta predisposto, il piano viene presentato al Tribunale competente, che ne valuta la regolarità formale. La proposta viene quindi sottoposta al voto dei creditori, suddivisi nelle rispettive classi. La vera peculiarità del P.R.O. risiede nella regola dell'approvazione unanime di tutte le classi, sancita dall'articolo 64-bis, comma 6. Questo requisito, apparentemente molto stringente, è il contrappeso alla grande flessibilità concessa al debitore nella formulazione della proposta, che può prevedere, ad esempio, il soddisfacimento non integrale di alcuni creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti dei lavoratori dipendenti, i quali devono essere saldati per intero entro 30 giorni dall'omologazione, come tassativamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 8. Se tutte le classi approvano la proposta, il tribunale, verificata la regolarità della procedura, procede con il decreto di omologazione (articolo 64-bis, comma 7). Tale provvedimento rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per coloro che non hanno partecipato alla votazione o che hanno espresso voto contrario, come specificato dal comma 9 dello stesso articolo. La fase delle trattative: misure protettive e gestione (Art. 64-ter c.c.i.i.) Mentre l'art. 64-bis definisce il "cosa" (il piano), l'articolo 64-ter disciplina il "come" si arriva alla sua approvazione, regolando la fase cruciale delle trattative con i creditori. L'articolo 64-ter è stato introdotto per dare al debitore il tempo e la tranquillità necessari per condurre negoziazioni complesse senza subire l'aggressione dei singoli creditori. I suoi punti chiave sono: accesso alle misure protettive: Il debitore che intende presentare un P.R.O. può chiedere al Tribunale di beneficiare delle misure protettive. Con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo "scudo" è fondamentale per evitare che pignoramenti o sequestri possano vanificare gli sforzi di risanamento prima ancora che il piano venga votato. La durata di queste misure è inizialmente fissata dal Tribunale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata. gestione dell'impresa: durante il periodo delle trattative e sotto il regime delle misure protettive, il debitore mantiene la gestione dell'impresa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Questo è un vantaggio significativo, poiché l'imprenditore continua a guidare la propria azienda. Tuttavia, questa autonomia non è assoluta. vigilanza del Commissario Giudiziale: per bilanciare il potere lasciato al debitore e tutelare i creditori, il tribunale nomina un commissario giudiziale. Il suo compito è vigilare sull'attività dell'imprenditore e, in particolare, autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti. Il Commissario deve assicurarsi che tali atti siano coerenti con l'obiettivo di risanamento e non arrechino pregiudizio agli interessi dei creditori. trasparenza e dovere di informazione: Il debitore ha l'obbligo di informare periodicamente il Commissario Giudiziale sull'andamento delle trattative con le classi di creditori. Questa disposizione garantisce che il processo negoziale sia trasparente e che il tribunale, tramite il commissario, sia costantemente aggiornato sui progressi verso il raggiungimento del consenso. In sintesi, l'art. 64-ter crea un ambiente protetto e regolato dove le negoziazioni possono svolgersi in modo costruttivo, bilanciando l'esigenza del debitore di avere tempo e autonomia con la necessità di tutelare il ceto creditorio attraverso la vigilanza di un organo terzo. La Procedura di Omologazione Una volta conclusa la fase delle trattative e ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, il percorso approda alla fase finale davanti al Tribunale che, in base al comma 8 dell’art. 64-bis c.c.i.i. “omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. “ A questo punto il piano diventa pienamente efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori. L'omologazione anche in mancanza di consenso L'articolo 64-quater introduce un meccanismo di eccezionale importanza, che interviene quando non si raggiunge la regola base dell'unanimità delle classi prevista dall'art. 64-bis. Questa norma consente al Tribunale di omologare ugualmente il piano anche con il dissenso di una o più classi, incluse quelle di creditori privilegiati. Questa disposizione, nota come cross-class cram-down (imposizione trasversale alle classi), rappresenta la rete di sicurezza del P.R.O. e ne aumenta drasticamente l'efficacia, impedendo che creditori "ostruzionistici" possano bloccare un piano di risanamento altrimenti valido e conveniente per la maggioranza. L'omologazione forzosa è possibile solo se ricorrono, congiuntamente, le seguenti, stringenti condizioni: convenienza rispetto alla liquidazione: il piano deve garantire a tutti i creditori (anche quelli delle classi dissenzienti) un trattamento almeno pari a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. È il principio di base del P.R.O., che qui viene riaffermato come requisito imprescindibile. approvazione della maggioranza delle classi: il piano deve essere stato comunque approvato dalla maggioranza delle classi. presenza di una classe determinante: almeno una delle classi favorevoli deve essere composta da creditori titolari di diritti di prelazione (privilegiati, pignoratizi, ipotecari). Se, invece, ad approvare fossero solo classi di creditori chirografari (non privilegiati), questa condizione non sarebbe soddisfatta. rispetto della graduazione assoluta: questa è la condizione più tecnica e rilevante. Il tribunale può omologare il piano solo se i creditori delle classi dissenzienti vengono soddisfatti in misura non inferiore rispetto ai creditori delle classi di rango inferiore. In altre parole, non si può pagare un creditore chirografario se un creditore privilegiato dissenziente non è stato pagato per intero (o per la parte di valore coperta dalla sua garanzia). Questa regola reintroduce un principio di gerarchia per "forzare" l'approvazione, garantendo che nessuno venga scavalcato da creditori di rango posteriore. In sostanza, l'art. 64-quater permette di superare il veto di una minoranza di classi, a patto che il piano sia sostenuto da una solida maggioranza (inclusa una classe "pesante" di privilegiati) e rispetti le gerarchie fondamentali tra creditori, assicurando a tutti una convenienza rispetto al fallimento. Questo trasforma il P.R.O. da uno strumento basato sul consenso totale a uno strumento più realistico, dove un piano valido può essere imposto a beneficio della continuità aziendale e dell'interesse collettivo dei creditori. Un Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non può avere scopi di pura liquidazione, intesa come semplice vendita atomistica dei beni per soddisfare i creditori. La sua natura e la sua disciplina sono intrinsecamente e obbligatoriamente legate al principio della continuità aziendale. Il P.R.O., come si evince dal suo stesso nome ("piano di ristrutturazione") e dalla sua collocazione nel Codice della Crisi (art. 64-bis e segg.), è stato concepito dal legislatore come uno strumento finalizzato al risanamento e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'obiettivo primario è preservare il valore dell'azienda come complesso produttivo funzionante (going concern), salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro e il tessuto economico. Una procedura con finalità puramente liquidatoria, il cui unico scopo fosse vendere i singoli beni (immobili, macchinari, magazzino) per ripartire il ricavato, è incompatibile con la struttura del P.R.O. Per questo scopo, il Codice della Crisi prevede strumenti specifici come il Concordato Preventivo con finalità liquidatoria (art. 84 c.c.i.i.) o la Liquidazione Giudiziale. Il concetto di "continuità aziendale" può però essere inteso in due modi: continuità diretta: l'imprenditore originario risana la propria azienda e continua a gestirla direttamente. continuità indiretta: l'imprenditore originario cede l'azienda (o un suo ramo operativo principale) a un altro soggetto che la farà proseguire. Un P.R.O. può assolutamente prevedere la cessione dell'intera azienda in esercizio a un terzo. In questo scenario, si verifica una "liquidazione" del patrimonio aziendale dalle mani del vecchio imprenditore, ma non una liquidazione dell'attività. Il P.R.O. e la transazione fiscale e previdenziale Ci chiediamo allora se nel P.R.O. si può prevedere la transazione fiscale o la transazione previdenziale. La risposta è positiva, ossia nel P.R.O. si può ottenere una ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali, ma lo si fa con un meccanismo diverso e, per certi versi, più diretto rispetto alla tradizionale "transazione fiscale" o previdenziale. Gli istituti della Transazione Fiscale e Previdenziale sono procedure specifiche, previste principalmente per il Concordato Preventivo (art. 88 c.c.i.i.) e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (art. 63 c.c.i.i.). In questi casi, l'imprenditore presenta una proposta formale di transazione all'Agenzia delle Entrate e agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), chiedendo un pagamento parziale o dilazionato. L'ente ha poi un termine per esprimere la propria adesione. Se l'ente non aderisce, il Tribunale può comunque omologare l'accordo o il concordato (il cosiddetto cram down), ma seguendo regole specifiche dettate da quegli articoli. Il metodo del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non utilizza la procedura formale di transazione prevista dagli articoli 63 e 88. Segue invece una logica più lineare e potente, basata sui suoi principi cardine: i debiti fiscali e previdenziali sono trattati come gli altri debiti: nel P.R.O., l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non sono destinatari di una speciale "proposta di transazione", ma sono considerati creditori a tutti gli effetti. vengono inseriti in una o più classi: l'imprenditore, nel redigere il piano, deve inserire i crediti erariali e previdenziali in una o più classi omogenee. Ad esempio, potrebbe creare una "Classe dei creditori privilegiati fiscali" e una "Classe dei creditori chirografari fiscali" (per sanzioni e interessi non privilegiati). la proposta di pagamento è nel piano: la proposta di "saldo e stralcio" o di dilazione non è un atto separato, ma è semplicemente il trattamento che il piano riserva a quella specifica classe di creditori. A questo punto, le strade sono due: Caso 1: voto favorevole della classe  L'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS votano all'interno della loro classe. Se la classe esprime voto favorevole (con la maggioranza dei crediti), la proposta di ristrutturazione del debito fiscale è approvata. Se tutte le altre classi approvano, il piano viene omologato e il trattamento previsto diventa vincolante per l'ente. Caso 2: voto contrario e omologazione forzosa (Cross-Class Cram-Down) Questa è l'ipotesi più potente e innovativa. Se la classe che include i creditori fiscali/previdenziali vota contro, il piano non è automaticamente respinto. L'imprenditore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente il piano grazie al meccanismo del cross-class cram-down previsto dall'art. 64-quater. Il Tribunale potrà imporre il piano anche alla classe dissenziente dell'Erario se ricorrono le rigide condizioni previste dalla legge, tra cui: il piano è stato approvato dalla maggioranza delle classi. il trattamento riservato all'Erario è comunque più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. viene rispettata la Absolute Priority Rule (la classe dissenziente non può ricevere un trattamento peggiore rispetto a classi di rango inferiore).   I vantaggi del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per i creditori: flessibilità negoziale: consente al debitore di costruire una proposta "su misura" per la propria situazione, derogando alle rigide regole di graduazione dei crediti. rapidità: la procedura è concepita per essere più snella e veloce rispetto al concordato preventivo. continuità aziendale: l'obiettivo primario è il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività, salvaguardando il valore aziendale e i posti di lavoro. controllo dell'imprenditore: il debitore mantiene la gestione dell'impresa durante la procedura, seppur sotto la vigilanza degli organi preposti. soddisfacimento potenzialmente migliore: per i creditori, il P.R.O. può rappresentare un'opportunità di ottenere un soddisfacimento maggiore e in tempi più certi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. ll Piano di Ristrutturazione Omologato si configura come un moderno ed efficace strumento di risoluzione della crisi, capace di bilanciare gli interessi del debitore al risanamento con la tutela dei diritti dei creditori, in un'ottica di conservazione del tessuto produttivo. La sua applicazione richiede un'attenta pianificazione e la costruzione di un solido consenso, ma offre una concreta possibilità di superare le difficoltà e rilanciare l’impresa. Note:1. «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.0002. «Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le misure idonee a superarla e le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni.»3. «I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.»