- ESONERO CONTRIBUTIVO PARITà DI GENERE: DOMANDE FINO AL 30 APRILE 2026on 19 Dicembre 2025
Con Messaggio n. 3804 del 16 dicembre l'Inps comunica il rilascio, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del portale istituzionale, del modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, utile per l'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025. Per poter accedere all'esonero, che consiste in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro in misura non superiore all?"1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, i datori di lavoro che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025 potranno presentare la richiesta di riconoscimento dell?"agevolazione fino al 30 aprile 2026. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it
- CESSAZIONE ANAGRAFE DELLE ONLUS: ISCRIZIONE AL RUNTS ENTRO IL 31 MARZO 2026on 19 Dicembre 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l?"Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.Le Onlus iscritte nell?"Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda entro questo termine, saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica. Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all?"ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente. Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTSLa domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata direttamente dall'ente, esclusivamente in modalità telematica all?"Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.Insieme alla presentazione dell?"istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l?"atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all?"iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall?"art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, ricorda il MInistero, la stessa è tenuta a nominare l?"Organo di controllo. La nomina dell?"Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione. Per poter percepire il contributo del 5 per mille l'ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- COMMERCIALISTI: IN SCADENZA IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE E/O CONTRIBUTO DI MATERNITà 2025on 18 Dicembre 2025
Scade il prossimo 22 dicembre il termine per il pagamento delle eccedenze contributive 2025 (prima rata o rata unica) e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.A ricordarlo la Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNPADC), con un avviso pubblicato sul proprio sito internet. Chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all?"interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC.Chi, invece, ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025. Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Fonte: https://www.cnpadc.it
- L'OSSERVATORIO SULL?"INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MONDO DEL LAVORO OPERATIVO DAL 2026on 18 Dicembre 2025
Con la firma del decreto ministeriale previsto dalla L. n. 132/2025, che recepisce l?"AI Act europeo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito ufficialmente l?"Osservatorio sull?"adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che ha il compito di monitorare e governare l?"impatto dell?"IA su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro Calderone, riunisce istituzioni, autorità, parti sociali ed esperti ed è articolato in un Comitato di indirizzo, una Commissione Etica, una Consulta delle parti sociali e 4 Comitati tecnico-scientifici tematici. Tra le funzioni principali: la definizione della strategia nazionale sull?"IA nel lavoro; il monitoraggio degli impatti su produttività, occupazione e condizioni lavorative,; l?"individuazione dei settori e delle professioni più esposte all?"adozione di sistemi di intelligenza artificiale; l?"aggiornamento continuo delle Linee Guida nazionali. L?"Osservatorio opererà come strumento stabile di indirizzo pubblico, con l?"obiettivo di accompagnare l?"innovazione tecnologica tutelando dignità, diritti e qualità del lavoro e supportando le politiche di formazione e di occupazione. L?"avvio operativo dell?"Osservatorio è previsto all?"inizio del 2026, con la nomina di tutti i componenti e la pubblicazione dei primi documenti strategici e di analisi. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- CONTRATTO DI LAVORO, CAMBIO DEL LUOGO ABITUALE E LEGGE APPLICABILE: CHIARIMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UEon 17 Dicembre 2025
In mancanza di scelta delle parti, il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell'ambito dell'esame dell?"insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile. Con Sentenza nella causa C-485/24 la Core di Giustizia Europea chiarisce come va determinata la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.In particolare, la questione è quella di stabilire quale sarebbe la legge applicabile, se le parti non l'avessero scelta, nel caso in cui il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale. Secondo la Corte, l?"articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali impone di individuare il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.Qualora il lavoratore, dopo aver operato in più Stati, abbia svolto in modo duraturo le proprie mansioni in un solo Stato, destinato, secondo la chiara volontà delle parti, a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, occorre fare riferimento al periodo di lavoro più recente. Fonte: https://www.anticorruzione.it
- WHISTLEBLOWING: L'ANAC APPROVA LE LINEE GUIDA SUI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONEon 17 Dicembre 2025
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 478 depositata l'11 dicembre 2025, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing, fornendo indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.In particolare, nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi: al canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie; al gestore e la sua attività; ai doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico che privato; alla formazione del personale; al ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore. Presentazione e gestione delle segnalazioni esterneCon successiva delibera n. 479, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, l?"Autorità ha inoltre apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, al fine di assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti, superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il D.lgs. n. 24/2023. Fonte: https://www.anticorruzione.it
- INAIL: ADEGUAMENTO LIMITI DI ETà PER ASSEGNO DI INCOLLOCABILITàon 16 Dicembre 2025
Con Circolare n. 55 dell'11 dicembre 2025 l'Inail fornisce istruzioni in merito agli aggiornamenti dei limiti di età per l?"erogazione dell?"assegno di incollocabilità. L?"assegno di incollocabilità, disciplinato dall?"articolo 180 del Dpr n. 1124/1965, assicura una prestazione economica rivalutata periodicamente, erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostituiva dell?"assunzione obbligatoria nelle imprese private. L?"assegno viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell?"impossibilità di fruire dell?"assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l?"impossibilità di essere collocato in attività lavorativa.L'art. 9, comma 1, del DL n. 159/2025 ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell?"assegno erogato dall?"Istituto, introducendo un criterio di adeguamento periodico all?"età pensionabile. Come disposto dalla Circolare pubblicata, dal 1° gennaio 2026 la fruizione dell?"assegno di incollocabilità eviene estesa fino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.L?"eventuale innalzamento dell?"età pensionabile comporterà l?"adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica. L'estensione si applica: ai titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età; ai titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell?"assegno; ai titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell?"assegno. Tutti i dettagli nella Circolare. Fonte: https://www.inail.it
- IL DECRETO MILLEPROROGHE 2026 APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRIon 16 Dicembre 2025
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento approvato modifica in modo trasversale scadenze e termini che interessano Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini. Di seguito alcune tra le principali previsioni contenute nel testo: Testi unici riforma fiscale: proroga al 1° gennaio 2027 dell?"operatività dei nuovi testi unici in materia tributaria, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, Testo unico dei tributi erariali minori, testo unico della giustizia tributaria, testo unico in materia di versamenti e di riscossione, testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti); Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI); prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione. Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave.; la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026. Famiglie e territorio: il contributo per l?"autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026.; l?"attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026. Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l?"anno 2026 l?"aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada; prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020. Normativa sanitaria e ricerca: abrogati alcuni divieti sull?"utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d?"organo e sostanze d?"abuso. Fonte: https://www.governo.it
- INDENNITà DI MALATTIA: RINVIATE A MARZO 2026 LE NUOVE MODALITà DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENSon 15 Dicembre 2025
Con Messaggio n. 3743 del 10 dicembre l'Inps, accogliendo le richieste del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, comunica il differimento delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell?"indennità economica di malattia nel flusso Uniemens, per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, al mese di competenza di marzo 2026.Il rinvio di due mesi consentirà all'Istituto di mettere a punto un automatismo che permetterà di superare la necessità di inserire manualmente i dati. La novità era stata anticipata dall'istituto di previdenza nel Messaggio n. 3029 del 10 ottobre, prevedendo, a partire dal mese di gennaio 2026, la compilazione del calendario giornaliero, che prevede la compilazione dell?"elemento per l?"intero periodo dell?"evento. Fonte: https://www.inps.it
- INPS: AVVISI BONARI CONTRIBUTI 2025 ARTIGIANI E COMMERCIANTIon 15 Dicembre 2025
Sono state avviate le elaborazioni per l?"emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa in scadenza a febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.Lo ha comunicato l'Inps di previdenza nel Messaggio n. 3734 del 10 dicembre 2025. Gli avvisi sono disponibili per il contribuente all?"interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” -> “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”.Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di mancato pagamento, l?"importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. Fonte: https://www.inps.it
- INPS: DISPONIBILI I TRACCIATI PER DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE E ANF PER I PATRONATIon 12 Dicembre 2025
Con Messaggio n. 3704 del 4 dicembre l'Inps comunica il rilascio, alle strutture nazionali degli istituti di patronato, dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e dell?"Assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2025.I tracciati non hanno subito modifiche rispetto alla precedente versione.Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l?"equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS, a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell?"Istituto.L'Inps ricorda che per gli Istituti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e/o Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti agricoli, nell?"Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP” denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”. Fonte: https://www.inps.it
- AUTORIZZATA L'ADOZIONE DEL DECRETO PER IL RIPARTO 2024 DELLE RISORSE DEL FONDO 'DOPO DI NOI'on 12 Dicembre 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2025, di autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo alla ripartizione tra le Regioni - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Dopo di Noi), pari ad euro 76.100.000. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- COMPENSI AL MAGISTRATO PRESIDENTE DI UN CCT TASSATI COME REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTEon 12 Dicembre 2025
Con Risposta n. 307 del 9 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c–bis) del TUIR. L'interpello sottoposto all'Amministrazione finanziaria ha riguardato un magistrato che è stato designato alle funzioni di presidente di un collegio consultivo tecnico (CCT) da parte di un ente e che ha accettato l'incarico su autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.Nonostante il contratto fosse stato stipulato come collaborazione autonoma senza vincoli di subordinazione, nella certificazione unica (CU) 2025, relativa ai redditi 2024, l'ente aveva qualificato le somme erogate al richiedente come redditi da lavoro dipendente, mentre il magistrato riteneva che l'attività di presidente del CCT rientrasse nella categoria del lavoro autonomo occasionale, caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione e che il relativo fosse sia riconducibile ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR. L?"Amministrazione finanziaria esclude che possano essere qualificati come redditi diversi. Le somme percepite dal magistrato devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rientrando, infatti, nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge per la partecipazione a collegi e commissioni. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
- IN GAZZETTA UFFICIALE LA 'LEGGE SEMPLIFICAZIONI': LE NOVITà IN MATERIA DI LAVOROon 11 Dicembre 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Tra le novità in materia di lavoro la legge prevede: misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4); misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (arti. 12); disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20); modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21); comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all?"INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22); disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (art. 23). Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- BONUS PSICOLOGO 2025: ONLINE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEI BENEFICIARIon 11 Dicembre 2025
L'Inps ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito dell'Istituto, cercando “Bonus psicologo” e selezionando il servizio dedicato.Le graduatorie sono state formulate sulla base dell?"ISEE più basso e, in caso di parità, secondo l?"ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate. Il bonus, ricordiamo, e stato introdotto dall?"articolo 1-quater, comma 3, del Dl n. 228/2021 per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia come sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Nel Messaggio n. 3708 del 5 dicembre 2025 l'Inps ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d?"ufficio.Come previsto dal decreto istitutivo del contributo, dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni entro cui deve essere effettuata almeno una seduta: in caso contrario, il beneficiario decade dal diritto e si procede allo scorrimento delle graduatorie. Leggi il Comunicato Stampa dell'Inps. Fonte: https://www.inps.it
- LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FLUSSI IN GAZZETTA UFFICIALEon 10 Dicembre 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 179/2025, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorioQuesti i contenuti principali, come riportati sul sito del Ministero del Lavoro (portale Integrazione migranti): messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2005 per ridurre le strumentalizzazioni, come la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati; possibilità che l?"Ispettorato Nazionale del Lavoro faccia verifiche ispettive anticipate sulle domande precompilate per i flussi (novità introdotta in sede di conversione del Dl); esplicita previsione, anche nel Testo Unico Immigrazione, che sia possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento; proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi (ma comunque nel limite di 10 mila annui) lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza di persone ultraottantenni o disabili o di bambini da 0 a 6 anni (L?"estensione alle baby sitter è stata introdotta con la conversione in legge); semplificazioni per l?"ingresso dei lavoratori formati all?"estero con programmi ex. Art. 23 del Testo Unico Immigrazione, come la possibilità di chiedere il visto d?"ingresso entro 12 mesi (prima erano 6 mesi) dalla conclusione del corso. Il nuovo termine è stato introdotto con la conversione in legge e solo in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017. Intanto, un'altra legge appena approvata alla Camera ha ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro; prolungamento a un anno e l?"armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all?"Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica; definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministeri dell?"Interno e degli Affari Esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore; rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente); la stabilizzazione del Tavolo Caporalato (“Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”), che si apre anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti; la ridefinizione dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera istituito dalla Legge di Bilancio 2025; la proroga al 31 dicembre 2027 dell?"affidamento a Croce Rossa Italiana della gestione del punto di crisi (hot spot) di Lampedusa per assicurare adeguati livelli di accoglienza. Qui il testo coordinato del Decreto legge con la legge di conversione. Fonte: https://integrazionemigranti.gov.it
- ESENZIONE IRPEF PER TUTTI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ALLE 'VITTIME DEL DOVERE'on 10 Dicembre 2025
L?"agevolazione non si applica solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate.Con Risoluzione n. 68 del 4 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell?"articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed ha chiarito che, tale esenzione, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non correlati all?"evento che ha dato luogo allo status medesimo.Nella Risoluzione viene inoltre precisato, in linea con l?"orientamento costante della Corte di Cassazione, che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
- FONDO DI GARANZIA DEL TFR: DAL 1° DICEMBRE NUOVA PROCEDURA PER I CESSIONARI DEL CREDITOon 9 Dicembre 2025
Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale dell'Inps (sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”) è stata attivata la nuova procedura per presentare la domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.Il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile fino al 15 dicembre. Attraverso la compilazione guidata, la nuova procedura supporta gli utenti nell?"invio di tutte le informazioni utili. Inoltre, con la funzione "Invio documenti" è consentito allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate.Tutti i dettagli nel Messaggio Inps n. 3655 del 3 dicembre 2025. Fonte: https://www.inps.it
- CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI PER INTEMPERIE: INDICAZIONI INPSon 9 Dicembre 2025
La legge n. 113/2025 ha introdotto disposizioni in materia di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.Gli operai agricoli assunti o licenziati nel 2025, possono accedere alla cassa integrazione per intemperie stagionali e i relativi periodi fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell?"indennità di disoccupazione agricola. Chi rientra e chi noPossono accedere all?"indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo, e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.Son invece esclusi gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi che, da gennaio 2022, accedono alla NASpI. Tutti i dettagli nella Circolare Inps n. 149 del 3 dicembre, che definisce anche i requisiti contributivi, le modalità di calcolo dell?"indennità e la retribuzione di riferimento. Fonte: https://www.inps.it
- PENSIONI: POSSIBILE IL RICONGIUNGIMENTO DEI CONTRIBUTI DALLE DIVERSE GESTIONI SEPARATEon 5 Dicembre 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia pubblicata lo scorso 21 novembre sul sito istituzionale, ha chiarito che è possibile effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione. In particolare, è ora possibile ricongiungere i contributi: verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali; dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali. Dunque, è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell?"INPS. In pratica, spiega il Ministero, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall?"inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- LIBRETTO FAMIGLIA E PRESTAZIONI OCCASIONALI: POSSIBILI RITARDI NELL'ACCREDITO VERSAMENTI F24 DI FINE DICEMBREon 5 Dicembre 2025
Con Comunicato Stampa del 2 dicembre l'Inps informa gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazioni Occasionali che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall?"Istituto, i versamenti effettuati tramite modello F24 negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico. Al fine di evitare difficoltà nell?"inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l?"ente di previdenza raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre. Resta sempre disponibile la possibilità di alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.In assenza di fondi sufficienti sul portafoglio elettronico, ricorda infine l'Istituto, non è possibile utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazioni Occasionali. In tali casi, il datore di lavoro potrà ricorrere ad altre modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro. Fonte: https://www.inps.it
- INPS: NEL 2024 CIRCA 4 MILIONI I LAVORATORI STRANIERI IN ITALIAon 4 Dicembre 2025
L'Inps ha pubblicato l'Osservatorio sugli stranieri con i dati relativi al periodo 2015-2024.Nell?"anno 2024 sono 4.611.267 i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, presenti nelle banche dati dell?"Inps, di cui 3.980.609 (86,3%) sono lavoratori attivi, 378.645 (8,2%) pensionati e 252.013 (5,5%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione o mobilità). Il 75,4%, pari a 3,5 milioni di persone, proviene da Paesi non comunitari, il 6,2%, circa 287 mila, da Paesi comunitari dell?"UE15 (di cui non fa più parte il Regno Unito divenuto extra UE dal 2021) e il 18,4%, circa 850 mila persone, dai restanti Paesi dell?"UE.I principali Paesi di provenienza degli stranieri sono la Romania (15,1%), l?"Albania (9,7%), il Marocco (7,9%), la Cina (5,0%) e l'Ucraina (4,9%). Nel 2024, gli stranieri che lavorano sono in maggioranza lavoratori dipendenti del settore privato, 3,5 milioni (58,3% maschi), con una retribuzione media annua di circa 16.700 euro. In dettaglio: 2,7 milioni lavorano in settori diversi dall?"agricoltura (65,1% maschi) con retribuzione media annua di circa 18.800 euro; circa 314 mila lavorano nel settore agricolo (75,4% maschi) con retribuzione media di circa 9.700 euro; quasi 500 mila sono lavoratori domestici (11,0% maschi) con una retribuzione media di circa 9.800 euro. Clicca qui per leggere la sintesi dei dati e qui per i dati in dettaglio. Fonte: https://www.inps.it
- 'RATEIZZAZIONE LUNGA' DEBITI CONTRIBUTIVI INPS-INAIL. IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVOon 4 Dicembre 2025
I debiti contributivi con Inps e Inail possono essere rateizzati fino a 60 mesi in base all?"importo. Lo prevede il Decreto MLPS-MEF del 24 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre, che introduce la possibilità di dilazione dei pagamenti secondo quanto stabilito dal Collegato Lavoro 2024." Il Decreto opera una distinzione basata sull?"ammontare del debito.In particolare, per favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi, l'Inps e l'Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, in caso di: dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili; dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.In presenza di un piano di dilazione in corso gli istituti possono concedere una seconda dilazione. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto i consigli di amministrazione di Inps e Inail, con propri atti, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione. I criteri definiti in tali atti troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti. Le domande di rateazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 potranno essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate accordate, su richiesta del debitore presentata tramite i servizi on-line all'Inps e all'Inail. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- CONTRIBUTO 500 EURO GIOVANI DISOCCUPATI PER AVVIO IMPRESE IN SETTORI STRATEGICI: COME PRESENTARE LA DOMANDAon 3 Dicembre 2025
Con Circolare n. 148 del 28 novembre l'Inps fornisce istruzioni sul contributo economico, introdotto dal DL Coesione, in favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.Per poter accedere al beneficio è necessario presentare domanda entro 30 giorni dall?"avvio dell?"attività imprenditoriale o, nell?"ipotesi in cui l?"avvio dell?"attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest?"ultima data. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d?"accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”). L?"incentivo, previsto dall?"articolo 21, comma 3, del decreto Coesione, è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall?"Istituto per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall?"attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Fonte: https://www.inps.it
- WHISTLEBLOWING: DAL GARANTE PRIVACY NUOVO PARERE SULLE LINEE GUIDA ANACon 3 Dicembre 2025
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere su due proposte di delibera dell?"ANAC in materia di "whistleblowing", riguardanti l?"approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne e l?"aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne, con lo scopo di rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace.Le Linee guida hanno l'intento di assicurare la piena tutela della riservatezza dell?"identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, oltre alla tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte. Tra i punti di maggior attenzione segnalati dal Garante: i possibili rischi derivanti dall?"utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l?"eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in alcune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza. Le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell?"attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione, anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all?"organizzazione del datore di lavoro. Fonte: https://www.garanteprivacy.it
- TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA: OPERATIVO L'INCENTIVO ALL?"AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICIon 2 Dicembre 2025
La transizione digitale ed ecologica apre nuove opportunità per i giovani che vogliono mettersi in proprio.In questo contesto, con la Circolare n. 147 del 27 novembre l?"Inps rende operativo il nuovo incentivo, fornendo le istruzioni operative per accedere all'esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35 effettuate da imprese avviate in settori considerati strategici per lo sviluppo tecnologico e per la transizione digitale ed ecologica. L?"incentivo, previsto dall?"articolo 21 del Decreto Coesione (DL 60/2024), consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore, per una durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non è cumulabile con altri esoneri contributivi, incluse la Decontribuzione Sud e gli incentivi per l?"occupazione femminile. Allo scopo di conoscere con certezza l?"ammontare del beneficio spettante e l?"eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l?"esonero contributivo deve inoltrare all?"Inps la domanda di ammissione all?"agevolazione utilizzando esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”. Tutti i dettagli nella Circolare. Fonte: https://www.inps.it
- L'INPS PUBBLICA LE FAQ SUL NUOVO BONUS MAMMEon 2 Dicembre 2025
Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 e il Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l'Inps ha fornito i requisiti e le indicazioni per presentare la domanda per il nuovo Bonus mamme, il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli, introdotto dall?"articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025. Il Bonus, ricordiamo, spetta alle madri: con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; con tre o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato); che percepiscono un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. L'Istituto, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da cittadini ed intermediari, ha aggiornato il manuale utente presente all?"interno del servizio online, integrandolo con le domande frequenti (FAQ). Fonte: https://www.inps.it
- AL VIA LE DOMANDE PER DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETà 2025on 1 Dicembre 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l?"apertura della finestra temporale utile per l?"inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all?"anno 2025.La misura è destinata alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il termine per l?"inoltro delle domande attraverso l?"applicativo web sgravicdsonline, decorre dal 30 novembre fino al 10 dicembre 2025, previa autenticazione con credenziali SPID o CIE. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- CNEL: APPROVATO DDL DELEGA SUL CONGEDO PARENTALEon 1 Dicembre 2025
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato un Disegno di legge delega sui congedi parentali, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro dei genitori durante i primi anni di vita del/la bambino/a al fine di soddisfarne i bisogni affettivi, organizzativi e relazionali. Il Ddl è composto da due articoli: l?"articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di congedo parentale al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei carichi familiari, in linea con il documento di Osservazione e proposte approvato dall?"Assemblea CNEL il 24 ottobre 2024. Nell?"esercizio della delega, il Governo è tenuto ad intervenire per eliminare l?"attuale penalizzazione retributiva e pensionistica nella fruizione dei congedi parentali, ad innalzare l?"indennizzo in rapporto alla retribuzione, a estendere fino ai 14 anni di età del figlio o della figlia il periodo di fruizione, a garantire in caso di affidamento esclusivo l?"utilizzo del periodo non goduto dall?"altro genitore. l?"articolo 2 subordina l?"entrata in vigore di uno o più decreti legislativi all?"effettiva copertura delle misure previste che, secondo la relazione tecnica preparata dall?"Inps, comportano maggiori uscite o minori entrate per un ammontare quantificabile in 3 miliardi di euro. Trattandosi di un congedo non obbligatorio nella quasi totalità dei casi, sottolinea il CNEL nel Comunicato del 25 novembre, è utilizzato in misura preponderante dalle donne, sulle quali ancora oggi ricade, per la grande maggioranza dei casi, il carico della cura dei figli, con le pregiudizievoli conseguenze sui salari, sull?"affermazione professionale, sulle future pensioni. Nonostante l?"uguaglianza fra donne e uomini rappresenti uno dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale, oltre che dal diritto comunitario, e nonostante l?"Unione europea persegua da anni obiettivi di non discriminazione legata al genere al fine di assicurare le pari opportunità e l?"uguaglianza di trattamento in tutti i campi, il raggiungimento di questo obiettivo è ancora lontano. Superare queste diseguaglianze e costruire una cultura della condivisione - necessaria all?"affermazione della parità e delle libertà conseguenti, oltre che delle pari opportunità - non rappresenta soltanto l?"affermazione di un diritto sancito dalla Costituzione e dalle leggi, nazionali e comunitarie, ma costituisce anche un?"opportunità per il Paese, per un suo pieno sviluppo, oltre che un percorso obbligato per una più significativa coesione sociale. Fonte: https://www.cnel.it
- CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER LAVORATORI IN ASPETTATIVA PER INCARICHI ELETTIVI E SINDACALIon 28 Novembre 2025
Con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre l?"Inps fornisce importanti chiarimenti sulla documentazione necessaria per ottenere la contribuzione figurativa destinata ai lavoratori che assumono incarichi pubblici elettivi o cariche sindacali, e che per tale motivo vengono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. L?"Istituto precisa che, per poter riconoscere l?"accredito figurativo, è indispensabile verificare l?"atto con cui il datore di lavoro ha disposto l?"aspettativa: un documento datato, firmato in modo completo e con data antecedente all?"inizio del periodo di aspettativa concesso. Il Messaggio chiarisce anche in quali casi è possibile presentare una documentazione sostitutiva quando il provvedimento di collocamento in aspettativa originario non è disponibile, e ricorda che, per quanto riguarda le cariche sindacali, l?"incarico deve essere conferito tramite un atto scritto che attesti un?"investitura formale. Fonte: https://www.inps.it
- COMMERCIALISTI, CRESCE LA PRESENZA FEMMINILE: PIù DONNE UNDER 40 E GENDER PAY GAP IN CALO NEL 2024on 28 Novembre 2025
La presenza femminile all'interno della professione dei commercialisti continua a crescere e, insieme a essa, emerge un quadro sempre più attento ai temi della parità e dell?"inclusione. Durante il convegno “Le barriere invisibili”, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l?"eliminazione della violenza contro le donne, sono stati presentati i risultati di un sondaggio e il bilancio di genere della categoria: dati che offrono uno spaccato incoraggiante. Se nel 2012 le donne rappresentavano il 31,1% degli iscritti, oggi la loro quota ha raggiunto il 34%, con un incremento costante e particolarmente marcato tra le generazioni più giovani. In particolare, nella prima classe di età, cioè tra gli iscritti fino a 40 anni, le donne rappresentano il 7,5% del totale contro il 9,1% degli uomini. Tra gli over 60 le donne sono il 21%, nella classe centrale (41-60 anni) diventano il 37% e salgono al 45% tra gli under 40. Il trend positivo che si accompagna anche a una graduale riduzione del gender pay gap all?"interno della professione (dal 46,3% del 2008 al 42,9% del 2024), anche se resta comunque elevato. I dati che emergono da un sondaggio somministrato a un campione di oltre 3600 commercialisti, realizzato dal Comitato nazionale pari opportunità (CNPO) dei commercialisti insieme alla Fondazione nazionale della categoria, i cui risultati sono confluiti nel Bilancio di genere della professione. Da segnalare, tra i dati più significativi emersi dal questionario, la “penalità di maternità“, ossia lo svantaggio professionale ed economico che le donne possono subire quando hanno un figlio: per il 43,5% del campione, la nascita di un figlio ha avuto riflessi negativi sull?"attività professionale, dato che sale al 68,8% per le donne madri contro il 31,2% degli uomini.Altro elemento importante riguarda la cosiddetta “care penality”, vale a dire la perdita di reddito e opportunità lavorative che colpisce le donne normalmente più impegnate degli uomini nella cura e nell?"assistenza dei propri familiari. I risultati indicano la la presenza di una penalizzazione per le donne: il 60,7% delle donne si occupa direttamente dell?"assistenza ai propri familiari contro il 39,3% degli uomini. Fonte: https://commercialisti.it
- PRESTAZIONE UNIVERSALE: L'INPS SULLA VALIDITà DEI CONTRATTI DI LAVORO DOMESTICO FIRMATI DA FAMILIARI O TUTORIon 27 Novembre 2025
L?"Inps chiarisce un punto rilevante per chi usufruisce della Prestazione Universale: un contratto di lavoro domestico può essere considerato valido anche se firmato da un soggetto diverso dal beneficiario, come un familiare, un amministratore di sostegno, un curatore o un tutore.Nel Messaggio n. 3514 del 21 novembre l?"Istituto specifica che la prestazione può essere riconosciuta anche quando il contratto di lavoro è formalmente intestato a un soggetto diverso dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore o un tutore) purché, a seguito delle verifiche svolte dalla struttura territoriale competente, emerga che l?"assunzione del lavoratore domestico o del badante è finalizzata all?"assistenza del beneficiario stesso.Ai fini della corretta attribuzione della prestazione, è inoltre necessario che nel contratto di lavoro e nelle relative buste paga risulti chiaramente che: il luogo di svolgimento dell?"attività coincide con il domicilio del beneficiario; le mansioni del lavoratore riguardano l?"assistenza diretta al titolare della prestazione. Fonte: https://www.inps.it
- CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE: INDICAZIONI OPERATIVE INPSon 27 Novembre 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell?"Economia e delle Finanze hanno confermato, anche per il 2025, la riduzione contributiva dell'11,5% in favore delle imprese del settore edile.Nella Circolare n. 145 del 21 novembre l'Inps illustra le condizioni di accesso al beneficio e le modalità per l'invio e la gestione delle istanze e per la corretta compilazione del flusso Uniemens. L'agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05, e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.La riduzione, applicabile ai periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica. Requisiti di accesso e presentazione della domandaPer accedere al beneficio le imprese devono: essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile; non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni; rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali. Le domande devono essere inviate esclusivamente online, entro il 15 marzo 2026, tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UNIEMENS. La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto. Tutti i dettagli nel documento. Fonte: https://www.inps.it
- BONUS TRASPORTI: NUOVO CODICE IBAN PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITEon 26 Novembre 2025
E' stato aggiornato il codice Iban per la restituzione degli importi indebitamente percepiti relativi al Bonus Trasporti. Qualora ci si rendesse conto di aver richiesto il bonus senza averne diritto o in quanto destinatari di una richiesta di restituzione delle somme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si dovrà utilizzare il nuovo codice IBAN IT71O0100003245BE00000001NK - destinatario: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - causale: “restituzione importo bonus trasporti 2022-2023 - nome, cognome e codice fiscale”. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, Divisione III, all?"indirizzo PEC restituzionebonus@pec.lavoro.gov.it. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- APPROVATO IL CODICE DEGLI INCENTIVI: PARITà DI ACCESSO PER AUTONOMI E IMPRESEon 26 Novembre 2025
Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo "Codice degli incentivi", in attuazione dell?"articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della L. n. 160/2023, un decreto legislativo che riordina la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce disposizioni per l?"utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Il decreto si fonda su tre pilastri - digitalizzazione, semplificazione e trasparenza - e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall?"attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati. Da segnalare l'introduzione, all'articolo 10, del "principio di parità" tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio. Il Codice entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- FONDO TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO STRAORDINARIOon 25 Novembre 2025
Con Circolare n. 144 del 19 novembre l'Inps fornisce istruzioni operative per l'accesso all'assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.Si tratta di un sostegno economico rivolto ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni che risultano in esubero e che maturano i requisiti per la pensione entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L?"assegno straordinario accompagna quindi i lavoratori fino al momento del pensionamento, ed ha una durata massima di 60 mesi. L?"importo corrisponde al trattamento pensionistico spettante al momento dell?"uscita dall?"azienda ed è erogato in 13 mensilità, con rate mensili anticipate. Per tutto il periodo, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo la contribuzione correlata, così da non interrompere la copertura previdenziale del lavoratore. Per accedere alla prestazione è necessario che in azienda sia stato siglato un accordo sindacale con le rappresentanze dei lavoratori e che il dipendente perfezioni i requisiti per la pensione entro i 60 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, che deve avvenire senza interruzioni o rinvii. Le domande devono essere inviate direttamente dai datori di lavoro tramite il Portale “Prestazioni esodo”, dopo aver versato una provvista mensile anticipata che copre sia l?"assegno sia i contributi.La prestazione è cumulabile con redditi da lavoro e viene tassato secondo le regole ordinarie. Non dà però diritto ai trattamenti di famiglia né alla perequazione annuale. Fonte: https://www.inps.it
- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: EROGATI 14,7 MILIARDI DI EURO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2025on 25 Novembre 2025
I dati arrivano dall'ultimo aggiornamento dell?"Osservatorio Statistico sull?"Assegno Unico Universale (AUU), pubblicato il 19 novembre, in riferimento al periodo gennaio 2024-settembre 2025.Nei primi nove mesi del 2025, in particolare, sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. I nuclei familiari che hanno ricevuto l?"assegno nel 2025 sono 6.221.800, per un totale di 9.843.676 figli: l?"importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173€, e va da circa 57€ per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56€), fino a 224€ per la classe di ISEE minima (17.227,33€ per il 2025). Fonte: https://www.inps.it
- PREMI DI PRODUTTIVITà: OLTRE 5 MILIONI DI LAVORATORI LI PERCEPISCONOon 24 Novembre 2025
I dati arrivano dal report mensile "Deposito contratti" pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la procedura di deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che prevedono il riconoscimento di un premio al raggiungimento di specifici obiettivi.Al 17 novembre sono oltre 5 milioni (5.015.358) i lavoratori che ricevono in media 1.608,72 euro l?"anno come premio di produttività. Dei 19.066 contratti attivi al 17 novembre (il 2,8% in più rispetto al 2024), 15.591 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 12.360 di redditività, 9.687 di qualità, mentre 2.072 prevedono un piano di partecipazione e 12.076 prevedono misure di welfare aziendale. Relativamente alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%). La maggior parte dei contratti, pari al 73%, si riferisce ad attività economiche con sede nel Nord Italia, il 17% al Centro e il 10% al Sud. La Lombardia è la regione con il numero più alto di contratti attivi (5.151), seguita da Emilia-Romagna (3.131) e Veneto (2.210) mentre Valle D?"Aosta (31) e Molise (23) quelle con numeri più esigui. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- OSSERVATORIO SUL MONDO AGRICOLO: I DATI POSITIVI PER IL 2024, MA LA SFIDA RESTA L'INNOVAZIONE E IL RICAMBIO GENERAZIONALEon 24 Novembre 2025
L'Inps ha pubblicato l'Osservatorio sul mondo agricolo (qui una sintesi), che fotografa un 2024 positivo per il settore, mostrando una significativa resilienza e capacità di adattamento. Nonostante un lieve calo dell?"1,1% nel numero di imprese agricole e una riduzione dell?"1,9% dei lavoratori autonomi, dovuta in parte ai pensionamenti, cresce la manodopera dipendente, che supera 1 milione di addetti (+2,4% su base annua). L?"aumento è trainato soprattutto dal Nord (+5,1%) e dal Centro Italia (+6,1%), con picchi significativi in Veneto (+10,6%) e Lazio (+7,6%). La predominanza di lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che rappresentano l?"88,6% del totale degli autonomi, conferma l?"urgenza di un ricambio generazionale. Le donne costituiscono il 30,2% degli operai agricoli, sebbene si registri una lieve diminuzione rispetto al 2023. Il settore agricolo, spiega l'Inps, continua a innovarsi e ad attrarre nuova forza lavoro, prestando particolare attenzione all?"equilibrio tra nuove assunzioni e il turnover della forza lavoro, ma per garantirne la crescita futura sono cruciali investimenti in competenze, formazione dei lavoratori e modernizzazione dei processi produttivi. Fonte: https://www.inps.it
- CASSAZIONE: OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI PORTUALI ANCHE IN CASO DI ASSENZE PER INDISPONIBILITà ALLA CHIAMATAon 21 Novembre 2025
Con Ordinanza n. 29929 del 12 novembre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società che contestava l?"avvenuto accertamento dell?"esistenza dell?"obbligo contributivo anche con riferimento alle assenze dal lavoro per indisponibilità alla chiamata.La Suprema Corte ha affermando che tale obbligo contributivo "permane nell?"intero ammontare previsto dal contratto collettivo, anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell?"obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione". Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- OSSERVATORIO LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO: NEL 2024 CRESCE L'OCCUPAZIONE STABILEon 21 Novembre 2025
È stato pubblicato l?"Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato con i dati del 2024, che conferma un mercato del lavoro caratterizzato da una crescita dell?"occupazione costante, accompagnata da un incremento dei rapporti intermittenti (+4,9%) e da una contrazione della somministrazione (-2,5%) rispetto al 2023. Nel 2024 l?"occupazione nel settore privato continua a crescere, con 17,7 milioni di lavoratori dipendenti (+2% rispetto al 2023) e una retribuzione media annua di 24.486 euro (+3,4%). Gli operai rappresentano circa il 56% della platea, seguiti dagli impiegati (37%), mentre si registrano quote più contenute per quadri e dirigenti. Si conferma un divario di genere: i lavoratori maschi percepiscono in media 27.967 euro, le lavoratrici 19.833 euro. L?"occupazione è concentrata principalmente nel Nord (54,7%), seguita da Centro (20,7%) e Mezzogiorno (17,2%), con retribuzioni più alte nelle regioni settentrionali. Nel 2024 il lavoro intermittente ha coinvolto 758.699 persone, e si è concentrato soprattutto nelle aree del Nord, con una retribuzione media annua di 2.648 euro.Diverso, invece, il comportamento della somministrazione, che nel 2024 registra una lieve contrazione. I lavoratori con almeno una giornata retribuita nell?"anno sono 915.062. In questo segmento prevale la componente maschile e il livello retributivo medio, pari a 10.578 euro, evidenzia un divario di genere più marcato rispetto all?"intermittente. Fonte: https://www.inps.it
- STAFF HOUSE: AL VIA LE DOMANDE PER IL SOSTEGNO DEI COSTI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI DEI LAVORATORI TURISTICIon 20 Novembre 2025
Con Provvedimento del 13 novembre il Ministero del Turismo definisce definisce termini, modalità e procedure operative per l?"accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi (c.d. Staff House) per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall?"articolo 14 del D.lgs n. 95/2025. Nel provvedimento i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dimostrino di sostenere spese per l?"alloggio dei lavoratori impiegati.Il provvedimento fornisce anche nuovi chiarimenti occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell?"apposita sezione dedicata del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 e fino alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025. Per l?"elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile consultare l?"Allegato 1 del Decreto. Fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it
- CONTRATTI DI SOLIDARIETà: AL VIA IL RECUPERO DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI 2024on 20 Novembre 2025
Con Circolare n. 143 del 14 novembre l'Inps autorizza le imprese a operare i conguagli per le riduzioni contributive relative ai contratti di solidarietà difensivi stipulati nel 2024. Lo sgravio del 35% sulla contribuzione datoriale spetta alle aziende che hanno ridotto l'orario di lavoro superiore al 20%, per un periodo massimo di 24 mesi.Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che, al 30 novembre 2024, avevano in corso un contratto di solidarietà accompagnato da CIGS, nei limiti dei 30 milioni di euro stanziati annualmente. La circolare conferma la cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud e la Decontribuzione Sud PMI. Fonte: https://www.inps.it
- PEREQUAZIONE PENSIONI: LA CONSULTA CONFERMA LA LEGITTIMITà DEL 'RAFFREDDAMENTO' E NE ESCLUDE LA NATURA TRIBUTARIAon 19 Novembre 2025
Con Sentenza n. 167 depositata il 13 novembre scorso la Corte costituzionale ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo Inps, previsto dall?"articolo 1, comma 309, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria. La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti dell?"Emilia-Romagna, che dubitava della compatibilità della misura con i principi di eguaglianza tributaria, ragionevolezza e temporaneità di cui agli artt. 3 e 53 Cost. La Consulta ha tuttavia ribadito orientamenti già consolidati in tema di rallentamento, anche incisivo, dell?"adeguamento delle pensioni all?"inflazione, escludendo che ricorrano i presupposti per qualificare la misura come tributo. Secondo i giudici costituzionali, infatti, la riduzione della percentuale di perequazione non determina una decurtazione patrimoniale: il trattamento pensionistico continua comunque a rivalutarsi, seppur in misura inferiore rispetto al regime ordinario. Inoltre, la disposizione mira al contenimento della spesa pensionistica, e non alla raccolta di risorse per finanziare la spesa pubblica, come avviene nelle fattispecie tributarie. La Corte ha inoltre precisato che il requisito della temporaneità riguarda il diverso istituto del “contributo di solidarietà” sui trattamenti elevati, e non i meccanismi di parziale sterilizzazione della perequazione, che devono invece rispettare ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Su tale profilo, la Corte ha richiamato la precedente Sentenza n. 19/2025, che aveva già dichiarato conforme la misura esaminata.Pur riconoscendo la legittimità del meccanismo, la Consulta ha rinnovato al legislatore l?"invito a valutare attentamente gli effetti delle misure di contenimento della perequazione e a intervenire con prudenza sul regime ordinario, soprattutto in considerazione dei riflessi sui comportamenti di spesa delle famiglie. È stato inoltre sottolineato che un approccio differenziato dovrebbe essere adottato per i pensionati soggetti al sistema contributivo, fondato sulla corrispettività tra montante versato e trattamento finale. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
- ASSEGNO DI INCLUSIONE: SERVIZIO DI VALIDAZIONE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ANCHE AGLI UEPEon 19 Novembre 2025
Ai fini del riconoscimento dell?"Assegno di inclusione (ADI), l?"Inps ha il compito di verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni. Per tali verifiche, con il Messaggio Inps n. 623 del 10 febbraio 2024 è stato comunicato il rilascio, sul portale dell'Istituto, del servizio denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, a uso delle Strutture sanitarie del Ministero della Salute. Tanto premesso, con il Messaggio n. 3408 del 12 novembre l'Istituto comunica l'estensione di tale servizio anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (UEPE).Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell?"ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i componenti del proprio nucleo familiare.Nel caso di conferma della condizione di svantaggio e dell?"inserimento nei programmi di cura e assistenza, all?"esito positivo dell?"istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento. Fonte: https://www.inps.it
- COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA: NUOVI TERMINI DI PRESCRIZIONE DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONEon 18 Novembre 2025
Con Circolare n. 141 del 12 novembre l'Inps, a seguito del recente orientamento delle Sezioni Unite di Cassazione (Sentenza 22802 del 7 agosto 2025), fornisce indicazioni in merito ai termini di prescrizione deldiritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, che vanno a sostituire quelle precedentemente fornite nella Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025. Secondo lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre un termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore. Trascorso tale periodo, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto al risarcimento del danno subito, entro un ulteriore termine decennale. Una volta decorso anche questo secondo termine, resta comunque al lavoratore la possibilità di costituire la rendita vitalizia a proprio carico. Fonte: https://www.inps.it
- INPS–NOTARIATO: ACCORDO TRIENNALE PER LA GESTIONE DELLE ASTE IMMOBILIARI E SERVIZI NOTARILIon 18 Novembre 2025
L?"Inps e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto una Convenzione triennale per la gestione delle aste immobiliari e di vari servizi notarili legati al patrimonio dell?"Istituto. L?"accordo prevede collaborazione su aste telematiche, procedure esecutive immobiliari, mutui con surroga, rinnovi di ipoteche e altri servizi connessi alla valorizzazione e vendita degli immobili. La gestione delle vendite avverrà tramite la Rete Aste Notarili, la piattaforma telematica del Notariato dedicata alle dismissioni immobiliari, per garantire procedure più efficienti, trasparenti e con tempi certi. La selezione dei notai seguirà criteri di rotazione, garantendo equità di accesso e tutela per tutte le parti coinvolte, e fissa regole e garanzie per la tutela dei dati personali e il rispetto della normativa vigente sulla privacy. La Convenzione amplia le attività già previste in passato, includendo nuovi servizi come visure e verifiche sulla proprietà, prima gestite singolarmente dall?"Istituto, con l?"obiettivo di rendere più efficace la gestione del patrimonio immobiliare dell?"Inps e offrire strumenti più sicuri e innovativi a cittadini ed enti coinvolti. Fonte: https://www.inps.it
- OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA PER RICERCATORI E PERSONALE IPPICOon 17 Novembre 2025
Dal 1° gennaio 2025 hanno l?"obbligo di iscrizione alla Gestione Separata: i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all?"introduzione alla ricerca e all?"innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo per l?"assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca; gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell?"Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l?"esercizio di scommesse sportive. Nella Circolare n. 142 del 12 novembre l'Inps illustra le le disposizioni in merito alle suddette nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l?"obbligo della contribuzione previdenziale nella Gestione Separata e fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi derivanti. Fonte: https://www.inps.it
- DIRETTIVA UE SUI SALARI MINIMI: LA CORTE DI GIUSTIZIA NE CONFERMA LA VALIDITà CON DUE ECCEZIONIon 17 Novembre 2025
Con la sentenza dell?"11 novembre 2025, causa C-19/23, la Corte di giustizia dell?"Unione europea ha confermato la validità della maggior parte della direttiva (UE) 2022/2041 relativa ai salari minimi adeguati nell?"Unione, accogliendo solo in parte il ricorso presentato dalla Danimarca, che ne chiedeva l?"annullamento integrale. La Corte ha infatti riconosciuto un?"ingerenza diretta del diritto dell?"Unione nella determinazione delle retribuzioni in due specifici casi: la disposizione che impone agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali di prendere obbligatoriamente in considerazione determinati criteri (come il potere d?"acquisto, il costo della vita e la produttività) per la determinazione e l?"aggiornamento dei salari minimi; la norma che impedisce la riduzione dei salari minimi legali nei casi in cui la legislazione nazionale preveda un meccanismo automatico di indicizzazione. Tali disposizioni, secondo la Corte, comportano un?"armonizzazione di elementi costitutivi dei salari minimi legali, determinando così un?"ingerenza diretta in un ambito che, ai sensi dei Trattati, resta di competenza nazionale. Di conseguenza, la Corte ha annullato queste due parti della direttiva, ritenendole eccedenti le competenze legislative dell?"Unione. Per il resto, il ricorso della Danimarca è stato respinto: la Corte ha stabilito che la direttiva non incide direttamente sul diritto di associazione e che la disposizione relativa alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari non obbliga gli Stati membri a imporre l?"adesione dei lavoratori a un sindacato. Inoltre, la Corte ha respinto anche il motivo di ricorso secondo cui la direttiva sarebbe stata adottata su una base giuridica errata, confermandone quindi la legittimità complessiva. Fonte: https://curia.europa.eu/
- DATORI DI LAVORO SETTORE MARITTIMO E AVIAZIONE CIVILE: NOVITà DAL 1° GENNAIOon 14 Novembre 2025
Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l'Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia: congedo di maternità; congedo di paternità (alternativo e obbligatorio); congedo parentale; riposi giornalieri per allattamento; permessi legge 104/1992; congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave; donazione sangue e/o midollo osseo. L'Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia"). Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS. Per i lavoratori marittimi, precisa l'Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto. Fonte: https://www.inps.it
- Contributo di 500 euro mensili per Under 35 che avviano nuove imprese in settori strategicion 10 Dicembre 2025
Vi segnaliamo un’importante opportunità introdotta dal Decreto Coesione e recentemente resa operativa dall’INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica. Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.<br>In cosa consiste l’agevolazioneL’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro. Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva. Regime Fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute. Requisiti soggettiviPossono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: Età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età). Stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015. Nota per le Società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati. Requisiti oggettiviL’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro). I Settori Ammessi (Codici ATECO): l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse: Manifatturiero (C): Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc; Energia e Utilities (D, E): Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua; Costruzioni (F): Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati; Trasporti e Magazzinaggio (H): Terrestre, marittimo, aereo, corrieri; Informazione e Comunicazione (J): Software, telecomunicazioni, editoria; Attività Professionali (M): Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari; Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): Istruzione, servizi sanitari e sociali; Attività Artistiche e Culturali (R): Musei, attività creative. Servizi (S, N): Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese. Scadenze e termini di presentazioneI termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività. Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS. Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Cosa si intende per “Avvio Attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito. Come presentare la domandaLa domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS. Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS. Ripartizione dei fondiLe risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi
- Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?on 24 Novembre 2025
Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nell'articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto.<br>Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi. Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS, derivante dal commercio all’ingrosso. Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe che la memorizzazione dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione dell’operazione, riportando nel documento commerciale (lo scontrino) le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare: cioè, se sullo scontrino scrivo "pagamento con POS", solo questo dato verrà incrociato con i dati relativi alla riscossione con il POS collegato al registratore di cassa. Se così fosse occorrerà la massima attenzione ad indicare la modalità di pagamento in sede di emissione del documento commerciale.I soggetti obbligati vengono definiti dal Decreto Direttoriale come coloro che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, restando così esclusi, ad esempio, i professionisti che non sono ammessi alla registrazione di corrispettivi, oppure la ditta con sola attività di commercio all’ingrosso dotata comunque di POS: occorrerà quindi prestare la molta attenzione ad indicare la modalità di pagamento.
- La Manovra 2026 e il ritorno dell’Iperammortamentoon 19 Novembre 2025
Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è quindi importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere. Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “Iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.<br>La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0) 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate: 220% (fino a 2,5 milioni) 140% (tra 2,5 e 10 milioni) 90% (tra 10 e 20 milioni) L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche. Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti. I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo. Testo provvisorio dell’ART. 94.(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di: a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Accordo raggiunto per un altro punto cardine del Made in Italyon 19 Novembre 2025
In data 31 Ottobre 2025 si è arrivati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’industria di laterizi e manufatti. Un settore cardine per il rafforzamento della percezione d’internazionalizzazione del nostro Paese.<br>L’arrivo ad una buona riuscita della trattativa è giunto davvero in tempi molto celeri, perché stiamo parlando di un CCNL che era scaduto il 30 Settembre 2025, ed al cui rinnovo si è giunti in data 31 Ottobre 2025. In quest’ottica quindi va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle parti in causa, le quali da un punto di vista sindacale sono state rappresentate da FENEALUIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL mentre dal punto di vista dei protagonisti settoriali sono state rappresentate da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e AssoBeton. Trattasi di un settore la cui importanza non è rappresentata soltanto dai numeri, nonostante il fatto che dia lavoro a 18.000 persone, bensì la stessa è insita nella grande percezione di cui lo stesso gode presso l’opinione pubblica. L’aspetto che maggiormente salta all’occhio è quello dell’aumento salariale definito, il quale è pari ad euro 205, che sarà però soggetto alla seguente suddivisione in quattro tranche : 90 euro da ottobre 2025 55 euro da luglio 2026 55 euro da luglio 2027 5 euro da luglio 2028 Questa definizione numerica è associabile ad un aumento medio retributivo del 14,7%, trattasi di un valore che merita rispetto, dato che tramite il suo impatto si riuscirà a coprire l’inflazione prevista e si provvederà al recupero del potere d’acquisto che è stato perso nel triennio precedente a quello in vigore per la durata del nuovo contratto collettivo in vigore, ovvero 2025 – 2028. In origine era stato richiesto un quadriennio come arco temporale di riferimento per questo rinnovo, però gli attori coinvolti hanno deciso di restare nel triennio in modo che al termine di questo possano trattare nuovamente delle condizioni contrattuali vantaggiose. Anche i fondi legati a quest’ambito, hanno subito dei cambiamenti, dato che è stato definito un aumento dello 0,20% del contributo aziendale al Fondo pensione Arco e via via procedendo ci sarà un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2026 ed un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2028, arrivando perciò ad una totalizzazione del 2%. Le aziende si faranno carico di un incremento di 5 euro mensili dal 1º Gennaio 2026, destinati al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, facendo in modo che si arrivi ad un totale di 15 euro, che di conseguenza permette ai lavoratori un accesso ad un piano sanitario che sia realmente più tutelativo. Le trattative si sono volute portare avanti per fare in modo che venisse privilegiato il giusto compromesso tra un settore soggetto a costanti trasformazioni tecnologiche ma che da sempre mantiene un'importante rilevanza sociale. Continuando ad analizzare quest’ottica di ragionamento, rileviamo che si è agito per portare avanti dei precisi obiettivi, quali: Aumento delle retribuzioni Costituzioni del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) Valorizzazione delle relazioni industriali Aumento dell’occupazione giovanile Riconoscimento delle giuste competenze professionali Per far sì che le professioni che stanno dietro a tutto ciò non subiscano una notevole riduzione, sono stati strutturati degli incentivi nell’ottica di una cooperazione tra aziende ed istituzione universitaria, che corrispondono a : Acquisizione di titoli universitari e accademici Le ore di formazione aziendale verranno retribuite al 10% Assenza di un compenso per le ore svolte all’interno dell’ente formativo In caso di malattia, invece, fino ad 8 mesi di calendario, i lavoratori riceveranno la retribuzione netta al 100%, e con l’aggiunta ulteriori 6 mesi si arriverà ad una retribuzione netta del 50%, tutto questo sempre nella piena considerazione della tutela sociale dell’individuo. Si può provvedere al licenziamento senza preavviso soltanto in questi due casi : Assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi Assenza ingiustificata per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di due anni Un importante passo in avanti lo si è fatto anche nell’evoluzione delle relazioni industriali, dato che aziende che hanno almeno 50 dipendenti devono ad esempio provvedere ad un obbligo d’informativa su investimenti, tecnologia e sicurezza.
- Pro e contro del 'Ravvedimento Speciale' 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026on 13 Novembre 2025
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.<br>L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti: Accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP. Accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”). Accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP. Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile. Svantaggi e limitazioni Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione Finanziaria conserva pieni poteri per notificare: Qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi. Accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del Contribuente). Accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, DPR n. 600/73). Atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, DPR n. 600/73). Atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU). Proroga dei termini di accertamento: L’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono: Notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti. Decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione. Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale. Procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli. In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.
- Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!on 11 Novembre 2025
Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).<br>L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”. SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI L’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il domicilio digitale degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA. L’obbligo si applica: soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione. ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta. Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025. Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria. La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti. La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento: del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali; del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone. L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.
- Donazione di nuda proprietà di quote sociali: sì all’agevolazioneon 11 Novembre 2025
Agenzia Entrate - Risposta a Interpello n. 271/2025. La donazione di partecipazioni sociali ai discendenti è una delle modalità più diffuse per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda familiare.<br>E per agevolarlo il legislatore ha previsto, e recentemente esteso, l’esenzione da imposta per la donazione di partecipazioni sociali ai discendenti e al coniuge, purché chi la riceve acquisisca il controllo o integri un controllo già esistente della società donata (art 3, comma 4–ter D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, TUS).Per farlo non basta che la somma delle partecipazioni donate, per dirla con Totò, “faccia il totale” che porta al controllo, occorre che lo acquisisca chi riceve la donazione, eventualmente in “comproprietà” con gli altri, “a condizione che venga ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, ii diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria “(Risp. a interpello 18 marzo 2024 n. 72). E’ ciò che ha fatto l’istante nel caso sottoposto all’Agenzia, solo che oltre ad una piccola percentuale di proprietà delle quote sociali, si è “riservato” l’usufrutto su tutte le altre, limitandosi a donarne la nuda proprietà. Non era però sprovveduto, e ha pattuito nella donazione che i figli nudi proprietari avrebbero avuto la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, attribuendogli così il cd. ''controllo di diritto'' previsto all’ 2359, co. 1°, n.1) c.c., cui la norma agevolativa rinvia espressamente. Non ci sono dubbi che si possa fare, l‘art. 2352 comma 1 c.c., attribuisce il voto all’usufruttuario, ma fa salva la “convenzione contraria” e per la verità non c’erano dubbi nemmeno sulla possibilità di godere delle agevolazioni, salvo interpretare il riferimento all’assemblea “ordinaria”, non prevista per le srl, come quelle decisioni che non incidono sullo statuto e sulla struttura della società. L’istante è però preoccupato dei “particolari diritti” (art. 2468 comma 3 c.c.) che il donante continua a vantare nella società: il diritto di convocare l’assemblea, di veto su alcune decisioni e una facilitazione nella distribuzione degli utili, che in effetti impattano sull’esercizio del voto. Ma l’Agenzia concorda con l’istante, e con il conforto della Cassazione del 3 maggio 2017, n. 10726, li reputa ininfluenti “sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante”. Implicitamente l’Agenzia sconfessa anche l’interpretazione che escludeva la holding pura dall’agevolazione, dato che non si sofferma nemmeno sulla circostanza. L’istante la definisce diplomaticamente «holding industriale», ma non si tratta evidentemente di holding “mista”, dato che svolge solo l'attività di gestione della società controllata, e, per il tramite di questa delle controllate indirette. Possiamo quindi ritenere definitivamente archiviata l’interpretazione restrittiva che limitava alle società operative il beneficio fiscale, anche perché l’art. 3 comma 4ter del TUS, dopo la modifica apportata dal D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, non fa più riferimento per le società all’obbligo dei beneficiari di “proseguire nell’attività di impresa” limitandosi a richiedere, “che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”, impegno che, ricorda l’Agenzia, deve necessariamente risultare dall’atto di donazione, se no scattano le tagliole: decadenza dal beneficio, pagamento dell'imposta in misura ordinaria, sanzione amministrativa (art. 13 D.lgs. 471/1997) e interessi di mora dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
- Plusvalenza Superbonus anche se il donante aveva ereditatoon 4 Novembre 2025
Risoluzione Agenzia Entrate 30 ottobre 2025 n.62. Il contribuente ha ricevuto per donazione l’immobile per cui ha poi fruito della detrazione Superbouns (art. 119 ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e non ci ha mai abitato.<br>Dato che il donante lo aveva acquisito per successione, chiede se in sede di rivendita debba assoggettare a tassazione (26 % se tassata al rogito) la plusvalenza realizzata tra valore di acquisto e prezzo di rivendita, senza scomputo nei 5 anni delle spese relative a detti interventi. L’Agenzia non fa sconti: la plusvalenza va tassata. Ma come? Sappiamo che fiscalmente la donazione è neutra per il fisco, per evitare manovre elusive, e che “per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante” (art. 68 TUIR). Sarà quindi necessario riferire il valore iniziale a quello imponibile per l’imposta di successione, cioè il valore catastale dell’epoca, “aumentato di ogni altro costo inerente” e ”rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, quindi le spese e imposte per la successione, eventuali ristrutturazioni non Superbonus, e rivalutazione ISTAT FOI. Se quindi la nonna aveva lasciato al figlio negli anni ‘90 l’immobile all’epoca valorizzato in catasto l’equivalente di 25.000 euro, l’aveva poi donato al nipote nel 2012, che dopo i lavori superbonus terminati nel 2024 ora lo vende a 150.000, anche considerando rivalutazione e costi deducibili, poniamo al 20%, la base imponibile supererà i 100 000 euro! Va bene tassare quanto realizzato, migliorando l’immobile, a spese della collettività, ma così si realizza un sostanziale esproprio. La valorizzazione dell’immobile all’inizio dei lavori sarebbe sicuramente più equa, soprattutto se il Superbonus riguarda lavori condominiali: eviterebbe tra l’altro la tassazione dell’inflazione e la penalizzazione del singolo in interventi decisi dalla maggioranza, pur conservando la coerenza con la ratio anti-speculativa. Chissà che nella manovra…
- Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitoreon 31 Ottobre 2025
Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.<br>Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori. I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia. Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti: Responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura. Sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore. Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione Finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso. Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni. Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi: Emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata. Versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24. Versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione). Versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta sarebbe dovuta essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento. In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione.
- L’integrazione delle clausole ESG negli statuti societari: una scelta legittima e strategicaon 27 Ottobre 2025
Le aziende caratterizzate da una visione moderna sono sempre più chiamate a guardare oltre la massimizzazione del profitto, integrando nella propria strategia obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un recente approfondimento ha messo in luce come l’inserimento di clausole di sostenibilità all’interno degli statuti societari non solo sia una pratica legittima, ma rappresenti anche una leva fondamentale per la competitività e la crescita nel lungo periodo.<br>Le clausole di sostenibilità, o clausole ESG, sono disposizioni statutarie che affiancano allo scopo di lucro tradizionale (la massimizzazione dei profitti) ulteriori finalità di beneficio comune. Queste finalità possono includere la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e della collettività, la salvaguardia dei diritti umani o, più in generale, il perseguimento di un impatto sociale positivo. La loro legittimità è fondata su un principio ormai consolidato: l’attività d’impresa non deve necessariamente limitarsi alla divisione degli utili, ma può e deve considerare anche l’impatto complessivo che genera. Questo orientamento è stato confermato anche dai comitati notarili, come quello del Triveneto, i quali hanno stabilito che è possibile inserire nello statuto societario scopi ulteriori rispetto a quello lucrativo, in linea con quanto previsto per le cosiddette “società benefit” (legge 208/2015). Di fatto, il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi tipo di società. L’introduzione di clausole ESG modifica in parte la visione degli amministratori: loro compito non è più solo la ricerca del profitto immediato, ma il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici dei soci e gli interessi più ampi degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale). Questo non significa rinunciare alla redditività, ma perseguirla attraverso un modello di business più evoluto e resiliente. Le clausole ESG forniscono agli amministratori una “cornice” di legalità per prendere decisioni che, pur potendo avere un impatto non immediatamente positivo sul profitto a breve termine (ad esempio, investire in impianti a minor impatto ambientale o in materie prime più costose ma etiche), contribuiscono a creare valore nel lungo periodo. L’adozione di un modello di gestione orientato alla sostenibilità si traduce in concreti vantaggi per l’impresa: Miglioramento della reputazione: un impegno formale verso la sostenibilità rafforza l’immagine aziendale e la fiducia da parte di clienti e investitori. Differenziazione sul mercato: permette all’azienda di distinguersi dai concorrenti, intercettando una fascia di mercato sempre più attenta ai valori etici e ambientali. Aumento della competitività: integrare i processi sociali ed economici del territorio in cui opera e migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi rende l’impresa più solida e competitiva. In conclusione, formalizzare l’impegno verso la sostenibilità attraverso l’inserimento di clausole ESG nello statuto non è un mero adempimento formale, ma una scelta strategica che orienta l’intera gestione aziendale verso un successo duraturo e condiviso.
- Sanzioni sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazioneon 22 Ottobre 2025
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un nuovo orientamento riguardo il calcolo delle sanzioni per la registrazione tardiva dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale. Con la risoluzione n. 56/2025, l'Agenzia supera la sua precedente indicazione (contenuta nella circolare n. 26/2011) e si allinea alla giurisprudenza della Cassazione.<br>Il nuovo criterio di calcoloIn caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86. La sanzione in dettaglioLe sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86. omessa registrazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. ritardo non superiore a 30 giorni: si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento operoso in presenza dei presupposti. Contratti con cedolare seccaNel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione per il quale è stata optata la cedolare secca, l'Amministrazione conferma che resta dovuta solo la sanzione fissa prevista dall'articolo 69, pari a 150 euro. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
- Antiriciclaggio - analisi nazionale dei rischi. Da aggiornare la valutazione dei rischi entro il 27 maggio 2026on 20 Ottobre 2025
Pubblicata dal MEF l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che fotografa lo stato del sistema italiano e le aree più esposte. Commercialisti e notai dovranno aggiornare la valutazione dei rischi entro maggio 2026. Tra le priorità: formazione, vigilanza e rafforzamento dei controlli.<br>Premessa Il 27 maggio 2025 il MEF ha presentato l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborato ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 231/2007 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed aggiornato al novembre 2024, di 122 pagine. Nella stessa data è stata resa nota l’Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’informativa 85/2025 del 30 maggio 2025 il CNDCEC informa che l’autovalutazione del rischio dovrà essere aggiornata dagli iscitti entro il 27 maggio 2026 Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione edita dal MEF, precisando che il presente documento non ha carattere commerciale, in quanto reso disponibile gratuitamente. Settore privato e fattore di rischio Lo studio pubblica un fattore di rischio per il settore privato (indicatore n. 1) basato sui dati 2023. Operazioni in contanti e fattori di rischio Indicatore di rischio (numero 2) elaborato in base ai flussi di contante identificati come anomali. Economia non osservata o sommersa – attività illegali e fattori di rischio Nel settore dell’economia non osservata o sommersa questa ammontava nel 2022 a 182 miliardi di euro, mentre quella connessa ad attività illegali era pari a 19,7 miliardi di euro. Lo studio evidenzia quindi che il “rischio inerente” di riciclaggio è strettamente influenzato dalle attività illecite, e le minacce con rilevanza “molto significativa” sono rappresentate da corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico e reati fallimentari e societari, mentre di rilevanza “abbastanza significativa” il gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa ed usura. Minaccia da terrorismo Per ciò che concerne la minaccia da terrorismo vengono definite le aree di terrorismo domestico e quello internazionale. Viene rimarcato l’abuso di enti del settore no profit (raccomandazione n. 8 del GAFI) quali associazioni culturali, centri di cultura religiosa, fondazioni per creazione di moschee, enti con operatività internazionale che trasferiscono fondi raccolti in Italia per presunte finalità umanitarie verso aree in cui sono presenti organizzazioni terroristiche.Il paragrafo 6 si riferisce all’analisi del settore no profit e rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, sottolineando l’introduzione del RUNTS e concludendo che il settore no profit risulta a basso rischio di abuso per il finanziamento del terrorismo, anche tenuto conto dell’impatto positivo del monitoraggio delle Autorità preposte al sistema. Commercialisti – Revisori legali dei conti Il settore dei presidi, al paragrafo 5.2 tratta dei professionisti, rimarcando che il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2019 hanno adottato Regole Tecniche - aggiornate in seguito – ed il CNDCEC ha presentato nel 2024 al Comitato per la Sicurezza Finanziaria le nuove regole tecniche in corso di aggiornamento (vedi i paragrafi successivi).Conclude lo studio che per il Dottori Commercialisti si conferma la valutazione del 2018 del sistema di prevenzione in termini di vulnerabilità relativa molto significativa. Si aggiunge che il CNDCEC con l’informativa n. 06/2025 del 16 gennaio 2025 ha comunicato di aver proceduto all’aggiornamento delle Regole Tecniche da applicarsi da parte degli iscritti, il cui contenuto è stato approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il 27.12.2024. Analisi delle persone giuridiche e dei trust Il paragrafo 5.4 è dedicato all’analisi delle persone giuridiche e dei trust, laddove si ha modo di leggere che su circa 6 milioni di imprese iscritte nella rete di Infocamere circa 15.000 sono le società partecipate da fiduciarie e trust, concludendo di confermare un rischio specifico rilevante per le persone giuridiche ed i trust nazionali, ed un rischio specifico elevato per i trust esteri. Conclusioni e linee di intervento Nel paragrafo conclusioni e linee di intervento per i Dottori Commercialisti viene confermato un rischio di vulnerabilità relativa molto significativa e vengono indicate come attività a priorità alta le attività di dialogo e formazione ed il potenziamento di attività di analisi, vigilanza e controllo.
- PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacyon 16 Ottobre 2025
L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società.<br>Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese. Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l. Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore Mario ROSSI risulterà l’indirizzo ‘PEC alfabeta@pec.it.: in pratica la società e l’amministratore avranno il medesimo indirizzo ‘PEC. Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all’indirizzo alfabeta@pec.it : è della società o di Mario ROSSI? Se è di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati “riservati” o anche “dati sensibili”?Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC “personale”.
- Report di Sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europeaon 15 Ottobre 2025
La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili. Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze.<br>Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste. Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”). Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati. Alla luce della direttiva “Stop the Clock”, le scadenze per l’applicazione della CSRD sono state ridefinite come segue: Dal 1° gennaio 2024 (Report nel 2025) – NESSUNA MODIFICA: Grandi imprese di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate) con più di 500 dipendenti, già soggette alla precedente direttiva NFRD. Per questa categoria, i termini rimangono invariati. Dal 1° gennaio 2027 (Report nel 2028): Tutte le altre grandi imprese che superano almeno due dei seguenti tre criteri: Più di 250 dipendenti. Oltre 50 milioni di euro di fatturato. Oltre 25 milioni di euro di totale di bilancio. (Scadenza originaria: 1° gennaio 2025). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029): PMI quotate (escluse le microimprese). (Scadenza originaria: 1° gennaio 2026). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029) – NESSUNA MODIFICA: Imprese non europee che generano ricavi significativi nell’UE. La CSRD impone l’utilizzo di standard di rendicontazione comuni: gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che coprono tutte le aree ESG (Environmental, Social, Governance) secondo il principio della doppia materialità. Anche qui la direttiva “Stop the Clock” ha introdotto una novità rilevante: il rinvio degli Standard Settoriali. L’adozione degli ESRS specifici per settore (es. oil & gas, tessile, ecc.) e di quelli per le grandi imprese extra-UE è stata posticipata di due anni, a giugno 2026. Questo permette alle aziende di concentrarsi sull’implementazione del primo set di standard trasversali, che restano pienamente in vigore. Restano confermati i due pilastri introdotti dalla CSRD per rafforzare la credibilità del report: Assurance obbligatoria: Il bilancio di sostenibilità dovrà essere sottoposto a una verifica di conformità (“limited assurance”) da parte di un revisore legale o di un professionista accreditato. Formato elettronico Unico (XHTML): Le informazioni dovranno essere “etichettate” digitalmente (tagging) per renderle facilmente accessibili e analizzabili. Il rinvio offerto dalla “Stop the Clock” rappresenta un’opportunità strategica per le imprese. Sebbene la pressione immediata sia diminuita per molte, è fondamentale utilizzare questo tempo extra per prepararsi adeguatamente, strutturando i processi interni di raccolta dati e definendo una solida strategia di sostenibilità.
- I chiarimenti opportuni per un asset strategico del nostro paeseon 13 Ottobre 2025
Firmata l’ipotesi di rinnovo del cemento, calce e gesso: aumenti salariali, più welfare e maggiori garanzie su malattia e infortuni.<br>Tutto parte da un CCNL scaduto in data 31.12.2024 ed a cui in rappresentanza dei lavoratori i sindacati di categoria FENEALUIL, FILCA – CISL, FILLEA – CIGL e la rappresentanza delle aziende nella veste di FEDERBETON, hanno provveduto in data 08.05.2025 a quella che è la firma di un’ipotesi di rinnovo di quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro, cemento, calce e gesso. Quest’azione da un punto di vista industriale è meritevole di grande attenzione, dato che parliamo di un settore che da lavoro ad oltre 8.000 addetti. Partiamo subito con il mettere in evidenza il fatto che vi sarà un aumento complessivo, equivalente ad euro 175 per ogni parametro 4, parliamo quindi di quella che è una figura professionale intermedia, gli stessi si cumulano a quelli che sono stati i 120 euro concessi a dicembre 2024 tramite un recupero dell’inflazione e pertanto parliamo di un totale di euro 295. Così facendo si arrivano a definire quelle che sono due tranche di 60 euro l’una e queste avranno la loro validità dal 1º Ottobre 2025 e dal 1º Ottobre 2026 bensì la terza che è pari ad euro 55 avrà decorrenza dal 1º Ottobre 2027, tale questione è riconducibile al fatto che il contratto avrà decorrenza dal 1º Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2027. Meritano un certo tipo di considerazione anche quelli che sono alcuni punti che hanno una precisa rilevanza economica, come : Indennità di lavaggio degli indumenti pari ad euro 10 lordi mensili che ha decorrenza dal 1º Gennaio 2027 Aumento di quello che è l’elemento di garanzia retributiva verso le aziende che non hanno accordi di secondo livello Il contributo dell’indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto completamente a carico delle imprese vengono aumentati di 2 euro Vengono riconosciute 4 ore di riposo compensativo alle vigilie di Natale e Capodanno per i turnisti Viene esteso il premo di anzianità a tutti gli operai che dispongono dal 23º anno di anzianità di servizio, che altro non è che una mensilità aggiuntiva Inoltre vi è la previsione di aumenti sia per ciò che concerne il versamento al Fondo pensionistico concreto che per quello a cui si riferisce il contributo al Fondo sanitario integrativo Altea. Viene posta una forte attenzione al lavoro sull’inquadramento, facendo in modo che si abbia da subito la data del primo incontro, così come aggiungiamo che vi è un aumento di 6 mesi del periodo di aspettativa, che passa dai 12 ai 18 mesi. C’è poi un aumento del periodo del comparto, che arriva a 24 mesi ed a cui è correlato anche un aumento dell’importo delle retribuzioni, qualora vi sia malattia e infortunio sul lavoro al 100% per 10 mesi e al 50% per sei mesi in più, facendo quindi in modo che detto periodo retribuito arrivi a 4 mesi.
- Un presente radioso ed un futuro da tutelare: l’INPS fa chiarezza sui lavoratori sportivion 9 Ottobre 2025
Tramite la circolare n. 127 del 22 Settembre 2025 l’INPS ha provveduto ad esprimersi su ciò che concerne il riordino degli enti sportivi e su quanto è strutturato già in merito alla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, che è a sua volta, assieme alle modifiche ed integrazioni di riferimento, già disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021.<br>La prima grande introduzione che viene fatta è quella che si riferisce alla figura del lavoratore sportivo a tutto tondo, senza far sì che si vada a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico e si considerano tali tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolgono attività necessarie alla pratica sportiva indipendentemente da quello che è l’ambito che si va a considerare. Così come l’istituto ha voluto procedere a predisporre la subordinazione dei lavoratori all’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che è appunto gestito dallo stesso ed a questo possono procedere ad iscriversi tutti coloro che sono stati sopra citati e che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo. A quanto sopra riportato andiamo ad aggiungere il fatto che anche gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, hanno a tutti gli effetti il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, in relazione a quello che è il loro rapporto di lavoro di riferimento, e di conseguenza sono iscritti al FPSP che diventa una questione che prende in considerazione i lavoratori subordinati mentre qualora si tiene in riferimento l’ambito professionistico c’è un’estensione anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Gli stessi invece sono iscritti alla Gestione Separata nel momento in cui sono collaboratori del settore dilettantistico, quest’ultima questione è concernente alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’INPS. Prima di addentrarci in quello che è il preambolo relativo all’introduzione delle novità sopra indicate, occorre fare un’opportuna specifica dei sistemi pensionistici di riferimento che si applicano in base alla data d’iscrizione ed all’anzianità contributiva, perciò parliamo in questi termini : Coloro che sono iscritti prima del 1996, possono accedere a quelle che sono le pensioni con sistema misto e che hanno appunto delle regole di riferimento sulla vecchiaia anticipata Coloro che sono iscritti invece dal 1996 al 1° Luglio 2023, tengono in riferimento l’applicazione del sistema contributivo puro basandosi su quelli che sono dei requisiti anagrafici e contributivi uguali a quelli del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e tenendo però invece in considerazione quelle che sono alcune peculiarità che fanno riferimento a quella che è l’attività sportiva Partiamo con il segnalare il fatto che il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti coloro che sono i lavoratori sportivi che non dispongono dell’anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi ci si va a riferire a : Coloro che sono iscritti al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) dal 1996 in poi Coloro che sono nuovi iscritti al 1° Luglio 2023 e ci si riferisce anche a dilettanti con co.co.co. o subordinati Coloro che provengono da quelle che sono delle gestioni con contribuzione iniziata dal 1996 Bensì nulla è cambiato invece per : Coloro che sono sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 Dicembre 1995, per cui continua ad essere applicato quello che è il sistema retribuito o misto, sempre applicato a quello che è il sistema retribuito o misto, sempre tenendo in considerazione l’anzianità maturata Coloro che sono risultanti dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Dello Spettacolo) nel caso in cui siano in possesso di anzianità ante 1996, continuano a godere del diritto alla pensione con il sistema retributivo/misto Continuando su quest’ottica di ragionamento va messo in risalto il fatto che l’INPS fa la seguenti precisazioni : Si arriva a beneficiare dell’annualità contributiva con 260 contributi giornalieri annui su quelli che sono 312 giorni convenzionali Si può predisporre quello che è il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS Aprendo lo scenario al punto di vista internazionale si segnala che è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito e Paesi convenzionati Tenendo invece in considerazione quello che è il massimale retributivo andiamo a segnalare il fatto che per coloro che sono iscritti post – 1996 si procede ad applicare quello che è il tetto stabilito dal comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995 Affinchè i lavoratori sportivi procedano ad applicare una corretta gestione previdenziale, sono stabiliti all’interno della nostra circolare di riferimento, la n. 127 del 22 Settembre 2025, quelli che sono i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e quelle che invece sono le condizioni di compatibilità con altri redditi ed andiamo a parlare di : Per gli iscritti prima del 1995, vi è l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, con quelli che sono 20 anni di assicurazione e 5200 contributi giornalieri Invece per quelli che sono gli iscritti a partire dal 1996 vi è l’accesso alla pensione anticipata contributiva con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne o comunque in alternativa con 64 anni di età e 20 anni di contributi Viene messo in risalto il fatto che a decorrere dal 1° Luglio 2023 anche quelli che sono i redditi risultanti da lavoro sportivo dilettantistico sono meritevoli di valore ai fini di quello che è il cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). La condizione di partenza è quella per cui i pensionati che sono titolari di trattamento a carico del Fondo, hanno il divieto di cumulo con quelli che sono redditi da lavoro sportivo sia nel caso questi siano subordinati e sia qualora questi siano derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa ed appunto i redditi in questione sono da considerarsi tra le fattispecie che rientrano nell’incumulabilità. Resta ben salda invece la questione relativa a poter cumulare i redditi da lavoro sportivo con quelli che sono i redditi da lavoro autonomo o occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, bensì si verifica che c’è l’incumulabilità verso quelli che sono i titolari di pensioni d’invalidità, assegni ordinari e pensioni anticipate. Invece andando a considerare quelli che sono i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 che derivano da lavoro sportivo dilettantistico ed assumono la considerazione di redditi diversi, disciplinati quindi da un punto di vista normativo dalla lettera m del comma 1 dell’ex art. 67 del TUIR, per loro è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile ed in questa circostanza non ha fattibilità il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.
- Autotrasportatori: riduzione accise III trimestre 2025on 1 Ottobre 2025
Richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.<br>Con nota a registro ufficiale 0611759.26-092025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio, viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2025 è pari ad euro: 229,18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 214,18 per mille litri di prodotto dal 1° luglio al 30 settembre per i gasoli paraffinici conformi Infatti il quadro A1 chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° luglio al 30 settembre di gasolio o di paraffinico che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4 secondo periodo del D.lgs. 43/2025 mentre il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025, mentre il quadro A3 chiede l’indicazione di gasoli paraffinici per i quali non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025 ed i gasoli, anche paraffinici, da distributori privati di carburanti ricevuti antecedentemente al 15 maggio 2025. I requisiti dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° luglio al 30 settembre ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda, nel modello in excel “Uffici per comunitari”) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.
- Privacy: account del dipendente e cessazione del rapporto di lavoroon 24 Settembre 2025
La mancanza di un Disciplinare che regolamenti la gestione e l’utilizzo dell’account di posta elettronica assegnato ai dipedenti può provocare danni ed in questo caso li ha provocati alla cessazione del rapporto di lavoro; e ciò è stato oggetto del provvedimento del Garante del 23 giugno 2025 [10161563]. Nello stesso modo si consiglia di disciplinare l’uso del telefono cellulare aziendale (per i messaggi o per la ricezione di posta elettronica).<br>Il caso L’interessata cessava un rapporto di lavoro il 15.3.2023 e richiedeva il 2.8.2023 e il 29.9.2023, e successivamente da un legale il 17.10.2023, la disattivazione dell’account di posta elettronica per l’indirizzo assegnatoLe dalla Società di cui era dipendente. La Sovietà rispondeva che l’indirizzo e mail è aziendale, non viene utilizzata in uscita e chi scrive a tale account viene deviato ad altro account di altro dipendente. La difesa La società su richiesta del Garante, comunicava che: la casella di posta elettronica della sig.ra XX dopo la cessazione del rapporto di lavoro è rimasta attiva sino al 23.11.2023 (si presume per la posta in entrata, mentre si presume era bloccata per la posta in uscita); l’inoltro ad altro dipendente è stato attivato dal pomeriggio del 15.3.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro); l’altro dipendente ha avuto accesso alla casella di posta unicamente per il download di fatture estere (non inviate al cassetto fiscale), per reimpostare password e profili di accesso a siti funzionali per la società; precisava la società di non aver predisposto un Disciplinare interno sull’uso della posta elettronica aziendale. Le conclusioni del Garante La società produceva scritti difensivi, ma il Garante rilevava quanto infra riportato a seguito dell’istruttoria: la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato alcune operazioni di trattamento, riferite al reclamante, che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. è emerso che la Società ha mantenuto attiva la casella di posta elettronica assegnata alla reclamante in costanza del rapporto di lavoro, successivamente all’interruzione dello stesso avvenuta in data 15/03/2023, e fino al 23/11/2023; la Società ha proceduto anche al reindirizzamento automatico dei messaggi in transito su altro account aziendale, per tutto l’arco temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la cancellazione dell’account della reclamante; risulta che la Società abbia effettuato il reindirizzamento automatico dei messaggi in transito sul predetto account fino al 23/11/2023. Tale condotta risulta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento. il Garante ha ritenuto, in alcune pronunce anche recenti, che in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili debbano essere rimossi dopo l’interruzione del rapporto di lavoro previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento. il datore di lavoro deve provvedere alla rimozione dell’account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato, in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi (v. anche il provv. n. 53 del 01/02/2018, doc. web n. 8159221). Sulla base delle suesposte ragioni la Società ha pertanto violato il principio di correttezza (v. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e, in particolare, l’obbligo di fornire all’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento (art. 13 del Regolamento), nonché posto altresì in essere una condotta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento.
- Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosion 18 Settembre 2025
I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.<br>Riferimenti a leggi – decreti Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) “decreto attuativo”) D.L. 39/2025 (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza) Sintesi degli obblighi Soggetti obbligati I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali – esclusi in ogni caso i professionisti “singoli” e le Associazioni tra professionisti) hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il 30 giugno 2025 per le grandi imprese 02 ottobre 2025 per le medie imprese 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CE - Consulta anche la Guida dell’Unione Europea. Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. Dalla Guida Europea: Per essere considerata una PMI, è obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, un’impresa può scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI. La definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, è più elevato di quelle del settore manifatturiero. L’opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di un’impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attività economica. Eventi Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nell’articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto rimesso alla libertà delle parti. Cosa Assicurare le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti all’obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit) 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. “muletto” non autorizzato a circolare su strada) Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, è classificata, appunto, nelle rimanenze. Per quali valori assicurare Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dall’evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.) Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato. Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit – sono esclusi beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore Quindi a mio modesto avviso, occorre: Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing. Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati – trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entità non prodotte specificamente su indicazione dell’azienda la valutazione sarà firmata da uno degli amministratori Interpellare l’ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza – si consiglia visionare l’articolo raggiungibile tramite il seguente LINK Stipulare la polizza – aggiornare eventualmente i valori l’anno successivo o nel caso di acquisto di nuovi beni di non trascurabile valore Mancata stipula Una delle domande che è stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali é “cosa succede se non la faccio? “ La risposta è semplice: non ci sono sanzioni e non potrò richiedere alcun contributo “pubblico” a fronte dei danni subiti. Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dell’impresa, sempre a mio avviso, possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali. Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrà solo in presenza della polizza catastrofale. Elenco dei contributi “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
- Rinnovo contratto collettivo consorzi ed enti di sviluppo industrialeon 17 Settembre 2025
Aumento stipendi mensili, beneficio di importi arretrati e aggiornamenti sui permessi, retribuzioni, indennità, congedi, lavoro a termine e previdenza : cosa succederà nel nuovo contratto che scade nel 2027.<br>La Federazione Italia Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI) assieme a FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FINDICI ha sottoscritto il 1° Agosto 2025 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il quale ha la sua validità per i consorzi e gli enti di sviluppo industriale. Lo stesso entra in vigore dal 1° Gennaio 2025 ed andrà in scadenza il 31 Dicembre 2027. Vengono ritoccati in misura crescente quelli che sono gli stipendi mensili, i quali saranno quindi protagonisti di un progressivo aumento fino al termine della nuova durata, tant’è che si verifica che ogni categoria di lavoratori, beneficerà di quello che è un certo tipo d’incremento annuale caratterizzato da forti valori crescenti. Tant’è che gli aumenti dei minimi tabellari, sono soggetti ad una variazione in aumento in base ai livelli d’inquadramento, visto che si parte dai 168,8 euro per il livello A1 e si arriva ai 310,24 per il livello Q2. Occorre poi subito fare un parallelismo tra l’aumento delle retribuzioni e la ricezione degli importi arretrati, dato che per questi ultimi quanto concerne a quelli che si riferiscono al periodo Gennaio – Agosto 2025, dovrà essere ricevuto dai lavoratori entro il mese di Ottobre 2025 ed i suddetti importi, facendo le opportune differenziazioni per le singole categorie, terranno in considerazione quelle che sono le retribuzioni riportate nel nuovo contratto collettivo. Ragionando invece sulla decorrenza del 1° Gennaio 2025, si segnala il fatto che per ogni anno fino al 2027, tenendo in considerazione quelle che sono le effettive responsabilità ricoperte, vi sarà un aumento dell’indennità di funzione per le categorie dirigenziali. Per ognuna delle categorie di lavoratori vi è un aumento del valore del buono pasto, dato che analizzando il rilievo che si è riuscito a dare al welfare andiamo a segnalare il fatto che ‘è stato l’aumento dello stesso da 7 euro ad 8 euro, così come per quelli che sono i livelli lavorativi più alti è stata determinata una durata più ampia del periodo di prova mentre per quelli che sono i livelli lavorativi più bassi vi sarà una durata più breve. Con quello che è un aumento delle ore di disponibilità, correlato alla strutturazione di fasce orarie definite, assisteremo anche ad un aumento con progressivi importi crescenti di quelle che sono le indennità giornaliere di reperibilità. L’assegnazione dei congedi parentali tiene in considerazione quelle che sono le singole situazioni reddituali, in quella che è l’assegnazione di retribuzioni differenziate fino all’ottavo anno di vita del bambino. C’è la possibilità per il lavoratore padre, entro il quinto mese dalla nascita o adozione, di assentarsi per 10 giorni lavorativi ed ha anche la facoltà, con il giusto preavviso, di effettuare la richiesta per altri 15 giorni. L’utilizzo del congedo matrimoniale deve avvenire entro 45 giorni dall’evento o comunque entro l’anno solare. Avviene a giorni oppure a ore quello che è l’utilizzo dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari mentre i lavoratori che compiono 60 anni ricevono ore aggiuntive per esami diagnostici. Nel momento in cui il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza del contratto, il lavoratore beneficerà di una maggiorazione giornaliera della retribuzione, quest’ultima è protagonista di un forte aumento nel momento in cui ad essere valorizzate sono le ore aggiuntive dei lavoratori part – time. L’attenzione è soprattutto verso la previdenza integrativa , dato che si assiste ad un aumento della contribuzione aziendale al FONDO PERSEO SIRIO, arrivando a definire un rafforzamento della tutela previdenziale dei dipendenti.
- Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalitàon 15 Settembre 2025
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio.<br>Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025. Il “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10). Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024 +10% per un ISA pari a 10, +15% per un ISA tra 9 e meno di 10, e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9. Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026. L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa. Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis. La normativa prevede che l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie. L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028. L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.
- Acquisto prima casa: il credito di imposta è personale, non vale per la parte ereditataon 12 Settembre 2025
Risposta a quesito n.238/2025.<br>Chi compra la prima casa detrae dall’imposta (IVA o registro) quella pagata per la prima casa precedente (art. 7 L 448/1998), ma pagata da lui, non dal coniuge, anche se poi ne ha ereditato la quota, e nemmeno dal figlio, anche se è fiscalmente a suo carico. Il credito infatti è personale, e, come già previsto dalla circolare 19/2001, “qualora l’immobile Alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione”, anche se poi tutti sono solidalmente obbligati a pagare (art. 57 TUIR). Essendo il nuovo acquisto soggetto a IVA, poi, l’Agenzia ricorda che va portato subito in detrazione dall’IRPEF, con la dichiarazione dei redditi che si presenta lo stesso anno, anche se relativa a quello precedente, se no si perde. E questo è obiettivamente un abuso, perché non è previsto dalla legge, anche se è sempre stato confermato da tutte le precedenti circolari (12/2016, 7/2021, 15/2023). L'agenzia respinge quindi la richiesta dell’istante, ma per il resto conferma le recenti “concessioni”: il credito spetta anche se si mantiene la proprietà della casa precedente purché si alieni entro il, nuovo, termine di due anni (comma 4-bis art. 1 nota 2-bis tariffa TUR), ed anche se l’acquisto precede la norma che, da quest’anno, ha allungato il termine di rivendita, che quindi sfora nel 2026. Un colpo al cerchio, e uno ... al contribuente.
- Per la scissione con scorporo a società preesistente non vale la neutralità fiscaleon 10 Settembre 2025
Risposta ad interpello N.225/2025.<br>Come sappiamo la scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.) prevede l’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa, non ai soci.La norma non fa espresso riferimento all'assegnazione a società preesistente.L'Agenzia, per quanto vale, riconosce la validità di tale fattispecie, già avallata dalle Massime notarili di Milano n. 209/2023 e Firenze n. 89/2024, riconoscendo, bontà sua, che "si presta a soddisfare diversi interessi meritevoli di protezione".Nega però che possa godere della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 comma 15ter TUIR, limitandola alle sole operazioni con costituzione di nuova società beneficiaria, basandosi essenzialmente sulla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha ha integrato la normativa fiscale.La bozza iniziale di decreto prevedeva infatti l’ipotesi di scorporo in società preesistenti, ma tale disposizione è stata soppressa su richiesta della Commissione Finanze della Camera, proprio, ritiene l'Agenzia, per allineare il regime fiscale al dettato civilistico, che però, per sua stessa ammissione, comprende in via interpretativa anche la fattispecie esclusa.Non sembra un capolavoro di coerenza. Ma occorrerà tenerne conto.
- Rinnovo CCNL tabacco industriaon 8 Settembre 2025
Aumenti retributivi, nuove tutele per malattia, maternità e disabilità: le principali novità del contratto valido fino al 2028.<br>Con l’accordo raggiunto in data 2 Luglio 2025, che ha però decorrenza dal 1° Gennaio 2025, tra APTI e FLAI – CGIL, FAI – CISL e UILA – UIL, si è provveduto a rinnovare il CCNL per quelli che sono i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. La durata temporale in questione va dal 1° Gennaio 2025 al 1° Gennaio 2028 e segnaliamo subito il fatto che sono stati definiti dei nuovi minimi retributivi mensili che portano ad un aumento progressivo per ciascun livello professionale facendo sì che si verifichi effettivamente quella che è una crescita salariale costante nel tempo. Vi saranno degli effettivi scatti di anzianità correlati ad una differenziazione per livello, arrivando quindi al fatto che ogni lavoratore riceverà un incremento mensile consono alla propria posizione ed andando a valorizzare l’esperienza maturata. Se dal 2 Luglio 2025 vi saranno aziende del settore che non attiveranno la contrattazione di secondo livello, le stesse provvederanno al riconoscimento verso i lavoratori per dodici mesi, di quella che è un’indennità mensile. La somma sopracitata non ha alcun impatto su altri istituti contrattuali o legali, così come non viene considerata all’interno del calcolo del TFR e va inoltre specificato che per i lavoratori stagionali il seguente importo si calcola su base giornaliera. Nel caso di un lavoratore con disabilità certificata, questi si vedono estendere di 90 giorni il periodo di conservazione del posto, senza però né retribuzione né maturazione di anzianità, invece gli operai ricevono dal primo giorno di malattia fino ad un massimo 180 giorni quella che è un’integrazione che garantisce una retribuzione piena. Per ognuno di quello che è un evento di lutto familiare i lavoratori hanno diritto a tre giorni retribuiti e sono inseriti in questa considerazione anche coniugi separati, conviventi con stesso domicilio e parenti affini di primo grado. In caso di maternità le lavoratrici durante quelli che sono i cinque mesi di assenza obbligatori, ricevono un trattamento integrativo aziendale che copre l’intera retribuzione netta mentre ai padri spettano quelli che sono due giorni di permesso retribuito aggiuntivo in caso di nascita, adozione o affidamento ed i genitori in caso di malattia dei figli fino ai tre anni possono usufruire di tre giornate retribuite l’anno. Restando nella durata complessiva del suo contratto, in caso di malattia l’apprendista conserva il posto per sei mesi per ogni anno di contratto e durante tale periodo riceve il 100% della retribuzione. I lavoratori assunti per la campagna invece, oltre al TFR, a partire dalla terza campagna, ricevono un importo mensile aggiuntivo crescente in base al numero di campagne svolte. Le parti in causa dal 1º Luglio 2025 hanno provveduto a stabilire il versamento di contributi al FONDO ALIFOND, strutturando il tutto conil fatto che una quota sarà a carico del lavoratore, mentre una quota maggiore sarà a carico dell’azienda ed entrambe saranno calcolate sulla retribuzione utile al TFR.
- Più tempo per trasferire la residenza su immobili Superbonus: si applica la sospensione Covidon 8 Settembre 2025
Risposta ad interpello n. 230/2025.<br>L’esecuzione di lavori agevolati dal superbonus può portare cattive sorprese all’acquirente dell’immobile se intende rivenderlo.Se non vi ha risieduto per la maggior parte del tempo si troverà soggetto ad imposta sulla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita che, se pagata al rogito tramite il notaio è del 26 per cento, se no rientra, con probabili maggiori aliquote, nei redditi diversi (art. 67 lett. b-bis DPR 917/1986). Seppure con alcuni eccessi, si è voluto far tornare la plusvalenza realizzata alla collettività, che ne aveva sostanzialmente sostenuto i costi. Con spirito più benevolo, invece, l’acquirente è stato avvantaggiato se l’immobile oggetto di superbonus costituisce la sua prima casa, perché in tal caso il termine per trasferirvi la residenza, per ottenere le agevolazioni, non è di 18 (art. 1, Tariffa I, nota II bis, c. 1, lett. a, DPR 131/1986), ma di 30 mesi (art. 119 c. 10 ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77), per consentirgli di ultimare i lavori e le procedure burocratiche. Con la risposta ad interpello n. 230/2025 del 3 settembre, l’Agenzia ha inoltre confermato che anche a questo termine si applica la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per affrontare i ritardi e i disagi legati alla pandemia, che, dopo numerosi rinvii (art. 24 DL 24/2020 conv. in L. 40/2020: dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2023; art. 3 c. 10 quinquies DL 198/2022 conv in L. 147/2023: dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2022), ha congelato i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 . Il termine di 30 mesi riprende quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, come l’istante, chi aveva comprato nel 2021 avrà tempo sino al 2026 per trasferire la residenza, senza perdere le agevolazioni per la prima casa e quelle per il superbonus. Sempre che nel frattempo l’art. 119 comma 10 ter del DL 34/2020 non venga abrogato, considerato che il termine di 30 mesi non è stato previsto nel Testo Unico delle imposte indirette approvato con D.Lgs 1 agosto 2025 , n. 123 (TU), e che potrebbe ritenersene esaurita la ratio, anche se non risulta al momento tra quelle abrogate (art. 204 TU).Ma per la sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2026 (art. 205 TU), c’è ancora tempo...
- Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software 'ReverseChargeLogistica'on 26 Agosto 2025
<br> Con il provvedimento del 28 luglio 2025 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (articolo 1, comma 60, della legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025). Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni. L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato. L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica“ sul proprio sito web. È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata. Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”. Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. Link a normativa e prassi Articolo 1, commi da 59 a 61, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 Provvedimento del 28 luglio 2025 – Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle relative istruzioni (Pubblicato il 28/07/2025) Risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025 – Istituzione del codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
- Cass. 21 luglio 2025, n. 20415. Sdoganati i patti prematrimoniali: un'opportunità i notai e altri professionisti, paziention 7 Agosto 2025
<br>Temi, dea dell’ordine cosmico e, non a caso, della giustizia, come tutti gli dei aveva un punto di forza: l’ascolto.Merce rara, oggi, quell’ascolto profondo, che mette in sintonia con l’altro, che alla fine ti chiede: tu che cosa faresti al mio posto? Come notaio mi chiedo: che cosa farei al posto di quella giovane coppia se avessi la loro età esperienza ed entusiasmo? Mi butterei senza rete, ok.Ma con un po’ di esperienza della vita e di cultura giuridica posso tessere per loro un paracadute, un accordo prematrimoniale; magari non servirà, ma intanto farà chiarezza tra loro, costruiranno il futuro su fondamenta più solide. La Corte di Cassazione in questi giorni (Cass. 21 luglio 2025, n. 20415) ha sdoganato la validità di questi accordi, purché non incidano sui diritti dei minori, e aiutato i professionisti a muoversi con più agilità. Soprattutto i notai, quando la casa viene pagata da entrambi ma intestata solo a un partner, per godere di agevolazioni fiscali o di interessi privilegiati sui mutui, o quando all’acquisto partecipano genitori, suoceri, amici, rete preziosa, soprattutto per chi è in Italia da poco. Spesso con scritture private (piace chiamarle side letters, perché accompagnano il rogito), si prefigurano e regolano scenari che si presenteranno solo se il legame verrà sciolto, con impegni a trasferire, patti fiduciari, procure irrevocabili. Senza fretta, tessendo pazientemente quel rapporto di fiducia ed empatia di cui abbiamo tutti un disperato bisogno, insostituibile da App e AI, e prezioso, più di qualche euro apparentemente risparmiato con professionisti frettolosi e … “performanti”.
- La qualificazione delle Stazioni Appaltanti secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlgs. 36/2023. Studio di un caso concretoon 6 Agosto 2025
<br>Sommario AbstractCapitolo 1: La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti nel Codice dei Contratti Pubblici 1.1 Finalità ed evoluzione del Codice degli Appalti1.2 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, evoluzione Capitolo 2: Modalità procedurali e requisiti per l’ottenimento della qualificazioneCapitolo 3: Studio del caso Concreto 3.1 Il comune di Broni, informazioni generali3.2. La qualificazione: motivazioni e procedure attuate Capitolo 4: Considerazioni FinaliSitografia Abstract “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Così recita la nostra Carta Costituzionale in uno degli articoli che rappresenta la linea guida dell’agire pubblico. Il buon andamento, che si declina nell’efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione (da qui P.A.) e dell’agere pubblico è direttamente collegato alla capacità dei suoi uffici, e dunque del suo personale, di conseguire gli obbiettivi programmati e assegnati dall’organo politico amministrativo, espressione del principio democratico. Con il passaggio dalla soddisfazione dell’Interesse pubblico alla creazione di valore pubblico (inteso come capacità dell’ente di creare benessere per la comunità amministrata) è di fatto mutato l’intero agire della pubblica amministrazione che richiede oggi un impiego non solo legittimo, ma anche funzionale delle risorse. È indispensabile ora, non solo che l’Amministrazione contragga con operatori economici affidabili, onesti e capaci, bensì che la stessa, ed il suo personale, sia all’altezza del compito che le è affidato. Individuato l’obiettivo da realizzare, la P.A deve percorrere la strada più breve ed economica, ottenendo il miglior prodotto/servizio/opera per soddisfare l’interesse pubblico ed il tutto, senza incorrere in errori o sviamenti che mettano a repentaglio il beneficio alla collettività. Il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con gli artt. 62 e 63 e l’allegato II.4, ha introdotto un sistema di qualificazione che mira a migliorare, e nel contempo garantire, la capacità delle stazioni appaltanti, dal punto di vista amministrativo e gestionale che richiede l’esistenza in capo all’ente di una serie di requisiti, considerati indici della capacità di intervenire nelle diverse fasi del processo di acquisizione di beni, servizi o lavori. L'obiettivo di questa tesi è analizzare il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti concentrandosi poi sul caso concreto del Comune di Broni, ente medio-piccolo ma punto di riferimento di un territorio, quello dell’Oltrepò Pavese, caratterizzato dalla presenza di comuni per lo più di piccolissime dimensioni. L’esperienza bronese diventa ancor più rilevante essendo diretta conseguenza della delibera, n. 195 del 23 aprile 2024, con cui ANAC disponeva la sospensione dell’attività di ASMEL, centrale di committenza che opera con circa 2.000 Comuni, tra associati e convenzionati, ed a cui Broni aveva recentemente aderito. ANAC nella sua funzione di vigilanza e controllo, successivo alla procedura automatica e totalmente digitale di accreditamento, ha rilevato e contestato ad ASMEL false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi. ANAC da una parte e ASMEL dall’altra, e potremmo dire, i comuni associati nel mezzo, e tra questi vi è appunto Broni, oggetto di interesse del presente lavoro. A seguito dell’introdotto obbligo di qualificazione, il comune poteva percorrere una delle alternative di cui all’art. 62 co.6 del Codice: ricorrere per esempio ad una centrale di committenza qualificata, oppure procedere mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione delle stesse o ancora, sussistendone le condizioni, qualificarsi autonomamente. In un primo momento l’Ente ha deciso, al pari di altri aventi dimensioni analoghe, di utilizzare uno strumento aggregativo aderendo ad ASMEL e, solo successivamente alla deliberazione ANAC n. 195, di intraprendere l’iter per ottenere l’autonoma qualificazione. Verrà in questa sede esaminata la finalità e, seppur brevemente, l’evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici, l’origine e lo scopo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, analizzando requisiti e modalità procedurali previste. Una consistente parte del lavoro poi si occuperà dello studio del caso concreto: il comune di Broni, le possibili strade che avrebbe potuto percorrere e quella intrapresa, gli indirizzi dati, l’iter procedurale avviato, soffermandosi poi sugli atti prodotti. Questo studio da dimostrazione di come anche un ente di modeste dimensioni, che possa contare su una limitata struttura organizzativa, purché capace, preparata e funzionale, ove saggiamente indirizzato, guidato e coordinato dall’opera di un segretario in un processo innovativo, possa, attraverso anche una efficace riorganizzazione interna, ottenere importanti risultati. L’ottenuta qualificazione ha permesso di mantenere in capo all’ente la propria indipendenza nella gestione di tutte le fasi degli approvigionamenti. Questo esempio “sul campo” acquisisce ancor più valore nella realtà italiana ove, secondo i dati Istat, il 70% dei comuni non raggiunge i 5.000 abitanti. CLICCA QUI per leggere l'intero articolo.
- Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026on 31 Luglio 2025
<br>Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama , il provvedimento è stato approvato in via definitiva. Tra le modifiche più rilevanti, emerge un nuovo regime di ravvedimento speciale , specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026. Grazie a un emendamento approvato alla Camera , i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Possono aderire i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano: Applicato gli ISA. Dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19. Dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA: 5% per ISA pari a 10. 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10. 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8. 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6. 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4. 50% per ISA inferiore a 3 L’aliquota dell’imposta sostitutiva: 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8. 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8. 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Il versamento minimo è di 1.000 euro. Per il il pagamento si potrà scegliere tra: Un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. Un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi. Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di: PVC (Processo Verbale di Constatazione). Schema d’atto di accertamento. Atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.
- Il Codice Identificativo di Garaon 28 Luglio 2025
<br>Le funzioni del CIG Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato introdotto dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed è un codice univoco che viene assegnato ad ogni gara d'appalto pubblica; il CIG consente di tracciare i flussi finanziari legati ai contratti, permettendo il monitoraggio di tutti i pagamenti relativi a un determinato appalto e contribuendo a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità. Il Codice è stato introdotto nell’ambito di un sistema di norme sulla tracciabilità dei pagamenti, che mira a rendere più trasparenti e controllabili le procedure di spesa della pubblica amministrazione. Il CIG è una sequenza di dieci caratteri alfanumerici che viene prodotta dal sistema informatico Simog dell’Anac, l’ente anticorruzione. La sua utilità consiste nell’ identificare un dato contratto sottoscritto con la pubblica amministrazione in seguito ad appalto o affidamento; questo codice deve essere indicato sia nei documenti relativi a una data gara d’appalto, sia nella fattura elettronica emessa nello stesso ambito. E’ sul sito dell’Anac che viene indicata l’utilità del CIG: Comunicare in modo corretto le informazioni utili agli organi che curano la vigilanza nell’ambito delle gare; Tracciare le movimentazioni finanziarie, relative all’affidamento dei lavori o delle forniture o di servizi; Rispettare gli adempimenti contributivi, sia di privati che di enti pubblici. Considerate le premesse si evince che il CIG è uno strumento che fornisce maggiore trasparenza alle procedure di gara, permettendo di verificare e, quindi, controllare la loro regolarità. La richiesta del CIG Il CIG si richiede tramite procedura online effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previo accreditamento al portale dell’ANAC. Il Rup, che secondo il Codice Appalti 18 aprile 2016, n. 50 era il responsabile unico del procedimento, col nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 36/2023) è diventato il Responsabile Unico del Progetto. Il RUP è una figura chiave nella realizzazione di interventi pubblici, perché ha il compito di garantire il corretto svolgimento dell'intero processo, dalla programmazione all'esecuzione, nel rispetto di tempi, costi e qualità; svolge un ruolo di coordinamento e controllo, assicurando la conformità alle normative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Principali funzioni del RUP: coordinare e controllare tutte le fasi del progetto, dalla programmazione all'esecuzione, assicurando che le attività siano svolte in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi previsti gestire tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento, dalla predisposizione della documentazione alla gestione degli appalti. garantire la conformità dell’intervento alle normative vigenti, sia in termini di procedure sia di requisiti tecnici gestire i rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto coordinando le loro attività verificare e controllare la fase di esecuzione dei lavori e la conformità delle prestazioni, adottando le necessarie misure in caso di problematiche gestire varianti al progetto e sospensioni dei lavori, nel rispetto delle normative e delle procedure previste verifica di conformità e collaudo: al termine dei lavori, il RUP verifica la conformità dell'opera e rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità gestire le controversie e in caso di inadempienze propone la risoluzione del contratto Il RUP, coordinando tutti i soggetti coinvolti nel processo, è il garante del buon esito dell'intervento pubblico poiché assicura la sua realizzazione nei tempi, con i costi e con la qualità previsti, nel rispetto della normativa. Obbligatorietà del CIG Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) ha esteso l’obbligo di CIG a tutti i contratti pubblici, senza soglia minima. È dunque necessario anche per: Affidamenti diretti, inclusi quelli inferiori a 5.000 euro; Ordini sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su piattaforme equivalenti; Servizi o forniture di modico valore; Gare informali o non pubblicate. L’assegnazione del CIG avviene attraverso la PCP, direttamente integrata con piattaforme certificate. La Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) E’ il sistema informatico realizzato da ANAC per la gestione digitale degli appalti pubblici, operativo dal 2024 e rappresenta il fulcro della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici La PCP consente di: Richiedere e generare i CIG; Tracciare ogni fase del contratto; Pubblicare bandi ed esiti con valore legale; Garantire l’interoperabilità con tutte le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale; Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
- La composizione negoziata della crision 23 Luglio 2025
<br>La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è un istituto giuridico introdotto in Italia per aiutare le imprese in difficoltà finanziaria a superare la crisi senza ricorrere a procedure più invasive come il fallimento (ora liquidazione giudiziale). Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, disciplinato dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). È pensato per le aziende che si trovano in una condizione di squilibrio economico o finanziario, ma che hanno ancora le potenzialità per riprendersi. L'obiettivo principale è duplice: Prevenire l'insolvenza definitiva, favorendo il risanamento dell'impresa attraverso un dialogo costruttivo con i creditori. Mantenere la continuità aziendale, salvaguardando il patrimonio, il know-how e, ove possibile, i posti di lavoro. La procedura è stata inizialmente introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con Legge n. 147/2021) e successivamente integrata e armonizzata all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Come funziona la procedura: le fasi e i tempi Il percorso della composizione negoziata si articola in passaggi ben definiti e si svolge interamente su una piattaforma telematica nazionale, come previsto dall'art. 13 del CCII. Fase iniziale: L'imprenditore presenta l'istanza di accesso e la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente (disciplinato dall'art. 16 del CCII). Questa è una figura centrale e imparziale, con il compito di valutare la situazione dell'impresa, assistere nelle trattative e proporre soluzioni di risanamento. Deve essere un professionista qualificato e imparziale. Una volta accettato l'incarico, l'esperto convoca subito l'imprenditore per una prima valutazione sulla reale possibilità di risanamento. Fase delle trattative: L'esperto facilita il dialogo tra l'imprenditore e i creditori, i quali sono tenuti a collaborare secondo i doveri di buona fede e correttezza (art. 16, commi 5 e 6, del CCII). Questa fase ha una durata massima di 180 giorni, prorogabili di altri 180 in casi complessi (art. 17 del CCII). Durante questo periodo, l'imprenditore conserva la gestione dell'azienda, ma ha specifici obblighi informativi verso l'esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 21 del CCII).Durante le trattative, l'imprenditore può richiedere misure protettive per salvaguardare la continuità aziendale.In caso di atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti, l'imprenditore è tenuto a comunicarlo all'esperto. Quest'ultimo, ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per esprimere il proprio dissenso. Fase finale: Al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma telematica (art. 17, comma 8, del CCII). Se le trattative hanno avuto successo, si può arrivare a uno degli esiti negoziali previsti dall'art. 23 del CCII (contratto, convenzione di moratoria, piano attestato, ecc.).In caso di esito negativo, l'imprenditore può optare per altre procedure concorsuali.È importante sottolineare che i tempi possono variare a seconda della complessità della situazione aziendale e della collaborazione delle parti coinvolte. L'importanza della trasparenza e della verifica del passivo A differenza delle procedure concorsuali formali, nella CNC non c'è una verifica giudiziale dei debiti. Tuttavia, la corretta determinazione del passivo è fondamentale. L'imprenditore ha il dovere di fornire all'esperto e ai creditori informazioni complete e veritiere sulla propria situazione debitoria. Questa trasparenza è un presupposto essenziale per il corretto svolgimento delle trattative, come richiesto dai generali obblighi di correttezza. L'esperto indipendente ha il compito di analizzare la situazione economico-finanziaria dell'impresa, il che implica anche la verifica dell'entità e della natura dei debiti.L'esperto deve assicurarsi che le informazioni fornite dall'imprenditore siano complete e accurate.La corretta determinazione del passivo è fondamentale per valutare la sostenibilità del piano di risanamento. L'imprenditore è tenuto a fornire informazioni trasparenti e complete sull'entità dei propri debiti.La trasparenza è essenziale per instaurare un clima di fiducia tra l'imprenditore e i creditori.La mancanza di trasparenza può compromettere l'esito della procedura. L'obbiettivo principale è quello di arrivare a un piano di risanamento sostenibile per cui è di fondamentale importanza, che i dati riportati dall'imprenditore siano veritieri e dimostrabili. Le misure protettive a tutela dell'azienda Per consentire all'imprenditore di negoziare con serenità, l'art. 18 del CCII prevede la possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio. Una volta confermate dal tribunale, queste misure impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive individuali (come pignoramenti o sequestri). Con le misure, scattano anche specifici obblighi di autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, come disciplinato dall'art. 20 del CCII. Nella Composizione Negoziata della Crisi (CNC), le misure protettive sono strumenti fondamentali per salvaguardare l'impresa durante le trattative con i creditori. Obiettivo principale: le misure protettive mirano a preservare la continuità aziendale, impedendo che azioni individuali dei creditori (come pignoramenti o sequestri) possano compromettere il processo di risanamento. permettono all'imprenditore di concentrarsi sulle trattative, creando un ambiente negoziale più sereno. Tipologie di misure: sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali: ciò significa che i creditori non possono intraprendere nuove azioni legali per recuperare i loro crediti. limitazione degli atti di straordinaria amministrazione: per evitare che l'imprenditore compia azioni che possano danneggiare il patrimonio aziendale, alcune operazioni richiedono l'autorizzazione del tribunale. congelamento dei debiti preesistenti: i debiti accumulati prima dell'avvio della CNC vengono "cristallizzati", fornendo una base stabile per le trattative. Ruolo del tribunale: il Tribunale ha un ruolo centrale nella concessione e nel controllo delle misure protettive. valuta la sussistenza dei requisiti per la concessione delle misure richieste dall'imprenditore. può modificare o revocare le misure, se necessario. Gli incentivi al risanamento Uno degli aspetti più qualificanti della composizione negoziata è il pacchetto di benefici fiscali, dettagliato nell'art. 25-bis del CCII. Le principali "misure premiali" includono: riduzione di sanzioni e interessi: le sanzioni tributarie e i relativi interessi sono ridotti alla misura minima di legge in caso di esito positivo delle trattative. rateizzazione agevolata: viene facilitata la concessione di piani di rateizzazione dei debiti fiscali. nessuna segnalazione: durante la procedura e fino alla sua conclusione, non vengono applicate le segnalazioni alla centrale rischi per i debiti bancari. La transazione fiscale Una novità cruciale è la possibilità di raggiungere un accordo che includa una transazione fiscale sui debiti tributari e contributivi. Tale possibilità è prevista dall'art. 23, comma 2, lettera a), del CCII, che richiama l'applicabilità dell'art. 63 del CCII (relativo alla transazione su crediti tributari e contributivi) anche agli accordi conclusi nell'ambito della composizione negoziata. Questo strumento, prima previsto solo in altre procedure, consente all'impresa di proporre al Fisco un piano per pagare i propri debiti tributari in misura ridotta (saldo e stralcio) o in tempi più lunghi (dilazione). Perché la proposta venga accettata, è necessario presentare una relazione di un professionista che dimostri come tale accordo sia più conveniente per lo Stato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (fallimento). A differenza di altre procedure, però, nella composizione negoziata l'accordo con il Fisco deve essere effettivamente accettato dall'Agenzia delle Entrate e non può essere imposto dal tribunale (manca il cosiddetto "cram down"). La cessione dell'azienda e le tutele per chi compra Spesso, un piano di risanamento prevede la vendita dell'intera azienda o di un suo ramo a un altro imprenditore. In questi casi, un ostacolo poteva essere la regola generale per cui chi compra un'azienda è responsabile anche dei debiti lasciati da chi vende. Per superare questo problema e facilitare i salvataggi aziendali, la legge ora prevede che, se la cessione avviene all'interno di una composizione negoziata e nel rispetto di certe procedure, l'acquirente può essere liberato da questa responsabilità. Questa tutela è fondamentale per rendere più appetibili e sicure le operazioni di trasferimento, garantendo che le parti sane dell'economia possano continuare a operare senza essere gravate da problemi passati. Infine, per agevolare le operazioni di vendita dell'azienda (o di un suo ramo), la legge prevede una deroga alla responsabilità fiscale solidale dell'acquirente. In particolare, l'art. 25-quater del CCII stabilisce che, in caso di cessione avvenuta in esito alla composizione, il cessionario è liberato dai debiti fiscali del cedente, superando la regola generale dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997.
- Si può tornare a vendere una casa senza preoccuparsi di come l’acquirente intende intestarsela?on 22 Luglio 2025
<br>Sappiamo che la risposta all’improvvido interpello 133/2025 aveva assoggettato a tassazione come reddito diverso in capo al venditore (ex art. 67 lett h) tuir) il valore dell’usufrutto eventualmente acquistato da un acquirente contestualmente alla nuda proprietà dell’altro: vendite bloccate, o riconvertite in acquisto della piena proprietà di un acquirente e successiva costituzione di usufrutto, gratuita ovviamente, all’altro, soggetta all’imposta di donazione, non senza problematiche civilistiche tra gli acquirenti. E’ stato infatti accolto l’emendamento 1.24 presentato dal notariato “che fornisce una interpretazione autentica della disciplina dei redditi diversi, chiarendo che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene”. Lo comunica il neo presidente del Consiglio nazionale del notariato, Vito Pace, che ha rappresentato al Ministero dell’economia e delle finanze “le problematiche emerse nella prassi contrattuale, soprattutto nei contesti familiari, e la necessità di un intervento normativo che riportasse coerenza tra disciplina civilistica e fiscale”. A Milano diciamo “sperèm in ben” e “vedarèm”.Tradotto: finché non leggiamo il testo normativo coordinato e magari una circolare “chiarificatrice” non cantiamo vittoria.
- Garante privacy: relazione annuale 2024on 21 Luglio 2025
<br>(il presente documento riporta i passi più rilevanti della sintesi per la stampa del Garante) Il 15 luglio 202 il Garante Privacy ha presentato la relazione sull’attività svolta nel 2024. Le comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria sono state 16 e hanno riguardato violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori, accesso abusivo a un sistema informatico, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. Le sanzioni riscosse sono state oltre 24 milioni di euro. Il numero dei data breach (violazioni di dati personali) notificati nel 2024 al Garante da parte di soggetti pubblici e privati: 2204. Le ispezioni effettuate nel 2024 sono state 130 in linea rispetto a quelle dell’anno precedente. Relazione con il pubblico: si è dato riscontro a oltre 16.045 quesiti. informazione e comunicazione istituzionale, nel 2024 l’Autorità ha diffuso 50 comunicati stampa, 15 Newsletter, realizzato 4 campagne informative, e prodotto 52 video informativi su temi di maggiore interesse per il pubblico, diffusi sul web e sui social media. Gli interventi più rilevanti Il 2024 ha visto una serie di interventi centrati sulle grandi questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale: in particolare, le implicazioni della tecnologia; l’Intelligenza Artificiale generativa; l’economia fondata sui dati; le grandi piattaforme e la tutela dei minori; i sistemi di age verification; i big data; la sicurezza dei sistemi e la protezione dello spazio cibernetico; la monetizzazione dei dati personali; i fenomeni del revenge porn e del cyberbullismo. Il 2024 è stato l’anno della conferma dell’Intelligenza Artificiale in ogni attività e nel contempo della ricerca da parte del Garante di soluzioni in grado di conciliare la fame di informazioni di questa tecnologia con i diritti della persona. Nell’anno trascorso l’Autorità ha concluso l’istruttoria nei confronti di ChatGPT e ha ordinato a OpenAI, la società che gestisce il chatbot, la realizzazione di una campagna informativa e il pagamento di una sanzione di 15 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata all’uso dei dati biometrici e al diffondersi di sistemi di riconoscimento facciale. L’Autorità ha inviato un avvertimento a Worldcoin in relazione al progetto di scansione dell’iride in cambio di criptovalute, senza adeguate garanzie e la necessaria consapevolezza da parte degli utenti. Significativi in ambito sanitario due pareri resi con riguardo al cosiddetto Ecosistema dati sanitari (EDS) e alla Piattaforma nazionale sulla telemedicina (PNT) nei quali il Garante ha ribadito che l’introduzione di sistemi di IA nella sanità digitale deve avvenire nel rispetto del Gdpr, del regolamento sull’IA e di quanto indicato nel Decalogo in materia di IA adottato nel 2023. Proseguite anche le attività connesse ai trattamenti dell’Agenzia delle entrate che prevedono l’interscambio di informazioni fra amministrazioni per garantire l’esattezza e completezza della dichiarazione dei redditi precompilata e del redditometro così come quelle legate all’operatività dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST). Particolare attenzione inoltre è stata dedicata allo sharenting, il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (come ad es. foto, video, ecografie). Il fenomeno è da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. Sul tema è stata realizzata anche una campagna informativa “La sua privacy vale più di un like”. In preoccupante aumento il fenomeno del revenge porn: 823 le segnalazioni inviate al Garante da persone che temono la diffusione di foto e video a contenuto sessualmente esplicito, quasi triplicate rispetto allo scorso anno. Le segnalazioni ricevute sono state trattate tempestivamente e, nella maggior parte dei casi, l’esame si è concluso con un provvedimento diretto alle piattaforme coinvolte per ottenere il blocco preventivo della diffusione delle foto e dei video. Numerosi, come in passato, i provvedimenti assunti nell’ambito del rapporto di lavoro, soprattutto con riguardo all’utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro e all’impiego di sistemi di videosorveglianza. Proseguiti inoltre gli approfondimenti sull’impiego di algoritmi da parte di una primaria società di food delivery per l’organizzazione dell’attività dei rider. Tra le criticità emerse: scarsa trasparenza dei trattamenti automatizzati e geolocalizzazione dei lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro. Vietato alla società l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei rider raccolti mediante riconoscimento facciale.
- Richiesta dati della centrale rischi della Banca d'Italia. Come fareon 21 Luglio 2025
<br>Qualsiasi cittadino dovrebbe fare una visura periodica della sua centrale rischi, per vedere se ha posizioni in sospeso che limitano la sua capacità di chiedere credito Questo documento illustra la procedura passo-passo per richiedere l'accesso ai propri dati presenti nella centrale rischi della Banca d'Italia attraverso il servizio online ARTEWEB. La procedura è interamente digitale e richiede l'utilizzo di un'identità digitale come SPID, CNS o CIE. 1. Accesso al Servizio e Autenticazione Il primo passo consiste nell'accedere al portale della Banca d'Italia per la richiesta dei dati, attraverso l’indirizzo https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr Questa la schermata come procedere? seleziona l'opzione SPID/CNS/CIE. Questa modalità consente di accedere a un'area personale per compilare la richiesta e consultare i risultati senza dover allegare documentazione. Privacy: leggi l'informativa sulla privacy Clicca sulla dichiarazione di presa visione dell’informativa e poi AVANTI. Autenticazione: verrai reindirizzato alla pagina di autenticazione. Accedi con la tua identità digitale (ad esempio, cliccando su "Entra con SPID"). Utilizza la solita procedura di autenticazione… 2. Dati Anagrafici Una volta completata l'autenticazione, inizierà la procedura guidata di richiesta dati in 4 passaggi. Richiedi dati per: Seleziona l'opzione "Me stesso (Da selezionare anche in caso di titolare di ditta individuale). Clicca su " per aprire il modulo da compilare. Scegli il periodo per il quale desideri ottenere i dati. Hai diverse opzioni, tra cui "Ultime 36 date contabili" o "Scegli le date" per un intervallo personalizzato. Per avere un quadro recente, è consigliabile selezionare l'ultimo anno. Dopo la selezione, clicca su AVANTI. Inserisci i tuoi contatti (Email e Telefono) per consentire alla Banca d'Italia di contattarti in caso di necessità e per ricevere la conferma dell'invio. Se è tutto corretto, clicca su AVANTI Anteprima: La schermata successiva mostrerà un riepilogo dei dati inseriti. Se tutto è corretto, prosegui cliccando INVIA RICHIESTA. Flagga in alto, inserisci il Captcha e poi aspetta la risposta. Per completare la procedura, devi: Flaggare la casella in alto per dichiarare la consapevolezza sulle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000. Inserire i caratteri di sicurezza che vedi nell'immagine (Captcha). Cliccare sul pulsante INVIA RICHIESTA. A questo punto la richiesta è inoltrata. Dovrai solo attendere la risposta che verrà resa disponibile nella tua area personale del portale. Buon lavoro!
- Visura Centrale Rischi della Banca d'Italia: A cosa serve e perché viene richiestaon 18 Luglio 2025
<br>La visura alla Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia è un documento fondamentale nel panorama finanziario italiano, richiesto primariamente per valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto, sia esso un privato cittadino o un'impresa. In sostanza, fornisce una fotografia dettagliata della sua "storia debitoria" nei confronti del sistema bancario e finanziario. La richiesta di questa visura è una prassi consolidata per banche, società finanziarie e altri intermediari creditizi nel momento in cui devono decidere se concedere un finanziamento, un mutuo, un fido o qualsiasi altra forma di credito. La CR, infatti, non è una "lista di cattivi pagatori", ma un database informativo che raccoglie dati sia positivi che negativi sull'indebitamento della clientela. Le finalità principali della richiesta Le ragioni per cui si richiede la visura alla Centrale Rischi sono molteplici e cruciali per una sana gestione del credito: Valutazione del merito creditizio: è lo scopo principale. Analizzando la visura, l'intermediario finanziario può farsi un'idea precisa della capacità del richiedente di rimborsare i propri debiti. Una storia di pagamenti puntuali e una situazione debitoria sostenibile aumentano le probabilità di ottenere il credito a condizioni favorevoli. Prevenzione del sovra-indebitamento: la visura permette di avere un quadro completo dell'esposizione debitoria complessiva di un soggetto verso l'intero sistema. Questo aiuta a prevenire la concessione di ulteriori prestiti a chi è già eccessivamente indebitato, tutelando sia il cliente da un potenziale tracollo finanziario, sia l'istituto di credito dal rischio di insolvenza. Trasparenza e correttezza: la possibilità per i clienti di accedere ai propri dati garantisce trasparenza e permette di verificare la correttezza delle informazioni segnalate, chiedendone eventualmente la rettifica in caso di errori. Miglioramento delle condizioni di credito: un profilo creditizio positivo, come evidenziato dalla visura, può consentire al cliente di negoziare condizioni contrattuali più vantaggiose, come tassi di interesse più bassi. Chi può richiedere la visura Oltre agli intermediari finanziari per le finalità sopra descritte, la visura della Centrale Rischi può essere richiesta da: Il diretto interessato: Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati per conoscere la propria posizione. Soggetti autorizzati: In specifici casi previsti dalla legge, possono accedere ai dati anche altri soggetti, quali: il legale rappresentante di una società. i soci illimitatamente responsabili. i sindaci e i revisori di una società. l'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti legali. altre autorità di vigilanza. Quali informazioni contiene la visura La visura della Centrale Rischi è un documento dettagliato che si articola in diverse sezioni e riporta una vasta gamma di informazioni, tra cui: Dati anagrafici: del soggetto a cui si riferisce la visura. Crediti di cassa: tutti i finanziamenti che prevedono un esborso di denaro da parte della banca, come: rischi a revoca: aperture di credito in conto corrente (fidi). rischi a scadenza: mutui, prestiti personali, leasing. rischi autoliquidanti: anticipi su fatture e ricevute bancarie. Crediti di firma: garanzie e fideiussioni prestate dalla banca a favore di terzi per conto del cliente. Garanzie Ricevute: Le garanzie reali (es. ipoteche) o personali (es. fideiussioni di terzi) che assistono i crediti concessi. Operazioni in derivati finanziari. Informazioni sullo stato del rapporto: viene specificato se il credito è in corso e i pagamenti sono regolari ("in bonis") o se sono presenti difficoltà. Le segnalazioni negative scattano al superamento di determinate soglie e possono includere: inadempienze persistenti: ritardi significativi nei pagamenti. sofferenze: una valutazione complessiva negativa della situazione finanziaria del cliente, che indica una grave e non transitoria difficoltà a onorare i propri debiti. In conclusione, la richiesta di una visura alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è un passaggio essenziale per chiunque operi nel mercato del credito. Fornisce una base informativa oggettiva e completa che consente decisioni più consapevoli e contribuisce a mantenere la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario nel suo complesso.
- Finanza agevolata: le opportunità imperdibili per le imprese e i professionistion 15 Luglio 2025
<br>Il panorama della finanza agevolata offre attualmente diverse opportunità significative per imprese e liberi professionisti che desiderano investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza. Abbiamo riepilogato le principali misure a fondo perduto e agevolazioni disponibili, con le date di apertura degli sportelli da tenere d’occhio. 1. Certificazione della Parità di Genere: Bando Unioncamere Emilia-Romagna La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, ha stanziato 800.000 Euro a fondo perduto per supportare le imprese e i liberi professionisti nell’ottenimento della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022). Chi può partecipare: Imprese regolarmente costituite con unità locale in Emilia-Romagna e iscritte al REA, operanti in qualsiasi settore (esclusi agricoltura primaria, pesca, acquacoltura). Professionisti con domicilio fiscale in Emilia-Romagna e partita IVA attiva. Esclusi i consulenti che offrono servizi per la certificazione di parità di genere. Cosa finanzia: Servizi di assistenza tecnica e accompagnamento: consulenze specialistiche per l’analisi dei processi interni, personalizzazione e implementazione del Sistema di Gestione della Parità di Genere, monitoraggio e pre-verifica. Servizi di certificazione: costi per l’ottenimento della certificazione rilasciata da Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e iscritti nell’elenco governativo. Contributo: Fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 12.000, di cui € 6.000 per assistenza tecnica e € 6.000 per la certificazione. Concesso in regime “de Minimis” e non cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 12:00 del 15 luglio 2025 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione. È ammessa una sola domanda per richiedente. 2. Efficienza Energetica: Bando Camera di Commercio dell’Emilia La Camera di Commercio dell’Emilia ha messo a disposizione 1,5 milioni di Euro per sostenere le imprese negli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Chi può partecipare: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino e deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dell’Emilia (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia). Cosa finanzia: Acquisto e installazione di collettori solari termici, impianti di cogenerazione e trigenerazione. Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, inclusi sistemi di accumulo. Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti. Acquisto e installazione di pompe di calore per climatizzazione (in sostituzione). Acquisto e installazione di sistemi di domotica per risparmio energetico e monitoraggio dei consumi. Interventi di “relamping” (LED) in sostituzione dell’illuminazione tradizionale. Gli interventi devono garantire una riduzione misurata dei consumi energetici di almeno il 10% (TEP) o un’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di almeno il 5%. Spese ammissibili: Spese tecniche di consulenza. Acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico. Contributo: Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 14.000, con un investimento minimo di € 5.000. Premialità di € 250 per le imprese con rating di legalità. Concesso in regime “de Minimis”. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 11:00 del 2 settembre 2025 alle ore 16:00 del 14 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di spedizione. È ammessa una sola domanda per impresa. 3. Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili per PMI (PNRR): Riapertura Sportello Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto lo sportello per i contributi a fondo perduto destinati alle PMI per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando le risorse non utilizzate del PNRR (Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16). Risorse disponibili: € 178.668.093 complessivi. Il 40% riservato alle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Un ulteriore 40% riservato alle micro e piccole imprese. Importante da sapere: Una sola domanda di agevolazione per impresa. In caso di più domande, verrà considerata solo l’ultima presentata. Le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello non possono presentare ulteriori domande in questa riapertura. Modalità e Termini: Riapertura sportello: dalle ore 12:00 del 8 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025. Invitiamo tutti i nostri clienti interessati a valutare attentamente queste opportunità e a contattare il nostro studio per ricevere supporto nella preparazione delle domande e nella gestione delle pratiche. La tempistica è cruciale, specialmente per i bandi a sportello.
- Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.): una via innovativa per superare la crisi d'impresaon 10 Luglio 2025
<br>Introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) si profila come uno strumento flessibile e negoziale a disposizione degli imprenditori per affrontare e superare situazioni di crisi o insolvenza. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. n. 14/2019, offre un'alternativa alle più rigide procedure concorsuali tradizionali, puntando alla continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori omologato dal Tribunale. Il P.R.O. si inserisce nel solco della Direttiva europea "Insolvency" (UE 2019/1023), che promuove quadri di ristrutturazione preventiva per consentire alle imprese in difficoltà di risanarsi tempestivamente. La sua caratteristica fondamentale risiede nella possibilità per il debitore di negoziare con i propri creditori un piano che può derogare a principi cardine del diritto concorsuale, come la par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e l'ordine delle cause legittime di prelazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 1. I presupposti per l'accesso Per poter accedere al Piano di Ristrutturazione Omologato, l'impresa debitrice deve soddisfare determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il P.R.O. è riservato agli imprenditori commerciali che non siano "sotto soglia" per la liquidazione giudiziale, ovvero che superino i parametri dimensionali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice C.I.I. 1. Dal punto di vista oggettivo, l'impresa deve trovarsi in uno stato di crisi (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) come "l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di insolvenza (definita dalla lettera b) dello stesso articolo come "l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"). L'articolo 64-bis è il pilastro normativo del P.R.O. e ne definisce presupposti, contenuto e procedura. Comma 1: «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può proporre un piano di ristrutturazione, rivolto ai creditori, che prevede il soddisfacimento dei loro crediti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale e in deroga agli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile.» Questo comma stabilisce il principio cardine del P.R.O.: la flessibilità. L'imprenditore può offrire ai creditori un soddisfacimento "su misura", discostandosi da due regole fondamentali: art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale): il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il piano può limitare questa responsabilità. art. 2741 c.c. (Par condicio creditorum): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi). Il P.R.O. permette di trattare creditori dello stesso rango in modo diverso (se inseriti in classi diverse) e di "sacrificare" in parte anche creditori privilegiati, a condizione che ricevano comunque più di quanto otterrebbero dalla vendita all'asta dei beni (liquidazione giudiziale). La struttura e il contenuto del piano Il cuore del P.R.O. è il piano di ristrutturazione stesso, che deve essere redatto con chiarezza e completezza. Il suo contenuto minimo, delineato nell'articolo 64-bis, comma 22, prevede: l'indicazione dettagliata della situazione economico-finanziaria dell'impresa. le cause della crisi. le strategie di intervento e di risanamento. le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni verso i creditori. La legge richiede la massima trasparenza. Il piano non è una semplice proposta di pagamento, ma un vero e proprio progetto industriale e finanziario. Deve contenere: diagnosi: un'analisi onesta e dettagliata delle cause che hanno portato alla crisi. terapia: le strategie concrete che l'azienda intende adottare (es. riorganizzazione, vendita di rami d'azienda, nuovi investimenti). prognosi: un cronoprogramma preciso che indichi come e quando i creditori verranno pagati. Un elemento qualificante e obbligatorio del P.R.O., stabilito dall'articolo 64-bis, comma 33, è la suddivisione dei creditori in classi omogenee, basata sulla loro posizione giuridica e sui loro interessi economici. Questa classificazione è funzionale alla fase di votazione del piano. Non si può presentare un'unica proposta a tutti. I creditori devono essere raggruppati in categorie omogenee. Ad esempio: banche e intermediari finanziari. fornitori strategici (essenziali per la continuità). altri fornitori chirografari. creditori privilegiati (es. Fisco, Enti previdenziali). La classificazione è cruciale perché ogni classe voterà separatamente, permettendo di creare un consenso mirato. A garanzia della trasparenza e della fattibilità del progetto, il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (un esperto nominato dal debitore, ma che agisce in totale autonomia di giudizio). Tale relazione, come richiesto dall'articolo 64-bis, comma 4, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la concreta realizzabilità del piano di ristrutturazione. La procedura di omologazione Una volta predisposto, il piano viene presentato al Tribunale competente, che ne valuta la regolarità formale. La proposta viene quindi sottoposta al voto dei creditori, suddivisi nelle rispettive classi. La vera peculiarità del P.R.O. risiede nella regola dell'approvazione unanime di tutte le classi, sancita dall'articolo 64-bis, comma 6. Questo requisito, apparentemente molto stringente, è il contrappeso alla grande flessibilità concessa al debitore nella formulazione della proposta, che può prevedere, ad esempio, il soddisfacimento non integrale di alcuni creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti dei lavoratori dipendenti, i quali devono essere saldati per intero entro 30 giorni dall'omologazione, come tassativamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 8. Se tutte le classi approvano la proposta, il tribunale, verificata la regolarità della procedura, procede con il decreto di omologazione (articolo 64-bis, comma 7). Tale provvedimento rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per coloro che non hanno partecipato alla votazione o che hanno espresso voto contrario, come specificato dal comma 9 dello stesso articolo. La fase delle trattative: misure protettive e gestione (Art. 64-ter c.c.i.i.) Mentre l'art. 64-bis definisce il "cosa" (il piano), l'articolo 64-ter disciplina il "come" si arriva alla sua approvazione, regolando la fase cruciale delle trattative con i creditori. L'articolo 64-ter è stato introdotto per dare al debitore il tempo e la tranquillità necessari per condurre negoziazioni complesse senza subire l'aggressione dei singoli creditori. I suoi punti chiave sono: accesso alle misure protettive: Il debitore che intende presentare un P.R.O. può chiedere al Tribunale di beneficiare delle misure protettive. Con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo "scudo" è fondamentale per evitare che pignoramenti o sequestri possano vanificare gli sforzi di risanamento prima ancora che il piano venga votato. La durata di queste misure è inizialmente fissata dal Tribunale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata. gestione dell'impresa: durante il periodo delle trattative e sotto il regime delle misure protettive, il debitore mantiene la gestione dell'impresa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Questo è un vantaggio significativo, poiché l'imprenditore continua a guidare la propria azienda. Tuttavia, questa autonomia non è assoluta. vigilanza del Commissario Giudiziale: per bilanciare il potere lasciato al debitore e tutelare i creditori, il tribunale nomina un commissario giudiziale. Il suo compito è vigilare sull'attività dell'imprenditore e, in particolare, autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti. Il Commissario deve assicurarsi che tali atti siano coerenti con l'obiettivo di risanamento e non arrechino pregiudizio agli interessi dei creditori. trasparenza e dovere di informazione: Il debitore ha l'obbligo di informare periodicamente il Commissario Giudiziale sull'andamento delle trattative con le classi di creditori. Questa disposizione garantisce che il processo negoziale sia trasparente e che il tribunale, tramite il commissario, sia costantemente aggiornato sui progressi verso il raggiungimento del consenso. In sintesi, l'art. 64-ter crea un ambiente protetto e regolato dove le negoziazioni possono svolgersi in modo costruttivo, bilanciando l'esigenza del debitore di avere tempo e autonomia con la necessità di tutelare il ceto creditorio attraverso la vigilanza di un organo terzo. La Procedura di Omologazione Una volta conclusa la fase delle trattative e ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, il percorso approda alla fase finale davanti al Tribunale che, in base al comma 8 dell’art. 64-bis c.c.i.i. “omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. “ A questo punto il piano diventa pienamente efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori. L'omologazione anche in mancanza di consenso L'articolo 64-quater introduce un meccanismo di eccezionale importanza, che interviene quando non si raggiunge la regola base dell'unanimità delle classi prevista dall'art. 64-bis. Questa norma consente al Tribunale di omologare ugualmente il piano anche con il dissenso di una o più classi, incluse quelle di creditori privilegiati. Questa disposizione, nota come cross-class cram-down (imposizione trasversale alle classi), rappresenta la rete di sicurezza del P.R.O. e ne aumenta drasticamente l'efficacia, impedendo che creditori "ostruzionistici" possano bloccare un piano di risanamento altrimenti valido e conveniente per la maggioranza. L'omologazione forzosa è possibile solo se ricorrono, congiuntamente, le seguenti, stringenti condizioni: convenienza rispetto alla liquidazione: il piano deve garantire a tutti i creditori (anche quelli delle classi dissenzienti) un trattamento almeno pari a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. È il principio di base del P.R.O., che qui viene riaffermato come requisito imprescindibile. approvazione della maggioranza delle classi: il piano deve essere stato comunque approvato dalla maggioranza delle classi. presenza di una classe determinante: almeno una delle classi favorevoli deve essere composta da creditori titolari di diritti di prelazione (privilegiati, pignoratizi, ipotecari). Se, invece, ad approvare fossero solo classi di creditori chirografari (non privilegiati), questa condizione non sarebbe soddisfatta. rispetto della graduazione assoluta: questa è la condizione più tecnica e rilevante. Il tribunale può omologare il piano solo se i creditori delle classi dissenzienti vengono soddisfatti in misura non inferiore rispetto ai creditori delle classi di rango inferiore. In altre parole, non si può pagare un creditore chirografario se un creditore privilegiato dissenziente non è stato pagato per intero (o per la parte di valore coperta dalla sua garanzia). Questa regola reintroduce un principio di gerarchia per "forzare" l'approvazione, garantendo che nessuno venga scavalcato da creditori di rango posteriore. In sostanza, l'art. 64-quater permette di superare il veto di una minoranza di classi, a patto che il piano sia sostenuto da una solida maggioranza (inclusa una classe "pesante" di privilegiati) e rispetti le gerarchie fondamentali tra creditori, assicurando a tutti una convenienza rispetto al fallimento. Questo trasforma il P.R.O. da uno strumento basato sul consenso totale a uno strumento più realistico, dove un piano valido può essere imposto a beneficio della continuità aziendale e dell'interesse collettivo dei creditori. Un Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non può avere scopi di pura liquidazione, intesa come semplice vendita atomistica dei beni per soddisfare i creditori. La sua natura e la sua disciplina sono intrinsecamente e obbligatoriamente legate al principio della continuità aziendale. Il P.R.O., come si evince dal suo stesso nome ("piano di ristrutturazione") e dalla sua collocazione nel Codice della Crisi (art. 64-bis e segg.), è stato concepito dal legislatore come uno strumento finalizzato al risanamento e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'obiettivo primario è preservare il valore dell'azienda come complesso produttivo funzionante (going concern), salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro e il tessuto economico. Una procedura con finalità puramente liquidatoria, il cui unico scopo fosse vendere i singoli beni (immobili, macchinari, magazzino) per ripartire il ricavato, è incompatibile con la struttura del P.R.O. Per questo scopo, il Codice della Crisi prevede strumenti specifici come il Concordato Preventivo con finalità liquidatoria (art. 84 c.c.i.i.) o la Liquidazione Giudiziale. Il concetto di "continuità aziendale" può però essere inteso in due modi: continuità diretta: l'imprenditore originario risana la propria azienda e continua a gestirla direttamente. continuità indiretta: l'imprenditore originario cede l'azienda (o un suo ramo operativo principale) a un altro soggetto che la farà proseguire. Un P.R.O. può assolutamente prevedere la cessione dell'intera azienda in esercizio a un terzo. In questo scenario, si verifica una "liquidazione" del patrimonio aziendale dalle mani del vecchio imprenditore, ma non una liquidazione dell'attività. Il P.R.O. e la transazione fiscale e previdenziale Ci chiediamo allora se nel P.R.O. si può prevedere la transazione fiscale o la transazione previdenziale. La risposta è positiva, ossia nel P.R.O. si può ottenere una ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali, ma lo si fa con un meccanismo diverso e, per certi versi, più diretto rispetto alla tradizionale "transazione fiscale" o previdenziale. Gli istituti della Transazione Fiscale e Previdenziale sono procedure specifiche, previste principalmente per il Concordato Preventivo (art. 88 c.c.i.i.) e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (art. 63 c.c.i.i.). In questi casi, l'imprenditore presenta una proposta formale di transazione all'Agenzia delle Entrate e agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), chiedendo un pagamento parziale o dilazionato. L'ente ha poi un termine per esprimere la propria adesione. Se l'ente non aderisce, il Tribunale può comunque omologare l'accordo o il concordato (il cosiddetto cram down), ma seguendo regole specifiche dettate da quegli articoli. Il metodo del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non utilizza la procedura formale di transazione prevista dagli articoli 63 e 88. Segue invece una logica più lineare e potente, basata sui suoi principi cardine: i debiti fiscali e previdenziali sono trattati come gli altri debiti: nel P.R.O., l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non sono destinatari di una speciale "proposta di transazione", ma sono considerati creditori a tutti gli effetti. vengono inseriti in una o più classi: l'imprenditore, nel redigere il piano, deve inserire i crediti erariali e previdenziali in una o più classi omogenee. Ad esempio, potrebbe creare una "Classe dei creditori privilegiati fiscali" e una "Classe dei creditori chirografari fiscali" (per sanzioni e interessi non privilegiati). la proposta di pagamento è nel piano: la proposta di "saldo e stralcio" o di dilazione non è un atto separato, ma è semplicemente il trattamento che il piano riserva a quella specifica classe di creditori. A questo punto, le strade sono due: Caso 1: voto favorevole della classe L'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS votano all'interno della loro classe. Se la classe esprime voto favorevole (con la maggioranza dei crediti), la proposta di ristrutturazione del debito fiscale è approvata. Se tutte le altre classi approvano, il piano viene omologato e il trattamento previsto diventa vincolante per l'ente. Caso 2: voto contrario e omologazione forzosa (Cross-Class Cram-Down) Questa è l'ipotesi più potente e innovativa. Se la classe che include i creditori fiscali/previdenziali vota contro, il piano non è automaticamente respinto. L'imprenditore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente il piano grazie al meccanismo del cross-class cram-down previsto dall'art. 64-quater. Il Tribunale potrà imporre il piano anche alla classe dissenziente dell'Erario se ricorrono le rigide condizioni previste dalla legge, tra cui: il piano è stato approvato dalla maggioranza delle classi. il trattamento riservato all'Erario è comunque più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. viene rispettata la Absolute Priority Rule (la classe dissenziente non può ricevere un trattamento peggiore rispetto a classi di rango inferiore). I vantaggi del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per i creditori: flessibilità negoziale: consente al debitore di costruire una proposta "su misura" per la propria situazione, derogando alle rigide regole di graduazione dei crediti. rapidità: la procedura è concepita per essere più snella e veloce rispetto al concordato preventivo. continuità aziendale: l'obiettivo primario è il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività, salvaguardando il valore aziendale e i posti di lavoro. controllo dell'imprenditore: il debitore mantiene la gestione dell'impresa durante la procedura, seppur sotto la vigilanza degli organi preposti. soddisfacimento potenzialmente migliore: per i creditori, il P.R.O. può rappresentare un'opportunità di ottenere un soddisfacimento maggiore e in tempi più certi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. ll Piano di Ristrutturazione Omologato si configura come un moderno ed efficace strumento di risoluzione della crisi, capace di bilanciare gli interessi del debitore al risanamento con la tutela dei diritti dei creditori, in un'ottica di conservazione del tessuto produttivo. La sua applicazione richiede un'attenta pianificazione e la costruzione di un solido consenso, ma offre una concreta possibilità di superare le difficoltà e rilanciare l’impresa. Note:1. «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.0002. «Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le misure idonee a superarla e le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni.»3. «I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.»
- Confermata, ma prorogata al 31 dicembre, la PEC per gli amministratorion 2 Luglio 2025
<br>Ormai è noto, l’art. 1, c. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto l’obbligo degli amministratori delle società di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, aprire cioè, comunicare e monitorare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata. Si era diffusa, anche tra le camere di commercio, l’interpretazione che consente agli amministratori di “domiciliarsi”, anche digitalmente, presso l’indirizzo pec della società, senza aprirne altri, agevolando tra l’altro gli stranieri, che spesso la pec non sanno nemmeno che cosa sia. La nota ministeriale 43936 - 2025 l’aveva sconfessata, il tavolo Notariato- Unioncamere nella riunione dell’8 maggio l’aveva rilanciata, ma ora il ministero torna a ribadire che gli amministratori, la pec, la devono aprire e comunicarla in cciaa autonomamente. Con la nota del 25 giugno precisa infatti che restano “immodificate e confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..” Alle società costituite prima del 2025, però, il Ministero proroga al 31 dicembre 2025 il termine per adeguarsi, ”sensibile” alle “criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio”Se no, dal 2026, via alle sanzioni.
- Chiarimenti Circolare Inail n.31/2025 sull’obbligo assicurativo per i soci delle associazioni sportive dilettantistiche in casi particolarion 2 Luglio 2025
<br>Con la circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, erano state fornite le indicazioni operative per l’assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. L’Inail, con la Circolare n.31/2025 risponde alla richiesta di alcune strutture territoriali se, a seguito della riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs n.36/2021, si possa ritenere sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Inail, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa. PREMESSA La disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale, infatti, l’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che “per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”. La normativa speciale prevale, proprio per la sua fattispecie, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuto nel DPR n. 1124/1965. Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, va assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale. Per “lavoratore sportivo” si intende: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Inoltre, è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge a fronte di un corrispettivo sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono invece considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. ESCLUSIONE PER GLI ASSOCIATI DI ASD E I SOCI SSD ISTRUTTORI SPORTIVI Agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo, non può essere applicata la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la quale risultano compresi nell’assicurazione i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale. OBBLIGLO ASSICURATIVO PER LE ATTIVITA’ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE Dal 1° luglio 2023 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è stata estesa ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP. Prima di tale riforma, l’obbligo assicurativo Inail era escluso, poiché i compensi dei collaboratori in questione rientravano tra i “redditi diversi”. Stante il quadro normativo sopra delineato, si deve dare risposta negativa al quesito se in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, si configuri l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società. Infatti, la normativa speciale dettata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale sulla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7 del DPR n. 1124/1965 negando, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica. Infatti, in questa situazione, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.1124/1965. Fonti: D.Lgs. n.36/2021, DPR. n.1124/1965, Circolare Inail n.31/2025
- Bonus donne: requisiti e istruzioni operative per l’accesso al beneficioon 1 Luglio 2025
<br>Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 di seguito chiamato “Decreto Coesione”, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, all’ articolo 23, ha introdotto il “Bonus Donne”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025. CASI DI ESCLUSIONE DEL BONUS DONNE Il comma 3 del citato articolo 23, afferma che sono esclusi da questo beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già considera l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto all’aliquota ordinaria. REQUISITI DA RISPETTARE PER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO L’esonero contributivo per l’assunzione di donne deve rispettare dei requisiti per poterne avere diritto quali: siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno; svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in base delle risultanze acquisite dall’lSTAT; sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; si evidenzia che, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va riproporzionato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno. MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER BONUS DONNE La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro, eccetto i premi e contributi dovuti all’INAIL, con limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO Gli esoneri contributivi di cui alla presente circolare spettano a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ma non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione. TIPOLOGIE DI LAVORATRICI CUI SPETTA L’ESONERO Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione: siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione; risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014; RAPPORTI DI L AVORO INCLUSI E ESCLUSI DALL’ESONERO Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025. Sono inclusi nel diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate di seguito; rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Sono esclusi al diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: rapporti di lavoro domestico rapporti di apprendistato; rapporti di lavoro intermittente; rapporti di lavoro occasionale. DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO La durata dell’esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione. INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni è necessario inoltre rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell’articolo 23 del decreto Coesione, ovvero la realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Le agevolazioni in argomento si possono comunque applicare se l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro occupato in precedenza si sia reso vacante a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER AVERE DIRITTO ALL’ESONERO Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni compilando il modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”. Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell’impresa; b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro; d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati: calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta; consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta. Nel caso in cui la domanda di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Nel caso invece in cui l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia stata effettuata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS” e invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso tale periodo senza l’instaurarsi dell’assunzione saranno persi gli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.91/2025
- Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2025on 30 Giugno 2025
<br>Con nota a registro ufficiale 0382555 DEL 26.06.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2025. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 luglio 2025. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio, viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2025 è pari ad euro: 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 14 maggio 2025 di gasolio e gasoli paraffinici 229.18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal 15 maggio al 30 giugno 214,18 per mille litri di prodotto dal 15 maggio al 30 giugno per i gasoli paraffinici conformi Infatti il quadro A1 chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° aprile al 14 maggio, il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimenatati da gasolio o gasoli paraffinici che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4 secondo periodo del D.lgs. 43/2025 per il periodo dal 15 maggio al 30 giugno, mentre il quadro A3 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025 per il periodo dal 15 maggio al 30 giugno. I requisiti dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201 Per l’indicazione nei diversi periodi consultare il punto VI della nota. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprime al 30 giugno (suddivise nei due periodi) ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.07.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.
- Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024on 27 Giugno 2025
<br>DESTINATARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per: i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 i datori di lavoro che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che non hanno compiuto 35 anni. ESCLUSIONI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI Sono esclusi da questi benefici: i collaboratori domestici e gli apprendisti poiché rapporti di lavoro che già presentano benefici dal punto di vista di aliquote previdenziali ridotte; l’assunzione di personale con qualifica di dirigente; lavoratori a chiamata a tempo indeterminato. MISURE DELL’ESONERO L'esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro: fino a 500,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025; fino a 650,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni in sedi o unità produttive nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 31 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea per l'esonero relativo alla ZES unica del Mezzogiorno. DATORI DI LAVORO CHE HANNO ACCESSO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. - Le misure non si applicano alla pubblica Amministrazione. CONDIZIONI DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO AL BONUS GIOVANI Il diritto agli esoneri è subordinato: al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori al fatto che il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e non deve aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro Gli incentivi non spettano: se l'assunzione viola il diritto di precedenza; se sono in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale. CONDIZIONI PARTICOLARI PER AVER DIRITTO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri spettano: anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro con rapporti part-time a tempo indeterminato, purché la data di decorrenza sia la medesima. In caso di cessione del contratto o trasferimento d'azienda. CUMULO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato. - Sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. PROCEDIMENTO AFFINCHE’ IL DATORE DI LAVORO ABBIA ACCESSO AL BONUS GIOVANI - I datori di lavoro devono inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione tramite il modulo online disponibile sul sito istituzionale: “Incentivi Decreto Coesione – Art. 22 – Giovani”. Nel modulo andranno indicati i dati identificativi dell'impresa, del lavoratore, del contratto e l'indicazione della regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L'INPS calcolerà l'ammontare del beneficio spettante e fornirà e un riscontro di accoglimento, procedendo alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per l'esonero di cui all'articolo 22, comma 3. Per i rapporti di lavoro già instaurati: l’INPS fornirà l’esito di accoglimento con l’importo spettante, per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, invece, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante invitando il soggetto interessato a procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro dimostrato dall’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni. Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.90/2025
- Esclusione dallo Split Payment per le Società FTSE MIB. Nuove Regole dal 1° Luglio 2025on 25 Giugno 2025
<br>A decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, e che sono identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti). Questa esclusione è stata introdotta tramite l'abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. La modifica è in linea con l'attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Tale decisione ha autorizzato l'Italia a estendere l'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha imposto l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle suddette società a partire dal 1° luglio 2025. Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo che impone al cessionario o committente di versare l'IVA direttamente all'Erario, anziché al cedente o prestatore che la indica in fattura. In pratica, il pagamento del corrispettivo viene scorporato da quello dell'imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). Dal 1° luglio 2025, i fornitori delle società incluse nel FTSE MIB dovranno adeguare le loro procedure di fatturazione, applicando l'IVA secondo le regole ordinarie. Faranno eccezione solo i casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge o altre situazioni di esenzione o non imponibilità IVA. Dal punto di vista pratico: il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica; il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni. Si precisa, quindi, che la nuova normativa si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
- Tasse e detrazioni IRPEF: la guida 'Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025'on 20 Giugno 2025
<br>Sei pronto a ottimizzare il tuo 730/2025 o la tua Dichiarazione PF e ottenere il massimo dalle detrazioni IRPEF? L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida completa "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025", un compendio essenziale per orientarsi nel complesso mondo delle tasse e dei bonus fiscali. Questo strumento raccoglie tutte le disposizioni normative e le indicazioni pratiche su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d'imposta, erogazioni liberali e le tanto attese detrazioni pluriennali per gli interventi edilizi. Uno Strumento Unico per Operatori e Contribuenti per le Tasse del 2025 La guida è organizzata in macrocategorie per facilitare la ricerca delle detrazioni IRPEF di tuo interesse. Troverai capitoli dedicati a: Spese sanitarie: scopri come detrarre le tue spese mediche Spese di istruzione: tutte le detrazioni per l'istruzione, dalla scuola all'università Erogazioni liberali: come beneficiare delle detrazioni per le donazioni Spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia: un focus approfondito su recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus Verde, Ecobonus e Superbonus, per massimizzare il risparmio sulle tue tasse Crediti d'imposta: tutte le tipologie di crediti che possono ridurre il tuo carico di tasse. Ogni sezione affronta sistematicamente anche gli obblighi di produzione documentale, spiegando quali documenti il contribuente deve presentare a CAF o professionisti abilitati e quali devono essere conservati per i successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria. La guida illustra in dettaglio le disposizioni relative a: Visto di conformità Redditi e ritenute certificate dai sostituti d'imposta Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo Altre detrazioni Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione. Frutto della collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, questa guida è uno strumento prezioso non solo per i contribuenti ma anche per gli operatori dei CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme delle norme sulle tasse su tutto il territorio nazionale, in un'ottica di trasparenza e potenziamento della tax compliance. La raccolta recepisce le indicazioni delle circolari più recenti (fino alla n. 12/E del 31 maggio 2024) e include tutte le novità normative intervenute per l'anno d'imposta 2024, fornendo chiarimenti basati non solo sulle modifiche legislative, ma anche sulle risposte a quesiti posti da contribuenti, CAF e professionisti. Ampio spazio è dedicato all'elenco della documentazione, incluse le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che CAF o professionisti devono verificare e conservare per l'apposizione del visto di conformità. È fondamentale ricordare che la falsità delle dichiarazioni sostitutive comporta responsabilità penale. Non perdere questa risorsa fondamentale per navigare al meglio la tua dichiarazione 2025 e assicurarti tutte le detrazioni IRPEF a cui hai diritto per ridurre le tue tasse!
- Entrate tributarie internazionali: analisi della crescita e impatto su tasse e contabilitàon 19 Giugno 2025
<br>Il panorama fiscale internazionale dei primi quattro mesi del 2025 ha evidenziato un generalizzato aumento delle entrate tributarie per i principali Paesi europei, come emerge dal Bollettino delle Entrate tributarie internazionali del Dipartimento delle Finanze del MEF. Il rapporto confronta l'andamento del gettito fiscale in nazioni chiave come Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Gran Bretagna e Spagna, offrendo una panoramica cruciale sull'efficacia delle politiche fiscali e sulle dinamiche economiche che influenzano la contabilità pubblica. L'analisi di queste tendenze è fondamentale per comprendere non solo la salute finanziaria di ogni nazione ma anche l'impatto delle tasse sui bilanci statali e le proiezioni future. La Francia si posiziona in testa alla classifica con un +42,7% di entrate rispetto allo stesso periodo del 2024, un aumento pari a quasi 30 miliardi di euro. Tuttavia, questo risultato eccezionale è significativamente influenzato da un'anomalia contabile. Ad aprile 2024, la temporanea chiusura dell'applicazione "Chorus" ha ritardato la registrazione di una parte consistente dell'Iva, spostandone di fatto l'incasso nel 2025. Questo ha generato un picco anomalo nelle entrate, distorcendo il confronto omogeneo con l'anno precedente. Nonostante questa peculiarità, la crescita per la Francia rimane robusta, trainata in particolare dall'imposta sulle società (+12,5%) e, in misura minore, dall'imposta sui redditi da lavoro (+2,7%). Anche le imposte sui prodotti energetici hanno contribuito positivamente con un +5,8%. Questo scenario evidenzia come specifici fattori legati alla contabilità e alla tempistica di registrazione possano avere un impatto drammatico sulle statistiche delle tasse, richiedendo un'analisi approfondita per discernere la reale performance fiscale. L'Irlanda mostra un aumento più regolare e sostenibile del gettito tributario, con un +15,3% rispetto al 2024. Questo incremento è attribuibile principalmente al buon andamento dell'imposta sulle società (+18,1%) e dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (+4,8%). Ma significativi contributi provengono anche dall'imposta di bollo (+24,1%) e dalle accise (+8,3%). Un elemento distintivo per l'Irlanda è l'apporto di circa 1,7 miliardi di euro derivanti da una sentenza della Corte di Giustizia europea. Questa sentenza ha comportato recuperi fiscali su precedenti "tax ruling" che erano stati considerati aiuti di Stato. Questo caso sottolinea l'importanza delle decisioni giudiziarie internazionali sulla contabilità e sulle tasse a livello nazionale, dimostrando come le normative e le sentenze possano generare introiti inattesi e significativi per le casse dello Stato, influenzando direttamente il volume delle entrate tributarie. Il Portogallo ha registrato un aumento delle entrate tributarie di circa l'11% nel periodo gennaio-aprile. Questo balzo è dovuto all'andamento positivo sia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (+9,1%) sia dell'imposta sui redditi delle società (+11,9%), riflettendo una crescita economica distribuita tra diverse categorie di tasse. In Spagna, il gettito fiscale è cresciuto di circa il 10,1% nel quadrimestre, con un contributo significativo sia dalle imposte dirette (+11,8%) che da quelle indirette (+8,7%). La Germania, a sua volta, ha visto una crescita del 9,7%, trainata principalmente dall'aumento delle imposte sul lavoro (+6,4%) e dell'imposta sulle imprese (+8,9%). Questi dati mostrano una tendenza comune di crescita delle tasse in queste economie, suggerendo una ripresa o una solidità fiscale che si riflette positivamente nelle loro rispettive contabilità statali. Il Regno Unito ha registrato un incremento delle entrate tributarie del +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, una crescita moderata ma superiore al ritmo osservato nell'anno precedente. L'aumento ha riguardato sia le imposte dirette (+7,7%) che le imposte indirette (+4,4%), con un contributo positivo anche dall'Iva (+4,3%). L'Italia si posiziona come fanalino di coda tra i Paesi analizzati, con un incremento del gettito fiscale del +4,1%. Sebbene sia una crescita, rappresenta un lieve calo rispetto al trend del 2024. L'aumento italiano ha coinvolto sia le imposte dirette (+4,1%) che quelle indirette (+4,2%), trainate in particolare dall'Iva (+2,8%), dall'imposta di bollo (+16,7%) e dall'accisa sull'energia elettrica (+16,7%). La performance più contenuta dell'Italia suggerisce una necessità di monitorare attentamente le dinamiche economiche e le politiche fiscali per garantire una maggiore accelerazione nella raccolta delle tasse e nel miglioramento della contabilità pubblica. In sintesi, i primi quattro mesi del 2025 hanno evidenziato una tendenza generale di crescita delle entrate tributarie in Europa, pur con differenze significative tra i vari Paesi. Le tasse e la loro gestione contabile sono state influenzate da fattori economici sottostanti, ma anche da specifici eventi tecnici o sentenze legali, come nel caso della Francia e dell'Irlanda. Comprendere queste dinamiche è essenziale per la contabilità statale, la pianificazione fiscale e l'analisi della salute economica delle nazioni.
- 'Se è leggibile non è la mia firma'. Un mantra quotidiano, per i notaion 17 Giugno 2025
<br>Perché il notaio si ostina a torturare le parti imponendo una firma che spesso non è quella usuale, che è un po’ parte di noi, ci caratterizza? Che firma è se deve essere leggibile e riportare anche il secondo e terzo nome, che non ricordavo nemmeno di avere? Facile rispondere che non si tratta di sadismo notarile, ma che è imposto dalla legge: l’art. 51 c. 1 n.10, L. 16.2.1913 n.89 (la legge notarile, LN) richiede infatti “la sottoscrizione con “nome e cognome” degli atti notarili. Ma, dato che ogni disposizione di legge ha (o dovrebbe avere) una ragione, qual è in questo caso, dato che c’è il notaio ad attestare non solo chi sta firmando il contratto, ma anche che ne ha ben compreso il contenuto e che il contenuto è conforme a legge? Pochi sanno che i notai e gli atti stipulati, pubblici e autenticati, sono soggetti a stringenti controlli pubblici, non solo da parte del Consiglio notarile di appartenenza, che ha un ruolo analogo agli ordini professionali, ma anche, e soprattutto, dall’archivio notarile del tribunale competente, ufficio pubblico istituito a presidio della pubblica funzione. Gli atti notarili sono infatti “beni pubblici” la cui tenuta e conservazione è provvisoriamente affidata ai notai in esercizio, poi devoluta all’Archivio notarile, ed infine all’archivio di Stato, ove costituiscono anche un prezioso patrimonio per gli storici. I funzionari dell’archivio notarile, con competenza e rigore, vigilano sull’operato dei notai, ed ogni due anni ne controllano tutti gli atti stipulati; in caso di inosservanza della legge, sia in merito al contenuto, sia alla forma, chiedendo l’eventuale irrogazione di sanzioni, che partono da pene pecuniarie per giungere, nei casi più gravi, a sospensione e destituzione. Tra i controlli formali rientra indubbiamente la firma delle parti, che va apposta in calce all’atto e sui margini dei fogli, per assicurare la riconducibilità del contenuto del documento, in ogni sua parte, alla volontà delle parti. Se manca quella finale viene chiesta la nullità dell’atto, e sospeso il notaio (art. 58 c. 1 n. 4, LN, art. 606 c1 c.c.), se mancano quelle marginali le sanzioni sono graduate e in caso di recidiva si arriva anche alla destituzione (art. 142 lett. b LN). Ebbene, per esercitare questo controllo i conservatori dell’archivio devono capire chi ha firmato e dove, e ricondurre la firma al soggetto: se non è leggibile non possono farlo, e nei casi più gravi possono considerarla come non apposta, sanzionando sì il notaio, ma soprattutto le parti, che potrebbero ritrovarsi in mano un rogito privo di effetti. L’interpretazione data nella prassi alla norma tende per fortuna a ricondurla alla sua ratio, e non è rigorosissima: “quando la sottoscrizione vi sia e, nonostante omissioni inesattezze, non induca incertezza circa l'individuazione del sottoscrittore, il requisito di forma preteso dalla legge notarile deve considerarsi soddisfatto” (Cass. 8 novembre 1974 n. 3424), lo stesso se il testatore firma con nome diverso dall’anagrafe ma noto a tutti (Cass. 22 luglio 1966 n.1999). Recentemente la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia 15 dicembre 2005), ha rilevato che la legge non richiede espressamente che la firma sia “leggibile” ed ha quindi salvato il contratto e assolto il notaio; la Corte d’Appello di Milano (Sent. 24 marzo 1981) però, pur conservando la validità dell’atto, il notaio l'aveva invece sanzionato (ex art. 53 c. 1 LN, che per la verità richiede la leggibilità dell’atto non delle firme). La leggibilità si estende alla firma del notaio, che essendo depositata all’archivio notarile è valutata con minor rigore, anche se non sono mancate richieste di falso in atto pubblico in caso di sua firma con la sua sola sigla, per fortuna non avallate dalla Cassazione penale (Cass. 7 ottobre 1983 n.10355). E nemmeno gli atti notarili informatici (art. 52 bis LN, art. 25 c. 2 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice amministrazione Digitale, CAD,) sono immuni da questo formalismo, se sottoscritti su tablet, con firma elettronica grafometrica. Ma la necessaria leggibilità supera l’ambito notarile, e comprende ad esempio, la delega rilasciata all’avvocato, o l’atto di citazione in giudizio, o la fideiussione: se l’illeggibilità o l’incompletezza è rilevata da un avvocato cavilloso, rischia di far crollare tutto il procedimento dalle fondamenta, e può far perdere la causa anche se si ha ragione da vendere (le sentenze Cass. 11/02/2009, n. 3362; Cass. 09/01/2002, n. 192, Cass. 07/08/2000, n.10360, l’hanno tendenzialmente escluso, ma intanto la vicenda era arrivata al terzo grado di giudizio), pregiudicare l’esito di un ricorso tributario (Comm. Trib. centr., 12/04/1990, n. 2929, Cass., sez. Trib. 15 gennaio 2009, n. 874) o la partecipazione a una gara di appalto (Cons. Stato, 28/02/2005, n. 710; T.A.R. Lazio 27/06/2001, n. 5797). Quindi, vale la pena di fare un piccolo sforzo, una lieve forzatura delle nostre abitudini. Tanto anche se non è quella che si fa di solito, resta la nostra firma. Lo confermano i notai, per gli atti pubblici, ma anche i periti grafologi che frequentano gli studi notarili, muniti di microscopio, lenti, scanner, lampade UV o IR, fotocamere, ed analizzano la pressione del tratto, l’inclinazione e l’andamento, le forme e proporzioni della scrittura, verificandone la coerenza con lo stile abituale di chi ha firmato. Partendo sempre da un campione comparativo sicuro: quello notarile. Leggibile però ...
- Plusvalenza per il coniuge che rivende quanto acquisito in sede di separazione o divorzioon 16 Giugno 2025
<br>Risposta Interpello n. 153/2025. I trasferimenti immobiliari attuati in sede divorzio e di separazione (Corte Cost n.154/1999), sono per legge “esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (art.19 L. 74/1987). In genere, i giudici preferiscono demandare questi trasferimenti ai notai, dato che si tratta di “campi minati” giuridici, cosparsi di insidie e nullità formali, non sempre agevolmente gestibili da chi non vi si dedica con continuità. La giurisprudenza (Cass SU 21761/2021) ha comunque riconosciuto validità anche ai trasferimenti giudiziali, cui si estendono i benefici fiscali. Benefici che però, per l’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 153/2025), non riguarderebbero la rivendita effettuata nei successivi cinque anni dal coniuge che l’ha acquisito, che sarebbe soggetta ad imposta sulla plusvalenza come “reddito diverso” (art. 67 c.1 lett. b), DPR 917/1986, TUIR). In pratica, la differenza tra il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti e quello di rivendita (art. 68 c. 1 TUIR) viene tassata con l’aliquota ordinaria IRPEF, a meno che si scelga di pagarla subito, tramite il notaio, al 26 % (l'art. 1 c. 496, L.266/ 2005). Dato che non è facile individuare il valore di partenza, l’improvvido interpellante aveva chiesto lumi all’Agenzia, che non ha mancato di fornirli. Sul presupposto che l’atto sia sempre da considerarsi a titolo oneroso, l'ha infatti prontamente assoggetto a tassazione, partendo dal valore dichiarato nel provvedimento giudiziale o nell’accordo omologato. Già il presupposto è discutibile. L’agenzia lo ripesca da una risalente risoluzione del 17 ottobre 1984, n. 22, per cui “il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza a quanto deciso dalla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro da considerare a titolo oneroso” poiché trova il suo “fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex coniugi, ma al contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell'avente causa”. La causa dei contratti (art. 1325 n.2 ) c.c.) non è mai pacifica in generale, i giuristi vi si arrovellano da secoli solo per spiegare che cosa sia, figuriamoci in questo caso. La Cassazione, ci spiega che ”le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge [… ] sfuggono alle connotazioni classiche dell’atto di donazione [...] e a quello di un atto di vendita. (Cass. 23/1899). E, come nella canzone di Jarabe de Palo, “depende”. De que depende? “dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale tra i coniugi”(Cass.26127/2024). Tradotto: se risulta che salda i conti tra i coniugi il trasferimento ha causa “solutoria” perché adempie agli obblighi di mantenimento di coniuge e figli, ed è oneroso; se no è gratuito, e quindi, tra l’altro, più agevolmente revocabile ex art. 2901 c.c. (Cass. 26127/2024). In generale l'atto dovrà considerarsi oneroso, ma se l’Agenzia calcola l’imposta partendo dal valore attribuito all’immobile o a quanto versato all'atto, contraddice lo stesso presupposto da cui parte, dato che il “corrispettivo” non si esaurisce nell’eventuale importo versato, nemmeno sempre, dal cessionario al cedente, ma rientra in un più ampio accordo volto a definire la crisi coniugale, la cui quantificazione non è mai prevista, perché non serve, nemmeno a fini fiscali data la totale esenzione da imposte. Esenzione che non è tra l’altro limitata alle imposte indirette, inerenti il trasferimento, ma estesa ad “ogni altra tassa”, comprese quindi quelle sui "redditi" che da quel trasferimento derivano, che non evidenziano capacità contributiva, né reddito prodotto. Del resto l’esenzione si estende anche all’imposta (ex art.15 DPR 601/1973) prevista per i mutui finalizzati ad estinguere il finanziamento richiesto da entrambi i coniugi per l’acquisto (Risposta ad interpello n. 260/2022) ed Ai trasferimenti effettuati ai figli, se costituiscono “elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale” (Circ. n. 27/E, 21 giugno 2012). C’è da chiedersi quale sarebbe in tal caso il valore di partenza. ed è facile rispondere che non c’è, perché non c’è un prezzo d’acquisto né una contropartita economica quantificabile. La richiesta dell’Agenza è dunque priva di legittimazione costituzionale e sistematica. Non vi si ravvisa infatti nemmeno la ratio sottesa all’imposta sulla plusvalenza, evidenziata dalla stessa Agenzia nella tassazione dei “guadagni derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo”, difficile da immaginare, a meno di ritenere che la separazione o il divorzio costituisca un “affare”, per i coniugi e la loro famiglia. Magari per qualcuno ...
- Autotrasportatori: definite le deduzioni forfetarie art. 66 c.5 del Tuir per il 2024on 16 Giugno 2025
<br>Con il comunicato stampa n. 63 del 13.06.2025 il MEF ha stabilito le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 66 c. 5 del Tuir per il 2024 La deduzione per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è pari a 48 Euro al giorno, mentre per i trasporti entro il Comune la detrazione è pari al 35%, cioè è di euro 16,80 al giorno. 1.) A CHI SPETTA alle imprese di autotrasporto conto terzi: con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di conversione alla Legge 27.4.89 n. 154) che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione ( ovviamente le detrazioni in questione non spettano a ditte individuali che si trovino in regime forfetario di determinazione del reddito) alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell’impresa ( CM. 29.9.84 n. 31) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci (DL. 27.4.90 N. 90 art.13, comma 4) stante la formulazione della norma si reputa che la deduzione in questione non trovi applicazione nei confronti di eventuali trasporti effettuati da coadiuvanti del titolare o del socio, anche se in impresa familiare; Sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo (C.M. 10.5.90 n. 13) 2.) QUANTO SPETTA la deduzione è giornaliera: qualora nello stesso giorno vengano effettuati più viaggi spetta comunque una sola volta. Euro 48,00 al giorno per trasporti effettuati al di fuori del Comune ove ha sede l’azienda; Euro 16,80 al giorno per trasporti effettuati entro il territorio del Comune ove ha sede l’azienda. 3.) ADEMPIMENTI E’ necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati: i viaggi effettuati e le destinazioni la durata dei viaggi gli estremi delle bolle di accompagnamento (ora DDT) o delle fatture e delle lettere di vettura Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l’introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l’obbligo di allegazione; il venir meno dell’obbligo di allegazione non fa venir meno l’obbligo di redigere il prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento (ora DDT) o le fatture o le lettere di vettura indicate nel prospetto debbono essere conservate per 6 anni rispetto all’anno di emissione (bolle del 2024 o fatture o lettere di vettura da conservare sino al 2030). 4) NON RILEVANZA AI FINI IRAP DELLA DEDUZIONE FORFETARIALa deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini IRAP: in pratica, salvo altre poste non deducibilI ai fini IRAP, il reddito da assoggettare ad Irap è costituito dal reddito risultante dal quadro della dichiarazione + l’importo della deduzione forfetaria. Art. 66 comma 5 del Tuir 5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE di cui all’art. 66 - comma 5 - D.P.R. 917/86 Ditta ANNO ______2020_________ con sede in MESE DI ____________________ codice fiscale n. GIORNO TRASPORTO ENTRO IL COMUNE (rif. ddt/fattura e data) TRASPORTO OLTRE IL COMUNE (rif. ddt/fattura e data) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totale entro comune n. trasferte Totale oltre comune n. trasferte Importo unitario Importo unitario Importo deduzione del mese Importo deduzione del mese
- 'Beni strumentali di valore inferiore a 516,46': un conto da eliminare da tutte le contabilità ordinarieon 16 Giugno 2025
<br>In periodo di bilanci, ci soffermiamo a trattare un aspetto contabile tanto vecchio quanto inosservato. Partiamo da un dato di fatto: sin dalla introduzione del Bilancio Cee (ossia da circa trent’anni) la contabilità va tenuta in base ai criteri civilistici, non in base a quelli fiscali. Questa dovrebbe essere vista come un'affermazione banale, ma purtroppo non lo è; lo dimostra la realtà dei fatti, nella misura in cui nei piani dei conti utilizzati nelle contabilità troviamo conti con intestazioni che rinviano al Fisco: tra tutti, il conto “costi indeducibili” oppure - arrivando all’oggetto del presente contributo - “beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46”. Se il principio suddetto (la contabilità va tenuta con criteri civilistici) è vero, un conto del genere (beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46) non può esistere nella contabilità. Infatti, la norma che permette l'ammortamento c.d. “integrale” (cioè al 100%) di siffatti beni materiali ammortizzabili è una norma fiscale (art. 102 co 5 Tuir), mentre nella normativa civilistica non c'è alcuna traccia di norma che lo autorizzi. Delle due l'una, infatti: o un bene è ammortizzabile e quindi va ammortizzato in base alla residua possibilità di utilizzo (OIC16), oppure, se è un bene che esplica la sua utilità tutta nell'anno, non si può definire bene ammortizzabile (sarebbe una contraddizione in termini) ma un bene “merce” (iscrivibile, piuttosto, al conto “acquisti vari per beni”). Pertanto, il conto “beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46” non può essere utilizzato, e se utilizzato va epilogato nella voce del bilancio B6 e non già B10b) (ammortamento dei beni materiali) perché in quest’ultima voce vanno le quote di ammortamento e quindi le quote di un costo che viene ripartito in più anni, e non in uno soltanto. Tutto questo, ovviamente, non significa che l’articolo 102 co 5 citato non possa essere utilizzato, bensì che va utilizzato in ossequio ai principi contabili. Poiché, come detto, i costi per beni ammortizzabili per definizione non possono essere imputati tutti in un esercizio, le operazioni da fare qualora volessi fruire di tale norma fiscale sono le seguenti (ipotizziamo ovviamente una contabilità di società di capitale): - ammortizzare in base all’aliquota prevista per la tipologia del bene, ad es., il 20%; - operare in dichiarazione una variazione temporanea in diminuzione per l’80%; - rilevare la fiscalità differita (IRES/IRAP su quell’80%); - dal secondo esercizio in poi, quando andrò ad ammortizzare le altre quote del 20%, dovrò rilevare la variazione temporanea in aumento e corrispondentemente stornare la quota fiscalità differita (IRES/IRAP sul 20%). Questo, si badi bene, è l’unico modo legittimo per fruire dell’ammortamento integrale e rispettare i principi contabili che reggono il bilancio. Diversamente, come detto, occorrerà trattare quel bene non come bene strumentale, ma come costo ordinario, e per far questo occorrerà epilogare il conto “beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46” alla voce B6; poiché però nei nostri software, purtroppo, questa operazione non è possibile, in quanto la voce in commento viene chiusa alla voce “ammortamenti” ossia B10b) del conto economico di bilancio, occorrerà stornare il conto suddetto ad un conto “acquisti vari per beni”, in sede di assestamenti, che verrà epilogato alla voce B6 del conto economico di bilancio. Un’operazione di disinquinamento fiscale (per usare un termine noto) che gioverebbe tra l’altro al lavoro di chi è deputato a redigere i bilanci, e ancora di più a chi deve effettuare la revisione contabile degli stessi.
- L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?on 9 Giugno 2025
<br>È vero che chi non accetta l’eredità di un parente o viene nominato erede per testamento può starsene tranquillo finché non accetta? Si può accettare l’eredità senza volerlo? E se salta fuori un testamento che nomina un altro erede, dopo che ho accettato l’eredità, che cosa succede? Se ne occupa una sentenza della cassazione pubblicata pochi giorni fa. E la risposta ai quesiti non è così scontata. L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?Cass. 27 maggio 2025, n. 14063 E’ noto, si diventa eredi, subentrando nel patrimonio del defunto, solo se si decide di accettarne l’eredità, con una dichiarazione espressa, mediante scrittura privata o atto pubblico (artt. 470 ss. c.c.), o tacitamente, comportandosi da eredi (art. 476 c.c.), ed anche senza volerlo, se si è nel possesso dei beni ereditari e non si rinuncia all’eredità entro tre mesi (art. 485 c. 2 c.c.). E’ meno noto invece che, prima di questo momento, il soggetto individuato dalla legge o dal testamento (art. 457 c.c.) come mero chiamato all’eredità, si trova un “limbo” cui la legge ricollega diritti, volti a consentire la conservazione del patrimonio ereditario (art. 460 c.c.), ma anche doveri, come quello di presentare la dichiarazione di successione (art.28 c. 2 TUS) e … di pagare le relative imposte, rispondendone solidalmente, almeno entro il limite dei beni posseduti (art. 36 c. 3 TUS). Viene infatti fiscalmente equiparato all’erede, fino alla sua eventuale rinuncia all’eredità ( Art. 7 c. 4 TUS, art. 519 c.c.). Il mero chiamato dunque, deve fornire all’ufficio gli estremi e la base imponibile per liquidare l’imposta di successione, e per le successioni aperte da quest’anno liquidarle e pagarle direttamente lui; se nell’asse ereditario poi ci sono beni immobili autoliquida, e paga contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria (art. 33 c. 1 TUS). Un bell’impegno. Se ne può liberare (art. 28 c. 5 TUS) solo se, prima che scada il termine per presentare la dichiarazione di successione (art. 31 TUS), rinuncia all'eredità o, non essendo nel possesso di beni ereditari, chiede la nomina di un curatore dell'eredità (art. 528, c. 1 c.c.). La ratio della norma, cioè il motivo per cui è stata prevista, va individuata, ce lo ricorda la sentenza della Suprema Corte del 27 maggio 2025, n. 14063, “nell’esigenza che l'amministrazione finanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato al pagamento del tributo, senza attendere gli esisti delle controversie eventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamati rispetto alla decisione di accettare o meno l'eredità devoluta (Cass. n. 19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022)in caso di rinuncia successiva del chiamato all'eredità”. Quindi, chi è indicato dalle legge o dal testamento come erede, intanto deve pagare, almeno nel limite dei beni posseduti, poi si vedrà come finisce, e chiederà eventualmente il rimborso, che non giungerà, in questo caso, nemmeno “a babbo morto”. E deve pagare a prescindere dal fatto che abbia o meno accettato l’eredità. Lo ribadisce la citata decisione della Cassazione del 27 maggio, che ha analizzato una vicenda particolare. La “chiamata” all’eredità, operata dal primo testamento che nominava un erede, era poi stata “revocata” in seguito alla pubblicazione di altri testamenti, redatti successivamente dalla defunta, che ne nominavano altri. L’agenzia chiedeva il pagamento al primo chiamato, perché "nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente” (art. 43 TUS). La Corte di primo grado le dava ragione, quella di secondo grado no. La Cassazione condivide la premessa dell’Agenzia, ma non la reputa decisiva. Conferma che “il presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità”, a prescindere dal fatto che l’abbia o meno accettata tacitamente, circostanza su cui si era inutilmente discusso nei due gradi di giudizio, e che in effetti sembrava piuttosto evidente, dato che aveva anche agito in giudizio per difendere la validità del “suo” testamento. Conferma anche che il pagamento va fatto se “all'esito del giudizio, si determina il mutamento della devoluzione ereditaria, producendo ciò, a seconda dei casi, l'obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (art. 28, comma 6, dello stesso TUS)”, o il diritto al rimborso (art. 42, c.1, lettera e) TUS; Cass. n. 2484/2006), con la facoltà di surrogarsi all’Agenzia (art. 36 c. 3 TUS e art. 58 DPR 131/1986, TUR). In questo caso però era pacifico che il “primo” testamento fosse stato revocato dagli altri, perché quello posteriore “annulla le disposizioni che sono con esso incompatibili” (art. 682 c.c.), anche quando non le revoca espressamente. La Cassazione conclude che la presentazione della prima dichiarazione di successione, “correlata alla chiamata all'eredità divenuta tamquam non esset” (cioè come se non fosse mai esistita) “non fa sorgere ex se l'obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) né nelle ipotesi di rinuncia all'eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n. 868/2018; Cass. n. 5777/2023) né in quelle in cui il testatore abbia revocato le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell'apertura della successione - il valore di fatto giuridico (negoziale)”. Cioè: quando un testamento viene pacificamente superato da uno successivo, “mancando una valida espressione della volontà testamentaria in favore del predetto (v. Cass. civ. n. 27161/2017)”, c’è poco da discutere, e non c’è bisogno di definire il giudizio eventualmente in corso. Vero che poi i successivi testamenti in favore di un terzo sono stati impugnati dal beneficiario del primo, ma ciò non fa rivivere la sua chiamata all’eredità. A meno che poi non passi in giudicato la sentenza gli dà ragione, e annulli i testamenti successivi. Allora sì, sarà necessario integrare le dichiarazioni (art. 28 TUS) e attivare i rimborsi dell’imposta eventualmente già versata (art 42, c 1, lett. e) da quelli chiamati con i successivi testamenti, poi annullati. D’altra parte quando il testamento è chiaro, ed è l’ultimo, non si può aspettare sempre una sentenza, qualcuno lo deve pure attuare. All’università si studia che in claris non fit interpretatio, non occorrerebbe, cioè, interpretare ciò che appare evidente; il che, tuttavia, non è del tutto vero. Un’attività interpretativa è sempre necessaria, anche, e soprattutto, per attuare la volontà testamentaria, spesso espressa nell’olografo in modo atecnico; è ciò che quotidianamente fanno i notai, che provvedono a pubblicarlo, a formalizzare l’eventuale accettazione o rinuncia, a presentare la dichiarazione e liquidare le imposte, a consigliare e spesso a riconciliare i chiamati, a predisporre e attuare l’eventuale divisione del patrimonio ereditario. E, come tutti gli altri professionisti, in particolare i commercialisti, gli avvocati e consulenti del lavoro, assumendosene la responsabilità, guidano i clienti in una scelta, consapevoli che l’agenzia delle entrate, o i giudici, potranno poi rivederle, e che vendere le certezze richieste dai clienti è impossibile, ma, con molto impegno, e un po’ di coraggio, ci si può avvicinare.