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  • PROROGATO AL 2026 L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LA ZFU SISMA CENTRO ITALIA
    on 3 Febbraio 2026

    Con Messaggio n. 323 del 30 gennaio 2026 l'Inps ricorda che l'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 591, legge n. 199/2025) ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta per i quali è concesso l?"esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a seguito dell?"istituzione della Zona Franca Urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016. Pertanto tale esonero, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell?"importo dell?"agevolazione complessivamente concessa è riconosciuto anche per il periodo di imposta 2026. Fonte: https://www.inps.it

  • ASSEGNO UNICO: CHIARIMENTI INPS SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 2026
    on 3 Febbraio 2026

    Con Circolare n. 7 del 30 gennaio l'Inps comunica che per l?"anno 2026, per continuare a beneficare dell?"AUU non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all?"Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta. L'Istituto precisa inoltre che, a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell?"ISEE l?"importo dell?"AUU verrà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l?"anno 2026 saranno adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati. Ulteriori dettagli nella Circolare. Fonte: https://www.inps.it

  • GARANTE PRIVACY: VIETATO INSTALLARE DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA GUIDA DEI DIPENDENTI
    on 2 Febbraio 2026

    Sanzionata con una multa di 120mila euro una società operante nel settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali dei dipendenti attraverso l'installazione sui propri veicoli aziendali di un dispositivo, associato al nominativo del conducente, che raccoglieva in modo illecito i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l?"assegnazione di un punteggio mensile.La società, parte di un gruppo multinazionale, aveva fatto installare i dispositivi su disposizione della capogruppo svizzera. L?"intervento del Garante è scaturito da un reclamo. Nel corso dell?"attività ispettiva e delle successive verifiche, sono emerse numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, è stata contestata: la raccolta di dati idonei a consentire un controllo a distanza dell?"attività dei lavoratori, effettuata in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori; l?"inadeguatezza dell?"informativa resa ai lavoratori, rivolta indistintamente a tutte le società affiliate del gruppo, comprese quelle con sede extra-UE, senza una chiara indicazione delle finalità del trattamento, delle basi giuridiche applicabili e dei soggetti coinvolti, in qualità di titolari, responsabili o destinatari dei dati personali. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l?"accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un?"idonea autorizzazione. Fonte: https://www.garanteprivacy.it

  • TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: FISSATI I MASSIMALI 2026
    on 2 Febbraio 2026

    Con Circolare n. 4 del 28 gennaio l'Inps ha fissato l'importo massimo mensile, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell?"Assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell?"Assegno di integrazione salariale e dell?"Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell?"Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e dell?"Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali. Fissati inoltre gli importi massimi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell?"indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell?"Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dell?"indennità di disoccupazione agricola e la misura dell?"importo mensile dell?"assegno per le attività socialmente utili. Fonte: https://www.inps.it

  • INCREMENTI RETRIBUTIVI LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
    on 2 Febbraio 2026

    Con Risoluzione n. 3 del 29 gennaio, l?"Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell?"imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato. L?"agevolazione, prevista dall?"articolo 1, comma 7, della Legge n. 199/2025, riguarda gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 ed è riservata ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025, salvo rinuncia scritta del dipendente. Per consentire ai sostituti d?"imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo “1075”, “1609”, “1926”, “1927” e “1310”, da esporre nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d?"imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l?"anno d?"imposta cui si riferisce il versamento (AAAA). Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • CONTRIBUTO ATS CHE GARANTISCONO UN NUMERO MINIMO DI ASSISTENTI SOCIALI: PROSPETTO RIASSUNTIVO ENTRO IL 28 FEBBRAIO
    on 30 Gennaio 2026

    La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all?"articolo 1, commi 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali attraverso l?"erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti territoriali sociali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. L?"obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. Il contributo è determinato in: 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall?"Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Al fine di definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun ATS dovrà inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un prospetto riassuntivo, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte. Nella Nota 1228 del 27 gennaio 2026 il Ministero fornisce le istruzioni operative sulla misura e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2025 e uno per i dati previsionali del 2026, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INPS: BONUS 500 EURO ANCHE AI LIBERI PROFESSIONISTI UNDER 35 CON PARTITA IVA
    on 30 Gennaio 2026

    Il bonus di 500 euro al mese, previsto dal decreto Coesione, spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita Iva. Lo ha chiarito l'Inps, con notizia pubblicata sul portale istituzionale. Di cosa si trattaIl contributo, pari a 500 euro mensili per un massimo di 3 anni (fino a 18.000 euro complessivi), è destinato ai giovani under 35 in stato di disoccupazione alla data di avvio dell?"attività; per i professionisti, alla data di apertura della partita Iva.L?"agevolazione riguarda le nuove attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, operanti nei settori strategici per l?"innovazione tecnologica, la transizione digitale e l?"ecologia. La domanda potrà essere presentata accedendo al Punto d?"accesso alle prestazioni non pensionistiche, che rimarrà attivo dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti. Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio Inps n. 270 del 27 gennaio. Fonte: https://www.inps.it

  • ANTICIPAZIONE NASPI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITà: SUPERATA L'EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
    on 29 Gennaio 2026

    Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tra quest'ultime rientrano anche le modifiche alla disciplina in materia di incentivo all?"autoimprenditorialità (anticipazione NASpI). La legge di Bilancio 2026, modificando l?"articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,ha eliminato il riferimento all?"erogazione della prestazione in unica soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l?"erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell?"assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell?"assegno ordinario di invalidità. Fonte: https://www.inps.it

  • BONUS MAMME: REQUISITI, IMPORTI E NOVITà DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026
    on 29 Gennaio 2026

    L'Inps ha pubblicato sul proprio portale un breve vademecum dedicato al Bonus mamme, l?"integrazione al reddito introdotta per sostenere le madri lavoratrici nel corso del 2025 (d.l. 95/2025, convertito in legge 118/2025). Il contributo è rivolto alle mamme con due o più figli e consiste nell?"erogazione di 40 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità) per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, con esclusione delle lavoratrici domestiche e le mamme con tre o più figli a tempo indeterminato, in quanto già beneficiarie dell'esonero contributivo IVS previsto dalla legge di bilancio 2024.Il contributo viene erogato in unica soluzione entro febbraio 2026 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026 o non ancora liquidate. N.B. Il Bonus ed è stato aumentato per il 2026 a 60 euro mensili (fino a 720 euro annui) dall'ultima legge di bilancio.Spetterà dunque a tutte le lavoratrici dipendenti pubbliche o private e alle lavoratrici autonome con almeno due figli, purché abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro annui e fino al decimo compleanno del figlio più piccolo (o fino al diciottesimo per tre o più figli). Per ogni dettaglio tecnico su fiscalità, importi e requisiti d'accesso, spiega l'Istituto, resta valida la Circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139. Fonte: https://www.inps.it

  • SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: ESTESE AL 2026 LE ATTIVITà DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA
    on 28 Gennaio 2026

    Con l?"addendum all?"accordo siglato nel 2023 tra l?"Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D?"Ascenzo e Massimiliano Fedriga, è stata estesa a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti. Le aziende quindi avranno più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione di infortuni negli ambienti di lavoro. Clicca qui per leggere il Comunicato Inail. Fonte: https://www.inail.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: NUOVO LIMITE TEMPORALE DI FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE
    on 28 Gennaio 2026

    La legge di bilancio 2026, modificando il Testo Unico su maternità e paternità (Dl n. 151/2001), ha aumentato l?"arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni. Nel Messaggio n. 251 del 26 gennaio l'Inps comunica che i genitori possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. In caso di adozione o affidamento, il congedo può essere fruito entro 14 anni dall?"ingresso del minore in famiglia, senza superare la maggiore età.Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi, i limiti restano invariati: 12 anni per i primi e 1 anno per i secondi. Come presentare la domandaLe domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio dedicato.Dall'8 gennaio 2026 è aggiornata la procedura online INPS per richiedere il congedo parentale secondo i nuovi limiti. Eventuali domande per periodi compresi tra il 1° gennaio 2026 e l?"aggiornamento della procedura potranno essere presentate successivamente, senza penalità, considerando l?"impossibilità di invio preventivo. Fonte: https://www.inps.it

  • DECRETO FLUSSI 2026: LE DATE DEI PROSSIMI 'CLICK DAY'
    on 27 Gennaio 2026

    Il Ministero dell'Interno ha comunicato le date dei Click Day effettivi (invio domande) per le quote 2026-2028, seguendo scadenze specifiche per ogni categoria. Il primo click day dello scorso 12 gennaio ha riguardato gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo.Le prossime date utili per inviare le istanze per richiedere il nulla osta per l?"assunzione dei lavoratori stagionali nei settori turistico-alberghiero sono: 9 Febbraio 2026 (ore 9:00) per il lavoro subordinato stagionale (turistico). 16 Febbraio 2026 (ore 9:00) per il lavoro subordinato non stagionale (modello B2020). 18 Febbraio 2026 (ore 9:00) per l'Assistenza familiare (modello A-bis).  Il Ministero comunica che sarà data priorità all?"istruttoria delle domande di nulla osta relative all?"ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all?"istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali. I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali.  Fonte: https://www.interno.gov.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER LAVORO NOTTURNO E FESTIVO NEL TURISMO
    on 27 Gennaio 2026

    Confermata anche per quest'anno la misura volta a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti del settore. La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 18-21), al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all?"eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo e stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi.L'agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d?"imposta 2025. Il sostituto d?"imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l?"importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell?"anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d?"imposta, per effetto dell?"erogazione del trattamento integrativo speciale, può utilizzare in compensazione il credito maturato.

  • IN SCADENZA IL TERMINE PER L'INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
    on 26 Gennaio 2026

    Entro il 31 gennaio i datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo disabili, la dichiarazione in cui viene riportata la situazione occupazionale al 31 dicembre dell?"anno precedente relativamente agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette, indicando anche i posti di lavoro disponibili e le mansioni corrispondenti. L'adempimento, in particolare, riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo per il calcolo della quota di riserva. Il prospetto deve essere trasmesso unicamente per via telematica, come previsto dal Decreto interministeriale 2 novembre 2010. L?"invio non è richiesto ogni anno, ma solo se ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale che modificano gli obblighi di legge o influiscono sul computo della quota di riserva. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • COEFFICIENTI USUFRUTTO, RENDITE E PENSIONI 2026 SENZA MODIFICHE
    on 26 Gennaio 2026

    Il decreto direttoriale del ministero dell?"Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 conferma per il 2026 i coefficienti già adottati nel 2025, basati su un tasso di interesse del 2,5%, da utilizzare per il calcolo dei valori dei diritti di usufrutto, delle rendite e delle pensioni ai fini della determinazione della base imponibile dell?"imposta di registro e dell?"imposta sulle successioni e donazioni. I coefficienti sono definiti in relazione al tasso legale degli interessi, aggiornato ogni anno con decreto del Mef. Non può però essere assunto un tasso legale inferiore al 2,5% e poiché il saggio fissato dal ministero dell?"Economia per il 2026 è pari all?"1,6% (Dm 10 dicembre 2025), nonostante la riduzione del tasso in vigore dal 1° gennaio 2026, restano validi i coefficienti già determinati sulla base del saggio del 2,5% previsto per il 2024, come indicati nel prospetto allegato al Dlgs n. 139/2024.

  • LEGGE DI BILANCIO: INCENTIVI PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
    on 26 Gennaio 2026

    Tra le misure previste dalla Legge di bilancio 2026 figurano anche incentivi destinati a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori e le lavoratrici con almeno tre figli conviventi possono usufruire di una priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto già a tempo parziale, purché l?"orario venga ridotto almeno del 40%.L?"incentivo prevede che i datori di lavoro privati siano esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 3.000 euro annui per i 24 mesi successivi alla trasformazione o rimodulazione dell?"orario. L?"esonero è condizionato al mantenimento del monte orario complessivo, mentre resta invariata l?"aliquota di computo ai fini pensionistici.I benefici si applicano fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo, senza limiti di età nel caso di figli disabili. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • ULTERIORE PERIODO DI CIGS PER LE IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA
    on 23 Gennaio 2026

    Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda, nello specifico, la Legge n. 199/2025, il comma 171 dell?"articolo 1 prevede che per le imprese considerate di interesse strategico nazionale con almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, possa essere autorizzato in via eccezionale un ulteriore periodo di CIGS. La concessione di questo periodo aggiuntivo è subordinata alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro e richiede l?"adozione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L?"autorizzazione avviene in deroga ai limiti ordinari previsti dagli articoli 4 e 22 del Dl n. 148/2015 e si colloca in continuità con gli strumenti di tutela già riconosciuti all?"azienda.La misura è finalizzata a tutelare i livelli occupazionali e a preservare il patrimonio di competenze professionali delle imprese coinvolte nei processi di riorganizzazione.L?"ulteriore periodo di CIGS potrà essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 63,3 milioni di euro per l?"anno 2026, finanziato attraverso il Fondo sociale per occupazione e formazione.All?"Inps è affidato il compito di monitorare l?"andamento della spesa: qualora emerga, anche in via previsionale, il raggiungimento del tetto massimo stanziato, l?"Istituto non procederà all?"esame di nuove domande.Quanto alla durata della misura, l?"ulteriore periodo di CIGS può arrivare fino a 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà, mentre è previsto un limite massimo di 6 mesi qualora l?"intervento sia legato a una situazione di crisi aziendale. Fonte: https://www.inps.it

  • AUTOIMPIEGO: APERTO L?"ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ATTUATORI PER LA FORMAZIONE
    on 23 Gennaio 2026

    Al via la fase di accreditamento dei soggetti attuatori per la formazione prevista all?"interno del “Progetto per l?"Autoimpiego” (PpA), finanziata nell'ambito del PNRR - Programma GOL.Con la pubblicazione dell?"Avviso pubblico sul sito dell?"Ente Nazionale per il Microcredito, si apre la possibilità per enti di formazione e soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di candidarsi alla realizzazione degli interventi di formazione e accompagnamento all?"autoimpiego. L?"iniziativa, disciplinata dal Decreto Coesione, punta a sostenere l?"avvio di attività autonome e imprenditoriali da parte dei giovani under 35, attraverso percorsi di formazione e accompagnamento specialistico collegati alle misure Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord. La formazione, erogata su tutto il territorio nazionale tramite una rete di enti accreditati, prevede 100 ore complessive suddivise in moduli teorici e di assistenza personalizzata alla redazione del business plan, finalizzati all?"accesso alle agevolazioni gestite da Invitalia. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: AL VIA LE DOMANDE PER L?"INDENNITà DI DISCONTINUITà
    on 22 Gennaio 2026

    Con Messaggio n. 154 del 16 gennaio l'Inps ha informato dell'attivazione del servizio per presentare domanda di indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) relativa al 2025.L'indennità consiste in un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) erogato in un?"unica soluzione, su domanda, che copre un terzo delle giornate accreditate nell?"anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità. Le novità della Legge di bilancio 2026La nuova legge di bilancio ha introdotto novità in merito ai requisiti di accesso per richiedere l'indennità: viene infatti innalzato a 35.000 euro il limite di reddito IRPEF e previste condizioni agevolate per gli attori cinematografici, che potranno accedere alla prestazione con sole 15 giornate contributive nell'anno precedente o 30 nei due anni precedenti, anziché le 51 solitamente richieste. Come presentare la domandaGli interessati potranno presentare la domanda entro il 30 aprile 2026, tramite il sito internet dell'Istituto (previa autenticazione con CIE, SPID, CNS o eIDAS), il Contact Center (numero verde 803 164 da fisso o 06 164164 da mobile) oppure tramite patronati. L'istruttoria delle domande partirà da maggio 2026, dopo la chiusura del servizio di presentazione. Fonte: https://www.inps.it

  • PIù TUTELE E TEMPI RIDOTTI: COSA CAMBIA PER IL PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO
    on 22 Gennaio 2026

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 156 del 20 gennaio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1233, relativa a una procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro. Il decreto, in particolare, semplifica l?"iter amministrativo per la domanda di permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali.  Tra le altre novità, si legge nel Comunicato Stampa di Palazzo Chigi, l'introduzione un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. Il provvedimento interviene inoltre sul versante della mobilità occupazionale, garantendo una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti.In caso di disoccupazione, il permesso non verrà revocato, permettendo al lavoratore di rimanere nel territorio nazionale per un periodo minimo di tre mesi per cercare una nuova occupazione, rafforzando così le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorendo l'integrazione regolare. Fonte: https://www.governo.it

  • EX FRONTALIERI, VIA LIBERA AL REGIME IMPATRIATI: COSA DICE L?"AGENZIA DELLE ENTRATE
    on 22 Gennaio 2026

    Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull?"accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia. Con la Risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l?"Agenzia delle Entrate interviene sull?"applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, Dlgs n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri.Il caso esaminato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo aver trasferito la residenza all?"estero e iscriversi all?"AIRE, ha continuato a svolgere l?"attività lavorativa in Italia come frontaliere. Dopo un periodo di residenza fiscale all?"estero pari a sette periodi d?"imposta, l?"istante intende rientrare in Italia e proseguire il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, chiedendo se tale circostanza consenta l?"accesso al regime agevolativo.Nel fornire la propria risposta, l?"Agenzia delle Entrate ha precisato che l?"articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 non pone condizioni in merito al luogo di svolgimento dell?"attività lavorativa durante il periodo di residenza all?"estero precedente al rientro. Ai fini dell?"agevolazione rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all?"estero che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d?"imposta.Alla luce di tali considerazioni, l?"Agenzia ha concluso che l?"ex frontaliere può accedere al regime impatriati e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • CALL CENTER: CONFERMATE PER IL 2026 LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
    on 21 Gennaio 2026

    Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tra queste rientrano anche le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (comma 170, art. 1), che vengono confermate anche per il prossimo anno. L?"intervento, che prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, è finanziato attraverso il Fondo sociale per occupazione e formazione. La misura riguarda le imprese dei call center che non rientrano nell?"ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria, a condizione che abbiano avuto un organico superiore a 50 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta. Il trattamento, riconosciuto in deroga alla disciplina ordinaria, può essere attivato nei casi di sospensione o riduzione dell?"attività lavorativa, in via prioritaria quando non sia possibile fare ricorso alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. L?"indennità è pari all?"importo massimo del trattamento di integrazione salariale straordinaria e può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. L?"erogazione è subordinata all?"adozione di appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definiranno l?"impresa beneficiaria, la durata dell?"intervento e le modalità di pagamento. I periodi di sospensione o riduzione dell?"orario coperti dall?"indennità sono considerati utili sia ai fini del diritto sia della misura della pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015. Restano ferme le indicazioni operative già fornite dall?"Inps, da ultimo con i messaggi n. 1495/2022 e n. 2232/2024. Fonte: https://www.inps.it

  • BANDO ISI 2024: PROROGATO AL 27 GENNAIO IL TERMINE PER L'UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE
    on 21 Gennaio 2026

    Con Avviso del 16 gennaio l'Inail comunica che il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande relative al Bando ISI 2024 subentrate e risultate ammesse agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00. Entro questo termine, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi “Click day”, dovranno trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall?"Avviso pubblico ISI 2024. Fonte: https://www.inail.it

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI, SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE: LE NOVITà DELLA LEGGE DI BILANCIO NELLA CIRCOLARE INPS
    on 20 Gennaio 2026

    Dall'Inps focus sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Con la Circolare n. 1 del 15 gennaio l?"Istituto illustra le principali novità della Legge di Bilancio 2026 in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, tra cui: disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; proroga dell?"esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che operano nelle aree di crisi industriale complessa; trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; proroga dell?"integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA; proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l?"utilizzazione dei lavoratori socialmente utili; misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica; proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi; trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria; intervento straordinario di integrazione salariale in seguito ad accordi di transizione occupazionale; misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese. Fonte: https://www.inps.it

  • BONUS DIPENDENTI FINO A 20.000 EURO: CONTANO SOLO I GIORNI RETRIBUITI
    on 20 Gennaio 2026

    Chiarimenti dell?"Agenzia delle Entrate sul calcolo dei giorni di lavoro dipendente rilevanti per la determinazione della somma integrativa prevista dalla legge di bilancio 2025. Con Risposta ad interpello n. 7 del 16 gennaio l'Agenzia delle entrate fornisce due importanti chiarimenti in merito alla corretta individuazione dei "giorni di lavoro dipendente" da utilizzare per il calcolo del "reddito annuale teorico", ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della Legge di bilancio 2025, che riconosce una somma integrativa ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, determinata applicando specifiche percentuali al reddito percepito, previa individuazione del reddito annuale teorico, rapportato all?"intero anno. L?"istanza è stata presentata da un?"Azienda sanitaria locale, in qualità di sostituto d?"imposta, che ha chiesto come debbano essere conteggiati i giorni di lavoro nel caso in cui il dipendente, pur formalmente in forza, non abbia percepito retribuzione per alcune giornate dell?"anno a causa, ad esempio, di aspettative, permessi non retribuiti o sospensioni dal servizio. In particolare, il quesito riguardava due ipotesi: l?"assenza parziale di giorni retribuiti nel corso dell?"anno e l?"assenza totale di giorni lavorati, a fronte della corresponsione di somme non collegate alla presenza in servizio. Con riferimento al primo caso, l?"Agenzia ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i “giorni di lavoro dipendente” da considerare sono esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione, dovendosi escludere le giornate prive di qualsiasi emolumento, anche sotto forma di retribuzione differita.Diversamente, nell?"ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell?"anno, qualora siano corrisposte somme che non si riferiscono all?"attività svolta nel periodo d?"imposta (come arretrati o competenze accessorie), l?"Agenzia ha ritenuto che non spetti alcuna somma. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • APE SOCIALE CONFERMATA PER CHI MATURA I REQUISITI ENTRO L'ANNO
    on 19 Gennaio 2026

    La legge di bilancio 2026 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2026 dell?"APE Sociale per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data.Pertanto l'Inps ha riaperto la possibilità di presentazione della domanda per la verifica dei requisiti di accesso all?"anticipo pensionistico. Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio possono essere presentate direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali, tramite patronato o Contact Center Multicanale, secondo i seguenti termini di scadenza: il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026. Le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale al fine di non perdere i ratei di pensione. Maggiori informazioni nel Messaggio Inps n. 128 del 14 gennaio. Fonte: https://www.inps.it

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR: TORNA IL SILENZIO-ASSENSO CON LA MANOVRA 2026
    on 19 Gennaio 2026

    La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto un concetto chiave legato al meccanismo del silenzio–assenso circa la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, introducendo, a partire dal 1° luglio 2026, l?"adesione automatica ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato ed ampliando la platea delle imprese tenute a versare il TFR al Fondo Tesoreria Inps.L?"obbligo, infatti, scatterà per i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell?"attività, abbiano raggiunto i 50 dipendenti, con una fase transitoria inizialmente riservata alle aziende con almeno 60 addetti.  Nell'approfondimento dell'8 gennaio la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le novità introdotte e illustra l?"evoluzione della previdenza complementare quale strumento di integrazione alla pensione obbligatoria, anche attraverso l?"adesione con il TFR e l?"impatto delle modifiche al meccanismo del cd. silenzio–assenso. Fonte: https://www.consulentidellavoro.it

  • LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: DOMANDA DI INDENNITà DI DISCONTINUITà ENTRO IL 30 APRILE
    on 16 Gennaio 2026

    Entro il 30 aprile i lavoratori dello spettacolo possono presentare la domanda per ottenere l'Indennità di Discontinuità (IDIS), introdotta dal Decreto n. 175/2023.Si tratta di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) erogato in un?"unica soluzione, su domanda, che copre un terzo delle giornate accreditate nell?"anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità. Per poter presentare la domanda i richiedenti l'indennità devono rispettare determinati requisiti previsti dall'ultima legge di bilancio: avere un reddito IRPEF dell'anno precedente che non supera i 35.000 euro; aver accumulato almeno 51 giornate di contributi al Fondo Spettacolo nell'anno precedente (se si è attori di cinema o audiovisivo bastano 15 giornate nell'anno precedente, o 30 giornate totali negli ultimi due anni); avere un guadagno che deriva principalmente da attività nel settore spettacolo; non avere un contratto a tempo indeterminato, a meno di non essere un "intermittente" senza indennità di disponibilità. Per maggiori informazioni su come compilare ed inviare la domanda l'Inps ha pubblicato un tutorial ufficiale, in formato pdf. Fonte: https://www.inps.it

  • GESTIONE SEPARATA ARTIGIANI E COMMERCIANTI: UNICO PUNTO PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE
    on 16 Gennaio 2026

    Dal 15 gennaio gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati) possono accedere ad un punto unico per gestire le deleghe relative a lavoratori autonomi e committenti. Lo ha comunicato l'Inps, nel Messaggio n. 104 del 12 gennaio.In particolare, il nuovo sistema permette: di creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell'Anagrafica Unica del Contribuente; di gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti. Gli intermediari possono ora creare 3 tipologie di delega: delega per artigiani e commercianti, per la gestione delle singole posizioni contributive; delega totale per committenti, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione; delega parziale per committenti, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati. Per agevolare la transizione al nuovo sistema, per 3 mesi dalla pubblicazione del Messaggio sarà ancora possibile utilizzare le attuali modalità, dopodiché il sistema sarà definitivamente dismesso. Come funziona il servizioL'intermediario accede al portale, inserisce il codice fiscale del soggetto contribuente e seleziona la posizione contributiva di interesse e, dopo aver compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. Il sistema invia automaticamente una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione. Il servizio sarà accessibile a breve anche a tributaristi e associazioni di categoria, con specifiche limitazioni operative. I titolari delle posizioni contributive potranno delegare direttamente persone di fiducia attraverso il Cassetto previdenziale. Fonte: https://www.inps.it

  • DAL 1° GENNAIO NUOVI CRITERI ISEE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
    on 15 Gennaio 2026

    E' in vigore, dal 1° gennaio, una nuova modalità di calcolo dell?"Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più favorevole per le famiglie con figli, per l?"accesso alle principali misure di inclusione sociale. Con Messaggio n. 102 del 12 gennaio l'Inps precisa che il nuovo valore dell?"ISEE, previsto dall'articolo 1, comma 208 della legge di Bilancio 2026 per specifiche prestazioni familiari e per l?"inclusione, si applica esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall?"Istituto: Assegno di Inclusione (ADI); Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL); Assegno unico e universale per i figli a carico; Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare; Bonus nuovi nati. L'Inps illustra inoltre la normativa in argomento e fornisce le indicazioni operative. Franchigia più alta sulla prima casaIl nuovo ISEE aumenta la quota di valore dell?"abitazione principale che non viene considerata: fino a 91.500 € per la maggior parte delle famiglie fino a 120.000 € per chi vive nei Comuni capoluogo di città metropolitane La franchigia cresce di 2.500 € per ogni figlio convivente oltre il primo, riducendo ulteriormente l?"ISEE. Più benefici per le famiglie con figliVengono potenziate le maggiorazioni della scala di equivalenza legate al numero di figli, rendendo l?"ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie numerose. Procedure INPS già operativeIn attesa dell?"aggiornamento del Regolamento ISEE e dei modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), l?"INPS ha già adeguato le proprie procedura informatiche per consentire il calcolo del nuovo indicatore a partire dalle DSU presentate dal 1° gennaio 2026.Le domande che, sulla base dell?"ISEE ordinario 2026, avrebbero avuto esito negativo, vengono temporaneamente sospese e riesaminate automaticamente con il nuovo ISEE più favorevole, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei cittadini.Per le DSU precompilate, rimane confermata l?"esclusione automatica dal patrimonio mobiliare dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro per nucleo familiare. Per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in modalità autodichiarata l?"esclusione deve essere effettuata dal dichiarante.Al fine di garantire continuità nei pagamenti, per l?"Assegno Unico i pagamenti di gennaio e febbraio 2026 continueranno a basarsi sull?"ISEE valido al 31 dicembre 2025. Fonte: https://www.inps.it

  • CONFERMATA PER IL 2026 LA RIDUZIONE IRPEF SU DIVIDENDI DI AZIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI
    on 15 Gennaio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga della riduzione dell?"IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti.  La Manovra, in particolare, con l'Art. 1, comma 13 estende a tutto il 2026 la norma che prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, con esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l?"inclusione integrale nell?"imponibile.

  • ADOTTATE LE LINEE GUIDA SUI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
    on 14 Gennaio 2026

    Con la pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro del Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, sono state adottate le "Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all?"articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”, e relativi allegati.Le Linee guida, che sostituiscono la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/2003 e la Circolare ANPAL n. 1/2018, sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione del decreto.  I Fondi paritetici interprofessionali (FPI), la cui norma istitutiva è contenuta nell?"articolo 118 della Legge n. 388/2000, sono stati introdotti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore. Le nuove Linee Guida hanno l?"obiettivo di innovare e adeguare la disciplina esistente circa le modalità di attivazione, funzionamento e vigilanza dei suddetti Fondi, i quali sono tenuti a aderirvi, sviluppando, nell?"ambito della propria autonoma statutaria, organizzativa e gestionale, il necessario livello di dettaglio, attraverso specifiche procedure, requisiti e atti di regolamentazione interna. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • INDENNITà DI PREAVVISO E FINE RAPPORTO: TASSAZIONE TRA ITALIA E FINLANDIA SECONDO L?"AGENZIA DELLE ENTRATE
    on 14 Gennaio 2026

    Con la Risposta n. 1 del 12 gennaio 2026, l?"Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità di preavviso e di fine rapporto corrisposte a un dirigente che ha svolto la propria attività tra Italia e Finlandia. Il caso riguarda un dirigente italiano, distaccato per alcuni anni presso una società finlandese dello stesso gruppo e residente fiscalmente in Finlandia al momento della cessazione del rapporto, al quale sono state riconosciute, a seguito di conciliazione, somme a carico sia della società italiana sia di quella finlandese. L?"Agenzia ha chiarito che è imponibile in Italia esclusivamente la quota di indennità di preavviso riferibile al lavoro svolto nel nostro Paese e corrisposta dalla società italiana, sulla quale deve essere operata la ritenuta alla fonte. Tutte le altre somme, erogate dalla società finlandese e riferite all?"attività svolta all?"estero, non sono invece imponibili in Italia, in quanto rientrano nella potestà impositiva dello Stato estero secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Finlandia. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

  • ULTERIORI RISORSE PER IL FONDO NUOVE COMPETENZE
    on 13 Gennaio 2026

    Altri 125 milioni di euro a disposizione del Fondo Nuove Competenze 3. La dotazione della terza edizione del Fondo Nuove Competenze sale quindi ad un miliardo e 150 milioni di euro, ampliando notevolmente la platea delle imprese che potranno beneficiare del sostegno dello Stato per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche. Le risorse aggiuntive, provenienti dal Programma GOL del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuiranno a ridurre il divario dell?"Italia rispetto alla media europea in materia di formazione aziendale. In questo modo, spiega il Ministero del Lavoro nel comunicato del 9 gennaio, sarà possibile far scorrere ulteriormente la graduatoria già esistente e arrivare quasi al suo completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente ma non ammissibili al finanziamento per mancanza di risorse. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • PA: IL REGIME DI INAPPLICABILITà TERMINI DI PRESCRIZIONE E SANZIONI CIVILI ESTESO AL 31 DICEMBRE 2026
    on 13 Gennaio 2026

    Con Messaggio n. 84 del 9 gennaio l'Inps ha informato che il regime di inapplicabilità dei termini di prescrizione e delle sanzioni civili è stato esteso al 31 dicembre 2026. In particolare, il Dl n. 200 del 31 dicembre 2025 ha esteso al 31 dicembre 2026: l?"inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie dovute dalle pubbliche amministrazioni all?"Istituto (Gestione Dipendenti Pubblici e Gestione Separata), per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021; il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili. Le amministrazioni pubbliche che provvederanno al versamento contributivo entro i nuovi termini, non saranno pertanto soggette alle sanzioni civili. Fonte: https://www.inps.it

  • ESONERO CONTRIBUTI IMPRESE AGRICOLE: COME REGOLARIZZARE IL DEBITO O PRESENTARE UNA DOMANDA DI RIESAME
    on 12 Gennaio 2026

    A seguito dei controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all?"esonero dei contributi dovuti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura (Dl n. 34/ 2020), sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. A comunicarlo l'Inps, nel Messaggio n. 72 del 7 gennaio. L'Istituto informa che, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, è possibile regolarizzare l'eventuale debito o presentare una domanda di riesame. Fonte: https://www.inps.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E SGRAVI CONTRIBUTIVI
    on 12 Gennaio 2026

    Con uno stanziamento complessivo di oltre 825 milioni di euro nel triennio 2026-2028 la Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce nuove misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Le risorse sono finalizzate a promuovere l?"occupazione giovanile stabile, sostenere l?"inserimento lavorativo delle lavoratrici svantaggiate, favorire lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali. L?"intervento prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Le modalità attuative, i requisiti e le condizioni di accesso saranno definiti da un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell?"Economia e delle Finanze.

  • MILLEPROROGHE 2026: PROROGHE NORMATIVE PER SERVIZI, PA E IMPRESE
    on 9 Gennaio 2026

    Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 200/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, interviene su diverse scadenze normative con l?"obiettivo di garantire continuità amministrativa, stabilità dei servizi e certezza regolatoria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Pubblica Amministrazione e i servizi ai cittadiniIl decreto conferma una serie di proroghe finalizzate ad assicurare la piena operatività degli enti pubblici anche nel 2026, tra cui: la proroga delle regole transitorie sui versamenti contributivi della PA, che consente agli enti di completare gli adempimenti con modalità semplificate, garantendo continuità nei servizi amministrativi; la proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle attività istruttorie per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, che continueranno a essere svolte presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. la proroga delle misure straordinarie per il settore sanitario, tra cui l?"estensione dello scudo penale per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2026. Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoriaIl decreto dispone la proroga dei relativi alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. In particolare, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano i termini di prescrizione previsti per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con riferimento ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021. Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (e assimilati) con le PA è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Sostegno alle impreseTra le misure di sostegno alle imprese la proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), che assicura continuità al meccanismo di sostenuto agli investimenti, liquidità e occupazione in tutto il Paese.Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: TUTTE LE MISURE PER FAMIGLIE, LAVORO, PENSIONI E POLITICHE SOCIALI
    on 9 Gennaio 2026

    Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce una serie di misure volte a sostenere i redditi più bassi e il potere d?"acquisto delle retribuzioni, riducendo la tassazione per famiglie, lavoro dipendente e ceto medio. La manovra prevede inoltre interventi mirati a favore delle imprese e della produttività. Di seguito le principali misure in tema di lavoro, famiglie e politiche sociali. Revisione dell'ISEE: al fine di favorire l?"accesso a determinate prestazioni agevolate, viene modificata la disciplina di calcolo dell?"ISEE. In particolare, la soglia del valore della prima casa esclusa dal calcolo viene innalzata da 52.500 a 91.500 euro, limite che sale fino a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nelle città metropolitane. Bonus mamme e congedi: per il 2026 viene rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori. Sostegno alle spese scolastiche: le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro potranno inoltre beneficiare del bonus libri comunale per l?"acquisto di libri scolastici per le scuole superiori e di un contributo fino a 1.500 euro per chi sceglie le scuole paritarie (medie e primo biennio superiori). Carta "Dedicata a te": rifinanziata per gli anni 2026 e 2027, la misura prevede un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sostegno abitativo e caregiver: istituito un fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dal 2026, e un fondo per il sostegno del caregiver familiare, pari a 1,15 milioni per il 2026. Pensioni e lavori usuranti: sterilizzato l?"aumento di tre mesi dell?"età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal 1° gennaio 2028, oltre all?"aumento che scatterà per tutti, un aumento graduale dei requisiti pensionistici: un mese nel 2028, un ulteriore mese nel 2029 e un altro mese a decorrere dal 2030. Incremento pensioni minime: previsto l?"incremento di 20 euro al mese per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate. APE sociale e previdenza complementare: prorogata l'APE sociale per specifiche categorie. Estesa la platea delle aziende obbligate conferire il TFR al fondo INPS: anche i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, saranno obbligati a versare al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. Dal 2032 l?"obbligo sarà esteso alle aziende da 40 dipendenti. Inoltre, dal 1° luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, se non esprimono la propria scelta entro 60 giorni dall'assunzione. Fonte: https://www.mef.gov.it

  • CESSIONE QUINTO PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI I TRIMESTRE 2026
    on 8 Gennaio 2026

    Il Ministero dell?"Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), con decreto n. 57950 del 23 dicembre 2025, ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d?"Italia e in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026. Nel Messaggio n. 3976 del 30 dicembre l'Inps ha rideterminato i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento. Per la classe di età "Maggiore di 79 anni", precisa l'Istituto, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia di usura. Le modifiche sono operative a partire dal 1° gennaio 2026.  Fonte: https://www.inps.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: PROROGA ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI DOMINICALI E AGRARI
    on 8 Gennaio 2026

    Tra gli interventi previsti dalla Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in favore delle imprese del settore agricolo c'è la conferma dell?"esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP, che viene estesa anche al 2026.La misura, originariamente prevista dalla Legge di bilancio per il 2017,  prevede che, ai fini IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 0%, fino a 10mila euro; 50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro; 100%, oltre 15mila euro. Sono escluse dalla misura di favore le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno esercitato l?"opzione per la tassazione dei redditi su base catastale. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: CALENDARIO PAGAMENTI PER L?"ANNO 2026
    on 7 Gennaio 2026

    Con Messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025 l?"Inps comunica il calendario dei pagamenti dell?"Assegno unico e universale (AUU) per il 2026, relativi alle prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni. L'Istituto di previdenza ricorda che il pagamento della prima rata della prestazione è effettuato, di norma, nell?"ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l?"AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito. Le date dei pagamenti per il 2026I pagamenti dell?"Assegno Unico e Universale per i figli a carico sono accreditati secondo il seguente calendario: 21-22 gennaio19-20 febbraio19-20 marzo20-21 aprile20-21 maggio18-19 giugno20-21 luglio18 -19 agosto21-22 settembre21-22 ottobre19-20 novembre16-17 dicembre Fonte: https://www.inps.it

  • LEGGE DI BILANCIO 2026: TASSAZIONE AGEVOLATA DEI RINNOVI CONTRATTUALI
    on 7 Gennaio 2026

    Dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, avvenuta lo scorso 30 dicembre 2025, la Legge di bilancio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 301 del 30 dicembre 2025). Tra le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie, anche disposizioni sulla tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali.Al fine di favorire l?"adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell?"anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un?"imposta sostitutiva dell?"imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La misura si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell?"anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

  • A DICEMBRE 19.548 CONTRATTI DI PRODUTTIVITà ATTIVI
    on 24 Dicembre 2025

    I dati arrivano dal report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicato al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali e relativo alla detassazione dei premi di produttività, aggiornato al 15 dicembre 2025. Il dato, si legge nel Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro, è superiore al 3% rispetto a quello registrato nel 2024, con oltre 5 milioni di lavoratori che beneficiano di premi collegati a un contratto di produttività (5.098.687, per la precisione), con un importo medio annuale di 1.605,24 euro. Qualche datoDei 19.548 contratti attivi, 16.111 rientrano nel novero dei contratti aziendali, e i restanti 3.437 sono contratti territoriali.15.991 contratti puntano al raggiungimento di obiettivi di produttività, 12.600 di redditività, 9.918 di qualità, mentre 2.106 prevedono un piano di partecipazione e 12.383 misure di welfare aziendale.Rimane stabile la suddivisione percentuale delle aziende che si avvalgono di questo strumento in termini di addetti. Clicca qui per leggere il report in dettaglio.  Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • LAVORO DOMESTICO: DAL 2026 NIENTE PIù LETTERE CARTACEE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
    on 24 Dicembre 2025

    Da gennaio 2026 i datori di lavoro domestico di età inferiore ai 76 anni non riceveranno più la consueta lettera annuale con le indicazioni per effettuare i versamenti e i modelli di pagamento cartacei (pagoPA), anche se in passato ne avevano fatto richiesta. Continueranno, invece, a ricevere la comunicazione cartacea, ma solo per il 2026, i datori di lavoro con età pari o superiore a 76 anni. Per tutti i nuovi rapporti di lavoro non sarà più possibile chiedere l'opzione dell'invio cartaceo della comunicazione. La gestione dei contributi dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali digitali messi a disposizione dall?"Istituto. Per agevolare il cambiamento l'Inps ha previsto un'assistenza telefonica apposita per i datori di lavoro, che saranno contattati dagli operatori di call center per conto dell?"Istituto per essere informati e supportati nell?"accesso ai servizi per il pagamento dei contributi domestici. Come effettuare il pagamento dei contributi tramite i servizi onlineI modelli di pagamento pagoPA potranno essere scaricati dal sito istituzionale, accedendo all?"area tematica “Portale dei Pagamenti” e selezionando la voce “Lavoratori Domestici”. Inserendo il codice fiscale e il codice rapporto di lavoro o ricorrendo alle credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS/eIDAS) il datore di lavoro domestico potrà: stampare l?"avviso di pagamento pagoPA, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito pagoPA; eseguire il pagamento online pagoPA, con carta di credito/debito, conto corrente o altri metodi di pagamento, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24; visualizzare/stampare le ricevute dei pagamenti effettuati. Queste attività potranno essere effettuate anche tramite Contact Center, o tramite intermediari qualificati. È inoltre possibile pagare tramite l?"app INPS Mobile oppure mediante l?"app IO. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE: ESTESE LE CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
    on 23 Dicembre 2025

    L?"articolo 29, comma 1, del Dl n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L n. 56/2024, è intervenuto sull?"articolo 1 della L. n. 296/2006 ad ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l?"assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con Circolare n. 150 del 16 dicembre l'Inps illustra le modifiche introdotte dalla disciplina, chiarisce le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza in caso di violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, e illustra i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro. Fonte: https://www.inps.it

  • IL DL SICUREZZA LAVORO è LEGGE: LE MISURE PREVISTE
    on 23 Dicembre 2025

    Nella seduta di martedì 18 dicembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il Dl Sicurezza lavoro.Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è stato approvato con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Le misure previste dal DecretoIl Decreto Sicurezza contiene nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza, tra cui:  l'introduzione di un sistema premiale per le aziende virtuose; il badge di cantiere per i settori più a rischio; il rafforzamento dell?"attenzione su appalti e sub-appalti; l?"assunzione di altre 400 persone tra ispettori e Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro. Previste anche risorse sulla formazione in materia e la previsione di un sistema di tracciamento e valutazione dei mancati infortuni, oltre a diverse disposizioni in favore dei giovani, come l?"estensione della tutela Inail per gli studenti nei percorsi scuola-lavoro, anche durante il tragitto verso le aziende e la loro esclusione dalle attività più a rischio, e un sostegno al percorso di studio degli orfani di vittime sul lavoro, realizzato attraverso borse di studio che vanno dalla scuola primaria alla formazione universitaria. Introdotte anche nuove regole per le politiche attive delle persone con disabilità, finalizzate al loro inserimento lavorativo. Fonte: https://www.lavoro.gov.it

  • SALARIO MINIMO NEI CONTRATTI PUBBLICI: INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL GOVERNO CONTRO LA LEGGE PUGLIESE
    on 22 Dicembre 2025

    Con Sentenza n. 188 depositata il 16 dicembre la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative alla fissazione, con legge della Regione Puglia, di una soglia retributiva minima nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ad appalti pubblici e concessioni. Nel dettaglio, le norme regionali contestate prevedevano la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l?"ora, come criterio di selezione del CCNL che la Regione e gli enti strumentali devono indicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite a livello regionale. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disciplina si poneva in contrasto con diversi principi costituzionali. In particolare, veniva denunciata la violazione degli articoli 36, primo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto l?"introduzione di una soglia retributiva minima per legge regionale avrebbe inciso sull?"autonomia della contrattazione collettiva nella determinazione dei livelli salariali. Inoltre, era stato sollevato anche il profilo di illegittimità rispetto all?"articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ambiti nei quali si impongono esigenze di uniformità e di uguaglianza nella disciplina delle retribuzioni, tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it

  • PENSIONI: A DICEMBRE QUATTORDICESIMA E IMPORTO AGGIUNTIVO
    on 22 Dicembre 2025

    Con la pensione di dicembre saranno erogati anche due importanti benefici: la cosiddetta "quattordicesima" e l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000.Nel Messaggio n. 3781 del 15 dicembre l'Inps informa che sono state completate le elaborazioni per il pagamento dei suddetti benefici. L'importo aggiuntivo sarà erogato a oltre 400mila pensionati.Il bonus, ricordiamo, spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui, un reddito personale fino a 11.766,30 euro ed un reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro. La somma aggiuntiva (quattordicesima) è stata invece riconosciuta a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. La "quattordicesima" spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti. I pensionati interessati troveranno i dettagli sul cedolino di dicembre 2025 e riceveranno notifiche digitali via email, App IO e nell'area personale "MyINPS", se hanno fornito i propri contatti. Fonte: https://www.inps.it

  • ESONERO CONTRIBUTIVO PARITà DI GENERE: DOMANDE FINO AL 30 APRILE 2026
    on 19 Dicembre 2025

    Con Messaggio n. 3804 del 16 dicembre l'Inps comunica  il rilascio, nella sezione  “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del portale istituzionale, del modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, utile per l'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025. Per poter accedere all'esonero, che consiste in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro in misura non superiore all?"1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, i datori di lavoro che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025 potranno presentare la richiesta di riconoscimento dell?"agevolazione fino al 30 aprile 2026. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it

  • Rottamazione Quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità
    on 30 Gennaio 2026

    Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l’avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d’ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d’azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti.<br>Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario. Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori L’attuale impianto della rottamazione quinquies mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall’analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento “indiscriminato”, ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione. Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all’ambito applicativo: Orizzonte Temporale: la misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Esclusioni Eccellenti: per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell’ambito della precedente Rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025. Oggetto dell’Agevolazione: l’adesione permette l’abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell’aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica. La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il “Prospetto Informativo”, un documento essenziale che elenca le cartelle “rottamabili” e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l’efficacia dell’intera operazione. La piattaforma digitale facilita l’invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente. Il rischio decadenza: una trappola per i distratti Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente “Quater” era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione quinquies nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio. La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione: Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l’immediata decadenza. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell’agevolazione. L’Ultima rata: il mancato pagamento dell’ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale. È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un’ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi. Il Ruolo del consulente: oltre la semplice compilazione In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico. Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Affrontare questa nuova sfida senza il supporto del proprio Commercialista significa muoversi in un campo minato senza una mappa aggiornata. Solo un professionista può redigere un quadro fedele della situazione debitoria, verificare l’effettiva convenienza dell’adesione rispetto a rateazioni ordinarie e, soprattutto, pianificare i flussi necessari per onorare il piano. La gestione del debito fiscale è un pilastro della continuità aziendale; delegarne la comprensione al caso è un rischio che oggi nessuna impresa può più permettersi di correre.

  • Una nuova visione per i fondi interprofessionali
    on 28 Gennaio 2026

    Viviamo in un'epoca di continuo fermento e rapidità, fattori che emergono con forza nelle analisi del mondo del lavoro, ormai protagonista della velocità incessante della nostra società. In questo contesto, la formazione e la preparazione diventano asset fondamentali, portando a una valorizzazione sempre più marcata della visione gestionale unica dei fondi interprofessionali.<br>Il punto di riferimento normativo è il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2026. Questo provvedimento ha introdotto le nuove linee guida per l’attivazione, il funzionamento e la vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali dedicati alla formazione continua. Il nuovo decreto sostituisce i precedenti pilastri della disciplina, ovvero la Circolare n. 36 del 2023 del Ministero del Lavoro e la Circolare n. 1 del 2018 dell’ANPAL. Il nuovo assetto operativo e le risorseIl decreto delinea nuove condizioni giuridiche in un ambito operativo profondamente mutato, segnato dal superamento dell'ANPAL. Ai fondi sono stati conferiti poteri più ampi, supportati da una certificazione totale delle competenze e dalla gestione integrata con il sistema informativo nazionale del lavoro.Una delle novità più significative riguarda l'incremento delle risorse: sono stati stanziati oltre 125 milioni di euro per soddisfare le numerose domande di finanziamento che, in passato, restavano spesso inevase per mancanza di fondi. L'obiettivo è adottare una visione univoca, definendo chiaramente le responsabilità delle singole parti coinvolte.I fondi interprofessionali sono confermati come strumenti di pubblica utilità con un impatto reale sulla formazione dei lavoratori. Sebbene siano finanziati dal contributo dello 0,30% versato dai datori di lavoro, essi sono ora soggetti a un sistema di monitoraggio e coordinamento più rigoroso. Requisiti, Criteri e SostenibilitàIl principio di attivazione resta legato alla richiesta di autorizzazione: i fondi non possono essere costituiti senza accordi tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Non si tratta di un bando, bensì della copertura di domande già inoltrate dai datori di lavoro privati.La concessione dei finanziamenti segue criteri precisi: ordine cronologico di presentazione delle domande; allocazione territoriale delle risorse nel rispetto dei plafond regionali; coerenza dei progetti formativi con le finalità del fondo. All’autorizzazione ministeriale si affianca ora un piano triennale di fattibilità per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e la conformità agli standard di funzionamento. Sono state inoltre introdotte verifiche periodiche basate su indici minimi di sostenibilità; il mancato rispetto di tali parametri può comportare la revoca dell’autorizzazione. Gestione finanziaria e TrasparenzaIl controllo sulla gestione finanziaria è stato ampliato, specificando con precisione le attività finanziabili. Mentre la quota principale deriva dallo 0,30%, le spese di funzionamento variano in base al numero di lavoratori iscritti al fondo. È stato introdotto l'obbligo di costituire il FEGR (Fondo economie di gestione e rischi), alimentato da accantonamenti annuali per coprire eccedenze di spesa o somme non riconosciute in fase di controllo.Per garantire trasparenza ed evitare duplicazioni di finanziamenti, è previsto l'obbligo di contabilità separata tra risorse integrative e complementari. I piani formativi distinguono tra "conto individuale" e "conto collettivo", ciascuno soggetto a specifici regimi giuridici, in particolare per quanto concerne la normativa sugli aiuti di Stato. Digitalizzazione e CertificazioneL'efficacia dei fondi dipende oggi dalla loro digitalizzazione: i sistemi devono interfacciarsi con le piattaforme ministeriali per garantire la totale tracciabilità delle attività formative. Le competenze acquisite dai lavoratori dovranno essere trasparenti e integrate nel sistema nazionale di certificazione, valorizzando così concretamente le politiche attive del lavoro.

  • Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza
    on 7 Gennaio 2026

    L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).<br>Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore). Trasferte dei lavoratori dipendenti La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”. Ambito Disciplina e condizioni Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna. Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC. Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo. Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero).   Lavoro Autonomo e reddito d’Impresa Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili. L’Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero. Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero) Vitto e Alloggio Obbligatoria Non richiesta Taxi e NCC Obbligatoria Non richiesta Rappresentanza Obbligatoria Obbligatoria A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa. Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei: Bonifico bancario o postale Carte di debito, credito e prepagate Assegni bancari e circolari App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto) L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.   Decorrenze e regime transitorio Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme: 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa. 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate. Principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

  • Contributo di 500 euro mensili per Under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici
    on 10 Dicembre 2025

    Vi segnaliamo un’importante opportunità introdotta dal Decreto Coesione e recentemente resa operativa dall’INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica. Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.<br>In cosa consiste l’agevolazioneL’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro. Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva. Regime Fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute. Requisiti soggettiviPossono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: Età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età). Stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015. Nota per le Società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati. Requisiti oggettiviL’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro). I Settori Ammessi (Codici ATECO): l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse: Manifatturiero (C): Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc; Energia e Utilities (D, E): Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua; Costruzioni (F): Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati; Trasporti e Magazzinaggio (H): Terrestre, marittimo, aereo, corrieri; Informazione e Comunicazione (J): Software, telecomunicazioni, editoria; Attività Professionali (M): Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari; Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): Istruzione, servizi sanitari e sociali; Attività Artistiche e Culturali (R): Musei, attività creative. Servizi (S, N): Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.   Scadenze e termini di presentazioneI termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività. Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS. Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Cosa si intende per “Avvio Attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito. Come presentare la domandaLa domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS. Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS. Ripartizione dei fondiLe risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi

  • Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?
    on 24 Novembre 2025

    Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nell'articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto.<br>Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi. Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS,  derivante dal commercio all’ingrosso.  Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe che la memorizzazione dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione dell’operazione, riportando nel documento commerciale (lo scontrino) le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare: cioè, se sullo scontrino scrivo "pagamento con POS", solo questo dato verrà incrociato con i dati relativi alla riscossione con il POS collegato al registratore di cassa. Se così fosse occorrerà la massima attenzione ad indicare la modalità di pagamento in sede di emissione del documento commerciale.I soggetti obbligati vengono definiti dal Decreto Direttoriale come coloro che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, restando così esclusi, ad esempio, i professionisti che non sono ammessi alla registrazione di corrispettivi, oppure la ditta con sola attività di commercio all’ingrosso dotata comunque di POS: occorrerà quindi prestare la molta attenzione ad indicare la modalità di pagamento.

  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’Iperammortamento
    on 19 Novembre 2025

    Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è quindi importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere. Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “Iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.<br>La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0) 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate: 220% (fino a 2,5 milioni) 140% (tra 2,5 e 10 milioni) 90% (tra 10 e 20 milioni) L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche. Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti. I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo. Testo provvisorio dell’ART. 94.(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.  Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di: a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  • Accordo raggiunto per un altro punto cardine del Made in Italy
    on 19 Novembre 2025

    In data 31 Ottobre 2025 si è arrivati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’industria di laterizi e manufatti. Un settore cardine per il rafforzamento della percezione d’internazionalizzazione del nostro Paese.<br>L’arrivo ad una buona riuscita della trattativa è giunto davvero in tempi molto celeri, perché stiamo parlando di un CCNL che era scaduto il 30 Settembre 2025, ed al cui rinnovo si è giunti in data 31 Ottobre 2025. In quest’ottica quindi va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle parti in causa, le quali da un punto di vista sindacale sono state rappresentate da FENEALUIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL mentre dal punto di vista dei protagonisti settoriali sono state rappresentate da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e AssoBeton.  Trattasi di un settore la cui importanza non è rappresentata soltanto dai numeri, nonostante il fatto che dia lavoro a 18.000 persone, bensì la stessa è insita nella grande percezione di cui lo stesso gode presso l’opinione pubblica.  L’aspetto che maggiormente salta all’occhio è quello dell’aumento salariale definito, il quale è pari ad euro 205, che sarà però soggetto alla seguente suddivisione in quattro tranche :  90 euro da ottobre 2025 55 euro da luglio 2026 55 euro da luglio 2027 5 euro da luglio 2028 Questa definizione numerica è associabile ad un aumento medio retributivo del 14,7%, trattasi di un valore che merita rispetto, dato che tramite il suo impatto si riuscirà a coprire l’inflazione prevista e si provvederà al recupero del potere d’acquisto che è stato perso nel triennio precedente a quello in vigore per la durata del nuovo contratto collettivo in vigore, ovvero 2025 – 2028.  In origine era stato richiesto un quadriennio come arco temporale di riferimento per questo rinnovo, però gli attori coinvolti hanno deciso di restare nel triennio in modo che al termine di questo possano trattare nuovamente delle condizioni contrattuali vantaggiose. Anche i fondi legati a quest’ambito, hanno subito dei cambiamenti, dato che è stato definito un aumento dello 0,20% del contributo aziendale al Fondo pensione Arco e via via procedendo ci sarà un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2026 ed un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2028, arrivando perciò ad una totalizzazione del 2%. Le aziende si faranno carico di un incremento di 5 euro mensili dal 1º Gennaio 2026, destinati  al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, facendo in modo che si arrivi ad un totale di 15 euro, che di conseguenza permette ai lavoratori un accesso ad un piano sanitario che sia realmente più tutelativo.  Le trattative si sono volute portare avanti per fare in modo che venisse privilegiato il giusto compromesso tra un settore soggetto a costanti trasformazioni tecnologiche ma che da sempre mantiene un'importante rilevanza sociale.  Continuando ad analizzare quest’ottica di ragionamento, rileviamo che si è agito per portare avanti dei precisi obiettivi, quali:  Aumento delle retribuzioni Costituzioni del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) Valorizzazione delle relazioni industriali  Aumento dell’occupazione giovanile Riconoscimento delle giuste competenze professionali Per far sì che le professioni che stanno dietro a tutto ciò non subiscano una notevole riduzione, sono stati strutturati degli incentivi nell’ottica di una cooperazione tra aziende ed istituzione universitaria, che corrispondono a :  Acquisizione di titoli universitari e accademici Le ore di formazione aziendale verranno retribuite al 10% Assenza di un compenso per le ore svolte all’interno dell’ente formativo In caso di malattia, invece, fino ad 8 mesi di calendario, i lavoratori riceveranno la retribuzione netta al 100%, e con l’aggiunta ulteriori 6 mesi si arriverà ad una retribuzione netta del 50%, tutto questo sempre nella piena considerazione della tutela sociale dell’individuo.  Si può provvedere al licenziamento senza preavviso soltanto in questi due casi :  Assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi Assenza ingiustificata per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di due anni Un importante passo in avanti lo si è fatto anche nell’evoluzione delle relazioni industriali, dato che aziende che hanno almeno 50 dipendenti devono ad esempio provvedere ad un obbligo d’informativa su investimenti, tecnologia e sicurezza.

  • Pro e contro del 'Ravvedimento Speciale' 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
    on 13 Novembre 2025

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.<br>L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti: Accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP. Accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”). Accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP. Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile. Svantaggi e limitazioni Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione Finanziaria conserva pieni poteri per notificare: Qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi. Accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del Contribuente). Accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, DPR n. 600/73). Atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, DPR n. 600/73). Atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU). Proroga dei termini di accertamento: L’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono: Notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti. Decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione. Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale. Procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli. In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.

  • Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!
    on 11 Novembre 2025

    Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).<br>L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.   SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI L’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il domicilio digitale degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA.   L’obbligo si applica: soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione. ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta. Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025.   Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria. La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti. La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento: del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali; del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone. L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

  • Donazione di nuda proprietà di quote sociali: sì all’agevolazione
    on 11 Novembre 2025

    Agenzia Entrate - Risposta a Interpello n. 271/2025. La donazione di partecipazioni sociali ai discendenti è una delle modalità più diffuse per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda familiare.<br>E per agevolarlo il legislatore ha previsto, e recentemente esteso, l’esenzione da imposta per la donazione di partecipazioni sociali ai discendenti e al coniuge, purché chi la riceve acquisisca il controllo o integri un controllo già esistente della società donata (art 3, comma 4–ter D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, TUS).Per farlo non basta che la somma delle partecipazioni donate, per dirla con Totò, “faccia il totale” che porta al controllo, occorre che lo acquisisca chi riceve la donazione, eventualmente in “comproprietà” con gli altri, “a condizione che venga ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, ii diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria “(Risp. a interpello 18 marzo 2024 n. 72).   E’ ciò che ha fatto l’istante nel caso sottoposto all’Agenzia, solo che oltre ad una piccola percentuale di proprietà delle quote sociali, si è “riservato” l’usufrutto su tutte le altre, limitandosi a donarne la nuda proprietà. Non era però sprovveduto, e ha pattuito nella donazione che i figli nudi proprietari avrebbero avuto la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, attribuendogli così il cd. ''controllo di diritto'' previsto all’ 2359, co. 1°, n.1) c.c., cui la norma agevolativa rinvia espressamente.  Non ci sono dubbi che si possa fare, l‘art. 2352 comma 1 c.c., attribuisce il voto all’usufruttuario, ma fa salva la “convenzione contraria” e per la verità non c’erano dubbi nemmeno sulla possibilità di godere delle agevolazioni, salvo interpretare il riferimento all’assemblea “ordinaria”, non prevista per le srl, come quelle decisioni che non incidono sullo statuto e sulla struttura della società. L’istante è però preoccupato dei “particolari diritti” (art. 2468 comma 3 c.c.) che il donante continua a vantare nella società: il diritto di convocare l’assemblea, di veto su alcune decisioni e una facilitazione nella distribuzione degli utili, che in effetti impattano sull’esercizio del voto. Ma l’Agenzia concorda con l’istante, e con il conforto della Cassazione del 3 maggio 2017, n. 10726, li reputa ininfluenti “sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante”. Implicitamente l’Agenzia sconfessa anche l’interpretazione che escludeva la holding pura dall’agevolazione, dato che non si sofferma nemmeno sulla circostanza. L’istante la definisce diplomaticamente «holding industriale», ma non si tratta evidentemente di holding “mista”, dato che svolge solo l'attività di gestione della società controllata, e, per il tramite di questa delle controllate indirette. Possiamo quindi ritenere definitivamente archiviata l’interpretazione restrittiva che limitava alle società operative il beneficio fiscale, anche perché l’art. 3 comma 4ter del TUS, dopo la modifica apportata dal D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, non fa più riferimento per le società all’obbligo dei beneficiari di “proseguire nell’attività di impresa” limitandosi a richiedere, “che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”, impegno  che, ricorda l’Agenzia, deve necessariamente risultare dall’atto di donazione, se no scattano le tagliole: decadenza dal beneficio, pagamento dell'imposta in misura ordinaria, sanzione amministrativa (art. 13 D.lgs. 471/1997) e interessi di mora dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

  • Plusvalenza Superbonus anche se il donante aveva ereditato
    on 4 Novembre 2025

    Risoluzione Agenzia Entrate 30 ottobre 2025 n.62. Il contribuente ha ricevuto per donazione l’immobile per cui ha poi fruito della detrazione Superbouns (art. 119 ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e non ci ha mai abitato.<br>Dato che il donante lo aveva acquisito per successione, chiede se in sede di rivendita debba assoggettare a tassazione (26 % se tassata al rogito) la plusvalenza realizzata tra valore di acquisto e prezzo di rivendita, senza scomputo nei 5 anni delle spese relative a detti interventi. L’Agenzia non fa sconti: la plusvalenza va tassata. Ma come? Sappiamo che fiscalmente la donazione è neutra per il fisco, per evitare manovre elusive, e che “per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante” (art. 68 TUIR). Sarà quindi necessario riferire il valore iniziale a quello imponibile per l’imposta di successione, cioè il valore catastale dell’epoca, “aumentato di ogni altro costo inerente” e ”rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, quindi le spese e imposte per la successione, eventuali ristrutturazioni non Superbonus, e rivalutazione ISTAT FOI. Se quindi la nonna aveva lasciato al figlio negli anni ‘90 l’immobile all’epoca valorizzato in catasto l’equivalente di 25.000 euro, l’aveva poi donato al nipote nel 2012, che dopo i lavori superbonus terminati nel 2024 ora lo vende a 150.000, anche considerando rivalutazione e costi deducibili, poniamo al 20%, la base imponibile supererà i 100 000 euro! Va bene tassare quanto realizzato, migliorando l’immobile, a spese della collettività, ma così si realizza un sostanziale esproprio. La valorizzazione dell’immobile all’inizio dei lavori sarebbe sicuramente più equa, soprattutto se il Superbonus riguarda lavori condominiali: eviterebbe tra l’altro la tassazione dell’inflazione e la penalizzazione del singolo in interventi decisi dalla maggioranza, pur conservando la coerenza con la ratio anti-speculativa. Chissà che nella manovra…

  • Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
    on 31 Ottobre 2025

    Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.<br>Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori. I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia. Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti: Responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura. Sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore. Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione Finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso. Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni. Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi: Emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata. Versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24. Versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione). Versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta sarebbe dovuta essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento. In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione.

  • L’integrazione delle clausole ESG negli statuti societari: una scelta legittima e strategica
    on 27 Ottobre 2025

    Le aziende caratterizzate da una visione moderna sono sempre più chiamate a guardare oltre la massimizzazione del profitto, integrando nella propria strategia obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un recente approfondimento ha messo in luce come l’inserimento di clausole di sostenibilità all’interno degli statuti societari non solo sia una pratica legittima, ma rappresenti anche una leva fondamentale per la competitività e la crescita nel lungo periodo.<br>Le clausole di sostenibilità, o clausole ESG, sono disposizioni statutarie che affiancano allo scopo di lucro tradizionale (la massimizzazione dei profitti) ulteriori finalità di beneficio comune. Queste finalità possono includere la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e della collettività, la salvaguardia dei diritti umani o, più in generale, il perseguimento di un impatto sociale positivo. La loro legittimità è fondata su un principio ormai consolidato: l’attività d’impresa non deve necessariamente limitarsi alla divisione degli utili, ma può e deve considerare anche l’impatto complessivo che genera. Questo orientamento è stato confermato anche dai comitati notarili, come quello del Triveneto, i quali hanno stabilito che è possibile inserire nello statuto societario scopi ulteriori rispetto a quello lucrativo, in linea con quanto previsto per le cosiddette “società benefit” (legge 208/2015). Di fatto, il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi tipo di società. L’introduzione di clausole ESG modifica in parte la visione degli amministratori: loro compito non è più solo la ricerca del profitto immediato, ma il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici dei soci e gli interessi più ampi degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale). Questo non significa rinunciare alla redditività, ma perseguirla attraverso un modello di business più evoluto e resiliente. Le clausole ESG forniscono agli amministratori una “cornice” di legalità per prendere decisioni che, pur potendo avere un impatto non immediatamente positivo sul profitto a breve termine (ad esempio, investire in impianti a minor impatto ambientale o in materie prime più costose ma etiche), contribuiscono a creare valore nel lungo periodo. L’adozione di un modello di gestione orientato alla sostenibilità si traduce in concreti vantaggi per l’impresa: Miglioramento della reputazione: un impegno formale verso la sostenibilità rafforza l’immagine aziendale e la fiducia da parte di clienti e investitori. Differenziazione sul mercato: permette all’azienda di distinguersi dai concorrenti, intercettando una fascia di mercato sempre più attenta ai valori etici e ambientali. Aumento della competitività: integrare i processi sociali ed economici del territorio in cui opera e migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi rende l’impresa più solida e competitiva. In conclusione, formalizzare l’impegno verso la sostenibilità attraverso l’inserimento di clausole ESG nello statuto non è un mero adempimento formale, ma una scelta strategica che orienta l’intera gestione aziendale verso un successo duraturo e condiviso.

  • Sanzioni sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazione
    on 22 Ottobre 2025

    L'Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un nuovo orientamento riguardo il calcolo delle sanzioni per la registrazione tardiva dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale. Con la risoluzione n. 56/2025, l'Agenzia supera la sua precedente indicazione (contenuta nella circolare n. 26/2011) e si allinea alla giurisprudenza della Cassazione.<br>Il nuovo criterio di calcoloIn caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86. La sanzione in dettaglioLe sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86. omessa registrazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. ritardo non superiore a 30 giorni: si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento operoso in presenza dei presupposti. Contratti con cedolare seccaNel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione per il quale è stata optata la cedolare secca, l'Amministrazione conferma che resta dovuta solo la sanzione fissa prevista dall'articolo 69, pari a 150 euro. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Antiriciclaggio - analisi nazionale dei rischi. Da aggiornare la valutazione dei rischi entro il 27 maggio 2026
    on 20 Ottobre 2025

    Pubblicata dal MEF l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che fotografa lo stato del sistema italiano e le aree più esposte. Commercialisti e notai dovranno aggiornare la valutazione dei rischi entro maggio 2026. Tra le priorità: formazione, vigilanza e rafforzamento dei controlli.<br>Premessa Il 27 maggio 2025 il MEF ha presentato l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborato ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 231/2007 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed aggiornato al novembre 2024, di 122 pagine.  Nella stessa data è stata resa nota l’Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’informativa 85/2025 del 30 maggio 2025 il CNDCEC informa che l’autovalutazione del rischio dovrà essere aggiornata  dagli iscitti entro il 27 maggio 2026 Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione edita dal MEF, precisando che il presente documento non ha carattere commerciale, in quanto reso disponibile gratuitamente.  Settore privato e fattore di rischio Lo studio pubblica un fattore di rischio per il settore privato (indicatore n. 1) basato sui dati 2023. Operazioni in contanti e fattori di rischio Indicatore di rischio (numero 2) elaborato in base ai flussi di contante identificati come anomali. Economia non osservata o sommersa – attività illegali e fattori di rischio Nel settore dell’economia non osservata o sommersa questa ammontava nel 2022 a 182 miliardi di euro, mentre quella connessa ad attività illegali era pari a 19,7 miliardi di euro.  Lo studio evidenzia quindi che il “rischio inerente” di riciclaggio è strettamente influenzato dalle attività illecite, e le minacce con rilevanza “molto significativa” sono rappresentate da corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico  e reati fallimentari e societari, mentre di rilevanza “abbastanza significativa” il gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa ed usura.  Minaccia da terrorismo Per ciò che concerne la minaccia da terrorismo vengono definite le aree di terrorismo domestico e quello internazionale. Viene rimarcato l’abuso di enti del settore no profit (raccomandazione n. 8 del GAFI) quali associazioni culturali, centri di cultura religiosa, fondazioni per creazione di moschee, enti con operatività internazionale che trasferiscono fondi raccolti in Italia per presunte finalità umanitarie verso aree in cui sono presenti organizzazioni terroristiche.Il paragrafo 6 si riferisce all’analisi del settore no profit e rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, sottolineando l’introduzione del RUNTS e concludendo che il settore no profit risulta a basso rischio di abuso per il finanziamento del terrorismo, anche tenuto conto dell’impatto positivo del monitoraggio delle Autorità preposte al sistema.  Commercialisti – Revisori legali dei conti Il settore dei presidi, al paragrafo 5.2 tratta dei professionisti, rimarcando che il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2019 hanno adottato Regole Tecniche  - aggiornate in seguito – ed il CNDCEC ha presentato nel 2024 al Comitato per la Sicurezza Finanziaria le nuove regole tecniche in corso di aggiornamento (vedi i paragrafi successivi).Conclude lo studio che per il Dottori Commercialisti si conferma la valutazione del 2018 del sistema di prevenzione in termini di vulnerabilità relativa molto significativa. Si aggiunge  che il CNDCEC con l’informativa n. 06/2025 del 16 gennaio 2025 ha comunicato di aver proceduto all’aggiornamento delle Regole Tecniche da applicarsi da parte degli iscritti, il cui contenuto è stato approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il 27.12.2024.  Analisi delle persone giuridiche e dei trust Il paragrafo 5.4 è dedicato all’analisi delle persone giuridiche e dei trust, laddove si ha modo di leggere che su circa 6 milioni di imprese iscritte nella rete di Infocamere circa 15.000 sono le società partecipate da fiduciarie e trust, concludendo di confermare un rischio specifico rilevante per le persone giuridiche ed i trust nazionali, ed un rischio specifico elevato per i trust esteri. Conclusioni e linee di intervento Nel paragrafo conclusioni e linee di intervento per  i Dottori Commercialisti viene confermato un rischio di vulnerabilità relativa molto significativa  e vengono indicate come attività a priorità alta le attività di dialogo e formazione ed il potenziamento di attività di analisi, vigilanza e controllo.

  • PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy
    on 16 Ottobre 2025

    L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società.<br>Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese. Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l. Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC  della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore Mario ROSSI risulterà l’indirizzo ‘PEC alfabeta@pec.it.: in pratica la società e l’amministratore avranno il medesimo indirizzo ‘PEC.  Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all’indirizzo alfabeta@pec.it :  è della società o di Mario ROSSI?  Se è di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati “riservati” o anche “dati sensibili”?Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC “personale”.

  • Report di Sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europea
    on 15 Ottobre 2025

    La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili. Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze.<br>Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste. Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”). Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati. Alla luce della direttiva “Stop the Clock”, le scadenze per l’applicazione della CSRD sono state ridefinite come segue: Dal 1° gennaio 2024 (Report nel 2025) – NESSUNA MODIFICA: Grandi imprese di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate) con più di 500 dipendenti, già soggette alla precedente direttiva NFRD. Per questa categoria, i termini rimangono invariati. Dal 1° gennaio 2027 (Report nel 2028): Tutte le altre grandi imprese che superano almeno due dei seguenti tre criteri: Più di 250 dipendenti. Oltre 50 milioni di euro di fatturato. Oltre 25 milioni di euro di totale di bilancio. (Scadenza originaria: 1° gennaio 2025). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029): PMI quotate (escluse le microimprese). (Scadenza originaria: 1° gennaio 2026). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029) – NESSUNA MODIFICA: Imprese non europee che generano ricavi significativi nell’UE. La CSRD impone l’utilizzo di standard di rendicontazione comuni: gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che coprono tutte le aree ESG (Environmental, Social, Governance) secondo il principio della doppia materialità. Anche qui la direttiva “Stop the Clock” ha introdotto una novità rilevante: il rinvio degli Standard Settoriali. L’adozione degli ESRS specifici per settore (es. oil & gas, tessile, ecc.) e di quelli per le grandi imprese extra-UE è stata posticipata di due anni, a giugno 2026. Questo permette alle aziende di concentrarsi sull’implementazione del primo set di standard trasversali, che restano pienamente in vigore. Restano confermati i due pilastri introdotti dalla CSRD per rafforzare la credibilità del report: Assurance obbligatoria: Il bilancio di sostenibilità dovrà essere sottoposto a una verifica di conformità (“limited assurance”) da parte di un revisore legale o di un professionista accreditato. Formato elettronico Unico (XHTML): Le informazioni dovranno essere “etichettate” digitalmente (tagging) per renderle facilmente accessibili e analizzabili. Il rinvio offerto dalla “Stop the Clock” rappresenta un’opportunità strategica per le imprese. Sebbene la pressione immediata sia diminuita per molte, è fondamentale utilizzare questo tempo extra per prepararsi adeguatamente, strutturando i processi interni di raccolta dati e definendo una solida strategia di sostenibilità.

  • I chiarimenti opportuni per un asset strategico del nostro paese
    on 13 Ottobre 2025

    Firmata l’ipotesi di rinnovo del cemento, calce e gesso: aumenti salariali, più welfare e maggiori garanzie su malattia e infortuni.<br>Tutto parte da un CCNL scaduto in data 31.12.2024 ed a cui in rappresentanza dei lavoratori i sindacati di categoria FENEALUIL, FILCA – CISL, FILLEA – CIGL e la rappresentanza delle aziende nella veste di FEDERBETON, hanno provveduto in data 08.05.2025 a quella che è la firma di un’ipotesi di rinnovo di quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro, cemento, calce e gesso. Quest’azione da un punto di vista industriale è meritevole di grande attenzione, dato che parliamo di un settore che da lavoro ad oltre 8.000 addetti.  Partiamo subito con il mettere in evidenza il fatto che vi sarà un aumento complessivo, equivalente ad euro 175 per ogni parametro 4, parliamo quindi di quella che è una figura professionale intermedia, gli stessi si cumulano a quelli che sono stati i 120 euro concessi a dicembre 2024 tramite un recupero dell’inflazione e pertanto parliamo di un totale di euro 295. Così facendo si arrivano a definire quelle che sono due tranche di 60 euro l’una e queste avranno la loro validità dal 1º Ottobre 2025 e dal 1º Ottobre 2026 bensì la terza che è pari ad euro 55 avrà decorrenza dal 1º Ottobre 2027, tale questione è riconducibile al fatto che il contratto avrà decorrenza dal 1º Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2027. Meritano un certo tipo di considerazione anche quelli che sono alcuni punti che hanno una precisa rilevanza economica, come :  Indennità di lavaggio degli indumenti pari ad euro 10 lordi mensili che ha decorrenza dal 1º Gennaio 2027 Aumento di quello che è l’elemento di garanzia retributiva verso le aziende che non hanno accordi di secondo livello Il contributo dell’indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto completamente a carico delle imprese vengono aumentati di 2 euro Vengono riconosciute 4 ore di riposo compensativo alle vigilie di Natale e Capodanno per i turnisti Viene esteso il premo di anzianità a tutti gli operai che dispongono dal 23º anno di anzianità di servizio, che altro non è che una mensilità aggiuntiva Inoltre vi è la previsione di aumenti sia per ciò che concerne il versamento al Fondo pensionistico concreto che per quello a cui si riferisce il contributo al Fondo sanitario integrativo Altea. Viene posta una forte attenzione al lavoro sull’inquadramento, facendo in modo che si abbia da subito la data del primo incontro, così come aggiungiamo che vi è un aumento di 6 mesi del periodo di aspettativa, che passa dai 12 ai 18 mesi. C’è poi un aumento del periodo del comparto, che arriva a 24 mesi ed a cui è correlato anche un aumento dell’importo delle retribuzioni, qualora vi sia malattia e infortunio sul lavoro al 100% per 10 mesi e al 50% per sei mesi in più, facendo quindi in modo che detto periodo retribuito arrivi a 4 mesi.

  • Un presente radioso ed un futuro da tutelare: l’INPS fa chiarezza sui lavoratori sportivi
    on 9 Ottobre 2025

    Tramite la circolare n. 127 del 22 Settembre 2025 l’INPS ha provveduto ad esprimersi su ciò che concerne il riordino degli enti sportivi e su quanto è strutturato già in merito alla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, che è a sua volta, assieme alle modifiche ed integrazioni di riferimento, già disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021.<br>La prima grande introduzione che viene fatta è quella che si riferisce alla figura del lavoratore sportivo a tutto tondo, senza far sì che si vada a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico e si considerano tali tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolgono attività necessarie alla pratica sportiva indipendentemente da quello che è l’ambito che si va a considerare. Così come l’istituto ha voluto procedere a predisporre la subordinazione dei lavoratori all’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che è appunto gestito dallo stesso ed a questo possono procedere ad iscriversi tutti coloro che sono stati sopra citati e che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo. A quanto sopra riportato andiamo ad aggiungere il fatto che anche gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, hanno a tutti gli effetti il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, in relazione a quello che è il loro rapporto di lavoro di riferimento, e di conseguenza sono iscritti al FPSP che diventa una questione che prende in considerazione i lavoratori subordinati mentre qualora si tiene in riferimento l’ambito professionistico c’è un’estensione anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Gli stessi invece sono iscritti alla Gestione Separata nel momento in cui sono collaboratori del settore dilettantistico, quest’ultima questione è concernente alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’INPS. Prima di addentrarci in quello che è il preambolo relativo all’introduzione delle novità sopra indicate, occorre fare un’opportuna specifica dei sistemi pensionistici di riferimento che si applicano in base alla data d’iscrizione ed all’anzianità contributiva, perciò parliamo in questi termini :  Coloro che sono iscritti prima del 1996, possono accedere a quelle che sono le pensioni con sistema misto e che hanno appunto delle regole di riferimento sulla vecchiaia anticipata Coloro che sono iscritti invece dal 1996 al 1° Luglio 2023, tengono in riferimento l’applicazione del sistema contributivo puro basandosi su quelli che sono dei requisiti anagrafici e contributivi uguali a quelli del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e tenendo però invece in considerazione quelle che sono alcune peculiarità che fanno riferimento a quella che è l’attività sportiva Partiamo con il segnalare il fatto che il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti coloro che sono i lavoratori sportivi che non dispongono dell’anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi ci si va a riferire a :  Coloro che sono iscritti al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) dal 1996 in poi Coloro che sono nuovi iscritti al 1° Luglio 2023 e ci si riferisce anche a dilettanti con co.co.co. o subordinati Coloro che provengono da quelle che sono delle gestioni con contribuzione iniziata dal 1996 Bensì nulla è cambiato invece per : Coloro che sono sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 Dicembre 1995, per cui continua ad essere applicato quello che è il sistema retribuito o misto, sempre applicato a quello che è il sistema retribuito o misto, sempre tenendo in considerazione l’anzianità maturata Coloro che sono risultanti dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Dello Spettacolo) nel caso in cui siano in possesso di anzianità ante 1996, continuano a godere del diritto alla pensione con il sistema retributivo/misto Continuando su quest’ottica di ragionamento va messo in risalto il fatto che l’INPS fa la seguenti precisazioni :  Si arriva a beneficiare dell’annualità contributiva con 260 contributi giornalieri annui su quelli che sono 312 giorni convenzionali Si può predisporre quello che è il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS Aprendo lo scenario al punto di vista internazionale si segnala che è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito e Paesi convenzionati Tenendo invece in considerazione quello che è il massimale retributivo andiamo a segnalare il fatto che per coloro che sono iscritti post – 1996 si procede ad applicare quello che è il tetto stabilito dal comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995   Affinchè i lavoratori sportivi procedano ad applicare una corretta gestione previdenziale, sono stabiliti all’interno della nostra circolare di riferimento, la n. 127 del 22 Settembre 2025, quelli che sono i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e quelle che invece sono le condizioni di compatibilità con altri redditi ed andiamo a parlare di :  Per gli iscritti prima del 1995, vi è l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, con quelli che sono 20 anni di assicurazione e 5200 contributi giornalieri Invece per quelli che sono gli iscritti a partire dal 1996 vi è l’accesso alla pensione anticipata contributiva con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne o comunque in alternativa con 64 anni di età e 20 anni di contributi Viene messo in risalto il fatto che a decorrere dal 1° Luglio 2023 anche quelli che sono i redditi risultanti da lavoro sportivo dilettantistico sono meritevoli di valore ai fini di quello che è il cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). La condizione di partenza è quella per cui i pensionati che sono titolari di trattamento a carico del Fondo, hanno il divieto di cumulo con quelli che sono redditi da lavoro sportivo sia nel caso questi siano subordinati e sia qualora questi siano derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa ed appunto i redditi in questione sono da considerarsi tra le fattispecie che rientrano nell’incumulabilità.  Resta ben salda invece la questione relativa a poter cumulare i redditi da lavoro sportivo con quelli che sono i redditi da lavoro autonomo o occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, bensì si verifica che c’è l’incumulabilità verso quelli che sono i titolari di pensioni d’invalidità, assegni ordinari e pensioni anticipate. Invece andando a considerare quelli che sono i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 che derivano da lavoro sportivo dilettantistico ed assumono la considerazione di redditi diversi, disciplinati quindi da un punto di vista normativo dalla lettera m del comma 1 dell’ex art. 67 del TUIR, per loro è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile ed in questa circostanza non ha fattibilità il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.

  • Autotrasportatori: riduzione accise III trimestre 2025
    on 1 Ottobre 2025

    Richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.<br>Con nota a registro ufficiale 0611759.26-092025  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al II  trimestre 2025 è pari ad euro:  229,18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal  1° luglio al 30 settembre  214,18 per mille litri di prodotto    dal 1° luglio   al 30 settembre  per i gasoli paraffinici  conformi  Infatti il quadro  A1  chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° luglio  al 30 settembre  di gasolio o di paraffinico  che non  soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4  secondo periodo del D.lgs. 43/2025 mentre il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del  D.lgs.  43/2025,  mentre il quadro A3 chiede l’indicazione di gasoli paraffinici per i quali non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025 ed i gasoli, anche paraffinici, da distributori privati di carburanti ricevuti antecedentemente al 15 maggio 2025.  I requisiti  dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° luglio  al 30 settembre  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda, nel modello in excel “Uffici per comunitari”) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;  il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.

  • Privacy: account del dipendente e cessazione del rapporto di lavoro
    on 24 Settembre 2025

    La mancanza di un Disciplinare che regolamenti la gestione e l’utilizzo dell’account di posta elettronica assegnato ai dipedenti può provocare danni ed in questo caso li ha provocati alla cessazione del rapporto di lavoro; e ciò è stato oggetto del provvedimento del Garante del 23 giugno 2025 [10161563]. Nello stesso modo si consiglia di disciplinare l’uso del telefono cellulare aziendale (per i messaggi o per la ricezione di posta elettronica).<br>Il caso L’interessata cessava un rapporto di lavoro il 15.3.2023 e richiedeva il 2.8.2023 e il 29.9.2023, e successivamente da un legale il 17.10.2023,  la disattivazione dell’account di posta elettronica per l’indirizzo assegnatoLe dalla Società di cui era dipendente.  La Sovietà rispondeva che l’indirizzo e mail è aziendale, non viene utilizzata in uscita e chi scrive a tale account viene deviato ad altro account di altro dipendente.  La difesa La società su richiesta del Garante,  comunicava che:  la casella di posta elettronica della sig.ra XX dopo la cessazione del rapporto di lavoro è rimasta attiva sino al 23.11.2023 (si presume per la posta in entrata, mentre si presume era bloccata per la posta in uscita); l’inoltro ad altro dipendente è stato attivato dal pomeriggio del 15.3.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro); l’altro dipendente ha avuto accesso alla casella di posta unicamente per il download di fatture estere (non inviate al cassetto fiscale), per reimpostare password e profili di accesso a siti funzionali per la società; precisava la società di non aver predisposto un Disciplinare interno sull’uso della posta elettronica aziendale.  Le conclusioni del Garante  La società produceva scritti difensivi, ma il Garante rilevava quanto infra riportato a seguito dell’istruttoria: la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato alcune operazioni di trattamento, riferite al reclamante, che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. è emerso che la Società ha mantenuto attiva la casella di posta elettronica assegnata alla reclamante in costanza del rapporto di lavoro, successivamente all’interruzione dello stesso avvenuta in data 15/03/2023, e fino al 23/11/2023; la Società ha proceduto anche al reindirizzamento automatico dei messaggi in transito su altro account aziendale, per tutto l’arco temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la cancellazione dell’account della reclamante; risulta che la Società abbia effettuato il reindirizzamento automatico dei messaggi in transito sul predetto account fino al 23/11/2023. Tale condotta risulta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento. il Garante ha ritenuto, in alcune pronunce anche recenti, che in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili debbano essere rimossi dopo l’interruzione del rapporto di lavoro previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento. il datore di lavoro deve provvedere alla rimozione dell’account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato, in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi (v. anche il provv. n. 53 del 01/02/2018, doc. web n. 8159221). Sulla base delle suesposte ragioni la Società ha pertanto violato il principio di correttezza (v. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e, in particolare, l’obbligo di fornire all’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento (art. 13 del Regolamento), nonché posto altresì in essere una condotta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento.

  • Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosi
    on 18 Settembre 2025

    I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.<br>Riferimenti a leggi – decreti  Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) “decreto attuativo”) D.L.  39/2025  (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza)  Sintesi degli obblighi  Soggetti obbligati  I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali – esclusi in ogni caso i professionisti “singoli” e le Associazioni tra professionisti) hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il   30 giugno 2025 per le grandi imprese 02 ottobre 2025 per le medie imprese  1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CE  - Consulta anche la Guida dell’Unione Europea. Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  Dalla Guida Europea: Per essere considerata una PMI, è obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, un’impresa può scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI. La definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, è più elevato di quelle del settore manifatturiero. L’opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di un’impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attività economica. Eventi  Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nell’articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto rimesso alla libertà delle parti.  Cosa Assicurare le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:  1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;  2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti all’obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit) 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;  4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. “muletto” non autorizzato a circolare su strada)  Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, è classificata, appunto, nelle rimanenze.  Per quali valori assicurare  Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dall’evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.)  Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato. Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit – sono esclusi beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore  Quindi a mio modesto avviso, occorre:  Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing. Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati – trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entità non prodotte specificamente su indicazione dell’azienda la valutazione sarà firmata da uno degli amministratori  Interpellare l’ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza – si consiglia visionare l’articolo raggiungibile tramite il seguente LINK  Stipulare la polizza – aggiornare eventualmente i valori l’anno successivo o nel caso di acquisto di nuovi beni di non trascurabile valore Mancata stipula Una delle domande che è stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali é “cosa succede se non la faccio? “ La risposta è semplice: non ci sono sanzioni e non potrò richiedere alcun contributo “pubblico” a fronte dei danni subiti.  Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dell’impresa, sempre a mio avviso,  possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali.  Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrà solo in presenza della polizza catastrofale.  Elenco dei contributi “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

  • Rinnovo contratto collettivo consorzi ed enti di sviluppo industriale
    on 17 Settembre 2025

    Aumento stipendi mensili, beneficio di importi arretrati e aggiornamenti sui permessi, retribuzioni, indennità, congedi, lavoro a termine e previdenza : cosa succederà nel nuovo contratto che scade nel 2027.<br>La Federazione Italia Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI) assieme a FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FINDICI ha sottoscritto il 1° Agosto 2025 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il quale ha la sua validità per i consorzi e gli enti di sviluppo industriale. Lo stesso entra in vigore dal 1° Gennaio 2025 ed andrà in scadenza il 31 Dicembre 2027. Vengono ritoccati in misura crescente quelli che sono gli stipendi mensili, i quali saranno quindi protagonisti di un progressivo aumento fino al termine della nuova durata, tant’è che si verifica che ogni categoria di lavoratori, beneficerà di quello che è un certo tipo d’incremento annuale caratterizzato da forti valori crescenti.  Tant’è che gli aumenti dei minimi tabellari, sono soggetti ad una variazione in aumento in base ai livelli d’inquadramento, visto che si parte dai 168,8 euro per il livello A1 e si arriva ai 310,24 per il livello Q2. Occorre poi subito fare un parallelismo tra l’aumento delle retribuzioni e la ricezione degli importi arretrati, dato che per questi ultimi quanto concerne a quelli che si riferiscono al periodo Gennaio – Agosto 2025, dovrà essere ricevuto dai lavoratori entro il mese di Ottobre 2025 ed i suddetti importi, facendo le opportune differenziazioni per le singole categorie, terranno in considerazione quelle che sono le retribuzioni riportate nel nuovo contratto collettivo. Ragionando invece sulla decorrenza del 1° Gennaio 2025, si segnala il fatto che per ogni anno fino al 2027, tenendo in considerazione quelle che sono le effettive responsabilità ricoperte, vi sarà un aumento dell’indennità di funzione per le categorie dirigenziali. Per ognuna delle categorie di lavoratori vi è un aumento del valore del buono pasto, dato che analizzando il rilievo che si è riuscito a dare al welfare andiamo a segnalare il fatto che ‘è stato l’aumento dello stesso da 7 euro ad 8 euro, così come per quelli che sono i livelli lavorativi più alti è stata determinata una durata più ampia del periodo di prova mentre per quelli che sono i livelli lavorativi più bassi vi sarà una durata più breve.  Con quello che è un aumento delle ore di disponibilità, correlato alla strutturazione di fasce orarie definite, assisteremo anche ad un aumento con progressivi importi crescenti di quelle che sono le indennità giornaliere di reperibilità. L’assegnazione dei congedi parentali tiene in considerazione quelle che sono le singole situazioni reddituali, in quella che è l’assegnazione di retribuzioni differenziate fino all’ottavo anno di vita del bambino. C’è la possibilità per il lavoratore padre, entro il quinto mese dalla nascita o adozione, di assentarsi per 10 giorni lavorativi ed ha anche la facoltà, con il giusto preavviso, di effettuare la richiesta per altri 15 giorni. L’utilizzo del congedo matrimoniale deve avvenire entro 45 giorni dall’evento o comunque entro l’anno solare. Avviene a giorni oppure a ore quello che è l’utilizzo dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari mentre i lavoratori che compiono 60 anni ricevono ore aggiuntive per esami diagnostici. Nel momento in cui il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza del contratto, il lavoratore beneficerà di una maggiorazione giornaliera della retribuzione, quest’ultima è protagonista di un forte aumento nel momento in cui ad essere valorizzate sono le ore aggiuntive dei lavoratori part – time. L’attenzione è soprattutto verso la previdenza integrativa , dato che si assiste ad un aumento della contribuzione aziendale al FONDO PERSEO SIRIO, arrivando a definire un rafforzamento della tutela previdenziale dei dipendenti.

  • Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
    on 15 Settembre 2025

    Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio.<br>Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025. Il “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10). Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024 +10% per un ISA pari a 10, +15% per un ISA tra 9 e meno di 10, e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9. Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026. L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa. Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis. La normativa prevede che l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie. L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028. L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

  • Acquisto prima casa: il credito di imposta è personale, non vale per la parte ereditata
    on 12 Settembre 2025

    Risposta a quesito n.238/2025.<br>Chi compra la prima casa detrae dall’imposta (IVA o registro) quella pagata per la prima casa precedente (art. 7 L 448/1998), ma pagata da lui, non dal coniuge, anche se poi ne ha ereditato la quota, e nemmeno dal figlio, anche se è fiscalmente a suo carico. Il credito infatti è personale, e, come già previsto dalla circolare 19/2001, “qualora l’immobile Alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione”, anche se poi tutti sono solidalmente obbligati a pagare (art. 57 TUIR). Essendo il nuovo acquisto soggetto a IVA, poi, l’Agenzia ricorda che va portato subito in detrazione dall’IRPEF, con la dichiarazione dei redditi che si presenta lo stesso anno, anche se relativa a quello precedente, se no si perde. E questo è obiettivamente un abuso, perché non è previsto dalla legge, anche se è sempre stato confermato da tutte le precedenti circolari (12/2016, 7/2021, 15/2023). L'agenzia respinge quindi la richiesta dell’istante, ma per il resto conferma le recenti “concessioni”: il credito spetta anche se si mantiene la proprietà della casa precedente purché si alieni entro il, nuovo, termine di due anni (comma 4-bis art. 1 nota 2-bis tariffa TUR), ed anche se l’acquisto precede la norma che, da quest’anno, ha allungato il termine di rivendita, che quindi sfora nel 2026. Un colpo al cerchio, e uno ... al contribuente.

  • Per la scissione con scorporo a società preesistente non vale la neutralità fiscale
    on 10 Settembre 2025

    Risposta ad interpello N.225/2025.<br>Come sappiamo la scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.) prevede l’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa, non ai soci.La norma non fa espresso riferimento all'assegnazione a società preesistente.L'Agenzia, per quanto vale, riconosce la validità di tale fattispecie, già avallata dalle Massime notarili di Milano n. 209/2023 e Firenze n. 89/2024, riconoscendo, bontà sua, che "si presta a soddisfare diversi interessi meritevoli di protezione".Nega però che possa godere della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 comma 15ter TUIR, limitandola alle sole operazioni con costituzione di nuova società beneficiaria, basandosi essenzialmente sulla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha ha integrato la normativa fiscale.La bozza iniziale di decreto prevedeva infatti l’ipotesi di scorporo in società preesistenti, ma tale disposizione è stata soppressa su richiesta della Commissione Finanze della Camera, proprio, ritiene l'Agenzia, per allineare il regime fiscale al dettato civilistico, che però, per sua stessa ammissione, comprende in via interpretativa anche la fattispecie esclusa.Non sembra un capolavoro di coerenza. Ma occorrerà tenerne conto.

  • Rinnovo CCNL tabacco industria
    on 8 Settembre 2025

    Aumenti retributivi, nuove tutele per malattia, maternità e disabilità: le principali novità del contratto valido fino al 2028.<br>Con l’accordo raggiunto in data 2 Luglio 2025, che ha però decorrenza dal 1° Gennaio 2025, tra APTI e FLAI – CGIL, FAI – CISL e UILA – UIL, si è provveduto a rinnovare il CCNL per quelli che sono i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. La durata temporale in questione va dal 1° Gennaio 2025 al 1° Gennaio 2028 e segnaliamo subito il fatto che sono stati definiti dei nuovi minimi retributivi mensili che portano ad un aumento progressivo per ciascun livello professionale facendo sì che si verifichi effettivamente quella che è una crescita salariale costante nel tempo.  Vi saranno degli effettivi scatti di anzianità correlati ad una differenziazione per livello, arrivando quindi al fatto che ogni lavoratore riceverà un incremento mensile consono alla propria posizione ed andando a valorizzare l’esperienza maturata. Se dal 2 Luglio 2025 vi saranno aziende del settore che non attiveranno la contrattazione di secondo livello, le stesse provvederanno al riconoscimento verso i lavoratori per dodici mesi, di quella che è un’indennità mensile. La somma sopracitata non ha alcun impatto su altri istituti contrattuali o legali, così come non viene considerata all’interno del calcolo del TFR e va inoltre specificato che per i lavoratori stagionali il seguente importo si calcola su base giornaliera.  Nel caso di un lavoratore con disabilità certificata, questi si vedono estendere di 90 giorni il periodo di conservazione del posto, senza però né retribuzione né maturazione di anzianità, invece gli operai ricevono dal primo giorno di malattia fino ad un massimo 180 giorni quella che è un’integrazione che garantisce una retribuzione piena. Per ognuno di quello che è un evento di lutto familiare i lavoratori hanno diritto a tre giorni retribuiti e sono inseriti in questa considerazione anche coniugi separati, conviventi con stesso domicilio e parenti affini di primo grado. In caso di maternità le lavoratrici durante quelli che sono i cinque mesi di assenza obbligatori, ricevono un trattamento integrativo aziendale che copre l’intera retribuzione netta mentre ai padri spettano quelli che sono due giorni di permesso retribuito aggiuntivo in caso di nascita, adozione o affidamento ed i genitori in caso di malattia dei figli fino ai tre anni possono usufruire di tre giornate retribuite l’anno.  Restando nella durata complessiva del suo contratto, in caso di malattia l’apprendista conserva il posto per sei mesi per ogni anno di contratto e durante tale periodo riceve il 100% della retribuzione. I lavoratori assunti per la campagna invece, oltre al TFR, a partire dalla terza campagna, ricevono un importo mensile aggiuntivo crescente in base al numero di campagne svolte. Le parti in causa dal 1º Luglio 2025 hanno provveduto a stabilire il versamento di contributi al FONDO ALIFOND, strutturando il tutto conil fatto che una quota sarà a carico del lavoratore, mentre una quota maggiore sarà a carico dell’azienda ed entrambe saranno calcolate sulla retribuzione utile al TFR.

  • Più tempo per trasferire la residenza su immobili Superbonus: si applica la sospensione Covid
    on 8 Settembre 2025

    Risposta ad interpello n. 230/2025.<br>L’esecuzione di lavori agevolati dal superbonus può portare cattive sorprese all’acquirente dell’immobile se intende rivenderlo.Se non vi ha risieduto per la maggior parte del tempo si troverà soggetto ad imposta sulla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita che, se pagata al rogito tramite il notaio è del 26 per cento, se no rientra, con probabili maggiori aliquote, nei redditi diversi (art. 67 lett. b-bis DPR 917/1986).   Seppure con alcuni eccessi, si è voluto far tornare la plusvalenza realizzata alla collettività, che ne aveva sostanzialmente sostenuto i costi.  Con spirito più benevolo, invece, l’acquirente è stato avvantaggiato se l’immobile oggetto di superbonus costituisce la sua prima casa, perché in tal caso il termine per trasferirvi la residenza, per ottenere le agevolazioni, non è di 18 (art. 1, Tariffa  I, nota II bis, c. 1, lett. a, DPR 131/1986), ma di 30 mesi (art. 119 c. 10 ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77), per consentirgli di ultimare i lavori e le procedure burocratiche. Con la risposta ad interpello n. 230/2025 del 3 settembre, l’Agenzia ha inoltre confermato che anche a questo termine si applica la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per affrontare i ritardi e i disagi legati alla pandemia, che, dopo numerosi rinvii (art. 24 DL 24/2020 conv. in L. 40/2020: dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2023; art. 3 c. 10 quinquies DL 198/2022 conv in L. 147/2023: dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2022), ha congelato i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 . Il termine di 30 mesi riprende quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, come l’istante, chi aveva comprato nel 2021 avrà tempo sino al 2026 per trasferire la residenza, senza perdere le agevolazioni per la prima casa e quelle per il superbonus. Sempre che nel frattempo l’art. 119 comma 10 ter del DL 34/2020 non venga abrogato, considerato che il termine di 30 mesi non è stato previsto nel Testo Unico delle imposte indirette approvato con D.Lgs 1 agosto 2025 , n. 123 (TU), e che potrebbe ritenersene esaurita la ratio, anche se non risulta al momento tra quelle abrogate (art. 204 TU).Ma per la sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2026 (art. 205 TU), c’è ancora tempo...

  • Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software 'ReverseChargeLogistica'
    on 26 Agosto 2025

    <br> Con il provvedimento del 28 luglio 2025 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (articolo 1, comma 60, della legge n. 207/2024 – Legge di Bilancio 2025). Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni. L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato. L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica“ sul proprio sito web. È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata. Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”. Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. Link a normativa e prassi Articolo 1, commi da 59 a 61, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 Provvedimento del 28 luglio 2025 – Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle relative istruzioni (Pubblicato il 28/07/2025) Risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025 – Istituzione del codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

  • Cass. 21 luglio 2025, n. 20415. Sdoganati i patti prematrimoniali: un'opportunità i notai e altri professionisti, pazienti
    on 7 Agosto 2025

    <br>Temi, dea dell’ordine cosmico e, non a caso, della giustizia, come tutti gli dei aveva un punto di forza: l’ascolto.Merce rara, oggi, quell’ascolto profondo, che mette in sintonia con l’altro, che alla fine ti chiede: tu che cosa faresti al mio posto? Come notaio mi chiedo:  che cosa farei al posto di quella giovane coppia se avessi la loro età esperienza ed entusiasmo? Mi butterei senza rete, ok.Ma con un po’ di esperienza della vita e di cultura giuridica posso tessere per loro un paracadute, un accordo prematrimoniale; magari non servirà, ma intanto farà chiarezza tra loro, costruiranno il futuro su fondamenta più solide. La Corte di Cassazione in questi giorni (Cass. 21 luglio 2025, n. 20415) ha sdoganato la validità di questi accordi, purché non incidano sui diritti dei minori, e aiutato i professionisti a muoversi con più agilità. Soprattutto i notai, quando la casa viene pagata da entrambi ma intestata solo a un partner,  per godere di agevolazioni fiscali o di interessi privilegiati sui mutui, o quando all’acquisto partecipano genitori, suoceri, amici, rete preziosa, soprattutto per chi è in Italia da poco.  Spesso con scritture private (piace chiamarle side letters, perché accompagnano il rogito), si prefigurano e regolano scenari che si presenteranno solo se il legame verrà sciolto, con impegni a trasferire, patti fiduciari, procure irrevocabili. Senza fretta, tessendo pazientemente quel rapporto di fiducia ed empatia di cui abbiamo tutti un disperato bisogno, insostituibile da App e AI, e prezioso, più di qualche euro apparentemente risparmiato con professionisti frettolosi e … “performanti”.

  • La qualificazione delle Stazioni Appaltanti secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlgs. 36/2023. Studio di un caso concreto
    on 6 Agosto 2025

    <br>Sommario AbstractCapitolo 1: La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti nel Codice dei Contratti Pubblici 1.1 Finalità ed evoluzione del Codice degli Appalti1.2 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, evoluzione Capitolo 2: Modalità procedurali e requisiti per l’ottenimento della qualificazioneCapitolo 3: Studio del caso Concreto 3.1 Il comune di Broni, informazioni generali3.2. La qualificazione: motivazioni e procedure attuate Capitolo 4: Considerazioni FinaliSitografia   Abstract “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Così recita la nostra Carta Costituzionale in uno degli articoli che rappresenta la linea guida dell’agire pubblico. Il buon andamento, che si declina nell’efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione (da qui P.A.) e dell’agere pubblico è direttamente collegato alla capacità dei suoi uffici, e dunque del suo personale, di conseguire gli obbiettivi programmati e assegnati dall’organo politico amministrativo, espressione del principio democratico. Con il passaggio dalla soddisfazione dell’Interesse pubblico alla creazione di valore pubblico (inteso come capacità dell’ente di creare benessere per la comunità amministrata) è di fatto mutato l’intero agire della pubblica amministrazione che richiede oggi un impiego non solo legittimo, ma anche funzionale delle risorse.  È indispensabile ora, non solo che l’Amministrazione contragga con operatori economici affidabili, onesti e capaci, bensì che la stessa, ed il suo personale, sia all’altezza del compito che le è affidato. Individuato l’obiettivo da realizzare, la P.A deve percorrere la strada più breve ed economica, ottenendo il miglior prodotto/servizio/opera per soddisfare l’interesse pubblico ed il tutto, senza incorrere in errori o sviamenti che mettano a repentaglio il beneficio alla collettività. Il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con gli artt. 62 e 63 e l’allegato II.4, ha introdotto un sistema di qualificazione che mira a migliorare, e nel contempo garantire, la capacità delle stazioni appaltanti, dal punto di vista amministrativo e gestionale che richiede l’esistenza in capo all’ente di una serie di requisiti, considerati indici della capacità di intervenire nelle diverse fasi del processo di acquisizione di beni, servizi o lavori. L'obiettivo di questa tesi è analizzare il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti concentrandosi poi sul caso concreto del Comune di Broni, ente medio-piccolo ma punto di riferimento di un territorio, quello dell’Oltrepò Pavese, caratterizzato dalla presenza di comuni per lo più di piccolissime dimensioni. L’esperienza bronese diventa ancor più rilevante essendo diretta conseguenza della delibera, n. 195 del 23 aprile 2024, con cui ANAC disponeva la sospensione dell’attività di ASMEL, centrale di committenza che opera con circa 2.000 Comuni, tra associati e convenzionati, ed a cui Broni aveva recentemente aderito.  ANAC nella sua funzione di vigilanza e controllo, successivo alla procedura automatica e totalmente digitale di accreditamento, ha rilevato e contestato ad ASMEL false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti soggettivi.  ANAC da una parte e ASMEL dall’altra, e potremmo dire, i comuni associati nel mezzo, e tra questi vi è appunto Broni, oggetto di interesse del presente lavoro. A seguito dell’introdotto obbligo di qualificazione, il comune poteva percorrere una delle alternative di cui all’art. 62 co.6 del Codice: ricorrere per esempio ad una centrale di committenza qualificata, oppure procedere mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione delle stesse o ancora, sussistendone le condizioni, qualificarsi autonomamente. In un primo momento l’Ente ha deciso, al pari di altri aventi dimensioni analoghe, di utilizzare uno strumento aggregativo aderendo ad ASMEL e, solo successivamente alla deliberazione ANAC n. 195, di intraprendere l’iter per ottenere l’autonoma qualificazione.  Verrà in questa sede esaminata la finalità e, seppur brevemente, l’evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici, l’origine e lo scopo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, analizzando requisiti e modalità procedurali previste. Una consistente parte del lavoro poi si occuperà dello studio del caso concreto: il comune di Broni, le possibili strade che avrebbe potuto percorrere e quella intrapresa, gli indirizzi dati, l’iter procedurale avviato, soffermandosi poi sugli atti prodotti. Questo studio da dimostrazione di come anche un ente di modeste dimensioni, che possa contare su una limitata struttura organizzativa, purché capace, preparata e funzionale, ove saggiamente indirizzato, guidato e coordinato dall’opera di un segretario in un processo innovativo, possa, attraverso anche una efficace riorganizzazione interna, ottenere importanti risultati. L’ottenuta qualificazione ha permesso di mantenere in capo all’ente la propria indipendenza nella gestione di tutte le fasi degli approvigionamenti.  Questo esempio “sul campo” acquisisce ancor più valore nella realtà italiana ove, secondo i dati Istat, il 70% dei comuni non raggiunge i 5.000 abitanti.     CLICCA QUI per leggere l'intero articolo.

  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
    on 31 Luglio 2025

    <br>Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama , il provvedimento è stato approvato in via definitiva. Tra le modifiche più rilevanti, emerge un  nuovo regime di ravvedimento speciale , specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026. Grazie a un emendamento approvato alla Camera , i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Possono aderire i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano: Applicato gli ISA. Dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19. Dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA: 5% per ISA pari a 10. 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10. 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8. 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6. 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4. 50% per ISA inferiore a 3 L’aliquota dell’imposta sostitutiva: 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8. 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8. 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Il versamento minimo è di 1.000 euro. Per il il pagamento si potrà scegliere tra: Un’unica soluzione tra il  1° gennaio e il 15 marzo 2026. Un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi. Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di: PVC (Processo Verbale di Constatazione). Schema d’atto di accertamento. Atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

  • Il Codice Identificativo di Gara
    on 28 Luglio 2025

    <br>Le funzioni del CIG Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato introdotto dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed è un codice univoco che viene assegnato ad ogni gara d'appalto pubblica; il CIG consente di tracciare i flussi finanziari legati ai contratti, permettendo il monitoraggio di tutti i pagamenti relativi a un determinato appalto e contribuendo a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità.  Il Codice è stato introdotto nell’ambito di un sistema di norme sulla tracciabilità dei pagamenti, che mira a rendere più trasparenti e controllabili le procedure di spesa della pubblica amministrazione.   Il CIG è una sequenza di dieci caratteri alfanumerici che viene prodotta dal sistema informatico Simog dell’Anac, l’ente anticorruzione. La sua utilità consiste nell’ identificare un dato contratto sottoscritto con la pubblica amministrazione in seguito ad appalto o affidamento; questo codice deve essere indicato sia nei documenti relativi a una data gara d’appalto, sia nella fattura elettronica emessa nello stesso ambito. E’ sul sito dell’Anac che viene indicata l’utilità del CIG: Comunicare in modo corretto le informazioni utili agli organi che curano la vigilanza nell’ambito delle gare; Tracciare le movimentazioni finanziarie, relative all’affidamento dei lavori o delle forniture o di servizi; Rispettare gli adempimenti contributivi, sia di privati che di enti pubblici.  Considerate le premesse si evince che il CIG è uno strumento che fornisce maggiore trasparenza alle procedure di gara, permettendo di verificare e, quindi, controllare la loro regolarità.   La richiesta del CIG Il CIG si richiede tramite procedura online effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previo accreditamento al portale dell’ANAC.  Il Rup, che secondo il Codice Appalti 18 aprile 2016, n. 50  era il responsabile unico del procedimento, col nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 36/2023) è diventato il Responsabile Unico del Progetto. Il RUP è una figura chiave nella realizzazione di interventi pubblici, perché ha il compito di garantire il corretto svolgimento dell'intero processo, dalla programmazione all'esecuzione, nel rispetto di tempi, costi e qualità; svolge un ruolo di coordinamento e controllo, assicurando la conformità alle normative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Principali funzioni del RUP: coordinare e controllare tutte le fasi del progetto, dalla programmazione all'esecuzione, assicurando che le attività siano svolte in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi previsti gestire tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento, dalla predisposizione della documentazione alla gestione degli appalti. garantire la conformità dell’intervento alle normative vigenti, sia in termini di procedure sia di requisiti tecnici gestire i rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto coordinando le loro attività verificare e controllare la fase di esecuzione dei lavori e la conformità delle prestazioni, adottando le necessarie misure in caso di problematiche gestire varianti al progetto e sospensioni dei lavori, nel rispetto delle normative e delle procedure previste verifica di conformità e collaudo: al termine dei lavori, il RUP verifica la conformità dell'opera e rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità gestire le controversie e in caso di inadempienze propone la risoluzione del contratto  Il RUP, coordinando tutti i soggetti coinvolti nel processo, è il garante del buon esito dell'intervento pubblico poiché assicura la sua realizzazione nei tempi, con i costi e con la qualità previsti, nel rispetto della normativa.   Obbligatorietà del CIG Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) ha esteso l’obbligo di CIG a tutti i contratti pubblici, senza soglia minima. È dunque necessario anche per: Affidamenti diretti, inclusi quelli inferiori a 5.000 euro; Ordini sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su piattaforme equivalenti; Servizi o forniture di modico valore; Gare informali o non pubblicate. L’assegnazione del CIG avviene attraverso la PCP, direttamente integrata con piattaforme certificate.   La Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) E’ il sistema informatico realizzato da ANAC per la gestione digitale degli appalti pubblici, operativo dal 2024 e rappresenta il fulcro della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  La PCP consente di: Richiedere e generare i CIG; Tracciare ogni fase del contratto; Pubblicare bandi ed esiti con valore legale; Garantire l’interoperabilità con tutte le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;   Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

  • La composizione negoziata della crisi
    on 23 Luglio 2025

    <br>La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è un istituto giuridico introdotto in Italia per aiutare le imprese in difficoltà finanziaria a superare la crisi senza ricorrere a procedure più invasive come il fallimento (ora liquidazione giudiziale).  Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, disciplinato dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). È pensato per le aziende che si trovano in una condizione di squilibrio economico o finanziario, ma che hanno ancora le potenzialità per riprendersi. L'obiettivo principale è duplice: Prevenire l'insolvenza definitiva, favorendo il risanamento dell'impresa attraverso un dialogo costruttivo con i creditori. Mantenere la continuità aziendale, salvaguardando il patrimonio, il know-how e, ove possibile, i posti di lavoro. La procedura è stata inizialmente introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con Legge n. 147/2021) e successivamente integrata e armonizzata all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Come funziona la procedura: le fasi e i tempi Il percorso della composizione negoziata si articola in passaggi ben definiti e si svolge interamente su una piattaforma telematica nazionale, come previsto dall'art. 13 del CCII. Fase iniziale: L'imprenditore presenta l'istanza di accesso e la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente (disciplinato dall'art. 16 del CCII). Questa è una figura centrale e imparziale, con il compito di valutare la situazione dell'impresa, assistere nelle trattative e proporre soluzioni di risanamento. Deve essere un professionista qualificato e imparziale.  Una volta accettato l'incarico, l'esperto convoca subito l'imprenditore per una prima valutazione sulla reale possibilità di risanamento. Fase delle trattative: L'esperto facilita il dialogo tra l'imprenditore e i creditori, i quali sono tenuti a collaborare secondo i doveri di buona fede e correttezza (art. 16, commi 5 e 6, del CCII). Questa fase ha una durata massima di 180 giorni, prorogabili di altri 180 in casi complessi (art. 17 del CCII). Durante questo periodo, l'imprenditore conserva la gestione dell'azienda, ma ha specifici obblighi informativi verso l'esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 21 del CCII).Durante le trattative, l'imprenditore può richiedere misure protettive per salvaguardare la continuità aziendale.In caso di atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti, l'imprenditore è tenuto a comunicarlo all'esperto. Quest'ultimo, ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per esprimere il proprio dissenso. Fase finale: Al termine dell'incarico, l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma telematica (art. 17, comma 8, del CCII). Se le trattative hanno avuto successo, si può arrivare a uno degli esiti negoziali previsti dall'art. 23 del CCII (contratto, convenzione di moratoria, piano attestato, ecc.).In caso di esito negativo, l'imprenditore può optare per altre procedure concorsuali.È importante sottolineare che i tempi possono variare a seconda della complessità della situazione aziendale e della collaborazione delle parti coinvolte.   L'importanza della trasparenza e della verifica del passivo A differenza delle procedure concorsuali formali, nella CNC non c'è una verifica giudiziale dei debiti. Tuttavia, la corretta determinazione del passivo è fondamentale. L'imprenditore ha il dovere di fornire all'esperto e ai creditori informazioni complete e veritiere sulla propria situazione debitoria. Questa trasparenza è un presupposto essenziale per il corretto svolgimento delle trattative, come richiesto dai generali obblighi di correttezza. L'esperto indipendente ha il compito di analizzare la situazione economico-finanziaria dell'impresa, il che implica anche la verifica dell'entità e della natura dei debiti.L'esperto deve assicurarsi che le informazioni fornite dall'imprenditore siano complete e accurate.La corretta determinazione del passivo è fondamentale per valutare la sostenibilità del piano di risanamento. L'imprenditore è tenuto a fornire informazioni trasparenti e complete sull'entità dei propri debiti.La trasparenza è essenziale per instaurare un clima di fiducia tra l'imprenditore e i creditori.La mancanza di trasparenza può compromettere l'esito della procedura. L'obbiettivo principale è quello di arrivare a un piano di risanamento sostenibile per cui è di fondamentale importanza, che i dati riportati dall'imprenditore siano veritieri e dimostrabili.   Le misure protettive a tutela dell'azienda Per consentire all'imprenditore di negoziare con serenità, l'art. 18 del CCII prevede la possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio. Una volta confermate dal tribunale, queste misure impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive individuali (come pignoramenti o sequestri). Con le misure, scattano anche specifici obblighi di autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, come disciplinato dall'art. 20 del CCII. Nella Composizione Negoziata della Crisi (CNC), le misure protettive sono strumenti fondamentali per salvaguardare l'impresa durante le trattative con i creditori. Obiettivo principale:  le misure protettive mirano a preservare la continuità aziendale, impedendo che azioni individuali dei creditori (come pignoramenti o sequestri) possano compromettere il processo di risanamento. permettono all'imprenditore di concentrarsi sulle trattative, creando un ambiente negoziale più sereno. Tipologie di misure:  sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali: ciò significa che i creditori non possono intraprendere nuove azioni legali per recuperare i loro crediti. limitazione degli atti di straordinaria amministrazione: per evitare che l'imprenditore compia azioni che possano danneggiare il patrimonio aziendale, alcune operazioni richiedono l'autorizzazione del tribunale. congelamento dei debiti preesistenti: i debiti accumulati prima dell'avvio della CNC vengono "cristallizzati", fornendo una base stabile per le trattative. Ruolo del tribunale:  il Tribunale ha un ruolo centrale nella concessione e nel controllo delle misure protettive. valuta la sussistenza dei requisiti per la concessione delle misure richieste dall'imprenditore. può modificare o revocare le misure, se necessario.   Gli incentivi al risanamento Uno degli aspetti più qualificanti della composizione negoziata è il pacchetto di benefici fiscali, dettagliato nell'art. 25-bis del CCII. Le principali "misure premiali" includono: riduzione di sanzioni e interessi: le sanzioni tributarie e i relativi interessi sono ridotti alla misura minima di legge in caso di esito positivo delle trattative. rateizzazione agevolata: viene facilitata la concessione di piani di rateizzazione dei debiti fiscali. nessuna segnalazione: durante la procedura e fino alla sua conclusione, non vengono applicate le segnalazioni alla centrale rischi per i debiti bancari. La transazione fiscale  Una novità cruciale è la possibilità di raggiungere un accordo che includa una transazione fiscale sui debiti tributari e contributivi. Tale possibilità è prevista dall'art. 23, comma 2, lettera a), del CCII, che richiama l'applicabilità dell'art. 63 del CCII (relativo alla transazione su crediti tributari e contributivi) anche agli accordi conclusi nell'ambito della composizione negoziata. Questo strumento, prima previsto solo in altre procedure, consente all'impresa di proporre al Fisco un piano per pagare i propri debiti tributari in misura ridotta (saldo e stralcio) o in tempi più lunghi (dilazione). Perché la proposta venga accettata, è necessario presentare una relazione di un professionista che dimostri come tale accordo sia più conveniente per lo Stato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (fallimento). A differenza di altre procedure, però, nella composizione negoziata l'accordo con il Fisco deve essere effettivamente accettato dall'Agenzia delle Entrate e non può essere imposto dal tribunale (manca il cosiddetto "cram down"). La cessione dell'azienda e le tutele per chi compra Spesso, un piano di risanamento prevede la vendita dell'intera azienda o di un suo ramo a un altro imprenditore. In questi casi, un ostacolo poteva essere la regola generale per cui chi compra un'azienda è responsabile anche dei debiti lasciati da chi vende. Per superare questo problema e facilitare i salvataggi aziendali, la legge ora prevede che, se la cessione avviene all'interno di una composizione negoziata e nel rispetto di certe procedure, l'acquirente può essere liberato da questa responsabilità. Questa tutela è fondamentale per rendere più appetibili e sicure le operazioni di trasferimento, garantendo che le parti sane dell'economia possano continuare a operare senza essere gravate da problemi passati. Infine, per agevolare le operazioni di vendita dell'azienda (o di un suo ramo), la legge prevede una deroga alla responsabilità fiscale solidale dell'acquirente. In particolare, l'art. 25-quater del CCII stabilisce che, in caso di cessione avvenuta in esito alla composizione, il cessionario è liberato dai debiti fiscali del cedente, superando la regola generale dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997.

  • Si può tornare a vendere una casa senza preoccuparsi di come l’acquirente intende intestarsela?
    on 22 Luglio 2025

    <br>Sappiamo che la risposta all’improvvido interpello 133/2025 aveva assoggettato a tassazione come reddito diverso in capo al venditore (ex art. 67 lett h) tuir) il valore dell’usufrutto eventualmente acquistato da un acquirente contestualmente alla nuda proprietà dell’altro: vendite bloccate, o riconvertite in acquisto della piena proprietà di un acquirente e successiva costituzione di usufrutto, gratuita ovviamente, all’altro, soggetta all’imposta di donazione, non senza problematiche civilistiche tra gli acquirenti. E’ stato infatti accolto l’emendamento 1.24 presentato dal notariato “che fornisce una interpretazione autentica della disciplina dei redditi diversi, chiarendo che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene”. Lo comunica il neo presidente del Consiglio nazionale del notariato, Vito Pace, che ha rappresentato al Ministero dell’economia e delle finanze “le problematiche emerse nella prassi contrattuale, soprattutto nei contesti familiari, e la necessità di un intervento normativo che riportasse coerenza tra disciplina civilistica e fiscale”. A Milano diciamo “sperèm in ben” e “vedarèm”.Tradotto: finché non leggiamo il testo normativo coordinato e magari una circolare “chiarificatrice” non cantiamo vittoria. 

  • Garante privacy: relazione annuale 2024
    on 21 Luglio 2025

    <br>(il  presente documento riporta i passi più rilevanti della sintesi per la stampa del Garante) Il 15 luglio 202 il Garante Privacy ha presentato la relazione sull’attività svolta nel 2024.  Le comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria sono state 16 e hanno riguardato violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori, accesso abusivo a un sistema informatico, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. Le sanzioni riscosse sono state oltre 24 milioni di euro.  Il numero dei data breach (violazioni di dati personali) notificati nel 2024 al Garante da parte di soggetti pubblici e privati: 2204. Le ispezioni effettuate nel 2024 sono state 130 in linea rispetto a quelle dell’anno precedente.  Relazione con il pubblico: si è dato riscontro a oltre 16.045 quesiti.  informazione e comunicazione istituzionale, nel 2024 l’Autorità ha diffuso 50 comunicati stampa, 15 Newsletter, realizzato 4 campagne informative, e prodotto 52 video informativi su temi di maggiore interesse per il pubblico, diffusi sul web e sui social media. Gli interventi più rilevanti Il 2024 ha visto una serie di interventi centrati sulle grandi questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale: in particolare, le implicazioni della tecnologia; l’Intelligenza Artificiale generativa; l’economia fondata sui dati; le grandi piattaforme e la tutela dei minori; i sistemi di age verification; i big data; la sicurezza dei sistemi e la protezione dello spazio cibernetico; la monetizzazione dei dati personali; i fenomeni del revenge porn e del cyberbullismo. Il 2024 è stato l’anno della conferma dell’Intelligenza Artificiale in ogni attività e nel contempo della ricerca da parte del Garante di soluzioni in grado di conciliare la fame di informazioni di questa tecnologia con i diritti della persona. Nell’anno trascorso l’Autorità ha concluso l’istruttoria nei confronti di ChatGPT e ha ordinato a OpenAI, la società che gestisce il chatbot, la realizzazione di una campagna informativa e il pagamento di una sanzione di 15 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata all’uso dei dati biometrici e al diffondersi di sistemi di riconoscimento facciale. L’Autorità ha inviato un avvertimento a Worldcoin in relazione al progetto di scansione dell’iride in cambio di criptovalute, senza adeguate garanzie e la necessaria consapevolezza da parte degli utenti. Significativi in ambito sanitario due pareri resi con riguardo al cosiddetto Ecosistema dati sanitari (EDS) e alla Piattaforma nazionale sulla telemedicina (PNT) nei quali il Garante ha ribadito che l’introduzione di sistemi di IA nella sanità digitale deve avvenire nel rispetto del Gdpr, del regolamento sull’IA e di quanto indicato nel Decalogo in materia di IA adottato nel 2023.    Proseguite anche le attività connesse ai trattamenti dell’Agenzia delle entrate che prevedono l’interscambio di informazioni fra amministrazioni per garantire l’esattezza e completezza della dichiarazione dei redditi precompilata e del redditometro così come quelle legate all’operatività dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).  Particolare attenzione inoltre è stata dedicata allo sharenting, il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (come ad es. foto, video, ecografie). Il fenomeno è da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. Sul tema è stata realizzata anche una campagna informativa “La sua privacy vale più di un like”. In preoccupante aumento il fenomeno del revenge porn: 823 le segnalazioni inviate al Garante da persone che temono la diffusione di foto e video a contenuto sessualmente esplicito, quasi triplicate rispetto allo scorso anno. Le segnalazioni ricevute sono state trattate tempestivamente e, nella maggior parte dei casi, l’esame si è concluso con un provvedimento diretto alle piattaforme coinvolte per ottenere il blocco preventivo della diffusione delle foto e dei video. Numerosi, come in passato, i provvedimenti assunti nell’ambito del rapporto di lavoro, soprattutto con riguardo all’utilizzo della posta elettronica sul luogo di lavoro e all’impiego di sistemi di videosorveglianza. Proseguiti inoltre gli approfondimenti sull’impiego di algoritmi da parte di una primaria società di food delivery per l’organizzazione dell’attività dei rider. Tra le criticità emerse: scarsa trasparenza dei trattamenti automatizzati e geolocalizzazione dei lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro. Vietato alla società l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei rider raccolti mediante riconoscimento facciale.

  • Richiesta dati della centrale rischi della Banca d'Italia. Come fare
    on 21 Luglio 2025

    <br>Qualsiasi cittadino dovrebbe fare una visura periodica della sua centrale rischi, per vedere se ha posizioni in sospeso che limitano la sua capacità di chiedere credito Questo documento illustra la procedura passo-passo per richiedere l'accesso ai propri dati presenti nella centrale rischi della Banca d'Italia attraverso il servizio online ARTEWEB. La procedura è interamente digitale e richiede l'utilizzo di un'identità digitale come SPID, CNS o CIE. 1. Accesso al Servizio e Autenticazione Il primo passo consiste nell'accedere al portale della Banca d'Italia per la richiesta dei dati, attraverso l’indirizzo https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr Questa la schermata come procedere? seleziona l'opzione SPID/CNS/CIE. Questa modalità consente di accedere a un'area personale per compilare la richiesta e consultare i risultati senza dover allegare documentazione. Privacy: leggi l'informativa sulla privacy Clicca sulla dichiarazione di presa visione dell’informativa e poi  AVANTI. Autenticazione: verrai reindirizzato alla pagina di autenticazione. Accedi con la tua identità digitale (ad esempio, cliccando su "Entra con SPID"). Utilizza la solita procedura di autenticazione… 2. Dati Anagrafici Una volta completata l'autenticazione, inizierà la procedura guidata di richiesta dati in 4 passaggi. Richiedi dati per: Seleziona l'opzione "Me stesso (Da selezionare anche in caso di titolare di ditta individuale). Clicca su " per aprire il modulo da compilare. Scegli il periodo per il quale desideri ottenere i dati. Hai diverse opzioni, tra cui "Ultime 36 date contabili" o "Scegli le date" per un intervallo personalizzato. Per avere un quadro recente, è consigliabile selezionare l'ultimo anno. Dopo la selezione, clicca su AVANTI. Inserisci i tuoi contatti (Email e Telefono) per consentire alla Banca d'Italia di contattarti in caso di necessità e per ricevere la conferma dell'invio. Se è tutto corretto, clicca su AVANTI Anteprima: La schermata successiva mostrerà un riepilogo dei dati inseriti.  Se tutto è corretto, prosegui cliccando  INVIA RICHIESTA. Flagga in alto, inserisci il Captcha e poi aspetta la risposta. Per completare la procedura, devi: Flaggare la casella in alto per dichiarare la consapevolezza sulle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000. Inserire i caratteri di sicurezza che vedi nell'immagine (Captcha). Cliccare sul pulsante INVIA RICHIESTA. A questo punto la richiesta è inoltrata. Dovrai solo attendere la risposta che verrà resa disponibile nella tua area personale del portale. Buon lavoro!

  • Visura Centrale Rischi della Banca d'Italia: A cosa serve e perché viene richiesta
    on 18 Luglio 2025

    <br>La visura alla Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia è un documento fondamentale nel panorama finanziario italiano, richiesto primariamente per valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto, sia esso un privato cittadino o un'impresa. In sostanza, fornisce una fotografia dettagliata della sua "storia debitoria" nei confronti del sistema bancario e finanziario. La richiesta di questa visura è una prassi consolidata per banche, società finanziarie e altri intermediari creditizi nel momento in cui devono decidere se concedere un finanziamento, un mutuo, un fido o qualsiasi altra forma di credito. La CR, infatti, non è una "lista di cattivi pagatori", ma un database informativo che raccoglie dati sia positivi che negativi sull'indebitamento della clientela. Le finalità principali della richiesta Le ragioni per cui si richiede la visura alla Centrale Rischi sono molteplici e cruciali per una sana gestione del credito: Valutazione del merito creditizio: è lo scopo principale. Analizzando la visura, l'intermediario finanziario può farsi un'idea precisa della capacità del richiedente di rimborsare i propri debiti. Una storia di pagamenti puntuali e una situazione debitoria sostenibile aumentano le probabilità di ottenere il credito a condizioni favorevoli. Prevenzione del sovra-indebitamento: la visura permette di avere un quadro completo dell'esposizione debitoria complessiva di un soggetto verso l'intero sistema. Questo aiuta a prevenire la concessione di ulteriori prestiti a chi è già eccessivamente indebitato, tutelando sia il cliente da un potenziale tracollo finanziario, sia l'istituto di credito dal rischio di insolvenza. Trasparenza e correttezza: la possibilità per i clienti di accedere ai propri dati garantisce trasparenza e permette di verificare la correttezza delle informazioni segnalate, chiedendone eventualmente la rettifica in caso di errori. Miglioramento delle condizioni di credito: un profilo creditizio positivo, come evidenziato dalla visura, può consentire al cliente di negoziare condizioni contrattuali più vantaggiose, come tassi di interesse più bassi. Chi può richiedere la visura Oltre agli intermediari finanziari per le finalità sopra descritte, la visura della Centrale Rischi può essere richiesta da: Il diretto interessato: Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati per conoscere la propria posizione. Soggetti autorizzati: In specifici casi previsti dalla legge, possono accedere ai dati anche altri soggetti, quali: il legale rappresentante di una società. i soci illimitatamente responsabili. i sindaci e i revisori di una società. l'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti legali. altre autorità di vigilanza.   Quali informazioni contiene la visura La visura della Centrale Rischi è un documento dettagliato che si articola in diverse sezioni e riporta una vasta gamma di informazioni, tra cui: Dati anagrafici: del soggetto a cui si riferisce la visura. Crediti di cassa: tutti i finanziamenti che prevedono un esborso di denaro da parte della banca, come: rischi a revoca: aperture di credito in conto corrente (fidi). rischi a scadenza: mutui, prestiti personali, leasing. rischi autoliquidanti: anticipi su fatture e ricevute bancarie. Crediti di firma: garanzie e fideiussioni prestate dalla banca a favore di terzi per conto del cliente. Garanzie Ricevute: Le garanzie reali (es. ipoteche) o personali (es. fideiussioni di terzi) che assistono i crediti concessi. Operazioni in derivati finanziari. Informazioni sullo stato del rapporto: viene specificato se il credito è in corso e i pagamenti sono regolari ("in bonis") o se sono presenti difficoltà. Le segnalazioni negative scattano al superamento di determinate soglie e possono includere: inadempienze persistenti: ritardi significativi nei pagamenti. sofferenze: una valutazione complessiva negativa della situazione finanziaria del cliente, che indica una grave e non transitoria difficoltà a onorare i propri debiti. In conclusione, la richiesta di una visura alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è un passaggio essenziale per chiunque operi nel mercato del credito. Fornisce una base informativa oggettiva e completa che consente decisioni più consapevoli e contribuisce a mantenere la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario nel suo complesso.

  • Finanza agevolata: le opportunità imperdibili per le imprese e i professionisti
    on 15 Luglio 2025

    <br>Il panorama della finanza agevolata offre attualmente diverse opportunità significative per imprese e liberi professionisti che desiderano investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza. Abbiamo riepilogato le principali misure a fondo perduto e agevolazioni disponibili, con le date di apertura degli sportelli da tenere d’occhio. 1. Certificazione della Parità di Genere: Bando Unioncamere Emilia-Romagna La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, ha stanziato 800.000 Euro a fondo perduto per supportare le imprese e i liberi professionisti nell’ottenimento della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022). Chi può partecipare: Imprese regolarmente costituite con unità locale in Emilia-Romagna e iscritte al REA, operanti in qualsiasi settore (esclusi agricoltura primaria, pesca, acquacoltura). Professionisti con domicilio fiscale in Emilia-Romagna e partita IVA attiva. Esclusi i consulenti che offrono servizi per la certificazione di parità di genere. Cosa finanzia: Servizi di assistenza tecnica e accompagnamento: consulenze specialistiche per l’analisi dei processi interni, personalizzazione e implementazione del Sistema di Gestione della Parità di Genere, monitoraggio e pre-verifica. Servizi di certificazione: costi per l’ottenimento della certificazione rilasciata da Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e iscritti nell’elenco governativo. Contributo: Fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 12.000, di cui € 6.000 per assistenza tecnica e € 6.000 per la certificazione. Concesso in regime “de Minimis” e non cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 12:00 del 15 luglio 2025 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione. È ammessa una sola domanda per richiedente.   2. Efficienza Energetica: Bando Camera di Commercio dell’Emilia La Camera di Commercio dell’Emilia ha messo a disposizione 1,5 milioni di Euro per sostenere le imprese negli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Chi può partecipare: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino e deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dell’Emilia (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia). Cosa finanzia: Acquisto e installazione di collettori solari termici, impianti di cogenerazione e trigenerazione. Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, inclusi sistemi di accumulo. Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti. Acquisto e installazione di pompe di calore per climatizzazione (in sostituzione). Acquisto e installazione di sistemi di domotica per risparmio energetico e monitoraggio dei consumi. Interventi di “relamping” (LED) in sostituzione dell’illuminazione tradizionale. Gli interventi devono garantire una riduzione misurata dei consumi energetici di almeno il 10% (TEP) o un’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di almeno il 5%. Spese ammissibili: Spese tecniche di consulenza. Acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico. Contributo: Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili (al netto IVA). Massimo complessivo € 14.000, con un investimento minimo di € 5.000. Premialità di € 250 per le imprese con rating di legalità. Concesso in regime “de Minimis”. Modalità e Termini: Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere. Apertura sportello: dalle ore 11:00 del 2 settembre 2025 alle ore 16:00 del 14 ottobre 2025. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di spedizione. È ammessa una sola domanda per impresa.   3. Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili per PMI (PNRR): Riapertura Sportello Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto lo sportello per i contributi a fondo perduto destinati alle PMI per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando le risorse non utilizzate del PNRR (Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16). Risorse disponibili: € 178.668.093 complessivi. Il 40% riservato alle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Un ulteriore 40% riservato alle micro e piccole imprese. Importante da sapere: Una sola domanda di agevolazione per impresa. In caso di più domande, verrà considerata solo l’ultima presentata. Le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello non possono presentare ulteriori domande in questa riapertura. Modalità e Termini: Riapertura sportello: dalle ore 12:00 del 8 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025. Invitiamo tutti i nostri clienti interessati a valutare attentamente queste opportunità e a contattare il nostro studio per ricevere supporto nella preparazione delle domande e nella gestione delle pratiche. La tempistica è cruciale, specialmente per i bandi a sportello.

  • Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.): una via innovativa per superare la crisi d'impresa
    on 10 Luglio 2025

    <br>Introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) si profila come uno strumento flessibile e negoziale a disposizione degli imprenditori per affrontare e superare situazioni di crisi o insolvenza. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. n. 14/2019, offre un'alternativa alle più rigide procedure concorsuali tradizionali, puntando alla continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori omologato dal Tribunale. Il P.R.O. si inserisce nel solco della Direttiva europea "Insolvency" (UE 2019/1023), che promuove quadri di ristrutturazione preventiva per consentire alle imprese in difficoltà di risanarsi tempestivamente. La sua caratteristica fondamentale risiede nella possibilità per il debitore di negoziare con i propri creditori un piano che può derogare a principi cardine del diritto concorsuale, come la par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e l'ordine delle cause legittime di prelazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 1. I presupposti per l'accesso Per poter accedere al Piano di Ristrutturazione Omologato, l'impresa debitrice deve soddisfare determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il P.R.O. è riservato agli imprenditori commerciali che non siano "sotto soglia" per la liquidazione giudiziale, ovvero che superino i parametri dimensionali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice C.I.I. 1. Dal punto di vista oggettivo, l'impresa deve trovarsi in uno stato di crisi (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) come "l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di insolvenza (definita dalla lettera b) dello stesso articolo come "l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"). L'articolo 64-bis è il pilastro normativo del P.R.O. e ne definisce presupposti, contenuto e procedura.  Comma 1: «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può proporre un piano di ristrutturazione, rivolto ai creditori, che prevede il soddisfacimento dei loro crediti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale e in deroga agli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile.» Questo comma stabilisce il principio cardine del P.R.O.: la flessibilità. L'imprenditore può offrire ai creditori un soddisfacimento "su misura", discostandosi da due regole fondamentali: art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale): il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il piano può limitare questa responsabilità. art. 2741 c.c. (Par condicio creditorum): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi). Il P.R.O. permette di trattare creditori dello stesso rango in modo diverso (se inseriti in classi diverse) e di "sacrificare" in parte anche creditori privilegiati, a condizione che ricevano comunque più di quanto otterrebbero dalla vendita all'asta dei beni (liquidazione giudiziale). La struttura e il contenuto del piano Il cuore del P.R.O. è il piano di ristrutturazione stesso, che deve essere redatto con chiarezza e completezza. Il suo contenuto minimo, delineato nell'articolo 64-bis, comma 22, prevede: l'indicazione dettagliata della situazione economico-finanziaria dell'impresa. le cause della crisi. le strategie di intervento e di risanamento. le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni verso i creditori. La legge richiede la massima trasparenza. Il piano non è una semplice proposta di pagamento, ma un vero e proprio progetto industriale e finanziario. Deve contenere: diagnosi: un'analisi onesta e dettagliata delle cause che hanno portato alla crisi. terapia: le strategie concrete che l'azienda intende adottare (es. riorganizzazione, vendita di rami d'azienda, nuovi investimenti). prognosi: un cronoprogramma preciso che indichi come e quando i creditori verranno pagati. Un elemento qualificante e obbligatorio del P.R.O., stabilito dall'articolo 64-bis, comma 33, è la suddivisione dei creditori in classi omogenee, basata sulla loro posizione giuridica e sui loro interessi economici. Questa classificazione è funzionale alla fase di votazione del piano. Non si può presentare un'unica proposta a tutti. I creditori devono essere raggruppati in categorie omogenee. Ad esempio: banche e intermediari finanziari. fornitori strategici (essenziali per la continuità). altri fornitori chirografari. creditori privilegiati (es. Fisco, Enti previdenziali). La classificazione è cruciale perché ogni classe voterà separatamente, permettendo di creare un consenso mirato. A garanzia della trasparenza e della fattibilità del progetto, il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (un esperto nominato dal debitore, ma che agisce in totale autonomia di giudizio). Tale relazione, come richiesto dall'articolo 64-bis, comma 4, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la concreta realizzabilità del piano di ristrutturazione. La procedura di omologazione Una volta predisposto, il piano viene presentato al Tribunale competente, che ne valuta la regolarità formale. La proposta viene quindi sottoposta al voto dei creditori, suddivisi nelle rispettive classi. La vera peculiarità del P.R.O. risiede nella regola dell'approvazione unanime di tutte le classi, sancita dall'articolo 64-bis, comma 6. Questo requisito, apparentemente molto stringente, è il contrappeso alla grande flessibilità concessa al debitore nella formulazione della proposta, che può prevedere, ad esempio, il soddisfacimento non integrale di alcuni creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti dei lavoratori dipendenti, i quali devono essere saldati per intero entro 30 giorni dall'omologazione, come tassativamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 8. Se tutte le classi approvano la proposta, il tribunale, verificata la regolarità della procedura, procede con il decreto di omologazione (articolo 64-bis, comma 7). Tale provvedimento rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per coloro che non hanno partecipato alla votazione o che hanno espresso voto contrario, come specificato dal comma 9 dello stesso articolo. La fase delle trattative: misure protettive e gestione (Art. 64-ter c.c.i.i.) Mentre l'art. 64-bis definisce il "cosa" (il piano), l'articolo 64-ter disciplina il "come" si arriva alla sua approvazione, regolando la fase cruciale delle trattative con i creditori. L'articolo 64-ter è stato introdotto per dare al debitore il tempo e la tranquillità necessari per condurre negoziazioni complesse senza subire l'aggressione dei singoli creditori. I suoi punti chiave sono: accesso alle misure protettive: Il debitore che intende presentare un P.R.O. può chiedere al Tribunale di beneficiare delle misure protettive. Con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo "scudo" è fondamentale per evitare che pignoramenti o sequestri possano vanificare gli sforzi di risanamento prima ancora che il piano venga votato. La durata di queste misure è inizialmente fissata dal Tribunale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata. gestione dell'impresa: durante il periodo delle trattative e sotto il regime delle misure protettive, il debitore mantiene la gestione dell'impresa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Questo è un vantaggio significativo, poiché l'imprenditore continua a guidare la propria azienda. Tuttavia, questa autonomia non è assoluta. vigilanza del Commissario Giudiziale: per bilanciare il potere lasciato al debitore e tutelare i creditori, il tribunale nomina un commissario giudiziale. Il suo compito è vigilare sull'attività dell'imprenditore e, in particolare, autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti. Il Commissario deve assicurarsi che tali atti siano coerenti con l'obiettivo di risanamento e non arrechino pregiudizio agli interessi dei creditori. trasparenza e dovere di informazione: Il debitore ha l'obbligo di informare periodicamente il Commissario Giudiziale sull'andamento delle trattative con le classi di creditori. Questa disposizione garantisce che il processo negoziale sia trasparente e che il tribunale, tramite il commissario, sia costantemente aggiornato sui progressi verso il raggiungimento del consenso. In sintesi, l'art. 64-ter crea un ambiente protetto e regolato dove le negoziazioni possono svolgersi in modo costruttivo, bilanciando l'esigenza del debitore di avere tempo e autonomia con la necessità di tutelare il ceto creditorio attraverso la vigilanza di un organo terzo. La Procedura di Omologazione Una volta conclusa la fase delle trattative e ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, il percorso approda alla fase finale davanti al Tribunale che, in base al comma 8 dell’art. 64-bis c.c.i.i. “omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. “ A questo punto il piano diventa pienamente efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori. L'omologazione anche in mancanza di consenso L'articolo 64-quater introduce un meccanismo di eccezionale importanza, che interviene quando non si raggiunge la regola base dell'unanimità delle classi prevista dall'art. 64-bis. Questa norma consente al Tribunale di omologare ugualmente il piano anche con il dissenso di una o più classi, incluse quelle di creditori privilegiati. Questa disposizione, nota come cross-class cram-down (imposizione trasversale alle classi), rappresenta la rete di sicurezza del P.R.O. e ne aumenta drasticamente l'efficacia, impedendo che creditori "ostruzionistici" possano bloccare un piano di risanamento altrimenti valido e conveniente per la maggioranza. L'omologazione forzosa è possibile solo se ricorrono, congiuntamente, le seguenti, stringenti condizioni: convenienza rispetto alla liquidazione: il piano deve garantire a tutti i creditori (anche quelli delle classi dissenzienti) un trattamento almeno pari a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. È il principio di base del P.R.O., che qui viene riaffermato come requisito imprescindibile. approvazione della maggioranza delle classi: il piano deve essere stato comunque approvato dalla maggioranza delle classi. presenza di una classe determinante: almeno una delle classi favorevoli deve essere composta da creditori titolari di diritti di prelazione (privilegiati, pignoratizi, ipotecari). Se, invece, ad approvare fossero solo classi di creditori chirografari (non privilegiati), questa condizione non sarebbe soddisfatta. rispetto della graduazione assoluta: questa è la condizione più tecnica e rilevante. Il tribunale può omologare il piano solo se i creditori delle classi dissenzienti vengono soddisfatti in misura non inferiore rispetto ai creditori delle classi di rango inferiore. In altre parole, non si può pagare un creditore chirografario se un creditore privilegiato dissenziente non è stato pagato per intero (o per la parte di valore coperta dalla sua garanzia). Questa regola reintroduce un principio di gerarchia per "forzare" l'approvazione, garantendo che nessuno venga scavalcato da creditori di rango posteriore. In sostanza, l'art. 64-quater permette di superare il veto di una minoranza di classi, a patto che il piano sia sostenuto da una solida maggioranza (inclusa una classe "pesante" di privilegiati) e rispetti le gerarchie fondamentali tra creditori, assicurando a tutti una convenienza rispetto al fallimento. Questo trasforma il P.R.O. da uno strumento basato sul consenso totale a uno strumento più realistico, dove un piano valido può essere imposto a beneficio della continuità aziendale e dell'interesse collettivo dei creditori. Un Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non può avere scopi di pura liquidazione, intesa come semplice vendita atomistica dei beni per soddisfare i creditori. La sua natura e la sua disciplina sono intrinsecamente e obbligatoriamente legate al principio della continuità aziendale. Il P.R.O., come si evince dal suo stesso nome ("piano di ristrutturazione") e dalla sua collocazione nel Codice della Crisi (art. 64-bis e segg.), è stato concepito dal legislatore come uno strumento finalizzato al risanamento e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'obiettivo primario è preservare il valore dell'azienda come complesso produttivo funzionante (going concern), salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro e il tessuto economico. Una procedura con finalità puramente liquidatoria, il cui unico scopo fosse vendere i singoli beni (immobili, macchinari, magazzino) per ripartire il ricavato, è incompatibile con la struttura del P.R.O. Per questo scopo, il Codice della Crisi prevede strumenti specifici come il Concordato Preventivo con finalità liquidatoria (art. 84 c.c.i.i.) o la Liquidazione Giudiziale. Il concetto di "continuità aziendale" può però essere inteso in due modi: continuità diretta: l'imprenditore originario risana la propria azienda e continua a gestirla direttamente. continuità indiretta: l'imprenditore originario cede l'azienda (o un suo ramo operativo principale) a un altro soggetto che la farà proseguire. Un P.R.O. può assolutamente prevedere la cessione dell'intera azienda in esercizio a un terzo. In questo scenario, si verifica una "liquidazione" del patrimonio aziendale dalle mani del vecchio imprenditore, ma non una liquidazione dell'attività. Il P.R.O. e la transazione fiscale e previdenziale Ci chiediamo allora se nel P.R.O. si può prevedere la transazione fiscale o la transazione previdenziale. La risposta è positiva, ossia nel P.R.O. si può ottenere una ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali, ma lo si fa con un meccanismo diverso e, per certi versi, più diretto rispetto alla tradizionale "transazione fiscale" o previdenziale. Gli istituti della Transazione Fiscale e Previdenziale sono procedure specifiche, previste principalmente per il Concordato Preventivo (art. 88 c.c.i.i.) e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (art. 63 c.c.i.i.). In questi casi, l'imprenditore presenta una proposta formale di transazione all'Agenzia delle Entrate e agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), chiedendo un pagamento parziale o dilazionato. L'ente ha poi un termine per esprimere la propria adesione. Se l'ente non aderisce, il Tribunale può comunque omologare l'accordo o il concordato (il cosiddetto cram down), ma seguendo regole specifiche dettate da quegli articoli. Il metodo del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non utilizza la procedura formale di transazione prevista dagli articoli 63 e 88. Segue invece una logica più lineare e potente, basata sui suoi principi cardine: i debiti fiscali e previdenziali sono trattati come gli altri debiti: nel P.R.O., l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non sono destinatari di una speciale "proposta di transazione", ma sono considerati creditori a tutti gli effetti. vengono inseriti in una o più classi: l'imprenditore, nel redigere il piano, deve inserire i crediti erariali e previdenziali in una o più classi omogenee. Ad esempio, potrebbe creare una "Classe dei creditori privilegiati fiscali" e una "Classe dei creditori chirografari fiscali" (per sanzioni e interessi non privilegiati). la proposta di pagamento è nel piano: la proposta di "saldo e stralcio" o di dilazione non è un atto separato, ma è semplicemente il trattamento che il piano riserva a quella specifica classe di creditori. A questo punto, le strade sono due: Caso 1: voto favorevole della classe  L'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS votano all'interno della loro classe. Se la classe esprime voto favorevole (con la maggioranza dei crediti), la proposta di ristrutturazione del debito fiscale è approvata. Se tutte le altre classi approvano, il piano viene omologato e il trattamento previsto diventa vincolante per l'ente. Caso 2: voto contrario e omologazione forzosa (Cross-Class Cram-Down) Questa è l'ipotesi più potente e innovativa. Se la classe che include i creditori fiscali/previdenziali vota contro, il piano non è automaticamente respinto. L'imprenditore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente il piano grazie al meccanismo del cross-class cram-down previsto dall'art. 64-quater. Il Tribunale potrà imporre il piano anche alla classe dissenziente dell'Erario se ricorrono le rigide condizioni previste dalla legge, tra cui: il piano è stato approvato dalla maggioranza delle classi. il trattamento riservato all'Erario è comunque più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. viene rispettata la Absolute Priority Rule (la classe dissenziente non può ricevere un trattamento peggiore rispetto a classi di rango inferiore).   I vantaggi del P.R.O. Il Piano di Ristrutturazione Omologato presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per i creditori: flessibilità negoziale: consente al debitore di costruire una proposta "su misura" per la propria situazione, derogando alle rigide regole di graduazione dei crediti. rapidità: la procedura è concepita per essere più snella e veloce rispetto al concordato preventivo. continuità aziendale: l'obiettivo primario è il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività, salvaguardando il valore aziendale e i posti di lavoro. controllo dell'imprenditore: il debitore mantiene la gestione dell'impresa durante la procedura, seppur sotto la vigilanza degli organi preposti. soddisfacimento potenzialmente migliore: per i creditori, il P.R.O. può rappresentare un'opportunità di ottenere un soddisfacimento maggiore e in tempi più certi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. ll Piano di Ristrutturazione Omologato si configura come un moderno ed efficace strumento di risoluzione della crisi, capace di bilanciare gli interessi del debitore al risanamento con la tutela dei diritti dei creditori, in un'ottica di conservazione del tessuto produttivo. La sua applicazione richiede un'attenta pianificazione e la costruzione di un solido consenso, ma offre una concreta possibilità di superare le difficoltà e rilanciare l’impresa. Note:1. «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.0002. «Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le misure idonee a superarla e le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni.»3. «I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.»

  • Confermata, ma prorogata al 31 dicembre, la PEC per gli amministratori
    on 2 Luglio 2025

    <br>Ormai è noto, l’art. 1, c. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207,  ha previsto l’obbligo degli amministratori delle società di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, aprire cioè, comunicare e monitorare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata. Si era diffusa, anche tra le camere di commercio, l’interpretazione che consente agli amministratori di “domiciliarsi”, anche digitalmente, presso l’indirizzo pec della società, senza aprirne altri, agevolando tra l’altro gli stranieri, che spesso la pec non sanno nemmeno che cosa sia. La nota ministeriale 43936 - 2025 l’aveva sconfessata, il tavolo Notariato- Unioncamere nella riunione dell’8 maggio l’aveva rilanciata, ma ora il ministero torna a ribadire che gli amministratori, la pec, la devono aprire e comunicarla in cciaa autonomamente. Con la nota del 25 giugno precisa infatti che restano “immodificate e  confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..” Alle società costituite prima del 2025, però, il Ministero proroga al 31 dicembre 2025 il termine per adeguarsi, ”sensibile” alle  “criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio”Se no, dal 2026, via alle sanzioni.

  • Chiarimenti Circolare Inail n.31/2025 sull’obbligo assicurativo per i soci delle associazioni sportive dilettantistiche in casi particolari
    on 2 Luglio 2025

    <br>Con la circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, erano state fornite le indicazioni operative per l’assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.  L’Inail, con la Circolare n.31/2025 risponde alla richiesta di alcune strutture territoriali se, a seguito della riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs n.36/2021, si possa ritenere sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Inail, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.    PREMESSA La disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale, infatti, l’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che “per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.  La normativa speciale prevale, proprio per la sua fattispecie, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuto nel DPR n. 1124/1965.  Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, va assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.  Per “lavoratore sportivo” si intende: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.  Inoltre, è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge a fronte di un corrispettivo sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono invece considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.     ESCLUSIONE PER GLI ASSOCIATI DI ASD E I SOCI SSD ISTRUTTORI SPORTIVI  Agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo, non può essere applicata la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la quale risultano compresi nell’assicurazione i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale.   OBBLIGLO ASSICURATIVO PER LE ATTIVITA’ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE  Dal 1° luglio 2023 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è stata estesa ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.  Prima di tale riforma, l’obbligo assicurativo Inail era escluso, poiché i compensi dei collaboratori in questione rientravano tra i “redditi diversi”. Stante il quadro normativo sopra delineato, si deve dare risposta negativa al quesito se in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, si configuri l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.  Infatti, la normativa speciale dettata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale sulla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7 del DPR n. 1124/1965 negando, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.  Infatti, in questa situazione, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.1124/1965.    Fonti: D.Lgs. n.36/2021, DPR. n.1124/1965, Circolare Inail n.31/2025

  • Bonus donne: requisiti e istruzioni operative per l’accesso al beneficio
    on 1 Luglio 2025

    <br>Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 di seguito chiamato “Decreto Coesione”, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, all’ articolo 23, ha introdotto il “Bonus Donne”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.   CASI DI ESCLUSIONE DEL BONUS DONNE Il comma 3 del citato articolo 23, afferma che sono esclusi da questo beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già considera l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto all’aliquota ordinaria.    REQUISITI DA RISPETTARE PER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO L’esonero contributivo per l’assunzione di donne deve rispettare dei requisiti per poterne avere diritto quali: siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;  siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;  svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in base delle risultanze acquisite dall’lSTAT; sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; si evidenzia che, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va riproporzionato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno.  MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER BONUS DONNE La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro, eccetto i premi e contributi dovuti all’INAIL, con limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.    DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO Gli esoneri contributivi di cui alla presente circolare spettano a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ma non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione. TIPOLOGIE DI LAVORATRICI CUI SPETTA L’ESONERO Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione:  siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;  risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014; RAPPORTI DI L AVORO INCLUSI E ESCLUSI DALL’ESONERO   Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.  Sono inclusi nel diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate di seguito; rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.  Sono esclusi al diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro: rapporti di lavoro domestico rapporti di apprendistato; rapporti di lavoro intermittente; rapporti di lavoro occasionale.   DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO La durata dell’esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.  INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO  Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni è necessario inoltre rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell’articolo 23 del decreto Coesione, ovvero la realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.  Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.  Le agevolazioni in argomento si possono comunque applicare se l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro occupato in precedenza si sia reso vacante a seguito di:  dimissioni volontarie;  invalidità;  pensionamento per raggiunti limiti d’età;  riduzione volontaria dell’orario di lavoro;  licenziamento per giusta causa.  Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.    ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER AVERE DIRITTO ALL’ESONERO Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni compilando il modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.  Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, le seguenti informazioni:  a) dati identificativi dell’impresa;  b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;  c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;  d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;  e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.  L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati:  calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;  consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta. Nel caso in cui la domanda di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.  Nel caso invece in cui l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia stata effettuata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS” e  invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso tale periodo senza l’instaurarsi dell’assunzione saranno persi gli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.  Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.91/2025

  • Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2025
    on 30 Giugno 2025

    <br>Con nota a registro ufficiale 0382555 DEL 26.06.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2025.  L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 luglio 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.  Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota).  La riduzione delle accise relativa al II  trimestre 2025 è pari ad euro:  214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 14 maggio 2025 di gasolio e gasoli paraffinici  229.18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal  15 maggio al 30 giugno 214,18 per mille litri di prodotto    dal 15 maggio  al 30 giugno  per i gasoli paraffinici  conformi  Infatti il quadro  A1  chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° aprile al 14 maggio, il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimenatati da gasolio o  gasoli paraffinici che non  soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4  secondo periodo del D.lgs. 43/2025 per il periodo dal 15 maggio al  30 giugno, mentre il quadro A3 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del  D.lgs.  43/2025 per il periodo dal 15 maggio al 30 giugno.  I requisiti dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201 Per l’indicazione nei diversi periodi consultare il punto VI della nota. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprime al 30 giugno (suddivise nei due periodi)  ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione.  Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;  si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;  la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.07.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;  la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);  per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;  il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.  In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.  In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.

  • Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024
    on 27 Giugno 2025

    <br>DESTINATARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI  Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per: i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 i datori di lavoro che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che non hanno compiuto 35 anni.   ESCLUSIONI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI  Sono esclusi da questi benefici: i collaboratori domestici e gli apprendisti poiché rapporti di lavoro che già presentano benefici dal punto di vista di aliquote previdenziali ridotte; l’assunzione di personale con qualifica di dirigente; lavoratori a chiamata a tempo indeterminato.   MISURE DELL’ESONERO  L'esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro: fino a 500,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025; fino a  650,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni in sedi o unità produttive nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 31 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea per l'esonero relativo alla ZES unica del Mezzogiorno.   DATORI DI LAVORO CHE HANNO ACCESSO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. - Le misure non si applicano alla pubblica Amministrazione.   CONDIZIONI DA RISPETTARE PER AVERE DIRITTO AL BONUS GIOVANI Il diritto agli esoneri è subordinato: al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori al fatto che il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e non deve aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro Gli incentivi non spettano: se l'assunzione viola il diritto di precedenza; se sono in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale.   CONDIZIONI PARTICOLARI PER AVER DIRITTO AL BONUS GIOVANI - Gli esoneri spettano: anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro con rapporti part-time a tempo indeterminato, purché la data di decorrenza sia la medesima. In caso di cessione del contratto o trasferimento d'azienda.   CUMULO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E' possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato. - Sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.   PROCEDIMENTO AFFINCHE’ IL DATORE DI LAVORO ABBIA ACCESSO AL BONUS GIOVANI - I datori di lavoro devono inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione tramite il modulo online disponibile sul sito istituzionale: “Incentivi Decreto Coesione – Art. 22 – Giovani”. Nel modulo andranno indicati i dati identificativi dell'impresa, del lavoratore, del contratto e l'indicazione della regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L'INPS calcolerà l'ammontare del beneficio spettante e fornirà e un riscontro di accoglimento, procedendo alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per l'esonero di cui all'articolo 22, comma 3. Per i rapporti di lavoro già instaurati: l’INPS fornirà l’esito di accoglimento con l’importo spettante, per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, invece, l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante invitando il soggetto interessato a procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro dimostrato dall’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni.   Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.90/2025

  • Esclusione dallo Split Payment per le Società FTSE MIB. Nuove Regole dal 1° Luglio 2025
    on 25 Giugno 2025

    <br>A decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, e che sono identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti). Questa esclusione è stata introdotta tramite l'abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. La modifica è in linea con l'attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Tale decisione ha autorizzato l'Italia a estendere l'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha imposto l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle suddette società a partire dal 1° luglio 2025. Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo che impone al cessionario o committente di versare l'IVA direttamente all'Erario, anziché al cedente o prestatore che la indica in fattura. In pratica, il pagamento del corrispettivo viene scorporato da quello dell'imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). Dal 1° luglio 2025, i fornitori delle società incluse nel FTSE MIB dovranno adeguare le loro procedure di fatturazione, applicando l'IVA secondo le regole ordinarie. Faranno eccezione solo i casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge o altre situazioni di esenzione o non imponibilità IVA. Dal punto di vista pratico: il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica; il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni. Si precisa, quindi, che la nuova normativa si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025.   Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

  • Tasse e detrazioni IRPEF: la guida 'Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025'
    on 20 Giugno 2025

    <br>Sei pronto a ottimizzare il tuo 730/2025 o la tua Dichiarazione PF e ottenere il massimo dalle detrazioni IRPEF?  L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida completa "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025", un compendio essenziale per orientarsi nel complesso mondo delle tasse e dei bonus fiscali. Questo strumento raccoglie tutte le disposizioni normative e le indicazioni pratiche su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d'imposta, erogazioni liberali e le tanto attese detrazioni pluriennali per gli interventi edilizi. Uno Strumento Unico per Operatori e Contribuenti per le Tasse del 2025 La guida è organizzata in macrocategorie per facilitare la ricerca delle detrazioni IRPEF di tuo interesse. Troverai capitoli dedicati a: Spese sanitarie: scopri come detrarre le tue spese mediche Spese di istruzione: tutte le detrazioni per l'istruzione, dalla scuola all'università Erogazioni liberali: come beneficiare delle detrazioni per le donazioni Spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia: un focus approfondito su recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus Verde, Ecobonus e Superbonus, per massimizzare il risparmio sulle tue tasse Crediti d'imposta: tutte le tipologie di crediti che possono ridurre il tuo carico di tasse. Ogni sezione affronta sistematicamente anche gli obblighi di produzione documentale, spiegando quali documenti il contribuente deve presentare a CAF o professionisti abilitati e quali devono essere conservati per i successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria.  La guida illustra in dettaglio le disposizioni relative a: Visto di conformità Redditi e ritenute certificate dai sostituti d'imposta Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo Altre detrazioni Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione. Frutto della collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, questa guida è uno strumento prezioso non solo per i contribuenti ma anche per gli operatori dei CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme delle norme sulle tasse su tutto il territorio nazionale, in un'ottica di trasparenza e potenziamento della tax compliance. La raccolta recepisce le indicazioni delle circolari più recenti (fino alla n. 12/E del 31 maggio 2024) e include tutte le novità normative intervenute per l'anno d'imposta 2024, fornendo chiarimenti basati non solo sulle modifiche legislative, ma anche sulle risposte a quesiti posti da contribuenti, CAF e professionisti. Ampio spazio è dedicato all'elenco della documentazione, incluse le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che CAF o professionisti devono verificare e conservare per l'apposizione del visto di conformità. È fondamentale ricordare che la falsità delle dichiarazioni sostitutive comporta responsabilità penale. Non perdere questa risorsa fondamentale per navigare al meglio la tua dichiarazione 2025 e assicurarti tutte le detrazioni IRPEF a cui hai diritto per ridurre le tue tasse!

  • Entrate tributarie internazionali: analisi della crescita e impatto su tasse e contabilità
    on 19 Giugno 2025

    <br>Il panorama fiscale internazionale dei primi quattro mesi del 2025 ha evidenziato un generalizzato aumento delle entrate tributarie per i principali Paesi europei, come emerge dal Bollettino delle Entrate tributarie internazionali del Dipartimento delle Finanze del MEF. Il rapporto confronta l'andamento del gettito fiscale in nazioni chiave come Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Gran Bretagna e Spagna, offrendo una panoramica cruciale sull'efficacia delle politiche fiscali e sulle dinamiche economiche che influenzano la contabilità pubblica. L'analisi di queste tendenze è fondamentale per comprendere non solo la salute finanziaria di ogni nazione ma anche l'impatto delle tasse sui bilanci statali e le proiezioni future. La Francia si posiziona in testa alla classifica con un +42,7% di entrate rispetto allo stesso periodo del 2024, un aumento pari a quasi 30 miliardi di euro. Tuttavia, questo risultato eccezionale è significativamente influenzato da un'anomalia contabile. Ad aprile 2024, la temporanea chiusura dell'applicazione "Chorus" ha ritardato la registrazione di una parte consistente dell'Iva, spostandone di fatto l'incasso nel 2025. Questo ha generato un picco anomalo nelle entrate, distorcendo il confronto omogeneo con l'anno precedente. Nonostante questa peculiarità, la crescita per la Francia rimane robusta, trainata in particolare dall'imposta sulle società (+12,5%) e, in misura minore, dall'imposta sui redditi da lavoro (+2,7%). Anche le imposte sui prodotti energetici hanno contribuito positivamente con un +5,8%. Questo scenario evidenzia come specifici fattori legati alla contabilità e alla tempistica di registrazione possano avere un impatto drammatico sulle statistiche delle tasse, richiedendo un'analisi approfondita per discernere la reale performance fiscale.  L'Irlanda mostra un aumento più regolare e sostenibile del gettito tributario, con un +15,3% rispetto al 2024. Questo incremento è attribuibile principalmente al buon andamento dell'imposta sulle società (+18,1%) e dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (+4,8%). Ma significativi contributi provengono anche dall'imposta di bollo (+24,1%) e dalle accise (+8,3%). Un elemento distintivo per l'Irlanda è l'apporto di circa 1,7 miliardi di euro derivanti da una sentenza della Corte di Giustizia europea. Questa sentenza ha comportato recuperi fiscali su precedenti "tax ruling" che erano stati considerati aiuti di Stato. Questo caso sottolinea l'importanza delle decisioni giudiziarie internazionali sulla contabilità e sulle tasse a livello nazionale, dimostrando come le normative e le sentenze possano generare introiti inattesi e significativi per le casse dello Stato, influenzando direttamente il volume delle entrate tributarie.  Il Portogallo ha registrato un aumento delle entrate tributarie di circa l'11% nel periodo gennaio-aprile. Questo balzo è dovuto all'andamento positivo sia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (+9,1%) sia dell'imposta sui redditi delle società (+11,9%), riflettendo una crescita economica distribuita tra diverse categorie di tasse. In Spagna, il gettito fiscale è cresciuto di circa il 10,1% nel quadrimestre, con un contributo significativo sia dalle imposte dirette (+11,8%) che da quelle indirette (+8,7%). La Germania, a sua volta, ha visto una crescita del 9,7%, trainata principalmente dall'aumento delle imposte sul lavoro (+6,4%) e dell'imposta sulle imprese (+8,9%). Questi dati mostrano una tendenza comune di crescita delle tasse in queste economie, suggerendo una ripresa o una solidità fiscale che si riflette positivamente nelle loro rispettive contabilità statali.  Il Regno Unito ha registrato un incremento delle entrate tributarie del +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, una crescita moderata ma superiore al ritmo osservato nell'anno precedente. L'aumento ha riguardato sia le imposte dirette (+7,7%) che le imposte indirette (+4,4%), con un contributo positivo anche dall'Iva (+4,3%). L'Italia si posiziona come fanalino di coda tra i Paesi analizzati, con un incremento del gettito fiscale del +4,1%. Sebbene sia una crescita, rappresenta un lieve calo rispetto al trend del 2024. L'aumento italiano ha coinvolto sia le imposte dirette (+4,1%) che quelle indirette (+4,2%), trainate in particolare dall'Iva (+2,8%), dall'imposta di bollo (+16,7%) e dall'accisa sull'energia elettrica (+16,7%). La performance più contenuta dell'Italia suggerisce una necessità di monitorare attentamente le dinamiche economiche e le politiche fiscali per garantire una maggiore accelerazione nella raccolta delle tasse e nel miglioramento della contabilità pubblica. In sintesi, i primi quattro mesi del 2025 hanno evidenziato una tendenza generale di crescita delle entrate tributarie in Europa, pur con differenze significative tra i vari Paesi. Le tasse e la loro gestione contabile sono state influenzate da fattori economici sottostanti, ma anche da specifici eventi tecnici o sentenze legali, come nel caso della Francia e dell'Irlanda. Comprendere queste dinamiche è essenziale per la contabilità statale, la pianificazione fiscale e l'analisi della salute economica delle nazioni.

  • 'Se è leggibile non è la mia firma'. Un mantra quotidiano, per i notai
    on 17 Giugno 2025

    <br>Perché il notaio si ostina a torturare le parti imponendo una firma che spesso non è quella usuale, che è un po’ parte di noi, ci caratterizza? Che firma è se deve essere leggibile e riportare anche il secondo e terzo nome, che non ricordavo nemmeno di avere? Facile rispondere che non si tratta di sadismo notarile, ma che è imposto dalla legge: l’art. 51 c. 1 n.10, L. 16.2.1913 n.89 (la legge notarile, LN) richiede infatti “la sottoscrizione con “nome e cognome” degli atti notarili. Ma, dato che ogni disposizione di legge ha (o dovrebbe avere) una ragione, qual è in questo caso, dato che c’è il notaio ad attestare non solo chi sta firmando il contratto, ma anche che ne ha ben compreso il contenuto e che il contenuto è conforme a legge? Pochi sanno che i notai e gli atti stipulati, pubblici e autenticati, sono soggetti a stringenti controlli pubblici, non solo da parte del Consiglio notarile di appartenenza, che ha un ruolo analogo agli ordini professionali, ma anche, e soprattutto, dall’archivio notarile del tribunale competente, ufficio pubblico istituito a presidio della pubblica funzione. Gli atti notarili sono infatti “beni pubblici” la cui tenuta e conservazione è provvisoriamente affidata ai notai in esercizio, poi devoluta all’Archivio notarile, ed infine all’archivio di Stato, ove costituiscono anche un prezioso patrimonio per gli storici. I funzionari dell’archivio notarile, con competenza e rigore, vigilano sull’operato dei notai, ed ogni due anni ne controllano tutti gli atti stipulati; in caso di inosservanza della legge, sia in merito al contenuto, sia alla forma, chiedendo l’eventuale irrogazione di sanzioni, che partono da pene pecuniarie per giungere, nei casi più gravi, a sospensione e destituzione. Tra i controlli formali rientra indubbiamente la firma delle parti, che va apposta in calce all’atto e sui margini dei fogli, per assicurare la riconducibilità del contenuto del documento, in ogni sua parte, alla volontà delle parti. Se manca quella finale viene chiesta la nullità dell’atto, e sospeso il notaio (art. 58 c. 1 n. 4, LN, art. 606 c1 c.c.), se mancano quelle marginali le sanzioni sono graduate e in caso di recidiva si arriva anche alla destituzione (art. 142 lett. b LN). Ebbene, per esercitare questo controllo i conservatori dell’archivio devono capire chi ha firmato e dove, e ricondurre la firma al soggetto: se non è leggibile non possono farlo, e nei casi più gravi possono considerarla come non apposta, sanzionando sì il notaio, ma soprattutto le parti, che potrebbero ritrovarsi in mano un rogito privo di effetti. L’interpretazione data nella prassi alla norma tende per fortuna a ricondurla alla sua ratio, e non è rigorosissima: “quando la sottoscrizione vi sia e, nonostante omissioni inesattezze, non induca incertezza circa l'individuazione del sottoscrittore, il requisito di forma preteso dalla legge notarile deve considerarsi soddisfatto” (Cass. 8 novembre 1974 n. 3424), lo stesso se il testatore firma con nome diverso dall’anagrafe ma noto a tutti (Cass. 22 luglio 1966 n.1999). Recentemente la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia 15 dicembre 2005), ha rilevato che la legge non richiede espressamente che la firma sia “leggibile” ed ha quindi salvato il contratto e assolto il notaio; la Corte d’Appello di Milano (Sent. 24 marzo 1981) però, pur conservando la validità dell’atto, il notaio l'aveva invece sanzionato (ex art. 53 c. 1 LN, che per la verità richiede la leggibilità dell’atto non delle firme). La leggibilità si estende alla firma del notaio, che essendo depositata all’archivio notarile è valutata con minor rigore, anche se non sono mancate richieste di falso in atto pubblico in caso di sua firma con la sua sola sigla, per fortuna non avallate dalla Cassazione penale (Cass. 7 ottobre 1983 n.10355). E nemmeno gli atti notarili informatici (art.  52 bis LN, art. 25 c. 2 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice amministrazione Digitale, CAD,) sono immuni da questo formalismo, se sottoscritti su tablet, con firma elettronica grafometrica. Ma la necessaria leggibilità supera l’ambito notarile, e comprende ad esempio, la delega rilasciata all’avvocato, o l’atto di citazione in giudizio, o la fideiussione: se l’illeggibilità o l’incompletezza è rilevata da un avvocato cavilloso, rischia di far crollare tutto il procedimento dalle fondamenta, e può far perdere la causa anche se si ha ragione da vendere (le sentenze Cass. 11/02/2009, n. 3362; Cass. 09/01/2002, n. 192, Cass. 07/08/2000, n.10360, l’hanno tendenzialmente escluso, ma intanto la vicenda era arrivata al terzo grado di giudizio), pregiudicare l’esito di un ricorso tributario (Comm. Trib. centr., 12/04/1990, n. 2929, Cass., sez. Trib. 15 gennaio 2009, n. 874) o la partecipazione a una gara di appalto (Cons. Stato, 28/02/2005, n. 710; T.A.R. Lazio 27/06/2001, n. 5797). Quindi, vale la pena di fare un piccolo sforzo, una lieve forzatura delle nostre abitudini. Tanto anche se non è quella che si fa di solito, resta la nostra firma. Lo confermano i notai, per gli atti pubblici, ma anche i periti grafologi che frequentano gli studi notarili, muniti di microscopio, lenti, scanner, lampade UV o IR, fotocamere, ed analizzano la pressione del tratto, l’inclinazione e l’andamento, le forme e proporzioni della scrittura, verificandone la coerenza con lo stile abituale di chi ha firmato. Partendo sempre da un campione comparativo sicuro: quello notarile. Leggibile però ...

  • Plusvalenza per il coniuge che rivende quanto acquisito in sede di separazione o divorzio
    on 16 Giugno 2025

    <br>Risposta Interpello n. 153/2025. I trasferimenti immobiliari attuati in sede divorzio e di separazione (Corte Cost n.154/1999), sono per legge “esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (art.19 L. 74/1987). In genere, i giudici preferiscono demandare questi trasferimenti ai notai, dato che si tratta di “campi minati” giuridici, cosparsi di insidie e nullità formali, non sempre agevolmente gestibili da chi non vi si dedica con continuità. La giurisprudenza (Cass SU 21761/2021) ha comunque riconosciuto validità anche ai trasferimenti giudiziali, cui si estendono i benefici fiscali. Benefici che però, per l’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 153/2025), non riguarderebbero la rivendita effettuata nei successivi cinque anni dal coniuge che l’ha acquisito, che sarebbe soggetta ad imposta sulla plusvalenza come “reddito diverso” (art. 67 c.1 lett. b),  DPR  917/1986, TUIR). In pratica, la differenza tra il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti e quello di rivendita (art. 68 c. 1 TUIR) viene tassata con l’aliquota ordinaria IRPEF, a meno che si scelga di pagarla subito, tramite il notaio, al 26 % (l'art. 1 c. 496, L.266/ 2005). Dato che non è facile individuare il valore di partenza, l’improvvido interpellante aveva chiesto lumi all’Agenzia, che non ha mancato di fornirli. Sul presupposto che l’atto sia sempre da considerarsi a titolo oneroso, l'ha infatti prontamente assoggetto a tassazione, partendo dal valore dichiarato nel provvedimento giudiziale o nell’accordo omologato. Già il presupposto è discutibile. L’agenzia lo ripesca da una risalente risoluzione del 17 ottobre 1984, n. 22, per cui “il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza a quanto deciso dalla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro da considerare a titolo oneroso” poiché trova il suo “fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex  coniugi, ma al contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell'avente causa”. La causa dei contratti (art. 1325 n.2 ) c.c.) non è mai pacifica in generale, i giuristi vi si arrovellano da secoli solo per spiegare che cosa sia, figuriamoci in questo caso. La Cassazione, ci spiega che ”le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge [… ] sfuggono  alle connotazioni classiche dell’atto di donazione [...] e a quello di un atto di vendita. (Cass. 23/1899). E, come nella canzone di Jarabe de Palo, “depende”. De que depende? “dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale tra i coniugi”(Cass.26127/2024).   Tradotto: se risulta che salda i conti tra i coniugi il trasferimento ha causa “solutoria” perché adempie agli obblighi di mantenimento di coniuge e figli, ed è oneroso; se no è gratuito, e quindi, tra l’altro, più agevolmente revocabile ex art. 2901 c.c. (Cass. 26127/2024).   In generale l'atto dovrà considerarsi oneroso, ma se l’Agenzia calcola l’imposta partendo dal valore attribuito all’immobile o a quanto versato all'atto, contraddice lo stesso presupposto da cui parte, dato che il “corrispettivo” non si esaurisce nell’eventuale importo versato, nemmeno sempre, dal cessionario al cedente, ma rientra in un più ampio accordo volto a definire la crisi coniugale, la cui quantificazione non è mai prevista, perché non serve, nemmeno a fini fiscali data la totale esenzione da imposte. Esenzione che non è tra l’altro limitata alle imposte indirette, inerenti il trasferimento, ma estesa ad “ogni altra tassa”, comprese quindi quelle sui "redditi" che da quel trasferimento derivano, che non evidenziano capacità contributiva, né reddito prodotto. Del resto l’esenzione si estende anche all’imposta (ex art.15 DPR 601/1973) prevista per i mutui finalizzati ad estinguere il finanziamento richiesto da entrambi i coniugi per l’acquisto (Risposta ad interpello n. 260/2022) ed Ai trasferimenti effettuati ai figli, se costituiscono “elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale”  (Circ. n. 27/E,  21 giugno 2012). C’è da chiedersi quale sarebbe in tal caso il valore di partenza. ed è facile rispondere che non c’è, perché non c’è un prezzo d’acquisto né una contropartita economica quantificabile. La richiesta dell’Agenza è dunque priva di legittimazione costituzionale e sistematica. Non vi si ravvisa infatti nemmeno la ratio sottesa all’imposta sulla plusvalenza, evidenziata dalla stessa Agenzia nella tassazione dei “guadagni derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo”, difficile da immaginare, a meno di ritenere che la separazione o il divorzio costituisca un “affare”, per i coniugi e la loro famiglia. Magari per qualcuno ...