- STABILIZZAZIONE GIOVANI UNDER 35: ATTIVA LA PROCEDURA INPS PER L?"ESONERO CONTRIBUTIVOon 7 Agosto 2026
L?"Istituto comunica le modalità per richiedere il beneficio previsto dal decreto Lavoro per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Con il Messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026 l?"INPS comunica l?"attivazione della procedura per richiedere l?"incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35, introdotto dall?"articolo 4 del decreto Lavoro 2026. La misura consiste nell?"esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, la trasformazione di rapporti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani che non abbiano ancora compiuto 35 anni e che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le richieste devono essere trasmesse tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), accedendo con SPID, CIE o CNS e selezionando la sezione “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”. L?"INPS precisa che, in caso di trasformazione già effettuata, il sistema comunica direttamente l?"accoglimento della domanda e l?"importo dell?"agevolazione riconosciuta. Qualora invece la trasformazione non sia ancora stata realizzata, l?"Istituto procede al calcolo del beneficio, alla prenotazione delle risorse disponibili e invita il datore di lavoro a completare l?"assunzione e a inviare la relativa comunicazione obbligatoria entro dieci giorni. Fonte: https://www.inps.it
- TRASFERIMENTO D?"AZIENDA E RETROCESSIONE: LA SOLIDARIETà PER I CREDITI DI LAVORO PRESUPPONE IL RAPPORTO IN ATTOon 6 Agosto 2026
Il trasferimento d?"azienda si conferma uno dei temi più complessi del diritto del lavoro, in particolare quando si tratta di definire i confini della responsabilità solidale per i crediti maturati dai dipendenti. Con l'ordinanza n. 21745 del 25 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sull'applicazione dell'art. 2112 del Codice Civile, offrendo indicazioni di estremo rilievo pratico per le operazioni di affitto, cessione o retrocessione d'azienda. La pronuncia affronta un caso di retrocessione d'azienda a seguito della cessazione di un contratto di affitto, definendo i limiti temporali oltre i quali la garanzia solidale a tutela dei lavoratori non può più operare. La Cassazione ha confermato un principio cardine: il meccanismo di responsabilità solidale tra cedente e cessionario ex art. 2112, comma 2, c.c. presuppone necessariamente che il rapporto di lavoro sia ancora in vigore al momento del trasferimento d'azienda (o della retrocessione). Di conseguenza la tutela dell'art. 2112 c.c. non si estende ai lavoratori il cui rapporto sia cessato prima del trasferimento o della retrocessione. La solidarietà passiva non può quindi configurarsi come una garanzia "illimitata" nel tempo per crediti sorti dopo la fine del rapporto e in capo a un soggetto terzo rispetto all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
- CDM: APPROVATI TRE DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE. PROROGA SCONTO ACCISE GASOLIOon 5 Agosto 2026
Nella seduta del 4 agosto 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale. Come dichiarato dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, l'intervento porta il bilancio complessivo a 29 decreti legislativi definitivi, a cui si aggiungerà eventualmente il codice tributario. I 3 Decreti approvati Decreto correttivo 'Omnibus': Finalità: intervento trasversale finalizzato alla razionalizzazione e al perfezionamento delle norme fiscali già emanate. Ambiti di intervento: imposte sui redditi, IVA, imposta su successioni e donazioni, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazioni procedurali. Operatività: l'analisi di decorrenze, clausole transitorie e ricadute sugli adempimenti pendenti sarà subordinata alla pubblicazione del testo finale in Gazzetta Ufficiale. Ordinamento della Giurisdizione Tributaria: Finalità: definizione dell'assetto e delle competenze della nuova magistratura tributaria, riallineandola al modello delle altre magistrature e completando la riforma della giustizia tributaria. Operatività: si rende necessario il monitoraggio degli aspetti organizzativi e processuali da parte degli operatori del settore e dei difensori. Tributi territoriali e Federalismo fiscale regionale: Finalità: articolato in due sezioni, il provvedimento razionalizza il rapporto tributario per gli enti locali e interviene sull'assetto del federalismo fiscale regionale. L'approvazione è avvenuta con deliberazione motivata del Governo (a seguito del mancato accordo in Conferenza unificata) e previo parere delle commissioni parlamentari. Operatività: l'attenzione degli operatori dovrà focalizzarsi sul coordinamento normativo tra le diverse discipline locali, sulla gestione degli adempimenti e sui margini di autonomia degli enti territoriali. Proroga dello sconto sulle Accise del gasolio Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato la proroga fino al 25 agosto 2026 dello sconto di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, la cui scadenza era precedentemente fissata per il 6 agosto.
- RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RESPONSABILITà D?"IMPRESAon 5 Agosto 2026
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato una riforma strutturale del Modello 231, con l'obiettivo di trasformarlo da mero strumento difensivo a reale presidio di prevenzione, ponendo al centro l'assetto organizzativo aziendale. Principali linee di intervento: Colpa di organizzazione: viene rafforzato il collegamento tra la responsabilità dell'ente e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (ex art. 2086 c.c.). Semplificazione per le PMI: sono previsti modelli organizzativi più snelli e adatti alle esigenze delle piccole e medie imprese. Condotte riparatorie: viene concessa alle imprese la possibilità di aggiornare e sanare il modello organizzativo anche successivamente alla contestazione di un illecito. Certezza del diritto: i presupposti della responsabilità vengono definiti in modo più rigoroso per limitare l'incertezza e la discrezionalità interpretativa. Di estrema rilevanza è il cambio di paradigma processuale: spetterà ora all'accusa dimostrare l'effettiva carenza organizzativa dell'impresa, superando la prassi precedente che imponeva all'ente di provare l'efficacia del proprio modello. Non sarà più sufficiente l'adozione formale del Modello 231. Imprese e consulenti dovranno documentarne costantemente l'integrazione con gli assetti ex art. 2086 c.c., i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi e delle crisi. Contestualmente, è stato approvato lo schema di decreto legislativo per adeguare l'ordinamento italiano al Regolamento UE sull?"Intelligenza Artificiale, disciplinando profili di responsabilità civile/penale, attività di polizia e strumenti processuali. Nuove disposizioni per i professionisti e le imprese: Regolamentazione dell?"accesso alla documentazione tecnica dei sistemi IA nei contenziosi per risarcimento danni. Introduzione della presunzione del nesso di causalità in casistiche specifiche. Possibilità di azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative. Definizione di nuove regole per la responsabilità derivante dall?"uso dell'IA. Il provvedimento estende il perimetro della compliance e del risk management. Le organizzazioni dovranno mappare i sistemi IA utilizzati, classificarne il livello di rischio, stabilire le responsabilità interne e conservare scrupolosamente la documentazione tecnica. I professionisti che integrano l'IA nei propri processi lavorativi manterranno la piena responsabilità sul risultato finale. Sarà pertanto indispensabile implementare procedure rigorose per la validazione degli output, la tutela della privacy, la tracciabilità delle operazioni e la gestione dei rapporti con i vendor tecnologici.
- AGGIORNATA LA GUIDA SULLA DELEGA UNICA PER I SERVIZI ONLINEon 5 Agosto 2026
E' disponibile on line la guida 'La delega unica per l?"utilizzo dei servizi on line', pubblicata per la collana 'l?"Agenzia informa'. La delega unica consente, con un?"unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell?"Agenzia delle entrate e dell?"Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze. Una delle novità dell?"aggiornamento riguarda le imprese sottoposte a procedure concorsuali: se il contribuente è un?"impresa, anche individuale (per esempio, professionista, artigiano), sottoposta a procedura concorsuale, la delega può essere conferita all?"intermediario dal curatore (fallimentare/giudiziale) o dal liquidatore. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi al conferimento, per le società valgono le regole dei rappresentanti legali, mentre per le imprese individuali si applicano quelle previste per tutori e amministratori di sostegno, con il relativo obbligo di conservare la documentazione in cui si legge la qualifica ricoperta.
- DECADENZA TRIENNALE E RILIQUIDAZIONE PENSIONE: NUOVI CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONEon 30 Luglio 2026
La Corte di Cassazione interviene sul ricalcolo delle pensioni INPS: la decadenza non estingue il diritto, ma incide solo sui ratei maturati oltre il triennio. Nel contenzioso previdenziale relativo alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, la decadenza triennale prevista dalla normativa INPS non comporta la perdita integrale del diritto, ma limita gli effetti economici della domanda ai soli ratei più recenti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l?"Ordinanza n. 19032 dell?"11 giugno 2026, intervenendo su una vicenda relativa al ricalcolo di una pensione con decorrenza dal 2010, comprensiva del computo di contribuzione figurativa e di voci retributive accessorie. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui la decadenza introdotta nel 2011 si applica anche alle prestazioni pensionistiche già in essere, ma solo a partire dalla sua entrata in vigore e senza effetto retroattivo.In particolare, i giudici hanno ribadito che il termine decadenziale incide esclusivamente sulle differenze economiche maturate oltre il triennio precedente la domanda giudiziale, senza travolgere il diritto al ricalcolo della prestazione nella sua interezza.Ne deriva un principio di equilibrio tra l?"esigenza di certezza dei rapporti giuridici e la tutela del pensionato, evitando che la decadenza si traduca in un azzeramento definitivo delle differenze retributive eventualmente spettanti. L?"esito del giudizio Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d?"appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce dei principi espressi, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- LA SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI E DELL'ATTIVITà DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIAon 30 Luglio 2026
Con l'arrivo del mese di agosto entra in vigore la consueta pausa degli adempimenti fiscali e dei termini processuali. Dallo stop all'invio delle cartelle di pagamento, confermato dall'Agenzia Entrate-Riscossione, fino alla proroga dei versamenti per gli avvisi bonari al 4 settembre, ecco la mappa completa delle sospensioni per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. La normativa vigente, rafforzata dai recenti interventi legati alla riforma fiscale, prevede infatti un periodo di sospensione che congela temporaneamente sia i termini per i pagamenti e le risposte al Fisco, sia le attività di notifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agenzia Entrate-Riscossione. Ma quali sono esattamente gli ambiti di applicazione di questa "tregua estiva" e quali le date da segnare in rosso sul calendario? Di seguito un'analisi dettagliata. Slittano al 4 settembre l'invio di documenti e il pagamento degli avvisi bonari Il primo importante blocco riguarda i rapporti diretti tra cittadino e Fisco. Dal 1° agosto al 4 settembre (ai sensi dell'art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 193/2016) scatta la sospensione per due fondamentali adempimenti: la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori. Restano tuttavia escluse da questa pausa le richieste relative ad accessi, ispezioni, verifiche e alle procedure di rimborso IVA. Il versamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari. Si fermano i canonici 60 giorni concessi per pagare gli esiti dei controlli automatici, dei controlli formali e delle liquidazioni delle imposte sui redditi a tassazione separata. Come funziona il calcolo? Per gli avvisi bonari ricevuti prima del 1° agosto, il contatore dei 60 giorni si ferma per tutto il periodo feriale, per poi riprendere a scorrere dal 5 settembre. Qualora, invece, il termine di pagamento dovesse iniziare a decorrere proprio all'interno del periodo di sospensione, l'orologio si attiverà automaticamente a partire dal 4 settembre. Si ricorda che il rispetto di tali scadenze è fondamentale per beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. L'Agenzia mette in pausa notifiche e cartelle (ad agosto e dicembre) Oltre alla sospensione degli adempimenti a carico del contribuente, la tregua vincola anche la stessa Amministrazione finanziaria. Come previsto dalla riforma fiscale, per l'intero mese di agosto (e, in futuro, anche per quello di dicembre), salvo casi di indifferibilità e urgenza, è sospeso l'invio di una vasta gamma di atti. Durante questo mese, le Entrate non inoltreranno comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati e formali, alle liquidazioni su redditi a tassazione separata e alle lettere di compliance. Sulla stessa linea si muove l'Agenzia Entrate-Riscossione che, per fugare ogni dubbio, con un comunicato stampa diffuso lo scorso 6 luglio 2026, ha confermato lo stop alle notifiche delle cartelle di pagamento per tutto il mese di agosto, con l'esplicito obiettivo di evitare disagi ai cittadini in vacanza. Sospensione dei termini processuali (1-31 agosto) Il mese di agosto coincide anche con la generalizzata sospensione dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto), come stabilito dalla Legge n. 742/1969. Questa misura non riguarda solo le giurisdizioni ordinarie (civile) e amministrative, ma ha un impatto determinante sul contenzioso tributario. La pausa incide su tutto l'iter giudiziario: dalla proposizione del ricorso alla mediazione, fino alla costituzione in giudizio e al deposito di documenti e memorie. In quest'ultimo caso, è bene prestare attenzione ai depositi a ritroso presso le Segreterie delle Corti di Giustizia tributarie, poiché la sospensione feriale può comprimere i tempi materiali a disposizione per la presentazione degli atti. Infine, giova ricordare una preziosa opportunità per i professionisti: i termini previsti per la sospensione feriale sono pienamente cumulabili con la sospensione dei termini (pari a 90 giorni) prevista nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
- PHISHING: ATTENZIONE AL 'FALSO' PORTALE DELL'AGENZIA ENTRATEon 27 Luglio 2026
È in corso una nuova campagna di phishing che utilizza indebitamente il nome e il logo dell?"Agenzia Entrate con l?"obiettivo di ottenere le credenziali di accesso alle caselle di posta elettronica delle vittime. La campagna viene diffusa tramite comunicazioni email contenenti un collegamento a una pagina web fraudolenta che riproduce accuratamente il portale dell?"Agenzia. La pagina contraffatta presenta una falsa schermata di accesso all?"area riservata, simile a quella ufficiale. Agli utenti viene richiesto di inserire il proprio indirizzo email e la relativa password per acquisire illecitamente le credenziali di accesso. L?"Agenzia disconosce questi contenuti rispetto ai quali si dichiara totalmente estranea e invita a non inserire mai credenziali su pagine web raggiunte tramite link contenuti in comunicazioni inattese o sospette. Per accedere ai servizi della pubblica amministrazione l?"Agenzia suggerisce di digitare direttamente nel browser l?"indirizzo ufficiale del portale istituzionale o utilizzare collegamenti precedentemente verificati e ritenuti affidabili. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione l?"Agenzia consiglia di effettuare una verifica preliminare consultando la pagina “Focus sul phishing”, oppure di rivolgersi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all?"Ufficio territorialmente competente. Fonte: Agenzia delle Entrate
- SGRAVI CONTRIBUTIVI NEGATI: IL MINISTERO INDIVIDUA LE VIOLAZIONI CHE FANNO SCATTARE LO STOPon 23 Luglio 2026
Un decreto del Ministero del Lavoro individua le violazioni che comportano la perdita temporanea delle agevolazioni normative e contributive per i datori di lavoro. Le imprese che non rispettano le norme in materia di lavoro e sicurezza potranno essere escluse, per un periodo determinato, dalla possibilità di usufruire di sgravi contributivi e altri benefici previsti dalla normativa.È quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell?"8 luglio 2026, che individua le violazioni rilevanti ai fini dell?"applicazione del blocco previsto dall?"articolo 29 del D.L. n. 19/2024. Stop da 3 a 24 mesi in base alla gravità dell?"illecito L?"elenco delle condotte che determinano la perdita temporanea delle agevolazioni è contenuto nell?"Allegato A al decreto. La durata dell?"esclusione varia da 3 a 24 mesi, in funzione della gravità della violazione definitivamente accertata.Tra i casi considerati rientrano alcune delle più gravi irregolarità in ambito lavoristico, tra cui il caporalato, l?"impiego di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, il lavoro sommerso, le violazioni della disciplina sulla patente a crediti nei cantieri e gli illeciti più rilevanti in materia di salute e sicurezza. Necessario un accertamento definitivo Il provvedimento precisa che la semplice contestazione di una violazione non è sufficiente a far perdere gli incentivi: l?"esclusione opera solo dopo un accertamento definitivo dell?"illecito.La limitazione non si applica, inoltre, nei casi in cui il reato venga estinto attraverso l?"adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza o tramite oblazione, quando previsto dalla legge. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- INPS: SOSPESE AD AGOSTO NOTIFICHE, VERIFICHE CONTRIBUTIVE E AVVISI DI ADDEBITOon 22 Luglio 2026
L'Istituto definisce il calendario della sospensione estiva delle attività di notifica e di alcuni procedimenti contributivi. La misura interessa imprese, contribuenti e intermediari nel periodo tra fine luglio e agosto. Con il Messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026 l'INPS comunica la consueta sospensione estiva di una serie di attività di notifica e di recupero dei crediti contributivi, con l'obiettivo di agevolare gli adempimenti di contribuenti e intermediari durante il periodo feriale. Stop a notifiche e verifiche contributive Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 saranno sospese le notifiche delle Note di rettifica e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Nello stesso periodo saranno sospese anche le notifiche delle Diffide di adempimento, fatta eccezione per i casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione del credito; restano inoltre esclusi dalla sospensione gli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici. Dal 1° al 31 agosto 2026 si fermeranno anche le notifiche dei verbali ispettivi, degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale, degli avvisi di addebito (AVA) e degli atti di accertamento delle violazioni, nonché delle ordinanze-ingiunzioni. L'Istituto precisa, tuttavia, che la sospensione non si applicherà nei casi in cui la notifica sia necessaria per evitare la prescrizione dei crediti o il pregiudizio delle ragioni dell'INPS. Inoltre, per consentire ai contribuenti di avviare eventuali regolarizzazioni, resterà possibile il trasferimento dei crediti all'agente della riscossione secondo il calendario operativo indicato nel Messaggio. Fonte: https://www.inps.it
- BANDO ISI 2025, RINVIATI GLI ELENCHI CRONOLOGICI PROVVISORI PER L?"ASSE 5 AGRICOLTURAon 22 Luglio 2026
L?"Istituto aggiorna il cronoprogramma delle attività dopo le verifiche sulle modalità di presentazione delle domande. L?"INAIL comunica il differimento della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori relativi all?"Asse 5 agricoltura del Bando ISI 2025, dedicato agli incentivi per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La pubblicazione degli esiti del Click Day è stata temporaneamente sospesa per consentire il completamento delle verifiche tecniche sul rispetto, da parte dei partecipanti, delle regole previste per l?"invio delle domande tramite lo sportello informatico. L?"Istituto precisa che entro il 29 luglio 2026 sarà aggiornato sul proprio portale il calendario delle attività, con l?"indicazione della nuova programmazione e delle relative scadenze. Fonte: https://www.inail.it
- GARANTE NAZIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITà: NUOVE COMPETENZE DAL 24 LUGLIOon 21 Luglio 2026
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 il decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123, che interviene sulla disciplina dell?"Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 20/2024. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 24 luglio 2026 e modificano alcuni aspetti dell?"organizzazione e delle attribuzioni dell?"Autorità, con l?"obiettivo di rendere più chiaro il quadro delle competenze e potenziare l?"attività di tutela. Tra le novità, il decreto precisa che il Garante non svolge soltanto funzioni di promozione e monitoraggio dell?"attuazione dei diritti delle persone con disabilità, ma esercita anche attività di vigilanza sulla prevenzione e sul contrasto di episodi di sfruttamento, violenza e abuso. Il controllo riguarda tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità, rafforzando così il ruolo dell?"Autorità come presidio di garanzia e protezione dei diritti fondamentali. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- CASELLARIO DELLE PENSIONI: L?"INPS RICHIAMA GLI ENTI AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATIon 21 Luglio 2026
L?"INPS richiama gli enti che erogano trattamenti pensionistici al rispetto degli obblighi di comunicazione verso il Casellario centrale delle pensioni, il sistema che raccoglie e gestisce le informazioni relative alle prestazioni pensionistiche, assistenziali e agli altri trattamenti collegati. Nel Messaggio n. 2354 del 14 luglio 2026 l?"Istituto ricorda che l?"aggiornamento tempestivo dei dati è essenziale per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e previdenziali, oltre che delle verifiche necessarie per l?"erogazione di prestazioni legate al reddito. La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso la funzione “Modulo Gestore” disponibile all?"interno del Casellario delle pensioni.Scadenze e conseguenze in caso di ritardi Gli enti erogatori devono comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno i dati relativi ai trattamenti pensionistici annuali, sia a preventivo sia a consuntivo, oltre alle informazioni mensili previste dalla normativa.Restano inoltre confermati gli adempimenti con cadenza trimestrale relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni degli importi delle prestazioni. L?"INPS sottolinea che eventuali ritardi o omissioni nella trasmissione possono incidere sulla corretta elaborazione delle certificazioni fiscali, dei conguagli e dei controlli reddituali necessari per l?"accesso o il mantenimento di prestazioni come maggiorazioni sociali e quattordicesima. Per supportare gli enti coinvolti, l?"Istituto organizzerà specifici incontri informativi con l?"obiettivo di fornire indicazioni operative e favorire una gestione uniforme delle comunicazioni al Casellario. Fonte: https://www.inps.it
- SCUOLA, ILLEGITTIMO IL LIMITE DEI 70 ANNI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICIon 20 Luglio 2026
La Corte Costituzionale estende il limite massimo di permanenza in servizio del personale scolastico tenendo conto dell?"adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la Sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l?"articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994, nella parte in cui fissa a 70 anni il limite massimo per il trattenimento in servizio del personale dell?"amministrazione scolastica che non abbia ancora maturato gli anni necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.La norma prevedeva infatti che il dipendente della scuola, arrivato al compimento dei 65 anni senza aver raggiunto l?"anzianità contributiva minima richiesta, potesse essere trattenuto in servizio fino al conseguimento del requisito necessario, ma comunque non oltre il settantesimo anno di età.Secondo la Corte, tale limite non può essere applicato in modo rigido, ma deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita che incidono sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Il limite deve essere collegato ai requisiti pensionistici La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, nell?"ambito di una controversia promossa da una dipendente del Ministero dell?"Istruzione e del Merito che chiedeva di essere trattenuta in servizio oltre i 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. La Consulta ha ricordato che il trattenimento in servizio è una misura eccezionale finalizzata a consentire al lavoratore di conseguire il trattamento pensionistico. Per questo motivo, il legislatore non può prevedere un limite massimo di età che rischi di impedire il raggiungimento dei requisiti necessari. La previsione di un tetto anagrafico non aggiornato rispetto all?"aumento della speranza di vita è stata quindi ritenuta irragionevole. A seguito della pronuncia, il limite per il trattenimento in servizio del personale scolastico dovrà essere riferito ai 70 anni oppure alla diversa maggiore età risultante dagli adeguamenti dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
- LIBRETTO FAMIGLIA, GLI EREDI POSSONO ORA GESTIRE RIMBORSI E PRESTAZIONI NON REGISTRATEon 20 Luglio 2026
L?"INPS introduce una nuova funzionalità online per consentire agli eredi degli utilizzatori deceduti di completare le operazioni legate alle prestazioni di lavoro occasionale rimaste in sospeso. Libretto famiglia: cosa cambia per gli eredi Gli eredi degli utilizzatori del Libretto famiglia possono ora gestire direttamente alcune pratiche relative a somme e prestazioni occasionali non definite prima del decesso. La novità è stata comunicata dall?"INPS con il Messaggio n. 2320 del 9 luglio 2026, con cui l?"Istituto ha annunciato l?"attivazione di una nuova sezione all?"interno della piattaforma telematica dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionale. Attraverso il nuovo servizio, gli eredi possono presentare la richiesta di rimborso delle somme versate dal familiare deceduto e non utilizzate per il pagamento delle prestazioni lavorative.La procedura consente inoltre di regolarizzare le attività svolte prima del decesso ma non ancora registrate dall?"utilizzatore: in questo modo l?"INPS può procedere al pagamento del compenso spettante al lavoratore e all?"accredito della relativa contribuzione previdenziale. Accesso tramite identità digitale Per utilizzare le nuove funzioni è necessario accedere alla piattaforma con una delle identità digitali abilitate: SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.Prima dell?"accesso al servizio, l?"INPS ricorda agli utenti di verificare e aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto attraverso l?"area riservata MyINPS, così da consentire la corretta gestione delle richieste. La nuova funzionalità punta quindi a semplificare gli adempimenti a carico degli eredi e a garantire la corretta liquidazione delle somme ancora dovute nell?"ambito del Libretto famiglia. Fonte: https://www.inps.it
- CASSA INTEGRAZIONE E NASPI: ARRIVANO FONDI PER LA FORMAZIONE E IL RILANCIO DELLE COMPETENZEon 17 Luglio 2026
Il Ministero del Lavoro finanzia nuovi percorsi di aggiornamento delle competenze e reinserimento occupazionale per i percettori di NASpI e per i lavoratori coinvolti in riduzioni dell?"orario di lavoro. Il rafforzamento delle politiche attive del lavoro passa attraverso nuovi investimenti nella formazione e nella riqualificazione professionale. Con il Decreto direttoriale n. 211/2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità di programmazione e utilizzo di 50 milioni di euro destinati a sostenere percorsi formativi rivolti a lavoratori in situazione di difficoltà occupazionale. Le risorse provengono dal Fondo per il potenziamento delle competenze per la riqualificazione professionale, istituito dall?"articolo 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 73/2021, e sono finalizzate a rafforzare gli interventi di politica attiva previsti nell?"ambito del sistema di formazione e accompagnamento al lavoro. Gli interventi sono rivolti in particolare a: lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali sia programmata, nell?"arco di 12 mesi, una riduzione dell?"orario di lavoro superiore al 30%; percettori dell?"indennità di disoccupazione NASpI. Le risorse, già ripartite tra le Regioni nell?"ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), potranno finanziare diversi tipi di attività formative, tra cui percorsi di aggiornamento professionale per lavoratori occupati in settori strategici, interventi di riqualificazione per beneficiari di cassa integrazione, laboratori collegati a Job Days, formazione promossa dai Centri per l?"Impiego su richiesta delle imprese e programmi di outplacement. Certificazione delle competenze e sostegno alla partecipazione Il decreto prevede inoltre che i percorsi formativi possano essere integrati con attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite, con l?"obiettivo di valorizzare le esperienze professionali maturate e renderle maggiormente spendibili nel mercato del lavoro.Le Regioni potranno prevedere, al completamento positivo dei percorsi, il riconoscimento di indennità di partecipazione e bonus, con particolare attenzione ai genitori con figli minori di dieci anni. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- INPS, NUOVI AVVISI AUTOMATICI PER INFORMARE I GENITORI SU ASSEGNO UNICO E BONUS NUOVI NATIon 17 Luglio 2026
L?"Istituto rafforza i servizi proattivi per intercettare i cittadini aventi diritto e facilitare l?"accesso alle prestazioni dedicate alle famiglie. L?"INPS punta su un modello di comunicazione più diretto con i cittadini, attraverso un sistema di avvisi automatici rivolto ai neogenitori per informarli della possibilità di richiedere prestazioni come l?"Assegno unico e universale (AUU) e il Bonus nuovi nati. L?"iniziativa rientra nel progetto “Personalizzazione e proattività”, realizzato nell?"ambito del PNRR, con l?"obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e anticipare i bisogni degli utenti. Grazie alle informazioni già disponibili negli archivi dell?"Istituto, l?"INPS può individuare situazioni in cui un cittadino potrebbe avere diritto a una prestazione e inviare comunicazioni mirate, senza attendere una richiesta di informazioni. Come attivare le comunicazioni proattive INPS I genitori, naturali o affidatari, che desiderano ricevere le comunicazioni e le video guide informative dell?"INPS devono autorizzare il servizio accedendo alla propria area riservata sul portale dell?"Istituto tramite SPID, CIE o CNS.Dopo l?"accesso è necessario entrare nella sezione “Vai ai tuoi consensi” e fornire il consenso all?"invio delle comunicazioni e all?"adesione ai servizi proattivi. L?"obiettivo dell?"iniziativa è rendere più semplice l?"accesso alle prestazioni sociali, riducendo il rischio che cittadini aventi diritto non siano informati delle misure disponibili per il sostegno alle famiglie. Fonte: https://www.inps.it
- BONUS NIDO 2026: NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER VELOCIZZARE LE EROGAZIONI ALLE FAMIGLIEon 16 Luglio 2026
Più rapido il riconoscimento del Bonus nido grazie al nuovo scambio di dati tra Comuni e INPS. Dal 1° luglio 2026 gli enti locali sono tenuti a trasmettere direttamente all?"Istituto le informazioni relative alle strutture educative per l?"infanzia pubbliche e private autorizzate. La novità, introdotta dall?"articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Lavoro (D.l. 62/2026 convertito nella legge 112/2026), punta a ridurre i tempi di gestione delle domande e a rendere più efficienti i controlli necessari per l?"erogazione del contributo. Il Bonus nido è il contributo riconosciuto dall?"INPS per sostenere le spese di frequenza degli asili nido pubblici e privati o, in presenza di specifici requisiti sanitari, per forme di assistenza domiciliare a favore di bambini di età inferiore ai tre anni. L?"importo varia in base all?"ISEE minorenni e può arrivare fino a 3.000 euro annui, elevabili a 3.600 euro in determinate condizioni familiari. Comunicazione diretta tra Comuni e INPS per ridurre i tempi Attraverso il nuovo flusso informativo, i Comuni e gli enti locali dovranno fornire all?"INPS il codice fiscale e i dati identificativi degli asili nido in possesso del titolo abilitativo. Per la prima fase di applicazione, la trasmissione delle informazioni dovrà essere completata entro il 1° settembre 2026.L?"integrazione delle banche dati consentirà all?"INPS di automatizzare le verifiche sulle strutture coinvolte, con l?"obiettivo di accelerare la lavorazione delle richieste e i relativi pagamenti a favore delle famiglie. La misura si aggiunge alle semplificazioni già introdotte per il Bonus nido, tra cui la validità triennale della domanda, che evita ai genitori di dover presentare una nuova richiesta ogni anno.
- PREVINDAI: UNA GUIDA PER GESTIRE L?"ADESIONE AUTOMATICA AI FONDI PENSIONE DEI NUOVI LAVORATORIon 16 Luglio 2026
Cambiano le modalità di accesso alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. A partire dal 1° luglio 2026, per chi avvia un nuovo rapporto di lavoro dipendente nel settore privato, l?"adesione al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato avverrà automaticamente. La nuova disciplina riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data. I lavoratori già occupati al 30 giugno 2026 continueranno ad essere soggetti alle regole precedenti, salvo il caso di un nuovo rapporto di lavoro o di un cambiamento del contratto collettivo applicato, come può accadere, ad esempio, in caso di passaggio alla qualifica dirigenziale. Per i rapporti di lavoro avviati fino al 30 giugno 2026 resta invece in vigore il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso: in assenza di una scelta del lavoratore entro il primo semestre dall?"assunzione, sarà destinato alla previdenza complementare il solo trattamento di fine rapporto (TFR), secondo le modalità previste dalla normativa precedente. Previndai: una guida operativa per aziende e lavoratori Per accompagnare imprese e responsabili delle risorse umane nell?"applicazione delle nuove regole, Previndai ha predisposto una sezione informativa dedicata con indicazioni operative sugli adempimenti da seguire in occasione delle nuove assunzioni.La guida chiarisce in particolare quali sono i lavoratori interessati dalla nuova disciplina, gli obblighi a carico dei datori di lavoro, le modalità di contribuzione e le opzioni che il neoassunto può esercitare entro 60 giorni dall?"avvio del rapporto. Fonte: https://www.previndai.it
- CESSIONE DEL QUINTO: NUOVE REGOLE INPS PER PRESTITI E TRATTENUTE SULLA PENSIONE DAL 2026on 15 Luglio 2026
Con il Messaggio n. 2308 dell?"8 luglio 2026 l?"INPS comunica il rinnovo dell?"accordo che disciplina la gestione della cessione del quinto della pensione, il finanziamento destinato ai pensionati che prevede il rimborso del prestito attraverso una trattenuta mensile fino a un quinto dell?"importo pensionistico. Il nuovo accordo, approvato con delibera del 29 aprile 2026, sarà in vigore dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029 e introduce alcune modifiche operative con l?"obiettivo di rendere più efficienti le procedure e rafforzare le tutele per i pensionati. Procedure telematiche e nuove modalità di verifica dell?"identità Tra le principali novità introdotte dall?"accordo rientra l?"obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dedicati per le richieste relative all?"estinzione anticipata o alla modifica dei finanziamenti.Anche il cosiddetto “rinnovo esterno”, cioè il trasferimento del prestito a una nuova finanziaria, sarà gestito online secondo modalità più precise per la comunicazione dei dati relativi al pagamento.Cambiano inoltre le modalità di verifica dell?"identità del pensionato per la consultazione della quota di pensione cedibile. Oltre al documento di riconoscimento, sarà possibile procedere attraverso un codice OTP inviato dall?"INPS oppure tramite l?"indicazione dell?"importo di una delle ultime mensilità pensionistiche percepite. Controlli sulle finanziarie convenzionate e aggiornamento dei costi L?"Istituto potrà effettuare controlli periodici sugli operatori convenzionati, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei dati e tutela della privacy dei pensionati. Aggiornati anche gli importi dovuti per il servizio: le finanziarie aderenti alla convenzione verseranno 2,03 euro per ogni operazione di trattenuta della rata, mentre per gli operatori non convenzionati è previsto un contributo annuo più elevato.Le banche interessate ad aderire al nuovo accordo possono presentare richiesta all?"INPS attraverso l?"indirizzo dedicato convenzioni.cessionequinto@inps.it. Fonte: https://www.inps.it
- LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI DEL PROCEDIMENTO ACCELERATOon 15 Luglio 2026
Con la Sentenza n. 32835 del 16 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito importanti chiarimenti sul licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza in servizio, precisando i limiti di applicazione del procedimento accelerato previsto dall?"art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Secondo i giudici di legittimità, la procedura speciale e più rapida prevista per i casi di “furbetti del cartellino” può essere utilizzata esclusivamente quando la condotta illecita viene accertata in flagranza oppure attraverso impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro per il controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto delle garanzie previste dall?"art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Le riprese della polizia giudiziaria non consentono il rito disciplinare accelerato La Cassazione ha escluso che il procedimento accelerato possa trovare applicazione quando la falsa attestazione della presenza in servizio emerge da videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria tramite telecamere installate nell?"ambito di un?"attività investigativa.In questo caso, infatti, le immagini non derivano da un sistema di controllo predisposto dal datore di lavoro, ma da un?"attività svolta da un soggetto terzo per finalità di giustizia, senza che il datore di lavoro ne sia a conoscenza.La Corte ha quindi ribadito che la disciplina speciale dell?"art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 è collegata ai controlli effettuati direttamente dal datore di lavoro e soggetti alle regole dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza. Le immagini raccolte dalla polizia giudiziaria, dunque, possono assumere rilievo ai fini dell?"accertamento della condotta contestata, ma non legittimano automaticamente l?"applicazione del procedimento disciplinare accelerato previsto per le false attestazioni della presenza in servizio. Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- UNIEMENS, NUOVI DATI OBBLIGATORI PER I CONGUAGLI DEI PERMESSI 104 E DEI CONGEDI STRAORDINARIon 14 Luglio 2026
L?"INPS aggiorna le modalità di compilazione del flusso contributivo UniEmens introducendo nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro in relazione agli eventi tutelati dalla normativa su permessi e congedi. Dal mese di settembre 2026 cambia la compilazione del flusso UniEmens Con il Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026 l?"INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la gestione dei conguagli contributivi relativi ai permessi legge 104 e ai congedi straordinari. La novità riguarda la compilazione dell?"elemento “BaseRif”, contenuto nella sezione contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso UniEmens. Tale campo, finora facoltativo, diventerà obbligatorio a partire dal periodo di competenza settembre 2026. L?"aggiornamento interessa i datori di lavoro che effettuano conguagli riferiti ai permessi tutelati dall?"articolo 33 della legge n. 104/1992 e ai congedi straordinari articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Le indicazioni per valorizzare l?"elemento “BaseRif” L?"Istituto ha precisato quali valori dovranno essere indicati nel nuovo campo in base alla tipologia di evento. Per i permessi legge 104, la “BaseRif” dovrà riportare la retribuzione teorica del mese cui si riferisce l?"evento. Diversamente, in caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, dovrà essere indicata la retribuzione teorica relativa al mese precedente a quello dell?"evento. Particolari indicazioni sono previste anche per i lavoratori assunti o cessati nel mese oggetto della rilevazione: in queste situazioni dovrà essere presa come riferimento la retribuzione teorica di un mese interamente lavorato. La nuova modalità di compilazione riguarda i codici di conguaglio L300, L301, L302, L303, L306, L307 e L308, per i quali dal mese di settembre 2026 sarà quindi necessario fornire il dato aggiuntivo richiesto dall?"INPS. Fonte: https://www.inps.it
- LAVORO STRAORDINARIO, LA CASSAZIONE CONFERMA: IL LAVORATORE DEVE PROVARE IN MODO SPECIFICO LE ORE SVOLTEon 14 Luglio 2026
La Corte di Cassazione chiarisce gli oneri probatori nelle controversie sul lavoro straordinario: non basta un prospetto riepilogativo delle ore, ma servono elementi concreti e dettagliati sull?"attività effettivamente prestata. La richiesta del lavoratore e la decisione della Corte d?"Appello Con l?"Ordinanza n. 20700 del 18 giugno 2026 la Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta sul tema della prova del lavoro straordinario, ribadendo che il lavoratore che rivendica il pagamento di ore aggiuntive rispetto all?"orario ordinario deve dimostrare in modo puntuale la prestazione svolta. La controversia riguardava un lavoratore che aveva richiesto il pagamento di ulteriori differenze retributive per ore di straordinario non riconosciute dalla datrice di lavoro. La Corte d?"Appello di Torino aveva però respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente provata l?"effettiva quantità di ore lavorate. In particolare, i giudici avevano considerato insufficienti i capitoli di prova testimoniale relativi alle ore effettivamente lavorate proposti dal lavoratore, poiché facevano riferimento a un prospetto riepilogativo delle ore senza fornire una precisa indicazione dell?"orario giornaliero svolto e della relativa articolazione settimanale. La Cassazione: necessaria una prova concreta delle ore straordinarie La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, respingendo il ricorso del lavoratore. Secondo la Cassazione, in materia di lavoro straordinario grava sul dipendente l?"onere di dimostrare non solo l?"esistenza della prestazione eccedente l?"orario ordinario, ma anche la sua consistenza quantitativa con elementi "sufficientemente concreti e realistici".Nel caso esaminato, il prospetto prodotto dal lavoratore non poteva essere utilizzato come unica base della prova testimoniale, poiché ai testi sarebbe stato richiesto, in sostanza, di confermare una valutazione già contenuta nel documento e non di riferire fatti direttamente conosciuti. La Corte ha inoltre precisato che il mancato esercizio dei poteri istruttori d?"ufficio da parte del giudice non costituisce un vizio della decisione: tali poteri, previsti dagli articoli 421 e 437 del Codice di procedura civile nelle controversie di lavoro, hanno infatti natura discrezionale e non sostituiscono l?"onere della parte di fornire una prova adeguata delle proprie pretese. Confermato quindi il principio secondo cui la domanda di pagamento dello straordinario non può essere accolta in assenza di una dimostrazione precisa delle ore effettivamente lavorate. Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ONLINE IL SIMULATORE INPS PER CALCOLARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALIon 13 Luglio 2026
Il nuovo servizio, gratuito e senza obbligo di autenticazione, consente di stimare la contribuzione dovuta da titolari e collaboratori familiari in base al reddito e al periodo di attività dichiarato. Un nuovo strumento per chi avvia un?"attività autonoma L?"INPS mette a disposizione di artigiani e commercianti un nuovo strumento digitale per simulare l?"importo dei contributi previdenziali dovuti.Con il Messaggio n. 2254 del 3 luglio 2026 l?"Istituto ha comunicato il rilascio del “Simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti”, un servizio accessibile liberamente, senza necessità di SPID, CIE o altre credenziali. La nuova funzionalità è pensata soprattutto per chi sta valutando l?"iscrizione alle gestioni autonome degli artigiani o dei commercianti e permette di ottenere una stima della contribuzione sulla base dei dati inseriti dall?"utente. Calcolo personalizzato per titolari e collaboratori Il simulatore consente di determinare in via indicativa i contributi previdenziali tenendo conto del reddito previsto e dei mesi di attività, con la possibilità di effettuare il calcolo sia per il titolare dell?"attività sia per eventuali collaboratori familiari. Lo strumento tiene inoltre conto di alcune situazioni particolari, consentendo di differenziare la simulazione per chi aderisce al regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014 oppure usufruisce della riduzione contributiva riservata agli iscritti over 65 già pensionati, introdotta dalla legge n. 449/1997. Importi indicativi e non vincolanti Gli importi restituiti dal simulatore sono elaborati esclusivamente sulla base delle informazioni inserite dall?"utente in forma anonima e hanno un valore orientativo. Il risultato della simulazione non sostituisce infatti il calcolo effettivo della contribuzione, che resta subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa e alla correttezza dei dati dichiarati. Fonte: https://www.inps.it
- UNDER 35: DALL?"INPS LE ISTRUZIONI PER L?"ESONERO CONTRIBUTIVO SULLE STABILIZZAZIONIon 13 Luglio 2026
L'Istituto chiarisce le modalità di accesso all?"esonero contributivo previsto per la trasformazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato di giovani under 35. Un esonero contributivo per favorire il lavoro stabile dei giovani Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l?"INPS fornisce le prime indicazioni operative sull?"incentivo introdotto dal Decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, con l?"obiettivo di favorire la stabilizzazione dell?"occupazione giovanile. La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all?"INAIL. Il beneficio può essere riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore interessato. L?"incentivo riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 di rapporti di lavoro a tempo determinato che rispettano specifici requisiti: durata complessiva non superiore a 12 mesi; instaurazione entro il 30 aprile 2026; trasformazione effettuata senza interruzione del rapporto di lavoro. L?"agevolazione è destinata ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che, al momento della trasformazione, non abbiano ancora compiuto 35 anni e non abbiano mai avuto, nel corso della propria vita lavorativa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e il personale dirigente. L?"incentivo non si applica inoltre alle nuove assunzioni a tempo indeterminato o alle assunzioni con contratto a termine. Requisiti e modalità di richiesta Per accedere all?"esonero, i datori di lavoro devono rispettare gli obblighi contributivi e la normativa in materia di lavoro, applicare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando lo specifico modulo “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”, che sarà reso disponibile dall?"INPS con un successivo messaggio. Ulteriori indicazioni operative sulla misura saranno rese note dall'Istituto con un successivo Messaggio. Fonte: https://www.inps.it
- DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: OLTRE 25.000 COMUNICAZIONI ALL?"INL NEI PRIMI 18 MESI DELLA NUOVA DISCIPLINAon 10 Luglio 2026
La nuova procedura introdotta dal Collegato lavoro per regolare i casi di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore entra nella fase del primo bilancio: in un anno e mezzo l?"Ispettorato nazionale del lavoro ha ricevuto oltre 25.000 comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti. Il dato emerge dal monitoraggio diffuso dall?"INL il 6 luglio 2026, che fotografa l?"impatto della disciplina introdotta dall?"articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, come modificato dal Collegato lavoro 2025, con l?"inserimento del comma 7-bis entrato in vigore il 12 gennaio 2025. Dimissioni per fatti concludenti: una procedura ormai entrata nella prassi aziendale La nuova normativa ha previsto che, in presenza di un?"assenza ingiustificata del lavoratore superiore al termine stabilito dal contratto collettivo o, in assenza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare la situazione all?"Ispettorato territoriale competente.Qualora siano confermati i presupposti previsti dalla legge, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore, salvo che quest?"ultimo dimostri l?"esistenza di motivazioni che giustifichino l?"assenza. L?"obiettivo della norma è garantire maggiore certezza nella gestione dei rapporti di lavoro, evitando che situazioni di abbandono del posto di lavoro rimangano prive di una corretta qualificazione giuridica con conseguenze sul piano economico e previdenziale. Il monitoraggio dell?"INL: prevalgono le comunicazioni corrette Dal monitoraggio emerge una distribuzione delle comunicazioni coerente con la struttura produttiva nazionale: il Nord raccoglie circa il 56% delle segnalazioni, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%.Significativo anche il dato relativo alle modalità di trasmissione: circa l?"80% delle comunicazioni è stato inviato direttamente dalle imprese, mentre la restante parte è stata veicolata attraverso professionisti e altri intermediari. L?"Ispettorato ha inoltre avviato controlli su circa un terzo delle comunicazioni ricevute. Le verifiche hanno evidenziato una percentuale contenuta di casi non conformi: soltanto il 4,6% delle comunicazioni controllate è risultato privo dei necessari presupposti. Il ruolo dell?"Ispettorato a tutela di lavoratori e imprese L?"attività di verifica ha consentito di individuare anche situazioni particolari, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o controversie già in corso tra lavoratore e datore di lavoro.L?"INL sottolinea quindi come la procedura non rappresenti soltanto uno strumento di semplificazione per le aziende, ma anche un meccanismo di garanzia volto ad assicurare la corretta applicazione della normativa e la tutela dei diritti dei lavoratori. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
- SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE: LA CASSAZIONE CHIARISCE I CRITERI PER VALUTARE LA RETRIBUZIONE ADEGUATAon 10 Luglio 2026
La retribuzione del socio lavoratore subordinato di una cooperativa deve essere valutata anche alla luce del trattamento economico previsto per attività analoghe svolte nel medesimo settore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 32118 del 10 dicembre 2025 ha fornito importanti indicazioni sui criteri da utilizzare per verificare il rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione. La pronuncia riguarda il caso di un socio lavoratore di una cooperativa impiegato nell?"ambito di un appalto, che aveva contestato l?"inadeguatezza del trattamento economico ricevuto rispetto alla natura e alla qualità delle mansioni svolte. Retribuzione del socio lavoratore: rileva anche il contratto collettivo del settore dell?"appalto La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell?"articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001, la retribuzione del socio lavoratore subordinato deve rispettare i principi sanciti dall?"articolo 36 della Costituzione, ossia proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficienza a garantire un?"esistenza libera e dignitosa.Secondo i giudici, per valutare tale adeguatezza non è sufficiente considerare esclusivamente il contratto collettivo applicato dalla cooperativa, ma occorre verificare anche la disciplina economica prevista per i lavoratori dipendenti della committente quando il relativo contratto collettivo, per categoria e settore merceologico, preveda prestazioni analoghe. Necessario il confronto con il contratto collettivo “naturale” dell?"attività svolta Nel caso esaminato, la Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di merito, che avevano valutato la congruità della retribuzione facendo riferimento soltanto al contratto collettivo applicato dalla cooperativa (CCNL trasporto, merci e logistica), senza effettuare il necessario confronto con il contratto collettivo più coerente con l?"attività oggetto dell?"appalto (CCNL cooperative alimentari). La sentenza ribadisce quindi che, quando il socio lavoratore svolge mansioni riconducibili a un diverso ambito contrattuale rispetto a quello formalmente applicato dalla cooperativa, il giudice deve verificare se il trattamento economico garantito sia effettivamente adeguato rispetto alle caratteristiche concrete dell?"attività svolta. Fonte: https://www.cortedicassazione.it
- AUTOTRASPORTO: SPESE FORFETARIE TRASFERTE DIPENDENTI SOLO SE L?"IMPRESA SOSTIENE I RELATIVI ONERIon 9 Luglio 2026
L?"articolo 95 comma 4 del Tuir prevede che: 4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. L?"Agenzia delle Entrate, con Risposta 136/2026, indica che una società di autotrasporto che si avvalga di dipendenti ai quali non riconosce alcuna indennità di trasferta, neppure analitica, non può applicare la deduzione forfetaria, in quanto non provvede a sostenere oneri per la trasferta.
- INL: ONLINE LA MODULISTICA PER IL RECUPERO DEI CREDITI DELLA PATENTE A CREDITI (PAC)on 9 Luglio 2026
L?"Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale la nuova pagina dedicata all?"istanza di recupero crediti della Patente a Crediti (PAC), completa della relativa modulistica. Il servizio consente a imprese e lavoratori autonomi, destinatari di provvedimenti di decurtazione dei crediti della patente, di presentare domanda per il recupero fino a un massimo di 15 crediti, attraverso percorsi formativi aggiuntivi e/o investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nuova sezione del sito illustra inoltre le finalità dell?"istituto, i soggetti interessati e le modalità di presentazione dell?"istanza. Sono inoltre disponibili la nota contenente le linee guida operative e il modello di istanza da utilizzare per l?"invio della domanda. Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
- CONGEDO PER GENITORI RESIDENTI ALL?"ESTERO: DOMANDE SOLO ONLINE DAL 1° LUGLIOon 9 Luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione delle domande di congedo per i genitori lavoratori residenti all?"estero: la presentazione dovrà avvenire esclusivamente online. Lo comunica l?"INPS con il Messaggio n. 2183 del 1° luglio 2026, che segnala il rilascio dell?"aggiornamento della procedura dedicata alla gestione delle richieste di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto e del congedo parentale. La nuova funzionalità consente la trasmissione telematica delle domande da parte dei lavoratori interessati e si applica anche ai periodi di congedo già fruiti prima della pubblicazione del Messaggio. La competenza istruttoria viene attribuita alle sedi polo territoriali individuate in base allo Stato estero di residenza del richiedente, secondo la tabella allegata al Messaggio INPS del 7 aprile 2026, n. 1214.In fase di istruttoria, le strutture territoriali terranno comunque conto delle eventuali oggettive difficoltà o impossibilità per gli interessati di presentare la domanda in via preventiva. Fonte: https://www.inps.it
- TRATTA DI ESSERI UMANI, NUOVE REGOLE SU PREVENZIONE E TUTELA DELLE VITTIMEon 8 Luglio 2026
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 115 del 12 giugno 2026, che recepisce la direttiva UE 2024/1712 e aggiorna il quadro normativo europeo in materia di contrasto alla tratta di esseri umani. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio, interviene sia sul fronte della repressione sia su quello della protezione delle vittime, rafforzando gli strumenti di prevenzione e ampliando le condotte rilevanti ai fini penali. Tra le novità rientrano nuove forme di sfruttamento espressamente considerate, come la maternità surrogata abusiva, i matrimoni forzati e le adozioni illegali. Viene inoltre introdotta una specifica fattispecie legata all?"utilizzo consapevole dei servizi offerti da persone vittime di tratta, mentre l?"uso delle tecnologie digitali viene incluso tra gli elementi che possono aggravare le condotte. Sul piano delle tutele, la disciplina rafforza le misure di assistenza e reinserimento sociale, prevedendo anche la non punibilità per gli illeciti commessi sotto costrizione e un?"attenzione particolare ai minori.Leggi il dossier n. 344 del Servizio Studi del Senato. Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
- CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO: ENTRO IL 10 LUGLIO IL VERSAMENTO DEL SECONDO TRIMESTRE 2026on 8 Luglio 2026
Scade il 10 luglio 2026 il termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre per i lavoratori domestici.L'onere del versamento è a carico del datore di lavoro, che provvede anche al pagamento dei contributi destinati alla Cassa Colf e anticipa la quota spettante al lavoratore, recuperandola successivamente mediante trattenuta sulla retribuzione. Qui le tabelle dettagliate, con gli importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L'importo dovuto cambia in funzione della retribuzione e dell'orario di lavoro, mentre per i rapporti superiori a 24 ore settimanali è previsto un contributo forfetario. Per i contratti a tempo determinato non stipulati in sostituzione di lavoratori assenti è inoltre applicata la contribuzione aggiuntiva prevista dalla normativa. Per determinare l'importo da versare, l'INPS mette a disposizione sul proprio sito il simulatore di calcolo aggiornato agli importi validi per il 2026. Il pagamento può essere effettuato attraverso il Portale dei Pagamenti con pagoPA, l'app INPS Mobile, l'app IO oppure tramite il circuito CBILL offerto dagli istituti bancari aderenti. Fonte: https://www.inps.it
- SICUREZZA SUL LAVORO 2026: IL MINISTRO CALDERONE IN PARLAMENTO, NUOVA STRATEGIA SU PREVENZIONE, CONTROLLI E LOTTA AL LAVORO IRREGOLAREon 7 Luglio 2026
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, è intervenuta alla Camera dei Deputati per illustrare la Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo un aggiornamento sullo stato delle politiche di prevenzione e sugli obiettivi programmati per i prossimi anni. Nel corso dell?"informativa parlamentare, il Ministro ha ribadito la centralità della sicurezza come parametro essenziale di sviluppo civile e sociale, sottolineando la necessità di un approccio integrato che metta insieme prevenzione, formazione, innovazione tecnologica e attività ispettiva. Un sistema, ha spiegato, che deve essere in grado di intercettare i rischi in anticipo, riducendo la probabilità che si traducano in infortuni sul lavoro. Il quadro delineato a Montecitorio si inserisce nel percorso avviato nel 2025 e collegato agli interventi normativi del decreto-legge n. 159/2025, considerato uno degli strumenti cardine per il rafforzamento delle politiche di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le priorità della nuova fase Guardando al futuro, il Ministro ha indicato cinque linee di azione che guideranno la strategia del Governo. Tra queste figurano il completamento dell?"attuazione delle misure già introdotte con il decreto sicurezza, il rafforzamento delle iniziative formative rivolte soprattutto ai giovani e al sistema produttivo, e il consolidamento della Strategia nazionale 2026-2030. Un ulteriore focus riguarderà il potenziamento delle attività di vigilanza, anche attraverso nuove assunzioni e l?"utilizzo di strumenti digitali e banche dati integrate per rendere più efficace il sistema dei controlli. Infine, particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del lavoro irregolare, del caporalato e delle forme di sfruttamento, con un?"azione mirata nei settori più esposti al rischio e a tutela delle categorie maggiormente vulnerabili. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- INPS, MALATTIA A PAGAMENTO DIRETTO: NASCE LO 'SPORTELLO DIGITALE' PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATOon 7 Luglio 2026
L?"INPS, con il Messaggio n. 2207 del 1° luglio 2026, ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio telematico dedicato alla gestione delle prestazioni di malattia a pagamento diretto per i lavoratori dipendenti del settore privato. La novità si inserisce nel processo di digitalizzazione dell?"Istituto e mira a semplificare la trasmissione dei dati necessari per l?"erogazione dell?"indennità, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche e superando definitivamente l?"utilizzo del modulo cartaceo “SR188”, che viene quindi dismesso. Il nuovo applicativo, denominato “Sportello malattia a pagamento diretto”, è accessibile tramite il portale INPS con identità digitale e consente ai lavoratori di inviare in modalità telematica tutte le informazioni utili alla definizione della prestazione, comprese quelle relative all?"evento di malattia, alla posizione lavorativa e alle modalità di pagamento. Come funziona il nuovo servizio Attraverso la piattaforma, l?"utente può inserire o aggiornare i propri dati anagrafici, indicare i periodi di malattia per i quali richiede il pagamento diretto e verificare automaticamente le informazioni già presenti nei sistemi dell?"Istituto. È inoltre possibile integrare eventuali dati mancanti, come i certificati medici o le coordinate IBAN per l?"accredito della prestazione, oltre ad allegare documentazione aggiuntiva utile alla lavorazione della domanda.Il sistema prevede anche una sezione di riepilogo e conferma finale, con la possibilità di monitorare l?"esito dell?"invio e gestire successivamente le comunicazioni già trasmesse, che potranno essere modificate o annullate direttamente online. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it
- LAVORATORI ALL?"ESTERO IN PAESI EXTRA-UE: INAIL FISSA LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2026on 6 Luglio 2026
Con la Circolare n. 32 del 26 giugno 2026 l?"INAIL ha fornito chiarimenti sul sistema assicurativo applicabile ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Il quadro normativo e il calcolo dei premi assicurativi per il 2026 Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell?"economia e delle finanze, ha definito le retribuzioni convenzionali da utilizzare come base di calcolo dei premi assicurativi dovuti per tali lavoratori. Il riferimento normativo resta l?"articolo 4 del D.L. n. 317/1987, che prevede la copertura assicurativa mediante un premio commisurato a valori retributivi stabiliti annualmente con decreto interministeriale. La disciplina, spiega l'Istituto, riguarda i lavoratori italiani inviati all?"estero in Paesi extra-UE privi di accordi di sicurezza sociale, ma si applica anche ai lavoratori comunitari e ai cittadini extra-UE assicurati in Italia e distaccati dal datore di lavoro in analoghi contesti internazionali. Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali consente così di determinare in modo uniforme la base imponibile per il calcolo dei premi, garantendo continuità di tutela assicurativa anche nelle attività lavorative svolte fuori dal territorio convenzionale di riferimento. Fonte: https://www.inail.it
- INPS, AGGIORNATI I TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONI E STIPENDI: LE NOVITà DAL 1° LUGLIO 2026on 6 Luglio 2026
Con il Messaggio n. 2145 del 30 giugno 2026 l?"INPS ha comunicato l?"aggiornamento dei tassi applicati alle operazioni di cessione del quinto di stipendio e pensione, validi per il periodo 1° luglio–30 settembre 2026. Le nuove soglie sono state definite dal Ministero dell?"Economia e delle Finanze attraverso la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), utilizzati come riferimento per il calcolo dei prestiti rimborsati mediante trattenuta diretta su stipendio o pensione. Per i prestiti concessi ai pensionati, i tassi soglia TAEG risultano differenziati in funzione dell?"età del richiedente e dell?"importo finanziato. I dettagli operativi e le tabelle di riferimento sono disponibili all?"interno del messaggio pubblicato dall?"Istituto. Le nuove condizioni risultano operative a decorrere dal 1° luglio 2026. Fonte: https://www.inps.it
- LAVORO DOMENICALE: TASSAZIONE AGEVOLATA AL 15% ANCHE SE LA DOMENICA NON COINCIDE CON IL RIPOSO SETTIMANALEon 3 Luglio 2026
Chiarito l?"ambito applicativo della nuova imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per le maggiorazioni e le indennità riconosciute ai lavoratori. Con la Circolare n. 3 del 24 giugno 2026 l?"Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per le maggiorazioni e le indennità corrisposte ai lavoratori per attività svolte in orario notturno, nei giorni festivi, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni. Tra i quesiti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al trattamento fiscale delle maggiorazioni riconosciute per il lavoro prestato di domenica quando tale giornata non coincide con il riposo settimanale previsto dal contratto collettivo. L?"Amministrazione finanziaria ha ricordato che per il solo anno 2026 è prevista un?"imposta sostitutiva dell?"IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle maggiorazioni e indennità interessate dalla norma. Richiamando i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 2/E del 2026, l?"Agenzia ha precisato che il giorno di riposo settimanale è quello individuato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tuttavia, poiché tutte le domeniche sono considerate giorni festivi dalla normativa vigente, il regime fiscale agevolato trova applicazione anche alle maggiorazioni corrisposte per il lavoro domenicale, indipendentemente dal fatto che la domenica coincida o meno con il giorno di riposo settimanale stabilito dal contratto collettivo. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
- INPS, CONTRIBUTI 2026 PER PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARIon 3 Luglio 2026
Definito il quadro contributivo per l?"anno 2026, con aggiornamenti su aliquote, agevolazioni e termini di versamento nel settore agricolo. L?"INPS, con la Circolare n. 70 del 26 giugno 2026, ha fornito il quadro aggiornato dei contributi dovuti per l?"anno 2026 dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, ridefinendo aliquote, agevolazioni e modalità applicative del sistema contributivo nel settore agricolo. Per il 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni di riferimento già previste dalla normativa vigente, con l?"aggiornamento dell?"aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti che incorpora gli incrementi progressivi stabiliti dalla legge, fino al raggiungimento del limite complessivo previsto. La Circolare conferma inoltre l?"applicazione delle riduzioni degli oneri sociali e degli esoneri sul costo del lavoro, disciplinati dalla normativa di settore, precisando le modalità di cumulo tra le diverse agevolazioni contributive. Un aggiornamento rilevante riguarda anche la componente INAIL: dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la nuova aliquota contributiva unica per l?"assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, a seguito della revisione approvata con delibera INAIL e successivo decreto interministeriale, con contestuale cessazione dello sconto contributivo precedentemente previsto. Per la determinazione dei contributi restano valide le retribuzioni medie provinciali stabilite annualmente con decreto ministeriale, mentre per le aree montane e svantaggiate continuano ad applicarsi le specifiche riduzioni di aliquota previste dalla normativa. L?"INPS ricorda infine che i versamenti per il 2026 dovranno essere effettuati in quattro rate con scadenze fissate al 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2026 e 18 gennaio 2027. Ulteriori dettagli nella Circolare. Fonte: https://www.inps.it
- INPS: PENSIONE DI VECCHIAIA E TRASFORMAZIONE AOI, CHIARIMENTI SU REQUISITI E BENEFICIO PER LAVORATRICI MADRIon 2 Luglio 2026
L?"INPS interviene con nuovi chiarimenti sulla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, fornendo indicazioni più dettagliate sia sui requisiti per la trasformazione dell?"Assegno ordinario di invalidità (AOI), sia sulle modalità di accesso alle agevolazioni previste per le lavoratrici madri. Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 l?"Istituto precisa innanzitutto che la trasformazione dell?"AOI in pensione di vecchiaia può avvenire in due diversi momenti, in funzione dei requisiti contributivi e anagrafici: al raggiungimento dell?"età pensionabile ordinaria (67 anni nel biennio 2025-2026, con progressivi adeguamenti alla speranza di vita) in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e del rispetto della soglia minima dell?"assegno sociale, oppure, in alternativa, al compimento di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall?"importo del trattamento. Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per il sistema contributivo, la trasformazione resta possibile al compimento dei 67 anni e con almeno 20 anni di contribuzione, ma l?"INPS chiarisce che tale opzione deve essere esercitata durante la vita lavorativa o comunque prima della decorrenza dell?"AOI, risultando preclusa nella fase di trasformazione in pensione di vecchiaia. Il beneficio per le lavoratrici madri e i termini di richiesta Sul fronte delle lavoratrici madri, il Messaggio richiama il beneficio previsto dalla legge n. 335/1995, che può tradursi in un anticipo dell?"età pensionabile oppure in un coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini del calcolo della pensione. L?"INPS chiarisce che il beneficio non viene riconosciuto automaticamente nella trasformazione dell?"AOI, ma deve essere richiesto espressamente entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza considerare l?"agevolazione stessa. In fase transitoria, la domanda può essere presentata nell?"ambito della richiesta di trasformazione dell?"AOI, indicando la tipologia di beneficio e il numero dei figli. Effetti economici della retrodatazione della pensione Particolarmente rilevante è inoltre il chiarimento sugli effetti economici: quando il beneficio comporta la retrodatazione della decorrenza della pensione, l?"assegno ordinario di invalidità deve essere revocato dalla nuova data e le somme già erogate vengono compensate con gli importi spettanti a titolo di pensione, con eventuale conguaglio a credito per la lavoratrice. L?"Istituto sottolinea infine che la mancata presentazione dell?"istanza nei termini indicati comporta la perdita definitiva del beneficio, che non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d?"ufficio né successivamente in fase di ricostituzione del trattamento pensionistico. Fonte: https://www.inps.it
- MODELLO F24: NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO PER I VERSAMENTI AGLI ENTI BILATERALI TRAMITE INPSon 2 Luglio 2026
Si amplia il sistema di versamento dei contributi destinati agli Enti Bilaterali attraverso il modello F24. Con la Risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026 l?"Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo che consentiranno alle aziende di effettuare i versamenti tramite il canale già gestito dall?"INPS. L?"intervento si inserisce nel quadro delle convenzioni attive tra l?"Istituto e gli Enti, i Fondi e le Casse che operano secondo il principio della bilateralità previsto dal D.Lgs. n. 276/2003. In base al meccanismo già in uso, i contributi vengono riscossi attraverso il modello F24 e successivamente trasferiti dall?"INPS agli enti destinatari. Le nuove causali operative Le nuove causali introdotte sono: EBOP per ENBITALIA OPN, SANL per il Fondo sanitario integrativo SANILAV, EBON per EBICON, EIMP per l?"Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP) e CARE per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE). Sul piano operativo, in fase di compilazione del modello F24 le causali dovranno essere indicate nella sezione “INPS”, esclusivamente tra gli importi a debito versati, riportando il codice della sede INPS competente, la matricola aziendale e il periodo di riferimento espresso nel formato mese/anno. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
- INAIL: DISMESSI I SERVIZI ONLINE PER ISCRIZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVEon 1 Luglio 2026
Dismessi definitivamente i servizi online: gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente la nuova piattaforma “Gestione Denunce”. Dal 30 giugno sono cambiate le modalità operative per le imprese e i consulenti che interagiscono con l?"INAIL. L?"Istituto nazionale per l?"assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha infatti comunicato la dismissione definitiva dei servizi online “Denuncia di Iscrizione, Variazione e Cessazione”, utilizzati per la gestione delle posizioni assicurative. La chiusura dei servizi rientra nel processo di progressiva razionalizzazione e aggiornamento delle piattaforme digitali dell?"Istituto, con l?"obiettivo di concentrare tutte le funzionalità in un unico ambiente operativo.In sostituzione dei canali dismessi, l?"INAIL invita gli utenti a utilizzare esclusivamente il nuovo servizio “Gestione Denunce”, già attivo e disponibile online. La piattaforma è destinata a diventare il punto di accesso unico per le comunicazioni relative all?"apertura, modifica e cessazione delle posizioni assicurative, evitando così possibili discontinuità operative. L?"Istituto sottolinea infine che l?"utilizzo del nuovo servizio è necessario per garantire la corretta gestione degli adempimenti e prevenire ritardi o blocchi nelle procedure telematiche. Fonte: https://www.inail.it
- IMMIGRAZIONE E LAVORO: NUOVE FUNZIONALITà SUL PORTALE DEL MINISTERO DELL?"INTERNO PER I CONTRATTI DI SOGGIORNOon 1 Luglio 2026
Operativa dal 19 giugno la firma digitale e l?"invio telematico dei contratti anche per ingressi fuori quota e lavoratori qualificati con Carta Blu UE. Dal 19 giugno è operativa, nell?"ambito delle procedure per gli ingressi di lavoratori stranieri al di fuori delle quote previste dal Decreto flussi, una nuova funzionalità del Portale Servizi del Ministero dell?"Interno che, all?"interno della sezione Sportello Unico Immigrazione, consente la sottoscrizione e l?"invio telematico dei contratti di soggiorno tra datori di lavoro e lavoratori stranieri anche nei casi di ingresso in Italia avvenuto tramite percorsi formativi all?"estero o attraverso la procedura della Carta Blu UE. Nel dettaglio, la novità riguarda i lavoratori entrati nel territorio nazionale dopo aver frequentato corsi di formazione professionale e civico-linguistica all?"estero, ai sensi dell?"articolo 23 del D.Lgs. 286/1998, nonché i lavoratori altamente qualificati ammessi tramite Carta Blu UE, disciplinata dall?"articolo 27-quater del medesimo decreto. Secondo quanto comunicato nell?"avviso ufficiale, è ora operativa la funzionalità che consente la stipula del contratto con firma digitale anche per i modelli di domanda BC ed LFE, ferma restando la possibilità per il lavoratore straniero di apporre la firma autografa nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero ricorda inoltre che, una volta effettuato l?"ingresso del lavoratore in Italia, è necessario inserire i relativi dati nell?"apposita sezione del Portale. Successivamente, il datore di lavoro dovrà procedere alla sottoscrizione e all?"invio della documentazione ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC), al fine di completare correttamente la procedura amministrativa.
- ETS: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO INCREMENTALEon 30 Giugno 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 9981 del 22 giugno 2026, ha diffuso le nuove Linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore, con l?"obiettivo di fornire un quadro operativo uniforme agli uffici competenti del RUNTS. Il documento di prassi interviene per chiarire la disciplina applicabile nei casi di estinzione, scioglimento o cancellazione dell?"ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, con particolare riferimento all?"obbligo di devoluzione del patrimonio residuo o incrementale a favore di altri ETS, quale presidio della finalità non lucrativa e della tutela dell?"interesse pubblico. Le indicazioni si inseriscono nel solco del Codice del Terzo settore e della normativa di attuazione, e tengono conto delle modifiche regolamentari intervenute, con l?"intento di garantire un?"applicazione omogenea delle regole su tutto il territorio nazionale. Il testo è stato elaborato anche grazie al lavoro di un gruppo tecnico istituito in seno al Consiglio Nazionale del Terzo Settore, con la partecipazione delle amministrazioni, delle Regioni e delle rappresentanze professionali e del Terzo settore. Le Linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e costituiranno riferimento operativo per gli uffici del RUNTS nell?"esame delle procedure di devoluzione. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DAL 1° LUGLIO PIù FLESSIBILITà SU TFR, FISCALITà AGEVOLATA E ADESIONE AUTOMATICAon 30 Giugno 2026
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove misure sulla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che intervengono in modo strutturale su modalità di erogazione delle prestazioni, regime fiscale e meccanismi di adesione ai fondi pensione. Più flessibilità nella fase di erogazione La riforma amplia la possibilità di liquidazione del montante accumulato, innalzando dal 50% al 60% la quota erogabile in capitale. Restano ferme le tutele già previste: in presenza di determinate condizioni reddituali della rendita (se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell?"assegno sociale Inps), è consentita anche la liquidazione integrale.Accanto alle forme tradizionali, vengono introdotte nuove opzioni per il pensionamento, tra cui rendite a durata definita, prelievi programmati e soluzioni di erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni. Sul fronte fiscale, le prestazioni in forma frazionata vengono tassate con un?"aliquota base del 20%, ridotta progressivamente in funzione della permanenza nel sistema: lo sconto è pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 15% dopo 35 anni di iscrizione. Adesione automatica e gestione del TFR Dal 1° luglio 2026 si rafforza il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. In assenza di scelta esplicita del lavoratore, il TFR confluisce nel fondo previsto dalla contrattazione collettiva applicata in azienda o, in mancanza, nella forma residuale individuata dalla normativa.Se sono presenti più fondi contrattuali, prevale quello con il maggior numero di iscritti. Prevista inoltre una finestra di 60 giorni per rinunciare all?"adesione automatica o revocarla successivamente. Informazione ai lavoratori e nuovi comparti di investimento La riforma rafforza anche gli obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, che dovranno fornire ai neoassunti indicazioni complete su fondi, meccanismi di adesione e opzioni disponibili. I fondi pensione dovranno inoltre prevedere comparti di investimento di tipo "Life-Cycle", calibrati sull?"età e sull?"orizzonte temporale dell?"iscritto, superando l?"impostazione esclusivamente garantita per i versamenti automatici. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- CONTRIBUTI VOLONTARI AGRICOLTURA 2026: INPS AGGIORNA REGOLE E IMPORTI PER LAVORATORI AGRICOLI E AUTONOMIon 29 Giugno 2026
Con la Circolare n. 69 del 22 giugno 2026 l'Inps ha fornito le indicazioni aggiornate per il calcolo dei contributi volontari relativi ai lavoratori del settore agricolo per l?"anno 2026. Le modalità di determinazione degli importi variano in funzione della categoria di appartenenza e della gestione previdenziale di riferimento. In particolare, la disciplina riguarda i lavoratori agricoli dipendenti e i lavoratori autonomi del settore, tra cui coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali. La circolare definisce inoltre i criteri per il versamento dei contributi integrativi volontari destinati agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché ai coloni e mezzadri reinseriti nell?"Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Tutti i dettagli nel documento. Fonte: https://www.inps.it
- MERCATO DEL LAVORO, CNEL: OCCUPAZIONE OLTRE I 24 MILIONI E DISOCCUPAZIONE AL 5,4%. CRESCE LA SFIDA DELL?"INATTIVITàon 29 Giugno 2026
Nel Bollettino n. 2/2026 il CNEL fotografa un mercato del lavoro in miglioramento, ma segnala l?"aumento degli inattivi come principale criticità strutturale. Nel primo trimestre 2026 il mercato del lavoro italiano conferma segnali di tenuta e miglioramento, con occupazione in crescita e disoccupazione ai minimi. È quanto emerge dal Bollettino CNEL sul mercato del lavoro n. 2/2026, realizzato in collaborazione con ISTAT.Gli occupati superano quota 24,1 milioni, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,4%, in calo di 1,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2025. Migliora anche la stabilità occupazionale, con tassi di permanenza al lavoro superiori al 96% per le donne e al 97% per gli uomini. “I dati del primo trimestre 2026 confermano la resilienza del mercato del lavoro italiano e mostrano segnali incoraggianti di consolidamento dell?"occupazione”, ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta, sottolineando come il sistema produttivo continui a generare lavoro e opportunità. In crescita anche l?"occupazione femminile, che registra un aumento sia in valori assoluti sia nei tassi di partecipazione, accompagnata da una riduzione più marcata della disoccupazione tra le lavoratrici. Accanto ai dati positivi, il CNEL evidenzia però l?"aumento dell?"inattività, che coinvolge oltre 12,5 milioni di persone fuori dal mercato del lavoro. Un fenomeno particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove la diminuzione della disoccupazione non sempre si traduce in nuova occupazione, ma in molti casi in un passaggio verso l?"inattività. “Il dato che deve interrogarci maggiormente riguarda la crescita dell?"inattività. Oltre 12 milioni e mezzo di persone risultano fuori dal mercato del lavoro e non impegnate nella ricerca di un?"occupazione”, ha evidenziato Brunetta, indicando in questo fenomeno una delle principali sfide strutturali per il Paese. Il rapporto segnala inoltre una trasformazione della composizione dell?"occupazione, con una crescita del lavoro autonomo a fronte di una flessione del lavoro dipendente.Per il CNEL, la priorità resta rafforzare le politiche attive del lavoro, favorire la partecipazione di donne e giovani e ridurre i divari territoriali, valorizzando il capitale umano disponibile per sostenere crescita e competitività. Fonte: https://www.cnel.it
- SALARIO GIUSTO, VIA LIBERA DEFINITIVO DEL SENATO AL DECRETO PRIMO MAGGIOon 26 Giugno 2026
L?"Aula del Senato, con il via libera definitivo, conclude l?"iter di conversione del Decreto legge Primo Maggio (D.L. n. 62/2026), che introduce ufficialmente nell?"ordinamento il principio del “salario giusto”. La nuova disciplina collega il trattamento economico complessivo (TEC) ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative di datori di lavoro e lavoratori, rafforzando così il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle retribuzioni minime. Il provvedimento non si limita al profilo salariale, ma interviene anche su più fronti del mercato del lavoro: prevede incentivi all?"occupazione stabile, misure per favorire il rinnovo dei contratti collettivi e strumenti specifici per il contrasto al caporalato digitale. Nel corso dell?"esame parlamentare sono state introdotte ulteriori novità, tra cui la limitazione a 12 mesi dell?"utilizzo dei tirocini extracurricolari presso aziende appartenenti allo stesso gruppo. È inoltre previsto l?"obbligo di deposito presso il Ministero del Lavoro e il CNEL per i contratti di prossimità e le relative intese.Tra le innovazioni figura anche l?"istituzione del “tutor per la sostenibilità economica”, una nuova figura con compiti di accompagnamento e supporto rivolti ai lavoratori che hanno perso l?"occupazione o subito una significativa riduzione del reddito, con l?"obiettivo di favorire percorsi di riorganizzazione economica e professionale. Fonte: https://www.lavoro.gov.it
- PNRR E INFRASTRUTTURE, VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO: PROROGHE SU OPERE, ENERGIA E RIFORMA CONTABILEon 26 Giugno 2026
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 179 del 22 giugno 2026, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di infrastrutture strategiche e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intervenendo su diversi settori chiave. Sul fronte infrastrutturale, il provvedimento disciplina l?"affidamento dei servizi ferroviari “intercity”, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l?"avvio delle procedure da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevedendo la possibilità di affidamenti in un unico lotto o suddivisi in più lotti. Vengono inoltre prorogati al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028 i termini per i decreti di esproprio relativi ai collegamenti Roma-Latina e Cisterna-Valmontone, mentre per la Torino-Lione sono stanziati 50 milioni di euro per opere compensative. Il decreto interviene anche sulla fiscalità dei piccoli invii extra-Ue, rinviando dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 l?"entrata in vigore della cosiddetta “tassa sui mini-pacchi” da due euro. In materia energetica e ambientale, viene affidata a Sogin S.p.a. la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dal decommissioning del reattore “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare. È inoltre prevista la nomina di un Commissario straordinario per garantire la sicurezza e la continuità degli impianti strategici in caso di criticità del sistema energetico nazionale. Sul fronte lavoro, il provvedimento reintroduce la possibilità per le imprese di sospendere o ridurre l?"attività produttiva con accesso in deroga alla cassa integrazione in caso di ondate di calore eccezionali. In ambito turistico, è prorogato dal 30 giugno al 31 agosto 2026 il termine per il Fondo rotativo imprese (FRI), destinato agli investimenti per riqualificazione energetica, sostenibilità e innovazione delle strutture ricettive. Infine, il decreto dà attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica prevista dal PNRR, definendo tempi, principi e modalità del nuovo sistema economico-patrimoniale unico e introducendo, dal 2027, la produzione trimestrale da parte dell?"ISTAT delle stime sul saldo delle amministrazioni pubbliche per sottosettore. Fonte: https://www.governo.it
- LAVORATORI AGRICOLI, INPS: DEFINITI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E SCADENZE PER IL 2026on 26 Giugno 2026
Con la Circolare n. 67 del 18 giugno l?"INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l?"anno 2026 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.Le somme, indicate nella tabella allegata alla circolare, riguardano la contribuzione IVS, la maternità e il premio INAIL.Il versamento dovrà essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24, con scadenze fissate al 16 luglio 2026, 16 settembre 2026, 16 novembre 2026 e 18 gennaio 2027. La circolare fornisce inoltre i riferimenti normativi utili per l?"individuazione dei territori montani e delle zone agricole che possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla disciplina vigente. Al fine dell?"individuazione di tali aree, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, l'Istituto chiarisce che occorre fare riferimento all?"articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all?"articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate. Fonte: https://www.inps.it
- QUATTORDICESIMA PENSIONATI: INPS AL VIA CON I PAGAMENTI DI LUGLIO 2026on 25 Giugno 2026
Con il Messaggio n. 2052 del 19 giugno l?"INPS comunica che con la mensilità di luglio sarà erogata la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) ai pensionati che possiedono i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla normativa. L?"erogazione avviene in via automatica per i soggetti che entro il 31 luglio 2026 hanno compiuto almeno 64 anni e risultano in possesso dei requisiti sulla base dei dati disponibili all?"Istituto; le verifiche definitive saranno effettuate successivamente utilizzando i redditi accertati a consuntivo dall?"Agenzia delle Entrate. Per i pensionati che matureranno il requisito anagrafico dopo l?"elaborazione della rata di luglio o che sono diventati titolari di pensione nel corso del 2026, il pagamento sarà effettuato con la mensilità di dicembre 2026. Chi ritiene di averne diritto ma non riceve la somma potrà presentare domanda di ricostituzione tramite il servizio online INPS o tramite patronato. Tutti i dettagli nel Messaggio Inps. Fonte: https://www.inps.it
- Controlli sugli Enti del Terzo Settore: ecco i modelli di verbale per le verifiche ordinarie e straordinarieon 14 Agosto 2026
Nuovi modelli per documentare le verifiche sugli ETS: la modulistica, disponibile in formato PDF e Word, dovrà essere utilizzata per i controlli ordinari, straordinari e per i casi di irreperibilità dell’ente.<br>Con il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i nuovi modelli di verbale per l'attività di vigilanza sugli Enti del Terzo Settore. Le risultanze delle attività di controllo dovranno essere riportate esclusivamente in questi moduli. I modelli approvati riguardano: il controllo ordinario (in formato PDF e Word); il controllo straordinario (in formato PDF e Word); il non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente (in formato PDF e Word) A seguito dell'adozione di questa modulistica, proseguiranno le attività propedeutiche all'avvio effettivo dei controlli.
- Testo Unico Adempimenti e Accertamento: la guida completa alla riforma fiscale 2026on 12 Agosto 2026
Tutto sul nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento: struttura, novità, semplificazioni fiscali e data di entrata in vigore. La guida definitiva.<br>Introduzione al nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026 del Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141, è stato ufficialmente approvato il Testo Unico Adempimenti e Accertamento. Questo provvedimento rappresenta il tassello conclusivo della complessa revisione del sistema tributario voluta dalla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023. Raccogliendo in un'unica fonte normativa regole e disposizioni prima disperse in innumerevoli leggi e decreti – dai controlli ai fini IVA e imposte dirette fino ai tributi minori – il Governo ha completato un'opera di riordino essenziale per professionisti, imprese e contribuenti. Gli obiettivi della riforma: semplificazione e razionalizzazione Il Testo Unico Adempimenti e Accertamento non si limita a un semplice raggruppamento delle norme preesistenti. In totale aderenza ai principi della Legge Delega, persegue tre obiettivi fondamentali: Riorganizzazione organica: le normative vigenti sono state catalogate e strutturate in settori omogenei, facilitando la consultazione e l'applicazione. Coordinamento normativo: è stato operato un profondo coordinamento sostanziale e formale, aggiornando i testi alle ultime modifiche di legge e garantendo la coerenza sistematica con gli altri Testi Unici recentemente approvati (come quello in materia di IVA, imposte sui redditi e sanzioni tributarie). Abrogazione delle norme obsolete: le disposizioni anacronistiche o incompatibili con l'attuale ordinamento sono state definitivamente eliminate. La struttura del Testo Unico: come cambia l'ordinamento tributario Il nuovo corpus normativo si articola in ben 368 articoli, organizzati in tre macro-sezioni (Parti), studiate per consentire una classificazione logica ed efficace degli obblighi fiscali e delle procedure di accertamento. Parte I: gli adempimenti (anagrafe, comunicazioni e dichiarazioni) Questa prima parte si concentra sugli obblighi formali a carico dei contribuenti ed è suddivisa in tre titoli specifici: Adempimenti: disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Tributaria, l'assegnazione del codice fiscale, l'archivio dei rapporti finanziari e delle scritture contabili, nonché l'utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; Comunicazioni: regolamenta le trasmissioni di dati connesse alle dichiarazioni, quali le comunicazioni ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per le imposte dirette, e le liquidazioni periodiche per l'IVA; Dichiarazioni: raccoglie la normativa sulle dichiarazioni dei redditi, il monitoraggio degli investimenti all'estero, la dichiarazione precompilata e le regole di ingaggio per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Parte II: collaborazione, controlli e accertamento Il cuore delle dinamiche tra Fisco e cittadino è racchiuso nella seconda parte, anch'essa tripartita: Collaborazione: promuove il dialogo e la tax compliance. Introduce e disciplina il concordato preventivo biennale, l'adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, il regime dell'adempimento collaborativo e i meccanismi di risoluzione delle controversie europee; Poteri e attribuzioni degli Uffici: descrive minuziosamente i poteri istruttori dell'Amministrazione Finanziaria per l'esercizio dei controlli e regolamenta lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale; Controlli e accertamento: definisce in maniera omogenea i meccanismi di liquidazione, controllo formale e accertamento per le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e i tributi minori, oltre a regolamentare organicamente il procedimento di accertamento con adesione. Parte III: disposizioni transitorie e finali L'ultima sezione del provvedimento raccoglie le norme di interpretazione autentica, la lista completa delle disposizioni abrogate e definisce i tempi di entrata in vigore del decreto. Sono inoltre presenti due allegati tecnici, fondamentali per regolamentare l'assenza di codice fiscale in specifici atti e le definizioni per lo scambio di informazioni obbligatorio. Novità sui poteri di controllo e sanzioni tributarie Un elemento di spicco del nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento è la netta separazione tra prescrizioni normative e regime sanzionatorio. In un'ottica di pulizia e razionalizzazione, le sanzioni originariamente collegate ai vari adempimenti non sono state recepite in questo testo, ma sono state ricondotte in modo univoco all'interno del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024). Inoltre, il legislatore ha scelto di unificare le disposizioni dai contenuti affini. Ad esempio, norme prima sdoppiate (Dpr n. 600/1973 per i redditi e Dpr n. 633/1972 per l'Iva) riguardanti i poteri di accesso, ispezione e verifica, nonché le regole sui termini di decadenza e sul segreto d'ufficio, trovano oggi un'unica, armonica collocazione. Quando entra in vigore il Testo Unico Adempimenti e Accertamento? Nonostante la pubblicazione sia avvenuta il 6 agosto 2026, contribuenti e professionisti hanno il tempo necessario per assimilare le importanti novità. L'entrata in vigore ufficiale delle nuove disposizioni è infatti fissata a partire dal 1° gennaio 2027.
- Trasparenza retributiva e parità di genere: dal Comitato Pari Opportunità dei Commercialisti una analisi del D.Lgs. 96/2026on 7 Agosto 2026
Pubblicato il documento del CPON che esamina i nuovi obblighi per le imprese e le regole di selezione introdotti dal recepimento della direttiva (UE) 2023/970, evidenziando il ruolo centrale dei professionisti nel guidare il cambiamento aziendale.<br>Il Comitato Pari Opportunità Nazionale dei Commercialisti (CPON) ha pubblicato il documento tecnico operativo intitolato "Analisi del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96". L'opera si propone di offrire una disamina sistematica del provvedimento con cui l’Italia ha ufficialmente recepito la direttiva europea (UE) 2023/970, pilastro fondamentale per la trasparenza retributiva e per il rafforzamento della parità di retribuzione tra donne e uomini a parità di lavoro o per mansioni di pari valore. I nuovi obblighi organizzativi e le regole in fase di assunzione Come si evince dall'analisi del CPON, il decreto legislativo segna un passaggio di fondamentale rilevanza per il mercato del lavoro italiano, introducendo un sistema di adempimenti destinato a incidere profondamente sui modelli di gestione delle risorse umane. Una delle novità più impattanti riguarda le procedure di selezione: trasparenza ex ante: negli avvisi e nei bandi, i datori di lavoro sono ora tenuti a fornire ai candidati l'indicazione della retribuzione iniziale (o della relativa fascia) e a indicare le pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato, il tutto basato su criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere; divieto di indagine sulle retribuzioni pregresse: non sarà più consentito chiedere, né direttamente né indirettamente (ad esempio tramite agenzie esterne di ricerca del personale), informazioni sull’attuale o precedente inquadramento salariale del candidato. Il documento approfondisce, inoltre, gli impatti della norma sulle politiche salariali interne, sui sistemi di progressione economica e sugli obblighi di rendicontazione dei divari retributivi, mettendoli anche a sistema con la prassi per la Certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) e il rapporto biennale sulla situazione del personale. Il ruolo del Commercialista: oltre la compliance, verso un'evoluzione culturale L'analisi accende i riflettori sull'evoluzione della professione del Commercialista, sempre più orientata ad offrire un'assistenza qualificata in materia di governance, sostenibilità aziendale e valorizzazione del capitale umano. A questo proposito, le consigliere nazionali delegate alle politiche di genere, Liliana Smargiassi e Rosa D’Angiolella, hanno sottolineato come il decreto rappresenti un terreno di intervento strategico: "Il contributo dei professionisti sarà determinante per accompagnare le imprese in un percorso che non può essere solo di compliance, ma deve diventare un’occasione di crescita organizzativa e culturale". Metodo di calcolo unico e semplificazioni per le PMI All'interno del documento, il Comitato non manca di avanzare alcune proposte operative per facilitare le imprese. Tra le principali, vi è il suggerimento di delineare un metodo unico di calcolo dei dati retributivi, per facilitarne la raccolta e l'analisi; l'eventuale utilizzo di modelli matematico-statistici alternativi dovrebbe rimanere un'opzione facoltativa per le organizzazioni, e non un vincolo rigido. Inoltre, si caldeggia un percorso di semplificazione adeguato per calare concretamente questi obblighi nelle realtà aziendali minori. L'auspicio finale espresso dal CPON è che la guida operativa possa favorire una forte e ampia diffusione della cultura della trasparenza e delle pari opportunità, passi imprescindibili per la realizzazione di un panorama economico-lavorativo più equo, inclusivo e competitivo.
- Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026on 2 Luglio 2026
Con nota a registro ufficiale 00353642 del 24.06.2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2026.<br>L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio, viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise. La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2026 è pari ad euro: 69,68 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal 1° aprile al 22 maggio quadro a1 169,68 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal 23 maggio al 6 giugno QUADRO a2 219,68 per mille litri di prodotto dal 7 al 30 giugno per i prodotti paraffinici non conformi QUADRO a3 Per i gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni: Per il periodo 1-7 aprile euro 214,18 per mille litri – quadro a4 Per il periodo 8 aprile – 10 maggio euro 69,68 per mille litri – quadro a5 Per il periodo 11-22 maggio euro 214,18 per mille litri - quadro a6 Per il periodo 23 maggio – 6 giugno euro 169,68 per mille litri - quadro a7 Per il periodo 7 giugno 30 giugno euro 214,18 per mille litri - quadro a8 Per i gasoli paraffinicii cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni.Per il periodo 1 aprile -22 maggio euro 69,68 per mille litri - quadro a1Per il periodo 23 maggio-6 giugno euro 169,68 per miolle litri - quadro a2Per il periodo 7 giugno-30 giugno euro 214,18 per mille litri - quadro a8 I requisiti dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201 L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nei diversi periodi ed i litri consumati nei medesimi periodi. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda, nel modello in excel “Uffici per comunitari”) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.7.2026 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure a mezzo PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente allegando il file della dichiarazione in formato “dic” (paragrafo I della Nota) – dal 1° ottobrre 2026 le dichiarazioni non potranno più essere inviate via pec il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio; per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del primo trimestre scadrà il 31 dicembre 2027 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2028; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.Link alla nota a registro ufficiale 00353642 del 24 giugno 2026.
- Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026on 25 Giugno 2026
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica.<br>Il nuovo assetto normativo della previdenza integrativa La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto profonde innovazioni nel panorama pensionistico italiano. Come confermato dal comunicato del Ministero del Lavoro diffuso il 18 giugno 2026, a partire dal 1° luglio entreranno ufficialmente in vigore le nuove disposizioni in materia di previdenza complementare. L'obiettivo della riforma è triplice: valorizzare i percorsi previdenziali integrativi semplificare i meccanismi di erogazione delle prestazioni e disciplinare in modo più efficiente le adesioni automatiche, introducendo contestualmente significativi vantaggi fiscali. Flessibilità in uscita: innalzamento del capitale e nuove forme di rendita Le opzioni di liquidazione del montante accumulato subiscono un'importante revisione normativa, volta a garantire una maggiore libertà decisionale ai lavoratori giunti al termine del proprio percorso professionale. La quota massima del montante finale erogabile direttamente sotto forma di capitale viene innalzata dal 50% al 60%. Resta attiva la clausola di salvaguardia a tutela delle posizioni meno capienti: qualora il 70% del capitale accumulato generi una rendita annua inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, il lavoratore avrà facoltà di richiedere l'intera liquidazione (100%) in un'unica soluzione di capitale. Oltre alle canoniche formule di erogazione, la riforma introduce tre nuove opzioni strategiche: rendita a durata definita: la rata annuale è calcolata rapportando il montante accumulato all'aspettativa di vita residua stimata dell'aderente; prelievi liberamente determinabili: l'iscritto può strutturare i prelievi con maggiore autonomia, sempre all'interno dei limiti stabiliti dalla legge; erogazione frazionata: garantisce una liquidazione periodica del montante distribuita su un orizzonte temporale non inferiore a 5 anni. Tassazione agevolata e incentivi alla permanenza nei fondi Al fine di incentivare la fedeltà al sistema e supportare i futuri pensionati, il legislatore ha disposto un regime fiscale estremamente vantaggioso applicabile alle prestazioni erogate in forma frazionata. Tali prestazioni risultano imponibili sull'ammontare complessivo, al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta durante la fase di accumulo. Sulla base imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota di partenza fissata al 20%. Tale aliquota beneficia di una riduzione di 0,25 punti percentuali per ogni anno di permanenza nel fondo successivo al quindicesimo. Il limite massimo di riduzione ammesso è di 5 punti percentuali: ciò si traduce in un'aliquota d'imposta che scende fino a una quota minima del 15% dopo 35 anni di iscrizione. Adesione automatica e regole di destinazione del TFR A partire dal 1° luglio 2026, le dinamiche di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) registrano variazioni tecnico-operative di rilievo, delineando criteri rigorosi per l'individuazione del fondo di destinazione in caso di adesione automatica. Il TFR e gli eventuali contributi (sia a carico del datore di lavoro che del dipendente) confluiranno automaticamente nella forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi territoriali e aziendali. In presenza di più forme pensionistiche contrattuali, vige il criterio della maggioranza: il TFR viene devoluto al fondo che vanta il maggior numero di iscritti all'interno della specifica realtà aziendale, salvo differenti accordi diretti. In totale assenza di contrattazione, la quota confluirà nella forma pensionistica residuale stabilità a livello ministeriale (D.M. Lavoro n. 85/2020). Il lavoratore neoassunto dispone di una finestra temporale di 60 giorni dalla data di assunzione per manifestare la propria formale rinuncia all'adesione automatica. Entro tale termine, il dipendente può scegliere di destinare il proprio TFR a una forma pensionistica integrativa da lui liberamente scelta, oppure deciderne il mantenimento in azienda in regime tradizionale. La scelta di mantenimento in azienda non ha carattere irreversibile e potrà essere revocata in qualsiasi momento successivo. Esonero contributivo per redditi bassi Nel quadro delle tutele reddituali, è sancito che la contribuzione a carico del dipendente non sia in alcun modo obbligatoria qualora la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) sia inferiore al limite dell'assegno sociale INPS. Portabilità dei fondi e nuovi obblighi per i datori di lavoro L'ultima direttiva impatta direttamente sulla responsabilità organizzativa delle aziende e sui profili d'investimento finanziario correlati ai fondi. Superato il periodo minimo di permanenza, il dipendente iscritto a un fondo collettivo aziendale gode di piena portabilità: potrà trasferire la propria posizione in un fondo di suo gradimento, mantenendo intatto il diritto alla percezione del contributo datoriale. Inoltre, le quote di TFR derivanti da adesione non esplicita non confluiranno più in comparti di natura esclusivamente garantita: gli statuti prevedranno ora approcci "Life-Cycle", strutturando portafogli con profili di rischio e rendimento decrescenti con l'avanzare dell'età dell'iscritto. Le nuove responsabilità informative delle aziende Ai datori di lavoro è imposto un tempestivo adeguamento delle procedure in fase di prima assunzione. L'azienda ha l'obbligo giuridico e tassativo di fornire all'assunto un'informativa trasparente, dettagliata e completa in merito agli accordi collettivi in essere, al funzionamento dell'adesione automatica, al fondo di destinazione designato e alle opzioni a sua disposizione. Viene inasprito anche l'obbligo documentale: l'azienda dovrà conservare accuratamente la dichiarazione resa dal dipendente in materia di TFR e rilasciargliene copia probatoria.
- Le cooperative e i processi partecipativi dei socion 9 Giugno 2026
Articolo 45 comma 1 della Costituzione. “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.“<br>Le cooperative esistono per merito dei soci che le compongono: il loro ruolo, infatti, è fondamentale sia per la sostenibilità e il successo economico delle cooperative stesse sia per il raggiungimento del benessere collettivo e la costruzione di comunità solidali. La crescita di una cooperativa è determinata dall’apporto dei soci, la loro partecipazione e l’impatto sociale dell’organizzazione: per questo la partecipazione attiva dei soci alla vita sociale rappresenta il cuore del modello cooperativo, che si manifesta attraverso diverse forme di coinvolgimento, contribuendo al funzionamento democratico e sostenibile dell’organizzazione. Le cooperative sono un modello di organizzazione economica e sociale che si basa sulla partecipazione democratica dei propri membri, i soci, che hanno diritti ed obblighi. I valori cooperativi I soci sono i promotori dei principi cooperativi fondamentali, che guidano ogni azione di questo modello di organizzazione: l’adesione volontaria e aperta il controllo democratico la partecipazione economica e sociale l’autonomia e l’interesse per la comunità. Nei modelli di cooperativa più partecipativi, i soci sono coinvolti non solo nelle decisioni strategiche dell’organizzazione ma direttamente nelle attività quotidiane, portando con sé una prospettiva diversificata e un senso di responsabilità condivisa. In questo modo si aumenta l’efficienza operativa, si rafforza il senso di appartenenza e l’identificazione dei soci con gli obiettivi dell’organizzazione. Uno degli aspetti distintivi delle cooperative è la loro struttura decisionale democratica, in cui ogni socio ha un voto, indipendentemente dal capitale sociale detenuto da ciascuno: questo meccanismo garantisce che le scelte vengano effettuate considerando il parere di tutti i membri. La partecipazione attiva dei soci durante le assemblee generali e altri incontri di vertice è essenziale per mantenere la coerenza con i valori cooperativi e garantire che le scelte riflettano le reali esigenze della comunità: durante le assemblee, i soci hanno il diritto-dovere di esprimere il proprio voto, garantendo un processo decisionale democratico su piani strategici, economici e decisionali che riguardano il funzionamento della cooperativa. Ogni socio può essere chiamato a ricoprire un ruolo all’interno degli organi sociali e di presidente della cooperativa: la responsabilità sociale di un socio di cooperativa è legata alla sua partecipazione attiva, alla condivisione di valori etici e al contributo al benessere collettivo, che possono concorrere a costruire comunità locali più resilienti. Le “linee guida” mediante le quali le cooperative mettono in pratica i propri valori sono definite in sette principi risalenti al 1844 quando i “Probi Pionieri di Rochdale”, 28 operai tessili inglesi che fondarono la prima cooperativa moderna, stabilirono i principi che, ancora oggi, sono alla base del movimento cooperativo. PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA - ADESIONE LIBERA E VOLONTARIALe cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti coloro che intendono usare i servizi offerti e sono disposti ad accettare le responsabilità connesse all’adesione; nel loro ambito non esistono discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche o religiose. DEMOCRAZIA SOCIALE – PRINCIPIO UNA TESTA UN VOTO (art. 2538 comma 2 CC)Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente assumendo le relative decisioni; i soci hanno gli stessi diritti di voto. PARTECIPAZIONE ECONOMICA E SOCIALEI soci contribuiscono equamente all’apporto del capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente; al momento della loro adesione accettano le seguenti condizioni: sviluppo della propria cooperativa, e creazione delle riserve, parte delle quali deve essere indivisibile; erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa; sostegno di altre attività approvate dalla base sociale. LE CARATTERISTICHE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE Si possono individuare tre diversi livelli di partecipazione: 1. la partecipazione come informazione: è il livello minimo di partecipazione ed è propedeutico alla costruzione del processo decisionale. L'informazione garantisce la trasparenza ed è elemento essenziale per il buon funzionamento dei successivi livelli di partecipazione, poiché è alla base di un coinvolgimento consapevole da parte dei soci: si possono esprimere opinioni se si conosce l’operato; 2. la partecipazione come consultazione: si tratta di richieste non obbligatorie di opinioni che vengono valutate ed utilizzate in maniera discrezionale dai gruppi dirigenti eletti dai soci; 3. la partecipazione come atto di responsabilità ad un processo decisionale: i livelli precedenti di partecipazione sono essenziali per consentire un esercizio consapevole, da parte dei soci cooperatori, dei propri diritti e doveri e mantenere un dialogo fra la base sociale e il gruppo dirigente della cooperativa. La co-responsabilità della gestione della cooperativa consente ai soci di poter disporre di tutti gli strumenti idonei alle scelte gestionali e strategiche; il passo successivo sarà, quindi, l’assunzione di una parte di responsabilità sia quando sono in discussione le scelte dell’impresa, sia con l’impegno quotidiano del proprio lavoro. AUTONOMIA E INDIPENDENZAle cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai propri soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE Le cooperative s’impegnano a educare e formare i propri soci e il personale, al fine di essere in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle attività sociali. Le cooperative devono attuare campagne di informazione e sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sulla natura e i benefici della cooperazione. COOPERAZIONE TRA COOPERATIVELe cooperative sostengono i propri soci con efficienza e rafforzano il movimento cooperativo collaborando tra loro a livello locale, nazionale e internazionale. IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITA’Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
- Il nuovo portale della Previdenza Complementareon 26 Maggio 2026
È online il nuovo portale digitale dedicato alla Previdenza Complementare realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Mefop e Consiglio Nazionale Giovani. La nuova piattaforma punta a colmare il deficit di educazione finanziaria dei risparmiatori. Riflettori accesi sulle imminenti scadenze per la destinazione del TFR.<br>L'invecchiamento progressivo della popolazione, la pressione strutturale sui conti pubblici dell'INPS e la conseguente contrazione dei tassi di sostituzione obbligatori impongono da tempo una riflessione rigorosa sul futuro previdenziale del Paese. In questo scenario macroeconomico, la previdenza complementare non rappresenta più una mera opzione di welfare accessoria o un'opportunità di risparmio riservata a pochi, bensì un pilastro istituzionale indispensabile per garantire la tenuta del tenore di vita dei futuri pensionati. Per rispondere alla pressante urgenza di informazione e trasparenza che caratterizza il settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo Portale dedicato alla Previdenza Complementare. L'iniziativa risponde alla necessità stringente di rendere accessibili, chiari e fruibili concetti tecnici spesso percepiti come ostici o distanti dalla cittadinanza. Sviluppato in stretta sinergia con il Consiglio Nazionale Giovani (CNG) e con Mefop S.p.A. (la società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione), il portale si propone come un vero e proprio hub educativo e orientativo, strutturato per accompagnare studenti, lavoratori dipendenti e liberi professionisti nella costruzione consapevole del proprio domani economico. Una bussola per il cittadino Disponibile direttamente sul dominio istituzionale del Ministero, la piattaforma si articola in quattro macro-aree tematiche, concepite per ottimizzare l'esperienza utente e linearizzare l'accesso alle informazioni: Cos'è la previdenza: una panoramica propedeutica sui meccanismi di funzionamento del sistema pensionistico italiano (primo e secondo pilastro). A chi è rivolta: sezione che declina le soluzioni previdenziali in funzione della specifica condizione professionale del navigatore (studenti, dipendenti, autonomi). Normativa di riferimento: un compendio legislativo essenziale (a partire dal Decreto Legislativo n. 252/2005) a beneficio di consulenti e lavoratori. Comunicazione: un'area dinamica che custodisce aggiornamenti normativi, materiali divulgativi, un glossario dei termini tecnici e una ricca sezione di FAQ (risposte alle domande più frequenti). All'interno della sezione dedicata ai cittadini, spicca il percorso guidato denominato "Il mio viaggio nel mondo della previdenza", una vera e propria roadmap in 5 tappe che accompagna l'utente dalla fase iniziale di orientamento informativo fino al momento dell'adesione, del monitoraggio della contribuzione, della gestione delle linee di investimento (comparti azionari, bilanciati o garantiti) e dell'eventuale richiesta di anticipazioni (per spese sanitarie o acquisto della prima casa). Riflettori sul TFR L'elemento di maggiore rilevanza operativa e di più stringente attualità analizzato all'interno del portale riguarda il meccanismo di allocazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori dipendenti. Com'è noto, l'ordinamento prevede che il lavoratore esprima una scelta esplicita sulla destinazione del TFR maturando. Qualora non si esprima, si attiva il principio giuridico del "silenzio-assenso", che comporta il trasferimento automatico delle quote al fondo pensione collettivo di riferimento previsto dai contratti collettivi. Il portale evidenzia con forza una imminente discontinuità normativa di cruciale importanza: se storicamente il lavoratore ha disposto di un lasso temporale di 6 mesi dall'assunzione per deliberare, per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2026 il termine utile viene ridotto drasticamente a soli 60 giorni. Questa contrazione dei tempi impone una reattività informativa immediata da parte delle Direzioni Risorse Umane e dei lavoratori stessi per evitare assegnazioni silenti non coerenti con il proprio profilo di rischio o con le proprie preferenze finanziarie. L'efficienza fiscale come volano del risparmio Dal punto di vista strettamente finanziario, l'analisi economica evidenzia l'asimmetria positiva garantita dal legislatore a favore di chi aderisce al secondo pilastro. I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono infatti deducibili dal reddito IRPEF fino a un tetto annuo di 5.164,57 euro (escluso il TFR). Questo genera un risparmio fiscale immediato pari all'aliquota marginale del contribuente, con un beneficio particolarmente marcato per i redditi medi e alti. A ciò si aggiunge una fiscalità di estremo favore applicata sulle prestazioni finali, sia sotto forma di capitale che di rendita. A differenza della tassazione ordinaria sui redditi da lavoro o delle aliquote standard sulle rendite finanziarie (26%), la prestazione finale della previdenza complementare subisce una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, sino a raggiungere un minimo del 9% dopo 35 anni di iscrizione. Si tratta del regime di tassazione sui redditi finanziari e da risparmio più basso attualmente previsto dal sistema fiscale italiano. Conclusioni La vera sfida della previdenza integrativa è di natura culturale e si concentra prevalentemente sulla platea giovanile e sulle nuove tipologie di lavoro autonomo o frammentato. I dati storici aggregati evidenziano come proprio le fasce demografiche che beneficeranno di coperture pubbliche minori (a causa del calcolo interamente contributivo) siano quelle con i tassi di adesione più bassi ai fondi pensione. Il nuovo portale del Ministero del Lavoro si inserisce esattamente in questa fessura strategica: digitalizzare l'informazione per intercettare i lavoratori più giovani, decodificare la complessità normativa e trasformare la percezione della previdenza da "costo futuro" a "investimento presente". Per il sistema-Paese, la diffusione di una solida cultura previdenziale non rappresenta solo la tutela del benessere individuale dei cittadini di domani, ma costituisce un tassello macroeconomico cruciale per la sostenibilità complessiva dello Stato sociale.
- La Cessione di Quote di S.r.l. gestita dal Commercialista: guida completa alla procedura digitaleon 18 Maggio 2026
L’evoluzione del diritto societario in Italia ha segnato, negli ultimi quindici anni, una progressiva apertura verso la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi per le piccole e medie imprese.<br>Uno dei pilastri di questa trasformazione è rappresentato dalla possibilità di trasferire quote di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) senza l'intervento obbligatorio del notaio, affidando l'intera pratica a un Dottore Commercialista o a un Esperto Contabile iscritto all'albo. Questa procedura, introdotta dall’articolo 36, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008), ha scardinato il monopolio notarile in materia di trasferimenti di partecipazioni societarie per le S.r.l., offrendo agli imprenditori un’alternativa rapida, tecnologicamente avanzata e spesso più economica. Il quadro normativo di riferimento Prima della riforma del 2008, il trasferimento di quote di S.r.l. poteva avvenire esclusivamente tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Il legislatore, con l'obiettivo di migliorare il ranking dell'Italia nelle classifiche internazionali sulla facilità di fare impresa (Doing Business), ha introdotto una modalità semplificata. Secondo la norma vigente, l'atto di trasferimento delle partecipazioni può essere sottoscritto con firma digitale e depositato presso il Registro delle Imprese da un professionista iscritto nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. È fondamentale sottolineare che tale facoltà riguarda esclusivamente le S.r.l. "ordinarie" e "semplificate", mentre restano esclusi altri tipi di società (come le S.p.A. o le società di persone) o operazioni straordinarie che richiedono modifiche statutarie contestuali. Requisiti essenziali per la procedura Per poter procedere alla cessione tramite commercialista, devono sussistere alcuni requisiti tecnici e legali imprescindibili: firma Digitale: sia il cedente (chi vende) che il cessionario (chi acquista) devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Token USB) in corso di validità. Non è ammessa la firma autografa su carta né la scansione di documenti firmati a mano; identità delle parti: il commercialista ha l'obbligo di identificare con certezza le parti contraenti e di verificare la loro capacità di agire, nel rispetto delle normative vigenti; verifica dello Statuto: prima di procedere, il professionista deve analizzare accuratamente lo statuto sociale della S.r.l. interessata. Occorre verificare la presenza di clausole di gradimento, diritti di prelazione a favore degli altri soci o divieti assoluti di trasferimento, che potrebbero invalidare l'operazione o renderla inopponibile alla società. L'iter operativo: dalla scrittura privata all'iscrizione in Camera di Commercio La procedura si articola in diverse fasi sequenziali che richiedono estrema precisione tecnica. Fase 1: redazione della scrittura privata Il commercialista redige l’atto di cessione sotto forma di scrittura privata. Il documento deve contenere tutti gli elementi essenziali: dati anagrafici delle parti, quota oggetto di cessione, prezzo pattuito, modalità di pagamento e dichiarazioni relative alla conformità statutaria. Fase 2: sottoscrizione digitale e marcatura temporale L'atto viene convertito in formato PDF/A e sottoscritto digitalmente dal cedente, dal cessionario e dal commercialista incaricato. Il professionista funge da depositario dell'atto e appone la propria firma per attestare la validità del documento e la conformità alle norme di legge. Viene applicata anche una marcatura temporale per dare data certa opponibile ai terzi. Fase 3: registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Entro 20 giorni dalla sottoscrizione (anche se la prassi consiglia la massima tempestività), l’atto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questa operazione comporta il versamento delle imposte dovute tramite modello F24 Elide: - Imposta di Registro in misura fissa pari a 200,00 euro. - Imposta di Bollo pari a 15,00 euro (se l'atto è redatto esclusivamente in formato digitale e inviato telematicamente). Fase 4: deposito al Registro delle Imprese Una volta ottenuti gli estremi di registrazione dall'Agenzia delle Entrate, il commercialista provvede al deposito dell'atto presso la Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto. La Camera di Commercio effettuerà un controllo formale e procederà all'iscrizione nel Registro delle Imprese, rendendo l'atto efficace e visibile nelle visure camerali. Costi della Procedura Il costo complessivo di una cessione di quote tramite commercialista è generalmente inferiore rispetto a quello notarile, ma non è nullo. Esso si compone di: imposte: 200,00 euro di imposta di registro + 15,00 euro di bolli; diritti e tariffe CCIAA pari a circa 90,00/150,00 euro (variabili in base alla provincia) tra diritti di segreteria e imposta di bollo camerale; onorario del Professionista: la parcella del commercialista varia in base alla complessità della pratica, alla verifica dei patti parasociali e all'attività di consulenza fiscale correlata. Nonostante l'onorario professionale rimanga una variabile, il risparmio complessivo deriva spesso dall'assenza dell'onorario notarile e dalla gestione integrata della pratica all'interno della consulenza aziendale ordinaria. Il ruolo di garanzia del Commercialista È un errore comune pensare che il commercialista svolga un ruolo puramente tecnico-informatico. Al contrario, il professionista assume responsabilità civili e deontologiche rilevanti. Egli deve infatti: eseguire i controlli Anti-Riciclaggio: verificare la provenienza dei fondi e la titolarità effettiva; garantire la conformità legale: assicurarsi che l'atto non violi norme imperative o diritti di terzi (prelazione); gestire gli aspetti fiscali: consigliare il venditore sulla tassazione dell'eventuale capital gain (plusvalenza), che per le persone fisiche è attualmente soggetta a un'imposta sostitutiva del 26%. Quando non è possibile ricorrere al Commercialista? Nonostante la sua efficienza, la procedura semplificata incontra dei limiti invalicabili. Il notaio resta indispensabile nei seguenti casi: cessioni a titolo gratuito (Donazioni): richiedono necessariamente l'atto pubblico e la presenza di testimoni; costituzione di pegno o usufrutto sulle quote: sebbene vi siano interpretazioni estensive, la prudenza suggerisce spesso il ricorso al notaio per la costituzione di diritti reali; operazioni sul capitale: se la cessione avviene contestualmente a un aumento di capitale o a una modifica dello statuto. Vantaggi della scelta I principali benefici possono essere riassunti in tre punti: velocità: l'intero processo, dalla redazione alla visura aggiornata, può concludersi in pochi giorni lavorativi; comodità: le parti possono firmare digitalmente dai propri uffici, senza necessità di recarsi fisicamente presso uno studio notarile, previo riconoscimento certo del professionista; integrazione fiscale: il commercialista che segue la società ha già chiara la situazione contabile, le riserve di utili e l'impatto fiscale della vendita per il socio. Considerazioni finali La cessione di quote di S.r.l. tramite commercialista rappresenta una soluzione d'eccellenza per la gestione dinamica delle partecipazioni societarie. Tuttavia, la semplicità formale (la firma digitale) non deve far sottovalutare la complessità sostanziale dell'operazione. Affidarsi a un professionista esperto garantisce non solo l'adempimento burocratico, ma soprattutto la protezione legale e fiscale di un asset fondamentale come la quota di una società. In un mercato sempre più rapido, la possibilità di trasferire la proprietà di un'impresa con un click, mantenendo al contempo elevatissimi standard di sicurezza giuridica, costituisce un vantaggio competitivo per l'intero sistema Paese.
- Le cooperative e la sostenibilità ambientaleon 14 Maggio 2026
Le cooperative svolgono un ruolo chiave nella sostenibilità ambientale, guidando iniziative come il risparmio energetico, l'uso di materiali a basso impatto e la riduzione dei rifiuti. Il loro modello orientato al territorio promuove filiere agroalimentari sostenibili, gestione del verde e riduzione delle emissioni di anidride carbonica.<br>I principali ambiti di intervento delle cooperative per la sostenibilità sono: Risparmio Energetico: Molte cooperative, in particolare nel settore agroalimentare, investono per limitare i consumi energetici e puntano su fonti rinnovabili; Economia Circolare: Forte impegno nel riciclo, riuso dei materiali e riduzione degli imballaggi, specialmente nella grande distribuzione cooperativa; Agricoltura Sostenibile: Valorizzazione dei prodotti a km 0, riduzione dell'uso di pesticidi e OGM, e tutela della biodiversità; Responsabilità Sociale e Ambientale: Le cooperative sociali gestiscono spazi verdi e raccolte differenziate, integrando sostenibilità ambientale e sociale. Gli SDGs - obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 L’Agenda 2030 è un Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Obiettivo principale è trasformare il mondo sradicando la povertà estrema, combattendo le disuguaglianze e proteggendo l'ambiente entro il 2030. L’Agenda si articola in 17 obiettivi principali (Goals) specifici ed interconnessi. Le cooperative rappresentano attori chiave per la sostenibilità, in quanto possono contribuire al raggiungimento di diversi SDGs attraverso le loro attività economiche, le proprie iniziative sociali, le interazioni tra le proprie attività e l’ambiente. Le cooperative, infatti, creano opportunità di lavoro e partecipazione economica; sono organizzazioni sociali orientate a promuovere una maggiore sicurezza e protezione, nonché maggiore uguaglianza e giustizia sociale; attraverso le loro azioni e attività possono promuovere un uso più sostenibile delle risorse naturali. Analizziamo di seguito alcuni Goals mirati alla sostenibilità ambientale: SDG2: Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile. Le cooperative sono un modello collaudato che può supportare in modo sostenibile i produttori su piccola scala e le aziende agricole familiari per raggiungere economie di scala e migliorare il loro accesso ai mercati, finanziamenti, informazioni e ad altre risorse. Le cooperative agricole aiutano ad aumentare la produttività e i redditi, anche attraverso forme di acquisto congiunte, investimenti in impianti di stoccaggio e lavorazione, marketing dei prodotti e formazione per acquisizione di competenze specifiche. Le cooperative di consumo contribuiscono anche alla sicurezza alimentare e all’agricoltura sostenibile: promuovono infatti l’acquisto di alimenti prodotti attraverso pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, da persone socialmente svantaggiate, tra cui donne, giovani e popolazioni indigene e tribali. SDG 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Le cooperative possono svolgere un ruolo importante nella disponibilità e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e igieniche; come organizzazioni esistenti per soddisfare le esigenze dei loro membri e che lavorano per lo sviluppo sostenibile, le cooperative possono offrire un modello per le comunità per mettere in comune le proprie risorse e trovare soluzioni per migliorare la disponibilità dell’acqua e i servizi igienico-sanitari. SDG 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Le cooperative ambientali mantengono pulite le aree urbane attraverso la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti e la manutenzione degli spazi verdi. Molte cooperative di lavoratori e sociali aiutano a salvaguardare il patrimonio naturale e culturale delle loro comunità partecipando al turismo sostenibile e migliorando le aree svantaggiate. SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico Le cooperative sono sempre più coinvolte sia nell’adattamento ai cambiamenti climatici che a misure di mitigazione. Possono essere particolarmente efficaci nel rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento delle comunità locali alle catastrofi naturali attraverso la sensibilizzazione, la formazione o l’adattamento delle nuove tecnologie. Le cooperative possono essere particolarmente efficaci potenziando le capacità degli agricoltori verso un uso efficiente delle risorse genetiche disponibili, migliorando la fertilità del suolo e favorendo la rigenerazione delle risorse naturali. SDG 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile Le cooperative possono anche fornire ai pescatori su piccola scala e agli operatori ittici strumenti per gestire e conservare meglio gli oceani, i mari e le risorse marine e conformarsi alle normative sulla gestione della pesca, come il fermo biologico. SDG 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre Come imprese basate su valori e principi, le cooperative contribuiscono alla gestione sostenibile delle risorse naturali in vari modi. Offrono un forum per i membri della comunità per trovare soluzioni per il cambiamento ambientale, come la gestione delle risorse del territorio che usano responsabilmente o la diversificazione delle loro attività economiche per abbracciare iniziative economiche “green”; le cooperative forestali, ad esempio, promuovono l’uso sostenibile degli ecosistemi forestali garantendo i mezzi di sussistenza dei loro membri e lavoratori.
- La fine del 'cognitariato' e il valore della responsabilitàon 8 Maggio 2026
Nel corso della tavola rotonda "Professioni 4.0 – l’Intelligenza Artificiale tra etica, diritto e mercato", organizzata all'Università Cattolica di Piacenza in occasione dei 25 anni di AteneoWeb, il Professor Riccardo Manzotti ha delineato gli scenari macroeconomici e filosofici che stravolgeranno il mercato dei servizi intellettuali.<br>Con una doppia lente da ingegnere e da Professore Ordinario di Filosofia Teoretica alla IULM di Milano, Manzotti ha chiarito che l'Intelligenza Artificiale (IA) odierna non rappresenta una semplice evoluzione tecnica, ma un totale cambio di paradigma, al punto che sarebbe più corretto definirla "conoscenza artificiale". La svalutazione della conoscenza e la fine del "cognitariato" Il primo pilastro della rivoluzione in atto risiede nel fatto che l'IA ha “chirurgicamente separato il linguaggio e la conoscenza, dall'esistenza e la coscienza”. Fino a pochi anni fa, il valore economico e sociale di professionisti e docenti universitari si basava sul possesso esclusivo del sapere. Oggi, di fronte a macchine che sanno tutto pur non avendo l'esistenza (macchine che “sanno senza essere”), il valore intrinseco della pura competenza conoscitiva è crollato a zero. Questa dinamica decreta storicamente la fine del “cognitariato”. Come l'automazione meccanica ha sostituito il lavoro manuale, così l'IA sta per spazzare via tutte quelle attività intellettuali ripetitive e prive di un reale elemento di discontinuità creativa. L'analisi economica del Professore è netta: nel momento in cui una specifica mansione, come una relazione o una traduzione, può essere svolta da una macchina, il valore di mercato di quell'attività si azzera inevitabilmente. Etica, scelte e la regola delle 3 R Se l'algoritmo possiede una conoscenza sterminata, a cosa serve l'essere umano? Manzotti evidenzia la profonda differenza tra la conoscenza (dominio della macchina) e il valore etico (dominio umano). L'IA può articolare la conoscenza per ottimizzare un processo, ma non possiede un sistema valoriale per compiere delle "scelte", potendo unicamente prendere "decisioni" tecniche all'interno di una cornice data. Nel mercato dei servizi, questa dinamica si traduce nella "regola delle 3 R": Risultato, Risposta e Responsabilità. L'IA di oggi è un perfetto risponditore in grado di fornire le prime due componenti in tempi record. Tuttavia, l'essere umano è l'unico soggetto che può garantire la "Responsabilità". La garanzia che il professionista offre al cliente, firmando un documento o un bilancio, non è più di natura squisitamente cognitiva, bensì "esistenziale". Il professionista si fa garante mettendo in gioco la propria reputazione e assumendosi i rischi di fronte alla legge e al mercato. Dalle “confabulazioni” all'AGI: l'urgenza di una "Patente di Essere Umano" Analizzando i limiti attuali della tecnologia, il Professore precisa che definire gli errori della macchina come “allucinazioni” è concettualmente errato, poiché presupporrebbe una coscienza; è molto più corretto parlare di “confabulazioni”, lo stesso meccanismo umano di chi tenta di dare una risposta senza conoscere a fondo il tema. L'IA generativa, infatti, non è un semplice database che estrapola informazioni certe, ma genera risposte partendo da modelli di calcolo probabilistico. Tuttavia, il mercato non deve cullarsi sui limiti attuali. Manzotti avverte che l'orizzonte imminente è quello della Artificial General Intelligence (AGI), un sistema che non si limiterà a rispondere a un prompt, ma sarà dotato di motivazioni, intenzioni e fini propri. In questo scenario non troppo remoto, le macchine diverranno a tutti gli effetti dei veri e propri “agenti economici puramente artificiali”, capaci di operare, assumere personale umano e consumare. Per gestire questa economia ibrida in cui il confine tra uomo e macchina si assottiglia sempre di più, diventerà indispensabile l'introduzione di una “patente di essere umano”. Si tratterà di uno strumento giuridico e concettuale, una sorta di cittadinanza dell'umanità per distinguere i soggetti dotati di coscienza dagli agenti puramente cognitivi e sintetici. Il futuro: uscire dal continente Per sopravvivere in questo nuovo mercato spietato, i professionisti dovranno cambiare radicalmente approccio. Poiché l'Intelligenza Artificiale “Generativa” si limita a combinare ciò che è già noto e “contenuto” nel sapere umano, la sfida per i professionisti sarà quella di essere “creativi e non soltanto generativi”. Il vero valore aggiunto consisterà nel sapersi comportare come Cristoforo Colombo: uscire dai confini rassicuranti del "continente" del già noto, per apportare al mercato discontinuità e soluzioni radicalmente nuove.
- Le modalità gestionali delle giornate dei lavoratori agricolion 5 Maggio 2026
Istruzioni operative sul trascinamento delle giornate e sugli adempimenti per aziende e lavoratori agricoli.<br>Il riferimento normativo preso in considerazione per far sì che vengano compresi a pieno i comportamenti concreti che disciplinano il trascinamento delle giornate di cui le aziende agricole possono avvalersi per i loro lavoratori per l’anno 2025, è la circolare n.13 dell’INPS del 05 febbraio 2026. Parliamo di un beneficio che impatta in maniera concreta sui diversi ambiti della vita lavorativa del dipendente. Il documento ha la funzione di fornire le indicazioni necessarie per completare la compilazione dell’elenco dei nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2025. L’assunto da cui si è però partiti per far sì che questo lavoro di analisi prendesse effettivamente forma è il comma 6 dell’articolo 21 della legge n. 223 del 1991, che per i lavoratori agricoli che detengono un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplina un beneficio previdenziale denominato “trascinamento di giornate”. Il beneficio ha sia natura previdenziale che assistenziale. In concreto, tale trattamento consiste nell’aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente svolte nel 2025 di un numero di giornate utile a raggiungere quelle lavorate presso lo stesso datore di lavoro nell’anno precedente, in relazione al quale le aziende hanno beneficiato di interventi per calamità naturali o eventi eccezionali. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno usufruito degli interventi in questione. Di tutto ciò ne traggono giovamento i lavoratori che, durante il 2025, hanno lavorato a tempo determinato per almeno 5 giornate in un’azienda agricola che abbia beneficiato di almeno uno degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali. Per far sì che il trascinamento delle giornate prenda effettivamente forma non si può prescindere dal fatto che le giornate di lavoro a cui si fa riferimento siano state svolte presso gli stessi datori di lavoro di riferimento. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle aziende, queste devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il servizio ‘Aziende agricole: Dichiarazione calamità’. Ai fini del riconoscimento del beneficio, i piccoli coloni e ai compartecipanti familiari devono invece presentare alle strutture territoriali competenti il modello SC95, denominato ‘Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali’, disponibile nella sezione moduli del sito INPS.
- Impatti del Decreto Legislativo 47/2026 sulla governance delle Società di Capitali non quotateon 29 Aprile 2026
Il Decreto Legislativo n. 47/2026 ridefinisce la governance delle società di capitali non quotate, introducendo regole più chiare su assetti organizzativi, controlli e responsabilità. La riforma impone un adeguamento non solo formale, ma anche sostanziale, con impatti diretti sulla gestione e sui flussi informativi.<br>Quadro normativo e finalità della riforma Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge Capitali (Legge n. 21/2024). Pubblicato il 14 aprile 2026, il decreto entra ufficialmente in vigore il 29 aprile 2026, imponendo un adeguamento sostanziale non solo agli statuti, ma alla cultura organizzativa stessa. L’intervento normativo si articola su tre direttrici fondamentali: razionalizzazione della disciplina: riorganizzazione sistematica delle norme per eliminare frammentazioni e incertezze interpretative; uniformità del linguaggio: adozione di un lessico trasversale applicabile a tutti i modelli di governance. In questa prospettiva, norme chiave come l'art. 2388 codice civile (validità delle deliberazioni) e l'art. 2389 codice civile (compensi) sono state aggiornate sostituendo i riferimenti specifici con espressioni neutre quali "organo di controllo" e "organo competente"; chiarimento dei flussi informativi: definizione rigorosa dei doveri di informazione per perimetrare responsabilità e poteri di vigilanza. Un pilastro della riforma è la neutralità del sistema di governance. Con la modifica all'art. 2380 codice civile, il modello "tradizionale" non è più il regime di default automatico. Lo statuto deve ora indicare espressamente il sistema prescelto tra tradizionale, dualistico o monistico, pena l'incompletezza dell'atto costitutivo. La nuova centralità della funzione gestoria (Amministratori) Gestione e organizzazione La riforma sancisce l'indissolubilità tra gestione dell'impresa e architettura organizzativa.La gestione dell'impresa è ora formalmente definita come "gestione e organizzazione" (Art. 2380-bis codice civile). L'istituzione di adeguati assetti (ex art. 2086 codice civile) cessa di essere un adempimento formale per diventare il cuore pulsante e ineludibile della funzione gestoria. La nomina di ciascun amministratore deve essere preceduta da una dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità, con esplicita estensione a interdizioni adottate in altri Stati membri dell'UE (Art. 2383 codice civile). Cruciale è la nuova precisione temporale: la cessazione dell'ufficio avviene esattamente alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio. Con riguardo alla sostituzione degli amministratori, si segnala l'abrogazione dell'art. 2386 codice civile, le cui funzioni sono ora assorbite e riallocate nel nuovo art. 2396-undecies codice civile, coerentemente con la logica di armonizzazione tra i diversi sistemi. Decisioni non delegabili sulla crisi d'impresa Ai sensi del nuovo art. 2381-bis codice civile, la gestione della crisi è ricondotta alla responsabilità collegiale dell'organo amministrativo. Sono espressamente non delegabili le decisioni relative all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex art. 2086 codice civile), inclusa la definizione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano.1 Il legislatore ha pertanto voluto precisare che le decisioni devono essere assunte collegialmente ma ne consegue chiaramente che l’attuazione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può essere oggetto di delega ad un amministratore. La disciplina autonoma dei flussi informativi L’architettura dei flussi informativi Il precedente art. 2381 codice civile è stato scomposto in tre norme distinte per garantire un'architettura dei flussi chiara e azionabile: Articolo Oggetto Contenuto chiave 2381 Presidente Convocazione e coordinamento; cura affinché i consiglieri ricevano informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno 2381-bis Delegati Disciplina del regime delle deleghe. Nota: nel sistema dualistico, il consiglio di gestione può delegare solo a propri componenti. 2381-ter Informazione consiliare Diritto/dovere di agire in modo informato. Obbligo dei delegati di riferire periodicamente sull'andamento della gestione. Il principio del "ragionevole affidamento" L'art. 2381-ter codice civile, comma 4, introduce un criterio di bilanciamento per gli amministratori non esecutivi: essi possono fare "ragionevole affidamento" sulle informazioni ricevute dai delegati e dalle funzioni aziendali. Tale principio delimita la responsabilità dei non esecutivi, parametrando il loro dovere di vigilanza alla qualità delle informazioni ricevute, senza tuttavia esonerarli da un obbligo di monitoraggio attivo basato sulla ragionevolezza. Evoluzione e poteri dell'organo di controllo Da vigilanza statica a vigilanza dinamica La riforma segna il passaggio da una vigilanza statica a una vigilanza dinamica, definibile come il passaggio "dal documento al comportamento". L'organo di controllo non deve più solo accertare l'esistenza degli assetti, ma verificarne l'efficacia operativa nel misurare e intercettare i rischi secondo un approccio risk-based. Ruolo di raccordo dei controlli Il Collegio Sindacale (o l’organo equivalente) assume il ruolo di "hub" integrato del sistema di monitoraggio, richiedendo: un confronto strutturato con il revisore legale su aree a rischio e anomalie; la valorizzazione sistematica dei flussi di internal audit, compliance e risk management per eliminare vuoti o sovrapposizioni di controllo; il monitoraggio della capacità dei presidi di gestire i rischi concreti dell'attività d'impresa. Denunzia dei soci (Art. 2396-ter codice civile) Viene data autonomia sistematica al potere di segnalazione.Se la denuncia proviene da soci rappresentanti 1/20 del capitale sociale, l'organo di controllo ha il dovere di indagare senza ritardo, riferire all'assemblea e, ove necessario, convocarla d'urgenza. Responsabilità, conflitti e deontologia societaria La riforma ridefinisce i confini degli illeciti gestori e delle azioni di responsabilità. Utilizzazione delle informazioni (Art. 2390-bis codice civile) Viene istituita una figura autonoma di "illecito gestorio" separata dal conflitto di interessi. È vietato l'uso a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità d'affari appresi durante l'incarico (opportunity doctrine).Tale divieto, unitamente a quello di concorrenza, è esteso ai Direttori Generali (art. 2396-bis codice civile). Divieto di concorrenza (Art. 2390 codice civile) Il perimetro soggettivo del divieto è ampliato: esso si applica ora non solo agli amministratori, ma anche ai dirigenti con responsabilità strategiche. Azione sociale di responsabilità Il potere del Collegio Sindacale di promuovere l'azione con la maggioranza dei due terzi dei componenti è stato riallocato nell'autonomo art. 2396-terdecies codice civile E’ opportuno evidenziare che il nuovo art. 2393 codice civile sostituito dal Decreto Legislativo 47/2026 regolamenta in modo più dettagliato l’azione di responsabilità contro gli amministratori2, ma lascia invariato in 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica il termine di decadenza entro il quale può essere esercitata tale azione. Azioni nelle procedure concorsuali (Art. 2394-bis codice civile) In sede concorsuale, viceversa, la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 47/2026 ha un effetto dirompente per le attività degli ausiliari del giudice, in quanto all’art. 2394-bis codice civile3 è stato aggiunto un ultimo periodo, che ha introdotto un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per l'esercizio delle azioni di responsabilità, rendendo di fatto più arduo il compito dei curatori a vantaggio della massa dei creditori. Sintesi operativa per le società non quotate: checklist di adeguamento Al fine di garantire la conformità al Decreto Legislativo 47/2026, si raccomanda alle società non quotate di procedere con i seguenti interventi prioritari: aggiornamento statutario: indicazione espressa del sistema di governance (art. 2380) e recepimento delle nuove norme sulla sostituzione degli amministratori (art. 2396-undecies); regolamentazione del Consiglio: formalizzazione di un regolamento consiliare che definisca tempi e limiti della partecipazione in caso di interessi degli amministratori (art. 2391) e dettagli le procedure per l'invio delle informazioni pre-consiliari (art. 2381); mappatura operativa dei rischi: supportare l'organo di controllo nella vigilanza dinamica attraverso una mappatura dei rischi che verifichi il comportamento effettivo della struttura aziendale; trasparenza sulle operazioni con “parti correlate”: adeguare le procedure ex art. 2391-bis, assicurando che la nota integrativa indichi analiticamente numero, importo complessivo e importo medio delle operazioni per tipologia e per parte correlata; verifica degli atti di delega: revisione delle deleghe in essere per escludere le competenze in materia di crisi d'impresa e insolvenza, garantendo la collegialità delle decisioni strategiche. Note:1. La norma è in perfetta continuità con quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che al Capo III-bis - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società che al comma 1 dell’art. 120-bis (Accesso) prevede: “1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.”2. l'articolo 2393 è sostituito dal seguente: «Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.»3. che prevedeva che “In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.” è stato aggiornato da un punto di vista terminologico sostituendo le parole «fallimento» con «liquidazione giudiziale» o «curatore del fallimento» con «curatore».
- Intelligenza Artificiale e Studi Professionali: le prospettive e le strategie per governare il cambiamentoon 27 Aprile 2026
Nel corso della tavola rotonda "Professioni 4.0 – l’Intelligenza Artificiale tra etica, diritto e mercato", svoltasi presso l'Università Cattolica di Piacenza per celebrare i 25 anni di AteneoWeb, il Dott. Giovanni Emmi ha tracciato un quadro lucido e pragmatico sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale nel settore della consulenza economica e contabile.<br>La sua visione, forte di un'applicazione pratica e costante della tecnologia avviata nel suo studio già dal 2022 per ridurre gli errori nei bilanci e nelle dichiarazioni, esorta i professionisti ad abbracciare il cambiamento tecnologico per non rischiare l'estinzione professionale. Il divario tecnologico e la corsa alla produttività Secondo Emmi, l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale determinerà a breve una netta separazione tra gli studi che la applicano in maniera pervasiva e quelli che decidono di ignorarla. I primi godranno di un incremento radicale della produttività, potendo contare su processi più rapidi, puntuali e precisi. Rifiutare l'uso di questi strumenti è definito dal Dott. Emmi non solo "anacronistico", ma anche "pericoloso" rispetto alle dinamiche del mercato. La strategia vincente non è la resistenza, ma la padronanza: occorre "imbrigliare il cavallo per procedere al galoppo", sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia pur mantenendo una salda guida umana sul processo. Privacy, aggregazione e formazione: le nuove regole dello studio Intervenendo sui complessi profili deontologici e sulla gestione dei dati sensibili, Emmi ha offerto una soluzione estremamente concreta. Per tutelare la privacy ed evitare i rischi legati all'immissione di dati riservati su piattaforme esterne come ChatGPT, gli studi possono e devono strutturarsi per elaborare le informazioni su server interni che rispettino appieno le normative vigenti, utilizzando l'IA esclusivamente come motore di calcolo. Per affrontare questo salto tecnologico, diventano imprescindibili due leve strategiche: la formazione continua e l'aggregazione. Solo comprendendo intimamente il funzionamento degli algoritmi si possono mitigare i rischi, e solo raggiungendo dimensioni aziendali adeguate – tramite aggregazioni tra studi – i professionisti potranno sostenere gli investimenti tecnologici oggi necessari per restare competitivi. La fine della gavetta tradizionale e il "Reverse Mentoring" L'adozione dell'IA impone una rivoluzione anche nella gestione delle risorse umane e del praticantato. L'automazione di attività manuali e ripetitive, come le vecchie registrazioni in partita doppia, rende di fatto obsoleto il modello tradizionale di formazione sul campo dei giovani. A fronte di una crisi delle vocazioni già in atto, che l'Intelligenza Artificiale non potrà che accelerare riducendo il numero complessivo degli iscritti, Emmi propone un nuovo paradigma organizzativo basato sul "reverse mentoring". I professionisti senior dovranno avere l'apertura mentale di affidarsi ai giovani e ai nativi digitali per farsi guidare nella gestione tecnica dei nuovi processi, restituendo loro, in cambio, la preziosa esperienza di vita e l'intuito che solo anni di professione sanno forgiare. Il futuro del professionista: il valore inestimabile della "validazione" In uno scenario in cui persino gli strumenti contabili muteranno radicalmente forma, la figura del commercialista è destinata a scomparire? Al contrario, ne uscirà ridefinita. La vera essenza della professione si sposterà sempre di più sul concetto di "validazione". Nonostante l'altissima automazione dei flussi documentali, il processo si dovrà sempre concludere con un essere umano competente che appone la propria firma, assumendosi la piena responsabilità verso il cliente e il mercato dell'output finale. Il professionista del futuro sarà prima di tutto un rigoroso validatore dei sistemi che lui stesso padroneggia. In questa inarrestabile evoluzione, il Dott. Emmi ha concluso ricordando che strumenti e partner storici come AteneoWeb continueranno a rivestire un ruolo centrale, affiancando i professionisti per garantire proprio quel controllo e quella validazione professionale che fa la differenza tra un elaborato automatico e un vero servizio di consulenza.
- Professioni 4.0: come l'Intelligenza Artificiale sta riscrivendo le regole del mercato e dei servizi professionalion 20 Aprile 2026
Il 26 marzo 2026, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, si è tenuta la tavola rotonda "Professioni 4.0 – l’Intelligenza Artificiale tra etica, diritto e mercato", un evento organizzato per celebrare i 25 anni di fondazione di AteneoWeb.<br>Dagli interventi è emersa la chiara urgenza di comprendere un fenomeno che non rappresenta l'ennesimo aggiornamento software, ma un vero e proprio cambiamento di paradigma destinato a stravolgere i modelli di business degli studi legali e commerciali. Tra iper-produttività e nuove responsabilità Nel settore della consulenza e della contabilità, l'Intelligenza Artificiale (IA) sta tracciando un solco profondo nel mercato. Secondo il Dott. Giovanni Emmi, l'utilizzo pervasivo di questi strumenti determinerà a breve una netta separazione tra gli studi in grado di aumentare radicalmente la propria produttività e chi rischierà di essere tagliato fuori. Rifiutare l'IA è considerato “anacronistico e pericoloso”; la vera sfida strategica è “imbrigliare il cavallo per procedere al galoppo”, gestendo consapevolmente i flussi di dati e tutelando la privacy dei clienti tramite una solida formazione tecnica. Anche sul versante legale le dinamiche si stanno trasformando a ritmi vertiginosi. L'Avvocato e Professore Paolo Flavio Mondini ha evidenziato come l'IA acceleri drammaticamente la ricerca giurisprudenziale, assumendo progressivamente le sembianze di un giovane collaboratore in grado di elaborare ottime bozze testuali in pochi secondi. Tuttavia, il mercato deve fare i conti con i rischi concreti di responsabilità professionale. Numerosi tribunali hanno già sanzionato atti legali redatti con IA che contenevano allucinazioni, errori grossolani o persino i "prompt" originali dimenticati nel testo dagli avvocati distratti. Il controllo umano sulla strategia e sul prodotto finale rimane perciò un perimetro di responsabilità oggettiva irrinunciabile. La fine del "Cognitariato" e la “Patente di Essere Umano” Il Professore Riccardo Manzotti ha fornito una lucida prospettiva macroeconomica, annunciando la fine dell'era del "cognitariato". Gran parte delle mansioni intellettuali ripetitive e prive di un reale apporto creativo non hanno più alcun valore aggiunto sul mercato: nel momento in cui una macchina è in grado di svolgere una relazione o una traduzione, il valore economico di quell'attività crolla a zero. L'IA di oggi ha "chirurgicamente separato" la conoscenza e il linguaggio dall'esistenza e dalla coscienza; sa tutto ma non ha l'essere. In uno scenario in rapida evoluzione verso una "Artificial General Intelligence" (AGI) capace di operare attivamente, si profila l'ipotesi di un'economia ibrida popolata da "agenti economici puramente artificiali". Per Manzotti, diverrà essenziale l'introduzione di una "patente di essere umano", uno strumento giuridico e sociale per identificare i soggetti cognitivi dotati di intenzionalità e responsabilità rispetto alle macchine. Il patto intergenerazionale e il "Reverse Mentoring" L'adozione dell'IA pone sfide critiche anche all'interno degli studi stessi, minacciando il ricambio generazionale. La Dottoressa Rebecca Mariani ha dato voce alle paure delle nuove generazioni, confermando come molte mansioni "junior" rischino di essere soppresse per motivi oggettivi di inefficienza e costi. Se viene meno il classico meccanismo della gavetta ripetitiva (come l'inserimento manuale in partita doppia o le estenuanti ricerche giuridiche), si rende necessario reinventare il praticantato. La ricetta proposta ruota attorno al "reverse mentoring" e all'aggregazione tra studi: i nativi digitali dovranno istruire i professionisti senior sull'ottimizzazione tecnica dei processi, ricevendo in cambio l'etica e l'intuito che solo decenni di professione sanno forgiare. Il valore insostituibile della “validazione” L'avanzata delle macchine porterà alla scomparsa del professionista? Assolutamente no, ma ne ridefinirà l'identità. In questo mercato automatizzato, il servizio a massimo valore aggiunto consisterà nella "validazione", un concetto cardine della filosofia editoriale e professionale dei 25 anni di AteneoWeb. Come chiarito da Manzotti, un parere dell'IA fornisce solo "Risultato e Risposta"; all'essere umano spetta la terza componente: la "Responsabilità". Il professionista non vende più la singola competenza o conoscenza generativa, ma mette in gioco la garanzia esistenziale e fiduciaria della propria firma. Mentre le macchine continueranno a generare in maniera formidabile partendo dal noto, spetterà agli esseri umani esercitare l'unica dote irripetibile: la creatività capace di rompere gli schemi del mercato apportando elementi radicalmente nuovi.
- La svolta 2026 della previdenza complementare: tra 'silenzio-assenso' e nuovi bonus fiscalion 2 Aprile 2026
Il 2026 sarà protagonista di una trasformazione profonda per il secondo pilastro previdenziale italiano. Con la Legge di Bilancio, il Governo ha varato un pacchetto di misure volto a rendere i fondi pensione non più una scelta opzionale per pochi, ma un pilastro centrale del welfare per tutti i lavoratori. Dalla revisione delle soglie di deducibilità al ritorno del meccanismo del silenzio-assenso, ecco come cambiano le regole del gioco.<br>La "Rivoluzione" del silenzio-assenso (dal 1° luglio 2026) La novità di maggior impatto riguarda le modalità di adesione per i neoassunti nel settore privato. A partire dal 1° luglio 2026, scatta un nuovo meccanismo di adesione automatica: - Adesione "di default": il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per esprimere la volontà contraria. In assenza di comunicazioni, verrà iscritto automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal contratto (o a quello con il maggior numero di iscritti in azienda). - Non solo TFR: a differenza del passato, l'adesione automatica non riguarda solo il TFR, ma attiva anche il contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro, garantendo da subito una contribuzione piena. Addio alla soglia "storica": la deducibilità sale a 5.300 euro Dopo vent'anni ancorati ai vecchi 10 milioni di lire (5.164,57 €), il limite di deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi pensione viene finalmente aggiornato. La soglia sale a 5.300 euro annui. Per i lavoratori di prima occupazione (iscritti dopo il 1° gennaio 2007), la quota aggiuntiva di deducibilità è stata portata a 2.650 euro. Questo significa che, sommando i vari benefici, un giovane lavoratore potrà arrivare a dedurre fino a un massimo di 7.950 euro all'anno. La riforma si intreccia con il nuovo assetto delle aliquote IRPEF (che vede il secondo scaglione scendere dal 35% al 33% per i redditi tra 28 e 50 mila euro), rendendo il risparmio previdenziale ancora più efficiente per i redditi medi. Più liquidità al momento del riscatto: la regola del 60/40 Un'altra novità attesa riguarda la flessibilità nell'erogazione della prestazione finale. Il limite massimo richiedibile sotto forma di capitale (somma forfettaria) sale dal 50% al 60% del montante accumulato. Il restante 40% dovrà essere convertito in rendita, garantendo comunque una copertura per la vecchiaia, ma lasciando più respiro finanziario immediato al pensionato. Vengono introdotte rendite a durata definita e prelievi frazionati, per permettere una gestione del risparmio più personalizzata in base alle esigenze di vita. Portabilità del contributo datoriale È un cambiamento epocale sul fronte della libertà di scelta. La normativa 2026 chiarisce che il lavoratore ha il diritto di trasferire non solo la propria posizione, ma anche il diritto alla contribuzione del datore di lavoro verso altre forme pensionistiche (fondi aperti o PIP), superando alcuni vincoli che in passato limitavano la concorrenza tra i diversi strumenti previdenziali. Tutela legale e sicurezza La manovra rafforza la natura "protetta" del risparmio previdenziale. Le somme erogate come prestazione pensionistica, RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) o anticipazioni per spese sanitarie godono ora dello status di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità, mettendo il futuro del lavoratore al riparo da eventuali vicissitudini creditorie. La riforma del 2026 invia un segnale chiaro: lo Stato punta sulla previdenza complementare per colmare il "gap" pensionistico delle nuove generazioni. Per i lavoratori, l'aumento della deducibilità e la maggiore flessibilità nelle prestazioni rendono il fondo pensione uno strumento di risparmio fiscale imbattibile. Per le aziende, l'estensione degli obblighi di versamento al Fondo Tesoreria INPS (che dal 2032 riguarderà anche le imprese con soli 40 dipendenti) rende la gestione del TFR un tema sempre più centrale nella strategia di gestione del personale.
- Università non statali: detrazione per il 2025on 1 Aprile 2026
Il DPR 917/1986 all’articolo 15 comma uno lettera e) prevede espressamente che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali, siano detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo anche conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, avvalendosi anche dell’anagrafe nazionale degli studenti universitari.<br>È stato quindi emanato il decreto del ministero dell’Università e della ricerca il 30 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale numero 72 del 27 marzo 2026. Il decreto come per gli anni precedenti si divide le tasse universitarie a seconda dell’area disciplinare dei corsi di istruzione, ulteriormente divise per la zona geografica tra nord, Centro e sud. Area disciplinare corsi istruzione Zona geografica Nord Zona geografica Centro Zona geografica Sud Medica € 3.600 € 2.900 € 2.650 Sanitaria € 4.100 € 3.100 € 3.050 Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600 Umanistico-Sociale € 3.200 € 2.750 € 2.550 Per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello gli importi massimi sono i seguenti: Tipologia corsi post-laurea Spesa massima detraibile Zona geografica Nord Zona geografica Centro Zona geografica Sud Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello € 4.100 € 3.100 € 3.050 A gli importi sia delle tasse universitarie sia dei corsi postlaure va sommato l’importo regionale per il diritto allo studio. Le zone geografiche di riferimento delle regioni sono le seguenti: ABRUZZO CENTRO BASILICATA SUD E ISOLE CALABRIA SUD E ISOLE CAMPANIA SUD E ISOLE EMILIA ROMAGNA NORD FRIULI VENEZIA GIULIA NORD LAZIO CENTRO LIGURIA NORD LOMBARDIA NORD MARCHE CENTRO MOLISE SUD E ISOLE PIEMONTE NORD PUGLIA SUD E ISOLE SARDEGNA SUD E ISOLE SICILIA SUD E ISOLE TOSCANA CENTRO TRENTINO ALTO ADIGE NORD UMBRIA CENTRO VALLE D'AOSTA NORD VENETO NORD Mentre le classi di laurea sono contenute nel decreto e visionabili in formato grafico al seguente link . Vedasi anche la Circolare 25.6.2021 n. 7 pag. 132 e seguenti, nella quale vengono esaminati i casi di corsi di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, accademie di belle arti statali) per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie occorre far riferimento alle spese nel campo “Umanistico Sociale” e per quanto riguarda l’area geografica nella regione in cui si svolge il corso anche nel caso in cui il corso si tenga nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. Appunti e annotazioni: il pagamento deve avvenire con sistema tracciabile per le spese sostenute per frequenza di corsi universitari all’estero si tiene conto dell’importo massimo di riferimento per l’Italia, tenendo conto della zona geografica da individuarsi in base al domicilio fiscale dello studente. Per la frequenza a corsi Online occorre fare riferimento alla regione in cui ha sede legale l’Università (circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2-3) - (quindi l’Università Ecampus ha sede in Provincia di Como e quindi “Nord”; l’Università Pegaso ha sede a Napoli e quindi “Sud e Isole” etc.) Non sono detraibili le spese di iscrizione a istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20/e risposta 5.3) Non sono detraibili le spese relative a contributi corrisposti ad università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero Non sono detraibili le spese per acquisto libri, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio per la frequenza
- Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta: tutte le novità per Imprese e Professionistion 30 Marzo 2026
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il nuovo Decreto Fiscale (DL 38/2026) entra ufficialmente nel vivo, delineando un pacchetto di interventi di "chirurgia fiscale" mirati a correggere la rotta della Legge di Bilancio e a fornire ossigeno al sistema produttivo. <br>Vediamo in sintesi i temi principali. Investimenti: un bonus del 35% e l’addio al "solo Made in EU" La misura di maggior impatto per il tessuto imprenditoriale è senza dubbio il nuovo credito d’imposta del 35%. Il contributo è destinato alle aziende che hanno già presentato comunicazioni per investimenti, configurandosi come un premio alla progettualità già avviata. Ma la partita non è ancora chiusa: il Governo ha annunciato l'avvio immediato di un tavolo di confronto con le categorie produttive. L’obiettivo è ambizioso: individuare risorse aggiuntive durante l’iter di conversione parlamentare, stabilendo una gerarchia di priorità che possa massimizzare l’effetto moltiplicatore della misura. Parallelamente, si registra una svolta storica sul fronte dei beni strumentali. Viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Una mossa che apre le porte alle tecnologie globali (USA e mercati asiatici in primis), necessaria per non penalizzare le imprese italiane in una fase di forte evoluzione tecnologica. Il ritorno della PEX e il restyling dei dividendi Il decreto segna il ritorno al passato, in senso positivo, per quanto riguarda la tassazione dei flussi finanziari societari. Viene infatti ripristinato il regime di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, unitamente alla Participation Exemption (PEX). Questa "controriforma" rispetto ai limiti ipotizzati nelle scorse settimane mira a stabilizzare il quadro normativo per le holding e per le operazioni di dismissione di partecipazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione economica e favorendo il reinvestimento degli utili. I "rinvii tecnici": Dogane e commissioni Non mancano i differimenti strategici, figli della necessità di adeguare le infrastrutture informatiche dello Stato: tassa sui pacchi extra-UE: il contributo sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro è slittato al 1° luglio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti richiesto più tempo per completare il restyling dei sistemi di tracciamento; ritenuta sulle provvigioni: per agenzie di viaggio e intermediari, l'applicazione della ritenuta è posticipata al 1° maggio 2026, concedendo due mesi extra per l'aggiornamento dei software gestionali; IVA sulle permute: il nuovo regime IVA per le operazioni permutative (basato sul costo e non più sul valore normale) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Aumenta il bollo sui conti correnti A fronte di tanti incentivi, il decreto introduce una misura di copertura che non tarderà a far discutere: l'imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e professionisti strutturati) sale da 100 a 118 euro. Un rincaro che, sebbene contenuto nel singolo importo, graverà sulla liquidità aziendale in modo diffuso. Sport, Lavoro e Sociale Il DL 38/2026 tocca anche ambiti trasversali di grande rilievo: atleti dilettanti: fissata una soglia di esenzione fino a 300 euro per i premi erogati entro fine 2026; lavoratori impatriati: il nuovo regime fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia viene aggiornato, con applicazione dal periodo d'imposta 2027; avviamento negativo (Badwill): per i soggetti IAS/IFRS, la differenza negativa in caso di cessione d'azienda concorrerà al reddito in 5 quote costanti (retroattivo dal 2024); sociale: confermati 1,6 milioni di euro per la Carta Europea della Disabilità nel 2026, garantendo la continuità di un servizio essenziale. Il Decreto Fiscale di fine marzo 2026 si presenta come un cantiere aperto. Se le scadenze tecniche sono ormai fissate, il vero cuore politico della manovra si giocherà al tavolo con le imprese. La flessibilità mostrata dal Governo sulla clausola "Made in UE" e il ripristino della PEX suggeriscono una volontà di ascolto che potrebbe portare a ulteriori sorprese nei prossimi 60 giorni.
- TFM per amministratori: che cos’è, perché può ridurre il carico fiscale e quando conviene prevederloon 27 Marzo 2026
Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è uno strumento prezioso per le società che desiderano strutturare in modo ordinato e strategico la remunerazione dei propri amministratori. Non va però considerato come un automatismo: a differenza del TFR, che è un diritto garantito ai lavoratori dipendenti, il TFM nasce solo se espressamente previsto e formalizzato correttamente dalla società.<br>Dal punto di vista sostanziale, si tratta di una componente differita del compenso: una parte della remunerazione non viene pagata mensilmente, ma viene accantonata per essere corrisposta al termine dell'incarico. Questa scelta permette di riconoscere che le responsabilità e i risultati di un amministratore maturano nel tempo, offrendo al contempo una regola chiara che previene tensioni o decisioni improvvisate al momento della cessazione del mandato. Perché il TFM sia efficace e sicuro sotto il profilo fiscale, esiste una condizione imprescindibile: il diritto all'indennità deve risultare da un atto con data certa anteriore all'inizio del mandato. Questo requisito serve a dimostrare che la previsione non è stata introdotta in modo opportunistico a ridosso della scadenza. L'assenza di una data certa trasforma un vantaggio in un problema gestionale: Per l'amministratore: se il TFM è istituito correttamente e preventivamente, può beneficiare della tassazione separata, decisamente più favorevole. In caso contrario, l'importo rischia di essere tassato con le aliquote ordinarie IRPEF, molto più elevate. Per la società: con la data certa, il costo è deducibile annualmente "per competenza", riducendo l’imponibile IRES ogni anno e migliorando il cash flow. Senza data certa, la società può dedurre l'importo solo al momento del pagamento effettivo ("per cassa"), pagando nel frattempo imposte su utili "fittizi" per tutta la durata del mandato. Un errore frequente è limitarsi a una previsione generica nello statuto o in delibera. Per rendere lo strumento realmente difendibile contro eventuali contestazioni, è necessario definire fin dall'inizio un importo annuo determinato o una formula di calcolo oggettiva basata su parametri verificabili. Inoltre, il TFM deve essere congruo: l'importo accantonato deve essere ragionevole e coerente con la dimensione dell'impresa, il volume d'affari e le effettive responsabilità dell'amministratore. Un compenso sproporzionato rispetto alla capacità economica della società è un facile bersaglio per l'Amministrazione Finanziaria. Per implementare il TFM in modo professionale, è opportuno seguire questo iter: Verifica Statutaria: Accertarsi che lo statuto preveda la possibilità di riconoscere indennità di fine mandato. Delibera Preventiva: Formalizzare il diritto al TFM tramite una delibera assembleare prima che l'amministratore accetti l'incarico. Attribuzione della Data Certa: Utilizzare strumenti che certifichino il momento della delibera (come la registrazione dell'atto o altri metodi digitali certificati). Coordinamento Contabile: Assicurarsi che gli accantonamenti siano registrati coerentemente in bilancio e nei dichiarativi fiscali ogni anno. Articolo a cura del Dott. Francesco Confalonieri – consulente del lavoro a Piacenza e della Dott.ssa Camilla Pizzocaro – dottore commercialista a Piacenza.
- Controllo di gestione: il professionista implementa le '5 S'on 16 Marzo 2026
Uno degli strumenti più semplici in assoluto volti all’ottimizzazione dei processi produttivi è sicuramente caratterizzato dalle “5 S”. Chiunque senza una particolare preparazione può introdurre in un qualsiasi contesto produttivo il sistema in oggetto suggerito dal TPS (toyota production system), che punta alla creazione dell’ordine e dell’ergonomia sul posto di lavoro.<br>Il nome deriva dalle iniziali di cinque termini giapponesi: Seiri (separare). Si identifica il luogo ove ripristinare l’ordine, ad esempio un banco di lavoro. Ogni oggetto viene etichettato con un cartellino di differente colore a seconda della frequenza di utilizzo. Il verde indica un materiale o utensile che viene adoperato sempre (per sempre si intende quotidianamente). Con l’etichetta gialla si classifica un materiale o utensile che viene utilizzato frequentemente (ad esempio più volte al mese). L’etichetta rossa viene applicata a materiale e/o utensile che viene utilizzato raramente (mai piuttosto che pochissime volte l’anno). Tutto ciò che è etichettato di rosso viene rimosso dalla postazione di lavoro, con il fine ultimo di mantenere solo le cose davvero necessarie. Seiton (riordinare). La logica da utilizzare vede l’allocazione dei materiali in modo ergonomico ed in base alla semplicità di utilizzo. Come per la “s” precedente, ci sarà il materiale etichettato di verde che viene posizionato in bella vista e a portata di mano. Utile in questo caso usare degli scaffali o delle bacheche ove disegnare la sagoma dell’utensile, così da capire a colpo d’occhio quale utensile manca dal proprio posto. Il materiale etichettato di giallo può essere tenuto nell’area di lavoro, anche all’interno di armadi che presentano, sulle ante, le foto del materiale stesso così da facilitarne la ricerca. Il materiale etichettato di rosso può essere alternativamente o eliminato, o al più tenuto in aree comuni ma comunque lontano dall’area di lavoro. Seiso (pulizia). La pulizia è fondamentale sul posto di lavoro al fine di mantenere le altre quattro “s”. Importante è definire delle regole di pulizia, magari predisponendo sul posto di lavoro un cartello ove inserire 1) cosa pulire 2) come pulire 3) con che cosa pulire 4) quando pulire. Seiketsu (standardizzare): le prime tre “s” devono essere ripetute ad intervalli di tempo frequenti e definiti. Utile apporre delle foto, nell’area di lavoro, che riportino il “prima” ed il “dopo” l’applicazione delle prime tre “s”. Shitsuke (diffondere). Mantenere la disciplina e far si che questo nuovo modo di pensare possa diffondersi in tutte le aree aziendali. Una sorta di verifica relativa all’applicazione delle “5S” riguarda la strategia del “Red Tag Attack”. A turno un gruppo di operatori visita un reparto ed appone un’etichetta rossa a tutto ciò che sembri fuori posto. Se ciò che è stato etichettato dev’essere tenuto, il personale oggetto di controllo deve giustificare la presenza di quel determinato materiale ad un superiore, altrimenti il materiale etichettato viene eliminato. L’applicazione delle “5S” può sembrare banale, ma non lo è affatto. Il difficile certamente è mantenere i progressi raggiunti (quarta “S”) nonché diffondere il nuovo modo di agire (quinta “S”). le “5S” sono alla base di un qualsiasi successivo approccio migliorativo in produzione e da sole possono già far ottenere importanti risultati in seno all’ottimizzazione dei costi. In merito cito un caso concreto capitatomi diversi anni fa. Decidemmo di applicare le “5S” nel reparto taglio di un’officina meccanica. Da una sega piuttosto vecchia, una volta ripulita a dovere, si evidenziò una piccola perdita d’olio che scoprimmo ne riduceva la velocità d’esecuzione (figura a sinistra). Curato il guasto e mantenuta la corretta pulizia (figura a destra) i tempi di taglio si ridussero del 10% circa, sottintendendo un piccolo ma importante miglioramento nel costo di trasformazione di diversi semilavorati. C’è bisogno di finanza in azienda? Il punto è che cercare finanza presso terzi senza prima passare in produzione e vedere quanta “liquidità” (sotto forma di sprechi) viene inutilmente dissipata a mio avviso è da stolti. È necessario “tappare i buchi”, troppo spesso presenti nei reparti produttivi, altrimenti l’azienda rimane un colabrodo e la finanza ottenuta non sarà altro che un palliativo in attesa di ottenerne sempre dell’altra e dell’altra ancora sino ad arrivare al collasso.
- Regime forfettario: le somme ricevute per errore e poi restituite non fanno scattare l'uscita dal regimeon 12 Marzo 2026
Con la Risposta n. 68/2026, l'Agenzia delle Entrate ha corretto il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026 e ha chiarito che, in presenza di importi percepiti per errore e poi restituiti, il superamento della soglia di 85.000 euro va valutato tenendo conto della situazione sostanziale emersa dalla documentazione prodotta.<br>Il caso riguarda una contribuente in regime forfettario che, a causa di un errore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), aveva ricevuto nel 2024 compensi più elevati rispetto a quelli realmente spettanti. Regime forfettario: cosa succede se si incassano somme non dovute Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate Nell'interpello esaminato, l'istante era un medico di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario. Per un errore amministrativo dell'ASP, la professionista era stata inquadrata come pediatra, con la conseguenza di ricevere importi superiori al dovuto. L'errore è stato individuato nel 2025 ed è stato segnalato tempestivamente all'ente erogatore, che ha poi quantificato le somme non spettanti. La restituzione, secondo quanto risulta nella risposta, è avvenuta integralmente, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute operate sui cedolini. Un elemento centrale del caso era rappresentato dalla Certificazione Unica 2025 relativa al 2024, che continuava a indicare l'intero importo corrisposto, senza tener conto del recupero delle somme indebite avvenuto nel 2025. Proprio per effetto di quell'importo complessivo, la contribuente risultava aver oltrepassato la soglia di 85.000 euro, con il rischio di perdere il regime agevolato per il 2025. Il chiarimento sulla soglia di 85.000 euro del regime forfettario L'Agenzia ricorda, anzitutto, che, in via generale, nel limite di 85.000 euro rientrano i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal contribuente. Tuttavia, nel caso concreto, una valutazione più approfondita della documentazione ha portato a riconoscere che una parte delle somme era stata corrisposta per errore da un terzo e non costituiva un compenso realmente spettante alla professionista. Per questo motivo, ai fini della verifica della soglia, l'Agenzia ritiene che debbano essere considerati gli importi effettivamente dovuti, valutando caso per caso sia la prova dell'errore sia i comportamenti adottati per rimediare. La risposta precisa quindi che, quando lo sforamento dipende esclusivamente da somme non spettanti e queste vengono restituite integralmente, il contribuente non deve essere penalizzato per un fatto a lui non imputabile. Nel caso esaminato, le somme ricevute in più nel 2024 e restituite interamente nel 2025 non concorrono alla formazione della soglia prevista dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Di conseguenza, il superamento della soglia nel 2024 non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario per il 2025. Effetti pratici per il contribuente in regime forfettario La conclusione dell'Agenzia è netta: la contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025. Il chiarimento non elimina, però, la necessità di dimostrare in modo puntuale l'errore originario, la quantificazione delle somme non dovute e la loro effettiva restituzione. Nello stesso documento, l'Amministrazione precisa anche che resta fermo il proprio potere di controllo sulla veridicità degli elementi dichiarati e sulla concreta attuazione di quanto rappresentato nell'istanza. Questo passaggio è importante perché mostra che la soluzione non nasce da un automatismo, ma da una verifica fondata su documenti e circostanze specifiche. In altre parole, non basta sostenere che una parte dei compensi fosse errata: occorre poterlo provare in modo coerente e completo. La Risposta n. 68/2026 affronta anche il tema dell'imposta sostitutiva eventualmente pagata su importi che, alla luce della ricostruzione corretta, non dovevano concorrere al reddito rilevante del regime. Come recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso Se nel modello Redditi 2025 relativo al periodo d'imposta 2024 sono stati indicati nel quadro LM anche gli importi poi restituiti, il recupero della maggiore imposta versata può avvenire in due modi alternativi: 1. Dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025 Presentando una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti e facendo emergere il credito relativo alla maggiore imposta sostitutiva versata. 2. Istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate Presentando un'istanza di rimborso all'ufficio territorialmente competente, nei termini di legge e con la documentazione idonea a dimostrare l'errore e la restituzione. FAQ - Regime forfettario e somme ricevute per errore Le somme incassate per errore fanno perdere il forfettario? Non necessariamente. Secondo la Risposta n. 68/2026, se l'eccedenza dipende solo da importi non spettanti e questi vengono restituiti integralmente, tali somme non rilevano, nel caso esaminato, nel calcolo della soglia di 85.000 euro. Anche con una Certificazione Unica non corretta si può sostenere questa soluzione? Nel caso affrontato dall'Agenzia, sì, perché la CU non rettificata non ha impedito di valutare la documentazione che provava l'errore e la restituzione delle somme. Come si recupera l'imposta sostitutiva pagata in più? L'Agenzia indica due strade: dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso all'ufficio competente, sempre con adeguato supporto documentale. Questo principio vale sempre? La risposta allegata non introduce una regola astratta valida automaticamente per ogni situazione, ma valorizza gli elementi probatori del caso concreto e la natura non imputabile dell'errore. Link utili Agenzia delle Entrate - Risposta n. 68/2026 Legge n. 190 del 2014 (normativa regime forfettario) Portale dell'Agenzia delle Entrate sezione regime forfettario
- Garante privacy: ancora sanzioni sulle telecamereon 9 Marzo 2026
Dal provvedimento del 12 febbraio 2026 reg.n. 84 (in parte tratta dal Provvedimento). Secondo il rapporto dei Carabinieri, presso un ristorante-pizzeria veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante e composto da cinque telecamere, sia interne che esterne, le cui immagini potevano essere visionate anche da remoto dal titolare del trattamento tramite applicazione sul cellulare.<br>In particolare, le tre telecamere interne sono risultate collocate in modo da riprendere l’area mescita, il corridoio che collega la cucina alla toilette e il bancone; le due telecamere esterne, ubicate a destra e a sinistra dell’ingresso del locale, sono risultate rivolte verso l’area pubblica in concessione all’esercizio commerciale. Al verbale redatto dai Carabinieri veniva allegata l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza n. 592/2024 rilasciata dall’Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970. La predetta autorizzazione, rilasciata per finalità di tutela del patrimonio aziendale, è risultata subordinata all’osservanza di talune limitazioni e modalità di trattamento; in particolare, le immagini: non possono essere visualizzate da remoto, come invece dichiarato a verbale dal titolare dell’esercizio commerciale; non possono essere conservate per un termine superiore a 24 ore, salvo episodi di furto o danni perpetrati all’esercizio commerciale, mentre il titolare di quest’ultimo ha dichiarato di conservarle per “circa sette giorni”; più precisamente, dai controlli effettuati è risultato che “le immagini risultano visualizzabili, in tempo reale, dal titolare dell’esercizio pubblico, mediante applicativo esterno scaricato sul proprio telefono cellulare ed hanno una registrazione pari a circa 10 giorni”. Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento, risultano due cartelli, apposti all’esterno del locale e raffiguranti l’icona di una videocamera, ma privi dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite attraverso l’uso dell’impianto; rileva così il garante una carenza nell’ informativa, ed una carenza relativa alle telecamere esterne che dovrebbero essere sottoposte alla limitazione dell’angolo visuale in modo da non riprendere indiscriminatamente la pubblica via, altri edifici etc.). Per le telecamere poste all’interno in base all’articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. Attese talli violazioni il Garante, constatata l’illiceità del trattamento, ha emesso un’ordinanza ingiunzione irrogando la sanzione amministrativa di euro 2.000 (duemila). In merito mi permetto osservare che la durata di conservazione delle immagini dovrebbe essere stabilita per un periodo più ampio, tant’è che spesso e volentieri riprese di fatti avvenuti in luoghi pubblici vengono rilevati talvolta nella settimana successiva, che prima di tentare una rapina i malviventi effettuano sopralluoghi ed appostamenti nei giorni precedenti la rapina stessa. Mentre tutte le ragioni ha il Garante per la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 300/1970 che testualmente al comma 1 e 2 prevede espressamente che Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Criptovalute e fisco 2026: con la direttiva DAC8 arriva la piena trasparenza. Ecco cosa rischia chi non è in regolaon 6 Marzo 2026
L'era dell'anonimato nel mondo delle cripto-attività è giunta ufficialmente al capolinea. Con l'adozione della Direttiva (UE) 2023/2226 (nota come DAC8), l'Unione Europea ha stabilito un nuovo standard di trasparenza che renderà quasi impossibile nascondere asset digitali al Fisco.<br>A partire dal 1° gennaio 2026, è scattato lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli stati membri. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate riceverà flussi costanti di dati direttamente dagli exchange e dai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP). Per chi ha finora omesso di dichiarare i propri investimenti in criptovalute, il rischio di accertamento fiscale diventerà elevatissimo: le banche dati europee incroceranno ogni transazione, rendendo la regolarizzazione non più un'opzione, ma una necessità impellente. Cosa saprà il fisco di te? Dati trasmessi automaticamente dagli exchange La direttiva DAC8 impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e ai gestori di cripto-attività obblighi di comunicazione stringenti. Non verranno trasmesse solo informazioni generiche, ma un set completo di dati tecnici e personali: Dati identificativi nome completo, indirizzo, stato di residenza fiscale NIF (numero di identificazione fiscale) - codice fiscale per i residenti italiani per le persone fisiche: data e luogo di nascita Dettaglio delle operazioni in criptovalute Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, sTabellacoin, NFT), verranno comunicati: importo lordo aggregato versato o ricevuto numero di unità di criptovaluta numero totale di operazioni effettuate nel periodo fiscale Valore di mercato e fair value Sarà comunicato il valore equo di mercato (fair market value) aggregato per: acquisizioni di criptovalute cessioni e vendite trasferimenti tra wallet Trasferimenti verso wallet privati (self-custody) Particolare attenzione è rivolta ai trasferimenti verso indirizzi di registro distribuito (self-custody wallet) non associati a istituzioni finanziarie note. Questi movimenti saranno segnalati come ad alto rischio. Scadenze DAC8 e obblighi di collaborazione con gli exchange Le tempistiche sono già tracciate e non lasciano spazio a interpretazioni: Data Evento Obblighi 1° gennaio 2026 Avvio dello scambio automatico di informazioni tra stati membri UE Gli exchange iniziano la trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate 1° gennaio 2027 Termine ultimo per gli exchange per completare le procedure di adeguata verifica fiscale (due diligence) Verifica identità e residenza fiscale di tutti i clienti preesistenti (rapporti attivi al 31/12/2025) Entro 60 giorni Obbligo di fornire dati richiesti dall'exchange dopo due solleciti In caso di mancata collaborazione: blocco operazioni sul conto crypto Tabella 1: scadenze e obblighi DAC8 ATTENZIONE: la DAC8 prevede che, se l'utente non fornisce le informazioni fiscali richieste per l'adeguata verifica, dopo due solleciti e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta iniziale, il prestatore di servizi per le cripto-attività deve impedirgli di effettuare operazioni. Tassazione criptovalute 2026: aliquota al 33% e abolizione soglia 2.000 euro In Italia oggi il "tranello" non è più la soglia dei 2.000 euro (eliminata dal 2025), ma resta pienamente il rischio del costo fiscale zero se non si sanno documentare gli acquisti. Evoluzione della tassazione sulle plusvalenze crypto (2023-2026) Periodo Aliquota Soglia/franchigia Note Fino al 31/12/2024 26% 2.000 euro (imponibile solo l'eccedenza) Franchigia annuale applicabile Dal 1/01/2025 26% abolita (ogni euro è imponibile) Fine della franchigia di 2.000 euro Dal 1/01/2026 33% abolita Aumento di 7 punti percentuali (escluse le stablecoin) Tabella 2: evoluzione della tassazione crypto Fonte normativa: legge di bilancio 2025 Legge 207/2024 - art. 68, comma 9-bis, TUIR | direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) | D.Lgs. 194/2025 La regola del costo fiscale zero: il vero rischio per chi non documenta Secondo l'art. 68, comma 9-bis, TUIR, come interpretato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il costo o valore di acquisto delle cripto-attività deve essere «documentato con elementi certi e precisi» a cura del contribuente. N.B. In mancanza di idonea documentazione: il costo si assume pari a zero l'intero corrispettivo di cessione è trattato come plusvalenza imponibile non sono ammesse semplici autodichiarazioni del cliente servono evidenze oggettive: estratti conto bancari, ricevute di acquisto, certificazioni di altri intermediari, report certificati di calcolo Esempi pratici di tassazione: quanto paghi se non hai documentazione Scenario 2025 (aliquota 26%, senza soglia 2.000 €) Caso pratico: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico di acquisto: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro (10.000 - 9.000) 260 euro (26% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 2.600 euro (26% su 10.000) Tabella 3: confronto tassazione 2025 Differenza: 2.340 euro in più senza documentazione Scenario 2026 (aliquota 33%, regole documentali invariate) Stesso caso, ma dal 1° gennaio 2026: Vendita criptovalute per 10.000 euro Costo effettivo storico: 9.000 euro Situazione Plusvalenza imponibile Imposta dovuta Con documentazione valida 1.000 euro 330 euro (33% su 1.000) Senza documentazione 10.000 euro (costo fiscale = 0) 3.300 euro (33% su 10.000) Tabella 4: confronto tassazione 2026 Differenza: 2.970 euro in più senza documentazione Come preparare la documentazione In sede di controllo fiscale, l'onere della prova spetta al contribuente. Molti investitori commettono l'errore di affidarsi esclusivamente ai file Excel o CSV estratti dagli exchange. Il problema dei file CSV: perché non sono sufficienti I file CSV presentano alcune criticità probatorie: file modificabili dall'utente: tecnicamente alterabili, facilmente contestabili file anonimo: nessun riferimento al titolare del wallet, né del soggetto che ha fornito quelle informazioni (sito di Exchange) La soluzione: report PDF ufficiali certificati dall'exchange Best practice per documentazione valida: esportare periodicamente (almeno una volta l'anno o dopo ogni operazione rilevante) report di transazione in formato PDF ufficiale direttamente dal portale dell'exchange estratti conto con logo, intestazione ufficiale e dati completi del fornitore includere: data, importo, controparte, commissioni, prezzo di acquisto/vendita Documenti con alto valore probatorio: estratti conto bancari per bonifici verso exchange certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati report di calcolo delle plusvalenze Quadro RW e dichiarazione criptovalute: obblighi 2026 Cos'è il quadro RW e chi deve compilarlo I contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il quadro RW (modello redditi persone fisiche) o il quadro W (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell'anno fiscale. IMPORTANTE: non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato. Come compilare il quadro RW per le criptovalute È necessario predisporre un rigo per ogni: wallet con chiave privata (self-custody) conto digitale presso exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) Informazioni da indicare: tipologia di attività (criptovalute) valore iniziale e saldo al 31 dicembre periodo di possesso percentuale di possesso Se si possiedono più di 5 wallet: è necessario presentare più di un modulo di quadro RW. Conclusione: non farsi cogliere impreparati dalla DAC8 La direttiva DAC8 trasforma radicalmente il rapporto tra investitori crypto e autorità fiscali. La strategia del "non dichiarare sperando nell'anonimato" è destinata a fallire entro il 2026. È consigliabile agire subito effettuando un check-up della posizione fiscale. Contestualmente, è necessario recuperare i report ufficiali in PDF da tutti gli exchange utilizzati. Inoltre, occorre valutare la regolarizzazione delle annualità passate (quadro RW e redditi). Allo stesso modo, si devono documentare gli acquisti storici con estratti conto bancari e, infine, risulta fondamentale considerare la consulenza fiscale specializzata prima dello scambio automatico dati. FAQ - domande frequenti su criptovalute e fisco 2026 Devo dichiarare anche piccole quantità di criptovalute? Sì, non esiste soglia minima. Qualsiasi importo va dichiarato nel quadro RW. Cosa succede se non fornisco i dati richiesti dall'exchange? Dopo due solleciti e 60 giorni, l'exchange blocca le operazioni dell'utente per obbligo normativo. I file CSV degli exchange sono sufficienti come documentazione? No, sono facilmente contestabili. Servono PDF ufficiali dall'exchange. Posso ancora evitare la tassazione al 33%? No, dal 1° gennaio 2026 l'aliquota sale al 33% per tutte le plusvalenze crypto (tranne EMT in euro al 26%). Cosa rischio se non ho mai dichiarato le mie criptovalute? Se non hai mai dichiarato le tue criptovalute, il rischio principale è l'accertamento automatico garantito dalla direttiva DAC8, che permetterà all'Agenzia delle Entrate di ricevere i tuoi dati direttamente dagli exchange. Sotto il profilo delle sanzioni per dichiarazione infedele (ovvero il mancato versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze), è necessario distinguere tra i diversi periodi: per le violazioni relative all'anno d'imposta 2023 si applica il vecchio regime con sanzioni dal 90% al 180%, mentre per quelle commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è stata ridotta al 70% fisso. A questi oneri vanno aggiunte le sanzioni specifiche per l'omessa compilazione del quadro RW, che variano tra il 3% e il 15% del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al 2 per mille; per questa imposta, le sanzioni sono le stesse previste per l'omessa imposta sostitutiva delle criptovalute. In sede di accertamento, il contribuente ha la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo tramite l'istituto dell'acquiescenza, accettando integralmente l'atto e rinunciando al ricorso. Va ricordato, infine, che senza la documentazione ufficiale dell'exchange l'Agenzia applicherà la regola del costo fiscale zero, trattando l'intero corrispettivo di cessione come plusvalenza imponibile. Riferimenti normativiDirettiva (UE) 2023/2226 (DAC8)
- Fondazioni Lirico-Sinfoniche: la CGUE fa chiarezza sull'abuso dei contratti a termineon 25 Febbraio 2026
Il settore della musica lirica e sinfonica italiana si trova a un bivio. Se da un lato si punta a una gestione manageriale tramite partnership pubblico-private , dall'altro emerge con forza la necessità di tutelare il capitale umano: i lavoratori. Non più meri "strumenti" legati alle esigenze di una singola stagione, ma professionisti meritevoli di stabilità contrattuale.<br>Il Caso: una ballerina contro la Scala La questione nasce dal ricorso di una ballerina del Teatro alla Scala di Milano, impiegata tra il 2014 e il 2019 attraverso una successione di contratti prima subordinati e poi (fittiziamente) autonomi. La lavoratrice chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'abuso nella reiterazione dei termini. Tuttavia, la giurisprudenza italiana (recentemente orientata dalle Sezioni Unite della Cassazione) esclude la conversione automatica per le fondazioni liriche, offrendo come unico rimedio il risarcimento del danno. Da qui, il rinvio alla Corte di Giustizia Europea (causa C-668/24) per verificarne la compatibilità con il diritto UE. La decisione della Corte: niente conversione automatica, ma sanzioni "vere" Con la sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte ha stabilito che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non impone agli Stati membri la trasformazione d’ufficio del rapporto in tempo indeterminato, a patto che esistano altre misure "effettive, proporzionate e dissuasive". Nello specifico, la normativa italiana prevede: Risarcimento del danno: un'indennità agevolata da presunzioni (generalmente tra 2,5 e 12 mensilità), con possibilità di provare un danno maggiore. Responsabilità dei dirigenti: i vertici delle fondazioni rispondono personalmente (danno erariale) in caso di dolo o colpa grave nella gestione dei contratti, rischiando anche la perdita dei premi di risultato. Il ruolo cruciale del Giudice Nazionale La Corte di Giustizia non dà un "assegno in bianco" all'Italia. Spetta al giudice nazionale verificare se queste sanzioni siano davvero efficaci nel caso concreto. Se il risarcimento o la responsabilità dei dirigenti risultassero puramente simbolici o inefficaci a prevenire nuovi abusi, il giudice dovrà interpretare il diritto interno per garantire la piena tutela del lavoratore prevista dalla Clausola 5 dell'Accordo quadro. Nota tecnica: La Corte ha invece escluso l'applicabilità della Clausola 4 (non discriminazione) nel caso di specie, poiché la differenza di trattamento tra ballerini e lavoratori di altri settori privati non rientra nel perimetro della norma UE. Conclusione La sentenza riafferma un principio di equilibrio: autonomia degli Stati nella scelta delle sanzioni, ma obbligo di risultati concreti. Per le Fondazioni Liriche, questo significa che la flessibilità non può diventare una zona franca dove il precariato diventa strutturale senza conseguenze reali per chi lo genera.
- Via libera alla 'rete contratto' per i contribuenti in regime forfettarioon 11 Febbraio 2026
Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in regime forfettario dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata. Con la risposta n. 24/2026 l’Agenzia Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il regime forfettario e il contratto di rete.<br>Il contesto e il quesito del contribuente Il caso specifico affrontato è quello di un medico che, operando in regime forfettario, intende avviare una collaborazione con altri colleghi. L’obiettivo è ambizioso quanto comune: creare una “rete pura” tra professionisti per condividere risorse, in particolare attraverso l’istituto della codatorialità. Questa modalità permetterebbe ai partecipanti di utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti comuni, suddividendo i costi in base all’effettivo impiego. Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibile integrazione di una causa ostativa prevista dalla normativa. Nello specifico, si temeva che la partecipazione a una rete potesse essere assimilata alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, configurando quel frazionamento artificioso delle attività che il legislatore intende colpire per evitare che un unico contribuente benefici contemporaneamente di regimi fiscali diversi per la stessa tipologia di reddito. Il parere dell’Agenzia Entrate: i punti essenziali L’analisi dell’Agenzia Entrate parte da una distinzione civilistica e fiscale netta.Nel caso della cosiddetta rete-contratto, non si assiste alla nascita di un nuovo soggetto tributario né all’estinzione della soggettività dei singoli partecipanti. La titolarità di diritti, obblighi e atti rimane quindi individuale. Nel caso affrontato: le singole operazioni sono imputate direttamente ai professionisti retisti; i costi e i ricavi derivanti dal programma comune concorrono alla formazione del reddito del singolo partecipante secondo le proprie regole impositive; la rete funge da mero strumento di coordinamento. Poiché la rete-contratto non esercita un’attività economica autonoma e riconducibile a quella dei partecipanti in modo separato, non si verifica l’effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende precludere. Di conseguenza, il professionista che aderisce a un contratto di rete può continuare a beneficiare del regime forfettario, a patto che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto che svolge attività commerciale. Una opportunità di crescita organizzativa Questa interpretazione rappresenta una leva strategica per i piccoli studi e i singoli professionisti perché riconosce la validità di modelli organizzativi moderni che non mirano all’evasione, ma all’efficienza operativa. Spesso il limite principale per chi opera nel sistema forfettario è l’impossibilità di scalare la propria attività a causa dell’incidenza dei costi fissi, come quelli per il personale o per attrezzature costose. Attraverso la rete, è possibile condividere dipendenti o segreterie comuni senza che questo venga visto come un “salto” verso una struttura societaria complessa. Si tratta di un’occasione di sviluppo che permette di mantenere l’agilità del regime di vantaggio pur beneficiando di economie di scala tipiche delle organizzazioni più grandi. La possibilità di gestire in comune un dipendente, con un unico referente per gli adempimenti amministrativi che riaddebita i costi pro-quota, riduce drasticamente il carico burocratico e finanziario sui singoli. I confini della soluzione e il ruolo del professionista Sebbene la risposta dell’Agenzia sia favorevole, è necessario procedere con cautela. L’Amministrazione specifica chiaramente che la compatibilità resta valida finché l’attività non sconfina nella gestione di una società di fatto. È essenziale che il programma di rete sia redatto con precisione e che la contabilità dei riaddebiti sia analitica e trasparente. La distinzione tra una collaborazione legittima e una struttura che maschera una società di persone è sottile e richiede un monitoraggio costante. Per questo motivo, questa apertura non va vista come un automatismo, ma come un progetto da costruire con cura. Il passaggio fondamentale rimane il confronto con il proprio Commercialista.
- Rottamazione Quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunitàon 30 Gennaio 2026
Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l’avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d’ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d’azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti.<br>Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario. Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori L’attuale impianto della rottamazione quinquies 2026 mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall’analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento “indiscriminato”, ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione. Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all’ambito applicativo: Orizzonte Temporale: la misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Esclusioni Eccellenti: per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell’ambito della precedente Rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025. Oggetto dell’Agevolazione: l’adesione permette l’abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell’aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica. La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il “Prospetto Informativo”, un documento essenziale che elenca le cartelle “rottamabili” e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l’efficacia dell’intera operazione. La piattaforma digitale facilita l’invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente. Il rischio decadenza: una trappola per i distratti Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente “Quater” era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione quinquies 2026 nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio. La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione: Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l’immediata decadenza. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell’agevolazione. L’Ultima rata: il mancato pagamento dell’ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale. È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un’ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi. Il Ruolo del consulente: oltre la semplice compilazione In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione quinquies 2026 non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico. Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Affrontare questa nuova sfida senza il supporto del proprio Commercialista significa muoversi in un campo minato senza una mappa aggiornata. Solo un professionista può redigere un quadro fedele della situazione debitoria, verificare l’effettiva convenienza dell’adesione rispetto a rateazioni ordinarie e, soprattutto, pianificare i flussi necessari per onorare il piano. La gestione del debito fiscale è un pilastro della continuità aziendale; delegarne la comprensione al caso è un rischio che oggi nessuna impresa può più permettersi di correre.
- Una nuova visione per i fondi interprofessionalion 28 Gennaio 2026
Viviamo in un'epoca di continuo fermento e rapidità, fattori che emergono con forza nelle analisi del mondo del lavoro, ormai protagonista della velocità incessante della nostra società. In questo contesto, la formazione e la preparazione diventano asset fondamentali, portando a una valorizzazione sempre più marcata della visione gestionale unica dei fondi interprofessionali.<br>Il punto di riferimento normativo è il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2026. Questo provvedimento ha introdotto le nuove linee guida per l’attivazione, il funzionamento e la vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali dedicati alla formazione continua. Il nuovo decreto sostituisce i precedenti pilastri della disciplina, ovvero la Circolare n. 36 del 2023 del Ministero del Lavoro e la Circolare n. 1 del 2018 dell’ANPAL. Il nuovo assetto operativo e le risorseIl decreto delinea nuove condizioni giuridiche in un ambito operativo profondamente mutato, segnato dal superamento dell'ANPAL. Ai fondi sono stati conferiti poteri più ampi, supportati da una certificazione totale delle competenze e dalla gestione integrata con il sistema informativo nazionale del lavoro.Una delle novità più significative riguarda l'incremento delle risorse: sono stati stanziati oltre 125 milioni di euro per soddisfare le numerose domande di finanziamento che, in passato, restavano spesso inevase per mancanza di fondi. L'obiettivo è adottare una visione univoca, definendo chiaramente le responsabilità delle singole parti coinvolte.I fondi interprofessionali sono confermati come strumenti di pubblica utilità con un impatto reale sulla formazione dei lavoratori. Sebbene siano finanziati dal contributo dello 0,30% versato dai datori di lavoro, essi sono ora soggetti a un sistema di monitoraggio e coordinamento più rigoroso. Requisiti, Criteri e SostenibilitàIl principio di attivazione resta legato alla richiesta di autorizzazione: i fondi non possono essere costituiti senza accordi tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Non si tratta di un bando, bensì della copertura di domande già inoltrate dai datori di lavoro privati.La concessione dei finanziamenti segue criteri precisi: ordine cronologico di presentazione delle domande; allocazione territoriale delle risorse nel rispetto dei plafond regionali; coerenza dei progetti formativi con le finalità del fondo. All’autorizzazione ministeriale si affianca ora un piano triennale di fattibilità per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e la conformità agli standard di funzionamento. Sono state inoltre introdotte verifiche periodiche basate su indici minimi di sostenibilità; il mancato rispetto di tali parametri può comportare la revoca dell’autorizzazione. Gestione finanziaria e TrasparenzaIl controllo sulla gestione finanziaria è stato ampliato, specificando con precisione le attività finanziabili. Mentre la quota principale deriva dallo 0,30%, le spese di funzionamento variano in base al numero di lavoratori iscritti al fondo. È stato introdotto l'obbligo di costituire il FEGR (Fondo economie di gestione e rischi), alimentato da accantonamenti annuali per coprire eccedenze di spesa o somme non riconosciute in fase di controllo.Per garantire trasparenza ed evitare duplicazioni di finanziamenti, è previsto l'obbligo di contabilità separata tra risorse integrative e complementari. I piani formativi distinguono tra "conto individuale" e "conto collettivo", ciascuno soggetto a specifici regimi giuridici, in particolare per quanto concerne la normativa sugli aiuti di Stato. Digitalizzazione e CertificazioneL'efficacia dei fondi dipende oggi dalla loro digitalizzazione: i sistemi devono interfacciarsi con le piattaforme ministeriali per garantire la totale tracciabilità delle attività formative. Le competenze acquisite dai lavoratori dovranno essere trasparenti e integrate nel sistema nazionale di certificazione, valorizzando così concretamente le politiche attive del lavoro.
- Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanzaon 7 Gennaio 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).<br>Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore). Trasferte dei lavoratori dipendenti La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”. Ambito Disciplina e condizioni Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna. Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC. Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo. Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero). Lavoro Autonomo e reddito d’Impresa Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili. L’Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero. Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero) Vitto e Alloggio Obbligatoria Non richiesta Taxi e NCC Obbligatoria Non richiesta Rappresentanza Obbligatoria Obbligatoria A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa. Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei: Bonifico bancario o postale Carte di debito, credito e prepagate Assegni bancari e circolari App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto) L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione. Decorrenze e regime transitorio Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme: 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa. 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate. Principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).
- Contributo di 500 euro mensili per Under 35 che avviano nuove imprese in settori strategicion 10 Dicembre 2025
Vi segnaliamo un’importante opportunità introdotta dal Decreto Coesione e recentemente resa operativa dall’INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica. Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.<br>In cosa consiste l’agevolazioneL’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro. Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva. Regime Fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute. Requisiti soggettiviPossono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: Età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età). Stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015. Nota per le Società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati. Requisiti oggettiviL’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro). I Settori Ammessi (Codici ATECO): l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse: Manifatturiero (C): Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc; Energia e Utilities (D, E): Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua; Costruzioni (F): Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati; Trasporti e Magazzinaggio (H): Terrestre, marittimo, aereo, corrieri; Informazione e Comunicazione (J): Software, telecomunicazioni, editoria; Attività Professionali (M): Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari; Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): Istruzione, servizi sanitari e sociali; Attività Artistiche e Culturali (R): Musei, attività creative. Servizi (S, N): Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese. Scadenze e termini di presentazioneI termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività. Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS. Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Cosa si intende per “Avvio Attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito. Come presentare la domandaLa domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS. Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS. Ripartizione dei fondiLe risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi
- Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?on 24 Novembre 2025
Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nell'articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto.<br>Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi. Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS, derivante dal commercio all’ingrosso. Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe che la memorizzazione dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione dell’operazione, riportando nel documento commerciale (lo scontrino) le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare: cioè, se sullo scontrino scrivo "pagamento con POS", solo questo dato verrà incrociato con i dati relativi alla riscossione con il POS collegato al registratore di cassa. Se così fosse occorrerà la massima attenzione ad indicare la modalità di pagamento in sede di emissione del documento commerciale.I soggetti obbligati vengono definiti dal Decreto Direttoriale come coloro che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, restando così esclusi, ad esempio, i professionisti che non sono ammessi alla registrazione di corrispettivi, oppure la ditta con sola attività di commercio all’ingrosso dotata comunque di POS: occorrerà quindi prestare la molta attenzione ad indicare la modalità di pagamento.
- La Manovra 2026 e il ritorno dell’Iperammortamentoon 19 Novembre 2025
Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è quindi importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere. Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “Iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.<br>La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0) 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate: 220% (fino a 2,5 milioni) 140% (tra 2,5 e 10 milioni) 90% (tra 10 e 20 milioni) L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche. Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti. I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo. Testo provvisorio dell’ART. 94.(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di: a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Accordo raggiunto per un altro punto cardine del Made in Italyon 19 Novembre 2025
In data 31 Ottobre 2025 si è arrivati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’industria di laterizi e manufatti. Un settore cardine per il rafforzamento della percezione d’internazionalizzazione del nostro Paese.<br>L’arrivo ad una buona riuscita della trattativa è giunto davvero in tempi molto celeri, perché stiamo parlando di un CCNL che era scaduto il 30 Settembre 2025, ed al cui rinnovo si è giunti in data 31 Ottobre 2025. In quest’ottica quindi va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle parti in causa, le quali da un punto di vista sindacale sono state rappresentate da FENEALUIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL mentre dal punto di vista dei protagonisti settoriali sono state rappresentate da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e AssoBeton. Trattasi di un settore la cui importanza non è rappresentata soltanto dai numeri, nonostante il fatto che dia lavoro a 18.000 persone, bensì la stessa è insita nella grande percezione di cui lo stesso gode presso l’opinione pubblica. L’aspetto che maggiormente salta all’occhio è quello dell’aumento salariale definito, il quale è pari ad euro 205, che sarà però soggetto alla seguente suddivisione in quattro tranche : 90 euro da ottobre 2025 55 euro da luglio 2026 55 euro da luglio 2027 5 euro da luglio 2028 Questa definizione numerica è associabile ad un aumento medio retributivo del 14,7%, trattasi di un valore che merita rispetto, dato che tramite il suo impatto si riuscirà a coprire l’inflazione prevista e si provvederà al recupero del potere d’acquisto che è stato perso nel triennio precedente a quello in vigore per la durata del nuovo contratto collettivo in vigore, ovvero 2025 – 2028. In origine era stato richiesto un quadriennio come arco temporale di riferimento per questo rinnovo, però gli attori coinvolti hanno deciso di restare nel triennio in modo che al termine di questo possano trattare nuovamente delle condizioni contrattuali vantaggiose. Anche i fondi legati a quest’ambito, hanno subito dei cambiamenti, dato che è stato definito un aumento dello 0,20% del contributo aziendale al Fondo pensione Arco e via via procedendo ci sarà un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2026 ed un aumento dello 0,10% dal 1º Luglio 2028, arrivando perciò ad una totalizzazione del 2%. Le aziende si faranno carico di un incremento di 5 euro mensili dal 1º Gennaio 2026, destinati al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, facendo in modo che si arrivi ad un totale di 15 euro, che di conseguenza permette ai lavoratori un accesso ad un piano sanitario che sia realmente più tutelativo. Le trattative si sono volute portare avanti per fare in modo che venisse privilegiato il giusto compromesso tra un settore soggetto a costanti trasformazioni tecnologiche ma che da sempre mantiene un'importante rilevanza sociale. Continuando ad analizzare quest’ottica di ragionamento, rileviamo che si è agito per portare avanti dei precisi obiettivi, quali: Aumento delle retribuzioni Costituzioni del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) Valorizzazione delle relazioni industriali Aumento dell’occupazione giovanile Riconoscimento delle giuste competenze professionali Per far sì che le professioni che stanno dietro a tutto ciò non subiscano una notevole riduzione, sono stati strutturati degli incentivi nell’ottica di una cooperazione tra aziende ed istituzione universitaria, che corrispondono a : Acquisizione di titoli universitari e accademici Le ore di formazione aziendale verranno retribuite al 10% Assenza di un compenso per le ore svolte all’interno dell’ente formativo In caso di malattia, invece, fino ad 8 mesi di calendario, i lavoratori riceveranno la retribuzione netta al 100%, e con l’aggiunta ulteriori 6 mesi si arriverà ad una retribuzione netta del 50%, tutto questo sempre nella piena considerazione della tutela sociale dell’individuo. Si può provvedere al licenziamento senza preavviso soltanto in questi due casi : Assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi Assenza ingiustificata per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di due anni Un importante passo in avanti lo si è fatto anche nell’evoluzione delle relazioni industriali, dato che aziende che hanno almeno 50 dipendenti devono ad esempio provvedere ad un obbligo d’informativa su investimenti, tecnologia e sicurezza.
- Pro e contro del 'Ravvedimento Speciale' 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026on 13 Novembre 2025
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.<br>L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti: Accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP. Accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”). Accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP. Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile. Svantaggi e limitazioni Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione Finanziaria conserva pieni poteri per notificare: Qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi. Accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del Contribuente). Accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, DPR n. 600/73). Atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, DPR n. 600/73). Atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU). Proroga dei termini di accertamento: L’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono: Notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti. Decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione. Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale. Procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli. In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.
- Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!on 11 Novembre 2025
Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).<br>L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”. SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI L’obbligo di comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale degli amministratori, stabilito inizialmente in capo a tutti gli amministratori, dal 31 ottobre 2025 è LIMITATO ai soli AMMINISTRATORE UNICO, AMMINISTRATORI DELEGATI O IN LORO MANCANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il domicilio digitale degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA. L’obbligo si applica: soltanto per tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione. ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta. Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025. Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria. La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti. La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento: del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali; del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone. L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.
- Donazione di nuda proprietà di quote sociali: sì all’agevolazioneon 11 Novembre 2025
Agenzia Entrate - Risposta a Interpello n. 271/2025. La donazione di partecipazioni sociali ai discendenti è una delle modalità più diffuse per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda familiare.<br>E per agevolarlo il legislatore ha previsto, e recentemente esteso, l’esenzione da imposta per la donazione di partecipazioni sociali ai discendenti e al coniuge, purché chi la riceve acquisisca il controllo o integri un controllo già esistente della società donata (art 3, comma 4–ter D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, TUS).Per farlo non basta che la somma delle partecipazioni donate, per dirla con Totò, “faccia il totale” che porta al controllo, occorre che lo acquisisca chi riceve la donazione, eventualmente in “comproprietà” con gli altri, “a condizione che venga ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, ii diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria “(Risp. a interpello 18 marzo 2024 n. 72). E’ ciò che ha fatto l’istante nel caso sottoposto all’Agenzia, solo che oltre ad una piccola percentuale di proprietà delle quote sociali, si è “riservato” l’usufrutto su tutte le altre, limitandosi a donarne la nuda proprietà. Non era però sprovveduto, e ha pattuito nella donazione che i figli nudi proprietari avrebbero avuto la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, attribuendogli così il cd. ''controllo di diritto'' previsto all’ 2359, co. 1°, n.1) c.c., cui la norma agevolativa rinvia espressamente. Non ci sono dubbi che si possa fare, l‘art. 2352 comma 1 c.c., attribuisce il voto all’usufruttuario, ma fa salva la “convenzione contraria” e per la verità non c’erano dubbi nemmeno sulla possibilità di godere delle agevolazioni, salvo interpretare il riferimento all’assemblea “ordinaria”, non prevista per le srl, come quelle decisioni che non incidono sullo statuto e sulla struttura della società. L’istante è però preoccupato dei “particolari diritti” (art. 2468 comma 3 c.c.) che il donante continua a vantare nella società: il diritto di convocare l’assemblea, di veto su alcune decisioni e una facilitazione nella distribuzione degli utili, che in effetti impattano sull’esercizio del voto. Ma l’Agenzia concorda con l’istante, e con il conforto della Cassazione del 3 maggio 2017, n. 10726, li reputa ininfluenti “sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante”. Implicitamente l’Agenzia sconfessa anche l’interpretazione che escludeva la holding pura dall’agevolazione, dato che non si sofferma nemmeno sulla circostanza. L’istante la definisce diplomaticamente «holding industriale», ma non si tratta evidentemente di holding “mista”, dato che svolge solo l'attività di gestione della società controllata, e, per il tramite di questa delle controllate indirette. Possiamo quindi ritenere definitivamente archiviata l’interpretazione restrittiva che limitava alle società operative il beneficio fiscale, anche perché l’art. 3 comma 4ter del TUS, dopo la modifica apportata dal D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, non fa più riferimento per le società all’obbligo dei beneficiari di “proseguire nell’attività di impresa” limitandosi a richiedere, “che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”, impegno che, ricorda l’Agenzia, deve necessariamente risultare dall’atto di donazione, se no scattano le tagliole: decadenza dal beneficio, pagamento dell'imposta in misura ordinaria, sanzione amministrativa (art. 13 D.lgs. 471/1997) e interessi di mora dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
- Plusvalenza Superbonus anche se il donante aveva ereditatoon 4 Novembre 2025
Risoluzione Agenzia Entrate 30 ottobre 2025 n.62. Il contribuente ha ricevuto per donazione l’immobile per cui ha poi fruito della detrazione Superbouns (art. 119 ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e non ci ha mai abitato.<br>Dato che il donante lo aveva acquisito per successione, chiede se in sede di rivendita debba assoggettare a tassazione (26 % se tassata al rogito) la plusvalenza realizzata tra valore di acquisto e prezzo di rivendita, senza scomputo nei 5 anni delle spese relative a detti interventi. L’Agenzia non fa sconti: la plusvalenza va tassata. Ma come? Sappiamo che fiscalmente la donazione è neutra per il fisco, per evitare manovre elusive, e che “per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante” (art. 68 TUIR). Sarà quindi necessario riferire il valore iniziale a quello imponibile per l’imposta di successione, cioè il valore catastale dell’epoca, “aumentato di ogni altro costo inerente” e ”rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, quindi le spese e imposte per la successione, eventuali ristrutturazioni non Superbonus, e rivalutazione ISTAT FOI. Se quindi la nonna aveva lasciato al figlio negli anni ‘90 l’immobile all’epoca valorizzato in catasto l’equivalente di 25.000 euro, l’aveva poi donato al nipote nel 2012, che dopo i lavori superbonus terminati nel 2024 ora lo vende a 150.000, anche considerando rivalutazione e costi deducibili, poniamo al 20%, la base imponibile supererà i 100 000 euro! Va bene tassare quanto realizzato, migliorando l’immobile, a spese della collettività, ma così si realizza un sostanziale esproprio. La valorizzazione dell’immobile all’inizio dei lavori sarebbe sicuramente più equa, soprattutto se il Superbonus riguarda lavori condominiali: eviterebbe tra l’altro la tassazione dell’inflazione e la penalizzazione del singolo in interventi decisi dalla maggioranza, pur conservando la coerenza con la ratio anti-speculativa. Chissà che nella manovra…
- Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitoreon 31 Ottobre 2025
Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.<br>Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori. I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia. Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti: Responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura. Sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore. Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione Finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso. Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni. Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi: Emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata. Versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24. Versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione). Versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta sarebbe dovuta essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento. In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione.
- L’integrazione delle clausole ESG negli statuti societari: una scelta legittima e strategicaon 27 Ottobre 2025
Le aziende caratterizzate da una visione moderna sono sempre più chiamate a guardare oltre la massimizzazione del profitto, integrando nella propria strategia obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un recente approfondimento ha messo in luce come l’inserimento di clausole di sostenibilità all’interno degli statuti societari non solo sia una pratica legittima, ma rappresenti anche una leva fondamentale per la competitività e la crescita nel lungo periodo.<br>Le clausole di sostenibilità, o clausole ESG, sono disposizioni statutarie che affiancano allo scopo di lucro tradizionale (la massimizzazione dei profitti) ulteriori finalità di beneficio comune. Queste finalità possono includere la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e della collettività, la salvaguardia dei diritti umani o, più in generale, il perseguimento di un impatto sociale positivo. La loro legittimità è fondata su un principio ormai consolidato: l’attività d’impresa non deve necessariamente limitarsi alla divisione degli utili, ma può e deve considerare anche l’impatto complessivo che genera. Questo orientamento è stato confermato anche dai comitati notarili, come quello del Triveneto, i quali hanno stabilito che è possibile inserire nello statuto societario scopi ulteriori rispetto a quello lucrativo, in linea con quanto previsto per le cosiddette “società benefit” (legge 208/2015). Di fatto, il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi tipo di società. L’introduzione di clausole ESG modifica in parte la visione degli amministratori: loro compito non è più solo la ricerca del profitto immediato, ma il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici dei soci e gli interessi più ampi degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale). Questo non significa rinunciare alla redditività, ma perseguirla attraverso un modello di business più evoluto e resiliente. Le clausole ESG forniscono agli amministratori una “cornice” di legalità per prendere decisioni che, pur potendo avere un impatto non immediatamente positivo sul profitto a breve termine (ad esempio, investire in impianti a minor impatto ambientale o in materie prime più costose ma etiche), contribuiscono a creare valore nel lungo periodo. L’adozione di un modello di gestione orientato alla sostenibilità si traduce in concreti vantaggi per l’impresa: Miglioramento della reputazione: un impegno formale verso la sostenibilità rafforza l’immagine aziendale e la fiducia da parte di clienti e investitori. Differenziazione sul mercato: permette all’azienda di distinguersi dai concorrenti, intercettando una fascia di mercato sempre più attenta ai valori etici e ambientali. Aumento della competitività: integrare i processi sociali ed economici del territorio in cui opera e migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi rende l’impresa più solida e competitiva. In conclusione, formalizzare l’impegno verso la sostenibilità attraverso l’inserimento di clausole ESG nello statuto non è un mero adempimento formale, ma una scelta strategica che orienta l’intera gestione aziendale verso un successo duraturo e condiviso.
- Sanzioni sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazioneon 22 Ottobre 2025
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un nuovo orientamento riguardo il calcolo delle sanzioni per la registrazione tardiva dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale. Con la risoluzione n. 56/2025, l'Agenzia supera la sua precedente indicazione (contenuta nella circolare n. 26/2011) e si allinea alla giurisprudenza della Cassazione.<br>Il nuovo criterio di calcoloIn caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86. La sanzione in dettaglioLe sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86. omessa registrazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. ritardo non superiore a 30 giorni: si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento operoso in presenza dei presupposti. Contratti con cedolare seccaNel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione per il quale è stata optata la cedolare secca, l'Amministrazione conferma che resta dovuta solo la sanzione fissa prevista dall'articolo 69, pari a 150 euro. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
- Antiriciclaggio - analisi nazionale dei rischi. Da aggiornare la valutazione dei rischi entro il 27 maggio 2026on 20 Ottobre 2025
Pubblicata dal MEF l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che fotografa lo stato del sistema italiano e le aree più esposte. Commercialisti e notai dovranno aggiornare la valutazione dei rischi entro maggio 2026. Tra le priorità: formazione, vigilanza e rafforzamento dei controlli.<br>Premessa Il 27 maggio 2025 il MEF ha presentato l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborato ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 231/2007 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed aggiornato al novembre 2024, di 122 pagine. Nella stessa data è stata resa nota l’Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’informativa 85/2025 del 30 maggio 2025 il CNDCEC informa che l’autovalutazione del rischio dovrà essere aggiornata dagli iscitti entro il 27 maggio 2026 Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione edita dal MEF, precisando che il presente documento non ha carattere commerciale, in quanto reso disponibile gratuitamente. Settore privato e fattore di rischio Lo studio pubblica un fattore di rischio per il settore privato (indicatore n. 1) basato sui dati 2023. Operazioni in contanti e fattori di rischio Indicatore di rischio (numero 2) elaborato in base ai flussi di contante identificati come anomali. Economia non osservata o sommersa – attività illegali e fattori di rischio Nel settore dell’economia non osservata o sommersa questa ammontava nel 2022 a 182 miliardi di euro, mentre quella connessa ad attività illegali era pari a 19,7 miliardi di euro. Lo studio evidenzia quindi che il “rischio inerente” di riciclaggio è strettamente influenzato dalle attività illecite, e le minacce con rilevanza “molto significativa” sono rappresentate da corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico e reati fallimentari e societari, mentre di rilevanza “abbastanza significativa” il gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa ed usura. Minaccia da terrorismo Per ciò che concerne la minaccia da terrorismo vengono definite le aree di terrorismo domestico e quello internazionale. Viene rimarcato l’abuso di enti del settore no profit (raccomandazione n. 8 del GAFI) quali associazioni culturali, centri di cultura religiosa, fondazioni per creazione di moschee, enti con operatività internazionale che trasferiscono fondi raccolti in Italia per presunte finalità umanitarie verso aree in cui sono presenti organizzazioni terroristiche.Il paragrafo 6 si riferisce all’analisi del settore no profit e rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, sottolineando l’introduzione del RUNTS e concludendo che il settore no profit risulta a basso rischio di abuso per il finanziamento del terrorismo, anche tenuto conto dell’impatto positivo del monitoraggio delle Autorità preposte al sistema. Commercialisti – Revisori legali dei conti Il settore dei presidi, al paragrafo 5.2 tratta dei professionisti, rimarcando che il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2019 hanno adottato Regole Tecniche - aggiornate in seguito – ed il CNDCEC ha presentato nel 2024 al Comitato per la Sicurezza Finanziaria le nuove regole tecniche in corso di aggiornamento (vedi i paragrafi successivi).Conclude lo studio che per il Dottori Commercialisti si conferma la valutazione del 2018 del sistema di prevenzione in termini di vulnerabilità relativa molto significativa. Si aggiunge che il CNDCEC con l’informativa n. 06/2025 del 16 gennaio 2025 ha comunicato di aver proceduto all’aggiornamento delle Regole Tecniche da applicarsi da parte degli iscritti, il cui contenuto è stato approvato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il 27.12.2024. Analisi delle persone giuridiche e dei trust Il paragrafo 5.4 è dedicato all’analisi delle persone giuridiche e dei trust, laddove si ha modo di leggere che su circa 6 milioni di imprese iscritte nella rete di Infocamere circa 15.000 sono le società partecipate da fiduciarie e trust, concludendo di confermare un rischio specifico rilevante per le persone giuridiche ed i trust nazionali, ed un rischio specifico elevato per i trust esteri. Conclusioni e linee di intervento Nel paragrafo conclusioni e linee di intervento per i Dottori Commercialisti viene confermato un rischio di vulnerabilità relativa molto significativa e vengono indicate come attività a priorità alta le attività di dialogo e formazione ed il potenziamento di attività di analisi, vigilanza e controllo.
- PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacyon 16 Ottobre 2025
L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società.<br>Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese. Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l. Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore Mario ROSSI risulterà l’indirizzo ‘PEC alfabeta@pec.it.: in pratica la società e l’amministratore avranno il medesimo indirizzo ‘PEC. Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all’indirizzo alfabeta@pec.it : è della società o di Mario ROSSI? Se è di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati “riservati” o anche “dati sensibili”?Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC “personale”.
- Report di Sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europeaon 15 Ottobre 2025
La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili. Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze.<br>Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste. Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”). Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati. Alla luce della direttiva “Stop the Clock”, le scadenze per l’applicazione della CSRD sono state ridefinite come segue: Dal 1° gennaio 2024 (Report nel 2025) – NESSUNA MODIFICA: Grandi imprese di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate) con più di 500 dipendenti, già soggette alla precedente direttiva NFRD. Per questa categoria, i termini rimangono invariati. Dal 1° gennaio 2027 (Report nel 2028): Tutte le altre grandi imprese che superano almeno due dei seguenti tre criteri: Più di 250 dipendenti. Oltre 50 milioni di euro di fatturato. Oltre 25 milioni di euro di totale di bilancio. (Scadenza originaria: 1° gennaio 2025). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029): PMI quotate (escluse le microimprese). (Scadenza originaria: 1° gennaio 2026). Dal 1° gennaio 2028 (Report nel 2029) – NESSUNA MODIFICA: Imprese non europee che generano ricavi significativi nell’UE. La CSRD impone l’utilizzo di standard di rendicontazione comuni: gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che coprono tutte le aree ESG (Environmental, Social, Governance) secondo il principio della doppia materialità. Anche qui la direttiva “Stop the Clock” ha introdotto una novità rilevante: il rinvio degli Standard Settoriali. L’adozione degli ESRS specifici per settore (es. oil & gas, tessile, ecc.) e di quelli per le grandi imprese extra-UE è stata posticipata di due anni, a giugno 2026. Questo permette alle aziende di concentrarsi sull’implementazione del primo set di standard trasversali, che restano pienamente in vigore. Restano confermati i due pilastri introdotti dalla CSRD per rafforzare la credibilità del report: Assurance obbligatoria: Il bilancio di sostenibilità dovrà essere sottoposto a una verifica di conformità (“limited assurance”) da parte di un revisore legale o di un professionista accreditato. Formato elettronico Unico (XHTML): Le informazioni dovranno essere “etichettate” digitalmente (tagging) per renderle facilmente accessibili e analizzabili. Il rinvio offerto dalla “Stop the Clock” rappresenta un’opportunità strategica per le imprese. Sebbene la pressione immediata sia diminuita per molte, è fondamentale utilizzare questo tempo extra per prepararsi adeguatamente, strutturando i processi interni di raccolta dati e definendo una solida strategia di sostenibilità.
- I chiarimenti opportuni per un asset strategico del nostro paeseon 13 Ottobre 2025
Firmata l’ipotesi di rinnovo del cemento, calce e gesso: aumenti salariali, più welfare e maggiori garanzie su malattia e infortuni.<br>Tutto parte da un CCNL scaduto in data 31.12.2024 ed a cui in rappresentanza dei lavoratori i sindacati di categoria FENEALUIL, FILCA – CISL, FILLEA – CIGL e la rappresentanza delle aziende nella veste di FEDERBETON, hanno provveduto in data 08.05.2025 a quella che è la firma di un’ipotesi di rinnovo di quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro, cemento, calce e gesso. Quest’azione da un punto di vista industriale è meritevole di grande attenzione, dato che parliamo di un settore che da lavoro ad oltre 8.000 addetti. Partiamo subito con il mettere in evidenza il fatto che vi sarà un aumento complessivo, equivalente ad euro 175 per ogni parametro 4, parliamo quindi di quella che è una figura professionale intermedia, gli stessi si cumulano a quelli che sono stati i 120 euro concessi a dicembre 2024 tramite un recupero dell’inflazione e pertanto parliamo di un totale di euro 295. Così facendo si arrivano a definire quelle che sono due tranche di 60 euro l’una e queste avranno la loro validità dal 1º Ottobre 2025 e dal 1º Ottobre 2026 bensì la terza che è pari ad euro 55 avrà decorrenza dal 1º Ottobre 2027, tale questione è riconducibile al fatto che il contratto avrà decorrenza dal 1º Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2027. Meritano un certo tipo di considerazione anche quelli che sono alcuni punti che hanno una precisa rilevanza economica, come : Indennità di lavaggio degli indumenti pari ad euro 10 lordi mensili che ha decorrenza dal 1º Gennaio 2027 Aumento di quello che è l’elemento di garanzia retributiva verso le aziende che non hanno accordi di secondo livello Il contributo dell’indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto completamente a carico delle imprese vengono aumentati di 2 euro Vengono riconosciute 4 ore di riposo compensativo alle vigilie di Natale e Capodanno per i turnisti Viene esteso il premo di anzianità a tutti gli operai che dispongono dal 23º anno di anzianità di servizio, che altro non è che una mensilità aggiuntiva Inoltre vi è la previsione di aumenti sia per ciò che concerne il versamento al Fondo pensionistico concreto che per quello a cui si riferisce il contributo al Fondo sanitario integrativo Altea. Viene posta una forte attenzione al lavoro sull’inquadramento, facendo in modo che si abbia da subito la data del primo incontro, così come aggiungiamo che vi è un aumento di 6 mesi del periodo di aspettativa, che passa dai 12 ai 18 mesi. C’è poi un aumento del periodo del comparto, che arriva a 24 mesi ed a cui è correlato anche un aumento dell’importo delle retribuzioni, qualora vi sia malattia e infortunio sul lavoro al 100% per 10 mesi e al 50% per sei mesi in più, facendo quindi in modo che detto periodo retribuito arrivi a 4 mesi.
- Un presente radioso ed un futuro da tutelare: l’INPS fa chiarezza sui lavoratori sportivion 9 Ottobre 2025
Tramite la circolare n. 127 del 22 Settembre 2025 l’INPS ha provveduto ad esprimersi su ciò che concerne il riordino degli enti sportivi e su quanto è strutturato già in merito alla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, che è a sua volta, assieme alle modifiche ed integrazioni di riferimento, già disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021.<br>La prima grande introduzione che viene fatta è quella che si riferisce alla figura del lavoratore sportivo a tutto tondo, senza far sì che si vada a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico e si considerano tali tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolgono attività necessarie alla pratica sportiva indipendentemente da quello che è l’ambito che si va a considerare. Così come l’istituto ha voluto procedere a predisporre la subordinazione dei lavoratori all’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che è appunto gestito dallo stesso ed a questo possono procedere ad iscriversi tutti coloro che sono stati sopra citati e che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo. A quanto sopra riportato andiamo ad aggiungere il fatto che anche gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, hanno a tutti gli effetti il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, in relazione a quello che è il loro rapporto di lavoro di riferimento, e di conseguenza sono iscritti al FPSP che diventa una questione che prende in considerazione i lavoratori subordinati mentre qualora si tiene in riferimento l’ambito professionistico c’è un’estensione anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Gli stessi invece sono iscritti alla Gestione Separata nel momento in cui sono collaboratori del settore dilettantistico, quest’ultima questione è concernente alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’INPS. Prima di addentrarci in quello che è il preambolo relativo all’introduzione delle novità sopra indicate, occorre fare un’opportuna specifica dei sistemi pensionistici di riferimento che si applicano in base alla data d’iscrizione ed all’anzianità contributiva, perciò parliamo in questi termini : Coloro che sono iscritti prima del 1996, possono accedere a quelle che sono le pensioni con sistema misto e che hanno appunto delle regole di riferimento sulla vecchiaia anticipata Coloro che sono iscritti invece dal 1996 al 1° Luglio 2023, tengono in riferimento l’applicazione del sistema contributivo puro basandosi su quelli che sono dei requisiti anagrafici e contributivi uguali a quelli del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e tenendo però invece in considerazione quelle che sono alcune peculiarità che fanno riferimento a quella che è l’attività sportiva Partiamo con il segnalare il fatto che il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti coloro che sono i lavoratori sportivi che non dispongono dell’anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi ci si va a riferire a : Coloro che sono iscritti al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) dal 1996 in poi Coloro che sono nuovi iscritti al 1° Luglio 2023 e ci si riferisce anche a dilettanti con co.co.co. o subordinati Coloro che provengono da quelle che sono delle gestioni con contribuzione iniziata dal 1996 Bensì nulla è cambiato invece per : Coloro che sono sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 Dicembre 1995, per cui continua ad essere applicato quello che è il sistema retribuito o misto, sempre applicato a quello che è il sistema retribuito o misto, sempre tenendo in considerazione l’anzianità maturata Coloro che sono risultanti dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Dello Spettacolo) nel caso in cui siano in possesso di anzianità ante 1996, continuano a godere del diritto alla pensione con il sistema retributivo/misto Continuando su quest’ottica di ragionamento va messo in risalto il fatto che l’INPS fa la seguenti precisazioni : Si arriva a beneficiare dell’annualità contributiva con 260 contributi giornalieri annui su quelli che sono 312 giorni convenzionali Si può predisporre quello che è il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS Aprendo lo scenario al punto di vista internazionale si segnala che è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito e Paesi convenzionati Tenendo invece in considerazione quello che è il massimale retributivo andiamo a segnalare il fatto che per coloro che sono iscritti post – 1996 si procede ad applicare quello che è il tetto stabilito dal comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995 Affinchè i lavoratori sportivi procedano ad applicare una corretta gestione previdenziale, sono stabiliti all’interno della nostra circolare di riferimento, la n. 127 del 22 Settembre 2025, quelli che sono i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e quelle che invece sono le condizioni di compatibilità con altri redditi ed andiamo a parlare di : Per gli iscritti prima del 1995, vi è l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, con quelli che sono 20 anni di assicurazione e 5200 contributi giornalieri Invece per quelli che sono gli iscritti a partire dal 1996 vi è l’accesso alla pensione anticipata contributiva con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne o comunque in alternativa con 64 anni di età e 20 anni di contributi Viene messo in risalto il fatto che a decorrere dal 1° Luglio 2023 anche quelli che sono i redditi risultanti da lavoro sportivo dilettantistico sono meritevoli di valore ai fini di quello che è il cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). La condizione di partenza è quella per cui i pensionati che sono titolari di trattamento a carico del Fondo, hanno il divieto di cumulo con quelli che sono redditi da lavoro sportivo sia nel caso questi siano subordinati e sia qualora questi siano derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa ed appunto i redditi in questione sono da considerarsi tra le fattispecie che rientrano nell’incumulabilità. Resta ben salda invece la questione relativa a poter cumulare i redditi da lavoro sportivo con quelli che sono i redditi da lavoro autonomo o occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, bensì si verifica che c’è l’incumulabilità verso quelli che sono i titolari di pensioni d’invalidità, assegni ordinari e pensioni anticipate. Invece andando a considerare quelli che sono i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 che derivano da lavoro sportivo dilettantistico ed assumono la considerazione di redditi diversi, disciplinati quindi da un punto di vista normativo dalla lettera m del comma 1 dell’ex art. 67 del TUIR, per loro è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile ed in questa circostanza non ha fattibilità il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.
- Autotrasportatori: riduzione accise III trimestre 2025on 1 Ottobre 2025
Richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025.<br>Con nota a registro ufficiale 0611759.26-092025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IIi trimestre 2025. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio, viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2025 è pari ad euro: 229,18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 214,18 per mille litri di prodotto dal 1° luglio al 30 settembre per i gasoli paraffinici conformi Infatti il quadro A1 chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° luglio al 30 settembre di gasolio o di paraffinico che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4 secondo periodo del D.lgs. 43/2025 mentre il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolii paraffinici che soddisfano le condizioni di cui allì’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025, mentre il quadro A3 chiede l’indicazione di gasoli paraffinici per i quali non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 comma 4 del D.lgs. 43/2025 ed i gasoli, anche paraffinici, da distributori privati di carburanti ricevuti antecedentemente al 15 maggio 2025. I requisiti dei gasoli paraffinici – articolo 3 comma 4 delD.lgs. 43/2025 4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201. L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° luglio al 30 settembre ed i litri consumati nel medesimo periodo. Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda, nel modello in excel “Uffici per comunitari”) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. Si rammenta inoltre che: nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota); il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027; il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000). In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione. Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”. Link per il software, modello di dichiarazione etc.
- Privacy: account del dipendente e cessazione del rapporto di lavoroon 24 Settembre 2025
La mancanza di un Disciplinare che regolamenti la gestione e l’utilizzo dell’account di posta elettronica assegnato ai dipedenti può provocare danni ed in questo caso li ha provocati alla cessazione del rapporto di lavoro; e ciò è stato oggetto del provvedimento del Garante del 23 giugno 2025 [10161563]. Nello stesso modo si consiglia di disciplinare l’uso del telefono cellulare aziendale (per i messaggi o per la ricezione di posta elettronica).<br>Il caso L’interessata cessava un rapporto di lavoro il 15.3.2023 e richiedeva il 2.8.2023 e il 29.9.2023, e successivamente da un legale il 17.10.2023, la disattivazione dell’account di posta elettronica per l’indirizzo assegnatoLe dalla Società di cui era dipendente. La Sovietà rispondeva che l’indirizzo e mail è aziendale, non viene utilizzata in uscita e chi scrive a tale account viene deviato ad altro account di altro dipendente. La difesa La società su richiesta del Garante, comunicava che: la casella di posta elettronica della sig.ra XX dopo la cessazione del rapporto di lavoro è rimasta attiva sino al 23.11.2023 (si presume per la posta in entrata, mentre si presume era bloccata per la posta in uscita); l’inoltro ad altro dipendente è stato attivato dal pomeriggio del 15.3.2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro); l’altro dipendente ha avuto accesso alla casella di posta unicamente per il download di fatture estere (non inviate al cassetto fiscale), per reimpostare password e profili di accesso a siti funzionali per la società; precisava la società di non aver predisposto un Disciplinare interno sull’uso della posta elettronica aziendale. Le conclusioni del Garante La società produceva scritti difensivi, ma il Garante rilevava quanto infra riportato a seguito dell’istruttoria: la Società, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato alcune operazioni di trattamento, riferite al reclamante, che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. è emerso che la Società ha mantenuto attiva la casella di posta elettronica assegnata alla reclamante in costanza del rapporto di lavoro, successivamente all’interruzione dello stesso avvenuta in data 15/03/2023, e fino al 23/11/2023; la Società ha proceduto anche al reindirizzamento automatico dei messaggi in transito su altro account aziendale, per tutto l’arco temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la cancellazione dell’account della reclamante; risulta che la Società abbia effettuato il reindirizzamento automatico dei messaggi in transito sul predetto account fino al 23/11/2023. Tale condotta risulta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento. il Garante ha ritenuto, in alcune pronunce anche recenti, che in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, gli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili debbano essere rimossi dopo l’interruzione del rapporto di lavoro previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento. il datore di lavoro deve provvedere alla rimozione dell’account di posta elettronica aziendale di tipo individualizzato, in un tempo ragionevole commisurato ai tempi tecnici di predisposizione delle misure, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi (v. anche il provv. n. 53 del 01/02/2018, doc. web n. 8159221). Sulla base delle suesposte ragioni la Società ha pertanto violato il principio di correttezza (v. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e, in particolare, l’obbligo di fornire all’interessato, prima dell’inizio dei trattamenti, tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento (art. 13 del Regolamento), nonché posto altresì in essere una condotta contraria ai principi di liceità, di limitazione della conservazione e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento.
- Polizza anticatastrofale ed eventi calamitosion 18 Settembre 2025
I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi.<br>Riferimenti a leggi – decreti Articolo 1 commi da 101 a 111 legge 213/2023Decreto Ministeriale 30.01.2025 n. 18 (G.U. 48 del 27.2.2025) “decreto attuativo”) D.L. 39/2025 (proroga dei termini)Comunicato MIMIT 5.8.2025 (incentivi preclusi in caso di mancata stipula della polizza) Sintesi degli obblighi Soggetti obbligati I soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (quindi imprenditori individuali, società di persone, società di capitali – esclusi in ogni caso i professionisti “singoli” e le Associazioni tra professionisti) hanno l’obbligo di stipulare una polizza contro i danni catastrofali o calamitosi entro il 30 giugno 2025 per le grandi imprese 02 ottobre 2025 per le medie imprese 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese I limiti di cui sopra sono stati definiti dalla Raccomandazione numero 2003/361/CE - Consulta anche la Guida dell’Unione Europea. Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. Dalla Guida Europea: Per essere considerata una PMI, è obbligatorio soddisfare il criterio del numero di effettivi. Tuttavia, un’impresa può scegliere di soddisfare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi i requisiti e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualifica di PMI. La definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, per la loro stessa natura, è più elevato di quelle del settore manifatturiero. L’opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale di un’impresa, consente di trattare in modo equo le PMI che svolgono diversi tipi di attività economica. Eventi Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Attuativo gli eventi catastrofali e calamitosi vengono individuati in alluvioni, sisma, frane. Nell’articolo 6 viene previsto, per polizze fino a 30 milioni di euro, che le polizze assicurative possano prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore ai 30 milioni di euro può essere previsto uno scoperto rimesso alla libertà delle parti. Cosa Assicurare le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; non sono soggetti all’obbligo gli immobili in corso di costruzione (risposte alle FAQ del Mimit) 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A (quindi esclusi i mezzi di trasporto dotati di targa ed iscritti al PRA es. “muletto” non autorizzato a circolare su strada) Non sono incluse nei beni da assicurare le rimanenze di magazzino, cosa del tutto strana, stante in taluni casi la rilevanza degli importi e nel caso di imprese di costruzione il fatto che la costruzione in corso, destinata alla vendita, è classificata, appunto, nelle rimanenze. Per quali valori assicurare Terreni: si reputa che non vada assicurato alcun valore (tranne il ripristino), tenuto conto che se a causa di un evento calamitoso venga distrutta la costruzione insistente sul terreno, questo rimane indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Va considerato comunque il costo di ripristino del terreno interessato dall’evento (sgombero di macerie, ripristino, bonifica etc.) Fabbricati: il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile Beni mobili (esclusi autoveicoli iscritti al PRA): costo di rimpiazzo, sostituzione con beni simili presenti sul mercato. Altra assicurazione (ipotesi Leasing) -risposta n. 1 alla FAQ Mimit – sono esclusi beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore Quindi a mio modesto avviso, occorre: Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ripristino (vedi sopra) del terreno - trattenendo una relazione scritta del tecnico con indicazione specifica di eventuali terreni in leasing. Valutare con l’ausilio di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) il valore di ricostruzione dei fabbricati – trattenendo una relazione scritta del tecnico) con indicazione specifica di eventuali fabbricati in leasing Valutare per iscritto le altre attrezzature, macchinari e beni mobili (impianti, macchinari, carrelli elevatori non iscritti al PRA etc.) -se di trattasi di modeste e comuni entità non prodotte specificamente su indicazione dell’azienda la valutazione sarà firmata da uno degli amministratori Interpellare l’ assicuratore per un preventivo per la stipula della polizza – si consiglia visionare l’articolo raggiungibile tramite il seguente LINK Stipulare la polizza – aggiornare eventualmente i valori l’anno successivo o nel caso di acquisto di nuovi beni di non trascurabile valore Mancata stipula Una delle domande che è stata posta in merito alla polizza a garanzia dei rischi catastrofali é “cosa succede se non la faccio? “ La risposta è semplice: non ci sono sanzioni e non potrò richiedere alcun contributo “pubblico” a fronte dei danni subiti. Responsabilità degli Amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale a mio avviso possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In questo caso i soci dell’impresa, sempre a mio avviso, possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere i beni aziendali. Inoltre il decreto 18.6.2025 del Ministro per le Imprese e del Made in Italy dispone che la concessione dei contributi di cui infra avverrà solo in presenza della polizza catastrofale. Elenco dei contributi “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
- Rinnovo contratto collettivo consorzi ed enti di sviluppo industrialeon 17 Settembre 2025
Aumento stipendi mensili, beneficio di importi arretrati e aggiornamenti sui permessi, retribuzioni, indennità, congedi, lavoro a termine e previdenza : cosa succederà nel nuovo contratto che scade nel 2027.<br>La Federazione Italia Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI) assieme a FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FINDICI ha sottoscritto il 1° Agosto 2025 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il quale ha la sua validità per i consorzi e gli enti di sviluppo industriale. Lo stesso entra in vigore dal 1° Gennaio 2025 ed andrà in scadenza il 31 Dicembre 2027. Vengono ritoccati in misura crescente quelli che sono gli stipendi mensili, i quali saranno quindi protagonisti di un progressivo aumento fino al termine della nuova durata, tant’è che si verifica che ogni categoria di lavoratori, beneficerà di quello che è un certo tipo d’incremento annuale caratterizzato da forti valori crescenti. Tant’è che gli aumenti dei minimi tabellari, sono soggetti ad una variazione in aumento in base ai livelli d’inquadramento, visto che si parte dai 168,8 euro per il livello A1 e si arriva ai 310,24 per il livello Q2. Occorre poi subito fare un parallelismo tra l’aumento delle retribuzioni e la ricezione degli importi arretrati, dato che per questi ultimi quanto concerne a quelli che si riferiscono al periodo Gennaio – Agosto 2025, dovrà essere ricevuto dai lavoratori entro il mese di Ottobre 2025 ed i suddetti importi, facendo le opportune differenziazioni per le singole categorie, terranno in considerazione quelle che sono le retribuzioni riportate nel nuovo contratto collettivo. Ragionando invece sulla decorrenza del 1° Gennaio 2025, si segnala il fatto che per ogni anno fino al 2027, tenendo in considerazione quelle che sono le effettive responsabilità ricoperte, vi sarà un aumento dell’indennità di funzione per le categorie dirigenziali. Per ognuna delle categorie di lavoratori vi è un aumento del valore del buono pasto, dato che analizzando il rilievo che si è riuscito a dare al welfare andiamo a segnalare il fatto che ‘è stato l’aumento dello stesso da 7 euro ad 8 euro, così come per quelli che sono i livelli lavorativi più alti è stata determinata una durata più ampia del periodo di prova mentre per quelli che sono i livelli lavorativi più bassi vi sarà una durata più breve. Con quello che è un aumento delle ore di disponibilità, correlato alla strutturazione di fasce orarie definite, assisteremo anche ad un aumento con progressivi importi crescenti di quelle che sono le indennità giornaliere di reperibilità. L’assegnazione dei congedi parentali tiene in considerazione quelle che sono le singole situazioni reddituali, in quella che è l’assegnazione di retribuzioni differenziate fino all’ottavo anno di vita del bambino. C’è la possibilità per il lavoratore padre, entro il quinto mese dalla nascita o adozione, di assentarsi per 10 giorni lavorativi ed ha anche la facoltà, con il giusto preavviso, di effettuare la richiesta per altri 15 giorni. L’utilizzo del congedo matrimoniale deve avvenire entro 45 giorni dall’evento o comunque entro l’anno solare. Avviene a giorni oppure a ore quello che è l’utilizzo dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari mentre i lavoratori che compiono 60 anni ricevono ore aggiuntive per esami diagnostici. Nel momento in cui il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza del contratto, il lavoratore beneficerà di una maggiorazione giornaliera della retribuzione, quest’ultima è protagonista di un forte aumento nel momento in cui ad essere valorizzate sono le ore aggiuntive dei lavoratori part – time. L’attenzione è soprattutto verso la previdenza integrativa , dato che si assiste ad un aumento della contribuzione aziendale al FONDO PERSEO SIRIO, arrivando a definire un rafforzamento della tutela previdenziale dei dipendenti.
- Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalitàon 15 Settembre 2025
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio.<br>Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025. Il “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10). Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024 +10% per un ISA pari a 10, +15% per un ISA tra 9 e meno di 10, e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9. Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026. L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa. Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis. La normativa prevede che l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie. L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028. L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.
- Acquisto prima casa: il credito di imposta è personale, non vale per la parte ereditataon 12 Settembre 2025
Risposta a quesito n.238/2025.<br>Chi compra la prima casa detrae dall’imposta (IVA o registro) quella pagata per la prima casa precedente (art. 7 L 448/1998), ma pagata da lui, non dal coniuge, anche se poi ne ha ereditato la quota, e nemmeno dal figlio, anche se è fiscalmente a suo carico. Il credito infatti è personale, e, come già previsto dalla circolare 19/2001, “qualora l’immobile Alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione”, anche se poi tutti sono solidalmente obbligati a pagare (art. 57 TUIR). Essendo il nuovo acquisto soggetto a IVA, poi, l’Agenzia ricorda che va portato subito in detrazione dall’IRPEF, con la dichiarazione dei redditi che si presenta lo stesso anno, anche se relativa a quello precedente, se no si perde. E questo è obiettivamente un abuso, perché non è previsto dalla legge, anche se è sempre stato confermato da tutte le precedenti circolari (12/2016, 7/2021, 15/2023). L'agenzia respinge quindi la richiesta dell’istante, ma per il resto conferma le recenti “concessioni”: il credito spetta anche se si mantiene la proprietà della casa precedente purché si alieni entro il, nuovo, termine di due anni (comma 4-bis art. 1 nota 2-bis tariffa TUR), ed anche se l’acquisto precede la norma che, da quest’anno, ha allungato il termine di rivendita, che quindi sfora nel 2026. Un colpo al cerchio, e uno ... al contribuente.
- Per la scissione con scorporo a società preesistente non vale la neutralità fiscaleon 10 Settembre 2025
Risposta ad interpello N.225/2025.<br>Come sappiamo la scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.) prevede l’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa, non ai soci.La norma non fa espresso riferimento all'assegnazione a società preesistente.L'Agenzia, per quanto vale, riconosce la validità di tale fattispecie, già avallata dalle Massime notarili di Milano n. 209/2023 e Firenze n. 89/2024, riconoscendo, bontà sua, che "si presta a soddisfare diversi interessi meritevoli di protezione".Nega però che possa godere della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 comma 15ter TUIR, limitandola alle sole operazioni con costituzione di nuova società beneficiaria, basandosi essenzialmente sulla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha ha integrato la normativa fiscale.La bozza iniziale di decreto prevedeva infatti l’ipotesi di scorporo in società preesistenti, ma tale disposizione è stata soppressa su richiesta della Commissione Finanze della Camera, proprio, ritiene l'Agenzia, per allineare il regime fiscale al dettato civilistico, che però, per sua stessa ammissione, comprende in via interpretativa anche la fattispecie esclusa.Non sembra un capolavoro di coerenza. Ma occorrerà tenerne conto.